CO.CO.CO o CO.CO.PRO
II collaboratore a progetto non è considerato dalla legge (art. 61-69 D.Lgs.276/03) un lavoratore dipendente, bensì autonomo.Infatti la sua attività deve consistere nell'esecuzione di un progetto (o programma di lavoro, o fasi di esso), che deve poter gestire autonomamente senza sottostare al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
In realtà tale autonomia risulta limitata dal fatto che al collaboratore viene richiesto di operare all'interno del ciclo produttivo e dell'organizzazione aziendale, e anche di coordinare la propria attività ai tempi di lavoro e alle necessità dal committente (Circolare del Ministero del Lavoro 8 gennaio 2004).
II contratto a progetto deve avere una forma scritta - è questa la vera novità rispetto alle co.co.co per le quali il contratto scritto non è obbligatorio - e deve indicare: la durata determinata o determinabile del progetto, il contenuto del progetto o programma di lavoro (o fasi di esso), la retribuzione (e i criteri per la sua determinazione), i tempi e le modalità del pagamento e dei rimborsi spese, le modalità del coordinamento, anche temporale, con il datore di lavoro, le misure di tutela della salute e sicurezza.
In un eventuale contenzioso sulla natura del contratto, la forma scritta è essenziale per dimostrare l'esistenza o meno del progetto. In quest'ultimo caso il giudice può trasformare il rapporto di lavoro da progetto, in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Contratto di Solidarietà
Comporta la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e può essere invocato dalle aziende in crisi.Vengono definiti "contratti di solidarietà" gli accordi aziendali stipulati con i sindacati, aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario finalizzata ad affrontare le situazioni di riduzione di personale in caso di crisi, (contratti di solidarietà interna o difensivi) oppure a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o espansivi).
Il contratto di solidarietà è disciplinato dalla legge n. 863/1984 e dalla legge n. 236/93, a sua volta modificata dall’articolo 6 del D.L. n. 404/96; in materia è poi intervenuto il D.M. n. 31445 del 20 agosto 2002, infine con circolare n. 20 del 25 maggio 2004, il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti sui contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS.
Esistono sostanzialmente due tipologie di contratti di solidarietà: quello di tipo A, applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS e quello di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.
Per i contratti di solidarietà per le imprese in regime di CIGS (L.863/84) o contratti di tipo A, la legge 863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS, di fare ricorso al trattamenti straordinario di integrazione, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell'orario per evitare il licenziamento degli esuberi. L'ammontare del trattamento di integrazione, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo è pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi e può essere prorogato per un massimo di 36 nelle aree del Mezzogiorno e per un massimo di 24 nelle altre aree.
Per i contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di CIGS o contratti di tipo B, con la legge 236/93 è stato esteso l'istituto del Cds anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. La legge in questione prevede per il lavoratore di una zienda in difficoltà, al quale viene ridotto l'orario, la possibilità di beneficiare di un contributo. Il contributo è pari al 25% della retribuzione persa ed è corrisposto in uguale misura anche all'azienda. Il contratto non può superare i 24 mesi. In data 25 maggio 2004 è stata emanata la circolare n.20 concernente le procedure per la presentazione dell'istanza alla D.P.L. competente per territorio.
Lavoro a Chiamata (o Intermittente)
È una prestazione di lavoro svolta solo quando richiesto dal datore di lavoro.Il lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call) è disciplinato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo 276/03 e ss.mm.
È un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, rendendosi disponibile a rispondere alla “chiamata” di quest’ultimo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro a carattere discontinuo individuate dai contratti collettivi, oppure per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, quali i fine settimana, il periodo delle ferie estive o delle festività natalizie e pasquali.
Il contratto di lavoro a chiamata può sempre essere stipulato per prestazioni rese da giovani di età inferiore ai 25 anni, o lavoratori di età superiore ai 45 anni, anche se pensionati, indipendentemente dal periodo di svolgimento e dal tipo di attività. Il contratto di lavoro intermittente è vietato nei soli casi tassativamente previsti dalla legge (art. 34), tra i quali la sostituzione di personale in sciopero. È stipulato in forma scritta. Datore di lavoro e lavoratore possono concordare in contratto il cosiddetto obbligo di disponibilità, a fronte del quale il lavoratore non può rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. Quale corrispettivo dell’obbligo di disponibilità, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità mensile. Nel caso in cui il lavoratore non sia tenuto a rispondere alla chiamata, avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Durante il periodo in cui resta disponibile, sia in presenza di un obbligo di disponibilità, sia nel caso contrario, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, non matura quindi alcun trattamento economico o normativo, salvo l’eventuale indennità di disponibilità. In tale periodo inoltre, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto.
Il lavoratore intermittente non deve comunque ricevere per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte.
Lavoro a Tempo Indeterminato
Il lavoro a tempo indeterminato è ritenuto il rapporto di lavoro normale e di base in tutte le nazioni che fondano, realmente, il loro sviluppo sociale sul lavoro (come riporta l’Art. 1 della nostra costituzione).Questo tipo di rapporto presuppone l’assunzione senza scadenza e, teoricamente permanente, dopo un periodo di prova; il contratto, in forma scritta, regolamenta il rapporto tra dipendente e datore di lavoro stabilendo diritti e doveri di ognuno.
La normativa sul lavoro a tempo indeterminato fissa a 48 il numero massimo delle ore di lavoro ma i contratti nazionali di lavoro lo hanno abbassato a 40 ore nel settore Industria mentre a 36 nel Pubblico Impiego. Prima che il contratto diventi effettivamente a tempo indeterminato, l’azienda può effettuare un periodo di prova entro il quale il contratto può essere annullato da ambo le parti in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza. La durata della prova deve essere ben indicata nel contratto e deve comunque essere notificata al lavoratore nel momento della firma oppure in un momento precedente.
La durata massima del periodo di prova deve essere di: 15 giorni per gli operai; 1 mese per le categorie speciali; 2 mesi per gli apprendisti; 3 mesi per gli impiegati delle altre categorie; 6 mesi per i dirigenti e gli impiegati di prima categoria. È importante sapere che alcuni contratti collettivi danno la possibilità al lavoratore di completare il periodo di prova nel caso cui sia avvenuta una interruzione dovuta a malattia o infortunio. Purtroppo, chi viene ritenuto non idoneo durante il periodo di prova, e quindi viene licenziato, non ha il diritto di sapere perché l’azienda gli ha rifiutato l’assunzione.
Lavoro a Tempo Parziale o Part-Time
L'orario di lavoro è inferiore alle 40 ore settimanali.Il lavoro part-time (o contratto di lavoro a tempo parziale) è caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale di lavoro, inferiore rispetto all'orario di lavoro normale (full-time) previsto dalla legge (40 ore settimanali) o dal contratto collettivo.
Il rapporto a tempo parziale può essere:
- orizzontale quando la riduzione d'orario è riferita all’orario giornaliero;
- verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno, ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno;
- misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale.
