giovedì 9 ottobre 2008

Statuto dei lavoratori

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. LEGGE n. 300 del 20 maggio 1970.-

Art. 1 - Libertà di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Art. 2 Guardie giurate
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguente del testo unico approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Art. 3 Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

Art. 4 Impianti audiovisivi
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra le modalità per l'uso di tali impianti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori, possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministero del lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5 Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Art. 6 Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorchè nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale.

Art. 7 Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Art. 8 Divieto di indagini sulle opinioni
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentante, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 10 Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

Art. 11 Attività culturali ricreative ed assistenziali
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nella azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dei rappresentanti dei lavoratori.

Art. 12 Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del Lavoro, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

Art. 13 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Art. 14 Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'intero dei luoghi di lavoro.

Art. 15 Atti discriminatori
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizi a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Art. 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.

Art. 17 Sindacati di comodo
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle loro associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

Art. 18 Reintegrazione del posto di lavoro
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 Luglio 1966 n. 604, il giudice, con sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art.2 della legge suddetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva.

Art. 20 Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 21 Referendum
Il datore di lavoro deve costituire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Art. 22 Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Art. 23 Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Art. 24 Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

Art. 25 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materiale di di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 26 Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Art. 27 Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 28 Repressione della condotta antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, i pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Art. 29 Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Quando le rappresentanze sindacali aziendali siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni i limiti numerici stabiliti nell'articolo 23 si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nell'unità produttiva.

Art. 30 Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Art. 31 Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

Art. 32 Permessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
I lavoratori eletti alla carica di Consigliere Comunale o Provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Art. 33 Collocamento
La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 34 Richieste nominative di manodopera
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata invigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro.

Art. 35 Campo di applicazione
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 e del titolo III , ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi più di quindici dipendenti.-. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

Art. 36 Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente una attività economica organizzata deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi.

Art. 37 Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti degli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

Art. 38 Disposizioni penali
Le violazioni degli articoli 2,4,5,6,8 e 15 primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione e con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Art. 39 Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

Art. 40 Abrogazione delle disposizioni contrastanti
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

Art. 41 Esenzioni fiscali
Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti della sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

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81 commenti:

  1. Un dipendente stagionale di un hotel, che ha firmato una lettera di impegno con lo stesso hotel alla fine della stagione 2019 (contratto da Aprile a Ottobre 2020) è tutelato?

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    1. N.B.

      L'hotel potrebbe anche non aprire causa pandemia.

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    2. Purtroppo NO!
      Al momento non mi risultano tutele per i lavoratori stagionali di attività commerciali o turistiche.-

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    3. Quindi nessuna tutela legale pur avendo firmato una lettera di impegno?

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    4. Purtroppo NO!
      Fino a quando l'hotel non verrà autorizzato a riprendere l'attività lavorativa, ogni impegno assunto in precedenza non ha alcun valore giuridico.-

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  2. Egregio dott. Censori, lei saprebbe come risalire al CCNL al quale aderisce la mia azienda, o meglio dove posso trovare questa informazione? Nel cud?nel cedolino?Nel contratto?
    Ho guardato e nel cedolino riporta CCNL 30042 (ma spulciando il web non trovo nulla),sul contratto non c'è scritto ma ho trovato il codice ateco azienda che è il 52112 che fà giustamente riferimento al settore commercio,supermercati,commercio al dettaglio supermercati...Saprebbe aiutarmi senza che io debba chiedere in azienda? Speravo di trovarlo online ma ancora nulla.. Mi servirebbe saperlo perchè non capisco come mai l'azienda non ci abbia iscritto al Fondo Est (come lei ben sà fondo integrativo sanitario). Grazie ancora e buon w.e.

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    1. Il CCNL di appartenenza dovrebbe risultare sia nel contratto che in busta paga.-

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  3. Egregio Dott.
    lavoro in un'azienda privata informatica causa covid sono in smartworking adesso tuttavia la nostra azienda vorrebbe farci ritornare al lavoro presso il cliente uno importante del settore pubblico per accontentarlo e non perdere la commessa. Posso rifiutarmi secondo me non ci sono tutte le sicurezze COvid-19 staremo in una stanza piccola in 4 con mascherine e guanti, 8 ore se non di più a lavorare sopra il pc è possibile tutto ciò? Posso in qualche modo rifiutarmi ho devo rischiare di ammalarmi e prendermi il covid-19 per questo lavoro? Da mesi lavoriamo in smartworking senza problemi e adesso vogliono farci tornare negli uffici quando la situazione non sembra migliorata affatto anzi... Grazie cordiali saluti

