Dimissioni (normative superate)

Attenzione. Questo articolo contiene solo norme e leggi ormai superate, col solo scopo di mantenere una memoria storica delle norme sulle dimissioni che sono state in vigore negli anni.

Per conoscere la normativa attuale, visualizzare il nostro articolo aggiornato Dimissioni.



Dimissioni x via telematica - Legge 188 del 10/10/2007 valida dal 05/03/2008 al 24/06/2008


DIMISSIONI: COME AVREBBE POTUTO ESSERE

Una buona legge durata solo 3 mesi!

La legge 188 del 10 Ottobre 2007 aveva introdotto una innovativa modalità, operativa dal 5 marzo 2008, per la presentazione delle dimissioni volontarie da parte dei lavoratori dipendenti e parasubordinati.
Lo scopo della legge era quello di eliminare il malcostume di costringere i lavoratori o a firmare dimissioni in bianco all'atto dell'assunzione o a presentare dimissioni volontarie per cambiare il tipo di contratto individuale. Tali pratiche colpiscono in primo luogo le donne e servono ai datori di lavoro per licenziamenti in caso di matrimonio e/o gravidanza.-
Questa legge, (art. 1, comma 6), prevedeva che con apposite convenzioni anche le organizzazioni sindacali e i patronati potevano trasmettere al Ministero del Lavoro gli appositi moduli; la CGIL ovviamente aveva stipulato la convenzione ed era quindi operativa.-
La legge imponeva l'obbligo di redigere le dimissioni su appositi moduli, predisposti e resi disponibili dai Centri per l'Impiego e dai Sindacati. I moduli erano gratuiti e contrassegnati da un codice di identificazione progressiva, avevano una durata limitata di quindici giorni. Dovevano essere compilati con gli identificativi del datore di lavoro, del dipendente e del contratto di assunzione. Il mancato rispetto della forma prescritta o l'uso di un modello diverso comportava la nullità delle dimissioni.
Il codice progressivo e la data prestampati, e la validità limitata a due settimane, assicuravano che non si trattasse di atti sottoscritti molto tempo prima e utilizzati a discrezione del datore di lavoro.-



DIMISSIONI (dal 25/06/2008):



In data 25/06/2008 la legge 188 del 10 ottobre 2007, che imponeva le dimissioni per via telematica tramite centri per l'impiego, è stata abolita con Decreto Legge n. 112 da parte del nuovo governo di centro-destra, quindi ritorna automaticamente tutto come prima; le dimissioni andranno pertanto presentate, come in passato, per iscritto o con raccomandata o consegnate direttamente al datore di lavoro.-

La lettera va compilata in duplice copia (una per se e una per il datore di lavoro) e deve contenere i seguenti elementi:

  • L'indirizzo dell'azienda
  • Il luogo e la data di compilazione
  • La comunicazione dell'interruzione del rapporto di lavoro
  • La disponibilità o meno a prestare il periodo di preavviso contrattuale
  • La propria firma
  • La firma del datore di lavoro sulla copia, se consegnata a mano


Il lavoratore, subordinato e/o parasubordinato, può dimettersi dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, purché rispetti i termini di preavviso stabiliti dai contratti collettivi per i lavoratori dipendenti e/o dal contratto individuale per i lavoratori parasubordinati.-
Il mancato rispetto dei termini di preavviso determina il diritto del datore di lavoro di trattenere dalle ultime spettanze dovute al lavoratore, una indennità sostitutiva pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non lavorato.-

Il lavoratore deve sapere che le dimissioni volontarie escludono il diritto alla indennità di disoccupazione.-

Unica Eccezione: Hanno diritto alla disoccupazione, in caso di dimissioni, le sole donne che si trovano nel primo anno di vita del bambino.-
Il lavoratore ha diritto di dare le dimissioni per giusta causa, ossia per un comportamento scorretto del datore di lavoro che non permette la prosecuzione del rapporto (art. 2119 c.c). In questo caso il lavoratore non deve dare alcun preavviso e ha diritto a ricevere l'indennità sostitutiva.-
La presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto (es. mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, condotte gravemente lesive dell'onore e della reputazione, reiterato mancato pagamento della retribuzione, ecc.), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza l'obbligo di dare il preavviso.-
Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta l'indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato licenziato. Egli può inoltre richiedere l'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto il sopravvenuto stato di disoccupato non gli è imputabile.-

Casi che costituiscono giusta causa:

  • Mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni (cass. n. 1339 del 23/02/1983).-
  • Molestie sessuali
  • Comportamento ingiurioso del datore di lavoro nei confronti del lavoratore
  • Richiesta di comportamenti illeciti
  • Richiesta di disattendere una legge dello stato
  • Azioni intimidatorie lesive della volontà del lavoratore
  • Mancato versamento dei contributi previdenziali
  • Mancata osservanza delle norme di sicurezza

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