Il contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato quindi può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e deve contenere l’indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il lavoratore part-time non deve essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda il trattamento economico e normativo. Quindi ha diritto: alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se gli importi dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità saranno calcolati in maniera proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo debba avvenire secondo parametri più favorevoli per il lavoratore; allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno, quanto alla durata del periodo di ferie annuali, dei congedi di maternità e parentale, del trattamento di malattia e infortunio, ecc.
Lavoro a Termine o a Tempo Determinato
Il contratto a tempo determinato è quel contratto di lavoro subordinato a cui è apposto un termine di durata. L'apposizione del termine deve essere giustificata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo avanzate dal datore di lavoro.Il lavoro a tempo determinato deve risultare da atto scritto, a meno che il rapporto di lavoro non sia puramente occasionale, ossia di durata non superiore ai dodici giorni.
Il contratto deve indicare il termine di durata: o direttamente, specificando la data di scadenza, o indirettamente, facendo riferimento a un evento futuro e certo al cui verificarsi il contratto si risolverà automaticamente.
Il contratto deve indicare le ragioni che giustificano il ricorso al tempo determinato.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata al lavoratore “entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”.
I contratti collettivi fissano i “limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto” concessi alle imprese.
La lavoratrice o il lavoratore a tempo determinato ha diritto alla parità di trattamento rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato.
La lavoratrice o il lavoratore a tempo determinato non ha diritto a quei trattamenti che siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine.
La lavoratrice o il lavoratore a termine ha diritto alla formazione necessaria in merito sia alla prevenzione dei rischi connessi alle mansioni di assunzione, sia alle possibilità di sviluppo professionale.
La lavoratrice o il lavoratore a termine ha diritto ad essere informato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa.
Non è previsto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato.
Non è previsto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, se non per i lavoratori stagionali e solo se stabilito dalla contrattazione collettiva.
Il lavoratore a tempo determinato può essere licenziato solo se ricorre una giusta causa, ossia una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.). Il lavoratore licenziato non ha diritto al preavviso.
Il lavoratore licenziato prima della scadenza del termine senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno secondo le regole di diritto comune.
Lavoro Nero o Irregolare
Impiega persone senza alcun contratto, né alcun vincolo formale.L’espressione lavoro nero o lavoro irregolare, non ha in Italia una chiara definizione giuridica.
Le definizioni di lavoro nero sono state negli anni le seguenti:
- legge 28 luglio 2006, n. 248, (il c.d decreto Bersani) che ha all'art. 36-bis, comma 1, introdotto la sanzione per il "lavoro nero" stabilendo che è tale:
« ... l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. ».
Probabilmente tale definizione è stata tratta da art. L. 125-1 del Code du Travail (Codice del lavoro francese) che stabilisce cosa sia il lavoro illegale.
Cercando di dare una definizione più chiara alla locuzione lavoro nero, possiamo dire che:
Le sanzioni legate al lavoro nero sono fissate dalla legge n. 248 del 2006 all’art. 36 bis “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 12.000 per l'impiego di personale non risultante dalle scritture o altre documentazione obbligatoria, cui poi viene aggiunta una maggiorazione di € 150 per ogni effettiva giornata di lavoro irregolare.
La Corte costituzionale ha poi modificato tale legge ed ha affidato la competenza del lavoro nero alla Direzione provinciale del lavoro.
Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la legge federale sulla lotta contro il lavoro nero, con cui gli organi di controllo possono applicare in modo più efficace le prescrizioni dei diversi testi di legge (p.es. in ambito fiscale, dei contributi sociali e del diritto in materia di stranieri) e di punire più severamente le violazioni.
Parlando di prestazioni lavorative con orario ridotto rispetto a quello previsto normalmente dal contratto collettivo, l'accento va posto anche su un particolare contratto di lavoro, diverso dal part-time, ma simile ad esso per quanto riguarda appunto l'assenza di tempo pieno: il lavoro ripartito.
Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa. I prestatori si impegnano pertanto a coprire la prestazione lavorativa e possono determinare a tal fine discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro; possono modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, anche per sopperire all'impossibilità della prestazione da parte di uno dei due.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, a loro discrezione ed in qualunque momento, la sostituzione tra di loro o la modificazione della distribuzione dell'orario; il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; le eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione al tipo d'attività svolta. Il datore di lavoro deve essere in ogni caso informato preventivamente e almeno una volta alla settimana, dell'orario di lavoro che ciascun lavoratore andrà a svolgere, per determinare la retribuzione nonché i trattamenti per malattia, infortunio, giornate di ferie godute, ecc.; la retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettuato.
L'agenzia di somministrazione può utilizzare qualsiasi modalità di assunzione prevista dall'ordinamento e, quindi, proporre alla lavoratrice o al lavoratore la conclusione di un contratto a tempo indeterminato o a termine; a tempo pieno o parziale o in altre forme previste dalla legge, con delle differenze nei casi in cui la lavoratrice o il lavoratore sia assunto per somministrazioni a tempo determinato o a tempo indeterminato.
L'impresa può richiedere all'Agenzia una somministrazione di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le agenzie di somministrazione di lavoro sono soggetti privati che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione ad esercitare tale attività previa iscrizione nel relativo albo nazionale.
Il contratto di lavoro stipulato dalla lavoratrice o dal lavoratore con l'agenzia è un normale contratto di lavoro subordinato. Se il contratto di lavoro è a tempo determinato si applicano i relativi requisiti formali e, salvo alcune eccezioni, la relativa disciplina sostanziale. L’agenzia può proporre alle lavoratrici o ai lavoratori anche altre tipologie contrattuali, ricorrendone i requisiti formali e sostanziali.
Ogni impresa - ma anche i datori di lavoro non imprenditori - può rivolgersi alle agenzie per ricorrere al lavoro somministrato. Il contratto che lega l'impresa all'agenzia di somministrazione è denominato contratto di somministrazione e deve rivestire la forma scritta a pena di nullità.
L'impresa può ricorrere al lavoro somministrato a tempo determinato, solo per far fronte a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, solitamente esemplificate dalla contrattazione collettiva
L'impresa può ricorrere al lavoro somministrato a tempo indeterminato solo per le causali di ammissibilità previste dalla legge o dalla contrattazione di livello nazionale o territoriale.
La formula dei voucher è una particolare modalità di prestazione lavorativa introdotta con la legge Biagi, ed è stata pensata per la gestione del lavoro occasionale di tipo accessorio.
Applicati inizialmente per le attività agricole di carattere stagionale (la prima esperienza significativa è stata la vendemmia del 2008) poi a tutte le attività agricole, anche non stagionali, i voucher si sono estesi via via a nuovi soggetti e diversi tipi di attività. All'origine di questa formula vi è la necessità di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario: far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando, al contempo, i lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. I voucher garantiscono, infatti, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
Così regolati, i buoni lavoro assicurano vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Il committente (datore di lavoro) può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il prestatore (lavoratore) può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. In particolare, i prestatori possono svolgere attività di lavoro fino al guadagno di 5.000 euro per singolo committente nell’anno solare, mentre, nel caso di cassintegrati o lavoratori in mobilità, il limite è di 3.000 euro. A commissionare il lavoro possono essere famiglie, privati, aziende, imprese familiari, imprenditori agricoli e, in alcuni casi, enti senza fini di lucro ed enti pubblici.
