RIFORMA ISEE
ISEE
Tipologie DSU:
la
dichiarazione sostitutiva unica da compilare si differenzia in base alla
prestazione sociale da richiedere. Con la riforma ISEE sono state previste tre
tipologie di DSU:
mini,
integrale
corrente.
Sebbene
per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate sia necessario
soltanto l’ISEE 2020 mini, ci sono casi particolari in cui è richiesta la
consegna di un modello specifico, come per quanto riguarda le prestazioni di
diritto allo studio universitario per le quali serve, appunto, l’ISEE
università.
ISEE corrente:
Al fine di
poter effettuare il calcolo dell’ISEE corrente devono verificarsi le seguenti
condizioni alternative:
cessazione,
sospensione o variazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di uno
dei componenti del nucleo familiare;
cessazione
di un rapporto di lavoro a tempo determinato, purché tale impiego sia durato
almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti;
cessazione
di un rapporto di lavoro autonomo durato almeno 12 mesi consecutivi.
Ove si sia
realizzata una delle sopra indicate condizioni, se ne devono quindi verificare
due contemporaneamente:
variazione
lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare (nel rispetto dei criteri
visti nell’elenco precedente);
variazione
della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25%
rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ultimo modello ISEE
calcolato secondo i criteri ordinari.
Il Decreto
crescita aggiunge una terza condizione:
la perdita
di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari esenti IRPEF
al fine di
poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:
il
possesso di un modello ISEE in corso di validità;
una
variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo
familiare;
una
variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25%
rispetto al reddito calcolato nell’ISEE ordinario.
Documenti ISEE relativi al nucleo familiare:
stato di famiglia;
codice
fiscale;
documento
d’identità valido;
ultima
dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
certificazione
dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
contratto
d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
saldo
contabile dei depositi bancari e postali;
estratti
conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2018;
azioni o
quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di
risparmio;
dati
patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
contratto
di assicurazione sulla vita.
Situazione reddituale:
Per i
soggetti esonerati dall’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi modello
Unico o modello 730 bisognerà avere a disposizione la Certificazione Unica 2019
(ex Cud), sempre relativa ai redditi 2018.-
Bisogna
inoltre presentare i seguenti documenti per il calcolo modello Isee 2020 e DSU:
certificati
di invalidità;
documentazione
attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali,
redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di
studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per
prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti
musicali, filodrammatiche e similari).
Situazione patrimoniale:
Ai fini
del calcolo e della compilazione della DSU ai fini ISEE 2020 sarà necessario
essere a disposizione anche dei dati relativi al patrimonio mobiliare e
immobiliare al 31/12/2018.
I
documenti necessari sono, nel dettaglio, quelli relativi a:
titoli di
stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni
fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc;
saldo e
giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e postali,
libretti postali e simili.
mutui
(Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto
e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà
(Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni);
assicurazioni
sulla vita;
targa o
estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli
di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto,
posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.
Per rilasciare l’attestato ISEE, sulla base del quale il cittadino può chiedere alla pubblica amministrazione prestazioni gratuite o a prezzo agevolato (asilo nido, università trasporti, sussidi, ecc.), L’INPS calcola i redditi di ciascun componente il nucleo familiare. I redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della richiesta (dichiarazione sostitutiva unica). Per le spese e le franchigie che si riconoscono in favore del cittadino e che riducono la misura del reddito finale si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della richiesta.
Quali sono esattamente i redditi presi in considerazione? Praticamente tutti. In particolare
- I redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (retribuzioni, pensioni, ecc.);
- I redditi esenti da IRPEF;
- I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), percepiti da parte di amministrazioni pubbliche:
- I redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU.-
Come si calcola l’ISEE?
L’ISEE si calcola sommando l’Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE.Le modifiche sostanziali rispetto al precedente ISEE riguardano:
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR);
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste.
Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nel nuovo decreto: l’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione. Quindi diventa vincolante per tutte le Regioni.
Infine un aspetto tecnico riguarda l’introduzione della possibilità di calcolare l’ISEE corrente, cioè di chiedere un “ricalcolo” dello stesso nel caso in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo.