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    1. Purtroppo NO!
      Non puoi rifiutarti di ritornare al lavoro in azienda, ma puoi pretendere che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza, rivolgendoti eventualmente a un sindacato o direttamente all'Ispettorato del Lavoro di zona.-

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  4. Buonasera Dott. Censori, avrei un quesito da porLe: effettuando un cambio a compensazione tra due dipendenti pubblici, nel momento in cui viene pubblicata la delibera delle aziende con assenso al trasferimento indicando anche la seguente digitura "Di dare atto che l'assunzione del Dipendente e la conseguente stipulazione del
    contratto individuale di lavoro sono subordinati:
    • alla valutazione medica di idoneità in esito alle visite mediche alle quali verrà
    sottoposto il dipendente da parte del servizio di sorveglianza sanitaria;
    • alla dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
    richiamate dall'art.53 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del D.Lgs 165/01
    (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
    amministrazioni).
    Di assumere, senza novazione del rapporto di lavoro, il dipendente..."
    Vorrei sapere, cosa intendono con il termine senza novazione? Esiste il pericolo che effettuando le visite con esito negativo non si viene più assunti? Si conserva comunque il posto di lavoro presso l'azienda di provenienza? Attendo una Sua gentile risposta, grazie

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    1. Si definisce novazione, in termine giuridico, l'estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di uno nuovo, rispetto al precedente mutato nel titolo o nell'oggetto.-
      Nel tuo caso significa che se non si viene più assunti si conserva comunque il posto di lavoro presso l'azienda di provenienza.-

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  5. Gentile Avvocato,
    vorrei un chiarimento noi in azienda spa non quotata di 300 circa dipendenti contratto metalmeccanica industria abbiamo una RSU che non è proprio "efficiente" diciamo così... ci siamo capiti... Volevo sapere in quanto al riguardo non è chiaro ma il loro mandato scade dopo tot anni oppure c'e' il rinnovo tacito cioè ormai sono da tanti anni ma in azienda non vengono più effettuate nuove votazioni per eventualmente nuove persone da eleggere? Mi può cortesemente chiarire come funziona/durata ecc... della RSU
    Grazie infinite e Buona Anno!

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    1. Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal T.U. del 10 gennaio 2014, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, concordano quanto segue.
      1. Durata
      Le Rappresentanze sindacali unitarie durano in carica 3 anni dalla data di elezione al termine dei quali decadono automaticamente.
      2. Composizione
      La RSU è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva ed è composta da impiegati-quadri e da operai eletti, in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie, in relazione alla entità numerica dei due gruppi.
      Il numero degli aventi diritto diviso il numero totale dei seggi previsti nell'unità produttiva, definisce il numero minimo di lavoratori, siano essi impiegati/quadri e operai, per attivare su richiesta anche di una sola organizzazione sindacale il doppio collegio.
      In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati/ quadri viene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti, con arrotondamento all'unità superiore se pari o superiore allo 0,5. Il rappresentante di un collegio non può essere scelto tra gli appartenenti all'altro.
      Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
      3. Numero dei componenti
      Fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in azienda, Il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:
      a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
      b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
      c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
      Il numero dei componenti viene definito sulla base del numero dei lavoratori in forza il primo giorno del mese precedente l'avvio della procedura.
      4. Diritti sindacali
      Con riferimento a quanto previsto al punto 4, Parte seconda, del T.U. 10 gennaio 2014, le organizzazioni sindacali stipulanti il C.c.n.l. mantengono i diritti di cui all'articolo 5, Sezione seconda, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dagli articolo 23 e 30, legge 300/70; in particolare:
      a) le ore di permesso retribuito nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti pari al monte ore derivante dalla porzione di 30 minuti all'anno per ciascun dipendente;
      b) la titolarità definita in termini più ampi dei permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
      5. Modalità di utilizzo dei permessi sindacali
      Per quanto riguarda i diritti aggiuntivi di cui al precedente punto 4, lettera a), una quota pari al 70% è trasferita dalle suddette organizzazioni sindacali titolari alla RSU.
      Il monte ore complessivo riservato alla RSU, verrà ripartito in ragione del numero di delegati ottenuti da ciascuna delle organizzazioni che hanno presentato liste.
      L'utilizzo di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la RSU, dovrà avvenire nell'ambito delle attività delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzionamento della Rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso.
      Le organizzazioni sindacali che hanno presentato liste e ottenuto seggi provvederanno a comunicare all'azienda un proprio responsabile interno alla RSU per la gestione del monte ore rispettivamente spettante.
      Il monte ore riservato alle organizzazioni sindacali, potrà essere utilizzato per attività di carattere organizzativo e associativo, ivi comprese quelle di servizio agli iscritti e ai lavoratori, anche da lavoratori non eletti nelle RSU, ma espressamente indicati dalla rispettiva organizzazione. Il responsabile della gestione di tale monte ore dovrà, ove possibile, essere lo stesso di cui al comma precedente.
      Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele previste a favore dei componenti la RSU.-

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  6. Grazie Avvocato, come sempre gentilissimo e presente per ogni informazione. Per fortuna c'é il suo blog!!!

