sabato 4 gennaio 2020

ISE - ISEE anno 2020

RIFORMA ISEE

ISEE Anno 2020

Tipologie DSU:

la dichiarazione sostitutiva unica da compilare si differenzia in base alla prestazione sociale da richiedere. Con la riforma ISEE sono state previste tre tipologie di DSU:
mini,
integrale
corrente.
Sebbene per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate sia necessario soltanto l’ISEE 2020 mini, ci sono casi particolari in cui è richiesta la consegna di un modello specifico, come per quanto riguarda le prestazioni di diritto allo studio universitario per le quali serve, appunto, l’ISEE università.

ISEE corrente:

Al fine di poter effettuare il calcolo dell’ISEE corrente devono verificarsi le seguenti condizioni alternative:
cessazione, sospensione o variazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di uno dei componenti del nucleo familiare;
cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, purché tale impiego sia durato almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti;
cessazione di un rapporto di lavoro autonomo durato almeno 12 mesi consecutivi.
Ove si sia realizzata una delle sopra indicate condizioni, se ne devono quindi verificare due contemporaneamente:
variazione lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare (nel rispetto dei criteri visti nell’elenco precedente);
variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ultimo modello ISEE calcolato secondo i criteri ordinari.
Il Decreto crescita aggiunge una terza condizione:
la perdita di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari esenti IRPEF
al fine di poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:
il possesso di un modello ISEE in corso di validità;
una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo familiare;
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto al reddito calcolato nell’ISEE ordinario.

Documenti ISEE relativi al nucleo familiare:

stato di famiglia;
codice fiscale;
documento d’identità valido;
ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
saldo contabile dei depositi bancari e postali;
estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2018;
azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;
dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
contratto di assicurazione sulla vita.

Situazione reddituale:

Per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi modello Unico o modello 730 bisognerà avere a disposizione la Certificazione Unica 2019 (ex Cud), sempre relativa ai redditi 2018.-
Bisogna inoltre presentare i seguenti documenti per il calcolo modello Isee 2020 e DSU:
certificati di invalidità;
documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari).

Situazione patrimoniale:

Ai fini del calcolo e della compilazione della DSU ai fini ISEE 2020 sarà necessario essere a disposizione anche dei dati relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2018.
I documenti necessari sono, nel dettaglio, quelli relativi a:
titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc;
saldo e giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e postali, libretti postali e simili.
mutui (Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà (Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni);
assicurazioni sulla vita;
targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.




Dal 2015 cambiano le regole sull'ISEE, l'indicatore della situazione economica da produrre per avere accesso a prestazioni legate al reddito (rette per l'università, mense ecc) per evitare che siano favoriti gli evasori. Il nuovo indicatore considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti. Aumenta il peso della componente patrimoniale considerando il valore degli immobili rivalutati ai fini IMU. Si tiene conto delle famiglie numerose e della presenza nel nucleo di disabili.
Per rilasciare l’attestato ISEE, sulla base del quale il cittadino può chiedere alla pubblica amministrazione prestazioni gratuite o a prezzo agevolato (asilo nido, università trasporti, sussidi, ecc.), L’INPS calcola i redditi di ciascun componente il nucleo familiare. I redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della richiesta (dichiarazione sostitutiva unica). Per le spese e le franchigie che si riconoscono in favore del cittadino e che riducono la misura del reddito finale si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della richiesta.
Quali sono esattamente i redditi presi in considerazione? Praticamente tutti. In particolare

  1. I redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (retribuzioni, pensioni, ecc.); 
  2. I redditi esenti da IRPEF; 
  3. I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), percepiti da parte di amministrazioni pubbliche:
  4. I redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU.-
A essi vengono sottratti i seguenti importi: a) gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale o al divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli; b) una serie di spese, fino a un massimo di 5.000 euro, relative alla situazione di disabilità, come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida; c) i redditi agrari degli imprenditori agricoli; d) il valore del canone anno previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo); e) le spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità delle persone; f) una quota delle spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale.


Come si calcola l’ISEE?

L’ISEE si calcola sommando l’Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE.
Le modifiche sostanziali rispetto al precedente ISEE riguardano:
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR);
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste.

Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nel nuovo decreto: l’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione. Quindi diventa vincolante per tutte le Regioni.
Infine un aspetto tecnico riguarda l’introduzione della possibilità di calcolare l’ISEE corrente, cioè di chiedere un “ricalcolo” dello stesso nel caso in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo.