Altre informazioni sono consultabili sul nostro articolo su Voucher e Buoni Lavoro per Studenti.
La CGIL ricorda, infine, che I contratti di lavoro precari, già conclusi da tempo, se si ritiene siano viziati da da irregolarità, devono quindi essere contestati per iscritto entro I sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge. Questo lo si può fare anche con una lettera che interrompa I termini di legge. Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per andare davanti a un giudice per riaffermare il diritto.-
Il prestatore di lavoro può decidere se ricorrere all’arbitrato preventivamente e non quando insorge una controversia.
La scelta non può avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il lavoratore, quindi, potrà scegliere tra arbitro e giudice in caso di lite nascente in corso di rapporto di lavoro, con esclusione del licenziamento, la cui impugnazione rimarrà di “competenza” del giudice ordinario: nella ipotesi di licenziamento invalido, lo stesso potrà essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.
Gianfranco Censori
Probabilmente tale definizione è stata tratta da art. L. 125-1 del Code du Travail (Codice del lavoro francese) che stabilisce cosa sia il lavoro illegale.
Cercando di dare una definizione più chiara alla locuzione lavoro nero, possiamo dire che:
- Il lavoro nero o irregolare si riferisce ad un’attività lavorativa a scopo di lucro svolta in violazione delle prescrizioni legali.
- Le varie tipologie di lavoro nero, dai lavori artigianali non svolti in orari di lavoro fino all'esercizio illegale esclusivo di un'attività eludendo il diritto fiscale, hanno in comune il fatto di sfuggire completamente o in parte alle tasse di diritto pubblico.
- Il lavoro nero è l’insieme di mansioni svolte da un lavoratore, dipendente o autonomo, sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, perché non registrato presso i Centri per l'Impiego, presso gli Istituti previdenziali (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.).
- Il lavoro nero quindi viola sempre la legge.
- Chi svolge un lavoro in nero elude il diritto fiscale, ma anche il diritto delle assicurazioni sociali, il diritto della concorrenza e il diritto in materia di stranieri.
- Non scaturisce lavoro nero o irregolare il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali.
Le sanzioni legate al lavoro nero sono fissate dalla legge n. 248 del 2006 all’art. 36 bis “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 12.000 per l'impiego di personale non risultante dalle scritture o altre documentazione obbligatoria, cui poi viene aggiunta una maggiorazione di € 150 per ogni effettiva giornata di lavoro irregolare.
La Corte costituzionale ha poi modificato tale legge ed ha affidato la competenza del lavoro nero alla Direzione provinciale del lavoro.
Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la legge federale sulla lotta contro il lavoro nero, con cui gli organi di controllo possono applicare in modo più efficace le prescrizioni dei diversi testi di legge (p.es. in ambito fiscale, dei contributi sociali e del diritto in materia di stranieri) e di punire più severamente le violazioni.
Lavoro Ripartito (o Job Sharing)
Due lavoratori, a volte anche parenti, si impegnano ad adempiere ad un unico contratto.Parlando di prestazioni lavorative con orario ridotto rispetto a quello previsto normalmente dal contratto collettivo, l'accento va posto anche su un particolare contratto di lavoro, diverso dal part-time, ma simile ad esso per quanto riguarda appunto l'assenza di tempo pieno: il lavoro ripartito.
Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa. I prestatori si impegnano pertanto a coprire la prestazione lavorativa e possono determinare a tal fine discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro; possono modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, anche per sopperire all'impossibilità della prestazione da parte di uno dei due.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, a loro discrezione ed in qualunque momento, la sostituzione tra di loro o la modificazione della distribuzione dell'orario; il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; le eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione al tipo d'attività svolta. Il datore di lavoro deve essere in ogni caso informato preventivamente e almeno una volta alla settimana, dell'orario di lavoro che ciascun lavoratore andrà a svolgere, per determinare la retribuzione nonché i trattamenti per malattia, infortunio, giornate di ferie godute, ecc.; la retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettuato.
Lavoro Somministrato
È il vecchio lavoro interinale e coinvolge tre soggetti: l'agenzia autorizzata che stipula un contratto, l'utilizzatore azienda pubblica o privata che necessita di una figura professionale, il lavoratore che la svolge. Il lavoro è "somministrato" quando la lavoratrice o il lavoratore vengono assunti da una agenzia di somministrazione che li invia a rendere la prestazione presso e a favore di un'altra impresa (o altro datore di lavoro non imprenditore).L'agenzia di somministrazione può utilizzare qualsiasi modalità di assunzione prevista dall'ordinamento e, quindi, proporre alla lavoratrice o al lavoratore la conclusione di un contratto a tempo indeterminato o a termine; a tempo pieno o parziale o in altre forme previste dalla legge, con delle differenze nei casi in cui la lavoratrice o il lavoratore sia assunto per somministrazioni a tempo determinato o a tempo indeterminato.
L'impresa può richiedere all'Agenzia una somministrazione di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le agenzie di somministrazione di lavoro sono soggetti privati che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione ad esercitare tale attività previa iscrizione nel relativo albo nazionale.
Il contratto di lavoro stipulato dalla lavoratrice o dal lavoratore con l'agenzia è un normale contratto di lavoro subordinato. Se il contratto di lavoro è a tempo determinato si applicano i relativi requisiti formali e, salvo alcune eccezioni, la relativa disciplina sostanziale. L’agenzia può proporre alle lavoratrici o ai lavoratori anche altre tipologie contrattuali, ricorrendone i requisiti formali e sostanziali.
Ogni impresa - ma anche i datori di lavoro non imprenditori - può rivolgersi alle agenzie per ricorrere al lavoro somministrato. Il contratto che lega l'impresa all'agenzia di somministrazione è denominato contratto di somministrazione e deve rivestire la forma scritta a pena di nullità.
L'impresa può ricorrere al lavoro somministrato a tempo determinato, solo per far fronte a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, solitamente esemplificate dalla contrattazione collettiva
L'impresa può ricorrere al lavoro somministrato a tempo indeterminato solo per le causali di ammissibilità previste dalla legge o dalla contrattazione di livello nazionale o territoriale.
Voucher o Buoni Lavoro
Certificato che può essere speso per “affittare” un lavoratore e affidargli a tempo una determinata funzione.La formula dei voucher è una particolare modalità di prestazione lavorativa introdotta con la legge Biagi, ed è stata pensata per la gestione del lavoro occasionale di tipo accessorio.
Applicati inizialmente per le attività agricole di carattere stagionale (la prima esperienza significativa è stata la vendemmia del 2008) poi a tutte le attività agricole, anche non stagionali, i voucher si sono estesi via via a nuovi soggetti e diversi tipi di attività. All'origine di questa formula vi è la necessità di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario: far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando, al contempo, i lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. I voucher garantiscono, infatti, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
Così regolati, i buoni lavoro assicurano vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Il committente (datore di lavoro) può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il prestatore (lavoratore) può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. In particolare, i prestatori possono svolgere attività di lavoro fino al guadagno di 5.000 euro per singolo committente nell’anno solare, mentre, nel caso di cassintegrati o lavoratori in mobilità, il limite è di 3.000 euro. A commissionare il lavoro possono essere famiglie, privati, aziende, imprese familiari, imprenditori agricoli e, in alcuni casi, enti senza fini di lucro ed enti pubblici.
