Licenziamento per giusta causa
Affinché il licenziamento sia legittimo, il datore di lavoro deve giustificare la sua decisione. Il licenziamento per giusta causa scatta quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo (art. 2119 c.c.). In tal caso il datore di lavoro può recedere dal contratto senza l'obbligo di dare il preavviso, né l’indennità di mancato preavviso. Si tratta di casi così gravi da provocare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro (licenziamento in tronco).Le tutele per il lavoratore
L'ultima Riforma del lavoro (Legge n. 92 del 2012) prevede, per i licenziamenti per giusta causa, definiti disciplinari, 2 tipi di tutele:- nel caso in cui il giudice accerti che non ci sia stato il fatto contestato, o che questo fosse punibile con una sanzione "conservativa" del posto di lavoro, intima il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ed a pagargli un'indennità risarcitoria (fino a 12 mensilità);
- nel caso in cui il giudice accerti che non vi sia stata giusta causa, ma per ragioni diverse da quelle sopra elencate, condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24, senza reintegro nel posto di lavoro.
Licenziamento per giustificato motivo
La motivazione del licenziamento, necessaria per la sua legittimità, può risiedere nella presenza di un giustificato motivo. In tal caso, a differenza del licenziamento per "giusta causa", il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al lavoratore. La legge (n. 604 del 1966) distingue chiaramente tra due tipi di giustificato motivo: soggettivo e oggettivo.Giustificato motivo soggettivo
Il "giustificato motivo soggettivo" è costituito dal "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da parte del lavoratore, ma non in modo così grave da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso, come avverrebbe in caso di licenziamento per "giusta causa". Possono costituire ipotesi di giustificato motivo soggettivo l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, minacce, percosse, assenza per malattia oltre il periodo consentito.I licenziamenti intimati per giustificato motivo soggettivo ricadono nella stessa disciplina del licenziamento disciplinare. Nel caso in cui il giudice accerti che non c'è stato il comportamento punibile dal lavoratore, o quando tale comportamento ricada nelle condotte punibili con una sanzione di tipo diverso ("conservativa" del posto di lavoro), ordina il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennità risarcitoria. Nel caso in cui il giudice accerti che non vi è un giustificato motivo soggettivo, ma per ragioni diverse da quelle che consentono il reintegro, ordina il pagamento di una indennità compresa tra 12 e 24 mensilità.
Giustificato motivo oggettivo
Il "giustificato motivo oggettivo" riguarda i casi di licenziamento dovuto a "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". Non riguarda pertanto il comportamento del lavoratore. Tra i casi più frequenti, individuati dalla giurisprudenza come giustificato motivo oggettivo, vi sono: cessazione dell'attività, fallimento, riorganizzazione aziendale; ma anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, o la sua carcerazione.Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - definito come "economico" dalla Riforma del lavoro del 2012 - il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24. Il reintegro nel posto di lavoro, che prima della Riforma era automatico, in caso di licenziamento giudicato illegittimo, può essere ordinato dal giudice solamente nel caso in cui si provi che esso è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari.
Il nuovo regime sanzionatorio
La Legge n. 92 del 2012, cioè la Riforma del lavoro di Fornero, ha profondamente modificato la disciplina delle tutele del licenziamento, passando dalle sanzioni previste nel vecchio art. 18 (reintegrazione o riassunzione accompagnate da un'indennità), a 4 diversi regimi sanzionatori, individuati in base alla gravità dei vizi del licenziamento. Le nuove sanzioni, in particolare, sono:- reintegrazione con risarcimento integrale (pari a tutte le mensilità perdute ed ai contributi on versati); si applica in caso di licenziamento discriminatorio;
- reintegrazione con risarcimento limitato nel massimo di 12 mensilità; il lavoratore ha la facoltà di optare per le 15 mensilità al posto del reintegro; si può applicare, a discrezione del giudice, in caso di licenziamento disciplinare;
- indennità risarcitoria, tra le 12 e le 24 mensilità, senza versamento contributivo; si può applicare, a discrezione del giudice, in caso di licenziamento disciplinare;
- indennità risarcitoria in misura ridotta, da 6 a 12 mensilità.
Impugnazione del licenziamento
Il licenziamento, per essere valido, deve non solo essere giustificato, ma deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta (Legge n. 108/1990, art. 2, c. 2).La motivazione, a seguito della Riforma del Lavoro 2012, deve essere contestuale al licenziamento: il datore di lavoro deve cioè comunicare i motivi del licenziamento già nella lettera inviata al dipendente.
Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo, può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L’impugnazione va fatta in forma scritta, anche tramite lettera raccomandata spedita al datore, ovvero "con qualsiasi atto scritto, anche extra-giudiziale, idoneo a rendere nota la sua (del lavoratore) volontà". In tal caso, è meglio farsi assistere dai sindacati.
