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mercoledì 17 agosto 2022

Donne Incinte e Maternità - Anno 2022

Tutto quello che devi sapere se sei incinta.

MATERNITA' E PATERNITA'

Novità dal 13/08/2022:

Dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri

Il pacchetto famiglia prevede l’introduzione di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) di congedo obbligatorio per i padri. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni a casa è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.


Indennità rafforzata per le autonome

Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Tre mesi in più di congedo facoltativo indennizzato

Cambiano anche le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i lavoratori dipendenti avranno diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. Va però precisato che ci sono 3 mesi di congedo parentale non trasferibili quindi se entrambi I genitori prendono 3 mesi ciascuno, uno dei due avrà diritto anche agli 3 aggiuntivi mentre se il congedo parentale viene richiesto da uno solo dei genitori non si ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-

Congedo parentale più ampio per gli autonomi

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps potranno fruire del congedo parentale entro i 12 anni e non più entro il terzo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno anche diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio.

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1) Maternità anticipata:

Si può richiedere, fin dall’inizio della gestazione, per gravi complicanze alla gravidanza (Autorizzazione ASUR) o per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli (Autorizzazione Ispettorato del Lavoro), ed è retribuita all’80%.-


2) Maternità obbligatoria prima del parto:

Va richiesta qualche giorno prima della fine del settimo mese di gravidanza per i 2 mesi prima del parto, ed è retribuita all’80%.-


3) Maternità flessibile:

Se non ci sono ne problemi di gestazione ne per l’attività che si svolge, si può lavorare fino ad un mese prima del parto (Certificato Ginecologo + Certificato Medico aziendale) , per prendersi poi 4 mesi dopo il parto.-


4) Si può lavorare fino al parto:

Dall'anno 2019 le neo mamme possono lavorare fino al parto (e non sono più obbligate a smettere un mese prima) e prendere poi tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bimbo. E’ però necessario il via libera del medico.-


5) Maternità obbligatoria dopo il parto:

Va richiesta dopo la nascita del bambino/a per i 3 mesi dopo il parto, o i 4 mesi se è stata richiesta la maternità flessibile, ed è retribuita all’80%.-


6) Maternità prolungata:

Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa dall’inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto (Autorizzazione Ispettorato del Lavoro).-


7) Riposi per allattamento:

Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-


8) Assegno di maternità dei Comuni:

E’ un contributo indirizzato alle madri disoccupate e casalinghe. La richiesta va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bimbo; per l'anno 2022 è di 354,73 euro al mese e spetta per cinque mensilità, a patto che il valore ISEE del nucleo familiare non risulti superiore a 17.747,58 euro.-


9) Congedo parentale:

I genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile. 
Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.


10) Assegno Unico Universale:

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale con decorrenza dal 01/03/2022 fino al 28/02/2023. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni. Infatti sostituisce e ingloba diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai Comuni, oltreché l'assegno di natalità e il premio alla nascita. 
L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L'assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età. E' “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia. 
Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito famigliare, anche se comunque nessuno ne rimarrà completamente escluso. Per questo però, é importante sapere come calcolare l'ISEE. Gli importi infatti dipenderanno dall'ISEE. Chi è sotto i 15mila euro con la dichiarazione otterrà il massimo dei benefici, oltre i 40mila si avrà comunque diritto all'importo minimo.


11) Bonus Asilo Nido:

Il bonus nido a partire dal 1° gennaio 2020 sarà riconosciuto secondo i seguenti importi:
  • 3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;
  • 2.500 euro per i nucleo familiari con modello ISEE di valore tra 25.000 e 40.000 euro;
  • 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.
Insomma, sarà il valore del proprio ISEE a determinare l’effettivo importo del bonus nido riconosciuto, e a fare la differenza sulla possibilità di aver diritto all’asilo gratis o meno. Si ricorda che, a differenza degli altri bonus famiglia, il riconoscimento del bonus asilo nido è strettamente legato ai mesi di iscrizione: il pagamento viene effettuato dall’INPS soltanto dopo l’invio dei documenti che attestano il pagamento della retta. Ovviamente quindi non tutte le famiglie avranno diritto ai 3.000 euro, 2.500 euro o 1.500 euro di bonus asilo nido, ma il totale riconosciuto sarà riparametrato in base ai mesi di frequenza.


