sabato 29 luglio 2023

Assegni Nucleo Familiare dal 01/07/2023 al 30/06/2024

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, che ha istituito l'Assegno Unico Universale, per i figli a carico le regole sull'ANF sono state modificate. L'AUU ha abrogato dal 1° marzo 2022 l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. Dunque i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi come stabilito dalla circolare INPS n. 65 del 30/05/2022 e cioè:

- Coniugi

- Fratelli

- Sorelle

- Nipoti

Conseguentemente all'introduzione dell'Assegno Unico Universale, la rivalutazione dell'ANF sui requisiti di reddito è stata predisposta solo con riferimento a specifiche categorie: Ovvero quelle per i seguenti nuclei familiari:


Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS)


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli. (tabella x 1 componente)-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 31.569,47 = euro 52,91

Reddito familiare annuo da euro 31.569,48 a euro 35.413,24 = euro 19,59

Reddito familiare annuo da euro 35.413,25 non spettano assegni familiari

Tab. 20A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (In cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile – tabella x 3 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 28.196,41 = euro 107,94

Reddito familiare annuo da euro 28.196,42 a euro 32.037,93 = euro 96,58

Reddito familiare annuo da euro 32.037,94 a euro 35.883,20 = euro 73,85

Reddito familiare annuo da euro 35.883,21 a euro 39.726,98 = euro 53,97

Reddito familiare annuo da euro 39.726,99 a euro 43.571,53 = euro 34,09

Reddito familiare annuo da euro 43.571,54 a euro 47.415,29 = euro 14,20

Reddito familiare annuo da euro 47.415,30 non spettano assegni familiari


Tab. 20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote - tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 30.757,41 = euro 62,49

Reddito familiare annuo da euro 30.757,42 a euro 34.602,68 = euro 48,29

Reddito familiare annuo da euro 34.602,69 a euro 38.446,48 = euro 34,09

Reddito familiare annuo da euro 38.446,49 a euro 42.289,50 = euro 14,20

Reddito familiare annuo da euro 42.289,51 non spettano assegni familiari inabile).-

Tab. 21A - Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili – tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 15.381,52 = euro 46,48

Reddito familiare annuo da euro 15.381,53 a euro 19.226,05 = euro 36,15

Reddito familiare annuo da euro 19.226,06 a euro 23.070,59 = euro 25,82


Reddito familiare annuo da euro 23.070,60 a euro 26.913,64 = euro 10,33

Reddito familiare annuo da euro 26.913,65 non spettano assegni familiari


Tab. 21B – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili – tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 17.944,04 = euro 46,48

Reddito familiare annuo da euro 17.944,05 a euro 21.789,34 = euro 36,15

Reddito familiare annuo da euro 21.789,35 a euro 25.631,61 = euro 25,82

Reddito familiare annuo da euro 25.631,62 a euro 29.475,41 = euro 10,33

Reddito familiare annuo da euro 29.475,42 non spettano assegni familiari

Tab. 21C – Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile - tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 28.196,41 = euro 51,13

Reddito familiare annuo da euro 28.196,42 a euro 32.037,93 = euro 39,77

Reddito familiare annuo da euro 32.037,94 a euro 35.883,20 = euro 28,40

Reddito familiare annuo da euro 35.883,21 a euro 39.726,98 = euro 11,36

Reddito familiare annuo da euro 39.726,99 non spettano assegni familiari


Tab. 21D – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile – tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 30.757,41 = euro 51,13

Reddito familiare annuo da euro 30.757,42 a euro 34.602,68 = euro 39,77

Reddito familiare annuo da euro 34.602,69 a euro 38.446,48 = euro 28,40

Reddito familiare annuo da euro 38.446,49 a euro 42.289,50 = euro 11,36

Reddito familiare annuo da euro 42.289,51 non spettano assegni familiari  



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate sugli assegni familiari puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it. Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

mercoledì 29 marzo 2023

Spese detraibili dal reddito - Anno 2023

Si possono portare in detrazione del proprio reddito da lavoro dipendente o da pensione, tramite Modello 730 o Modello UNICO le seguenti spese:

Righi da E1 a E7: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19%

E1) Spese sanitarie

La detrazione spetta per le spese sostenute per se e per i propri familiari a carico: es. analisi, indagini radioscopiche, prestazioni specialistiche, visite mediche, acquisto medicinali, prestazioni chirurgiche, acquisto di protesi sanitarie, spese odontoiatriche ecc.

Possono essere detratte anche le spese sostenute all'estero: il documento di spesa deve essere tradotto in italiano a cura del contribuente se la documentazione è redatta in inglese, spagnolo, tedesco o francese; occorre la traduzione giurata se in lingua diversa.-

Esiste però una franchigia di euro 129,11 quindi la detrazione spetta solo sulla parte eccedente.