Disciplina dei licenziamenti collettivi:
La disciplina dei licenziamenti collettivi è caratterizzata dalla dimensione occupazionale dell'impresa, (la quale deve impiegare più di 15 dipendenti), dal numero dei licenziamenti, (che devono coinvolgere almeno 5 dipendenti), e dall'arco temporale di 120 giorni entro i quali devono essere effettuati i licenziamenti stessi.-La scelta dei lavoratori da licenziare non è libera; il datore di lavoro si deve attenere ai criteri di scelta indicati nei contratti collettivi o, in mancanza, ad una valutazione comparata dei criteri indicati nell'art. 5 L. 233//91, quali:
- Carichi di famiglia
- Esigenze tecnico-produttive
- Anzianità di servizio presso l'azienda
Diritto di prelazione:
La legge 223/91, cioè la legge che disciplina il licenziamento collettivo, sancisce il diritto di prelazione, che dura un anno, all'assunzione dei lavoratori in mobilità da parte dello stesso datore di lavoro che, superato il periodo di crisi, si ritrovi nella necessità di assumere nuovi lavoratori; vale a dire che l'azienda deve dare la precedenza ai propri ex dipendenti ancora iscritti alle liste di mobilità e che nel frattempo non abbiano trovato altro lavoro.-In caso di licenziamento individuale il diritto di prelazione dura sei mesi e la sua valenza è limitata ad assunzioni effettuate dal datore di lavoro per la stessa qualifica.-
Il diritto è limitato ai lavoratori adibiti alle stesse mansioni o mansioni equivalenti, con priorità per coloro che avevano trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale e con valutazione prioritaria, in caso di parità, per i carichi familiari e l'anzianità di servizio.-
Il preavviso di licenziamento
I Contratti Collettivi Nazionali di categoria (Ccnl) definiscono, per ogni livello di inquadramento, un periodo di preavviso, variabile anche in base all'anzianità di servizio, che datore e dipendente devono osservare prima di recedere unilateralmente dal contratto.Il periodo da osservare è indicato nel contratto e può essere aumentato dalla trattativa individuale in sede di assunzione. Ma se ciò non è specificato nel contratto, il riferimento è il Ccnl.
Il dipendente che presenta le dimissioni o il datore che licenzia devono dare alla controparte un preavviso, durante il quale resta in vigore il rapporto di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento diventano effettivi solo al termine di tale periodo. Il preavviso serve al lavoratore ad avere un tempo idoneo a trovarsi un'altra occupazione, e al datore ad assumere un'altra persona con un eventuale periodo di affiancamento.
Diversamente, il dipendente dimissionario o il datore licenziante devono corrispondere alla controparte un'indennità di mancato preavviso, pari alle mensilità previste.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.
Buongiorno Dottor Censori ho problemi di lavoro le avevo già scritto in precedenza ma si sono verificati altri problemi lavoro in una cooperativa come addetta mensa a un contratto di 15 ore settimanali da quest'ultimo anno però facevo sette ore 3 di contratto e 4 di straordinario mi hanno chiesto ulteriori mansione a cui io da sola non riuscivo a stare dietro a tutto il lavoro in più si intensifica maggiormente creandosi difficoltà lavorative a cui non riuscivo a far fronte così mi hannovtrasferita dandomi solo le mie 3vore contrattuali quindi da carico di lavoro in più a demansionamento togliendomi le 4 ore di straordinario che facevo da un anno il datore di lavoro puo fare tutto questo? e io cosa potrei fare per fare valere i miei diritti se mai ho diritto a poter fare qualcosa? Posso rivolgermi ad un avvocato che mi aiuti a risolvere il problema o non ho speranze e quindi costretta a trasferirmi dove mi hanno collocata? Grazie Dottor Censori spero che mi dia qualche delucidazione su come posso muovermi e se posso ottenere qualcosa la ringrazio anticipatamente
RispondiEliminaTi consiglio di rivolgerti alla sede più vicina della CGIL per farti tutelare ed assistere per il meglio.-
EliminaBuongiorno dottor Censori ,
RispondiEliminaLavoro da circa un anno , assunto a tempo indeterminato presso un’azienda ccnl merci e trasporti come magazziniere 3 livello , siccome ad un mio collega che fa l’autista verranno tolte le patenti per un vecchio incidente , il datore di lavoro vorrebbe mettermi a me a fare l’autista .
La domanda che vorrei porvi è : può cambiarmi di mansione ? Può eventualmente obbligarmi a fare la patente c ? Se io non dovessi accettare, potrebbe licenziarmi per giusta causa e perdere la naspi ?
Viceversa potrei trovare un accordo per un licenziamento “ concordato “ ed avere diritto alla naspi , l’azienda ha meno di 15 dipendenti !
Grazie mille .
Il datore di lavoro può cambiarti di mansione con una motivazione valida, non può obbligarti a richiedere la patente C, e non può licenziarti per giusta causa.-
EliminaComunque in caso di licenziamento avresti comunque diritto alla NASPI anche in caso di licenziamento per giusta causa.-
La ringrazio tantissimo per la risposta , spero che il motivo di ritiro patente del mio collega non sia considerata motivazione valida , tra l’altro non sapevo che un licenziamento per giusta causa potesse comunque dare diritto alla naspi ...