12) Maternità Lavoratrici Autonome:

Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene comunque versata una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata sull'80% della retribuzione convenzionale stabilita annualmente, e differente per le varie tipologie di lavoro (domanda da trasmettere all'INPS a parto avvenuto). Per ottenere l'indennità sono necessari precisi requisiti contributivi. Hanno diritto anche al congedo parentale, con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/a. In questo caso l'astensione dal lavoro è richiesta e deve essere dimostrata.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

mercoledì 9 febbraio 2022

Pensione di vecchiaia - Sistema Retributivo e Misto

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
  • raggiunto l'età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l'età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.


Sistema Retributivo


Si applica ai lavoratori e alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.Possono richiedere la pensione di vecchiaia gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età e le donne che abbiano compiuto 60 anni ed abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Rimangono ancorati al vecchio requisito dei 15 anni di anzianità contributiva coloro che:

  • al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi
  • al 31 dicembre 1992 avevano già compito l'età pensionabile
  • erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31/12/1992
  • con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per almeno 10 anni anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare

L'importo della pensione viene calcolato in base agli anni e all'entità dei contributi versati; per farsi un'idea sommaria si può calcolare un 2% del proprio stipendio da moltiplicare per gli anni di lavoro; esempio 25 anni di contributi e uno stipendio di euro 1.200,00 la pensione sarà di circa di euro 600,00 mensili (1.200 x 50%).

Sistema Misto o Pro Rata

Si applica ai lavoratori o alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.-Il sistema misto rimane ancorato alle regole del sistema retributivo fatto salvo le modalità di calcolo della pensione che sono in pro rata.-
Ovvero con il sistema retributivo per i contributi versati entro il 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per il resto dei contributi.-
La legge offre la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi.

Pensioni di vecchiaia dal 2022


Anno    Lavoratrici  -   Lavoratrici   -   Lavoratrici  -   Lavoratori  -    Lavoratori
        pubblico         s. privato        s. privato       s. pubblico      settore
        impiego          dipendenti        autonome         s. privato       autonomo

2022  67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi
2023  67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi
2024  67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi
2025  67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi
2026  67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi
2027  67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi
2028  67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi
2029  68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese
2030  68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese
2031  68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi
2032  68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi
2033  68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi
2034  68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi
2035  68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi
2036  68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi
2037  68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi
2038  68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi
2039  68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi
2040  68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi
2041  69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese
2042  69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese
2043  69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi
2044  69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi
2045  69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi
2046  69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi
2047  69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi
2048  69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi
2049  69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi
2050  69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi



Pensioni di vecchiaia dal 2014 al 2017

Anno    Lavoratrici - Lavoratrici - Lavoratrici -  Lavoratori  - Lavoratori
            pubblico       s. privato      s. privato      s. pubblico    settore
            impiego        dipendenti     autonome     s. privato       autonomo

2014   66+3 mesi     63+9 mesi    64+9 mesi    66+3 mesi     66+9 mesi
2015   66+3 mesi     63+9 mesi    64+9 mesi    66+3 mesi     66+9 mesi
2016   66+7 mesi     65+7 mesi    66+1 mese   66+7 mesi     67+4 mesi
2017   66+7 mesi     65+7 mesi    66+1 mese   66+7 mesi     67+4 mesi

Su questo articolo possiamo trovare le norme non più in vigore sulle Pensioni di vecchiaia.

Vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

sabato 22 giugno 2019

A chi si rivolge

Lo scopo di questo blog è quello di fornire alcune informazioni di utilità generale per lavoratori e pensionati.

Le informazioni del blog sono volutamente e necessariamente generiche e sintetiche, in quanto servono solo per farti capire se vengono rispettati i tuoi diritti, se hai la possibilità di avere dei benefici legislativi o altri vantaggi dei quali magari non ne eri a conoscenza.