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  7. Buonasera Dott. Censori,
    le volevo chiedere ma il badge per timbrare l'ingresso e l'uscita è obbligatorio? Siamo un'azienda con circa 500 dipendenti non sindacalizzata, quindi all'interno dei punti vendita non timbriamo "il cartellino", le lascio immaginare le ore di straordinario lasciate per strada a favore dell'azienda!!
    Ho letto un'erticolo su una sentenza della Corte Europa del 15 Maggio 2019, che obbliga tutte le aziende di uno stato membro a dotarsi di dispositivi elettronici (badge) per segnare gli orari d'ingresso e uscita dei dipendenti. In Italia come siam messi?
    (ovviamente la mia è un'azienda privata CCNL Terizari - Commercio).
    Grazie e buon fine settimana
    Salvo

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    1. Ciao Salvo!
      Purtroppo al momento la sentenza della Corte Europea non è stata ancora recepita in Italia.-

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  8. Salve Dott.Censori, la contatto questa volta per conto di un collega.
    Ha un CCNL Terziario/Commercio, con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art 44, d.lgs 15/06/2015 n.81.
    Questo contratto è stato stipulato ad ottobre 2018 e scade ad ottobre 2021. Dopo 3 anni l'azienda è obbligata a passarlo a tempo indeterminato o può rifiutarsi?
    Aggiungo inoltre che il mio collega aveva già lavorato prima di ottobre 2018 per 9 mesi in azienda, poi staccato per 21 giorni e poi riassunto appunto con contratto di apprendistato 2018-2021.
    Aggiungo anche che nel contratto vi è scritto che le parti possono rescindere alla scadenza liberamente dal contratto dandone preavviso secondo legge ai sensi dell'art.2118.
    La ringrazio sia io che il mio collega anticipatamente per il suo prezioso parere.
    Cordiali saluti
    Salvo

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    Risposte
    1. Ciao Salvo!
      La risposta l'hai scritta tu stesso nella domanda!
      Infatti nel contratto a suo tempo sottoscritto dalle parti vi è scritto che "le parti possono rescindere liberamente il contratto alla scadenza".-
      Questo significa che il datore di lavoro alla scadenza può optare o per la cessazione del rapporto di lavoro o per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.-

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  9. Salve Dott. Censori, il nostro datore di lavoro, ci obbliga a fare e presentare ogni settimana l'esito del tampone rapido.
    I tamponi, li dobbiamo fare in modo privato presso le strutture gratuite o a pagamento, e non tramite l'azienda.
    Inoltre obbligano anche a chi ha fatto i vaccini di consegnare l'avvenuta vaccinazione.
    E' legale tutto questo?

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    1. Non mi dici il lavoro che fai quindi non posso esserti d'aiuto!
      Infatti se svolgi un'attività a stretto contratto con il pubblico o utenti, e può essere a rischio la tua salute e quella degli altri, ogni precauzione del datore di lavoro è giustificata purché si accolli le spese e ci sia il consenso del medico aziendale.-

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    2. Ha ragione mi scusi, CCNL terziario/commercio.
      Lavoro in un supermercato per intenderci.
      Il fatto è che prima, in piena pandemia, non ci facevano tamponare per paura che fossimo contagiati e quindi costretti a sanificare/chiudere il punto vendita per X giorni. Adesso, che i contagi sono in diminuzione, ecc ecc ci obbligano a portare settimanalmente l'esito di un tampone a spese nostre in modo da farci vaccinare!
      Ora non voglio entrare nel merito della vaccinazione che è un tema complesso e delicato, e che io sono a favore, ma vorrei aspettare qualche altro anno prima di vaccinarmi.
      Ho avuto amici che sono stati male post vaccino..