L’indicatore della situazione reddituale (ISR)
Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.La reale novità introdotta dall’articolo 5 della cosiddetta Legge “salva Italia” è l’inclusione nell’ISR della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
Il decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche, in sintesi:
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;
- il redditi figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);
- assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato all’estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;
- trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato).
- tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra;
- pensione sociale;
- assegno di maternità;
- contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
- carte di debito cioè buoni che abbiano un controvalore monetario dichiarato (es. social card);
- assegni di cura;
- contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale;
- ogni altro contributo pubblico.
- per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000 incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
- per chi risiede in abitazione di proprietà sono previste franchigie e detrazioni ma che incidono sull’indicatore patrimoniale e non su quello reddituale;
- fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.
- persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
- persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.
L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)
L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell’ISEE.Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE. Rispetto all’ISEE precedente è stata ridotta la franchigia sulla componente mobiliare e considerando il patrimonio all’estero. Sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro
Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento “di favore” alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto dell’eventuale mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
Il totale dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del ISE.
Le scale di equivalenza
L’articolo 5 della Legge Salva Italia indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.
Numero componenti
|
Parametro
|
1
|
1,00
|
2
|
1,57
|
3
|
2,04
|
4
|
2,46
|
5
|
2,85
|
Maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.
Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.
Diversificazione dell’ISEE
Dalla lettura del decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell’ISEE a seconda del tipo di prestazioni agevolate.
Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA).
Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.
In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).
Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.”
Caso tipico: retta per gli asili nido.
In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.
Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA).
Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.
ISEE e prestazioni socio-sanitarie
Il computo di “favore” viene previsto, come detto, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
Una ulteriore precisazione viene fissate per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.”
Caso tipico: retta per gli asili nido.
In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.
ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo
La formula più “restrittiva” riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.In questo caso il calcolo dell’ISR è potenzialmente diverso perché non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale (badanti).
Inoltre anche il nucleo su cui conteggiare l’ISEE ha una diversa composizione. Infatti nell’ISEE, in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva, tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati “componente aggiuntiva” del nucleo originario. Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta “componente aggiuntiva” cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui la “componente” aggiuntiva sia a sua volta una persona con disabilità.
Prestazioni per il diritto allo studio universitario
Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell’ISEE.Anche in questo caso il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento.
Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d’origine (caso tipico in “fuori sede”) da meno di due anni.
Su quali prestazioni economiche si applica l’ISEE
Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.Nel decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito e riguardano:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.446 euro)
- l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro.
Non sono fissate soglie ISEE per l’indennità di accompagnamento (oggi non c’è limite reddituale), né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, ciechi civili sordi che continuano ad essere erogate riferendosi al reddito personale.
Elenco documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione ISEE 2016:
- Documento d’identità del dichiarante.
- Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare.
- Se la casa è in locazione, copia del contratto di locazione.
- Se sono presenti persone con disabilità, certificazione attestante la disabilità.
- Se sono presenti persone intestatarie di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto, targa o estremi di registrazione al PRA o RID.
- Modello 730/2014 o Modello UNICO/2015 o modello CUD/2015 relativo ai redditi del 2014.
- Certificazione dei redditi anno 2014 prodotti in uno stato estero, compresi i redditi relativi agli immobili.
- Certificazione relativa ai redditi del 2014 assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta.
- Certificazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2014 (borse di studio o per attività di ricerca, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, assegno di cura, contributo affitto, social card, indennità di accompagnamento, rendite INAIL ecc.) percepite nel 2014.
- Importo relativo ad assegni effettivamente percepiti/corrisposti nel 2014 per il mantenimento di coniuge e/o figli.
- Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno d’imposta 2014.
- Per tutte le tipologie di conto corrente, deposito a risparmio libero/vincolato, libretti nominativi e al portatore è necessario fornire il saldo al 31/12/2015, la giacenza media annua riferita al 2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
- Per i titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, partecipazioni azionarie, azioni o quote di organismi di investimento (OICR) o società di gestione del risparmio (SGR) italiane o estere è necessario fornire il valore al 31/12/2015, codice IBAN, codice fiscale operatore finanziario.
- Per le imprese individuali, le partecipazioni in società è necessario fornire il valore del patrimonio netto.
