sabato 9 dicembre 2023

Assegno di Inclusione

ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico ai fini dell’inclusione sociale e professionale, che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di Cittadinanza. È condizionata al possesso di requisiti di varia natura (economici, di residenza/cittadinanza, di composizione del nucleo familiare) ma soprattutto è legata a alla condizione di aderire a un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa

REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

L’Assegno di Inclusione sarà infatti riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente:

  • disabile;

  • minorenne;

  • con almeno 60 anni di età;

  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

 

REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

Nel momento in cui verrà fatta domanda di Assegno di Inclusione (e per tutta la durata del beneficio) il richiedente dovrà risultare:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o ancora titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.Lgs 251/ 2007;

  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

 

REQUISITI SOGGETTIVI

Chi richiede l’Assegno di Inclusione:

  • non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;

  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

 
Non potranno inoltre percepire l’Assegno di Inclusione i nuclei familiari al cui interno ci sia un componente che risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie scattate nei 12 mesi precedenti alla domanda di Assegno, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della Legge 604/1966.

REQUISITI ECONOMICI ISEE

Ai fini dell’Assegno di Inclusione, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso allo stesso tempo di questi due requisiti economici:

  • un ISEE valido il cui valore non sia superiore alla soglia di 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, verrà calcolato un ISEE della tipologia “minori”);

  • un valore del reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza*;

  • se invece il nucleo familiare fosse tutto composto da persone di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni assieme ad altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alzerebbe a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 
* In pratica, i parametri della scala di equivalenza sono dei valori numerici che entrano in azione nel momento in cui siano presenti nel nucleo uno o più soggetti cosiddetti “fragili”. Ciascuna tipologia di soggetto fragile è quindi associata a un determinato parametro/valore che verrà poi sommato agli altri, dopodiché la somma totale verrà moltiplicata per la soglia economica ISEE di riferimento, che dunque si alzerà rispetto ai livelli ordinari di 6.000 o 7.650 euro.

Il parametro/valore di partenza associato al nucleo è sempre pari a 1.
Oltre a questo primo parametro ce ne sono altri sei, associati alle rispettive tipologie di soggetti fragili:

  • 0,5 per ciascun componente non autosufficiente o con disabilità;

  • 0,4 per ciascun componente di età pari o superiore a 60 anni;

  • 0,4 per ciascun componente maggiorenne con carichi di cura;

  • 0,3 per ciascun componente adulto in condizioni di grave disagio bio-psicosociale e inserito nei programmi di cura e di assistenza certificati dalla PA;

  • 0,15 per ciascun minore fino a due minori;

  • 0,1 per ciascun altro minore oltre il secondo (quindi dal terzo minore in poi).

 
Facciamo un esempio pratico…
Ipotizziamo un nucleo che abbia al suo interno, oltre a due coniugi che non siano soggetti “fragili”, una persona 60enne + due figli minori; in tal caso per capire qual è la soglia ISEE entro cui il nucleo potrà avere accesso all’Assegno di Inclusione, il calcolo da fare sarebbe il seguente:

  • 1 (ovvero il parametro di equivalenza di ciascun nucleo)

  • + 0,4 (membro 60enne)

  • + 0,15 (primo figlio minore)

  • + 0,15 (secondo figlio minore)

  • = 1,7

  • a questo punto il parametro di equivalenza complessivo, pari appunto al valore di 1,7, andrà moltiplicato per 6.000 (cioè la soglia ISEE standard) e darebbe una soglia finale di 10.200 euro; quindi vorrebbe dire che un nucleo così composto (marito + moglie + due figli minori + un 60 enne) avrebbe diritto ad accedere all’Assegno di Inclusione presentando un ISEE non superiore a 10.200 euro.

 

REQUISITI ECONOMICI PATRIMONIALI

Per poter ottenere l’Assegno di Inclusione sono inoltre previsti i seguenti paletti patrimoniali:

  • il valore della casa di abitazione non deve superare 150.000 euro;

  • il valore del patrimonio immobiliare complessivo (esclusa la casa di abitazione) calcolato ai fini IMU non superiore a 30.000 euro;

  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro e incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo);

  • nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  • nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.


IMPORTO DEL BENEFICIO

L'importo dell'Assegno di Inclusione, che non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, è composto da due componenti (stesso principio ereditato dal RdC):

  • un’integrazione al reddito familiare fino a 6.000 euro annui, oppure 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

  • un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione regolarmente registrato, fino ad un massimo di 3.360 euro o 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.


COME VIENE EROGATO

Il contributo economico dell’Assegno di Inclusione verrà erogato a partire dal 1° gennaio 2024 attraverso una carta elettronica ricaricabile denominata Carta di Inclusione, con la quale oltre ai versamenti tracciabili potranno essere eseguiti prelievi in contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza, e potrà inoltre essere eseguito un bonifico mensile in favore dell’eventuale locatore indicato nel contratto di locazione.



