1) PENSIONI DI ANZIANITÀ
(Attenzione: per conoscere la normativa attuale visualizzare il nostro articolo aggiornato Pensione Anticipata)
Anno 2007
Per l'anno
2007 il requisito minimo per la pensione di anzianità, per i
lavoratori dipendenti, è di 35 anni di contributi versati e di 57
anni di età.-
Anno 2008
fino al 30/06/2009
Per
l'anno 2008 il requisito minimo per la pensione di anzianità, per i
lavoratori dipendenti, è di 35 anni di contributi versati e di 58
anni di età.-
Dal
01/07/2009 al 31/12/2010
Totale quota
95
59 anni + 36
contributi
60 anni + 35
contributi
Dal
01/01/2011 al 31/12/2012
Totale
quota 96
60
anni + 36 contributi
61
anni + 35 contributi
Dal
01/01/2013
Totale quota
97
61 anni + 36
contributi
62 anni + 35
contributi
FINESTRE
DI USCITA:
Fino al
31/12/2007 le finestre di uscita dal lavoro, e quindi di decorrenza
della pensione di anzianità, sono quattro (gennaio, aprile, luglio e
ottobre), ma dal 01/01/2008 vengono ridotte a due (gennaio e
luglio).-
LAVORI
USURANTI
I
lavoratori impegnati in attività usuranti (quelli che lavorano in
miniere o cave, quelli impegnati su tre turni e quelli con attività
vincolate come la catena di montaggio), sono esclusi dalla nuova
normativa e quindi possono andare ancora in pensione con 57 anni di
età e 35 anni di contributi.
Quando
la riforma andrà a regime potranno andare in pensione con tre anni
di anticipo
QUARANTA
ANNI DI CONTRIBUTI
Si
potrà andare in pensione indipendentemente dall'età anagrafica,
quando si maturano 40 anni di contributi.-
Finestre
di uscita:
-
Contribuzione solo da lavoro dipendente: 3 mesi dopo il trimestre di
maturazione dei contributi, (ma per accedere alle finestre
di luglio e di ottobre occorre aver compiuto anche 57 anni di età,
rispettivamente entro il 30/6 ed entro il 30/9).-
-
Contribuzione mista (lavoro dipendente+altro): 6 mesi dopo il
trimestre di maturazione dei contributi
-
Contribuzione solo da lavoro autonomo: 6 mesi dopo il trimestre di
maturazione dei contributi
LAVORATORI
AUTONOMI
L'età
necessaria alla pensione di anzianità sarà sempre un anno superiore
a quella dei lavoratori dipendenti.-
ADEGUAMENTO
DELLE PENSIONI IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO
DEL COSTO DELLA VITA
Anno 2009:
Pensioni
superiori al minimo dal 1° gennaio 2009:
Aumento
del 3,3% fino a euro 2.217,80.-
Aumento
del 2,47% sulla quota di pensione oltre euro 2.217,80.-
ADEGUAMENTO
DELLE PENSIONI IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO
DEL COSTO DELLA VITA
Anno 2010:
Pensioni
superiori al minimo dal 1° gennaio 2010:
Aumento
dello 0,7% fino a euro 2.291,00.-
Aumento
dello 0,53% sulla quota di pensione oltre euro 2.291,00.-
Novità
dal 2015:
03/08/2009
- Promulgato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n.