- Per i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, è necessario fornire la somma dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
- Se si è proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù) su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) è necessario fornire documentazione che attesti rendita catastale/valore e quota di possesso aggiornati al 31/12/2015.
- Quota capitale residua al 31/12/2015 del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli immobili.
Acquisizione informazioni:
- autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità
- acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF
- acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare
Franchigie per disabili:
Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.
Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.
Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
- 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
- 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
- 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.
ISEE Corrente:
In caso di variazione della condizione lavorativa di un componente del nucleo familiare con uno scostamento pari al 25% rispetto alla condizione reddituale precedentemente accertata nell’ISEE, il cittadino per richiedere un nuovo calcolo ISEE corrente al fine di aggiornare i dati reddituali deve:- Essere in possesso di un ISEE 2016.
- Avere avuto una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti del nucleo familiare.
- Avere avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al una DSU già presentata, e variata causa di un evento avverso che ha modificato la situazione 25% rispetto a quella indicata nel precedente ISEE ancora in corso di validità e calcolato in maniera ordinaria.-
ISEE per le tasse universitarie :
Uno studente non viene fatto rientrare nel nucleo familiare dei genitori solo se ha entrambe le seguenti caratteristiche:- se, al momento della domanda di prima iscrizione al corso di laurea, ha la residenza da almeno due anni al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine e in un alloggio che non appartiene a nessun membro della sua famiglia di origine;
- se ha un’adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Come si calcola la consistenza del patrimonio immobiliare
Come si calcola la consistenza del patrimonio mobiliare
A partire dallo scorso anno la consistenza del patrimonio mobiliare da inserire nel modello DSU non deve essere valutata al 31/12 dell'anno precedente ma con un valore rappresentativo dell'intero anno. La scelta del legislatore, per assicurare maggiore equità ed evitare manovre elusive, è stata quella di richiedere l'inserimento del valore della giacenza media del patrimonio mobiliare, una media ponderata della giacenza annua. Per calcolare la giacenza media del conto corrente è necessario analizzare gli estratti conto e moltiplicare le singole giacenze per i giorni in cui sono rimaste immutate. La somma dei prodotti così ottenuti deve essere divisa per 365 e il calcolo si annuncia piuttosto complicato nel caso in cui il conto corrente abbia subito molte movimentazioni. Nel caso in cui la consistenza al 31/12 sia superiore rispetto alla giacenza media, nella DSU deve essere inserita la consistenza a fine anno, mentre nel caso contrario è necessario inserire la giacenza media, a meno che la diminuzione patrimoniale non derivi dall'acquisto di un immobile. É prevista una franchigia di 6.000 euro sull'ammontare del conto corrente, elevata in presenza di nuclei familiari composti da più persone. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.
Buongiorno dott. Censori
RispondiEliminaDevo acquistare dei BTP antro il 31 /12/2023 ,vanno indicati nella dichiarazione ISEE ? Grazie
Ciao Ezio!
EliminaSI!
Anche i BTP vanno dichiarati ai fini ISE-ISEE, quindi quelli acquistati entro il 31/12/20023 andranno dichiarati nel 2025.-
Buongiorno, grazie per la risposta.
RispondiEliminaLeggevo che con la nuova manovra finanziaria 2024 erano esclusi dal calcolo ISEE i buoni postali e BTP . Quindi non è stata più inserita questa agevolazione? Grazie ancora
Ciao Ezio!
EliminaFino a quando la manovra finanziaria non verrà approvata dei due rami del parlamento è inutile formulare ipotesi.-
Buonasera, volevo sapere se il figlio maggiorenne non più a carico irpef perchè lavora , ma con la residenza nel nucleo del padre , il suo reddito e c/c , vanno inseriti nell'isee del nucleo familiare.Grazie
RispondiEliminaSI!
EliminaAi fini ISE-ISEE fanno parte del nucleo familiare tutti i familiari che hanno la stessa residenza, a prescindere quindi dal fatto che uno dei componenti sia o meno a carico di altri familiari-.-
Buongiorno Gianfranco, ho dei dubbi nell'applicazione della franchigie sui redditi. Il 2 gennaio quando farò l'isee avrò sia il reddito da pensione che è 10000, sia il reddito dipendente 10000. La franchigia sarà di 3000 sommando 2000 per reddito dipendente e 1000 reddito pensione, oppure mi scalano solo 2000, ma non sarebbe giusto perché se non fossi andato in pensione avrei avuto 3000 di franchigia. Poi ci sono anche i redditi di mia moglie, circa 25000 da dipendente e penso che anche lei avrà la sua franchigia che sommata alla mia dovremmo avere una franchigia di 5000 oppure 60000? In attesa auguri di buon anno
RispondiEliminaCiao Francesco!