L’indicatore della situazione reddituale (ISR)

Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.
La reale novità introdotta dall’articolo 5 della cosiddetta Legge “salva Italia” è l’inclusione nell’ISR della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
Il decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche, in sintesi:
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
  • le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;
  • il redditi figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);
  • assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
  • ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato all’estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato).
Vista l’enorme rilevanza dell’ultima voce è opportuno indicare cosa questa possa includere stando alla bozza di decreto:
  • tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra;
  • pensione sociale;
  • assegno di maternità;
  • contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
  • carte di debito cioè buoni che abbiano un controvalore monetario dichiarato (es. social card);
  • assegni di cura;
  • contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale;
  • ogni altro contributo pubblico.
Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie:
  • per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000 incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
  • per chi risiede in abitazione di proprietà sono previste franchigie e detrazioni ma che incidono sull’indicatore patrimoniale e non su quello reddituale;
  • fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.
Dalla somma di tutti i redditi nel caso in cui siano presenti nel nucleo persone con disabilità sono previste specifiche detrazioni diverse a seconda della gravità della disabilità e dell’età della persona:
  • persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
  • persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
  • persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.


L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell’ISEE.

Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE. Rispetto all’ISEE precedente è stata ridotta la franchigia sulla componente mobiliare e considerando il patrimonio all’estero. Sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro

Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento “di favore” alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto dell’eventuale mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
Il totale dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del ISE.


Le scale di equivalenza

L’articolo 5 della Legge Salva Italia indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).

Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.

Numero componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
Maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.


Diversificazione dell’ISEE

Dalla lettura del decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell’ISEE a seconda del tipo di prestazioni agevolate.
Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA).
Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.


ISEE e prestazioni socio-sanitarie

Il computo di “favore” viene previsto, come detto, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Una ulteriore precisazione viene fissate per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.
Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
Caso tipico: retta per gli asili nido.
In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.


ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

La formula più “restrittiva” riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.
In questo caso il calcolo dell’ISR è potenzialmente diverso perché non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale (badanti).
Inoltre anche il nucleo su cui conteggiare l’ISEE ha una diversa composizione. Infatti nell’ISEE, in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva, tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati “componente aggiuntiva” del nucleo originario. Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta “componente aggiuntiva” cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui la “componente” aggiuntiva sia a sua volta una persona con disabilità.

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell’ISEE.
Anche in questo caso il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento.
Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d’origine (caso tipico in “fuori sede”) da meno di due anni.

Su quali prestazioni economiche si applica l’ISEE

Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

Nel decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito e riguardano:
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.446 euro)
  • l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro.
Le soglie sono sottoposte a revisione ISTAT annuale.

Non sono fissate soglie ISEE per l’indennità di accompagnamento (oggi non c’è limite reddituale), né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, ciechi civili sordi che continuano ad essere erogate riferendosi al reddito personale.


Elenco documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione ISEE 2016:


  1. Documento d’identità del dichiarante.
  2. Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare.
  3. Se la casa è in locazione, copia del contratto di locazione.
  4. Se sono presenti persone con disabilità, certificazione attestante la disabilità.
  5. Se sono presenti persone intestatarie di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto, targa o estremi di registrazione al PRA o RID.
  6. Modello 730/2014 o Modello UNICO/2015 o modello CUD/2015 relativo ai redditi del 2014.
  7. Certificazione dei redditi anno 2014 prodotti in uno stato estero, compresi i redditi relativi agli immobili.
  8. Certificazione relativa ai redditi del 2014 assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta.
  9. Certificazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2014 (borse di studio o per attività di ricerca, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, assegno di cura, contributo affitto, social card, indennità di accompagnamento, rendite INAIL ecc.) percepite nel 2014.
  10. Importo relativo ad assegni effettivamente percepiti/corrisposti nel 2014 per il mantenimento di coniuge e/o figli.
  11. Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno d’imposta 2014.
  12. Per tutte le tipologie di conto corrente, deposito a risparmio libero/vincolato, libretti nominativi e al portatore è necessario fornire il saldo al 31/12/2015, la giacenza media annua riferita al 2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
  13. Per i titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, partecipazioni azionarie, azioni o quote di organismi di investimento (OICR) o società di gestione del risparmio (SGR) italiane o estere è necessario fornire il valore al 31/12/2015, codice IBAN, codice fiscale operatore finanziario.
  14. Per le imprese individuali, le partecipazioni in società è necessario fornire il valore del patrimonio netto.
  15. Per i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, è necessario fornire la somma dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
  16. Se si è proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù) su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) è necessario fornire documentazione che attesti rendita catastale/valore e quota di possesso aggiornati al 31/12/2015.
  17. Quota capitale residua al 31/12/2015 del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli immobili.


Acquisizione informazioni:

  • autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità
  • acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF
  • acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare


Franchigie per disabili:


Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.

Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.

Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
  • 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
  • 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
  • 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.