Altre informazioni sono consultabili sul nostro articolo su Voucher e Buoni Lavoro per Studenti.
Collegato Lavoro
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262 la Legge 4 novembre 2010, n. 183 il famoso collegato lavoro, che impone a tutti anche ai titolari di contratti in corso d'opera di impugnare il licenziamento entro sessanta giorni. Una scadenza che, da adesso, si applicherà ai contratti di lavoro a tempo determinato, interinale, alle collaborazioni e alle altre forme di precariato, senza eccezioni. Una norma, come ha più volte sottolineato la CGIL, che colpisce soprattutto i precari che attendono un eventuale rinnovo. Le stime della CGIL parlano di una cifra compresa tra le 100mila e le 150mila persone coinvolte, in quella che è, come ha più volte sottolineato il sindacato, una norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalità, a cui si aggiunge la gravità della retroattività.-La CGIL ricorda, infine, che I contratti di lavoro precari, già conclusi da tempo, se si ritiene siano viziati da da irregolarità, devono quindi essere contestati per iscritto entro I sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge. Questo lo si può fare anche con una lettera che interrompa I termini di legge. Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per andare davanti a un giudice per riaffermare il diritto.-
Il prestatore di lavoro può decidere se ricorrere all’arbitrato preventivamente e non quando insorge una controversia.
La scelta non può avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il lavoratore, quindi, potrà scegliere tra arbitro e giudice in caso di lite nascente in corso di rapporto di lavoro, con esclusione del licenziamento, la cui impugnazione rimarrà di “competenza” del giudice ordinario: nella ipotesi di licenziamento invalido, lo stesso potrà essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.
Gianfranco Censori
Buongiorno Gentilissimo, volevo chiederle in virtù delle nuove disposizioni sul lavoro se posso ancora lavorare con prestazione occasionale come cameriere di servizio catering con ricevuta che non deve superare nell'anno i 30 giorni e i 5000 Euro. Grazie per la risposta
RispondiEliminaPer le prestazioni occasionali, devono essere rispettati anche altri parametri imposti dalla legge in modo che si possa considerata una collaborazione occasionale e non professionale. Per tanto:
Elimina- la collaborazione con uno stesso committente non può essere perpetrata per oltre 30 giorni nello stesso anno solare; se questo si viene a verificare, viene meno la natura stessa di prestazione occasionale e viene definita come abituale e continuativa;
- la somma di tutti i compensi percepiti non deve mai essere superiore ai 5000 €, percepiti in un anno solare;
- se vengono meno uno di questi 2 requisiti, la collaborazione occasionale cessa di esistere e si parla di prestazione a progetto o professionale e di conseguenza deve essere regolata da specifiche norme in merito.
Buongiorno dott. Censori,
RispondiEliminacon un contratto di somministrazione, nel caso di mancata approvazione del periodo di ferie da parte dell'azienda utilizzatrice (avendo già prenotato prima del contratto è impossibile rinunciare), come si comporta l'agenzia interinale? Nel caso di assenza dal lavoro e conseguente licenziamento per giustificato motivo da parte dell'agenzia, si ha comunque diritto alla Naspi?
Premetto che non è stato possibile porre la questione prima dell'assunzione in quanto l'azienda approva i piani ferie all'ultimo momento.
Grazie
Saluti
- Purtroppo il piano di ferie va concordato con l'azienda utilizzatrice, quindi in caso di mancata approvazione, le ferie debbono spostate ad altro periodo.-
Elimina- SI! In caso di licenziamento, a prescindere dalla causale, si ha comunque diritto alla NASPI.-
Buongiorno dott. Censori un'informazione, ma gli apprendisti hanno diritto agli scatti di anzianità ?
RispondiEliminaio lavoro presso uno studio di commercialisti ma anche altri contratti ce li hanno ? e nell'edilizia esistono gli scatti ?
grazie in anticipo
NO!
EliminaGli apprendisti non hanno diritto agli scatti di anzianità ma ogni contratto prevede dopo ogni anno di anzianità di servizio un aumento della retribuzione.-
Buonasera le volevo chiedere un'informazione, lavoro in un'azienda e mi sono fermata per la maternità obbligatoria i 5 mesi canonici, poi avendo accumulato molte ferie e permessi ho usufruito d'accordo con l'azienda di quelli per due mesi. Non voglio chiedere l'astensione facoltativa essendo pagata solo al 30% ma la mia domanda è per i prossimi 7 mesi in cui lavorerò normalmente per tutto questo periodo posso usufruire delle 2 ore di allattamento giornaliere. Grazie
RispondiEliminaSI!
EliminaCon un orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere, si ha diritto a due ore di permesso giornaliere per allattamento, fino al compimento del primo anno di vita del bambino.-
Gentilissimo Avvocato lavoro da anni in una grossa Azienda estera con sedi in varie città d'Italia ed ho un'età avanzata, per poter andare in pensione con il prossimo anno raggiungerò i contributi che occorrono ma per l'età mi mancano ancora nove anni. La mia Azienda che ormai cerca personale giovane mi ha fatto intendere,ed io sono d'accordo, di fare una richiesta di buonuscita. Secondo lei quante mensilità posso chiedere. La ringrazio per la Sua cortese risposta
RispondiEliminaIn base alla normativa attuale si può andare o in pensione anticipata al raggiungimento dei requisiti contributivi o di vecchiaia al raggiungimento dell'età anagrafica prevista, quindi non capisco cosa intendi con " il prossimo anno raggiungerò i contributi che occorrono ma per l'età mi mancano ancora nove anni", quindi se non mi spieghi meglio la Tua situazione contributiva e la Tua età, purtroppo non posso esserti d'aiuto.-
EliminaBuongiorno Gentilissimo, ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 40 ore settimanali settore pubblici esercizi, il mio datore di lavoro da giugno ad agosto essendoci meno lavoro ha deciso di chiudere prima il negozio e pertanto non tiene aperto per 40 ore alla settimana ma solo 25/30. Mi ha già detto che mi farà firmare una lettera in cui mi passa da tempo pieno a part time specificando che è solo per 3 mesi. E' giusto fare così o essendo che è lui che me lo impone mi paga lo stesso lo stipendio pieno. Grazie per la risposta
RispondiEliminaLa modifica di un contratto deve essere consensuale e non può quindi essere imposta dal datore di lavoro, pertanto se non sei d'accordo non sei obbligato a firmare alcuna lettera.-
EliminaCiao Gianfranco,
RispondiEliminail mio ragazzo lavora come camionista di un autotreno in una azienda che commercia legname, e gli hanno applicato il contratto del commercio.