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    3. A mio avviso la vaccinazione dovrebbe essere resa obbligatoria per legge, nel rispetto di se stessi e degli altri, soprattutto per chi per lavoro è a contatto con gli altri, quindi chi si rifiuta di vaccinarsi dovrebbe essere licenziato e mi auguro che venga approvata presto una legge in tal senso.-

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  10. Salve Dott.Censori, mi premeva chiedrLe un'informazione.
    Lavoro con contratto del commercio/terziario per 30 ore settimanali. Gestisco anche una locazione breve turistica (un'affittacamere per intenderci) di famiglia. Avrei necessità di fare tutte mattine a lavoro (cosa che tra l'altro ho scritto nel contratto, eccetto il sabato dove ho 9-13 / 16-20).
    Posso chiedere (ed ottenere) che mi vangano date tutte mattine durante la settimana? attualmente non faccio tutte mattine ma variano sempre.
    Nel contratto è anche scritto che i turni potrebbero variare per esigenze lavorative, ma ho anche letto su internet che se un part-time ha un secondo lavoro il datore di lavoro deve attenersi ai turni scritti nel contratto. E' vera questa cosa?
    A che ci sono le chiedo, se , essendo part-time , posso far togliere lo spezzato del sabato. E' possibile?i part-time NON possono fare spezzati mi sembra, quindi potrebbe essere una cosa vessatoria fatta dall'azienda?

    Chiudo salutandola ed augurandole serene ferie.
    Spendo una parolina, per l'argomento sopra.
    Da vaccinato quale sono, ritengo ingiusto obbligare indirettamente i dipendenti a vaccinarsi o minacciandoli di mobbing e/o licenziamento!La responsabilità deve essere dello Stato a fare una legge che obbliga tutti a vaccinarsi e chi non lo fà, come dice lei, incorre in sanzioni che possono portare anche al licenziamento. Ma fin quando viene data la possibilità della scelta sulla vaccinazione, bisogna tutelare anche quei lavoratori.
    PS. da vaccinato quale sono, devo ammettere che è stata dura firmare il consenso sul rifiutare possibili cause allo Stato in caso di problemi post vaccino!!
    Saluti

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    Risposte
    1. Per quanto riguarda la prima domanda, se si ha un contratto part-time si può effettuare un altro lavoro solo con il consenso del datore di lavoro perché deve essere un'attività non concorrenziale con la prima e deve prevedere un orario di lavoro diverso.-
      Per quanto riguarda la seconda domanda, vaccinarsi è un dovere per se stessi e rispetto per gli altri, e il fatto che per ragioni di carattere politico e non certo sanitario la vaccinazione non è obbligatoria per legge non vuol dire che siamo autorizzati a "fregarcene" degli altri.-

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  11. Gentilissimo Avvocato,
    prima volta come rappresentante RSU volevo sapere se visto che dovrò contrattare con l'azienda per alcune cose in nome dei lavoratori se sono coperto dalla legge per alcune cose ? Non so se mi sono spiegato ? grazie

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    Risposte
    1. Non so cosa intendi per essere coperto dalla legge, ma sicuramente sei tutelato dal tuo sindacato di appartenenza per tutte le attività che svolgi per lo stesso.-

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  12. Buonasera Avvocato,
    volevo chiederle s'è possibile che l'aumento previsto dal contratto metalmeccanici di recente rinnovo venga dall'azienda imputato al superminimo stabilito dal contratto. Di fatto io per i prossimi tre anni non prenderò nessun aumento visto che ormai posso sperare solo su quelli previsti dal contratto nazionale. In attesa di un suo cortese riscontro Cordiali Saluti

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    Risposte
    1. Gli accordi possono prevedere che l'importo del superminimo concordato tra le parti sia o non sia assorbibile cioè sia destinato ad essere compreso nei successivi scatti di aumento che si possono verificare quando il lavoratore passa ad una qualifica superiore oppure a seguito di rinnovo contrattuale collettivo. L'assorbibilità comporta che in caso di un aumento pari al superminimo la retribuzione complessiva di fatto non si modifichi.
      Nella lettera di assunzione deve essere specificato se il superminimo sarà assorbibile oppure no.
      Solitamente non sono assorbibili il supermininimo individuale legato alla specifica professionalità e al merito del dipendente . L'assorbimento può anche essere espressamente vietato dal CCNL, come nel caso del Contratto Commercio Terziario che in caso di aumenti ad personam prevede la non assorbibilità.-