Nei singoli articoli cerchiamo anche di dare delle risposte ai quesiti che ci vengono sottoposti, ma le risposte vanno sempre prese con le “molle”, perché vengono date in base ai dati forniti; talvolta vengono taciuti dei particolari, magari perché ritenuti irrilevanti o perché giustamente si è restii a diffondere dati personali in rete, particolari che possono però cambiare il contesto, e quindi informazioni inesatte o incomplete possono portare a risposte non corrette.

È bene infatti che Tu sappia che le leggi in materia fiscale o previdenziale sono di interesse generale, cioè uguali e quindi valide per tutti, ma la loro applicazione è personale, nel senso che possono esserci delle varianti in base alla Tua specifica situazione personale e/o familiare.

Quindi non Ti vengono offerte delle soluzioni; ma se pensi che qualcuno degli argomenti trattati Ti possa in qualche modo interessare e vuoi approfondirlo, dovresti recarti appena possibile, presso la sede CGIL più vicina a te, per verificare se effettivamente possiedi tutti i requisiti necessari; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

Sono state aggiunte due sezioni dedicate rispettivamente alle donne, soprattutto alle Immigrate che spesso non conoscono le nostre leggi, ma anche alle nostre ragazze più giovani, che magari sanno poco delle lotte sostenute dalle loro stesse madri per la conquista di alcuni importanti diritti sociali, e ai giovani per aiutarli a districarsi nelle nuove forme di lavoro purtroppo troppo spesso precario.-

Il Blog viene aggiornato e vengono date risposte ai vari quesiti, grazie alla collaborazione e alla consulenza delle Compagne e dei Compagni che prestano la loro attività presso la Sede della CGIL di Civitanova Marche/MC.

Si ringraziano in particolare:  
Dalila Fiorani, Paola Belelli ed Egidia Vallorani per la parte fiscale (CAAF - CGIL),
Rossella Marinucci e Daniele Principi per la parte contratttuale (Uff. Vertenze - CGIL),  
Barbara Meo, Elisabetta Coccetti e Tamara Breccia per la parte previdenziale (INCA - CGIL),
Matteo Ferretti  per la parte dedicata all'immigrazione (INCA - CGIL),
Mario Grassetti per informazioni varie (SPI - CGIL)


Amministratori del blog: Giampiero Censori, Gianfranco Censori e Giuseppina Eleonori

BADANTI E COLF 
MINIMI SALARIALI ANNO 2019:
Livello A   Conviventi paga mensile euro    636,20 -  Non conviventi paga oraria euro 4,62
Livello AS Conviventi paga mensile euro    751,88 -  Non conviventi paga oraria euro 5,45
Livello B   Conviventi paga mensile euro    809,71 -  Non conviventi paga oraria euro 5,78
Livello BS Conviventi paga mensile euro    867,55 -  Non conviventi paga oraria euro 6,13
Livello C   Conviventi paga mensile euro    925,40 -  Non conviventi paga oraria euro 6,47
Livello CS Conviventi paga mensile euro    983,22 -  Non conviventi paga oraria euro 6,82
Livello D   Conviventi paga mensile euro 1.156,72.-  Non conviventi paga oraria euro 7,87
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.214,56 -  Non conviventi paga oraria euro 8,21
Presenza notturna livello unico euro 668,01.-
Assistenza notturna
Livello BS  Assistenza a persone autosufficienti euro 997,67.-
Livello CS  Assistenza a persone non autosufficienti (non formato)  euro 1.130,70.-
Livello DS  Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.396,77.-
Vitto e alloggio                      valore giornaliero        valore mensile
Pranzo e prima colazione       euro 1,96 x 26            euro   50,96.-
Cena                                       euro 1,96 x 26            euro   50,96.-
Alloggio                                 euro 1,69 x 26            euro   43,94.-
Totale                                      euro 5,61 x 26            euro 145,86.-