ISEE Corrente:

In caso di variazione della condizione lavorativa di un componente del nucleo familiare con uno scostamento pari al 25% rispetto alla condizione reddituale precedentemente accertata nell’ISEE, il cittadino per richiedere un nuovo calcolo ISEE corrente al fine di aggiornare i dati reddituali deve:
  • Essere in possesso di un ISEE 2016.
  • Avere avuto una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti del nucleo familiare.
  • Avere avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al una DSU già presentata, e variata causa di un evento avverso che ha modificato la situazione 25% rispetto a quella indicata nel precedente ISEE ancora in corso di validità e calcolato in maniera ordinaria.-

ISEE per le tasse universitarie :

Uno studente non viene fatto rientrare nel nucleo familiare dei genitori solo se ha entrambe le seguenti caratteristiche:


  • se, al momento della domanda di prima iscrizione al corso di laurea, ha la residenza da almeno due anni al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine e in un alloggio che non appartiene a nessun membro della sua famiglia di origine;
  • se ha un’adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.


Come si calcola la consistenza del patrimonio immobiliare


A partire da quest'anno gli immobili verranno dichiarati utilizzando come valore la base imponibile ai fini Imu, che si ricava moltiplicando per 168 il valore della rendita catastale. Nel caso in cui l'immobile sia gravato da mutuo, il valore da dichiarare è pari al valore d'acquisto meno il debito ancora in atto nei confronti della banca. Nel caso dell'abitazione principale, il valore dell'immobile, che eccede l'eventuale debito con la banca, deve essere ulteriormente ridotto di 52.500 euro incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.-


Come si calcola la consistenza del patrimonio mobiliare


A partire dallo scorso anno la consistenza del patrimonio mobiliare da inserire nel modello DSU non deve essere valutata al 31/12 dell'anno precedente ma con un valore rappresentativo dell'intero anno. La scelta del legislatore, per assicurare maggiore equità ed evitare manovre elusive, è stata quella di richiedere l'inserimento del valore della giacenza media del patrimonio mobiliare, una media ponderata della giacenza annua. Per calcolare la giacenza media del conto corrente è necessario analizzare gli estratti conto e moltiplicare le singole giacenze per i giorni in cui sono rimaste immutate. La somma dei prodotti così ottenuti deve essere divisa per 365 e il calcolo si annuncia piuttosto complicato nel caso in cui il conto corrente abbia subito molte movimentazioni. Nel caso in cui la consistenza al 31/12 sia superiore rispetto alla giacenza media, nella DSU deve essere inserita la consistenza a fine anno, mentre nel caso contrario è necessario inserire la giacenza media, a meno che la diminuzione patrimoniale non derivi dall'acquisto di un immobile. É prevista una franchigia di 6.000 euro sull'ammontare del conto corrente, elevata in presenza di nuclei familiari composti da più persone. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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80 commenti:

  1. Buongiorno Dott. Censori, non ho ancora fatto richiesta per l'assegno unico e le pongo questa domanda: mia figlia a dicembre scorso ha compiuto 18 anni. In busta paga di gennaio ho trovato detrazione per figlia a carico 41,15; se faccio simulazione sul sito INPS con ISEE mi da un importo di 34,80. Se faccio richiesta di assegno unico perderò da marzo la detrazione in busta dei 41,15 euro? Mi sembra di capire che non mi conviene fare la richiesta dell'assegno unico. E' così? Grazie per la sua cortese risposta

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    1. Purtroppo è vero!
      L'assegno unico andrà a sostituire sia gli ANF che le detrazioni fiscali, quindi va valutata caso per caso la convenienza.-

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    2. Grazie per la risposta, ne deduco che l'assegno unico è una beffa per tante persone, il meccanismo è penalizzante quindi chiamiamolo per quello che è, un'altra tassa...

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    3. In effetti è una specie di beffa per chi percepiva gli ANF, le detrazioni fiscali ed altri benefici, mentre è un qualcosa per chi è autonomo o disoccupato visto che prima non percepiva nulla.-

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    4. Mi conferma quindi che se non faccio richiesta dell'assegno unico rimarranno in busta paga le detrazioni per la figlia fino al compimento dei 21 anni? Oppure vengono tolti indipendentemente se faccio richiesta o meno dell'AU? Ancora grazie e buona giornata!

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    5. SI!
      Confermo!
      Non so ancora se avverrà in automatico o se dovrai presentare al datore di lavoro un nuova richiesta di detrazioni ma la sostanza non cambia.-

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    6. Buongiorno Dott. Censori, la aggiorno sulla mia situazione: non ho ancora fatto domanda per l'assegno unico e dalla mia ultima busta paga (marzo 2022) è sparito l'importo della detrazione di mia figlia diciottenne che compariva fino a febbraio. Compare quella per la moglie a carico ma zero per la figlia. Capisco da ciò che le detrazioni vengono tolte indipendentemente se presento o meno la domanda per l' Assegno Unico. A questo punto la faccio la domanda e prenderò quei 36 euro a parte che ho verificato da una simulazione sul sito INPS. Grazie per la sua risposta