EliminaAi fini ISE - ISEE fa fede la dichiarazione dei redditi quindi l'INPS prenderà automaticamente i dati dal 730 che presumo presenterai insieme a tua moglie.-
Buonasera dott.Censuri , devo fare dei buoni fruttiferi postali ai miei figli . Leggevo sulla nuova manovra che i titoli di stato come i BTP non vanno inseriti nella dichiarazione isee. Anche i buoni fruttiferi postali non vanno inseriti? Me lo conferma gentilmente. Grazie in anticipo
RispondiEliminaCiao Francesca!
EliminaAi fini ISE-ISEE Il patrimonio mobiliare è composto dalle voci possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, quindi nel tuo caso mi pare prematuro porsi il problema, perché nel frattempo la normativa potrebbe cambiare ancora.-
Buona sera Gianfranco, possiedo 1/3 dell'abitazione (gli altri 2/3 sono di 2 miei fratelli, però nella casa ci abito io con la mia famiglia. Nella compilazione Isee posso mettere quest'abitazione come casa principale anche se ne possiedo 1/3? Da premettere che ho portato la residenza il 3 gennaio di quest'anno e quindi nel 2022 ero residente in un comune diverso anche se abitavo sempre in questa casa come non residente.
RispondiEliminaCiao Franco!
EliminaSI!
Ai fini ISE-ISEE fa fede la residenza quindi se si è proprietari della casa in tutto o in parte o se si è in affitto è ininfluente.-
Buongiorno, volevo chiedere se è cambiato qualcosa per disabili, nel senso che, ero a conoscenza che non sono fissati limiti isee per indennità di accompagnamento (oggi non vi sono limiti reddituali) e per le prestazioni assistenziali, ossia pensione di invalidità, che continua ad essere erogate riferendosi al reddito personale, cosi come pure pensione di reversibilità.
RispondiEliminaRingrazio..
Al momento non mi risultano modifiche in merito quindi resta tutto invariato.-
EliminaGrazie infinite
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buona sera Gianfranco, volevo chiederle due cose una per me e una per mio cognato.
RispondiEliminaQuella mia:
Il mese prossimo avrò la residenza nell'abitazione dove vivo da 5 anni e ho sempre fatto l'isee senza abitazione principale perchè residente in un altro paese. Appena avrò la residenza posso fare l'isee il giorno dopo e mettere la spunta abitazione principale anche se nel 2022 ero residente in un'altra abitazione.
Situazione mio cognato:
Si trova in affitto dal 1/1/2024, può mettere quanto paga di affitto in questo isee anche se nel 2022 non era in affitto?
Io penso che in entrambi i casi ha valore la situazione attuale.
Grazie per la risposta che mi vorrà dare
- SI!
EliminaAi fini ISE-ISEE fa fede la residenza che si ha al momento della richiesta.-
- NO!
Ai fini ISE-ISEE fa fede la residenza che si al momento della richiesta, ma i redditi e il patrimonio di riferimento sono quelli di 2 anni prima.-
Grazie per la risposta, per quanto riguarda mio cognato nel frattempo ho telefonato al caf e mi ha detto che si può mettere l'affitto iniziato quest'anno ma i redditi quelli di 2 anni prima. Però non ho capito se lei ha scritto la stessa cosa oppure non possiamo mettere nemmeno l'affitto.
EliminaGrazie in anticipo
Confermo!
EliminaE' corretto quello che ti ha detto il CAF.-
Buonasera, Dott.Censori un chiarimento se il figlio maggiorenne cambia la residenza nei primi mesi dell'anno, i sui redditi da lavoro dipendente verranno calcolati tutti fino al 31/12 , sull'isee che dovro' fare di quell'anno, anche se non fa parte più del mio nucleo familiare.