CONTRIBUTI ORARI DEL 2019
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,06       con CUAF      Contributo orario euro 1,43 (0,36)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,43 0,36)                
Retribuzione oraria effettiva da 8,06 a 9,81  con CUAF      Contributo orario euro 1,61 (0,40)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,62 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,81         con CUAF      Contributo orario euro 1,96 (0,49)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,97 (0,49)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi                     Retribuzione con CUAF *     Contributo orario euro 1,04 (0,26)
Qualsiasi                     Retribuzione senza CUAF*   Contributo orario euro 1,04 (0,26)        
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,06       con CUAF      Contributo orario euro 1,52 (0,36)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,53 (0,36)                            
Retribuzione oraria effettiva da 8,06 a 9,81  con CUAF      Contributo orario euro 1,72 (0,40)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,73 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,81         con CUAF      Contributo orario euro 2,10 (0,49)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 2,11 (0,49)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi                     Retribuzione con CUAF *     Contributo orario euro 1,11 (0,26)
Qualsiasi                     Retribuzione senza CUAF*   Contributo orario euro 1,12 (0,26)        

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


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Minimi salariali anni 2018


LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria
A629,154,57
AS743,555,39
B800,745,72
BS857,946,06
C915,466,40
CS972,336,74
D1.143,917,78
DS1.201,118,12

Presenza notturna livello unico euro 660,61
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 986,62
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.118,18 - (7,26 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.381,30 - (8,75 x ora)

Vitto e AlloggioValore GiornalieroValore Mensile
Pranzo e prima colazione1,93 x 2650,18
Cena1,93 x 2650,18
Alloggio1,67 x 2643,42
Totale5,53 x 26143,78



Minimi salariali anni 2017

LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria
A625,154,54
AS738,825,36
B795,655,68
BS852,486,02
C909,336,36
CS966,156,70
D1.136,647,73
DS1.193,478,07


Presenza notturna livello unico euro 656,41
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 980,35
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.111,07 - (7,21 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.375,52 - (8,69 x ora)

Vitto e AlloggioValore GiornalieroValore Mensile
Pranzo e prima colazione1,9157,30
Cena1,9157,30
Alloggio1,6649,80
Totale5,48164,40

CONTRIBUTI ORARI DEL 2018

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,97  

  • con CUAF Contributo orario euro 1,41 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,42 (0,35)

Retribuzione oraria effettiva da 7,97 a 9,70

  • con CUAF Contributo orario euro 1,59 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,60 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva oltre 9,71 

  • con CUAF Contributo orario euro 1,94 (0,49)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,95 (0,49)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,02 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,03 (0,26) 
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,97  

  • con CUAF Contributo orario euro 1,51 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,51 (0,35)

Retribuzione oraria effettiva da 7,97 a 9,70

  • con CUAF Contributo orario euro 1,70 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,71 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva oltre 9,70 

  • con CUAF Contributo orario euro 2,07 (0,49)
  • senza CUAF Contributo orario euro 2,08 (0,49)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,10 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,10 (0,26) 
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

CONTRIBUTI ORARI DEL 2017

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,88 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,39 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,40 (0,35) 
Retribuzione oraria effettiva da 7,88 a 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,57 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,58 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,91 (0,48)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,93 (0,48)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,01 (0,25)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,02 (0,25)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanaliRetribuzione oraria effettiva fino a 7,88 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,49 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,50 (0,35) 
Retribuzione oraria effettiva da 7,88 a 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,68 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,69 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 2,05 (0,48)
  • senza CUAF Contributo orario euro 2,06 (0,48)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,08 (0,25)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,09 (0,25)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari







venerdì 2 gennaio 2009

Violenza contro le donne

Un reato da cui difendersi:

La violenza contro le donne è una piaga che attraversa tutti i paesi, tutte le culture, senza distinzioni economiche. Si manifesta in varie forme: la violenza può essere sessuale, psicologica, fisica, economica e, recentemente, è stato individuato e perseguito il reato di “stalking”, vale a dire una serie di atti persecutori.-
Il 31,9% delle donne italiane di età compresa tra i 16 e i 70 anni ha subito almeno una violenza fisica o sessuale durante la vita, di queste ben il 63% all'interno dell'ambiente domestico.-
Il 95% delle violenze non viene denunciato, spesso per paura o per vergogna.-
I diversi tipi di violenza possono presentarsi isolatamente, ma di solito sono combinati, ciò accade soprattutto quando chi usa violenza e chi la subisce sono legati da un rapporto affettivo.-