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  2. Salve, avrei un quesito. Assodato che nell'Isee 2022 deve essere inserito il patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/20, nel caso di acquisto di abitazione nel 2021, tale immobile con il relativo mutuo andrà inserito nell’Isee 2023, e fin qui ci siamo.
    Il problema nasce dal fatto che nel quadro B CASA DI ABITAZIONE è specificato che bisogna indicare quella in cui si vive al momento di presentazione della DSU e quindi oggi, e bisogna anche indicare se tale abitazione è in AFFITTO o di PROPRIETA’ (oggi) e non nel periodo a cui fa riferimento l'Isee (e qui è il nodo della questione!).
    Il risultato che ne deriva è falsato, perché mischia una situazione di due anni fa e quella attuale, legando a tale indicazione l’ottenimento di una franchigia che varia il valore dell’Isee.
    Nel mio caso specifico due anni fa ero in affitto, ed essendo invece oggi proprietario, nell'Isee non potrò fruire della franchigia relativa al canone di locazione (che arriva fino a 7.000 euro) che però gravava sulla situazione patrimoniale a cui l'Isee si riferisce, facendo venir fuori un Isee più alto.
    E' giusto che sia così o sbaglio io qualcosa? Grazie.

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    1. Purtroppo è giusto così e per quest'anno ai fini ISE-ISEE vieni penalizzato.-

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  3. Buonasera, la borsa di studio Erasmus non è soggetta a tassazione, ma va inserita nell'Isee?

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    1. L'INPS conferma che le borse di studio verranno escluse dal calcolo ISEE: dovrà essere dunque indicata la borsa nella compilazione della richiesta ma l’ente erogatore avrà l’obbligo di escludere il reddito inserito a titolo di Borsa.-

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    2. Mi scusi ed in quale quadro DSU va inserita? LA ringrazio in anticipo!

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  4. Gent.mo Dott. Censori,
    nel 2021 ho acquistato un immobile e pertanto la situazione patrimoniale è molto diversa da quella risultante dall'ultimo Isee già presentato quest'anno che si riferisce ovviamente al 2020. Qualora presentassi DSU per Isee corrente, oltre alla nuova situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare, non avendo ancora fatto la dichiarazione dei redditi non so esattamente l'ammontare di questi, la situazione reddituale va comunque indicata al 31/12/21 oppure per quella non è necessario inserire nulla, lasciando fermi i dati al 31/12/20? Grazie!

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    1. Con il messaggio 21 settembre 2021, n. 3155 l’INPS illustra nel dettaglio le fattispecie estensive, le modalità e la tempistica per poter richiedere l’ ISEE corrente aggiornato:
      - dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;
      - dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.
      Ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, l’ ISEE corrente, aggiornato nella sola componente patrimoniale o in entrambe le componenti (patrimoniale e reddituale), ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU .
      In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ ISEE corrente stabilita in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU , salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.-

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  5. Nel 2021 ho acquistato una casa per 250 mila euro (rogito).La differenza A-B del patrimonio mobiliare risulta negativa, pertanto devo flaggare la parte relativa all’incremento del valore immobiliare. Considerando che l'acquisto è stato fatto in parte con mutuo:
    – quale valore va indicato nella casella relativa all’incremento del valore immobiliare: il prezzo di acquisto nel rogito, il valore IMU, o il valore IMU al netto del debito residuo mutuo ?
    – L'importo del mutuo che è transitato sul mio conto e che ha contribuito alla giacenza media va invece indicato come incremento del valore mobiliare?

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    1. Mi riferisco ovviamente all'isee corrente che vorrei presentare.

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    2. Con il messaggio 21 settembre 2021, n. 3155 l’INPS illustra nel dettaglio le fattispecie estensive, le modalità e la tempistica per poter richiedere l’ ISEE corrente aggiornato:
      - dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;
      - dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.
      Ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, l’ ISEE corrente, aggiornato nella sola componente patrimoniale o in entrambe le componenti (patrimoniale e reddituale), ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU .
      In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ ISEE corrente stabilita in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU , salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
      Il messaggio fornisce, infine, le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli tipo della DSU.-

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    3. la ringrazio, ma il dubbio era un altro:
      la situazione del patrimonio mobiliare risulta con importo giacenza > del saldo (dovuto proprio all'esborso per l'acquisto dell'immobile, la parte non coperta da mutuo).
      Per far valere il saldo e non la giacenza vado a flaggare il campo sottostante ed indico incremento patrimonio immobiliare, ma che importo devo indicare?
      a-Il prezzo di acquisto nel rogito
      b- il valore ai fini imu
      c-l'importo effettivamente sostenuto da me (importo rogito-mutuo)
      Le istruzioni in merito non dicono nulla.
      La ringrazio anticipatamente per la gentilezza.