E2) Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico

E3) Spese sanitarie per persone con disabilità

E4) Spese veicoli per persone con disabilità nel limite di spesa di 18.075,99 euro.-

E5) Spese per l'acquisto di cani guida

E6) Spese sanitarie rateizzate in precedenza di importo superiore a 15.493,71 euro.-

E7) Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

La detrazione spetta per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.-


Righi da E8 a E12- Altre spese:

8) Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili fino a 2.065,83 euro.-

9) Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio fino a 2.582,28 euro.-

10) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale fino a 2.582,28 euro.-

11) Interessi per prestiti o mutui agrari

12) Spese di istruzione diverse da quelle universitarie ( per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione) fino a 400 euro per alunno o studente.-

13) Spese per istruzione universitaria

La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e specializzazione universitaria tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private.

14) Spese funebri

La detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari come i genitori e gli ascendenti prossimi, il coniuge, i figli, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. La detrazione spetta per un importo massimo di 1.550,00 euro.-

15) Spese per addetti all'assistenza personale fino a 2.100,00 euro con un reddito complessivo fino a 40.000,00 euro.-

16) Spese per attività sportive ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive) per ciascun ragazzo fino a 210,00 euro.-

17) Compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare fino a 1.000,00 euro.-

18) Spese sostenute studenti universitari per canoni locazione fuori sede fino a 2.633,00 euro.-

20) Erogazioni liberali per a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari fino a 2.065,83 euro.-

21) Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche

La detrazione spetta per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

22) Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso fino a 1.291,14 euro.-

24) Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia

25) Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

26) Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

27) Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

28) Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

29) Spese veterinarie fino a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.-

30) Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

31) Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

32) Spese sostenute per il riscatto dei corsi di laurea dei familiari a carico

33) Spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente fino a 632,00 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.-

35) Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato

36) Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni fino a 530,00 euro.-

38) Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave fino a 1.291,14 euro.-

39) Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

40) Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.-

43) Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi

44) Spese per minori o maggiorenni con DSA

45) Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi

46) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale dal 1° gennaio 2022

47) Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022

99) Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento


Righi da E8 a E10- Altre spese: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 26%

61) Erogazioni liberali a favore delle Onlus fino a 30.000,00 euro annui.-

62) Erogazioni liberali a favore dei partiti politici fino a 30.000,00 euro annui.-


Righi da E8 a E10- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 30 e 35%

71) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS)

76) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizz.ni di volontariato (OV)

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90%

81) Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione


Rigo E14: Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale


Righi da E21 a E 26: Oneri deducibili dal reddito complessivo

E21) Contributi previdenziali ed assistenziali

Possono essere portati in deduzione dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di legge, nonché i contributi volontari versati all'INPS per se o per i familiari a carico.

E22) Assegno al coniuge

E23) Contributi per addetti ai servizi domestici familiari

Possono essere portati in deduzione i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di euro 1.549,37.

E24) Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose fino a 1.032,91 euro ciascuna.-

E25) Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità

Possono essere portate in deduzione le spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute daip portatori di handicap, cioè coloro che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva

E26) Altri oneri deducibili

6” Per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale

7” Per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

8” Per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.-

9” Per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.-

12’ per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

13” per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali

21” per gli altri oneri deducibili


Righi da E27 a E30: Previdenza complementare

E27) Contributi a deducibilità ordinaria, entro il limite di 5.164,57 euro.-

E28) Contributi versati da lavoratori di prima occupazione entro il limite di 5.164,57 euro.-

E29) Contributi versati a fondi in squilibro finanziario

E30) Contributi versati per familiari a carico

Righi da E 32 a E 33:

E32) Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione

E33) Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

E36) Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale


Righi da E 41 a E 43: SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50%, 65% o 75%)

4) spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);

5) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3;

6) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);

7) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%);

8) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);

9) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);

10) spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%)

11) spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);

12) spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

    1. spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

    1. spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

    2. spese sostenute dal 1° luglio 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);

    3. spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;

    4. quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

    5. quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

    6. spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione di barriere architettoniche

    7. spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 su edifici unifamiliari.-

    8. spes esostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere archiotettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.-


Righi da E 51 a E 53: SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

E51) Spese sostenute

E52) Spese sostenute

E53) Spese sostenute


Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica

1) per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).

2) per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

3) per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus.

4) per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus

5) per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguiti congiuntamente agli interventi superbonus

Righi da E 57 a E 59: Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%)

E57) Spese arredo immobili ristrutturati

E58 (Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie)

E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)


Righi da E61 a E62: Spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55% o 65%)


E61) Spese sostenute

E62) Spese sostenute

1) Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

2) Per interventi sull'involucro degli edifici esistenti

3) Per istallazione di pannelli solari

4) Per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

5) Acquisto e posa in opera di schermature solari

6) Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse

7) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.

8) Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti

9) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.

10) Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.

11) Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore

12) Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

    1. Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione

14) Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

15) Bonus facciate. Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata

16) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa.

30) Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unià immobiliari in edifici plurifamiliari.

31) Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.

32) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

33) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.


Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

1) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

2) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.-

4) Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale


Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.


Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:

barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a

prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.


Rigo E83 - Altre detrazioni:

indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;

con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda.

Y con il codice 3 deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito imposta vacanze richiesto entro il 31 dicembre 2020.-



SPESE DETRAIBILI DAL REDDITO Anno 2023

Obbligo di pagamenti tracciabili per le spese detraibili

La legge di bilancio 2020 ha previsto a partire da gennaio 2020, l’impossibilità di detrarre le spese previste dall’art. 15 del Testo Unico se effettuate in contanti. Quindi non cambiano le detrazioni, ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumento tracciabile.

Per recuperare le spese detraibili sul modello 730 o UNICO a partire dal 2021 per i redditi del 2020 non si può più utilizzare il contante, infatti è necessario il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.-

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile, solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.-

La normativa si riferisce alle spese per cui viene applicata la detrazione fiscale del 19%, si tratta ad esempio:

1) Spese mediche

2) Veterinarie

3) Frequenza asilo, scuole università

4) Canone locazione studenti universitari fuori sede

5) Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

6) Attività sportive figli (palestre, piscine ed altre strutture sportive)

7) Interessi passivi mutui prima casa (compreso spese notarili)

8) Intermediazioni immobiliari per abitazione principale

9) Erogazioni liberali

10) Acquisto veicoli per persone con disabilità, acquisto cani guida

11) Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza – Badanti

12) Funebri

13) Assicurazioni rischio morte e contro infortuni

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola della tracciabilità, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per:

A) L’acquisto di medicinali e di dispositivi medici

B) Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.-

La legge di bilancio 2020 inoltre è intervenuta anche per limitare la detrazione ai soggetti che percepiscono redditi annuali che superano l’importo di 120.000 euro.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it


sabato 28 gennaio 2023

Assistenti Familiari

MINIMI SALARIALI dal 1° Gennaio 2023:

Livello A Conviventi paga mensile euro 725,19 - Non conviventi paga oraria euro 5,27

Livello AS Conviventi paga mensile euro 857,06 - Non conviventi paga oraria euro 6,21

Livello B Conviventi paga mensile euro 922,28 - Non conviventi paga oraria euro 6,58

Livello BS Conviventi paga mensile euro 988,90 - Non conviventi paga oraria euro 6,99

Livello C Conviventi paga mensile euro 1.054,85 - Non conviventi paga oraria euro 7,38

Livello CS Conviventi paga mensile euro 1.120,76.- Non conviventi paga oraria euro 7,79

Livello D Conviventi paga mensile euro 1.318,54.- Non conviventi paga oraria euro 8,98

Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.384,46 - Non conviventi paga oraria euro 9,36

Livello D Conviventi e Livello DS Conviventi + indennità euro 194,98.-

Conviventi fino a 30 ore settimanali:

Livello B = euro 659,27 – Livello BS = euro 692,25 – Livello C = euro 764,74.-

Presenza notturna livello unico euro 761,45.-

Assistenza notturna

Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 1.137,23.-

Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.288,87.-

Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.592,17.-

Indennità addetti a più persone non autosufficienti euro 112,34.-

Indennità baby sitter fino a 6 anni di età del bambino euro 130,05 (or. ridotto euro 83,44)

Vitto e alloggio valore giornaliero valore mensile

Pranzo e prima colazione euro 2,26 x 26 euro 58,76.-

Cena euro 2,26 x 26 euro 58,76.-

Alloggio euro 1,95 x 26 euro 50,70.-

Totale euro 6,47 x 26 euro 168,22.-


CONTRIBUTI ORARI DEL 2023

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,92 con CUAF Contributo orario euro 1,58 (0,40)

senza CUAF Contributo orario euro 1,59 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva da 8,93 a 10,86 con CUAF Contributo orario euro 1,78 (0,45)

senza CUAF Contributo orario euro 1,79 (0,45)

Retribuzione oraria effettiva oltre 10,86 con CUAF Contributo orario euro 2,17 (0,55)

senza CUAF Contributo orario euro 2,18 (0,55)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali

Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,15 (0,29)

Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,16 (0,29)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,92 con CUAF Contributo orario euro 1,69 (0,40)

senza CUAF Contributo orario euro 1,70 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva da 8,93 a 10,86 con CUAF Contributo orario euro 1,91 (0,45)

senza CUAF Contributo orario euro 1,92 (0,45)

Retribuzione oraria effettiva oltre 10,86 con CUAF Contributo orario euro 2,32 (0,55)

senza CUAF Contributo orario euro 2,33 (0,55)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali

Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,23 (0,29)

Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,24 (0,29)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Scadenze:

Dal 1° al 10 aprile = primo trimestre

Dal 1° al 10 luglio = secondo trimestre

Dal 1° al 10 ottobre = terzo trimestre

Dal 1° al 12 gennaio = quarto trimestre


Il vecchio contratto colf e badanti scaduto dal 2016 è stato rinnovato con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Diverse le nuove regole che inquadreranno queste figure professionali in livelli diversi a seconda delle loro competenze e mansioni.