Eliminagrazie davvero
Buongiorno Dottore, non mi sono presentato più a lavoro e mi sono arrivate già due lettere di contestazione, a cui non ho risposto. Il datore ancora non mi ha inviato lettera di licenziamento. Cosa fare? Può lasciarmi così? Grazie mille...
RispondiEliminaCiao Gennaro!
EliminaPresumo che presto ti arriverà la terza lettera di contestazione seguita dal licenziamento per giusta causa, ma purtroppo i tempi li decide il datore di lavoro, quindi non puoi fare altro che attendere.-
Buongiorno avvocato,
RispondiEliminaDopo 32 anni da dipendente subisco vessazioni in azienda, sto male, mi metto in malattia e ci sto oer tantissimi mesi senza rientrare. Nel frattempo mi rivolgo ad hn legale per tutelare i miei diritti. Imbastisco una con lui una causa x mobbing, demansionamento e reintegro nelle mansioni. Il mio legale, forse causa pandemia in corao, dopo oltre 7 mrsi non ha pero ancora depositato atto di causa in tribunale. Intanto vengo licenziata per superamento del comporto.... Che in effetti ho superato. Cosa devo fare per non essere dissanguata da spese legali e tutelare i miei diritti?
Grazie per i consigli emma
Quando ci sono dei problemi di carattere lavorativo è consigliabile rivolgersi a un sindacato perché i sindacati di solito sono convenzionati con legali competenti in materia.-
EliminaNel tuo caso cambiare ora avvocato significa "imbarcarsi" in altre spese, quindi devi valutare bene se è il caso di insistere con il tuo legale o rivolgerti a un altro avvocato, magari tramite un sindacato, è però necessario che il tuo attuale legale ti consegni tutta la documentazione inerente la sua attività svolta, prima di essere liquidato.-
Avvocato Censori Buonasera,
EliminaSono Emma la laviratrice oggi disoccupata dopo 32 anni di lavoro. Prima di cambiare eventualmemte avvocato Le chiedo espressamente... Depositare una causa in tribunale per demansionamento, vessazioni e richiesta reintegro nel mio ruolo aziendale ben prima della scadenza del leriodo di omporto avrebbe dato un corso diverso alla mia vicenda lavorativa e quindi, in base alla sua esperienza, il mio datore di lavoro non si sarebbe trovato, servito su un piatto d'argento, l'opportunita di licenziarmi per superamento comportò senza pegno pagare? Votrei capire se intravede che il mio legale mi abbia danneggiato o perlomeno arrexato danbo col ritardo nel depositare atto? Grazie per la riaposta, Emma
Ciao Emma!
EliminaE' chiaro che il tuo avvocato ti ha danneggiato trattando con "leggerezza" la tua pratica, devi quindi capire se merita ancora la tua fiducia o no; ovviamente ora devi concentrarti sul futuro senza pensare a quello che si sarebbe potuto fare prima.-
Salve,mia figlia prende la naspi ha trovato un lavoro a chiamata 2, giorni alla settimana se lei accetta il lavoro perderà la disoccupazione? O gli verrà diminuito l'importo se si di quanto in base alle ore lavorate o ai giorni lavorati? Grazie infinite.
RispondiEliminaCon un contratto a chiamata bisogna comunicare mensilmente all'INPS le giornate lavorate e l'INPS non corrisponderà la NASPI per le stesse giornate.-
EliminaBuongiorno,
RispondiEliminaSono stato licenziato per superamento del comporto ma nel Percorso Lavoratore del Centro per l'imoiego (ex libretto di lavoro) il mio ex datore di lavoro ha indicato licenziamento per giustificato motivo OGGETTIVO. Mi risulta invece che il superamento del comporto rientra fra le possibili cause di licenziamento per giustificato motivo SOGGETTIVO non oggettivo. Le chiedo quindi in quale fattispecie di licenziamento rientra esattamente il superamento del periodo di comporto? Se in quello soggettivo come ho capito io il fatto che azienda abbia indicato invece goustificato motivo oggettivo mi crea un problema se voglio impugnare il licenziamento? Devo fare correggere la causale di licenziamento? Cosa devo fare? Grazie avv.
La causale del tuo licenziamento è corretta:
EliminaGiustificato motivo oggettivo
Il "giustificato motivo oggettivo" riguarda i casi di licenziamento dovuto a "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". Non riguarda pertanto il comportamento del lavoratore. Tra i casi più frequenti, individuati dalla giurisprudenza come giustificato motivo oggettivo, vi sono: cessazione dell'attività, fallimento, riorganizzazione aziendale; ma anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, o la sua carcerazione.-
Giustificato motivo soggettivo
Il "giustificato motivo soggettivo" è costituito dal "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da parte del lavoratore, ma non in modo così grave da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso, come avverrebbe in caso di licenziamento per "giusta causa". Possono costituire ipotesi di giustificato motivo soggettivo l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, minacce, percosse, assenza per malattia oltre il periodo consentito.-
Sono ancora un po'confuso Avvocato. Mi hanno licenziato per superamento del periodo di malattia consentito che lei include nel licenziamento per giustificato motivo SOGGETTIVO. Poi pero sostiene che la causale del mio licenziamento è corretta cioe lic. Per giustificato motivo OGGETTIVO. BOH.... non ho capito.