78 del 2009, nel quale il governo ha inserito una norma che andrà a
ritardare gradualmente per tutti, a partire dal 2015, il momento
della pensione. Il parametro che sarà preso in considerazione a
quella data sarà l'allungamento statistico della speranza di vita
nei cinque anni trascorsi a partire dal 2010. Le finestre effettive
di uscita saranno posticipate in corrispondenza proprio di questo
allungamento della vita media. L'adeguamento avverrà una volta ogni
cinque anni: per la prima volta, nel 2015, l'inremento non potrà
essere superiore a tre mesi. In questo modo si conta di rendere
sostenibile nel lungo periodo il sistema previdenziale italiano,
visto che il numero dei pensionati è destinato inevitabilmente ad
aumentare.-
Decreto
legge 78 del 31 maggio 2010:
Le
nuove finestre: Le attuali finestre fatte a blocchi di tre e sei
mesi vanno in soffitta. Dal prossimo anno nasce la finestra
personale: si va in pensione 12 mesi dopo quello in cui sono stati
raggiunti i requisiti per il diritto. Per i lavoratori autonomi il
ritardo sale a 18 mesi. Esempio se il Sig. Rossi maturerà i
requisiti a febbraio 2011, andrà in pensione a marzo 2012 (se
dipendente) e da agosto 2012 (se autonomo o parasubordinato). E
questo vale per le pensioni di anzianità e vecchiaia. Sono fuori dal
sistema le pensioni ai superstiti e quelle di invalidità.-
La
scuola: Nessuna modifica per la scuola: si continuerà ad andare
in pensione una sola volta l'anno, il 1° settembre o il 1° novembre
per le accademie di danza, musica, conservatori, università, ecc.).-
E continua a valere l'agevolazione secondo cui i requisiti per il
pensionamento possono essere raggiunti anche dopo l'uscita dalla
scuola, ma in ogni caso entro il 31 dicembre dello stesso anno.-
Il
sistema attuale: Le modifiche indicate si applicano a partire dai
requisiti raggiunti dal 1° gennaio 2011 in poi. Se i requisiti sono
raggiunti entro il 31 dicembre 2010 restano in vigore le attuali
finestre. Per cui i lavoratori interessati potranno ancora sfruttare
le uscite agevolate non solo a partire dalle prossime finestre di
luglio e ottobre 2010, ma anche per le scadenze di gennaio e aprile
2011. Inoltre per particolari situazioni continuano a valere le
attuali finestre anche per chi raggiungerà i requisiti oltre l'anno
prossimo (persone in preavviso, lavoratori che vengono mandati a casa
per limiti di età, collocati in mobilità, esodati da banche,
ecc.).-
Non si
perde il lavoro: E' escluso che
in attesa dell'apertura della finestra il lavoratore dipendente possa
essere licenziato dall'azienda. L'interessato, ha la garanzia di
restare sul posto di lavoro fino all'apertura della finestra.
Risultato? E' stata aumentata l'età di pensionamento, agendo non sul
requisito anagrafico ma sulla finestra.-
Totalizzazione:
Una forte stretta è prevista anche per le pensioni il cui diritto è
raggiunto con il sistema della totalizzazione gratuita (sommando
contributi versati in diversi fondi, ad esempio Inps e Inpdap). Ora
la pensione totalizzata è esclusa dalla finestra. Con le nuove c'è
una mazzata: si applica la finestra dei lavoratori autonomi. Perciò
la pensione sarà riscossa dopo 18 mesi. Sono escluse dalla modifica
le pensioni ai superstiti e di inabilità.-
Adeguamento
delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:
Valori per
l'anno 2011:
Sono
basati sulla previsione di un aumento del costo della vita stimato
all'1,4%
Le
previsioni valgono a partire dal 1° Gennaio 2011
Pensioni
superiori al minimo:
Aumento
pari all'1,4% fino ad euro 2.304,85.-
Aumento
pari all'1,05% sulla quota oltre euro 2.304,85.-
Manovra finanziaria
2011:
Rivalutazione tagliata:
Cambia
il sistema di adeguamento delle pensioni all'inflazione, per gli anni
2012-2013. Il nuovo testo stabilisce che la rivalutazione sia
drasticamente ridotta per i trattamenti previdenziali superiori a 5
volte il minimo INPS (circa 2.380 euro lordi mensili). Questi
soggetti riceveranno l'adeguamento solo per la quota di pensione
inferiore a 1.430 euro al mese circa, nella misura del 70% . Sono
così sostanzialmente salvi coloro che sono al di sotto dei 2.380
euro mensili, i quali però solo per la quota oltre i 1.430 euro al
mese, in forza di una normativa già in vigore prima del decreto, si
vedranno riconoscere la rivalutazione al 90%. Viene anche introdotto
un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte. In questo
caso non si tratta di una minore rivalutazione ma di una decurtazione
secca: sarà tagliato il 5 % della quota di pensione tra 90.000 e
150.000 euro annui, e il 10% di quella oltre i 150.000. Non sarà
