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domenica 15 gennaio 2023

Assegno sociale, Pensione Sociale, Pensione Integrata al Minimo, Quattordicesima, Maggiorazioni Sociali anno 2023

1) ASSEGNO SOCIALE anno 2023

L'assegno sociale, (pensione delle casalinghe), è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 67 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-

I limiti di reddito (totale netto) per il 2023 sono pari a

  • euro 6.542,51 annui se il pensionato è solo
  • euro 13.085,02 annui se è coniugato

Valori per l'anno 2023

  • Assegno sociale con maggiorazione: 67 anni euro 503,27.-
  • Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00.-



2) PENSIONE SOCIALE anno 2023

La pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 67 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extra – comunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 414,76 euro mensili, per un totale di 5.391,88 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 10.783,76 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-

Valori per l'anno 2023

  • Pensione sociale euro 414,76.-
  • Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00.-



3) PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO anno 2023

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

Per verificare se si ha diritto all’integrazione al minimo bisogna considerare il proprio reddito personale, e per le pensioni con decorrenza successiva al 1994 bisogna considerare anche i redditi del coniuge. Se si ha un reddito personale annuo inferiore a 7.326,24 euro e di coppia inferiore a 21.985,86 euro l’integrazione spetta sempre. Non spetta se il proprio reddito personale supera i 14.657,24 euro o se quello di coppia eccede i 29.314,48 euro all’anno. Se si hanno redditi intermedi tra il limite basso e il limite alto, l’integrazione spetta in misura parziale. L’integrazione non spetta in alcun caso a chi percepisce una pensione supplementare o una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo.-

Valori per l'anno 2023

  • Pensione integrata al minimo euro 563,74.-
  • Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 695,00.-



4) QUATTORDICESIMA anno 2023

Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2023 a 10.224,83 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:

  • Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 438
  • Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 546
  • Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 655

Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni d’età ed hanno un reddito personale compreso tra 10.224,83 e 13.633,10 spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all’anzianità contributiva:

  • Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
  • Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
  • Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504

Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni

Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-


Requisiti di reddito per quattordicesima 2023

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:

  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);
  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).

Redditi da considerare e quelli esclusi. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:

  • delle pensioni di guerra;
  • delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
  • dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
  • dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità. 



5) MAGGIORAZIONI SOCIALI

Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.

La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi  versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.

Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.

Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (460,28 euro mensili nel 2021).- 


Quali redditi

Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, è il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.

Nel computo rientrano anche le rendite INAIL e gli assegni assistenziali.

In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:

  • la casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’assegno di accompagno;
  • i trattamenti di famiglia;
  • i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere  di continuità


Importo aggiuntivo:

da 60 a 64 anni = euro 25,83.-

da 65 a 69 anni = euro 82,64.-

da 70 anni in poi = euro 136,44.-


Limiti di reddito anno 2023:

da 60 a 64 anni – Personale euro 7.664,41 – Coniugale 14.206,92.-

da 65 a 69 anni – Personale euro 8.402,94 – Coniugale 14.945,45.-

da 70 anni in poi - Personale euro 9.102,34 – Coniugale euro 15.644,85.-


Normative e regolamenti in vigore negli anni passati sono reperibili nella nostra pagina sulle normative superate Pensione e Assegno Sociale.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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mercoledì 9 febbraio 2022

Pensione di vecchiaia - Sistema Retributivo e Misto

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
  • raggiunto l'età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l'età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.


Sistema Retributivo


Si applica ai lavoratori e alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.Possono richiedere la pensione di vecchiaia gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età e le donne che abbiano compiuto 60 anni ed abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Rimangono ancorati al vecchio requisito dei 15 anni di anzianità contributiva coloro che:

  • al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi
  • al 31 dicembre 1992 avevano già compito l'età pensionabile
  • erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31/12/1992
  • con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per almeno 10 anni anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare

L'importo della pensione viene calcolato in base agli anni e all'entità dei contributi versati; per farsi un'idea sommaria si può calcolare un 2% del proprio stipendio da moltiplicare per gli anni di lavoro; esempio 25 anni di contributi e uno stipendio di euro 1.200,00 la pensione sarà di circa di euro 600,00 mensili (1.200 x 50%).

Sistema Misto o Pro Rata

Si applica ai lavoratori o alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.-Il sistema misto rimane ancorato alle regole del sistema retributivo fatto salvo le modalità di calcolo della pensione che sono in pro rata.-
Ovvero con il sistema retributivo per i contributi versati entro il 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per il resto dei contributi.-
La legge offre la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi.

Pensioni di vecchiaia dal 2022


Anno    Lavoratrici  -   Lavoratrici   -   Lavoratrici  -   Lavoratori  -    Lavoratori
        pubblico         s. privato        s. privato       s. pubblico      settore
        impiego          dipendenti        autonome         s. privato       autonomo

2022  67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi
2023  67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi
2024  67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi
2025  67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi
2026  67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi
2027  67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi
2028  67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi
2029  68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese
2030  68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese
2031  68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi
2032  68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi
2033  68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi
2034  68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi
2035  68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi
2036  68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi
2037  68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi
2038  68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi
2039  68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi
2040  68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi
2041  69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese
2042  69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese
2043  69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi
2044  69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi
2045  69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi
2046  69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi
2047  69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi
2048  69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi
2049  69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi
2050  69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi



Pensioni di vecchiaia dal 2014 al 2017

Anno    Lavoratrici - Lavoratrici - Lavoratrici -  Lavoratori  - Lavoratori
            pubblico       s. privato      s. privato      s. pubblico    settore
            impiego        dipendenti     autonome     s. privato       autonomo

2014   66+3 mesi     63+9 mesi    64+9 mesi    66+3 mesi     66+9 mesi
2015   66+3 mesi     63+9 mesi    64+9 mesi    66+3 mesi     66+9 mesi
2016   66+7 mesi     65+7 mesi    66+1 mese   66+7 mesi     67+4 mesi
2017   66+7 mesi     65+7 mesi    66+1 mese   66+7 mesi     67+4 mesi

Su questo articolo possiamo trovare le norme non più in vigore sulle Pensioni di vecchiaia.