RispondiEliminaComunque sia se nella lettera di licenziamento hanno scritto per superamento del comporto (cioè del peirodo di malattia consentito) e poi al CPI hanno dichiarato licenz.x giustificato motivo Oggettivo penso che comunque per me non cambi nulla e posso comunque impugnare il licenziamento. La lettera di licenziamento è datata da loro 18 febbraio ma io l'ho ricevuta il 20 febbraio da quale data devi calcolare i 60 gg per impugnarla? Grz Antonio
Ciao Antonio!
EliminaIn effetti puoi impugnare il licenziamento a prescindere dalla causale indicata dal datore di lavoro e ai fini del calcolo dei 60 giorni il termine decorre dalla data di invio della raccomandata.-
Buongiorno,
EliminaSono Antonio, il lavoratore licenziato per giistificato motivo oggettivo. Il mio ex datore di lavoro ha indicato come data corresponsione del mio tfr (fara un bonifico) proprio il giorno in cui scadono i 60 gg entro i quali si puo impugnare il licenIamento con una lettera in via stragiudiziale. A) se il giorno orima di quella scadenza gli verrà recapitata la mia impugnazione del licenziamento ha la facoltà di bloccare la corresponsione del tfr il giorno seguente, anche solo ritardarlo, cioè la Legge glielo consente? B) premesso che so che il tfr è di mia conoetenza e la legge mi tutela ma mi chiedo... Nel caso l'ex datore di lavoro potesse appellarsi a mancanza di liquidità o qualsiasi altra scusa per ritardare il pagamento del tfr sarei poi costretto ad adire a vie legali o aspettare evolversi causa di inpugnazione cioe tempi molto lunghi per vedermi pagato il tfr, rischio questo? C) lei come mi consigkia di muovermi circa inpugbazione licenziamebto e tfr? Grazie di nuovo avvocato.
Presumo che il TFR ti verrà corrisposto solo dopo che saranno trascorsi i 60 giorni dal licenziamento, quindi se intendi impugnarlo devi essere consapevole che potrebbe non esserti corrisposto fino all'esito della causa anche se il datore di lavoro non potrebbe farlo.-
EliminaComprendo..
EliminaIl 9 marzo mi ha risposto qui sopra che il termine dei 60gg per impugnare il licenziamento decorre dalla dsta di INVIO della raccomandata... Cosa intende? I 60gg si calcolano dalla data in cui il lavoratore RICEVE al suo domicilio/residenza la raccomandata del datore di lavoro con la quale gli comunica il licenziamebto vero? Cioe se la raccomandata del mio datore di laviro mi fosse arrivata oggi 16 marzo devo spedire la lettera di impugnazione entro il 14 maggio 2021..ho capito bene? La ringrazio dottor Censori
La normativa prevede che la decorrenza del preavviso viene individuata nel omento in cui il recesso è portato a conoscenza della controparte o nel diverso momento previsto dal contratto collettivo di riferimento.
EliminaQuesto significa che per il datore di lavoro è la data in cui invia la raccomandata mentre per il lavoratore può essere la data in cui la riceve.-
Questo significa che non è il caso di attendere l'ultimo giorno utile per una eventuale impugnazione dello stesso.-
Salve sig. Gianfranco, in seguito alle mie dimissioni per giusta causa tramite caf il 13 gennaio 2021, il mio datore di lavoro ha fatto la comunicazione unilav dopo un mese, la naspi mi è stata accettata.
RispondiEliminaIl mio dubbio è:
Ieri ho nota tato sul sito inps sulla posizione annuale da lavoratore dipendente che su quella aggiornata al 1 al 31 gennaio 2021 risulta come tipo di cessazione: Licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo.
Che significa se ho fatto le dimissioni per giusta causa?
Il datore di lavoro ha comunicato che mi ha licenziato lui per motivi disciplinari, senza preavviso è modo di poter impugnare la sua decisione.
Mi può dare un chiarimento magari interdetto male io.
Sono andato al CPI è li mi hanno detto che a confermato le dimissioni per giusta causa.
Attendo sue notizie come sempre attento è professionale, grazie.
Ciao Mauro!
EliminaQuando si presentano le dimissioni per giusta causa, la giusta causa va dimostrata, ed ovviamente il datore di lavoro può non essere d'accordo e sostenere la tesi opposta.-
Questo significa che se ci sarà una causa o una vertenza sindacale il datore di lavoro si opporrà alle dimissioni per giusta causa e sosterrà che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per colpa tua.-
Comunque ai fini del diritto della NASPI forse è meglio così perché il datore di lavoro avrebbe potuto considerale come dimissioni volontarie e la NASPI magari ti sarebbe anche stata revocata.-
Ok grazie, ma al CPI mi hanno detto che ha confermato le dimissioni per giusta causa, solo nella posizione annuale da lavoro dipendente figura
RispondiEliminaCessazione 13 Gennaio 2021 Tipo Cessazione Licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo
Ciao Mauro!
EliminaMi pare di averti già risposto e comunque non capisco qual'è il tuo problema!