Ora, inizia a dormire fuori la notte e non percepire nulla quando è via..ma solo le ore effettive di lavoro..Mi chiedo, non esiste più l'indennità di trasferta? quando ero nel commercio ricordo che spettava quando si dormiva fuori e non si rincasava.
Fammi sapere, perchè non vorrei mai si approfittino del fatto che lui non è molto informato su queste cose.
Grazie
Ciao Giulia!
EliminaI dipendenti con CCNL del Commercio in caso di missioni o trasferte hanno diritto ad un rimborso spese e un'indennità (diaria) per il lavoro svolto fuori dalla sede prevista dal contratto.
Nello specifico ai lavoratori spetta:
rimborso delle spese per il viaggio: l'azienda deve rimborsare il dipendente di tutte le spese effettuate per gli spostamenti dovuto ad una trasferta o missione
indennità di trasferta: al lavoratore spetta una diaria che è:
- non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera percepita in caso di pernottamento fuori dalla propria residenza
- nel caso non ci sia un pernottamento l'indennità è ridotta di un terzo rispetto al doppio della retribuzione giornaliera
Se le missioni hanno una durata limitata nel tempo (es. due giorni) il datore di lavoro può effettuare il rimborso delle sole spese di vitto e alloggio.
Nel caso invece di viaggi abituali da parte di un dipendente o di trasferta superiore ad un mese, la diaria è ridotta del 10%.-
Grazie,
Eliminalui che è camionista per la società spetta comunque quelle due volte al mese che va via e resta fuori la notte?
perchè in busta non gliele hanno messe e mi sa che se ne stanno approfittando.
Inoltre dorme in camion..potrebbe pretendere di dormire in un alloggio?
non avendo il pernotto in un alloggio ma in camion spetta cmq il doppio della retribuzione giornaliera?mi auguro di si, anche perchè ha il doppio del disagio!!
Grazie mille!!
Salve,
RispondiEliminaio ho un contratto metalmeccanico full time. Posso contemporaneamente avere un co.co.pro per fare servizio presso una scuola paritaria?
Il servizio mi serve per l'aggiornamento nella graduatoria per la scuola pubblica.
Rivolgendomi ad un sindacato mi e' stato risposto che le attivita' in base all'ultima riforma Fornero sono incompatibili ed io non posso dichiarare al prossimo aggiornamento delle graduatorie il servizio relativo alla docenza.
Grazie 1000.
Saluti.
SI!
EliminaE' vero!
Un contratto di lavoro full-time è incompatibile con ogni altra attività lavorativa di qualsiasi tipo.-
Grazie per la cortese replica!
EliminaMi permetta di farle un ulteriore domanda. L'incompatibilita' c'e' sempre stata o e' stata regolamentata dalla legge Fornero?
Ricordo che fino a qualche anno fa, a prescindere dal tipo di contratto era possibile avere co.co.co.
Grazie.
La normativa è regolata dal D. Lgs. n. 66/08.04.2003 "Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce".
EliminaLa nuova disciplina viene applicata in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati.
Le eccezione riguardano:
la gente di mare, del personale di volo dell’aviazione civile e dei lavoratori mobili delle imprese di trasporto (con riferimento ai profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce)
il personale della scuola di cui al Decreto Legislativo n. 297/94
gli apprendisti minorenni
DEFINIZIONE
In base all’ art. 1, comma 2 lettera a) del D.Lsg n. 66/2003, costituisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
(art. 3)
E’ fissato in 40 ore settimanali, modificabile in senso riduttivo dai contratti collettivi ma con l’obbligo di riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO
(art. 4)
E’ quella fissata volta per volta dalla contrattazione collettiva e che non può comunque superare mediamente le 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario.-
Mi scusi, se capisco bene...per legge...un lavoratore full time (40 ore settimanali) non avrebbe potuto fare punteggio a scuola (con servizio regolamentato da contratti a progetto) ne ora, ne ante 2012.
RispondiEliminaQualcosa non torna...
Semplice!
EliminaLa normativa è la stessa, ma evidentemente prima del 2012 veniva interpretata in modo più elastico, mentre dopo l'interpretazione è diventata più restrittiva.-
grazie 1000.
RispondiEliminaNon capivo infatti come mai prima fosse prassi comune...mentre dopo no.
La sua gentile risposta chiarisce il problema.
Buonasera Dott. Censori, vorrei porre alla Sua attenzione il seguente quesito:
RispondiEliminaPochi giorni fa sono stato assunto (part-time) da un'azienda con le attuali agevolazioni INPS (esonero contributivo di 24 mesi, Legge n. 208/2015, Circolare INPS n. 57/2016).
Adesso mi si è presentata anche la possibilità di essere assunto (con un altro contratto part-time) in un'altra azienda. In pratica lavorerei tutte le mattine con la prima azienda, e tutti i pomeriggi con la seconda azienda.
Il dubbio è questo:
Così facendo, la prima azienda perderebbe il diritto all'esonero contributivo biennale? Oppure conserverebbe questo diritto? Oppure, addirittura, entrambe le aziende (la prima e la seconda) avrebbero diritto alla riduzione contributiva biennale?
Grazie per la Vs. cortesia!
Saluti
Cosimo.
Ciao Cosimo!
EliminaNel tuo caso entrambe le aziende avrebbero diritto alla riduzione contributiva biennale, in quanto la riduzione sarebbe rapportata all'orario di lavoro, nel senso che due part-time da 20 ore ciascuno sarebbero uguali a un full-time.-
Grazie, dott. Censori!
RispondiEliminaMa questo vale anche se il secondo lavoro lo inzio con una data successiva al primo? Oppure solo se avessi iniziato entrambi lo stesso giorno?
Vale comunque, a prescindere quindi dalla data di inizio del secondo lavoro, purché inizi entro quest'anno perché per l'anno prossimo non sappiamo ancora cosa succederà.-
EliminaBuonasera dott. Censori, guardando la Circolare INPS n. 57/2016 ho letto il seguente caso particolare:
Elimina"Con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta
anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione
ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la
medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con
riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione
all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un rapporto indeterminato nel
semestre precedente"
Da quanto scritto mi sembra quindi di capire che non rientro nell'agevolazione nel caso di secondo lavoro part-time, se quest'ultimo inizia con una data successiava al primo lavoro.
E' così, o mi sbaglio?
Grazie per la cortesia!
Saluti
Cosimo
Ciao Cosimo!
EliminaPurtroppo è vero!
L'INPS con la circolare 57/2016 ha optato per un'interpretazione restrittiva della normativa.-
Buongiorno Dott. Censori, un lavoratore assunto a tempo indeterminato part-time può chiedere un congedo per nascita del figlio (ciòè il papà del piccolo)? Se si, in cosa si sostanzia ed eventualmente come richiederlo?
RispondiEliminaGrazie per la cortesia.
Saluti
Cosimo.
Ciao Cosimo!
EliminaCongedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Alla luce di quanto disposto dal citato art.1, comma 205, della legge 208/2015, ai padri lavoratori dipendenti spetta:
un giorno di congedo obbligatorio per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti entro il 31.12.2015;
due giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti dal 1.1.2016 e fino al 31.12.2016.
Congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
Nei casi di pagamento a conguaglio, ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.-
Grazie Dott. Censori, ma non mi è chiaro come richiederlo? Come si fa a richiederlo?
RispondiEliminaGrazie per la Vs. cortesia!
Cioè cosa bisogna scrivere nella richiesta da indirizzare al datore di lavoro?
EliminaNella lettera da indirizzare al datore di lavoro bisogna scrivere che si richiede 1 o 2 giorni di congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.-
Elimina" Alla luce di quanto disposto dal citato art.1, comma 205, della legge 208/2015, ai padri lavoratori dipendenti spetta:
un giorno di congedo obbligatorio per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti entro il 31.12.2015;
due giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti dal 1.1.2016 e fino al 31.12.2016".-
Bene, ma nella lettera come si fa ad inserire la data di nascita del bambino se, nel preavviso di 15 giorni, questa (la data) non è ancora conosciuta? Cosa bisognerebbe scrivere quindi nella lettera da indirizzare preventivamente al datore di lavoro? Come va formulata, per usufruire di questi 2 giorni che preventivamente non sono ancora conosciuti?
RispondiEliminaGrazie per la vs. cortesia!
In pratica sono un lavoratore dipendente. Mia moglie aspetta un bimbo la cui data presunta di nascita è il 27 novembre. Vorrei chiedere 2 giorni di congedo obbligatorio per il giorno del parto e per quello subito successivo e devo dare al datore di lavoro un preavviso di quindici giorni. Il modello del congedo parentale però parla di data di nascita del bimbo di cui dovrei indicare anche il nome. Come devo muovermi? Esiste qualche modello per tale caso?
EliminaVi ringrazio anticipatamente
Il comma 205 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha innanzitutto prorogato in via sperimentale entrambi i congedi per il padre lavoratore anche per l'anno 2016. Quindi ha aumentato a due giorni il congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
EliminaPer fruire dei giorni di congedo il padre deve darne comunicazione scritta al proprio datore di lavoro, almeno quindici giorni prima, specificando i giorni in cui intende fruirne.
Questo significa che per il giorno del parto e per quello successivo dovrai prenderti 2 giorni di ferie o di permessi retribuiti, ed utilizzerai successivamente i 2 giorni di congedo obbligatorio.-
Buona sera Dott. Censori
RispondiEliminaLavoro in un albergo e sovente faccio il turno pomeridiano (15,00-23,00) e l'indomani il turno di mattina (7,00-15,00).
Volevo chiedere se è regolare effettuare turni simili e se devono essere invece, rispettate un limite di ore tra un turno ed un altro.
In attesa di una gradita risposta, invio cordiali saluti
Attilio
Ciao Attilio!
Elimina- La durata media dell' orario normale di lavoro non deve superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;
- Ogni lavoratore ha diritto nel corso delle 24 ore di un periodo minimo di risposo di 11 ore;
- La pausa di lavoro e' prevista qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le sei ore;
- Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e comunque non deve superare le 48 ore settimanali di orario normale;
- Il lavoratore notturno, ovvero colui che lavora almeno 3 ore nel periodo notturno tra le ore 24 e le 5 di mattina, non deve lavorare più di 8 ore nell'arco delle 24 ore, e deve avere una valutazione da parte delle strutture pubbliche petenti del suo stato di salute;
- Per ogni periodo di sette giorni il lavoratore deve beneficiare di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, di regola la domenica, a cui si sommano le 11 di riposo giornaliero;
- Ogni lavoratore deve beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.
Grazie come sempre per la gentile risposta, le chiedo inoltre se ci si può rifiutare di fare ore di straordinario dopo il turno di notte (23-7),proseguendo nello specifico oltre le 8 ore già effettuate.
EliminaGrazie e cordiali saluti
Attilio
Ciao Attilio!
EliminaSI!
Ci si può rifiutare di fare gli straordinari sempre, ma soprattutto dopo il turno di notte.-
Buongiorno Gentilissimo avrei bisogno di un'informazione da Lei. Le spiego, sono stato assunto in un bar/ristorante con negozio a Torino dove lavoro io con contratto part time, hanno anche un altro negozio/unità locale a circa 50 km sempre nella provincia di Torino. Ora il datore di lavoro mi ha detto siccome è calato il lavoro che mi farà lavorare con il mio solito orario 3 giorni a Torino e 3 nell'unità locale. La mia domanda è se può fare una cosa così, mi ha detto che mi rimborserà in busta le spese della trasferta e il rimborso spese (benzina e autostrada). Questi 3 giorni farei avanti e indietro da Torino dove abito al paese fuori, quanto mi deve dare di trasferta se è giusto fare così.
RispondiEliminaGrazie per la risposta
I dipendenti con CCNL del Commercio in caso di missioni o trasferte hanno diritto ad un rimborso spese e un'indennità (diaria) per il lavoro svolto fuori dalla sede prevista dal contratto.
EliminaNello specifico ai lavoratori spetta:
rimborso delle spese per il viaggio: l'azienda deve rimborsare il dipendente di tutte le spese effettuate per gli spostamenti dovuto ad una trasferta o missione
indennità di trasferta: al lavoratore spetta una diaria che è:
non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera percepita in caso di pernottamento fuori dalla propria residenza
nel caso non ci sia un pernottamento l'indennità è ridotta di un terzo rispetto al doppio della retribuzione giornaliera
Se le missioni hanno una durata limitata nel tempo (es. due giorni) il datore di lavoro può effettuare il rimborso delle sole spese di vitto e alloggio.
