Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. LEGGE n. 300 del 20 maggio 1970.-
Art. 1 - Libertà di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2 Guardie giurate
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguente del testo unico approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Art. 3 Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4 Impianti audiovisivi
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra le modalità per l'uso di tali impianti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori, possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministero del lavoro e la previdenza sociale.
Art. 5 Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Art. 6 Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorchè nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale.
Art. 7 Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Art. 8 Divieto di indagini sulle opinioni
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentante, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 10 Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
Art. 11 Attività culturali ricreative ed assistenziali
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nella azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dei rappresentanti dei lavoratori.
Art. 12 Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del Lavoro, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Art. 14 Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'intero dei luoghi di lavoro.
Art. 15 Atti discriminatori
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizi a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Art. 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
Art. 17 Sindacati di comodo
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle loro associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18 Reintegrazione del posto di lavoro
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 Luglio 1966 n. 604, il giudice, con sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art.2 della legge suddetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva.
Art. 20 Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 21 Referendum
Il datore di lavoro deve costituire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 22 Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Art. 23 Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Art. 24 Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
Art. 25 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materiale di di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26 Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Art. 27 Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art. 28 Repressione della condotta antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, i pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Art. 29 Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Quando le rappresentanze sindacali aziendali siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni i limiti numerici stabiliti nell'articolo 23 si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nell'unità produttiva.
Art. 30 Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31 Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Art. 32 Permessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
I lavoratori eletti alla carica di Consigliere Comunale o Provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Art. 33 Collocamento
La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art. 34 Richieste nominative di manodopera
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata invigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro.
Art. 35 Campo di applicazione
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 e del titolo III , ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi più di quindici dipendenti.-. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Art. 36 Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente una attività economica organizzata deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi.
Art. 37 Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti degli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Art. 38 Disposizioni penali
Le violazioni degli articoli 2,4,5,6,8 e 15 primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione e con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Art. 39 Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art. 40 Abrogazione delle disposizioni contrastanti
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Art. 41 Esenzioni fiscali
Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti della sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
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Chi percepisce una pensione di invalidità civile ha diritto ai 200 €?
RispondiEliminaSI!
EliminaHa diritto al bonus di 200 euro anche chi percepisce una pensione di invalidità civile.-
Il C.C.N.L. prevede che per lo stesso turno di servizio non possono essere erogate più maggiorazioni, viene erogata unicamente quella più alta?
RispondiEliminaNello specifico per chi lavora come notturno, viene erogata la sola maggiorazione notturna al 12% che risulta essere più alta di quella domenicale al 10%?
SI!
EliminaConfermo!!!
Quindi il 2 giugno ad un notturno viene erogata la sola maggiorazione da lavoro festivo?
EliminaQuella notturna no?
Viene erogata solo la maggiorazione per lavoro notturno!
EliminaMa è una normativa entrata in vigore negli ultimi anni?
EliminaNO!
EliminaE' solo una logica interpretazione della normativa in essere.-
La cosa che è inspiegabile, perchè un notturno che presta lavoro in giornate festive (2 giugno, 15 agosto ecc.) non può percepire anche la maggiorazione da lavoro festivo che è del 120%?
EliminaNon ti capisco!
EliminaPerché vorresti prendere due maggiorazioni per un'unica prestazione lavorativa?
Sono due maggiorazioni diverse, una da prassi come notturno, l'altra per lavoro domenicale oppure festivo (2 giugno, 15 agosto ecc.) mi sembrano due cose completamente differenti.
EliminaIl bonus 200 € spetta anche agli stagionali del turismo che non hanno lavorato nel 2021 ma che stanno lavorando nel 2022?
RispondiEliminaPer i lavoratori stagionali, il bonus da 200 euro prevede la presentazione della domanda. Il Decreto Aiuti stabilisce che sia erogato dall’INPS, previa richiesta del lavoratore e solo dopo le denunce contributive di luglio trasmesse dai rispettivi datori di lavoro. In ogni caso, mancano ancora le istruzioni per l’invio delle istanze.
EliminaHo percepito i bonus stagionale turismo nel 2021 da 2400 e da 1600.