Buongiorno, io sono rimasto senza lavoro ho fatto richiesta naspi che mi e stata accetta per una durata di 15mesi io ora ho trovato un lavoro part time con un contratto di 6 mesi la mia domanda e perdo diritto alla disoccupazione? La disoccupazione verrà sospesa e posso riprenderla dopo la scadenza del contratto o vera persa e io perdo tutti mesi della naspi che non gli ho usufruito grazie.
RispondiEliminaA dimenticavo se al termine del contratto devo fare una nuova domanda? E come vera conteggio dei contributi in base al ultimo contratto o anche quelli residui che non gli ho usufruito grazie mille.
RispondiEliminaCon un contratto di 6 mesi la pratica di NASPI viene archiviata e alla scadenza dovrai presentare all'INPS una nuova domanda con la quale potrai recuperare anche il periodo di NASPI non utilizzata precedentemente.-
EliminaL'unico problema è che con un contratto part-time la retribuzione sarà presumibilmente inferiore alla NASPI e quando presenterai la nuova domanda la media per il calcolo della futura indennità si abbasserà in quanto terrà conto anche dell'ultimo rapporto di lavoro.-
Grazie mille gentilissimo.
RispondiEliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Gentilissimo Avvocato,
RispondiEliminaHo in essere un contratto di lavoro a tempo determinato per un anno:
da ott-2020 a set-2021 - Impiegato 3°liv CCNL terziario commercio.
Tuttavia dal 15/02/2021 decido da non recarmi più nel posto di lavoro con l'obiettivo di farmi licenziare, ottenere lo status di disoccupazione e quindi richiedere la NASPI.
Lo sto facendo perché ad aprile vorrei partecipare ad un corso riqualificante.
Ad oggi (18/03/2021) però non ricevuto comunicazione di licenziamento.
L’azienda finora ha provveduto alle seguenti azioni:
-17/02/2021 raccomandata lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata
-03/03/2021 raccomandata irrogazione di sanzione disciplinare ex art. 7, L.300/70: multa pari all’importo di quattro ore
-03/03/2021 raccomandata contestazione disciplinare per prolungata assenza ingiustificata dal lavoro: mi intimano di fornire giustificazioni entro 5giorni
-12/03/2021 mi bonificano 200€ credo relativi alla mensilità di febbraio (ma per ora non ho ricevuto la busta paga di febbraio quindi non posso esserne certo)
Perché ancora non mi licenziano? Devo preoccuparmi che mi possa arrivare una richiesta danni?
Premesso che posso anche rinunciare alla mensilità di febbraio, ferie residue e TFR, cosa mi conviene fare per ottenere la NASPI che mi dovrà supportare durante la frequentazione del corso?
-Potrei dimettermi per giusta causa visto che il pagamento dei 200€ è un corrispettivo inferiore rispetto a quello avrei dovuto percepire in febbraio avendo lavorato dal 01/02/2021 al 12/02/2021 ?
-Trovare un nuovo lavoro e farmi licenziare per mancato superamento del periodo di prova ?
-Se non mi dovessero licenziare, posso pretendere di essere pagato come se lavorassi ? (in busta paga figuro in SMART WORKING).
Grazie per la sua disponibilità.
Ciao Oscar!
EliminaSi ha diritto alla NASPI solo in caso di licenziamento, quindi pretendere di essere licenziati solo per aver diritto alla NASPI e farsi poi i comodi propri non è un comportamento proprio corretto, quindi posso capire il tuo datore di lavoro che cerca di non agevolarti nei tuoi programmi.-
D'altra parte nel rispetto di chi viene effettivamente licenziato per mancanza di lavoro o per scadenza del contratto, non intendo agevolare chi vuole semplicemente fare il "furbo".-
Buongiorno Avvocato, mi ritrovo in una situazione incómoda..dipendente full time azienda settore metalmeccanici 5 dipendenti in totale . La mia mansione era gestione ciclo attivo e passivo escluso parti documenti relativi al bilancio gestito sino 2020 da un consulente esterno.. Ora hanno cambiato commercialista e hanno dato in esterno tt la mia attività. Mi avrebbero già licenziata se eon ci fosse il blocco sino 30/06/2021...sicuramente mi metteranno in CIG.. Domanda.. Come posso tutelarmi? Possono togliermi tt l attività? Sono ancora in ufficio ma sto impazzendo.. Grazie
RispondiEliminaSto vivendo uno stato d ansia incredibile, pressione alta.. Davvero non soeo più io... Mi scuso per il disturbo buona giornata grazie
RispondiEliminaE' prevedibile che con lo sblocco dei licenziamenti tu verrai licenziata, ovviamente se non potrai essere assegnata ad altra mansione.-
EliminaSe verrai licenziata e riterrai il tuo licenziamento discriminatorio potrai rivolgerti a un sindacato per impugnarlo.-
Comunque essere licenziati perché il proprio lavoro viene dato in appalto all'esterno non dipende da proprie mancanze, quindi puoi stare tranquilla, andare in disoccupazione (NASPI) e cercarti con comodo un altro lavoro.-
Buon giorno avvocato vole un informazione io e.dl 3 marzo 2020 che sono in.naspi e alla 30/06/2021 sono sicuro che verrò licenziato.averei trovato di lavorare per 2 mesi , posso licenziato poi lavorare 2 mesi e poi andare in disoccupazione?