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mercoledì 5 agosto 2020

Pensione Anticipata e misure per precoci

Pensione Anticipata:

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico, erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché agli iscritti presso la  gestione separata dell'Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonché dei lavoratori autonomi), nel sistema retributivo e misto, cioè dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

Anno Lavoratori dipendenti pubblici privati e autonomi:

2020 42 anni + 10 mesi

2021 42 anni + 10 mesi

2022 42 anni + 10 mesi

2023 42 anni + 10 mesi

2024 42 anni + 10 mesi

2025 42 anni + 10 mesi

2026 42 anni + 10 mesi

2027 43 anni + 1 mese

2028 43 anni + 1 mese

2029 43 anni + 4 mesi

2030 43 anni + 4 mesi

2031 43 anni + 5 mesi

2032 43 anni + 5 mesi

2033 43 anni + 7 mesi

2034 43 anni + 7 mesi

2035 43 anni + 9 mesi

2036 43 anni + 9 mesi

2037 43 anni + 11 mesi

2038 43 anni + 11 mesi

2039 44 anni + 1 mese

2040 44 anni + 1 mese

2041 44 anni + 3 mesi

2042 44 anni + 3 mesi

2043 44 anni + 5 mesi

2044 44 anni + 5 mesi

2045 44 anni + 7 mesi

2046 44 anni + 7 mesi

2047 44 anni + 9 mesi

2048 44 anni + 9 mesi

2049 44 anni + 11 mesi

2050 44 anni + 11 mesi

Lavoratrici dipendenti pubbliche private e autonome = un anno in meno

A partire dal 2019 è stata reintrodotta però una finestra trimestrale, il che vuole dire che si viene a creare un gap di 3 mesi tra il momento in cui è possibile inoltrare la domanda per la pensione e quello in cui l’assegno è effettivamente erogato. Nel frattempo, comunque, il lavoratore potrà continuare a esercitare la propria attività e continuare a contribuire fino all’esaurimento della finestra così da accedere direttamente alla pensione una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente (requisito quest’ultimo necessario per l’accesso alla pensione stessa).


Misure per i precoci
A decorrere dal 1° maggio 2017 l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi.

Anche il predetto requisito contributivo ridotto avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a cinque mesi dal 1° gennaio 2019. L'articolo 17 del DL 4/2019 ha sospeso l'applicazione dell'adeguamento e dei successivi adeguamenti sino al 31 dicembre 2026. Pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci restano fermi a 41 anni di contributi. A partire da coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha introdotto una finestra mobile trimestrale che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione.



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lunedì 27 gennaio 2020

Pensione per le Casalinghe - Iscrizione all'INAIL per le Casalinghe

1) PENSIONE PER LE CASALINGHE:

Nel 2020 le regole ed i requisiti di iscrizione continuano a prevedere questa possibilità per tutte le donne e gli uomini che hanno un’età compresa tra i 16 ed i 67 anni e che svolgono attività di assistenza e di cura in casa, non risultando titolari di una pensione diretta. Allo stesso tempo, i requisiti prevedono di non svolgere altre attività di lavoro, fatta eccezione per eventuali part time.
Restano sostanzialmente confermati anche per il 2020 i requisiti di accesso alla pensione per i contribuenti iscritti al fondo casalinghe. La pensione di vecchiaia spetta dalla maturazione del 57esimo anno di età, purché si possiedano almeno 5 anni di contribuzione (corrispondenti a 60 mensilità) e si maturi un assegno di almeno 1,2 volte la pensione sociale. In caso contrario, si accede alla quiescenza a partire dai 67 anni di età a prescindere dall’importo dell’assegno. Quest’ultimo viene calcolato secondo il metodo contributivo puro.
Resta inoltre presente la tutela garantita dalla pensione di invalidità, che spetta nel momento in cui l’iscritto diventi impossibilitato in modo permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In questo caso specifico, l’unico criterio necessario da maturare consiste nell’anzianità contributiva di almeno 5 anni al fondo casalinghe.
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Pensione per le casalinghe fino all'anno 2019:

La Pensione per le casalinghe è il Fondo di previdenza, istituito dal 1.1.1997, per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
Le persone dedite alla cura di casa devono versare i contributi all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ma hanno anche un fondo per la pensione, la cui iscrizione è puramente volontaria. In sostanza l’assicurazione INAIL è obbligatoria, quella INPS è facoltativa e volontaria. Se si vuole la pensione ecco le regole da rispettare dalle persone di entrambe i sessi con età compresa tra i 16 e i 65 anni.
Requisiti:
1) Lavorare in famiglia senza averne paga e senza vincoli di subordinazione;
2) Non avere una pensione diretta;
3) Non avere lavori esterni (dipendenti o autonomi) e quindi non avere la possibilità di avere una pensione in altro modo.-
Come iscriversi:
La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
1) Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it 
2) Telefono – contattando il contact center multicanale, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
3) Patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Da quando ci si può iscrivere:
L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Una volta effettuata conserva la sua validità anche se non sono stati eseguiti versamenti.
Coloro che erano iscritti alla "Mutualità pensioni" sono iscritti d’ufficio nel nuovo fondo e possono utilizzare i contributi versati come premio unico d’ingresso”.
Quanto si paga:
L’importo dei versamenti libero. La persona può versare quanto vuole e quando vuole. Per un intero mese occorre versare almeno 25,82 euro, pari a 310 euro annui. Se in un anno si versano, ad esempio, solo 110 euro l’INPS riconosce solo 4 mesi. Si paga con i bollettini postali che l’INPS invia a casa. Quello che si paga si può togliere dal reddito soggetto a IRPEF. E questo può farlo anche il marito che paga, ad esempio, il contributo in favore della moglie fiscalmente a carico.-
Prestazioni:
Si ha diritto solo a due tipi di pensione:
a) Quella di inabilità con almeno 5 anni di contributi e la totale inabilità a svolgere qualsiasi lavoro;
b) Quella di vecchiaia con almeno 5 anni di contributi e 57 anni d’età. Se però la pensione non raggiunge una rata minima, pari all’assegno sociale maggiorato del 20% (quest’anno l’importo è di 448,51x120% = 538 euro, la pensione verrà riconosciuta solo al compimento dei 65 anni d’età.-
Quanto spetta:
L’importo della pensione è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo.
Le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo.
Non esiste la pensione ai superstiti.-