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    4. Devi indicare:
      b - il valore ai fini IMU:
      Il valore è determinato a partire dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi applicando il moltiplicatore 160 (rendita catastale x 1,05 x 160). Inserire la somma dei valori (determinati ai fini IMU) di tutti i beni immobili (altri fabbricati, aree edificabili e terreni) di proprietà di ogni componente.

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    5. ovviamente pro-quota, nel mio caso proprietà al 50% con il coniuge, metto il valore determinato ai fini Imu al 50%, giusto? ....e grazie ancora!

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  6. Salve, pongo una domanda per capire se devo flaggare oppure no la cesella incremento del patrimonio nella compilazione della dsu 2022.
    Nel quadro FC2 sez.I risulta una differenza positiva A-B pari a 867.
    Nel quadro FC2 sez.II durante il 2020 ho acquistato azioni ed il loro valore risulta pari a 935.
    La domanda è se devo flaggare oppure no la casella incremento del patrimonio mobiliare? Se si, che importo devo indicare?
    Grazie

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    1. ISEE Incremento del Patrimonio mobiliare: acquisto di azioni, titoli, obbligazioni
      Se nell’anno precedente la dichiarazione ISEE avete comprato dei titoli di stato, delle azioni, delle obbligazioni, o altri strumenti finanziari per un valore che supera la differenza tra A e B, dove A è il saldo al 31/12 e B è la giacenza media, allora verrà preso in considerazione il saldo.
      Esempio ISEE 2018
      A) Saldo al 31/12/2017 = 2000 €
      B) Giacenza Media al 31/12/2017 = 10.000 €
      D) Valore di titoli, azioni, etc acquistate nel 2017 = 8.500 €
      (B-A) = 8000 €
      (B-A) < (D) 8000 € < 8500 €
      Verrà considerato il saldo al 31/12 come riferimento
      Operativamente sarà necessario spuntare la casella e inserire il valore dei titoli, delle azioni acquistate nella casella “Incremento del patrimonio mobiliare nell’anno precedente”.

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    2. Però nel mio caso la giacenza media è inferiore al saldo perché
      A) saldo 31/12 = 2244
      B) giacenza = 1377
      quindi A-B = 867
      però acquisto titoli pari a 935 è maggiore di 867.
      La domanda è se devo flaggare oppure no la casella incremento del patrimonio mobiliare? Se si, che importo devo indicare?
      Grazie

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    3. SI!
      Devi flaggare la casella incremento del patrimonio mobiliare e devi indicare la differenza e cioè 68.-

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    4. Scusa ma io sapevo che la casella incremento si flagga solo se la giagenza è maggiore del saldo, quindi in questo caso non dovrebbe flaggare ma scrivere il saldo, o mi sbaglio

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  7. Salve Dott.Censori , i B.f.p. , e pochi risparmi, ereditati per successione li devo inserire nell'isee per la quota che mi spetta, fino a quando non vengono prelevati ?

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    1. SI!
      Anche i BTP e i risparmi ereditati per successione vanno dichiarati ai fini ISEE per la quota spettante.-

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  8. Buonasera Dott.Censori volevo un chiarimento per quanto riguarda i Buoni fruttiferi postali se riscossi in un periodo dell' anno ; quando faccio l' isee di quel periodo dove avevo riscosso il buono, devo mettere il valore iniziale con gli interessi e la data fine, o non devo piu' inserire niente una volta riscossi .Grazie

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    1. Nell'ISEE dell'anno di riscossione devi mettere il valore iniziale, senza interessi, con la data fine.-

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  9. Buongiorno Dott. Censori, possiedo un BTP che adesso ha un valore inferiore a quello di acquisto. L'importo nominale è 20000 eur, io l'ho acquistato a 19800 e adesso è a 18800 eur. Quale importo va riportato nell'ISEE? 18800? grazie per la risposta

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    1. Ai fini ISE-ISEE va dichiarato l'importo nominale dei BTP, a prescindere quindi dal valore attuale, e devi quindi dichiarare 20.000 euro.-

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  10. Salve,
    sto compilando il mio ISEE 2022 online ed avrei un dubbio nella verifica del patrimonio mobiliare (modulo fc.1 quadro fc2 sez. i). In questa sezione mi ritrovo con una differenza (A-B) negativa, inoltre nel 2020 ho acquistato casa (intestata a me) utilizzando anche un bonifico che ho ricevuto sempre nel 2020 da mio padre (di diverso nucleo familiare), preciso che non ho venduto nessun immobile. Ho letto le note sottostanti per l'incremento del patrimonio:
    "se la differenza (a-b) è positiva, l'isee è calcolato sul saldo; se negativa, sulla giacenza media. se però sono stati fatti nel secondo anno precedente acquisti netti di beni immobiliari (ad es. acquisto di una casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (ad es. acquisto di titoli di stato) o trasferimenti ad altri componenti il nucleo (ad es. bonifici da conto corrente del padre a quello del figlio) per un ammontare superiore alla differenza (b-a), allora l'isee è calcolato sul saldo. in tal caso, barrare la casella e compilare le informazioni di seguito."