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  13. Salve Dott.Censori,non sò se è la sezione giusta per chiedere ma non ho trovato una sezione specifica per dubbi sulla busta paga, quindi mi scuso fin da subito se ho scritto nel posto sbagliato.
    Ho 3 dubbi sulla busta paga di questo mese di Novembre,
    CCNL Terziario/Commercio :
    1)Mi sono accorto che lo scorso anno , lavorando il 1° novembre (domenica) ho preso il doppio rispetto al 1° novembre (lunedi) di quest'anno a parità di ore lavorate. E' dovuto al fatto che lo scorso anno è "caduto" di giorno NON lavorativo?
    2)Spulciando la busta paga,poi mi sono accorto che in basso alla voce : TFR--Anni Precedenti--Quota mese--ecc ecc, alla voce Quota Progr. ho circa 60 (valore dato dalla somma di quote mese da gennaio ad oggi), solo che gli altri anni, nello stesso periodo la quota progr. è stata sempre compresa tra 80 ed 85, quindi ben 25 (che immagino siano €) in più rispetto a quella di quest'anno. Come mai tutta questa differenza e soprattutto posso stare tranquillo?E' meglio farlo presente in azienda?Forse si sistema tutto in fase di conguaglio?
    3)Ultima domanda, verso una quota aderente al nostro fondo negoziale Fon.Te , per il calcolo della quota aderente ed azienda, non fanno parte del calcolo anche le maggiorazioni (36.5%)per aver lavorato la domenica?

    Nel ringraziarli anticipatamente per le sue risposte, le auguro Serene Feste...
    Salvo

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    1. Ciao Salvo!
      1) SI! Il pagamento è doppio solo se la festività cade di domenica.-
      2) La differenza potrebbe dipendere da giornate lavorate in meno o per malattia o per cassa integrazione perché la quota TFR è legata alla busta paga, dovresti quindi confrontare le buste paga di quest'anno con quelle dell'anno scorso.-
      3) La quota di TFR va calcolata sulla retribuzione lorda mensile.-

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  14. Buonasera sig.Gianfranco,
    la mia azienda è formata da due società A51%+B49% che fanno C. Adesso B acquisirà tutte le quote di A, quindi credo sia una cessione di ramo d'azienda (almeno credo)...
    In questo caso B può decidere di cambiare i contratti dei dipendenti di C? può decidere di licenziarli?(le cose in azienda vanno benissimo in quanto siamo nel commercio/terziario).
    Credo che ci porteranno alla camera di commercio per firmare il passaggio, se avessi delle spettanze verso A e decidessi di intraprendere una vertenza, B potrebbe decidere di non assumermi?
    Grazie e buona serata

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    1. In base all’art. 2112 cod. civ., la cessione del ramo d’azienda non costituisce, di per sé stessa, motivo legittimo di licenziamento. Al contrario, i rapporti di lavoro dei dipendenti proseguono con il nuovo datore di lavoro, individuato nel cessionario del ramo d’azienda.
      La prosecuzione è automatica: non è richiesto che con la cessione del ramo d’azienda i dipendenti prestino il consenso ad essere impiegati sotto il nuovo imprenditore.
      Il lavoratore conserva tutti i diritti che derivano dal rapporto pregresso. In particolare, il nuovo titolare è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’attività esercitata.
      A seguito della cessione dell’azienda i debiti di lavoro (ad esempio gli obblighi retributivi e contributivi) gravano sia sul cedente che sul cessionario, i quali sono obbligati in solido verso il lavoratore, salva la possibilità del lavoratore di liberare il cedente.-

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  15. Buongiorno avv Censori, dal 15/02 sarò sospeso perché lavoratore over 50 non vaccinato, chiedo posso denunciare il datore per aver violato la privacy controllando ogni giorno dalla piattaforma inps il mio stato del greenpass? inoltre farò una denuncia al datore e successivamente anche all’ ispettorato del lavoro in quanto sul contratto di lavoro non c’è menzione di questo obbligo e non mi ha fatto modifiche al contratto, pertanto questa legge non è retroattiva ( legge 953/2021) grazie

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    1. Le leggi vanno sempre rispettate anche se a volte non ci piacciono, quindi puoi denunciare chi vuoi ma non credo che la spunterai e comunque chi non si vaccina per scelta danneggia se stesso e poco male ma rischia di fare del male agli altri e questo è solo egoismo e non merita quindi alcuna tutela.-

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  16. Buonasera dott. Censori, ho 60 anni sono un lavoratore dipendente di una organizzazione professionale agricola, sono orfano di guerra. Mio fratello, ad oggi pensionato, ha lavorato in un ente pubblico ed ha usufruito di un importo di circa 80 euro sul suo stipendio per il suddetto diritto, ed andando in pensione se non ho capito male, ha continuato ad avere i benefici anche sulla pensione e forse anche sul TFS, avrà in più circa 200,00 netti al mese sulla pensione. Poiché ognuno cerca di essere chiaro ma poi chiaro non è , vorrei sapere se io, pur lavorando in un ente privato o semi/privato posso aver diritto a eventuali benefici come orfano di guerra, anche al riguardo del conteggio degli anni contributivi ai fini della pensione. Grazie per la sua disponibilità