2) ISCRIZIONE ALL'INAIL PER LE CASALINGHE:

Dal 1° gennaio 2020 la fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (dai 65 anni previsti sino al 31.12.2018). Aumenta anche l’entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che sale dai precedenti 12,91€ a 24€ l'anno. Lo stabilisce la Circolare Inail numero 37 del 30 Dicembre 2019 con la quale l'ente assicuratore dà attuazione alla legge n. 145/2018 (legge Bilancio 2018).
A fronte dell'estensione dell'obbligo assicurativo e dell'incremento del premio annuo il legislatore ha rafforzato anche le tutele riconosciute agli infortunati. La percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista l'attribuzione della rendita Inail (il cui importo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi del TU 1124/1965), scende dal precedente 27 per cento al 16 per cento. Viene inoltre riconosciuta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro (rivalutabile annualmente), qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento. Si prevede, inoltre, la corresponsione dell’assegno per l'assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del TU 1124/1965 in caso di infortunio domestico. Pertanto ove l'infortunio abbia determinato una lesione ascrivibile alla tabella n. 3 del citato TU in misura tale da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore all'infortunato può essere riconosciuto anche l'assegno di accompagno erogato dall'Inail (il cui importo è di circa 533 euro al mese) in aggiunta alla rendita Inail.
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Iscrizione all'INAIL per le casalinghe fino all'anno 2019:

Sono obbligati ad iscriversi all'INAIL i componenti del nucleo familiare, di età compresa fra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgono, in via esclusiva e non occasionale, attività in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura del proprio nucleo familiare.
La polizza è obbligatoria e garantisce una tutela per gli infortuni da cui derivi un’inabilità superiore al 27 per cento; qualora si verifichi, l’INAIL garantisce una rendita a vita d’importo tra i 180 e i 1200 euro al mese. Per pagare il premio si possono utilizzare comuni bollettini postali o ricorrere alla modalità telematica attraverso la propria banca o carta di credito.-
Come funziona la tutela:
L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico copre gli eventi occorsi nell’abitazione e nelle relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove si risiede con il nucleo familiare. Se la casa è situata in un condominio vengono considerate come ambito domestico anche le parti comuni, come l’androne, le scale e i terrazzi. Rientrano nella tutela anche le residenze temporanee scelte per le proprie vacanze, a condizione che si trovino sul territorio italiano. A non essere tutelato, invece, è l’infortunio in itinere, ovvero eventuali incidenti che possono capitare mentre si va a fare la spesa. Alle infortunate spetta una rendita a vita che oscilla tra i 186,17 euro (per invalidità al 27 per cento) e i 1292,90 euro (per invalidità al 100 per cento). Se dall’infortunio consegue la morte, è prevista l’erogazione della rendita ai superstiti, unita all’assegno funerario di 2132,45 euro.
Chi è obbligato ad assicurarsi:
L’assicurazione domestica si rivolge a tutti i cittadini, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgano in via esclusiva e senza vincolo di subordinazione lavoro domestico per la cura della famiglia. Tale polizza è obbligatoria anche solo per i periodi in cui non si svolge altra attività lavorativa. All’interno di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio madre e figlia). Sono esclusi dall’obbligo le persone che hanno meno di 18 anni o più di 65, i lavoratori socialmente utili, i titolari di una borsa lavoro, gli iscritti a un corso di formazione o a un tirocinio, i lavoratori part time e i religiosi.
Quanto costa l’assicurazione:
Il costo annuale dell’assicurazione è fissato in 12,91 euro e va pagato entro il 31 gennaio. A coloro che hanno un reddito personale complessivo lordo annuo che non superi i 4.648,11 euro (o familiare di 9.296,22 euro) il premio lo paga direttamente lo Stato, presentando un’autocertificazione all’INAIL.
Come chiedere la rendita:
Per ottenere la rendita l’infortunato deve chiederne l’erogazione alla sede INAIL di appartenenza dichiarando di essere assicurato per l’anno in cui è avvenuto l’incidente, la sussistenza dei requisiti per l’assicurazione, il presidio sanitario che ha prestato soccorso e la presenza di eventuali soggetti al momento dell’infortunio. Alla domanda va allegata la certificazione medica.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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sabato 20 agosto 2016

Buoni Lavoro (Voucher) e Buoni Lavoro per Studenti

Con il nostro nuovo articolo sul Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto Famiglia, il contenuo del presente articolo può considerarsi superato.

Buoni Lavoro (Voucher)

Tetti Buoni Lavoro Anno 2016:

Aumentano nel 2016 i limiti entro cui devono essere contenuti i compensi economici per chi svolge lavoro accessorio.
I compensi complessivamente guadagnati dal prestatore non possono superare quest’anno 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.-
In pratica la persona può svolgere anche più di un lavoro accessorio, ma nel complesso dell’anno solare, identificato con il periodo che va da gennaio a dicembre, non dove superare i limiti suddetti.-    
Se però il lavoro è svolto con imprenditori commerciali e liberi professionisti il limite scende nel 2016 a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi per ciascun committente.-
In questo caso il limite è riferito a ogni singolo committente, per cui il lavoratore può aumentarlo con il lavoro presso altri committenti.-
Ma anche in questo caso c’è sempre invalicabile il limite di 7.000 euro netti.-
Per le persone che riscuotono misure di sostegno reddito (cassa integrazione, disoccupazione indennizzata e mobilità) il limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi.-
Per evitare pesanti sanzioni il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del lavoratore, è perciò necessario chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia a voucher riscossi nell’anno solare, sia a quelli ricevuti da altri committenti.- 
Periodi in cui gli studenti con meno di 25 anni possono fare questi lavori accessori:
-          Gli universitari possono lavorare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni scolastici.-
-          Gli iscritti a scuole medie superiori possono lavorare - Il sabato e la domenica – durante le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) - pasquali (dalla domenica delle Palme al giorno dopo Pasquetta) – estive (dal 1° giugno al 30 settembre).-        

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Tetti Buoni Lavoro Anno 2015:

Aumentano nel 2015 i limiti entro cui devono essere contenuti i compensi economici per chi svolge lavoro accessorio.
I compensi complessivamente guadagnati dal prestatore non possono superare quest’anno 5.060 euro netti (6.746 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.-
In pratica la persona può svolgere anche più di un lavoro accessorio, ma nel complesso dell’anno solare, identificato con il periodo che va da gennaio a dicembre, non dove superare i limiti suddetti.-
Se però il lavoro è svolto con imprenditori commerciali e liberi professionisti il limite scende nel 2015 a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi per ciascun committente.-
In questo caso il limite è riferito a ogni singolo committente, per cui il lavoratore può aumentarlo con il lavoro presso altri committenti.-
Ma anche in questo caso c’è sempre invalicabile il limite di 5.060 euro.-
Per le persone che riscuotono misure di sostegno reddito (cassa integrazione, disoccupazione indennizzata e mobilità) il limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi.-
Per evitare pesanti sanzioni il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del lavoratore, è perciò necessario chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia a voucher riscossi nell’anno solare, sia a quelli ricevuti da altri committenti.-

Periodi in cui gli studenti con meno di 25 anni possono fare questi lavori accessori:

  • Gli universitari possono lavorare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni scolastici.
  • Gli iscritti a scuole medie superiori possono lavorare - Il sabato e la domenica – durante le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) - pasquali (dalla domenica delle Palme al giorno dopo Pasquetta) – estive (dal 1° giugno al 30 settembre).

Procedura di Acquisto e di riscossione dei buoni lavoro INPS:


Prima che inizi il lavoro occorre portare a termine due operazioni: la prima con le Poste e la seconda con l’INPS:
1) Si va all’ufficio postale e si acquistano i buoni cartacei dal valore nominale di 10 o 20 o 50 euro, disponibili in carnet di 25 buoni, pagando il controvalore e presentando la tessera sanitaria. Chi vuole se è registrato presso l’INPS, può acquistare i voucher per via telematica.
2) Prima dell’inizio del lavoro (al limite fino a un minuto prima) il committente deve comunicare all’INPS: Il codice fiscale, i dati del lavoratore, luogo, date di inizio e fine lavoro. Attenzione: vanno indicati i giorni di effettivo lavoro e non l’arco temporale in cui si svolgono. La comunicazione va fatta:
a) Recandosi di persona all’INPS
b) Collegandosi con il sito www.inps.it
c) Telefonando al call-center INPS (803.164 o 06.164.164)

Per entrare nel sito dell’INPS occorre indicare:
1) Codice fiscale
2) Password che a scelta è costituita: dal codice Pin INPS, oppure dal codice (16 caratteri) di uno dei voucher.

Una volta terminato il lavoro il committente consegna i buoni al lavoratore, sui quali ha indicato le prestazioni e l’interessato può a questo punto andare in qualsiasi ufficio postale, a partire dal secondo giorno successivo al termine del lavoro accessorio, per consegnare i buoni (da lui stesso controfirmati) e ricevere il compenso. Deve presentare:
a) Tessera sanitaria
b) Documento d’identità


Buoni Lavoro Anno 2014:

Sono stati stabiliti i nuovi tetti ai compensi che si possono ricavare dai lavori accessori, pagati con i voucher che il committente può acquistare dall’INPS. Ogni buono vale 10,00 euro per un’ora di lavoro, ma 2,50 euro vanno a INPS e INAIL ai fini della pensione e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per cui gli interessati percepiscono 7,50 euro netti esentasse.-

Se si superano i limiti che la legge impone ogni anno, il lavoro non è più considerato accessorio e la persona deve essere pagata e assicurata come un normale lavoratore subordinato con notevole aggravio del costo.-
  • Per il lavoro svolto per qualsiasi committente il tetto è di 6.740,00 euro che, tolte le trattenute previdenziali, è di 5.050,00 euro netti.-
  • Se il lavoro accessorio è però svolto per conto di un imprenditore commerciale o un libero professionista il guadagno massimo si riduce a 2.690,00 euro lordi, pari a 2.020,00 euro netti. Però il limite riguarda il un singolo committente. Perciò se nell’anno la persona svolge più lavori può sempre arrivare al guadagno massimo di 5.050,00 euro netti.-
  • Le persone che riscuotono ammortizzatori sociali (cassa integrati, disoccupati, in mobilità) hanno il tetto di 4.000,00 euro, pari a 3.000,00 euro netti.-
Per gli studenti restano in vigore le restrizioni tradizionali, per cui possono lavorare solo a ogni fine settimana, durante le vacanze di Natale (dal 1° dicembre al 10 gennaio), di Pasqua (domenica delle Palme + Pasquetta) ed estive (dal 1° giugno al 30 settembre). Gli universitari fino a 25 anni età possono lavorare in qualsiasi periodo.-



La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni", il cui valore nominale è pari a 10 euro.
È, inoltre, disponibile un buono "multiplo", del valore di
50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi
pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. -

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio dopo la legge n. 92/2012:
Secondo la nuova formulazione legislativa, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività di natura lavorative di natura meramente occasionale che non generano redditi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Se svolte nei confronti di imprese commerciali (qualsiasi soggetto che opera su un determinato mercato, come specificato nelle circolari del Ministero del Lavoro n. 4/2013 e n. 18/2012) o di studi professionali le prestazioni non potranno eccedere il limite di 2.000 euro per ciascun committente (fatto salvo il limite complessivo di 5.000 euro).
La legge, inoltre, ammette un utilizzo dei buoni in agricoltura, per le attività agricole stagionali se svolte da giovani sotto i 25 anni (se inseriti in un percorso di istruzione) o da pensionati, oppure nel caso di attività svolte per i piccoli produttori agricoli (fatturato non superiore a 7.000 euro) con esclusione di impiego degli iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Inoltre, per l’anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio potranno essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti beneficiari di prestazioni di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

Acquisto buoni lavoro :
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
  • la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
  • la modalità di acquisto telematico
  • l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
  • l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
  • l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale

Riscossione buoni lavoro:
La riscossione dei buoni cartacei, distribuiti presso le Sedi INPS,  da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione.
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
La riscossione dei "voucher telematici" può avvenire tramite l’INPS Card (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un’apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa 'rete tabaccai’dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione.
I voucher acquistati presso gli sportelli bancari  abilitati sono pagabili riscuotibili - dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione - esclusivamente dal medesimo circuito bancario.
I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione,  presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale. 