    La mia domanda è, come devo compilare la sezione dell'incremento del patrimonio?
    - incremento del patrimonio immobiliare nel secondo anno precedente = (rogito o IMU) ?
    - incremento del patrimonio mobiliare nel secondo anno precedente = 0 o (valore bonifico ricevuto) ?
    La ringrazio
    Daniele

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  11. Ciao Gianfranco, ho due figli che hanno redditi propri però dal primo ottobre cambiano residenza e volevo chiederti se facendo l'isee dal primo novembre posso mettermi io da solo oppure devo aspettare l'anno prossimo per essere da solo nella domanda isee.

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    1. Ciao Francesco!
      Ai fini ISE-ISEE fa fede la residenza, quindi potrai richiedere un nuovo ISEE quando all'anagrafe del Comune risulterà il cambio di residenza dei figli.-

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  12. Buongiorno dott. Censori
    Una famiglia di 5 persone con 3 minori e due lavoratori dipendenti, nel caso in cui uno dei due coniugi (lavoratore dipendente) cambia la residenza per usufruire le agevolazioni prima casa su un nuovo acquisto, il valore ISEE aumenterebbe o diminuirebbe?
    Grazie in anticipo

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    1. Ciao Ezio!
      La normativa sulle agevolazioni per la prima casa per entrambi i coniugi su due case diverse ultimamente è cambiata, ti consiglio quindi di informarti bene prima di procedere e comunque l'ISEE aumenterebbe per il valore del nuovo acquisto perché verrebbero comunque considerati redditi e patrimonio di entrambi i coniugi a prescindere dalla loro residenza.-

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  13. Buonasera dottor Censori vorrei un chiarimento a proposito di ISEE. ho un'amica che ha un figlio minore, il padre del ragazzino le passa €200 al mese per il mantenimento, però loro non erano sposati e non c'è una sentenza di tribunale o comunque un accordo legale che stabilisca questo pagamento. la mia amica ha fatto l'ISEE e si è trovata anche il reddito dell'ex compagno, che tra l'altro vive altrove ed ha una nuova compagna. È corretta questa procedura? Mi sembra strano. Grazie

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    1. Purtroppo SI!
      La procedura è corretta in quanto il ragazzino ha due genitori e se non viene regolamentata per legge la loro situazione ai fini ISE-ISEE entrambi fanno parte del nucleo familiare con tutto quello che ne consegue.-

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    2. E se per ipotesi il padre avesse un nuovo figlio con la nuova compagna avrebbe due Isee con due famiglie?

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    3. Domanda numero 2, più mirata. C'è un modo per sistemare le cose per evitare che tutto il reddito del padre finisca negli ISEE della madre?

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    4. - Il padre avrebbe un suo ISEE con la nuova compagna + suo figlio convivente + il figlio non convivente.-
      - NO! Se il padre ha riconosciuto il figlio non può non essere aggiunto all'ISEE della madre.-

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  14. Buongiorno dottor Censori vorrei un chiarimento a proposito di ISEE: se due persone vivono nella stessa casa, con la stessa residenza , senza nessun vincolo,
    isee viene cumulato ,o ognuno lo può fare per conto suo.Grazie

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    1. Come per lo stato di famiglia diverso, l'unico caso in cui è possibile avere due Isee diversi abitando nella stessa residenza è quello in cui i soggetti conviventi non sono uniti da vincoli affettivi, di parentela, di matrimonio, affinità, adozione, tutela.-

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  15. BUONA sera signor censori una info..ma L' assegno unico quanto incidera' sul calcolo finale del ISEE? spero non venga considerato e se ci sono cambiamenti x isee 2023 saluti dalla puglia!

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    1. L'assegno unico è ininfluente ai fini del calcolo dell'ISEE in quanto non costituisce reddito.-
      Il problema però è che il nuovo governo sembra intenzionato ad apportare delle modifiche quindi da gennaio del prossimo anno potrebbero esserci dei cambiamenti.-

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  16. Buongiorno Gianfranco, nel 2021 ho preso l'indennità onnicomprensiva covid una tantum di 2400 e poi 1600, totale 4000. Ho fatto l'isee e nel calcolo l'INPS ha inserito le 4000 euro, facendomi superare la soglia di 15000 euro e non posso avere il bonus luce e gas che con la finanziaria è salito fino alla soglia di 15000. Hanno sempre detto che questi aiuti non andavano dichiarati né nel 730 e neanche nella dsu. Questa è una beffa prima danno e poi tolgono. È giusto quello che ha fatto l'INPS o devo rifare l'isee togliendo le 4000 euro e così rientro sotto la soglia dei 15000 euro?