Violenza sessuale:
Indica ogni imposizione di pratiche sessuali non desiderate, compresi comportamenti quali: coercizione alla sessualità, insulti, umiliazioni durante un rapporto sessuale, imposizione a ripetere delle scene pornografiche.-

Maltrattamento fisico:
Caratterizzato da atti d'intimidazione o azioni in cui viene esercitata una violenza fisica verso la donna. Rientrano in questa categoria comportamenti come: spintonare, legare, sovrastare fisicamente, rompere oggetti come forma d'intimidazione, sputare addosso, mordere, tirare i capelli, gettare dalle scale, calciare, picchiare, schiaffeggiare, bruciare con le sigarette, privare di cure mediche, privare del sonno, sequestrare, impedire di uscire o di fuggire.-

Maltrattamento economico:
Contraddistinto da azioni che limitano l'accesso all'indipendenza economica, come il controllo e la privazione delle risorse economiche. In questo tipo di vessazione sono inclusi atteggiamenti quali: privare delle informazioni relative al conto corrente e alla situazione patrimoniale del partner, non condividere le decisioni relative al bilancio familiare, costringere la donna a fare debiti, rifiutarsi di pagare un congruo assegno di mantenimento o costringere a umilianti trattative per averlo, licenziarsi per non pagare gli alimenti, impedire di lavorare, sminuire il lavoro della maltrattata, obbligare a licenziarsi o a cambiare tipo di lavoro oppure versare lo stipendio sul conto del vessante.-

Violenza psicologica:
Accompagna quasi sempre quella fisica e in molti casi la precede: E' considerata tale ogni forma di abuso e mancanza di rispetto che lede l'identità. Si tratta spesso di atteggiamenti che si insinuano gradualmente nei rapporti di coppia, senza che la maltrattata riesca a vedere quanto siano dannosi e lesivi per la sua identità. Si manifesta con molteplici tipologie e modalità come: l'offesa alla dignità della persona, l'indurre senso di privazione, la distorsione della realtà oggettiva, l'induzione di una paura cronica tramite la continua minaccia.-

Stalking:
Forma di vera e propria persecuzione che si protrae nel tempo e si compone di una serie di comportamenti tesi a far sentire la vittima continuamente controllata e in uno stato di pericolo e tensione costanti. Il persecutore ne segue gli spostamenti, la aspetta sotto casa, fa incursioni sul posto di lavoro al fine di provocarne il licenziamento, fa continue telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, ne danneggia la macchina o lascia scritte infamantinei luighi frequentati, fino al minacciare di morte.-

Le leggi a tutela delle donne:


Legge n. 66/96, che classifica come crimine contro la persona il reato di violenza sessuale. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena è inflitta a chi induce altri a compiere o subire atti sessuali.-
Legge n. 154/01 contro la violenza nelle relazioni familiari, molto importante dato che quasi il 60% dei casi di violenza fisica, psicologica, economica, verbale e sessuale si svolge nell'intimità delle pareti domestiche. Prevede, sia nel codice penale che in quello civile, l'allontanamento dalla casa familiare della persona che commette violenza fisica o morale (anche se ne è il proprietario). Una misura necessaria, dato che i processi per maltrattamenti durano anni e, nel frattempo, la situazione tra le mura domestiche può assumere risvolti sempre più drammatici. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona danneggiata, come il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d'origine e dei parenti prossimi, degli amici, la scuola frequentata dai figli, e imporre all'imputato il pagamento di un assegno per il mantenimento delle persone conviventi che per effetto dell'allontanamento rimangono prive di mezzi di sostentamento.-

A chi rivolgersi:
Per trovare aiuto, ascolto e consulenza, chi subisce violenza può rivolgersi:
Call center multilingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, russo) a sostegno delle donne in difficoltà che risponde al numero 1522, promosso dal dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità, nel 2006, collegato alla rete nazionale antiviolenza.-
Si possono consultare i siti:
www.centriantiviolenza.eu
www.pariopportunita.gov.it
www.antiviolenzadonna.it


Violenza nei luoghi di lavoro

Molestia sessuale:
Per molestia sessuale si intende un comportamento indesiderato connesso al sesso che ha lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona che lavora e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo nel luogo di lavoro.