EliminaOggi ho contratto sempre stagionale turismo, ho presentato modulo richiesto dal datore di lavoro, è corretto?
Oppure non andava presentato nessun modulo tramite datore di lavoro, percependo il bonus 200 € automaticamente dall'inps?
EliminaLa nuova indicazione dell'INPS ammette al bonus 200 euro tutti coloro che hanno un contratto di lavoro dipendente in essere nel mese di luglio 2022, rispettando il requisito di reddito dei 35mila euro lordi annui e siano stati assunti entro il 24 giugno 2022.-
EliminaNel tuo caso è quindi corretto che hai presentato il modulo richiesto dal datore di lavoro, perché ti ritroverai l'importo in busta paga.-
Salve Avvocato, cortesemente se mi può aiutare
RispondiEliminasenta dopo oltre venti anni di lavoro dove ho fatto sempre 8 ore con orario 9-18 l'azienda mi vuole mettere a fare i turni h24 quindi anche la notte. Sul mio contratto firmato che è inquadrato nel settore metalmeccanico industria non c'e' nessun riferimento alla possibilità di fare turni ecc... Posso fare qualcosa ? Posso "reclamare" Grazie mille Cordiali Saluti
Per poterti far fare i turni devono modificare il tuo contratto e per modificare il contratto è necessario il tuo consenso, quindi puoi rifiutare la modifica.-
Eliminaovviamente devi però valutare i pro e i contro di un rifiuto, ti consiglio quindi di rivolgerti a un sindacato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-
Salve dott. Censori, sicuramente sarà in ferie , risponda quando può e vuole ovviamente. Ho un dubbio su alcune voci della busta paga di luglio 2022. A sorpresa ho trovato queste 4 voci che mai ho avuto in 17 anni di azienda :
RispondiElimina1)ARR. FIS 0,24% (con trattenuta di circa 7€)
2)REC. CIGS RID. (con competenza di 16€)
3)CONG CIG/FIS m.a. (con competenza di circa 2€)
4)CTR FONDO INT.SALAR. (con trattenuta di 1€)
Inoltre noto che in questa busta paga di luglio la trattenuta INPS è del 9,29% , mentre tutti gli altri mesi dei 17 precedenti anni è stata del 9,49%. Ed aggiungo che come da decreto legge quest'anno e fino a giugno mi veniva rimborsato sempre nel cedolino lo 0,8% della trattenuta inps, cosa che invece non vedo nel cedolino di Luglio.
Faccio presente che il mio CCNL è terziario-commercio, ed il mio datore di lavoro è sempre lo stesso.
Come mai?
Presumo che sia un conguaglio a rettifica di un precedente errato calcolo della CIGS, ma solo il consulente del lavoro aziendale può spiegarti in dettaglio cos'è successo effettivamente.-
EliminaSalve gentilissimo Avv. Censori, mi rivolgo a Lei per chiedere indicazioni informazioni su come posso fare. Le spiego la mia situazione sono solo in famiglia. Lavoro in una azienda privata metalmeccanica contratto a tempo indeterminato ho una madre anziana di oltre 80 anni sola praticamente anche se c'e' mio padre ma è più un ostacolo che d'aiuto tra l'altro anche lui anziano e malato. Vengo al dunque mia madre è molto malata ha tante patologie sono l'unico aiuto per lei tuttavia io riesco a malapena a fare qualcosa perchè dove lavoro non mi danno il part time chiedere permessi è difficilissimo inoltre sono molto vendicativi in caso di assenze e poi ricatti ecc... puo' immaginare... ho cercato anche di fare domanda per la 104 a mia madre ma pur avendo avuto un aggravio di invalidità non è arrivata a 104. Quindi non posso neanche prendere quei tre giorni al mese di permesso riconosciuti per legge. Le chiedo se mi può indicare altre strade che posso intraprendere per avere la possibilità di accudire mia madre in maniera umana tra l'altro anch'io non più giovanissimo ma comunque lontanissimo dalla pensione sono stremato da tutta questa situazione . In attesa di un suo cortese gentile riscontro la ringrazio tanto Distinti Saluti
RispondiEliminaIl tuo discorso non mi quadra!