RispondiEliminaCiao, devi essere più esaustivo. Se tuo figlio ha meno di 26 anni ed è a tuo carico, fa parte del tuo nucleo. Invece se non è a tuo carico anche se ha meno di 26 anni non fa parte del tuo nucleo e puoi fare l'isee senza i redditi di tuo figlio perchè valgono solo i redditi del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda. Comunque prima che ti risponde Gianfranco è meglio che chiarisci l'età di tuo figlio e se nel 2024 sarà a tuo carico.
EliminaSalve ha piu di 26 anni e non e piu a carico irpef ,ma ha la residenza con me
RispondiEliminaCiao se ha la residenza con te fa parte del tuo nucleo. Se nel 2022 tuo figlio non aveva redditi, ti consiglio di non fargli cambiare residenza perchè avresti dei vantaggi nella divisione dei redditi con una scala di equivalenza migliore. Se invece nel 2022 aveva redditi, ti consiglio di fargli cambiare residenza e poi fai l'isee senza di lui.
EliminaBuongiorno Gianfranco, ho un fondo di investimento di 40000 euro sottoscritto il 2021, nell'isee devo mettere sempre il valore del primo anno o il valore al 31/12 2022.
RispondiEliminaPoi ho due BTP da cinque anni ho sempre messo il valore nominale, ma ora ho un dubbio visto che il valore è sceso di parecchio devo mettere il valore nominale o il valore al 31/12/2022 che è sotto parecchio(valore nominale 50000 ma valore al 31/12/2022 è 35000)
Poi ho letto i due quesiti prima del mio e secondo me ha ragione Franco.
Ciao Mario!
EliminaSia per il fondo di investimento che per i BTP devi mettere il valore nominale.-
Buonasera Gianfranco, non ho capito una cosa del valore nominale, intendi che devo mettere 50.000 euro di btp? Ma se il valore al 31/12/ 2022 è di 35000 non è giusto mettere quello reale? A meno che non intendi per valore nominale quello reale di 35000. Nel foglio della banca c'è scritto 50.000 btp valore 35.000
EliminaCiao Mario!
EliminaPurtroppo devi mettere 50.000 euro di BTP a prescindere dal valore attuale; poi se li tieni fino a scadenza incasserai 50.000 + interessi mentre se li negozi prima dichiarerai la minusvalenza.-
Salve Dottore , ho 61 anni sono single, vivo da solo senza figli (sono famiglia a sè dal 1990) mi è stato detto che per le nuove normative non posso fare isee perche l' anno scorso non ho lavorato ma devo farlo con i miei genitori. Volevo un chiarimento. Grazie
RispondiEliminaLUIGI
Ciao Luigi!
EliminaVero!
Se non hai percepito alcun reddito come hai fatto a tirare avanti? Se presume quindi che ti abbiano mantenuto i tuoi genitori!
NON MI HANNO MANTENUTO I GENITORI , HO PERCEPITO IL REDDITO DI CITTADINANZA...
EliminaE SONO INVALIDO CIVILE
EliminaCON STATO DI FAMIGLIA PROPRIO, VISTO CHE VIVO IN CITTA DIVERSA DAI MIEI GENITORI
EliminaCiao Luigi!
EliminaPurtroppo la sostanza non cambia!
La normativa prevede quello che ti hanno detto e cioè che puoi richiedere l'ISEE come unico componente del nucleo familiare ma vanno aggiunti i redditi dei tuoi genitori.-
Scusate se entro nella vostra discussione, secondo me questa volta caro Gianfranco ti sbagli perchè la normativa dice:
Eliminaun figlio maggiorenne che ha più di 26 anni e non convivente fa nucleo a parte anche se non ha l'idipendenza economica, e non fa nucleo con i genitori.
Ho chiesto per sicurezza a due patronati e mi hanno dato ragione. Spero che Luigi chiede un parere anche ad un altro caf. Scusatemi ma volevo intervenire per dire la mia e spero che Gianfranco approfondisce
Ciao Franco!