RispondiEliminaSI!
EliminaPer il diritto alla NASPI conta l'ultimo rapporto di lavoro, anche di breve durata, che deve cessare o per licenziamento o per scadenza del contratto.-
Buonasera avvocato Gianfranco Censori avrei una domanda da porle,mio figlio ha avuto una forte discussione con il suo datore di lavoro dopo questa discussione mio figlio si e messo in malattia per una settimana oggi al suo rientro sul suo posto di lavoro il suo titolare gli ha ordinato di stare seduto su una sedia in officina senza lavorare la mia domanda è può dirgli di stare seduto senza fare niente e senza lavorare? In questi casi come ti puoi comportare? Grazie anticipatamente
RispondiEliminaConsiglio a tuo figlio di rivolgersi a un sindacato per farsi tutelare ed assistere per il meglio, perché presumo che verrà "costretto" a presentare le dimissioni o verrà licenziato per giusta causa.-
EliminaGrazie avvocato Censori per la sua risposta ... immagino che l'obbiettivo è quello di costringerlo a dare le dimissioni... nel frattempo ci siamo affidati ad un avvocato se il suo datore di lavoro non vuole più avere rapporti lavorativi con mio figlio dovrà essere lui a licenziare e non fare il gioco sporco di umiliarlo costringendolo fermo su una sedia sul luogo di lavoro!
EliminaSI!
EliminaConcordo!!!
salve, mi trovo in cassa integrazione covid, ho maturato nel frattempo 30 mesi in 3 anni di servizio (esclusa la cig), se mi licenzio e faccio un lavoro stagionale di due mesi, alla fine di questi due mesi posso prendere la naspi vecchia(30/2...15mesi) più il mese del determinato, o essendomi licenziato dal vecchio lavoro perdo quei mesi? grazie
RispondiEliminaAi fini del diritto alla NASPI conta l'ultimo rapporto di lavoro che deve cessare o per licenziamento o per scadenza del contratto, quindi le eventuali dimissioni precedenti sono ininfluenti.-
Eliminanon caisco perchè la gente debba vivere da parassita sulle spalle dello stato quando il covid stà levando diversi paletti che impedivano di lavorare e con la stagione alle porte la gente pensa a tutelarsi un beneficio che andrebbe eliminato perchè non ha rispettato il progetto di lavoro che c'era dietro....si stà creando come dicevano iei in Tv una generazione di parassiti..grazie al fallito 5stelle che voleva rovesciare come un calzino il governo..per finire loro stessi nel sistema..spero ch presto la gente si scorci le maniche e vada a lavorare dignitosamente!
Eliminagentilissimo
RispondiEliminaGrazie!
EliminaAlla prossima!!!
salve, se sono in cassa integrazione a 0 ore posso sospenderla senza licenziarmi per fare un lavoro a tempo determinato di 2 mesi con altro datore di lavoro? grazie
RispondiEliminanon credo....è come i furbetti italiani che prendono reddito di cittadinanza e poi lavorano in nero....
EliminaSpero che presto venga levato questo reddito in quanto l'italiano medio ci specula sopra...
cosa centra in questo caso, la cassa integrazione viene sospesa, non prendo entrambi, anzi meno spese pubbliche visto che mi assume un privato.
Eliminacerto non era rivolto a tuo caso...scusami..era una riflessione in cui ieri in Tv ne hanno parlato molto...rispetto a questo reddito che poi vizia molta gente a mantenerlo ed in più a lavorare in nero specialmente nel mezzogiorno...oppure addirittura dicevano che manca manovalanza estiva perchè molti cittadini preferiscono prendere il reddito che andare a lavorare part time x la solita cifra!
EliminaScusami era un discorso non rivolto a te!
Per poter svolgere un secondo lavoro durante il periodo di cassa integrazione, è necessario seguire alcune disposizioni specifiche. Va ricordato che l’incompatibilità della cassa integrazione avviene nel momento in cui il secondo lavoro diventa a tempo pieno o indeterminato.
EliminaIn questo caso non siamo di fronte ad un lavoro aggiuntivo a quello principale, ma ad un nuovo lavoro vero e proprio, che va a sostituire il primo. Non è consentito quindi ricevere un regolare stipendio dalla seconda azienda, a tempo pieno, mentre si è in cassa integrazione a zero ore con la prima.