La prima cosa che cambia è il nome. Non più “baby sitter”, “colf” o “badanti”, d’ora in avanti si parlerà di “assistenti familiari”.

Minimo contrattuale. Sale a 880 euro al mese lo stipendio minimo per gli assistenti familiari conviventi, con un aumento base di 12 euro mensili (livello BS), decorrenza 1° gennaio 2021.-

Superbonus baby sitter. Si tratta di una cifra addizionale, compresa tra i 100 e i 116 euro, per gli assistenti che si prendono cura di un bambino al di sotto dei sei anni

Superbonus badanti. La stessa cifra addizionale, dai 100 ai 116 euro, sarà erogata agli assistenti che si occuperanno di due anziani

Livello unico per baby sitter. Ci sarà un unico livello di inquadramento contro i tre presenti nel vecchio contratto, per chi si occuperà dei bambini. Una misura che renderà più accessibili le assunzioni

Una nuova figura professionale. Si tratta dell’assistente educatore formato, un operatore specifico per chi ha familiari affetti da disabilità psichica o da disturbi dell’apprendimento o relazionali

Quattro livelli. L’inquadramento degli assistenti familiari sarà diviso quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, in base alle conoscenze e competenze possedute in riferimento alla mansione richiesta

Contesto di lavoro. Sarà considerato dirimente il contesto in cui l’assistente si troverà a lavorare, se si tratterà di singolo di cui occuparsi o di un’intera famiglia

Ore di lavoro. L’orario di lavoro per gli assistenti familiari non conviventi resterà di 40 ore a settimana, mentre per i conviventi sarà di 54 ore

Un mese di prova. Sono previsti 30 giorni in prova prima dell’assunzione per valutare le competenze del lavoratore

Formazione. Oltre a ferie, giornate libere e permessi, nel contratto, per la formazione degli assistenti, sono state aggiunte altre 24 ore di permesso in più rispetto alle 40 già previste

Vantaggi economici per i datori di lavoro. Tra le agevolazioni previste per i datori, quella di poter assumere una badante sostitutiva o aggiuntiva nel caso di anziani che necessitano assistenza continuativa, accedendo a un fondo di assicurazione infortuni bilaterale, e chi assumerà una badante per le ore notturne potrà versare contributi previdenziali sull'orario puramente convenzionale di 8 ore, con una riduzione settimanale di 24 ore.


INQUADRAMENTO

Livello A: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

Livello A super: Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro.

Livello B: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. 

Livello B super: a) Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello C: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Livello C super: Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello D: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Livello D super: a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa;c) Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.


ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: a) 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; b) 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali.


RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per:

  • 24 ore di domenica (o altra giornata stabilita nel contratto di assunzione). Questo riposo è irrinunciabile. In caso di richiesta di prestazione lavorative per esigenze imprevedibili le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 60% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi.
  • 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora fossero richieste prestazioni lavorative nel giorno fissato, il riposo può essere goduto in altro giorno della settimana (in assenza di recupero le ore lavorate vanno retribuite con la maggiorazione del 40% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi).


LAVORO STRAORDINARIO

Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;

del 60% in una delle festività indicate nell'art. 16 o nella giornata di domenica, in caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica questa giornata sarà assoggetta alla disciplina del lavoro domenicale.


SCATTI DI ANZIANITÀ

A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. a) A partire dal’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo. b) Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento del 24°mese di servizio. c) Gli scatti di anzianità maturano dal mese successivo al compimento del biennio di servizio.


FESTIVITÀ

1° gennaio - 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.-


FERIE

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).-


MALATTIA

L'art. 26 del C.C.N.L. inerente la retribuzione della malattia delle colf e/o badanti.

Come primo dovere, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro equivale a:

  • 10 giorni di calendario (incluse le domeniche)  in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente)  con anzianità inferiore a 6 mesi;
  • 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
  • 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.

Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto  per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:

  • 8 giorni  complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
  • 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
  • 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.


TREDICESIMA MENSILITÀ

Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-


TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato


PREAVVISO PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro. Non c’è necessità di motivare l’interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge. 

In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque. Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.

Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.

Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.


ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall'INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all'INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.

L’ assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).

La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro:

Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.-