toccata la parte di pensione fino a 90.000 euro.-
(Attenzione: per conoscere la normativa attuale visualizzare il nostro articolo aggiornato Pensioni di vecchiaia)
FINESTRE
DI USCITA:
Fino al
31/12/2007, la pensione di vecchiaia, decorreva dal 1° giorno del
mese successivo quello di maturazione dei requisiti di età e di
contributi.-
Dal 2008 la
decorrenza della pensione si apre:
a) Per i
lavoratori dipendenti = 3 mesi dopo il trimestre di maturazione dei
requisiti.-
b) Per i
lavoratori autonomi o con contribuzione mista = 6 mesi dopo il
trimestre di maturazione dei requisiti.-
ADEGUAMENTO
DELLE PENSIONI IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO
DEL COSTO DELLA VITA
Anno 2009:
Pensioni
superiori al minimo dal 1° gennaio 2009:
Aumento
del 3,3% fino a euro 2.217,80.-
Aumento
del 2,47% sulla quota di pensione oltre euro 2.217,80.-
ADEGUAMENTO
DELLE PENSIONI IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO
DEL COSTO DELLA VITA
Anno 2010:
Pensioni
superiori al minimo dal 1° gennaio 2010:
Aumento
dello 0,7% fino a euro 2.291,00.-
Aumento
dello 0,53% sulla quota di pensione oltre euro 2.291,00.-
Lavoratrici
Pubbliche, novità dal 2010:
03/08/2009
- promulgato il disegno di
legge di conversione del
decreto-legge n. 78 del 2009
In
ottemperanza ad una sentenza della Corte europea, il governo ha
deciso di innalzare gradualmente l'età della pensione di vecchiaia
per le dipendenti pubbliche, finora fissata a 60 anni. La sentenza
della Corte mira a correggere una disparità di trattamento a
svantaggio dei dipendenti pubblici uomini, che invece vanno in
pensione a 65 anni. Dunque a partire dal 2010 la soglia dei 60 anni
sarà incrementata di un anno ogni due, raggiungendo nel 2018 i 65
anni, (2010 e 2011/61, 2012 e 2013/62, 2104 e 2015/63, 2016 e
2017/64, dal 2018/65). La norma salva le lavoratrici che hanno già
superato questa soglia, che potranno quindi lasciare il servizio
quando vogliono, ma non quelle che si sono già dimesse e attendono
l'età della pensione. Nessuna novità invece per il settore privato,
dove continua a valere il limite differenziato di 60 anni per le
donne e 65 per gli uomini.
Lavoratrici
Pubbliche, novità dal 2012:
10/06/2010
– Emendamento alla manovra sui conti pubblici
Il
Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'equiparazione
dell'età della pensione tra uomini e donne nel pubblico impiego.-
Attraverso
un unico “scalone” fissato al primo gennaio del 2012. Cioè a
quella data anche le donne andranno in pensione di vecchiaia a 65
anni con un innalzamento secco di quattro anni: da 61 a 65, appunto.
Intervento che verrà inserito come emendamento alla manovra.-
Decreto
legge 78 del 31 maggio 2010:
Le
nuove finestre: Le attuali finestre fatte a blocchi di tre e sei
mesi vanno in soffitta. Dal prossimo anno nasce la finestra
personale: si va in pensione 12 mesi dopo quello in cui sono stati
raggiunti i requisiti per il diritto. Per i lavoratori autonomi il
ritardo sale a 18 mesi. Esempio se il Sig. Rossi maturerà i
requisiti a febbraio 2011, andrà in pensione a marzo 2012 (se
dipendente) e da agosto 2012 (se autonomo o parasubordinato). E
questo vale per le pensioni di anzianità e vecchiaia. Sono fuori dal
sistema le pensioni ai superstiti e quelle di invalidità.-
La
scuola: Nessuna modifica per la scuola: si continuerà ad andare
in pensione una sola volta l'anno, il 1° settembre o il 1° novembre
per le accademie di danza, musica, conservatori, università, ecc.).-
E continua a valere l'agevolazione secondo cui i requisiti per il
pensionamento possono essere raggiunti anche dopo l'uscita dalla
scuola, ma in ogni caso entro il 31 dicembre dello stesso anno.-
Il
sistema attuale: Le modifiche indicate si applicano a partire dai
requisiti raggiunti dal 1° gennaio 2011 in poi. Se i requisiti sono
raggiunti entro il 31 dicembre 2010 restano in vigore le attuali
finestre. Per cui i lavoratori interessati potranno ancora sfruttare
le uscite agevolate non solo a partire dalle prossime finestre di
luglio e ottobre 2010, ma anche per le scadenze di gennaio e aprile
2011. Inoltre per particolari situazioni continuano a valere le
attuali finestre anche per chi raggiungerà i requisiti oltre l'anno
prossimo (persone in preavviso, lavoratori che vengono mandati a casa
per limiti di età, collocati in mobilità, esodati da banche,
ecc.).-
Non si
perde il lavoro: E' escluso che
in attesa dell'apertura della finestra il lavoratore dipendente possa
essere licenziato dall'azienda. L'interessato, ha la garanzia di
restare sul posto di lavoro fino all'apertura della finestra.