EliminaSe tua madre anche se malata è autonoma, con il marito accanto, non ha bisogno di un'assistenza continua, ma di un aiuto che puoi dare anche al di fuori del tuo orario di lavoro.-
Viceversa se non è più autonoma allora deve presentare una domanda di aggravamento per il riconoscimento almeno della 104.-
Purtroppo se tua madre non è riconosciuta invalida non puoi nemmeno richiedere alcun auto da parte dei servizi sociali del Comune di residenza.-
Grazie della cortese risposta Avvocato purtroppo le cose sono tante... ci sono problemi familiari.... fuori dall'orario glielo do l'aiuto ma chi la porta dai medici ecc... questi ovviamente lavorano quando io lavoro... Cordiali Saluti
RispondiEliminaNon so se tua madre ha una percentuale di invalidità riconosciuta perché in caso positivo potresti anche richiedere un aiuto ai servizi sociali del Comune.-
EliminaAvvocato ha il 99% di invalidità... ma non si puo' fare niente.
RispondiEliminaGrazie per il supporto la seguo sempre è un punto di riferimento per tante cose. Buonaserata
Ti ringrazio per i complimenti!
EliminaAlla prossima!!!
Buonasera Dott.Censori, volevo chiederLe se come si dice a seguito delle trattative riprese dai sindacati per il rinnovo del ccnl Terziario, oltre l'unatantum lordo di 350€ (200€ gennaio e 150€ marzo), è stato stabilito l'aumento di 30€ lordi della paga base per i IV da Aprile 2023 (come acconto prima dell'accordo finale). A proposito di quest'ultimo volevo chiederLe se questo importo di 30€/mese è assorbirbile dal superminimo?
RispondiEliminaGrazie e buon w.e.
SI!
EliminaOgni aumento è assorbibile dal superminimo.-
Buonasera dott. Censori, torno sull'argomento per chiederle un chiarimento. Sono andato a rileggermi il CCNL Confcommercio Terziario del quale facevo parte fino a pochi mesi fà (adesso a seguito di ingrandimento azienda dovrei esser passato o starei per passare al CCNL della DMO-Federconsumatori), ma cmq, tornando al CCNL Terz. Confcommercio nel triennio 2015-2018 ci sono stati degli aumenti retributivi mensili (con specificato) NON ASSORBIBILI.
EliminaSono andato a riguardare le buste paghe di quel periodo ed in effetti in quei mesi è avvenuto l'aumento ma è stato riassorbito dal superminimo...E' corretto anche in questo caso l'assorbimento dell'aumento da parte dell'azienda?
Avrei voluto postare lo screenshot del CCNL ma non mi è possibile ; Condivido allora il link del CCNL, trova la tabella degli aumenti con descrizione a pag. 198 ( art.213-aumenti retributivi mensili).
Ecco il Contratto : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.confcommercio.it/documents/20126/3213306/Testo+CCNL+2019.pdf/6d0afa9a-89c1-ce34-969c-577393206bc7?version=1.0&t=1611163364298
grazie e resto in attesa di sua gentile risposta.
Inserisco qui il link sperando di farlo meglio rispetto a prima.
Eliminachrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.confcommercio.it/documents/20126/3213306/Testo+CCNL+2019.pdf/6d0afa9a-89c1-ce34-969c-577393206bc7?version=1.0&t=1611163364298
Gentilissimo Avvocato, ho iniziato a lavorare molti anni fa' quando l'azienda per cui lavoro ancora aveva un'unica sede in una città. Adesso l'azienda è diventata molto grande e a diverse sedi in Italia. Io quando all'epoca ho firmato il contratto (metalmeccanico industria) l'azienda in questione è una spa c'era solo una sede solo all'epoca e quindi nel contratto era ed è specificato l'unica sede vengo al dunque avvocato, l'azienda mi può mandare a lavorare in un'altra città in pianta stabile? Avendo adesso altre sedi..adesso? grazie
RispondiEliminaL'azienda può proporti il trasferimento ad altra sede, magari con un incentivo, ma non può importelo se non per soppressione della tua mansione nella tua sede lavorativa.-
EliminaBuongiorno Dott.Censori,
RispondiEliminavolevo chiederle come funziona la retribuzione basata sulle ore mensili lavorate?