Mobbing:
Il mobbing nei luoghi di lavoro è una strategia di prevaricazione psicologica e morale nei confronti di un soggetto che viene “preso di mira” da un gruppo di colleghi, da un superiore o anche da un singolo collega, con lo scopo di costringerlo alle dimissioni o di porlo in condizione di non nuocere. I mobber (cioè quelli che praticano il mobbing) mettono in atto sistematiche azioni aggressive (isolamento, critiche immotivate e distruttive, denigrazione personale, sabotaggio) attraverso le quali la persona viene lentamente ma inesorabilmente destabilizzata sia sul piano psicologico che su quello professionale, fino a causarne il crollo psicofisico che porterà alle dimissioni o al licenziamento per giusta causa dovuto ai prolungati mesi di malattia; nei casi più drammatici l'esito finale è il suicidio.-
Le caratteristiche del mobbing sono: la lunga durata (almeno sei mesi), la sistematicità (azioni ripetute almeno una volta a settimana, e la crescente violenza degli attacchi.-

Straning:
Secondo una sentenza del Tribunale di Bergamo dell'ottobre 2006 lo straning è una forzatura messa in atto una volta sola e magari mai più ripetuta, che può porre il lavoratore in una situazione di sudditanza e che ha gli stessi effetti psicofisici del mobbing.-


A chi rivolgersi:

Per trovare aiuto, ascolto e consulenza, chi è vittima di mobbing può rivolgersi:
Sportello antimobbing – numero verde 800255955
Antitratta nazionale - numero verde 800290290 per contrastare non solo il fenomeno dello sfruttamento sessuale ma anche quello dello sfruttamento lavorativo.-
Si possono consultare i siti:
www.antimobbing.com
www.stopmobbing.it
www.stopmobbing.org


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”.
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.


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lunedì 22 settembre 2008

Aborto

Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Legge 194/78:

Art. 1) Lo stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.-
L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è un mezzo per il controllo delle nascite. Lo stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.-

Art. 2) I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975 n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio, b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.-
Art. 3) omissis
Art. 4) Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.-

Art. 5) Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.-

Art. 6) L’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.-

Art. 7) I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza.-
Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo di vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8.-

Art. 8 ) L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie. Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igenico-sanitarie e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.-

Art. 9) Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.
l’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.-
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.-

Art. 10) Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza, nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all’assistenza mutualistica.-

Art. 11) omissis

Art. 12) La procedura di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla stessa la potestà o la tutela.-

Art. 13) Se la donna è interdetta per infermità mentale, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.-

Art. 14) Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.-
Art. 15) omissis
Art. 16) omissis
Art. 17) Chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme a tutela del lavoro la pena è aumentata.-

Art. 18 ) Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.-

Art. 19) Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.-

Art. 20) Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l’interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell’articolo 9.-

Art. 21) Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale.-
Art. 22) omissis

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Non riconoscimento

Diritto al non riconoscimento del figlio.

Il valore di una società si misura prioritariamente sul senso che essa riconosce alla vita ed alla dignità di ciascuna persona quale figlia unigenita della vita stessa.-

La legislazione italiana tutela i diritti di chi genera e di chi nasce, al suo interno il rispetto dei diritti dell’adulto non si contrappone, ma è funzionale al rispetto dei diritti del minore.-

Alla donna viene riconosciuto il diritto preliminare ad essere informata, il diritto se riconoscere o meno come figlio il bambino generato, il diritto alla segretezza del parto qualora abbia già deciso di non riconoscere il proprio nato e il diritto alla necessaria assistenza. Inoltre, qualora non abbia ancora maturato la propria decisione in ordine al riconoscimento, può richiedere al Tribunale per i minorenni un ulteriore periodo di riflessione, al massimo di due mesi, attivando la sospensione della procedura di dichiarazione di adottabilità del minore.-