Risultato? E' stata aumentata l'età di pensionamento, agendo non sul
requisito anagrafico ma sulla finestra.-
Totalizzazione:
Una forte stretta è prevista anche per le pensioni il cui diritto è
raggiunto con il sistema della totalizzazione gratuita (sommando
contributi versati in diversi fondi, ad esempio Inps e Inpdap). Ora
la pensione totalizzata è esclusa dalla finestra. Con le nuove c'è
una mazzata: si applica la finestra dei lavoratori autonomi. Perciò
la pensione sarà riscossa dopo 18 mesi. Sono escluse dalla modifica
le pensioni ai superstiti e di inabilità.-
Adeguamento
delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:
Valori per
l'anno 2011:
Sono
basati sulla previsione di un aumento del costo della vita stimato
all'1,4%
Le
previsioni valgono a partire dal 1° Gennaio 2011
Pensioni
superiori al minimo:
Aumento
pari all'1,4% fino ad euro 2.304,85.-
Aumento
pari all'1,05% sulla quota oltre euro 2.304,85.-
Manovra finanziaria
2011:
Rivalutazione tagliata:
Cambia
il sistema di adeguamento delle pensioni all'inflazione, per gli anni
2012-2013. Il nuovo testo stabilisce che la rivalutazione sia
drasticamente ridotta per i trattamenti previdenziali superiori a 5
volte il minimo INPS (circa 2.380 euro lordi mensili). Questi
soggetti riceveranno l'adeguamento solo per la quota di pensione
inferiore a 1.430 euro al mese circa, nella misura del 70% . Sono
così sostanzialmente salvi coloro che sono al di sotto dei 2.380
euro mensili, i quali però solo per la quota oltre i 1.430 euro al
mese, in forza di una normativa già in vigore prima del decreto, si
vedranno riconoscere la rivalutazione al 90%. Viene anche introdotto
un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte. In questo
caso non si tratta di una minore rivalutazione ma di una decurtazione
secca: sarà tagliato il 5 % della quota di pensione tra 90.000 e
150.000 euro annui, e il 10% di quella oltre i 150.000. Non sarà
toccata la parte di pensione fino a 90.000 euro.-
Cambiano ancora le
finestre:
Dal
2013 tutti i requisiti pensionistici relativi ad età e quote,
saranno incrementati di 3 mesi: dunque ad esempio per conseguire il
diritto pensione di vecchiaia serviranno per gli uomini 65 anni e 3
mesi (cui si aggiungeranno 12 o 18 mesi di ulteriore attesa). Scatta
così con 2 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge
del 2010, il meccanismo che lega i requisiti per la pensione alla
crescita dell'aspettativa di vita. I successivi incrementi saranno
decisi in base alle rilevazioni demografiche dell'Istat: secondo le
stime attuali è previsto per il 2050 un innalzamento cumulato di 3
anni e 10 mesi.