Nel caso invece di viaggi abituali da parte di un dipendente o di trasferta superiore ad un mese, la diaria è ridotta del 10%.-
Salve le chiedo un suo parere in merito ad una proposta che mi è stata fatta. Sono un educatore e un'associazione di promozione sociale mi vorrebbe fare un contratto co.co.co. Ho sempre lavorato come dipendente e al momento sono disoccupato. E' possibile con le nuove disposizioni del jobs act fare un contratto del genere perchè un mio amico mi ha messo una pulce nell'orecchio dicendomi che le associazioni promozione sociale non possono fare questo genere di contratti. E' così? La ringrazio
RispondiEliminaIn effetti un'associazione di promozione sociale non mi risulta che possa fare un contratto co.co.oco, quindi ti direi di verificare di che tipo di contratto si tratta effettivamente, e soprattutto se prevede il versamento di contributi all'INPS, che è la cosa più importante, oltre ovviamente alla retribuzione.-
EliminaBuonasera Dott. Censori, faccio parte di una cooperativa che lavora nel settore sanitario; siamo assunti con contratto parte time da 18 ore settimanali e in realtà ne facciamo oltre 40/50 alla settimana, ferie non pagate, festivi non pagati, non possiamo andare in malattia altrimenti perdiamo il posto di lavoro, ci sono giorni che facciamo doppi turni di 15 ore e a volte il riposo ci viene dato dopo 15/20 giorni continuativi di lavoro. Il contratto ci viene rinnovato varie volte, nell'arco di due anni rinnovato per 7 volte ma per non incorrere nel farci l'indeterminato ci fanno fermare al quinto rinnovo consecutivo per circa un mese e poi ci richiamano a lavorare. E' palese che il tutto è fuori legge ma per paura di non perdere il posto di lavoro non ci vogliamo esporre. Secondo lei ci sono i presupposti per migliorare questa situazione? Come ci potremmo muovere? Possiamo fare una segnalazione anonima all'ispettorato del lavoro? Per favore ci dia lei qualche dritta, grazie mille
RispondiEliminaA mio avviso vi dovete rivolgere a un sindacato per farvi tutelare ed assistere per il meglio, in quanto non vedo altre opzioni possibili oltre ovviamente a quella di continuare a lavorare come "schiavi".-
EliminaBuongiorno, vorrei un suo gentile parere in merito al contratto applicatomi dal mio datore di lavoro. Da giugno 2016 sono dipendente con la qualifica di impiegata part time in un'associazione di promozione sociale terzo livello che ha un circolo all'interno di un'università. Applicano il contratto del commercio guardando su internet ho visto che a marzo 2016 è stato sottoscritto un contratto per le associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore. Secondo il suo parere quale contratto dovrebbero applicare. Grazie per la risposta
RispondiEliminaIl datore di lavoro deve applicare ai lavoratori il contratto previsto in base all'attività esercitata e dichiarata quindi alla Camera di Commercio.-
EliminaNel tuo caso ti consiglio di rivolgerti a un sindacato per far verificare se l'attività effettivamente svolta è conforme a quella che risulta alla Camera di Commercio.-
Gentilissimo Avvocato le scrivo a nome mio e della mia collega. Lavoriamo in un pastificio come commesse part time con orari diversi per poter avere il datore di lavoro la copertura giornaliera. Io lavoro 25.50 ore settimanali lun ore 8.50 merc. 3.50 giov 5 e sab 8.50 la mia collega 37 ore settimanali mart ore 5 merc e giov 8.50 ven sab dom 5. La nostra domanda è possiamo lavorare dei giorni 8.50 come ci hanno inquadrate e poi altri giorni meno ore o l'orario massimo giornaliero è di 8 ore? Grazie e cordiali saluti
RispondiEliminaNella nuova legge non viene definito esplicitamente il limite massimo della durata del lavoro giornaliero, bensì solo di quello settimanale. Viene posto un limite massimo all'orario di lavoro giornaliero, 12 ore complessive, derivanti da un vincolo da rispettare per ogni giorno di lavoro diventano una media riferita a un periodo di 4 mesi.
EliminaIl limite giornaliero, comprensivo di straordinari, si deduce solo indirettamente, in base all'art. 7 che stabilisce che «il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore».-
Gent.le Avvocato,
RispondiEliminaLe chiedo se un cococo può essere compatibile con un contratto di lavoro da dipendente privato, a tempo determinato e di 39 ore settimanali.
Grazie e cordiali saluti
NO!
EliminaUn contratto full-time non è compatibile con altre attività lavorative.-
Buongiorno Dottor Censori, mi potrebbe dare un chiarimento? Sono una categoria protetta invalida al 50%, una ditta mi ha assunto con contratto a tempo determinato con un part-time di 10 ore. Ho chiesto al responsabile col rinnovo del contratto se avremmo aumentato le ore, ma mi ha risposto che dato che il numero dei dipendenti è aumentato, assumeranno un'altra persona a 10 ore e ci alterneremo.
RispondiEliminaIo però a suo tempo avevo letto che per contare come "uno" il dipendente in categoria protetta doveva avere un lavoro part time con orario superiore al 50% dell'orario di lavoro effettivo.
Il contratto è quello del commercio e terziario.
Sono operaia settimo livello addetta alle pulizie. Oltretutto, prima di adibirmi a una mansione che prevede un lavoro "pesante" dal punto di vista fisico, non avrebbero dovuto farmi fare una visita col medico del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione?
Me l'avevano fatta fare anche per lavorare come impiegata nelle altre ditte...
Come stanno le cose? grazie. Maria
Ciao Maria!
EliminaIn effetti per contare come "uno" il part-time deve essere almeno del 50%, quindi il tuo datore di lavoro anziché raddoppiarti l'orario di lavoro preferisce assumere un'altra persona in modo che insieme raggiungerete il 50%.-
Se il lavoro è troppo pesante puoi essere tu a richiedere una visita al medico del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione.-
Egregio Dottor Censori
RispondiEliminaho un contratto di apprendistato - Farmacie Private- che scadrà il 31 ottobre 2017 (tre anni) . Se do le dimissioni quanto preavviso devo dare e poi volevo sapere se posso completare, fino ad ottobre, mio apprendistato presso un'altra farmacia. Grazie
Ciao Franco!
EliminaIl tuo contratto non prevede un periodo di preavviso perché vi siete assunti entrambi un impegno fino alla scadenza del contratto, che non prevede quindi una rescissione anticipata.-
Questo significa che se vuoi presentare le dimissioni devi cercare di metterti d'accordo con il datore di lavoro, se non vuoi correre il rischio che ti venga richiesto un risarcimento danni per rescissione anticipata del contratto.-
Buongiorno Dottor Censori, sono Maria. La ringrazio per il chiarimento, il datore di lavoro pensa di assumere un'altra peersona a 10 ore a settimana da affiancarmi per fare due categorie protette, non una. Adesso che sono sicura, glielo farò presente. Grazie.
RispondiEliminaCiao Maria!
EliminaPrego!
Alla prossima!!!
Salve Dott.Censori,
RispondiEliminami scuso per la semplicità delle domande. Sono un'infermiera laureata da pochi mesi e non avendo mai lavorato ci capisco ben poco. Volevo chiedere se con contratto co.co.co (con o senza partita IVA) ci sia la retribuzione di ferie, malattie, maternità, se c'è il TFR, e se il periodo di prova viene retribuito.
Ringrazio in anticipo
Cordiali saluti
Ciao Giulia!
EliminaPurtroppo NO!
Un contratto co.co.co. non offre ai lavoratori le stesse tutele previste per i lavoratori dipendenti.-
La retribuzione co.co.co. è legata, in tutto o in parte, al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di lavoro. A volte la retribuzione co.co.co non è calcolata in base al numero di ore spese nel rapporto di collaborazione.
In modo molto esemplificato e generale potremmo affermare che la retribuzione co.co.co. si avvicina di più al modello di retribuzione a cottimo tipica del prestatore d'opera piuttosto che al salario riconosciuto al lavoratore per lo svolgimento della sua attività basato sul numero di ore. La retribuzione co.co.co. può, in tal senso, non essere corrisposta totalmente qualora l'obiettivo del programma non risulti raggiunto.
Il sistema normativo riconosce un ampio potere discrezionale al datore di lavoro nel stabilire la retribuzione co.co.co. del lavoratore. In base alle valutazioni del committente, la retribuzione co.co.co è esclusivamente legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati.-
Buongiorno dottor Censori, le chiedo informazioni per un'amica che non ha internet.