Basta moltiplicare la paga oraria per le ore lavorate credo, ma il mio dubbio riguarda il fatto che essendo part-time 30 ore settimanali (75% ccnl Commercio-Terziario-DMO),e che ci saranno mesi in cui magari farò 130 ore, mesi in cui ne farò 120,ecc ecc, come vengono calcolati straordinari,lavoro supplementare? C'è un minimo di ore sotto il quale non possono pagarmi o comunque come riferimento per lavoro supplementare (per esempio 126, dovuto al rapporto 168x75%)?
Grazie, ho cercato in rete ma non ho trovato molto,spero riesca ad essermi utile Lei..
La retribuzione è comunque mensile e quindi non è basata sulla ore effettivamente lavorate mese per mese; nel tuo caso con 30 ore settimanali la tua retribuzione sarà sempre pari al 75% di quanto previsto dal tuo CCNL di riferimento.-
Eliminaquindi per esempio se lavoro un mese 150 ore o lavoro 110 ore è lo stesso ? Ma cosi il Datore di lavoro non sarebbe incentivato a farmi fare più ore possibili, tanto più di 126 ore non mi pagherebbe? (126=168x75%)..
EliminaEvidentemente mi sono spigato male!
EliminaUn contratto di 30 ore settimanali significa mediamente 30 x 4,33 = 130 ore mensili, quindi la paga sarà sempre calcolata su 130 ore mensili.-
Quindi ci sono dei mesi che lavorerai qualche ora in meno ed altri qualche ora in più, ma questo dipende solo dal calendario e non dal datore di lavoro.-
Salve Dott.Censori, potrebbe confermarmi o smentire che nel CCNL Terziario-commercio-DMO , la giornata del Santo Patrono viene pagata come straordinario festivo (come per esempio avviene per il 25 aprile,2Giugno,ecc ecc) corretto?
RispondiEliminaInoltre, essendo il Santo Patrono quest'anno di domenica 2 Luglio, viene pagato per chi lavoro doppio , per chi non lavora festivo non goduto (un pò come successe lo scorso anno il 1° Novembre che venne di domenica)?
Grazie mille
RICORRENZE FESTIVE
EliminaAgli effetti della legge n° 260 del 27 maggio 1949 e della legge n° 54 del 5 marzo 1977, sono considerati giorni festivi:
01) La domenica
02) Il 1° giorno dell'anno
03) Il giorno dell'Epifania (6 gennaio)
04) Il giorno di Pasqua
05) Il giorno di lunedì dopo Pasqua
06) Il 25 aprile (anniversario della liberazione)
07) Il 1° maggio (festa del lavoro)
08) Il 2 giugno (fondazione della Repubblica)
09) Il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
10) Il giorno di Ognissanti (1° novembre)
11) Il giorno dell'immacolata Concezione (8 dicembre)
12) Il giorno di Natale (25 dicembre)
13) Il giorno 26 dicembre
Il giorno di ricorrenza del S. Patrono del Comune in cui è ubicata l'unità produttiva
Quando la festività coincide con la domenica, (o il sabato se non lavorativo), i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno altresì diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione determinata, salvo diverse e più favorevoli disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione fissa.-
Buongiorno Dott.Censori, come ogni anno ci tengo a farle i miei migliori auguri di Buon Anno e ringraziandola sempre per il suo instacabile lavoro le pongo l'ultimo questito di questo 2023..almeno da parte mia :).
RispondiEliminaHo chiesto in azienda i 10 giorni di paternità che mi spettano a seguito della nascita della mia primo genita.
Il periodo inizia il 2 gennaio. Nei 10gg rientrano anche le festività (6 gennaio epifania) e le domeniche?
Il mio CCNL è distribuzione moderna organizzata, commercio.