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    1. Ciao Franco!
      I benefici previdenziali per gli orfani di guerra sono contenuti nell'articolo 1, 2 e 3 della legge 336/1970 e dall'articolo 1 del decreto legge 355/1974 convertito con legge 261/1974 e sono rivolti, però, ai soli dipendenti dello Stato nonché al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro (art 1 e 4. della citata legge).-

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    2. Buonasera, intanto grazie per l'informazione, io sono assunto con contratto di lavoro nazionale nel settore commercio, non capisco come mai essere orfani di guerra è per me penalizzante....Grazie

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    3. Ciao Franco!
      Purtroppo ci sono "agevolazioni" nel settore pubblico che non sono state estese al settore privato

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  17. https://www.corriere.it/cronache/22_aprile_20/green-pass-1-maggio-lavoro-dove-ancora-obbligatorio-33de77bc-c0b5-11ec-a9eb-2524bc1194db.shtml

    In riferimento all'articolo, è certa la sospensione del Green Pass?

    In tal caso a partire dal 1° maggio, tale sospensione, consentirebbe a chi non si è mai sottoposto a vaccinazione (under 50) di iniziare un eventuale nuovo rapporto di lavoro?

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    1. Per ora è solo un'ipotesi in quanto il Governo dovrebbe presentare nei prossimi giorni un apposito Decreto Legge.-

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  18. Il bonus di 200 € spetta anche a coloro che non hanno lavorato nel 2021?

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    1. Il bonus di 200 euro spetta a chi lavora quest'anno o se percepisce una pensione.-

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    2. Dunque spetta anche a chi nel 2021 è stato senza reddito?

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    3. SI!
      Il reddito del 2021 è ininfluente!!!

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  19. Chi percepisce una pensione di invalidità civile ha diritto ai 200 €?

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    1. SI!
      Ha diritto al bonus di 200 euro anche chi percepisce una pensione di invalidità civile.-

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  20. Il C.C.N.L. prevede che per lo stesso turno di servizio non possono essere erogate più maggiorazioni, viene erogata unicamente quella più alta?

    Nello specifico per chi lavora come notturno, viene erogata la sola maggiorazione notturna al 12% che risulta essere più alta di quella domenicale al 10%?

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    1. Quindi il 2 giugno ad un notturno viene erogata la sola maggiorazione da lavoro festivo?
      Quella notturna no?

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    2. Viene erogata solo la maggiorazione per lavoro notturno!

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    3. Ma è una normativa entrata in vigore negli ultimi anni?

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    4. NO!
      E' solo una logica interpretazione della normativa in essere.-

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    5. La cosa che è inspiegabile, perchè un notturno che presta lavoro in giornate festive (2 giugno, 15 agosto ecc.) non può percepire anche la maggiorazione da lavoro festivo che è del 120%?

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    6. Non ti capisco!
      Perché vorresti prendere due maggiorazioni per un'unica prestazione lavorativa?

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    7. Sono due maggiorazioni diverse, una da prassi come notturno, l'altra per lavoro domenicale oppure festivo (2 giugno, 15 agosto ecc.) mi sembrano due cose completamente differenti.

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  21. Il bonus 200 € spetta anche agli stagionali del turismo che non hanno lavorato nel 2021 ma che stanno lavorando nel 2022?

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    1. Per i lavoratori stagionali, il bonus da 200 euro prevede la presentazione della domanda. Il Decreto Aiuti stabilisce che sia erogato dall’INPS, previa richiesta del lavoratore e solo dopo le denunce contributive di luglio trasmesse dai rispettivi datori di lavoro. In ogni caso, mancano ancora le istruzioni per l’invio delle istanze.

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    2. Ho percepito i bonus stagionale turismo nel 2021 da 2400 e da 1600.
      Oggi ho contratto sempre stagionale turismo, ho presentato modulo richiesto dal datore di lavoro, è corretto?

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    3. Oppure non andava presentato nessun modulo tramite datore di lavoro, percependo il bonus 200 € automaticamente dall'inps?