Cosa è importante sapere sul lavoro accessorio
È importante sapere che chi lavora con questa tipologia lavorativa non sottoscrive un classico contratto di lavoro. Non è previsto alcun riferimento alla contrattazione collettiva, non si matura il Tfr (trattamento di fine rapporto), non si maturano ferie, straordinari ecc.. Inoltre il committente non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva ai Servizi per l’Impiego, né consegnare la busta paga al lavoratore; inoltre, i lavoratori non vengono registrati dal committente sul Libro Unico del Lavoro. L’unico obbligo del committente è quello di effettuare la comunicazione preventiva all’Inail.
Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all’Inps, è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità ed assegno al nucleo familiare.-
Il reddito percepito tramite voucher può essere computato ai fini del rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.





BUONI LAVORO PER STUDENTI

Gli studenti, se vogliono, possono svolgere qualche attività con il sistema dei "buoni lavoro INPS".

Un “lavoretto” occasionale di tipo accessorio (esempio: commesso in un negozio di vestiti). Un lavoro di qualunque tipo e in qualsiasi settore produttivo: industria, commercio, terziario, anche nel pubblico  impiego.-

Gli studenti devono avere da 16 a 25 anni. E possono lavorare:
  • Se iscritti a scuola media inferiore e superiore, durante: a) le vacanze natalizie fino al 10 gennaio, b) tutti i fine settimana, c) le vacanze pasquali e quelle estive.
  • Se iscritti all'università: in tutti i periodi dell'anno.

Il committente prima dell'inizio dei lavori deve acquistare i buoni lavoro:
  • Dall'INPS (on-line attraverso il sito www.inps.it o presso gli sportelli).
  • Dall'associazione di categoria.
  • Dalle tabaccherie che espongono la vetrofania “Rete amica”.

Ogni buono vale 10 euro: di essi 7,50 euro (esentasse) vanno in tasca al lavoratore e 2,50 servono per assicurarsi con INPS e con INAIL (Infortuni). In questo modo lo studente inizia ad avere i primi contributi per la pensione.-

A fine lavoro il committente consegna i buoni al lavoratore: tanti buoni quante sono le ore di lavoro. Il lavoratore va in un qualsiasi ufficio postale e si fa pagare, oppure presso il tabaccaio autorizzato.-

Ci sono dei limiti soggettivi e oggettivi:
  • Il committente con il sistema dei buoni non può pagare più di 10 mila euro.-
  • Il giovane non può guadagnare più di 5 mila euro presso lo stesso committente.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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domenica 12 giugno 2016

Pensione con part-time agevolato

Dal 2 giugno 2016 è diventato operativo il decreto che disciplina le modalità di riconoscimento del part­-time agevolato, introdotto da una norma contenuta nella legge di stabilità 2016.­

Requisiti e condizioni per il part-time agevolato:

Potranno usare questa possibilità i lavoratori del settore privato con contratto a tempo pieno e
indeterminato con almeno 20 anni di contributi, che maturino il requisito anagrafico per la
pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.­

Misura e durata:

Sarà possibile concordare con il datore di lavoro il passaggio al part­-time agevolato, con una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40 ed il 60%, fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato.­

Agevolazioni contributive:

Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la
contribuzione figurativa sulla prestazione non effettuata in modo che non si riduca l’importo della
pensione.

Modalità di erogazione:

Il lavoratore interessato deve richiedere all’INPS per via telematica se è in possesso del pin, o
tramite un patronato, la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la
maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018.­

Stipula nuovo contrato:

Dopo il rilascio della certificazione da parte dell’INPS, il lavoratore ed il datore di lavoro stipulano
un contratto di lavoro a tempo parziale agevolato nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario, con comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa data di cessazione.­

Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia:

Donne:
Anno 2016 = 65 anni + 7 mesi
Anno 2017 = 65 anni + 7 mesi
Anno 2018 = 66 anni + 7 mesi
Uomini:
Anno 2016 = 66 anni + 7 mesi
Anno 2017 = 66 anni + 7 mesi
Anno 2018 = 66 anni + 7 mesi

Chi può e chi non può accedere:

  • Possono accedere al part­-time pensionistico anche i lavoratori del settore agricolo
  • Possono accedere al part­-time pensionistico anche i dipendenti di enti pubblici economici
  • Possono accedere al part­-time pensionistico anche i dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali).
  • Non possono accedere al part­-time pensionistico i lavoratori del pubblico impiego
  • Non possono accedere al part­-time pensionistico i lavoratori con contratto di collaborazione a progetto, di lavoro domestico, di lavoro intermittente, di lavoro a domicilio.­

Benefici per il lavoratore e per il datore di lavoro:

Per un lavoratore che sigla un contratto al 50% la retribuzione in busta paga sarà del 78% (mentre l'impresa ha una riduzione del costo del lavoro del 41%) mentre per quel lavoratore che ha un contratto al 60% (24 ore su 40 alla settimana) la retribuzione in busta paga sarà dell'84% (per l'impresa la riduzione del costo del lavoro sarà del 33%). Ciò è possibile perché il decreto prevede che il datore di lavoro paghi in busta paga esentasse la contribuzione per le ore non lavorate. E per il lavoratore non ci sarà alcuna penalizzazione poiché sul fronte dell'assegno pensionistico dato che per il periodo di part-time agevolato è assicurata la contribuzione figurativa.­

Termine entro il quale debbono essere raggiunti i requisiti:

L'agevolazione è riconosciuta ai lavoratori del settore privato con contratto a tempo pieno e
indeterminato con almeno 20 anni di contribuzione già maturati al momento nel quale si esercita
l'opzione e il requisito dell'età di vecchiaia da raggiungere entro il 2018. L'età pensionabile va
raggiunta entro il dicembre 2018, mentre i 20 anni di anzianità contributiva devono essere
posseduti al momento della stipula dell'accordo. Sono invece esclusi dall'incentivo i lavoratori che
maturano nel periodo solo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per
gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne) dato che nella norma c'è un riferimento esplicito ai requisiti
per il pensionamento di vecchiaia. Quindi potranno chiedere al datore di lavoro di trasformare il
proprio contratto in uno di part-time agevolato solo quei lavoratori che raggiungeranno entro il
2018 i 66 anni e sette mesi e quindi in pratica chi a fine aprile 2016 avrà almeno 63 anni e 11 mesi.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai
lavoratori.­

lunedì 26 ottobre 2015

Ristrutturazione del Debito - Pignoramento della pensione - Pignoramento della paga

1) RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO:

Anche le famiglie e le piccole imprese possono fallire. Ma a differenza delle grande aziende non hanno il "privilegio" di portare i libri in tribunale. In altre parole, quando un livello di indebitamento ormai insostenibile le conduce dritte al default, le loro sorti sono nelle mani dei creditori (se non degli strozzini) senza nessuna protezione. Se una famiglia non ce la fa più a pagare rate e bollette viene trascinata in tribunale dai suoi creditori e rischia di perdere tutto.

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (pubblicata nella G.U.R.I. del 30 gennaio 2012 n. 24) che detta le disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha fornito anche alle famiglie in crisi finanziaria una rete per cadere sul morbido. La legge mira a fronteggiare le situazioni di crisi delle famiglie e delle piccole imprese, a cui finora non si applicavano le norme in materia di fallimento e procedure concorsuali riservate alle grandi aziende.

Viene quindi introdotto un meccanismo che dà possibilità anche ai privati di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione del debito e arrivare alla "esdebitazione" definitiva. Cioè a chiudere una volta per tutte i conti con i creditori. Un meccanismo simile al concordato preventivo, la procedura con cui l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi temporanea della sua azienda.

Il debitore in stato di sovraindebitamento, infatti, può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso. Il piano dovrà prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell'accordo.

Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Una procedura in quattro mosse:

Il meccanismo è controllato e garantito da un giudice ma serve proprio a evitare di imbarcarsi in cause estremamente lunghe e costose, a vantaggio sia dei debitori che dei creditori (nonché della stessa macchina giudiziaria che si trova alleggerita di una notevole mole di processi).

Ecco la procedura da seguire per scampare alla bancarotta:

  1. Il cittadino (o la piccola impresa) deve presentare domanda al tribunale di residenza allegando le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e gli atti di disposizione del patrimonio (compravendite ecc.), degli ultimi 5 (la piccola imprese deve presentare le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi). Alla domanda va allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
    a) L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
    b) L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
    c) Il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni;
    d) L’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    e) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.- 
  2. Il giudice verifica i requisiti di ammissibilità e fissa una finestra di 120 giorni per mettere il patrimonio del debitore al riparo da azioni esecutive individuali o da sequestri conservativi.
  3. La valutazione passa a un organismo di composizione, formato da professionisti (avvocati, commercialisti o notai) e istituito presso le camere di commercio o gli enti locali. Questi professionisti dovranno essere iscritti in un apposito registro e riceveranno un compenso stabilito dal ministero della Giustizia. L'organismo aiuterà le parti a raggiungere un accordo di ristrutturazione del debito, per esempio il pagamento parziale o dilazionato su più anni. In alcuni casi specifici si può prevedere una moratoria di un anno per il pagamento.
    L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

    La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
    Non sono compresi nella liquidazione:
    a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
    b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
    c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
    d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

    Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.

    Inoltre le condizioni di inammissibilità previste dall’art. 7, c. 2, lett. a) e b) della L. n. 3/2012 consistono in: “La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
    a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
    b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”, mentre i documenti previsti dall’art. 9, c. 2, L. n. 3/2013 sono rappresentati da: “Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia”.

    Alla fine, se risultano soddisfatte tutte le premesse di cui sopra, il Giudice dichiara aperta la liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012 secondo cui: “Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10, comma 6.

    Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

    a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
    c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché’, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese;
    d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
    e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
    f) fissa i limiti di cui all’articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

    Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda”.
  4. L'accordo sul piano di "esdebitazione" passa di nuovo al giudice che si limita a verificarne la correttezza formale e a omologarlo. (A.D.M.)


2) PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE:

Decreto legge 83/2015:

Cresce la parte non pignorabile. Non è più la misura della pensione minima, che quest’anno è di 502,38 euro, ma sale a una cifra più consistente, pari all’assegno sociale aumentato della metà. La quota non pignorabile è ora di 672,78 euro. Ciò significa che:
a) Le pensioni fino a 672,78 euro non sono pignorabili
b) Le pensioni mensili più alte sono pignorabili ma solo sulla parte eccedente, nel solito limite di un quinto, che non viene modificato.-
Esempio: pensione di euro 1.500, (1.500 - 672,78 = 827,22 x 1 : 5) = 165,44 euro al mese, che è la cifra che viene prelevata mensilmente sulla pensione.-
Regole un po’ differenti nei casi in cui la pensione viene dall’INPS accreditata sul conto corrente, che il pensionato ha acceso presso la posta o la banca.
a) Pensione accreditata prima del pignoramento:
In questo caso diventa intoccabile la somma pari al triplo dell’assegno sociale e cioè 1.345,56 euro. E diventa pignorabile l’eventuale eccedenza, tutta intera senza applicazione del sistema del quinto.-
b) Pensione accreditata dopo il pignoramento:
In questo caso si torna al sistema sopra delineato e cioè sono intoccabili i primi 672,78 euro e l’eccedenza è pignorabile di nuovo nel limite di un quinto.-



3) PIGNORAMENTO DELLA PAGA:

Le buste paga, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali sono pignorabili nei limiti:
a) Di un terzo se si tratta di alimenti dovuti per legge, ad esempio a figli e coniuge.
b) Di un quinto per recuperare debiti verso il proprio datore di lavoro o per tributi dovuti allo Stato, provincie e comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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sabato 12 ottobre 2013

Scelta di destinazione del TFR

Entro il 30 giugno 2007, o entro sei mesi dalla data di assunzione, se tale data è successiva al al 1° gennaio 2007, i lavoratori dipendenti sono stati o saranno chiamati ad effettuare una scelta sulla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturando ed hanno diverse possibilità.

Ecco l'elenco delle possibili scelte.