Età pensionabile
lavoratrici settore privato:
I
requisiti derivanti dall'aggancio automatico dell'aspettativa di
vita, che saranno presumibilmente di 3 mesi nel 2013, per arrivare
a 7 mesi nel 2016, a 11 mesi nel 2019, a 15 mesi nel 2022, a 19 mesi
nel 2025, a 23 mesi nel 2028 e a 26 mesi nel 2031, saranno
ulteriormente incrementati quando, dal 2015 al 2026, andrà a regime
l'allineamento a 65 anni dell'età pensionabile di vecchiaia delle
lavoratrici del settore privato, ora di 60 anni. Il requisito
anagrafico sarà aumentato di 1 mese nel 2014, di 2 mesi nel 2015, 3
mesi dal 2016, 4 mesi dal 2017, di 5 mesi dal 2018, di 6 mesi dal
2019, di 6 mesi dal 2020, di 6 mesi dal 2021, di sei mesi dal 2022,
d 6 mesi dal 2023, di 6 mesi dal 2024, di 6 mesi dal 2025, e di 3
mesi dal 2026.-
Donne Uomini
età-aum.s.v.-aum.età-
Età agg.- nate entro il età-incr.vita - età aggiornata
Anno
2011 60 - - 60 31/12/1951 65 - 65
Anno
2012 60 - - 60 31/12/1952 65 - 65
Anno
2013 60 3 - 60+3 30/09/1953 65 3 65+3
Anno
2014 60 3 1 60+4 31/08/1954 65 3 65+3
Anno
2015 60 3 3 60+6 30/06/1955 65 3 65+3
Anno
2016 60 7 6 61+1 30/11/1955 65 7 65+7
Anno
2017 60 7 10 61+5 31/07/1956 65 7 65+7
Anno
2018 60 7 15 61+10 28/02/1957 65 7 65+7
Anno
2019 60 11 21 62+8 30/04/1957 65 11 65+11
Anno
2020 60 11 27 63+2 31/10/1957 65 11 65+11
Anno
2021 60 11 33 63+8 30/04/1958 65 11 65+11
Anno
2022 60 15 39 64+6 30/06/1958 65 15 66+3
Anno
2023 60 15 45 65 31/12/1958 65 15 66+3
Anno
2024 60 15 51 65+6 30/06/1959 65 15 66+3
Anno
2025 60 19 57 66+4 31/08/1959 65 19 66+7
Anno
2026 60 19 60 66+7 31/05/1960 65 19 66+7
Anno
2027 60 19 60 66+7 65 19 66+7
Anno
2028 60 23 60 66+11 65 23 66+11
Anno
2029 60 23 60 66+11 65 23 66+11
Anno
2030 60 23 60 66+11 65 23 66+11
Anno
2031 60 26 60 67+2 65 26 67+2
Anno
2032 60 26 60 67+2 65 26 67+2
Una
volta raggiunti i requisiti pensionistici, per andare in pensione,
bisognerà poi attendere l'apertura della propria finestra, quindi
ulteriori 12 mesi per chi ha versato solo contributi da lavoro
dipendente, e 18 mesi per chi ha versato contribuzione da autonomo o
mista.-
3) Adeguamento annuale delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita
(Attenzione: per conoscere la normativa attuale visualizzare il nostro articolo aggiornato Adeguamento Annuale delle Pensioni)
Valori per l'anno 2013:
L'aumento è stato applicato nella misura del 3,00% per la parte di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a euro 1.486,29).-
Pensioni integrate al minimo:
Pensioni integrate al minimo euro 495,43.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra60enni euro 521,26.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra65enni euro 578,07.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 619,87.-
Per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva ultra 70enni euro 631,87.-
Pensioni sociali ed assegni sociali:
Pensione Sociale euro 364,00.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 631,87.-
Assegno sociale euro 442,30.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 455,30.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 631,87.-
Inabili civili totali: 60 anni euro 631,87.-
Invalidità civile:
Invalidità civile 18 anni euro 275,87.-
Invalidità civile 70 anni euro 631,87.-
Invalidità civile con maggiorazione 18 anni euro 286,20.-
Invalidità civile con maggiorazione 65 anni euro 455,22.-
Invalidità civile con maggiorazione 70 anni euro 631,87.-
Pensione per ciechi assoluti:
Pensione 18 anni euro 298,33.-
Pensione 70 anni euro 631,87.-
Pensione con maggiorazione 18 anni euro 308,66.-
Pensione con maggiorazione 70 anni euro 631,87.-
Indennità di accompagnamento:
Invalidi civili totali euro 498,25.-
Ciechi assoluti euro 846,16.-
Speciale ciechi parziali ventesimisti euro 196,72.-
Indennità di comunicazione per sordomuti euro 248,02.-