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    4. La nuova indicazione dell'INPS ammette al bonus 200 euro tutti coloro che hanno un contratto di lavoro dipendente in essere nel mese di luglio 2022, rispettando il requisito di reddito dei 35mila euro lordi annui e siano stati assunti entro il 24 giugno 2022.-
      Nel tuo caso è quindi corretto che hai presentato il modulo richiesto dal datore di lavoro, perché ti ritroverai l'importo in busta paga.-

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  22. Salve Avvocato, cortesemente se mi può aiutare
    senta dopo oltre venti anni di lavoro dove ho fatto sempre 8 ore con orario 9-18 l'azienda mi vuole mettere a fare i turni h24 quindi anche la notte. Sul mio contratto firmato che è inquadrato nel settore metalmeccanico industria non c'e' nessun riferimento alla possibilità di fare turni ecc... Posso fare qualcosa ? Posso "reclamare" Grazie mille Cordiali Saluti

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    1. Per poterti far fare i turni devono modificare il tuo contratto e per modificare il contratto è necessario il tuo consenso, quindi puoi rifiutare la modifica.-
      ovviamente devi però valutare i pro e i contro di un rifiuto, ti consiglio quindi di rivolgerti a un sindacato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-

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  23. Salve dott. Censori, sicuramente sarà in ferie , risponda quando può e vuole ovviamente. Ho un dubbio su alcune voci della busta paga di luglio 2022. A sorpresa ho trovato queste 4 voci che mai ho avuto in 17 anni di azienda :
    1)ARR. FIS 0,24% (con trattenuta di circa 7€)
    2)REC. CIGS RID. (con competenza di 16€)
    3)CONG CIG/FIS m.a. (con competenza di circa 2€)
    4)CTR FONDO INT.SALAR. (con trattenuta di 1€)

    Inoltre noto che in questa busta paga di luglio la trattenuta INPS è del 9,29% , mentre tutti gli altri mesi dei 17 precedenti anni è stata del 9,49%. Ed aggiungo che come da decreto legge quest'anno e fino a giugno mi veniva rimborsato sempre nel cedolino lo 0,8% della trattenuta inps, cosa che invece non vedo nel cedolino di Luglio.
    Faccio presente che il mio CCNL è terziario-commercio, ed il mio datore di lavoro è sempre lo stesso.
    Come mai?

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    1. Presumo che sia un conguaglio a rettifica di un precedente errato calcolo della CIGS, ma solo il consulente del lavoro aziendale può spiegarti in dettaglio cos'è successo effettivamente.-

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  24. Salve gentilissimo Avv. Censori, mi rivolgo a Lei per chiedere indicazioni informazioni su come posso fare. Le spiego la mia situazione sono solo in famiglia. Lavoro in una azienda privata metalmeccanica contratto a tempo indeterminato ho una madre anziana di oltre 80 anni sola praticamente anche se c'e' mio padre ma è più un ostacolo che d'aiuto tra l'altro anche lui anziano e malato. Vengo al dunque mia madre è molto malata ha tante patologie sono l'unico aiuto per lei tuttavia io riesco a malapena a fare qualcosa perchè dove lavoro non mi danno il part time chiedere permessi è difficilissimo inoltre sono molto vendicativi in caso di assenze e poi ricatti ecc... puo' immaginare... ho cercato anche di fare domanda per la 104 a mia madre ma pur avendo avuto un aggravio di invalidità non è arrivata a 104. Quindi non posso neanche prendere quei tre giorni al mese di permesso riconosciuti per legge. Le chiedo se mi può indicare altre strade che posso intraprendere per avere la possibilità di accudire mia madre in maniera umana tra l'altro anch'io non più giovanissimo ma comunque lontanissimo dalla pensione sono stremato da tutta questa situazione . In attesa di un suo cortese gentile riscontro la ringrazio tanto Distinti Saluti

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    1. Il tuo discorso non mi quadra!
      Se tua madre anche se malata è autonoma, con il marito accanto, non ha bisogno di un'assistenza continua, ma di un aiuto che puoi dare anche al di fuori del tuo orario di lavoro.-
      Viceversa se non è più autonoma allora deve presentare una domanda di aggravamento per il riconoscimento almeno della 104.-
      Purtroppo se tua madre non è riconosciuta invalida non puoi nemmeno richiedere alcun auto da parte dei servizi sociali del Comune di residenza.-

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  25. Grazie della cortese risposta Avvocato purtroppo le cose sono tante... ci sono problemi familiari.... fuori dall'orario glielo do l'aiuto ma chi la porta dai medici ecc... questi ovviamente lavorano quando io lavoro... Cordiali Saluti