EliminaTalvolta le norme non sono chiare, nel senso che possono prestarsi a interpretazioni diverse, quindi se Luigi trova un CAF disposto ad accettare la tua interpretazione può provarci ma l'ultima parola spetta comunque all'INPS.-
Buongiorno Gianfranco, devo fare l'isee per l'assegno unico per mio figlio appena nato. Ti spiego la mia situazione che è un pò ingarbugliata. Premetto che non sono sposata e io abito con i miei genitori e il mio compagno dai suoi. Se l'isee lo fa mio padre va bene lo stesso? Poi dobbiamo aggiungere i redditi del mio compagno o di tutta la sua famiglia. Loro hanno già fatto l'isee e un mio amico mi ha detto che bisgna aggiungere al nostro isee solo redditi del mio compagno e non i redditi della sua famiglia. Spero di averti fatto un quadro chiaro cosi puoi schiarirmi le idee al meglio.
RispondiEliminaCiao Laura!
EliminaDevi rifare l'ISEE a nome tuo dove risulteranno tutti quelli che hanno le stessa residenza e cioè tu, tuo figlio e i tuoi genitori e come componente aggiunto dovrai inserire anche il padre del bambino (solo lui).-
Buongiorno Gianfranco, se faccio l'isee a mio nome alla voce abitazione cosa devo mettere? La casa è dei miei genitori, se metto di proprietà poi alla sezione immobili che scrivo? Posso mettere nulla e la casa poi la inseriscono i miei genitori nella loro sezione come principale? Ultima cosa: alla voce coniugi con diversa residenza: i coniugi per tutto il periodo della dsu quale residenza scelgono dichiarante o coniuge? Ma noi comunque abitaziamo in case diverse e quindi cosa scrivere? Che confisione, speriamo che mi chiarisci bene e chiaro tutta questa confusione
EliminaBuon giorno dott. Censori,
RispondiEliminaHo letto che dal calcolo dell'isee non deve essere conteggiato il libretto postale. Avendo già presentato per il 2024 l'attestazione, posso modificarla togliendo il saldo e giacenza del libretto postale? Grazie
i titoli di stato e altri prodotti finanziari garantiti dallo Stato come i Buoni e i libretti postali sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio familiare ai fini dell' ISEE, fino all'importo di 50mila euro con la legge di bilancio legge 213 del 30 dicembre 2023 , articolo 1 commi183-185.
EliminaCon il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , l' INPS informa che l’entrata in vigore della disposizione non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento r (DPCM n. 159 del 2013).
Dunque per il 2024 resta immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, e nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.
Buon giorno. Desideravo sapere se è già attuativo il decreto che elimina nella mia fattispecie il libretto postale dal calcolo del DSU così da procedere a modifica. Grazie
RispondiEliminai titoli di stato e altri prodotti finanziari garantiti dallo Stato come i Buoni e i libretti postali sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio familiare ai fini dell' ISEE, fino all'importo di 50mila euro con la legge di bilancio legge 213 del 30 dicembre 2023 , articolo 1 commi183-185.
EliminaCon il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , l' INPS informa che l’entrata in vigore della disposizione non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento r (DPCM n. 159 del 2013).
Dunque per il 2024 resta immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, e nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.
Buongiorno Dott.Censori
RispondiEliminaHo appena effettuato un secondo mutuo per acquisto seconda casa , posso indicarlo nella dichiarazione isee come seconda casa ? Quindi indicarne due ? Quello della prima e seconda casa ? Cordialmente
Ezio
Ciao Ezio!
EliminaNO!
Certificazione ISE - ISEE anno 2024
FABBRICATI E TERRENI posseduti al 31/12/2022 da OGNI MEMBRO del nucleo familiare.-
Buonasera, innanzitutto grazie, mi sono espresso male , intendevo se nelle isee 2926 quindi anni 2024 , oltre ad indicare il debito residuo del mutuo prima casa , posso inserire anche il debito residuo del mutuo acquisto seconda casa , quindi inserire entrambi i debiti residui di mutuo grazie
EliminaSI!
EliminaNel 2026 potrai inserire entrambi i debiti residui!
Buongiorno Gianfranco, il mio compagno ha portato la residenza da sua zia, io sono incinta e anch'io vorrei portare la residenza dalla zia del mio compagno. Appena nasce il bambino farò l'isee per l'assegno unico, non essendo parente con la zia del mio compagno posso chiedere la residenza come ospite e quindi fare l'isee senza aggiungere la zia del mio compagno ma solo lui essendo il padre. Il mio compagno va inserito come padre o componente aggiunto
RispondiEliminaSe ricordo bene il mio compagno va aggiunto come componente aggiunto solo nel caso che non abitiamo insieme, ma visto che avremo la stessa residenza come va inserito non essendo sposati.