  • MANTENERE IL TFR PRESSO IL PROPRIO DATORE DI LAVORO (Modalità Esplicita)
    Se l'azienda ha almeno 50 dipendenti l'intero TFR maturando viene trasferito dal Datore di Lavoro ad uno speciale Fondo presso l'INPS, se l'azienda ha invece meno di 50 dipendenti il TFR rimane in Azienda; In entrambi i casi comunque il TFR conserva le stesse caratteristiche precedenti (rivalutazione legale, anticipazioni dopo almeno otto anni per spese mediche o acquisto prima casa e pagamento integrale, da parte dell'azienda, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro).
  • ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE NEGOZIALE
    Il fondo pensione negoziale è costituito dai Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni imprenditoriali che insieme danno vita ad un fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori di quel contratto; quindi è stato creato o si sta creando un fondo per ogni categoria, l'adesione è pertanto collettiva; solo in questo caso il Datore di lavoro versa la sua quota.
  • ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE APERTO
    Il fondo pensione aperto viene promosso da Banche, Società di Gestione del Risparmio, Società di intermediazione mobiliare e Assicurazioni e l'adesione può essere sia collettiva che individuale.
  • SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA INDIVIDUALE (PIP)
    La polizza individuale (o PIP) può essere un contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali cioè una polizza individuale pensionistica o altre forme individuali previdenziali.
  • SILENZIO ASSENSO (Modalità Tacita)
    Se non esprimiamo alcuna scelta, con il silenzio assenso, acconsentiamo al trasferimento del TFR ad un fondo Pensione Contrattuale, se esiste, oppure, in assenza, ad un fondo residuale appositamente costituito all'INPS (FONDINPS).


PROFILO FISCALE

Il trattamento fine rapporto è soggetto a tassazione separata (in generale si applica l'aliquota IRPEF media del lavoratore nell'anno in cui è percepito), l'aliquota minima è del 23%; Dal 1° gennaio 2007 invece, le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo pensione, in forma di capitale e rendita, per la parte imponibile sono tassate nella misura del 15% che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%; l'aliquota applicata potrà quindi scendere sino al 9% dopo 35 anni di partecipazione.


INIZIO LAVORO PRIMA DEL 29 APRILE 1993

Chi ha iniziato a lavorare prima del 29 aprile 1993, se decide di aderire, può trasferire al fondo il 100% del TFR maturando oppure la quota minima prevista dal fondo negoziale al quale si aderisce, se non prevista dal CCNL il 50% del TFR da maturare.

INIZIO LAVORO DOPO IL 29 APRILE 1993

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 29 aprile 1993 deve, se decide di aderire, trasferire al fondo il 100% del TFR maturando, (non può trasferire una quota minore).-



COSTI E RENDIMENTI

I Fondi Negoziali costano di meno di quelli aperti e dei P.I.P. perché non hanno fini di lucro, non hanno i costi della rete commerciale, le commissioni di gestione finanziaria sono contenute al minimo e in parte sono a carico delle Imprese.


ANTICIPAZIONI TFR

I Fondi negoziali prevedono anticipazioni fino al 75% della della posizione individuale maturata, in qualsiasi momento, per spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni per sé, per il coniuge o i figli e dopo otto anni di iscrizione al fondo fino al 75% della posizione individuale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa e fino al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze.


RISCATTO TFR

Il riscatto può essere effettuato nella misura del 100% della posizione maturata, in caso di disoccupazione superiore a 48 mesi, nel caso di invalidità permanente, in caso di decesso (agli eredi), mentre da 12 a 48 mesi di inoccupazione può richiedere il 50% del maturato.


PENSIONE INTEGRATIVA

Si ha diritto alla pensione integrativa all'atto della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica e con almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione complementare.-

Se il lavoratore aderisce ad un fondo negoziale oltre alla quota del TFR maturando può versare un ulteriore contributo ad esempio dell'1% della retribuzione annua lorda ed in tal caso il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo pari alla stessa percentuale dell'1%.

La quota del TFR versato + il contributo ulteriore del lavoratore + il contributo ulteriore del datore di lavoro + la rendita annuale del fondo creano un montante individuale e personale, che si accumula anno su anno, sul quale alla fine, in base ad appositi parametri verrà calcolata la pensione integrativa.


PRESTAZIONE

L'iscritto, al momento del pensionamento, può richiedere di ricevere oltre alla rendita vitalizia anche una parte come liquidazione in capitale fino al 50% del capitale accumulato.

Se convertendo in rendita vitalizia almeno il 70% del montante maturato , l'importo della della pensione complementare risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale, è possibile ricevere l'intera prestazione in capitale.


TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O TFR

Il TFR è una quota che viene accantonata ogni anno al 31 dicembre pari al 7,4% o 1/13,5 della retribuzione annua complessiva.

Al 31 dicembre di ogni anno, oltre a calcolare la quota da accantonare nell'anno in corso, il datore di lavoro deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti al tasso fisso pari all'1,5% + un tasso variabile pari al 75% dell'aumento del costo della vita ISTAT.

Informazioni più complete sono reperibili sul nostro articolo TFR - Trattamento di Fine Rapporto.


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Gianfranco Censori

giovedì 2 dicembre 2010

Pensioni - Gestione separata INPS per Autonomi e Precari

Il presidente dell'Inps dice che l'istituto non permetterà a chi è iscritto alla “gestione separata” di poter fare online una “simulazione” della propria pensione: "Si rischierebbe un sommovimento sociale". Rivolta in Rete dei precari:

I giovani in Rete hanno dato il via al passaparola della dichiarazione di Antonio Mastrapasqua, presidente dell’Inps, che lo scorso 6 ottobre sulle pagine del Corriere della Sera ha chiosato al convegno dell’Ania e Consumatori: “Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale”. Questo significa che, mentre i lavoratori che entro 12 mesi raggiungono il diritto al pensionamento possono consultare online quanto riscuoteranno, per i precari l’incertezza sulle cifre è assoluta. I contributi che pagano oggi, ovvero il 26% del loro stipendio, finisce nelle casse dell’istituto di previdenza per pagare nonni e genitori. Non certo il loro futuro.-