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    1. Non so se tua madre ha una percentuale di invalidità riconosciuta perché in caso positivo potresti anche richiedere un aiuto ai servizi sociali del Comune.-

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  26. Avvocato ha il 99% di invalidità... ma non si puo' fare niente.
    Grazie per il supporto la seguo sempre è un punto di riferimento per tante cose. Buonaserata

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  27. Buonasera Dott.Censori, volevo chiederLe se come si dice a seguito delle trattative riprese dai sindacati per il rinnovo del ccnl Terziario, oltre l'unatantum lordo di 350€ (200€ gennaio e 150€ marzo), è stato stabilito l'aumento di 30€ lordi della paga base per i IV da Aprile 2023 (come acconto prima dell'accordo finale). A proposito di quest'ultimo volevo chiederLe se questo importo di 30€/mese è assorbirbile dal superminimo?
    Grazie e buon w.e.

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    1. SI!
      Ogni aumento è assorbibile dal superminimo.-

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    2. Buonasera dott. Censori, torno sull'argomento per chiederle un chiarimento. Sono andato a rileggermi il CCNL Confcommercio Terziario del quale facevo parte fino a pochi mesi fà (adesso a seguito di ingrandimento azienda dovrei esser passato o starei per passare al CCNL della DMO-Federconsumatori), ma cmq, tornando al CCNL Terz. Confcommercio nel triennio 2015-2018 ci sono stati degli aumenti retributivi mensili (con specificato) NON ASSORBIBILI.
      Sono andato a riguardare le buste paghe di quel periodo ed in effetti in quei mesi è avvenuto l'aumento ma è stato riassorbito dal superminimo...E' corretto anche in questo caso l'assorbimento dell'aumento da parte dell'azienda?
      Avrei voluto postare lo screenshot del CCNL ma non mi è possibile ; Condivido allora il link del CCNL, trova la tabella degli aumenti con descrizione a pag. 198 ( art.213-aumenti retributivi mensili).
      Ecco il Contratto : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.confcommercio.it/documents/20126/3213306/Testo+CCNL+2019.pdf/6d0afa9a-89c1-ce34-969c-577393206bc7?version=1.0&t=1611163364298

      grazie e resto in attesa di sua gentile risposta.

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    3. Inserisco qui il link sperando di farlo meglio rispetto a prima.
      chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.confcommercio.it/documents/20126/3213306/Testo+CCNL+2019.pdf/6d0afa9a-89c1-ce34-969c-577393206bc7?version=1.0&t=1611163364298

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  28. Gentilissimo Avvocato, ho iniziato a lavorare molti anni fa' quando l'azienda per cui lavoro ancora aveva un'unica sede in una città. Adesso l'azienda è diventata molto grande e a diverse sedi in Italia. Io quando all'epoca ho firmato il contratto (metalmeccanico industria) l'azienda in questione è una spa c'era solo una sede solo all'epoca e quindi nel contratto era ed è specificato l'unica sede vengo al dunque avvocato, l'azienda mi può mandare a lavorare in un'altra città in pianta stabile? Avendo adesso altre sedi..adesso? grazie

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    1. L'azienda può proporti il trasferimento ad altra sede, magari con un incentivo, ma non può importelo se non per soppressione della tua mansione nella tua sede lavorativa.-

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  29. Buongiorno Dott.Censori,
    volevo chiederle come funziona la retribuzione basata sulle ore mensili lavorate?
    Basta moltiplicare la paga oraria per le ore lavorate credo, ma il mio dubbio riguarda il fatto che essendo part-time 30 ore settimanali (75% ccnl Commercio-Terziario-DMO),e che ci saranno mesi in cui magari farò 130 ore, mesi in cui ne farò 120,ecc ecc, come vengono calcolati straordinari,lavoro supplementare? C'è un minimo di ore sotto il quale non possono pagarmi o comunque come riferimento per lavoro supplementare (per esempio 126, dovuto al rapporto 168x75%)?
    Grazie, ho cercato in rete ma non ho trovato molto,spero riesca ad essermi utile Lei..

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    1. La retribuzione è comunque mensile e quindi non è basata sulla ore effettivamente lavorate mese per mese; nel tuo caso con 30 ore settimanali la tua retribuzione sarà sempre pari al 75% di quanto previsto dal tuo CCNL di riferimento.-

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    2. quindi per esempio se lavoro un mese 150 ore o lavoro 110 ore è lo stesso ? Ma cosi il Datore di lavoro non sarebbe incentivato a farmi fare più ore possibili, tanto più di 126 ore non mi pagherebbe? (126=168x75%)..

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