EliminaBuona sera. Nel calcolare l'Isee bisogna inserire anche le somme percepite dall'Assegno Unico? Grazie
RispondiEliminaL’assegno unico quest’anno entra per la prima volta nel calcolo dell’ISEE. La Viceministra del Lavoro assicura che non sarà determinatamente ai fini dell’erogazione della prestazione per i figli a carico nel 2024. Resta però la questione di un possibile innalzamento della soglia, che può portare alla riduzione o all'esclusione da altri bonus e aiuti basati sul valore ISEE.-
EliminaBuongiorno Gianfranco, ho comprato casa nel 2024 e ho un mutuo di 800 euro al mese. Devo fare l'isee perchè è nato mio figlio, devo mettere la nuova abitazione e il rispettivo mutuo che naturalmente non avevo nel 2022 oppure sia la casa che il mutuo vanno aggiunte nell'isee del 2026 quando bisogna mettere i redditi del 2024.
RispondiEliminaCiao Franco!
EliminaAi fini ISEE Con particolare riferimento agli immobili per ciascun componente del nucleo, nel quadro F3 – “Patrimonio Immobiliare”, vengono esposti i dati relativi agli immobili intestati a persone fisiche, diverse da imprese, posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della DSU.-
Buongiorno Gianfranco, a settembre di quaest'anno ho fatto un mutuo per una ristrutturazione e sto pagando 400 euro al mese. A gennaio quando faro l'isee devo inserire il mutuo o aspettare il gennaio 2026
RispondiEliminaDevi aspettare a gennaio 2026.-
EliminaBuongiorno. ho preso una casa in affitto a ottobre, e pago 600 euro. Il prossimo anno compilando l'isee posso inserire subito l'affitto, o devo attendere il 2026. Spero di no, spero che va inserito subito per abbassare la soglia. Grazie per la risposta
RispondiEliminaDevi aspettare a gennaio 2026.-
EliminaCiao Gianfranco, vivo con la mia compagna, non siamo sposati abbiamo un figlio e la stessa residenza, posso inserirla come coniuge nella compilazione dell'isee?
RispondiEliminaCiao Francesco!
EliminaI genitori conviventi e non sposati (quindi, non sono coniugi), fanno parte dello stesso nucleo familiare ed, ai fini ISEE, l’altro genitore è inserito nella DSU quale “altro componente nucleo familiare“. Perciò, opera l’assimilazione alla coppia sposata.-
Buonasera Dottor Censori
RispondiEliminaho un dubbio riguardo al quadro FC3 - patrimonio immobiliare per la compilazione dell'ISE 2025. Il 28 dicembre 2023 vendo il mio unico immobile adibito ad abitazione principale, e nel febbraio 2024 acquisto un immobile nuovo sempre adibito ad abitazione del nucleo familiare. L'immobile venduto, va indicato nel quadro FC3, considerato che le istruzioni dicono che il patrimonio immobiliare va indicato sino alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente e cioè nel 2023, e nel mio caso specifico tale immobile al 31 dicembre 2023 non era più in mio possesso? Grazie.
SI!
EliminaConfermo!!!
Buon giorno.
RispondiEliminaNella compilazione dell'Isee 2025 (da usare solo per rinnovo dell'assegno unico) devo escludere la giacenza media e saldo di un libretto postale (se non superiore a 50mila euro) e il totale dell'assegno unico percepito?
Con l'approvazione del decreto attuativo di riforma del calcolo ISEE atteso ad inizio 2025, i titoli di Stato, come BOT, CCT e BTP, saranno esclusi dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell'indicatore fino a un limite massimo di 50.000 euro.-
EliminaBuongiorno dott. Censori, sono uno studente universitario fuori sede, con regolare affitto transitorio, mio padre deve presentare l'isee 2025 con redditi del 2023, ho preso l'appartamento nel settembre 2024, volevo chiarimenti a riguardo; non ho la residenza, che ho mantenuto a casa dei miei, quale contratto di affitto deve presentare mio padre, questo che ho oppure l'altro relativo all'anno 2023? Vanno presentate anche le ricevute dei pagamenti? La ringrazio, rimango in attesa di una sua cordiale risposta. Renato
RispondiEliminaCiao Renato!