Grazie
Il padre lavoratore, sia che sia dipendente privato che pubblico, può astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni "lavorativi" che si calcolano a partire dai due mesi precedenti alla data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita.-
EliminaSalve Dott. Censori,
RispondiEliminaalla luce del rinnovo del CCNL Terziario/commercio siglato dai sindacati con confcommercio, volevo chiederLe se questo è valido anche per le aziende che aderiscono a Federdistribuzione?
Qual'ora non fosse valido per i lavoratori delle aziende associate a federdistribuzione anzichè confcommercio, dall'alto della sua esperienza pensa che passerà molto tempo prima che venga singlato il nuovo CCNL tra sindacati e federdistribuzione?
Grazie e buon lavoro
Roma, 25 marzo 2024 – Un aumento di 240 euro e una tantum di 350 euro a 3 milioni di lavoratori del commercio e del terziario. È quanto stabilito dall’ipotesi di accordo siglata da Filcams, Fisascat e Uiltucs con Confcommercio e Confesercenti. Il rinnovo contrattuale arriva dopo 4 anni di attesa e avrà vigenza triennale, con decorrenza dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.
EliminaL’accordo tuttavia non ha coinvolto Federdistribuzione e le cooperative che rappresentano le imprese della distribuzione moderna, eccetto Conad e altri pezzi della gdo aderenti a Confcommercio. Anche per queste la svolta potrebbe arrivare nel meeting con i sindacati fissato per martedì 26 marzo, il cui esito però non sembra scontato.-
Buongiorno sig. Gianfranco, ho provato a cercare il nuovo CCNL del Terziario della Distribuzione Moderna Organizzata a seguito delle modifiche fatte e siglate il 23/04/2024.
RispondiEliminaQuindi cerco il nuovo CCNL 2024-2027 ma non trovo nulla in rete..Avrebbe possibilità di postarlo qui in formato pdf?
https://www.filcams.cgil.it/page/federdistribuzione
EliminaGrazie per il link sig.Gianfranco. Avevo già visto li ma ppurtroppo non c'è ancora caricato il NUOVO CCNL; risulta esserci quello del 2019 come ultimo ccnl DMO.
EliminaPresumo che verrà caricato a breve!
EliminaPuoi comunque consultare il sindacato!
Buonasera Dott.Censori, Le volevo fare una domanda un pò diversa dal "solito".
RispondiEliminaFaccio parte del CCNL Commercio/Terziario aderenti alla DMO.
Nel punto vendita dove svolgo servizio c'è un sindacalista RSA di altra sigla (che non nomino per rispetto).
Questo sindacalista RSA, pur di avere qualche favoritismo su turni,ferie ed altro dal direttore del punto vendita, fà gli interessi del Direttore stesso e quindi dell'azienda, e poco e niente quelli dei lavoratori, che anche per poca cultura personale vengono aggirati.
Mi ritengo una persona colta e preparata in materia ed infatti sono molto d'aiuto ai colleghi che mi chiedono informazioni.
Volevo chiederLe, qual'ora mi iscrivessi alla CGIL , questa potrebbe farmi RSA e mantenermi nel Punto Vendita dove sono (anche contro il volere eventualmente dell'azienda) o essendoci già un RSA (ripeto di altra sigla) non potrei rimanere in questo Punto Vendita?
Grazie della Genitle risposta e buon lavoro
Salvo
Ciao Salvo!
EliminaPer effetto delle modifiche apportate a seguito del referendum, l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori è stato così formulato: «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva».
Il referendum, quindi, facendo venir meno il riferimento alla maggiore rappresentatività, ha avuto l’effetto di riconoscere a qualsiasi associazione sindacale (anche minoritaria o non confederale) il diritto alla costituzione di una propria RSA: l’unico requisito posto dalla norma è, infatti, per tutte le associazioni sindacali, la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro (di qualsiasi livello) applicato nell’unità produttiva.-
Ok..Grazie mille Dott.Censori..quindi mi conferma che è fattibile!!..perfetto!! mi muovo di conseguenza...
EliminaCiao Salvo!
EliminaSI!
Confermo!!!