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    1. Purtroppo è giusto quello che fatto l'INPS nel senso che l'indennità onnicomprensiva non costituisce reddito ma va considerata ai fini ISE-ISEE.-

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  17. Buonasera Dott. Censori, sto compilando l'ISEE e al quadro FC3 patrimonio immobiliare ho un dubbio: possiedo appartamento e garage nello stesso stabile, sono due unità catastali separate, considerando che è pertinenza dell'appartamento ai fini IMU posso accorpare le due rendite e calcolare un unico valore e riportarla in un solo rigo del suddetto quadro FC3 e spuntare casa di abitazione? Grazie

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    1. SI!
      Trattandosi di una pertinenza dell'appartamento puoi accorpare le due rendite e calcolare un unico valore da riportare nel quadro FC3 e spuntare casa di abitazione.-

      Elimina
    2. Buongiorno Gianfranco, l'11 gennaio avevo dato la risposta ad Antonio che secondo me la pertinenza dell'abitazione principale va inserita sempre a parte e non calcolata in un unico valore con la casa principale. Ho avuto la conferma da due patronati, lo puoi confermare anche tu o sei convinto del contrario.

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    3. OK!
      Ti ringrazio per la precisazione!!!

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  18. Risposte
    1. Non vorrei contraddire ma sono quasi certo che la pertinenza per il calcolo dell'isee si mette a parte e non con l'abitazione principale

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  19. Buonasera, nell'ISEE precompilato mi compare nella sezione TRATTAMENTI EROGATI DALL’INPS un importo di 544 euro e non riesco a capire cosa sono; non ho ricevuto nessun trattamento INPS nel 2021, solo gli assegni familiari che mi venivano pagati in busta paga. Saranno questi? Gli importi degli assegni familiari del 2021 sono considerati reddito ai fini ISEE 2023? grazie

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    1. Purtroppo non posso esserti d'aiuto perché le opzioni possibili possono essere diverse, quindi solo l'INPS può rispondere al tuo quesito.-

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  20. Buonasera, compilando Isee 2023 risulta differenza negativa (A - B) tra saldo c/c e giacenza media.
    Avendo acquistato titoli e versando periodicamente dal conto corrente a diversi fondi di investimento per importo superiore alla differenza negativa, posso barrare la casella per la compilazione dell'incremento del patrimonio mobiliare. Quello che non mi è chiaro è se nel conteggio, oltre agli importi dei nuovi investimenti (che costituiscono appunto un incremento) devo anche togliere gli importi dei disinvestimenti (ho venduto dei BTP prima della scadenza). In pratica dovrei fare la somma algebrica tra le somme investite e disinvestite nel periodo, quindi posso calcolare l'incremento facendo la differenza tra anno 2020 e 2021 dei rapporti? Ringrazio per la risposta.

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    1. SI!
      Puoi calcolare l'incremento facendo la differenza tra investimenti e disinvestimenti.-

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    2. grazie! mi scuso se approfitto...mentre: gli importi che mio marito (appartenente allo stesso mio nucleo) gira dal suo conto personale ad uno cointestato (per esempio 1000 euro: costituisce incremento 500 per me, decremento 500 per lui (1000 decrem+500 increm)?
      I bonifici provenienti o verso persone che non sono del nostro nucleo vanno considerati per l'incremento del patrimonio? grazie ancora per l'importante aiuto... saluti, buona serata

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    3. Attenzione:
      L’importo del patrimonio mobiliare è dato dal maggior valore tra la somma dei saldi e la somma delle giacenze medie, e non dalla somma dei singoli valori più alti tra saldo e giacenza per ciascun rapporto.
      Esempio:
      Ipotizzando che il sig. Mario rossi abbia un patrimonio di 60000 euro il 01/01 e decide di versarne 14000 su un c/c ed i restanti 46000 in un buono postale. A metà anno esatto sposta 4000 dal c/c al buono fruttifero e così rimane fino a fine anno.
      A fine anno il c/c avrà un saldo di 10000 euro e il buono postale un saldo di 50000, per un totale di 60000.
      La giacenza media del c/c sarà di 12000 euro, mentre quella del buono postale sarà di 48000 per un totale sempre di 60000.
      Lo spostamento non incide sulla consistenza patrimoniale che sarà per l’intero anno sempre di 60000 euro. Per cui in tal caso il sig. Rossi dovrà indicare 60.000 euro nella dichiarazione ISEE.-