EliminaAi fini ISE-ISEE del 2025 devi presentare il contratto di affitto in essere nel 2023 + le ricevute dei relativi pagamenti.-
Salve, contratto del 2023? Anche se transitorio e dunque senza residenza?
EliminaSI!
EliminaAi fini ISEE va considerato l'affitto pagato anche senza residenza.-
buongiorno sig.Censori, leggendo questa risposta mi è venuto un dubbio, dovendo fare anche io l'isee, devo presentare il contratto e le ricevute pagate del 2023 per l'isee 2025 o quelle dell'anno passato e queste del 2025? La ringrazio per l'attenzione. Mirella
EliminaCiao Mirella!
EliminaPer l'ISEE del 2025 devi presentare il contratto e le ricevute del 2023.-
Buongiorno vorrei un chiarimento sulla norma dei btp nell'isee.
RispondiEliminaIo,mio padre e mia madre abbiamo 150000 euro in btp su un conto postale cointestato. Io farò l'isee per conto mio e i miei per conto loro. con la nuova legge possiamo togliere tutti i 150000 euro? Esempio 50000 io nel mio isee e 100000 i miei genitori(50000 a testa) nel loro isee.
Ciao Franco!
EliminaSI!
La normativa prevede che un buono postale cointestato tra 3 persone appartiene per un terzo a ciascuno dei tre.-
Va precisato però per che per i componenti lo stesso nucleo familiare l'ISEE è unico, quindi il limite vale per tutto il nucleo.-
EliminaQuindi io nel mio Isee posso togliere 50000 euro di btp e i miei genitori nel loro Isee anche se hanno 100000 (50000 di btp a testa) possono togliere solo 50000?
EliminaCiao Franco!
EliminaSI!
Confermo!!!
Buongiorno dott.Censori , ho ettuato un muto seconda casa , nel calcolo isee va inserito in aggiunta al mutuo abitazione principale ? Ossia entrambi i mutui ? Il patronato mi dice di no. E di continuare ad inserire solo il mutuo prima casa e non entrambi. Io penso non sia così ? Attendo come sempre un suo riscontro. Cordialmente
RispondiEliminaPurtroppo ha ragione il patronato nel senso che il programma per l'inserimento dei dati ai fini ISE-ISEE consente l'inserimento di un solo mutuo, a prescindere quindi dal fatto che sia giusto o sbagliato.-
EliminaBuongiorno sig. Censori nella nuova manovra che penso a breve metteranno in atto, oltre all' esclusione dei titoli di stato fino a 50000 è anche prevista un maggiorazione per.disabili dello.0,5 . Questa maggiorazione è in aggiunta allo 0,5 già esistente quindi diventa 1 . Grazie in anticipo
RispondiElimina
EliminaLe famiglie con componenti disabili o non autosufficienti beneficeranno di nuove regole che escludono dal calcolo dell’Isee tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dallo Stato per far fronte alla condizione di disabilità. Inoltre, è prevista una maggiorazione del parametro della scala di equivalenza pari a 0,5 per ciascun componente disabile medio, grave o non autosufficiente.-
La maggiorazione quindi resterà invariata a 0,5.-
Salve dott censori ho fatto isee il 9 gennaio quindi prima che uscisse il decreto nuovo della meloni che aumenta la quota disabile nell isee
RispondiEliminaVisto che ho una disabilità del 100% con accompagnamento e legge 104 art 3 comma 3 devo rifare l'isee per avere questa maggiorazione nella scala di equivalenza??
Ho fatto isee il 9 gennaio.
Siamo 2 adulti di cui io disabile con accompagnamento e legge 104 art 3 comma 3 grave, + 1 bambino di 10 anni...
La scala di equivalenza mi esce 2,54 e giusto???
In attesa porgo cordiali saluti
Al momento l'INPS non ha ancora aggiornato i programmi ti consiglio quindi di contattarli direttamente per avere informazioni più precise in merito.-
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