RispondiEliminaÈ assunta a tempo indeterminato come cameriera con contratto part-time da 4,30 ore al giorno. Ha messo un annuncio per cercare un part-time da 3 ore per integrare. È stata contattata da una ditta che le ha proposto un contratto stagionale come cameriera al mare, full time con vitto e alloggio e un'ottima stipendio. È possibile mettersi in aspettativa e svolgere un altro lavoro temporaneo? Io credo di no, ma esiste qualche escamotage? Grazie. Maria
Ciao Maria!
EliminaNO!
Con un contratto part-time in essere si può sottoscrivere solo un altro contratto part-time fino ad un totale di 8 ore giornaliere di lavoro complessive.-
Gentile Gianfranco, sono una collaboratrice scolastica che prossimamente percepirà due mesi di disoccupazione Naspi.
RispondiEliminaHo però alcuni dubbi relativi:
1) se faccio una prestazione autonoma occasionale, ad es. di 1000€, DURANTE questi mesi devo informare l'INPS di quest'introito?
2) se faccio una prestazione occasionale, ad es. di 1000€, DOPO i due mesi di Naspi, non devo comunicare nulla all'INPS perchè la mia Naspi è terminata, è corretto?
Grazie e buona giornata,
Lidia
Ciao Lidia!
EliminaSI!
Confermo!
Se fai una prestazione occasione entro i due mesi della durata della NASPI devi comunicarlo all'INPS, mentre se la farai dopo, non dovrai trasmettere alcuna comunicazione all'INPS.-
Gent.mo Dott. Censori,
RispondiEliminasono iscritta nelle categorie protette con invalidità del 75%. Posso lavorare (lavoro stagionale metà giugno-metà settembre, contratto part-time di 24 ore) in un hotel 2 stelle che ha quindi meno di 10 dipendenti?
Grazie.
Se percepisci la pensione di invalidità civile "assegno mensile di assistenza" di 289 euro, purtroppo no, perché è incompatibile con ogni attività lavorativa.-
EliminaMi scusi, per me è la prima volta e non ho le idee molto chiare su questo. Sì percepisco l'assegno quindi non posso lavorare?
EliminaHo letto che per non perdere l'assegno bisogna non superare 4800 euro circa di reddito, cosa significa?
Grazie
Il limite di reddito non si riferisce a un'attività lavorativa ma a redditi di altra natura.-
EliminaSalve Dott.Censori
RispondiEliminaHo un contratto indeterminato part-time di 15 ore settimanali,il mio datore usufruisce della riduzione contributiva.Posso stipulare anche una co.co.co?quest'ultima andrebbe ad incidere sulla riduzione contributiva del datore del lavoro subordinato?
Un contratto part-time è compatibile con con un co.co.co, e non incide sulla riduzione contributiva del datore di lavoro subordinato.-
EliminaBuon giorno,
RispondiEliminaHo un contratto a termine con mansione di impiegata nel metalmeccanico.
Vorrei capire il limite di ore di straordinario mensili perché non scatti la tassazione maggiorata.
Grazie
Ciao Manuela!
EliminaLa tassazione IRPEF è legata al reddito lordo complessivo annuale!
Per esempio: ipotizziamo che la retribuzione mensile lorda ( paga base, contingenza, edr, ecc), sia pari a €. 1314,00 + 20 ore di straordinario pari a €. 150,00, per un totale di €. 1464.00.
Su quest'ultima somma sarà applicata la ritenuta previdenziale pari al 9,19/%. pari a €.134.54.
€. 1464,00- 134.54 = €. 1329,46. Somma questa al quale verrà applicata l'aliquota irpef corrispondente: per le prime 1250,00 €. il 23%, ( €. 287,50) per l'eccedenza e fino a 1329,46, sarà applicata l'aliquota del 27% ( 21,45).
€. 287,00 + €. 21,45 = €.308,95.
Dall'imposta lorda di cui sopra, saranno operate le detrazioni di imposta per lavoro dipendente, per coniuge e per figli.-
Bongiorno Avvocato svolgo un lavoro tutto anno 1 ora al giorni 6 ore settimanali manutentore un stabilimento balneare , o trovato un lavoro in una azienda agricola che voglio cominciare a lavorare anche li , ma non voglio perdere il primo lavoro ,li posso fare tutte le due i lavori , quando ore devo essere assunto nella azienda agricola in modo che li posso svolgere tu te due,
RispondiEliminaI due lavori sono compatibili quindi puoi sottoscrivere con l'azienda agricola anche un contratto di lavoro di 40 ore settimanali.-
EliminaSalve dottore Gianfranco Censori,
RispondiEliminaGrazie per il suo lavoro,un servizio molto utile per noi!
Sono infermiera in pensione( legge Fornero).
Ho aderito al bando della Regione Lombardia per assunzione infermieri per vaccinazioni. Il contratto verrà fatto con AST Valpadana, e tipo Co.Co.Co.
( questo non é con bando Arcuri).
Mi hanno chiamato già per chiedere la mia disponibilità immediata.
Volevo chiedere:
La pensione+ contratto CoCoCo ,ci sono dei vincoli?
Prima di fare il 730 l'anno prossimo, devo passare dall'INPS,mi serve qualche documento ( red,ecc)
Devo dichiarare da qualche parte prima di firmare il contratto ed iniziare a lavorare?
Quale sono le trattenute per contratto CoCoCo...mi hanno detto che la paga lorda al ora é di 30 euro,quanto sarebbe netto/ ora?
Quante ore/ mese posso lavorare,ci sono dei limiti?
Ho diritto per le ferie,malattie...?
Mi trattengo i soldi per TFR,tredicesima?
Se la mia disponibilità inizialmente é
di 4 giorni alla settimana, poi se hanno bisogno posso lavorare di più ?
Grazie mille!
Cordiali saluti,
Angela M.
Ciao Angela!
EliminaQuando si parla di Co.Co.Co. si parla di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, dunque, di lavoratori parasubordinati. Si tratta infatti di un contratto applicato a lavoratori che si trovano – in un certo senso – a metà strada tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, motivo per cui tale tipologia di contratto può non essere di immediata comprensione.-
Non ci sono problemi per la pensione; prima di fare il 730 devi richiedere il CUD per la suddetta attività lavorativa; la paga netta è legata alla tassazione IRPEF che richiedi ma dovrai comunque fare il conguaglio con il 730; non hai diritto ne a ferie ne a malattia ne a TFR ne a tredicesima.-
Grazie mille!!!!
RispondiEliminaCiao Angela!
EliminaPrego!
Alla prossima!!!
Buongiorno Gianfranco, nel CCNL di amministratori di condominio c'è il walfare aziendale, sono previsti 600 euro per il dipendente dal 2022 ma ad oggi fanno orecchie da mercante, posso fare richiesta di questa cifra che non hanno ancora messo a disposizione chiedendola in denaro?come devo muovermi?
RispondiEliminaPurtroppo non puoi richiedere la cifra in denaro, e puoi solo sollecitare la relativa erogazione ricorrendo eventualmente a un sindacato per ottenere il rispetto del contratto.-
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