Chi è tenuto all'iscrizione:

Sono tenuti all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione separata:

  • I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza.-
  • Gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000.-
  • Gli spedizionieri doganali
  • I titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca
  • I percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
  • I soggetti che, nell'ambito dell'associazione in parrtecipazione, conferisocno prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo
  • I titolari di co.co.pro. (collaborazioni coordinate a progetto).-
  • I titolari di co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore  atrenta giorni nell'anno).-
  • I Pensionati di vecchiaia titolari di co.co.co.
  • I professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengono rapporti di co.co.co. sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria
  • I soggetti che intrattengono rapporti di co.co.co. in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
  • I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni
  • I lavoratori autonomi occasionali non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.-


Gli iscritti alla Gestione separata INPS hanno titolo a percepire, in relazione ai periodi di iscrizione alla predetta gestione, pensioni di vecchiaia, pensioni di d'inabilità, assegni d'invalidità e pensioni ai superstiti calcolate secondo il metodo contributivo di cui alla L. n. 335/95 nonché, per quanti versino il contributo nella misura piena, l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità per la degenza ospedaliera.-

La pensione di vecchiaia:

La pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, spetta con almeno 57 anni di età e 5 anni di contributi (purchè in tal caso l'ammontare della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) oppure, a prescindere dal suddetto importo minimo, al compimento del 65° anno d'età. La pensione di vecchiaia spetta anche, a prescindere dal requisito anagrafico, nel caso in cui si possa vantare un'anzianità contributiva, presso la gestione separata, pari o superiore a 40 anni.-

Il calcolo delle pensioni:

Il calcolo delle pensioni dirette ed indirette a carico della Gestione separata si effettua mediante il sistema contributivo trasformando in rendita mediante uno specifico coefficente di trasformazione il montante dei contributi individuali.

Tale montante contributivo, a sua volta, si ottiene applicando, di anno in anno, l'aliquota di computo (di 2 punti percentuali più alta dell'aliquota contributiva di finanziamento) alla base imponibile nei casi che danno luogo a versamenti ed accrediti o ad obblighi contributivi e capitalizzando l'importo del montante, di anno in anno, sulla base della variazione media quinquennale del Pil.-

Per le pensioni di vecchiaia conseguite con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni senza aver compiuto il 57° anno d'età così come per la pensione d'invalidità e d'inabilità erogate a beneficiari che non abbiano ancora compiuto il 57° anno d'età s'applica il coefficente di trasformazione relativo ai 57 anni.-

Identico coefficente di trasformazione s'applica nel caso di pensione ai superstiti erogata dalla Gestione separata qualora l'iscritto sia deceduto prima del compimento del 57° anno d'età.-

Ai pensionati d'inabilità è riconosciuta una maggiorazione convenzionale della contribuzione utile per il calcolo della pensione.-

Coefficienti di trasformazione:

Anno          2009     2010

Età anni 57   4,720%   4,419%
Età anni 58   4,860%   4,538%
Età anni 59   5,006%   4,664%
Età anni 60   5,163%   4,798%
Età anni 61   5,334%   4,940%
Età anni 62   5,514%   5,093%
Età anni 63   5,706%   5,257%
Età anni 64   5,911%   5,432%
Età anni 65   6,136%   5,620%


1) Simulazione - lavoratori dipendenti:

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 - Media annuale retribuzione (quota lavoratore + quota datore di lavoro) euro 18.000.-

18.000 x 33% (quota lavoratore + quota datore  lavoro)  = euro 5.940 x 35 = 207.900 x 5,432% = euro 11.293 lordi annuali : 13 = euro 868 lordi mensili.-

2) Simulazione - lavoratori autonomi  

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 – Media annuale retribuzione euro 16.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 4.160 x 35 =  145.600 x 5,432% = euro 7.909 lordi annuali : 13 = euro 608 euro lordi mensili.-

3) Simulazione – lavoratori precari

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 25 – Media annuale retribuzione euro 12.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 3.120 x 25 = euro 78.000 x 5,432% = euro 4.237 lordi annuali : 13 = euro 326 lordi mensili.-

L'assegno ordinario d'invalidità:

L'assegno d'invalidità a carico della gestione separata viene corripsosto ove l'assicurato presenti una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini pe rinfermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della domanda. Al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Gestione separata, l'assegno d'invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, viene trasformato in pensione di vecchiaia.-

La pensione d'inabilità:

La pensione d'inabilità a carico della Gestione separata viene corrisposto ove l'assicurato presenti una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa per infermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 ne 5 anni precedenti la data della domanda.-

La pensione ai superstiti:

Ai superstiti del pensionato o dell'assicurato della Gestione separata sono riconosciute la pensione di reversibilità (nel primo caso) e la pensione indiretta (nel secondo caso) a condizione, in quest'ultimo caso, che l'assicurato possa vantare un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre anni nei cinque precedenti al decesso, ovvero i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.-

Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino in particolari condizioni reddituali, compete un'indennità una tantum.-

La pensione supplementare:

Se il titolare di posizione assicurativa presso la gestione separata non raggiunge i requisiti pe ril diritto ad una pensione autonoma ma consegue la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'Ago, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di quelle obbligatorie dei liberi professionisti ha diritto alla liquidazione di una pensione supplementare sempre che abbia compiuto i 57 anni d'età.-

I supplementi di pensione:

I contributi versati versati nella Gestione separata per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo alla liquidazione di un primo supplemento di pensione dopo che siano decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e successivamente dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.-

L'indennità di maternità:

Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo pieno hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a condizione che, in favore delle stesse, risultino accreditati nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, tre mensilità contributive.-

La misura giornaliera dell'indennità èpari all'80% di 1/395 del reddito imponibile in favore della Gestione separata per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per determinare l'ammontare dell'assegno, occorre riferirsi al reddito assoggettato a  contributi in favore della Gestione separata nei dodici mesi che precedono la nascita del bambino, applicare l'80%, dividere per dodici e moltiplicare per cinque.-

L'assegno per il nucleo familiare:

Agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS viene estesa la disciplina relativa all'assegno per il nucleo familiare. La condizione per poter beneficiare del predetto assegno è che la somma dei redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo del richiedente non risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.-



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