Nel caso in cui la cassa integrazione fosse parziale per la prima azienda, esiste una cumulabilità nel caso di nuova occupazione part-time, ma solo se gli orari non si sovrappongono tra i due impieghi. Si può per esempio svolgere un secondo lavoro part time al pomeriggio, se ci si trova in cassa integrazione per un lavoro part time al mattino.-
grazie dott. Censori, proprio ieri all'inps mi è stato detto che si può, comunicandolo al datore di lavoro, verrà sospesa per quel periodo di lavoro a tempo determinato, mentre al call center inps mi hanno detto che non si può, confusione totale
RispondiEliminacircolare inps 107 05/08/2010
EliminaSpesso in Italia le leggi sono ambigue o comunque si prestano a più interpretazioni, quindi in mancanza di certezze al tuo posto io non rischierei.-
EliminaBuongiorno, io sono su disoccupazione dalla prossima settimana inizio un lavoro con un contratto di 3 mesi devo comunicare al inps inizio del nuovo lavoro? E alla scadenza dell contratto devo fare una nuova domanda per naspi o continuerà quella vecchia? Grazie mille.
RispondiEliminaDevi comunicare all'INPS l'inizio del nuovo lavoro comunicando tramite (NASPI-COM) data inizio e data scadenza del contratto, e trattandosi di un contratto di durata inferiore a 6 mesi alla scadenza la NASPI riprenderà automaticamente per il periodo residuo.-
EliminaSalve
RispondiEliminaVolevo chiederle se do le dimissioni da un contratto a tempo indeterminato non percepisco la naspi giustamente ma se vengo subito riassunta con un contratto a tempo determinato di 3mesi + 3 mesi e poi per qualsiasi motivo non me lo rinnovano avrò diritto alla naspi alla scadenza naturale di questi 3 mesi ? Mi è capitata in occasione che aspettavo da tempo e vorrei buttarmi però sto cercando di capire se ho un paracadute in caso andasse male ! Grazie in anticipo
La normativa prevede che per il diritto alla NASPI l'ultimo rapporto di lavoro deve cessare o per licenziamento o per scadenza del contratto, quindi il motivo di cessazione dei precedenti è ininfluente.-
EliminaQuesto significa nel tuo caso che avrai diritto alla NASPI alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato.-
Buongiorno Avv. Censori.
RispondiEliminaDopo la maternità (il mio bambino ha ora 2 anni) ho chiesto al mio datore di lavoro di accordarmi un part time di 6 ore continuative dalle 8.30 alle 15.00. Richiesta accordata e che è un scadenza ora al 30 giugno 2021. Ho una domanda: se non dovessero rinnovarmelo, posso licenziarmi per giusta causa e quindi richiedere sussidio di disoccupazione? Aggiungo che sono 6 anni che lavoro lì. Assunta inizialmente a tempo pieno e indeterminato.
Grazie mille per il consiglio che potrà darmi
Purtroppo NO!
EliminaUn'eventuale mancata proroga del part-time non è un motivo valido per presentare le dimissioni per giusta causa, devi quindi farti licenziare magari con la motivazione che è stata soppressa la tua mansione.-
Salve Dott.Censori
RispondiEliminaAvevo scritto qualche settimana fa ! Ho dato le dimissioni dal contratto a tempo indeterminato che avevo e ho firmato il nuovo stesso giorno ! Il nuovo contratto è un determinato di tre mesi ! Data inizio il 21 /06 /2021 a quattro giorni dal inizio mi sono resa conto che il nuovo lavoro che doveva essere la svolta in realtà è una bella fregatura poiché non rispecchia gli accordi presi ma soprattutto perché questa azienda truffa la maggior parte delle persone e io non ho intenzione di lavorare in questo modo è fare determinate cose ! Ora se mi licenziano dopo una settimana di lavoro ho diritto alla naspi ? Calcolando che ho lavorato per sei anni consecutivi è una volta dimessa sono stata riassunta lo stesso giorno ! Oppure devo per forza fare 30 giorni di lavoro consecutivi per poterla richiedere ? Grazie mille
La normativa prevede che si ha diritto al ripristino della NASPI solo alla scadenza del contratto, quindi puoi anche dare le dimissioni immediate ma per il periodo di durata del contratto non avrai diritto ad alcuna indennità.-
EliminaSe loro mi licenziano ? Prima della scadenza dei tre mesi ? Ad esempio al decimo giorno ? Ho diritto ? Perché comici sono i 45 giorni di prova
RispondiEliminaSI!
EliminaSe vieni licenziata hai comunque diritto alla NASPI, a prescindere quindi dal momento in cui vini licenziata e dalla motivazione del licenziamento.-
Buonasera, sono stata licenziata il 30 maggio 2021, ho fatto domanda solo il 14 giugno (a seguito di vari problemi) e ora mi risulta che si la. Domanda è stata accettata ma è in pagamento solo un giorno di 34,50€ ma il resto lo faranno nel prossimo pagamento? La questione delle date non mi è molto chiaro.... Grazie tante
RispondiEliminaIl primo pagamento della NASPI potrebbe essere solo un acconto e l'INPS indica i giorni di riferimento, poi dal secondo o dal terzo iniziano i regolari pagamenti con cadenza mensile.-
EliminaGrazie! In effetti il giorno di riferimento è solo 1. Ma come mai solo 1? I restanti giorni li pagheranno ad agosto? Se questi 34 euro li pagano entro il 7 luglio!... Gli altri ad agosto? Grazie
RispondiEliminaPurtroppo SI!