Al bambino viene riconosciuto il diritto a crescere in una famiglia, anche diversa da quella di origine, in grado di garantirgli le condizioni adeguate ad un armonico sviluppo psico-affettivo e fisico.-

E’ importante che tutte le donne italiane, ma soprattutto le immigrate, sappiano che in Italia è possibile partorire in ospedale senza fornire le proprie generalità e lasciando il proprio bambino alla struttura sanitaria che provvederà ad avviarlo all’adozione.-

Secondo i dati dei tribunali dei minori sulle dichiarazioni di adottabilità, in Italia ogni anno in media 400 bambini non sono riconosciuti alla nascita.-

La donna ha il diritto ad essere aiutata e informata sul fatto che può partorire senza riconoscere il figlio e senza che il suo nome compaia sull’atto di nascita; il bambino quindi non avrà il suo cognome. (Codice Civile art. 250).-

La donna ha il diritto ad una rigorosa protezione del segreto del suo nome, qualora non voglia riconoscere il figlio (Legge 8.5.1927 n. 789 art. 9 - art. 622.326 Codice Penale).-

E’ rigorosamente vietato rivelare il nome della madre che non intende riconoscere il figlio; Coloro che per motivi d’ufficio sono venuti a conoscenza del nome della madre, hanno il rigido divieto di rivelare tale conoscenza (art. 163-177-622 Codice Penale) e commettono reato se lo rivelano.-

Nel caso in cui non risulti l’esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore, il Tribunale dei Minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità.-

Il Tribunale qualora il minore non sia riconosciuto dalla madre, non può fare ricerche sulla paternità del bambino (Legge 184/83, art. 11).-

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martedì 16 settembre 2008

Pari opportunità

Legislazione italiana sulle pari opportunità

Costituzione Italiana: art. 51: condizioni di eguaglianza uomini/donne

Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini.-

Legge n. 164 del 1990: Parità e pari oppurtunità

Istituisce la Commissione Nazionale per la pari parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.-

Legge n. 125 del 1991: parità uomo-donna nel lavoro

  • Istituisce il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, con compiti sia di informazione e sensibilizzazione sia di controllo e verifica dei progetti di azioni positive.-
  • Istituisce le figure di Consiglieri e Consigliere di parità anche a livello provinciale: pubblici funzionari, il cui compito è promuovere iniziative contro la discriminazione sessuale.-
  • Prevede finaziamenti ad hoc per la realizzazione di progetti di azioni positive
Legge 21/5/1992: Imprenditoria femminile
  • Promuove l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale.
  • Favorisce la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa.
  • Promuove la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici.
  • Agevola l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.
  • Favorisce la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne.
  • Promuove la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Decreto Legislativo n. 29 del 1993: disciplina in materia di pubblico impiego
  • Stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.
  • Istituisce le quote di donne nelle commissioni di concorso.
  • Stabilisce la partecipazione delle dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni.
Legge 53/2000: sostegno della maternità e della paternità
  • Provvede a coordinare ed armonizzare attraverso un testo unico le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità della paternità.
  • Comprende tutte regole sui permessi fruibili dalle mamme e dai papà per badare ai figli in tenera età ed è caratterizzato da una puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni.
Decreto Legislativo n. 196 del 2000: attività delle consigliere e dei consiglieri di parità
  • La cosiddetta "nuova 125" potenzia le funzioni delle consigliere di parità, ampliando il ruolo in giudizio, istituendo un fondo di 20 miliardi finanziato dal Ministero del Lavoro e creando la rete nazionale delle consigliere.
  • Le discriminazioni possono essere dirette (assunzioni rivolte a soli uomini, mancata assunzione delle donne sposate, licenziamento delle donne in attesa, assegnazione delle mansioni), oppure indirette (selezione, carriera, formazione, assunzioni nominative per soli uomini e mancanza di servizi).
LGS 9 luglio 2003 n. 216: parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro
Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall’articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aeree:
  • Accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione.-
  • Occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento.-
  • Accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali.-
  • Affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.-
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