Adeguamento annuale delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:
Valori per l'anno 2012:
L'aumento (ai sensi del comma 25 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214) è stato applicato nella misura del 2,60% per la parte di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a euro 1.405,05).-
Oltre euro 1.405,05 l'importo massimo garantito è pari a euro 1.441,59.-
Nessun altro aumento è previsto oltre euro 1.441,59.-
Pensioni integrate al minimo:
Pensioni integrate al minimo | euro 480,53 |
Pensioni con maggiorazione sociale ultra60enni | euro 506,36 |
Pensioni con maggiorazione sociale ultra65enni | euro 563,17 |
Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni | euro 605,01 |
Per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva ultra 70enni | euro 616,97 |
Pensioni sociali ed assegni sociali:
Pensione sociale | euro 353,54 |
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni | euro 616,97 |
Assegno sociale | euro 429,00 |
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni | euro 441,92 |
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni | euro 616,97 |
Inabili civili totali: 60 anni | euro 616,97 |
Limite individuale per i non coniugati oltre il quale l'assegno non spetta | euro 5.577,00 |
Limite complessivo per i coniugati oltre il quale l'assegno non spetta | euro 11.154,00 |
Indennità di accompagnamento:
Invalidi civili totali | euro 492,97 | ||
Ciechi assoluti | euro 827,05 | ||
Ciechi parziali | euro 193,26 | ||
Sordomuti | euro 245,63 |
Invalidi totali e sordomuti:
18 anni | 267,57 euro | Limite reddito individuale | 15.627,22 euro |
65 anni | 349,37 euro | Limite reddito individuale | 15.627,22 euro |
Con maggiorazione: | |||
18 anni | 277,90 euro | ||
60 anni | 616,97 euro |
Pensione non reversibile per ciechi assoluti:
18 anni | 289,36 euro | Limite reddito individuale | 15.627,22 euro |
Con maggiorazione: | |||
18 anni | 299,69 euro | ||
60 anni | 616,97 euro |
Assegno invalidi parziali e trattamento sostitutivo:
18 anni | 267,57 euro | Limite reddito individuale | 4.596,02 euro |
65 anni | 349,37 euro | Limite reddito individuale | 5.577,00 euro |
Con maggiorazione: | |||
18 anni | 277,90 euro | ||
65 anni | 441,92 euro | ||
70 anni | 616,97 euro |
Adeguamento delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:
Valori per l'anno 2011:
Sono basati sulla previsione di un aumento del costo della vita stimato all'1,4%
Le previsioni valgono a partire dal 1° Gennaio 2011
Pensioni superiori al minimo:
Aumento pari all'1,4% fino ad euro 2.304,85.-
Aumento pari all'1,05% sulla quota oltre euro 2.304,85.-
Pensioni integrate al minimo:
Pensioni integrate al minimo euro 467,43.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra60enni euro 493,26.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra65enni euro 550,07.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 591,87.-
Per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva ultra 70enni euro 603,87.-
Pensioni sociali ed assegni sociali:
Pensione Sociale euro 343,90.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 603,87.-
Assegno sociale euro 417,30.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 430,22.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 603,87.-
Inabili civili totali: 60 anni euro 603,87.-
Indennità di accompagnamento:
Invalidi civili totali
|
euro 487,39
| |
Ciechi assoluti
|
euro 807,34
| |
Ciechi parziali
|
euro 189,47
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Sordomuti
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euro 243,10
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4) PENSIONI DI INVALIDITÀ
Attenzione. Questo articolo contiene solo normative superate. Le ultime normative, valide per il 2014, sono riportate nel nostro articolo sulle Pensioni di invalidità.
1) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA Anno 2013:
L’assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
Requisiti:
- Età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- Essere cittadino o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- Avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
- Disporre di un reddito personale che rientri nei limiti
- Non svolgere attività lavorativa;
- Importo anno 2013 = euro 275,87 per 13 mensilità; Limite di reddito euro 4.738,63.-
Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 16.127,30 euro.-
L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc.). È inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento dei 65 anni di età, la pensione viene trasformata automaticamente in assegno sociale, con i limiti di reddito dell'invalidità civile, e l'importo aumenta per diventare quello dell'assegno sociale.-
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13495/2003, ha ribadito che tale opportunità spetta con una invalidità pari o superiore all'80%, comprese le persone con sordità prelinguale, statuendo inoltre che l’invalidità da considerare è quella civile come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992.
Diverso il trattamento per i lavoratori non vedenti. Nel loro caso è ancora vigente il limite di età è di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini (art. 9, Legge 218/1952, confermato dall’art. 1, comma 6, Decreto Legislativo n. 503/1992).
Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.
x Invalidità parziale
È una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.
Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
- l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
- l'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva; vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.
Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.
L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.
In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-
Non è reversibile ai superstiti aventi diritto.-
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.-
3) PENSIONE DI INABILITÀ Anno 2013:
x Invalidità totale
È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale
Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS
- che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione.
Non viene trasformata in pensione di vecchiaia, ma in assegno sociale
È reversibile ai superstiti aventi diritto.
La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.
Dal 2012 c'è un vantaggio per le donne nel calcolo della pensione di inabilità INPS, alle quali la legge riconosce una maggiorazione convenzionale per tutti gli anni non versati dalla data di decorrenza della pensione al compimento dei 60 anni di età, entro il limite massimo di 40 anni di contributi.
Se il calcolo fosse fatto secondo il vecchio sistema retributivo il bonus si fermerebbe a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne. Con la riforma Fornero tutti a 60 anni: le donne recuperano cinque anni. Supponiamo che il lavoratore o la lavoratrice diventano inabili a 50 anni con 28 anni di contributi. Ebbene, le loro pensioni saranno calcolate con 38 anni di contributi. Supponiamo che a 50 anni abbiano già versato 32 anni di contributi. In questo caso il bonus scende a soli 8 anni in quanto non si possono superare i 40 anni nel complesso. La misura del bonus viene calcolata dall'INPS sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di variazione del PIL. Alla retribuzione media settimanale si applica l'aliquota del 33% (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti. Poi si moltiplica la contribuzione media per numero delle settimane che stanno tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo dello 2.080 settimane. In questo modo si determina la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene rivalutata al massimo dell'anzianità. Sul montante contributivo, comprensivo bonus, si applica il relativo coefficiente e si ottiene la pensione.-
4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Anno 2013:
Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:
- Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
- Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
- Non si é ricoverato gratuitamente in istituto
Anno 2013: l'importo mensile è di euro 499,27 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
5) LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA:
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini.La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13495/2003, ha ribadito che tale opportunità spetta con una invalidità pari o superiore all'80%, comprese le persone con sordità prelinguale, statuendo inoltre che l’invalidità da considerare è quella civile come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992.
Diverso il trattamento per i lavoratori non vedenti. Nel loro caso è ancora vigente il limite di età è di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini (art. 9, Legge 218/1952, confermato dall’art. 1, comma 6, Decreto Legislativo n. 503/1992).
6) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO:
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.
L'ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:
Requisiti per il diritto fino all'anno 2010/2011/2012:
- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% (fino all' 11.3.1992 la percentuale di riconoscimento era compresa tra il 67% ed il 99%);
- dal 18° al 65° anno di età;
- spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2010: limite di reddito Euro 4.408,95);
- spetta se l'invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari);
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
- Importo anno 2012 = euro 267,57 per 13 mensilità; Limite di reddito euro 4.596,02.-
- Importo anno 2011 = euro 260,27 per 13 mensilità; Limite di reddito euro 4.470,70.-
Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 15.627,22 euro.-
PENSIONE DI INABILITÀ
Requisiti per il diritto fino al 2010:
Nel calcolare l'importo, alle settimane di contribuzione maturate, viene aggiunta una maggiorazione contributiva che copre il periodo mancante dalla data di decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 anni di età per le donne e di 60 per gli uomini fino ad un massimo di 40 anni di contribuzione.