COME FARE LA DOMANDA

Per fare domanda ai fini dell’Assegno di Inclusione, bisognerà anzitutto dotarsi di un ISEE  valido, servizio per cui è possibile rivolgersi a una sede CAF; poi, una volta in possesso dell’ISEE si dovrà inoltrare la domanda vera e propria:

  • tramite i sistemi telematici del portale INPS;

  • oppure chiedendo assistenza a un ente di Patronato.



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.-

20 commenti:

  1. Salve dott censori, noi finiamo di prendere RDC a dicembre quindi aspetto ultima ricarica di fine mese.
    Posso già oggi fare domanda del ADI assegno d inclusione??? O devo aspettare che arrivi ultima ricarica RDC fine mese???

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    1. Si!
      Puoi fare già da subito la domanda per l'assegno di inclusione che partirà comunque da gennaio.-

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  2. Buonasera, se il nucleo familiare è composto da una persona di 65 anni, al momento della domanda per l'ADI (sul sito INPS) è necessario iscriversi anche sul SIISL
    Grazie

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    1. NO!
      La piattaforma è accessibile ai beneficiari dell’ADI di età compresa tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro.-

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  3. Buongiorno Gianfranco una info: Ho letto su alcuni portali di alcuni CAF che per quanto riguarda i precedenti penali, il divieto al beneficio riguarda esclusivamente le persone che hanno delle sentenze con delle condanne superiori ad un anno? Me lo confermi?
    Grazie

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    1. Ciao Fabio!
      Chi richiede l’Assegno di Inclusione:
      - non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
      - non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.-

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  4. Grazie Gianfranco,scritto così però, si potrebbe dedurre che qualsiasi reato commesso porti all'impossibilità richiedere il sussidio. In gazzetta ufficiale nell'articolo 8 comma 3 è scritto "pene non inferiori ad un anno di reclusione".

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    1. Ciao Fabio!
      In effetti sono da considerare tutte le sentenze definitive di condanna per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione a prescindere dal reato commesso.-

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  5. Ciao Gianfranco, ti pongo un ulteriore domanda sull'assegno di inclusione, nella sezione che riguarda i reati penali commessi, c'è scritto di inserire il CF della persona o delle persone presenti nel nucleo con sentenze passate in giudicato. Secondo te nella domanda il CF va inserito anche se il reato penale commesso non ricade nell'articolo 8 comma 3? Quindi se in teoria si possiede il requisito per accedere al sussidio? Grazie

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    1. Ciao Fabio!
      SI!
      Il codice fiscale va inserito!
      L'art. 2909 del Codice civile stabilisce, che una sentenza passa in giudicato quando non è più impugnabile ovvero quando sono decorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stata proposta.
      Il passaggio in giudicato rende la sentenza definitiva e inoppugnabile, con effetti diretti sulle parti coinvolte nel processo e sulle loro pretese.-

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  6. Grazie Gianfranco sopratutto per la pazienza visto che sull'argomento devo porti un ulteriore domanda visto che telefonando al sito INPS non sanno rispondermi. Nella sezione del modulo da compilare sono riportate le seguenti diciture: "Dichiaro inoltre che nella DSU in corso di validità all'atto di presentazione della domanda selezionare la casella corrispondenti allo stato dei nuclei:

    1: Sono presenti componenti sottoposti a misura cautelari personali a misure di prevenzione che risiedono in strutture a tolale carico pubblico.

    2.Sono presenti componenti nei cui confronti sono state adottate sentenze definitive di condanna o ai sensi dell -articolo 444 del codice di procedura penale nei dieci anni precedenti.

    Se il nucleo è composta da una persona sola(chi fa la.domanda) cambia qualcosa? O la spunta riguardante le sentenze passate in giudicato riguarda se sono presenti altre persone nel nucleo familiare? Grazie

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    1. Ciao Fabio!
      La spunta riguarda anche il nucleo familiare composto da una sola persona.-

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  7. Salve dott censori noi siamo 2 adulti e 1 bimbo di 9 anni.
    Mio marito e invalido 100% con 104 e percepisce la maggiorazione sociale.
    Abbiamo preso ADI GENNAIO 825 come mai ? (Non viene più decurtata la maggiorazione come succedeva in RDC?)

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    1. NO!
      Il criterio di calcolo dell'assegno di inclusione è diverso da quello del reddito di cittadinanza.-

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    2. C'è l'obbligo di presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD
      Noi siamo
      io 37 anni
      mio marito 37 anni invalido al 100% con accompagnamento e
      il bambino di 9 anni .
      Dobbiamo presentarci ai servizi sociali?
      Ci chiamano loro?

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    3. I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro.-

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    4. Anche se nel nucleo familiare c'è mio marito con invalidità 100% accompagnamento e 104 art. 3 comma 3 grave???? Dobbiamo andare ai servizi sociali?

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    5. SI!
      Al primo appuntamento informerete i servizi sociali della vostra situazione familiare e i servizi sociali si regoleranno di conseguenza.-

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