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    4. Avendo importo totale giacenza media superiore a saldo c/c , ho barrato la casella (riporto) "nel secondo anno precedente DSU, l'incremento di altre componenti il patrimonio mobiliare e immob è stato superiore o uguale alla differenza tra la giacenza media e il saldo al 31/12" e sto quindi provvedendo a calcolare tale incremento (che deve essere ed è superiore all'importo della differenza B-A) per riportarlo nell'apposito campo in dichiaraz ISEE FC2 - Sez I (così facendo l'ISEE verrà calcola sul saldo al 31/12 anzichè sulla giacenza media).
      la mia giacenza media "totale" è superiore al saldo "totale" 31/12 perché nel caso sono stati fatti acquisti di altre componenti il patrimonio mobiliare (acquisti titoli di stato, certificati deposito, obbligaz e fondi investimento) e trasferimenti ad altri componenti il nucleo familiare tramite bonifico (ad esempio bonifici da marito a favore moglie). Tali operazioni nella totalità "giustificano" la differenza negativa tra B-A (perchè di ammontare superiore rispetto a tale differenza ) e sono menzionate proprio nel modello ISEE nel quadro FC2 - Sez I per il conteggio dell'incremento.
      Pertanto se il marito trasferisce con bonifico alla moglie supponiamo, 10.000 euro, tale cifra non costituirà , ai fini del conteggio di cui sopra, per lui un incremento del patrimonio e per la moglie un decremento? Mi scuso se mi sono dilungato, l'Inps in merito non risponde e non si trovano istruzioni su tale conteggio. Ringrazio e saluto cordialmente
      Se così non fosse l'importo (incremento) da riportare nel campo FC2 - Sez I perchè ho barrato casella, come si calcolerebbe?

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    5. La normativa prevede che tu debba indicare l'importo più elevato tra il saldo e la giacenza media come risulta dalla documentazione in tuo possesso, senza varianti.-

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  21. Buongiorno,
    ho 3 domande:
    1 - la quota residuo di mutuo è più alta del valore ai fini IMU dell'immobile. Segno comunque l'importo più alto o segno lo stesso importo del valore ai fini IMU?
    2 - Il valore ai fini IMU che viene in automatico nella precompilata e sicuramente corretto o devo ricalcolarlo?
    3 - Nel patrimonio mobiliare ho un'assicurazione, il valore da segnare è quello dei premi totali versati o solo l'importo riscattabile?
    Grazie mille.

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    1. - Va dichiarato il valore ai fini IMU.-
      - Dovrebbe essere corretto.-
      - Il valore da segnare è quello dei premi totali versati.-

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  22. Buongiorno, la ringrazio per il lavoro che svolge. Ho sbagliato a compilare il quadro FC3 del patrimonio immobiliare e mi sballa di molto l'isee, come posso rimediare? ho già inviato la dichiarazione, posso farne una nuova? Posso modificarla?
    Grazie ancora.

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    1. Come si rettifica una DSU:
      Ci sono due modi:
      - con un modello integrativo FC3, che è un apposito modello con cui aggiungere i dati mancanti;
      - ripetendo la procedura dall'inizio, quindi compilando nuovamente la DSU facendo attenzione ai dati corretti.

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  23. Buongiorno



    Mi ricollego a questo post in quanto mi sembra attinente

    l’anno scorso ho presentato l’isee in maniera precompilata.

    Da questo isee ho ricevuto diversi bonus. Però mi accorgo solo ora di un errore , non ho inserito (mi pare strano non fosse già inclusa nella precompilata) la mia compagna nel mio nucleo.

    Ho rifatto i calcoli personalmente , ed anche se l’avessi inserita, avrei comunque percepito tali bonus , restando sotto la soglia, pur aumentando di poco l isee.

    Che può succedere adesso? Se in seguito a controlli accertassero questa anomalia? Ok che l'isee ha delle "omissioni" fatte in buona fede, ma non avendo ricevuto vantaggi da questa dichiarazione erronea non so cosa possa scattare in caso di controlli. Cosa mi consigliereste di fare? Rivolgersi ad un CAF?

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    1. Secondo me visto che è già trascorso un anno lascia tutto così, se si accorgono darai le tue spiegazioni, ma ci sono molte possibilità che nessuno ti chiamerà

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  24. Grazie per la risposta. Ero preoccupato dal fatto che leggendo quà e là fossero previste sanzioni da un minimo di 5000 euro circa per isee errato....

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    1. Sono previste sanzioni solo si è usufruito di benefici ai quali non si aveva diritto.-

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  25. Salve,
    mi chiedevo se nel caso di un soggetto pensionato con disabilità grave, accertata dall'inps nel 2022 e con decorrenza 2022, si potesse fare isee socio-sanitario 2023 compilando la sezione "disabilità" (Modulo FC.1 Quadro FC7) inserendo appunto gli estremi di questo verbale inps. so che l'isee è di pertinenza del 2^ anno precedente a quello in cui si sta facendo, cioè 2021 per il 2023, perciò mi è sorto questo dubbio.

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    1. E' vero che ai fini ISE-ISEE vanno dichiarati redditi e patrimonio riferiti al 2° anno precedente, ma per quanto riguarda la disabilità deve solo risultare già accertata da apposito verbale al momento della presentazione della richiesta dell'ISEE socio sanitario.-

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