EliminaSe i 34 euro li pagano il 7 luglio vuol dire che il 7 agosto pagheranno i successivi 30 giorni e così via di seguito.-
Buongiorno.Ho lavorato come assistente per anziani con un contratto di 40 ore settimanali.Mi hanno licenziato il giorno 26.10.2021.oggi 03.11.2021 ho chiamato il patronato ed mi a detto che la busta paga l'anno mandato da il mio ex datore di lavoro però lui ultimamente mi ha mandato un messaggio che sarei pagata entro giorno 10.11.2021.Puo il mio ex datore di lavoro di tenere la busta paga ancora 7 giorni?
RispondiEliminaNon capisco il tuo problema!
EliminaLa busta paga di ottobre ti verrà data il 10 o 11 novembre presumo insieme al pagamento, quindi non vedo perché dovrebbero consegnartela prima.-
buongiorno dottor censori,le espongo il mio quesito,lavoro da 26 anni in una multinazionale della moda con contratto a tempo indeterminato,negli ultimi due anni la situazione lavorativa e' diventata molto stressante e sono all' estremo di un esaurimento nervoso,vorrei lasciare il lavoro ma se mi dimetto non avro' la naspi giusto ? vorrei capire come potrei arrivare a essere anche eventualmente licenziato in maniera contrattata con l' azienda se possibile per avere diritto al sussidio in modo da prendermi un periodo di riposo prima di ritrovare un nuovo lavoro.
RispondiEliminaSi ha diritto alla NASPI in caso di licenziamento o di scadenza del contratto ma non in caso di dimissioni devi quindi farti licenziare, comunicando al datore di lavoro che non ti opporrai allo stesso.-
Eliminala ringrazio per le sue risposte,mi e' stato molto utile,le auguro un buon natale....grazie ancora
RispondiEliminaPrego!
EliminaBuon Natale anche a te e a tutti i visitatori e le visitatrici del blog!!!
Buongiorno, provo a scriverle , sono stata assunta nel maggio 2019 con contratto determinato parte time di 4 ore, ( ma in verità facevo molto di più)fino all' anno scorso che credo sia passato in automatico a indeterminato.Da quest' anno a febbraio , mi ha messo in regola quasi per tutte le ore che svolgo in questa piccola focacceria.quest ' anno ho deciso con mia figlia di trasferirmi in Puglia dal mio ragazzo , ho chiesto dunque al mio datore di lavoro se mi poteva venire incontro licenziandomi , 1) per non perdere la naspi e 2) perché prendo una piccola parte di reddito di cittadinanza , lui me l'ha purtroppo negato...volevo chiederle gentilmente , cosa mi potrebbe succede se io mi assentarsi ingiustificatamente dal posto di lavoro, inducendo il mio datore di lavoro a licenziarmi per giusta causa? Grazie in anticipo per la sua disponibilità
RispondiEliminaAnche se vieni licenziata per giusta causa avrai comunque diritto alla NASPI , con la sola penalizzazione di un mese di indennità, quindi nel tuo caso mi sembra l'unica strada percorribile, anche se ti consiglio di trovare comunque un accordo con il datore di lavoro per evitare "dispetti o sabotaggi" tipo ritardo nella lettera di licenziamento.-
EliminaBuongiorno Avvocato,
RispondiEliminadal 3/10/22 ho un contratto a tempo determinato di un anno, ccnl commercio III liv.
Ho letto sul CCNL che, in caso di dimissioni volontarie dopo il periodo di prova di 60gg, devo dare un preavviso di 20 giorni. Mi potrebbe confermare se ho capito bene, oppure i 20gg sono solo per chi ha il tempo indeterminato?
La ringrazio anticipatamente.
Un contratto a tempo determinato non prevede le dimissioni perché ambo le parti si sono assunte un impegno fino alla scadenza.-
EliminaQuesto significa che puoi chiudere anticipatamente il rapporto di lavoro solo con il consenso del datore di lavoro in quanto potrebbe esserti richiesto un risarcimento danni per la rescissione anticipata del contratto.-
Salve sig. Gianfranco, sono stato assunto par time di 4 ore per 5 giorni a settimana e 80 ore mensili 6 livello ccnl turismo, dal 09/01/2023 al 31/01/2023, alla scadenza ho avuto la proroga di un mese per tutto febbraio, sempre a scadenza proroga di un mese per tutto marzo, sempre a scadenza proroga di un altro mese fino a tutto aprile.
RispondiEliminaDa questa scadenza ho chiesto di non prorogare più a maggio che sarebbe l'ultima proroga in quanto sono adetto mensa scolastica,il motivo è perché mi hanno proposto un altro lavoro con nuova ditta 4 livello a tempo indeterminato full time a partire dal 2 maggio 2023.
La mia domanda è:
Posso essere assunto subito dopo la scadenza proroga di fine aprile e nuova assunzioni il 2 maggio? O si deve attendere qualche giorno prima di essere assunto?
Grazie e buona Pasqua.
Ciao Mauro!
EliminaNon c'è problema!
Se l'ultima proroga scade il 30 aprile puoi essere assunto il 2 maggio; l'importante è che il tuo attuale datore di lavoro non faccia un'ulteriore proroga a tua insaputa.-