Per coloro che, al 31 dicembre 195, avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, la maggiorazione contributiva è calcolata con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.-
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:
Requisiti per il diritto anni 2011/2012:
Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:
- Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
- Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
- Non si è ricoverato gratuitamente in istituto
Anno 2012: l'importo mensile è di euro 495,30 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
Anno 2011: l'importo mensile è di euro 487,39 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
Anno 2010: l'importo mensile è di euro 480,47 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
Anno 2009: l'importo mensile è di euro 472,00 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
Anno 2008: l'importo mensile è di euro 465,09 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
Invalidità totale o parziale, tutele e benefici ottenibili:
Sono da considerare “invalidi civili” i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie, di carattere oraganico o dismetabolico, insufficenze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una diminuzione della capacità lavorativa non inferiore a 13 o se, minori di 18 anni, che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.-
Ai solo fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.-
Si considera l'handicap quando c'è una compromissione della capacità di compiere un'azione o un'attività nel modo e nelle forme ritenute normali, e tale da provocare svantaggi nell'attività lavorativa, nella vita di relazione e nella promozione di se stessi.-
Il riconoscimento della condizione di invalidità e handicap compete alla Commissione medica ASUR, le domande di riconoscimento, previo invio Certificato telematico, da parte del medico di famiglia, devono essere inoltrate all'INPS con procedura ON LINE; è possibile farsi assistere dal Patronato INCA – CGIL.-
Il riconoscimento di una percentuale di di invalidità comporta una serie di benefici:
- Con la perdita del 33% della capacità di lavoro si ha diritto alla qualifica e alle prestazioni protesiche e ortopediche.-
- Con invalidità pari o superiore al 45% è possibile iscriversi alle liste speciali per gli invalidi civili.-
- Con invalidità pari o superiore al 67% si può chiedere l'esenzione ticket sanitari.-
- Con invalidità pari o superiore al 74% si può avere una prestazione economica con un'età inferiore a 65 anni e superiore ai 18 anni, con un reddito inferiore a 4.408,95 euro per l'anno 2010.-
- Con un'invalidità pari al 100% si ha diritto alla pensione di invalidità civile con un reddito non superiore a 15.154,24 euro per l'anno 2010.-
- Per i minori ai quali viene riconosciuta una difficoltà a svolgere compiti e funzioni della propria età viene erogata una prestazione economica denominata Indennità di frequenza.-
- Con l'indennità di accompagno viene corrisposta una prestazione economica a prescindere dall'età anagrafica e dalle condizioni economiche.-
- Con il riconoscimento dell'Handicap in condizione di gravità è possibile usufruire di benefici non direttamente economici quali la fruizione di permessi e congedi per se o per i familiari da assistere, oltre ad agevolazioni fiscali e tariffarie.-
5) Pensione Sociale, Assegno sociale, Pensione Integrata al Minimo e Quattordicesima anno 2014
1) ASSEGNO SOCIALE Anno 2013 L'assegno sociale - pensione delle casalinghe - è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno a partire dal 1.1.2001, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-
I limiti di reddito (totale netto) per il 2013 sono pari a:
- euro 5.749,90 annui se il pensionato è solo
- euro 11.499,80 annui se è coniugato
Il limite per l'anno 2013 per l'assegno sociale è di 5.749,90 euro, ma solo per chi ne fa richiesta al compimento dei 65 anni di età, chi lo ottiene come trattamento sostitutivo della pensione di inabilità ha come limite di reddito quello della pensione di inabilità, fissato per quest'anno a 16.127,30 euro annuali.-
A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale verrà corrisposto a chi soggiorna legalmente ed in via continuativa nel territorio italiano da almeno 10 anni.-
L'articolo 20 della legge di conversione del 6 agosto 2008 n. 133, stabilisce infatti che per poter usufruire dell'assegno sociale i cittadini stranieri dovranno soggiornare nel territorio nazionale da almeno 10 anni.-
Pertanto, il cittadino straniero che voglia usufruire di questa prestazione pensionistica dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- 65 anni di età
- Mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge
- Essere in possesso del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
- essere residenti in Italia da almeno 10 anni
Valori per l'anno 2013
Assegno sociale fino a 64 anni euro 442,30.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 455,30.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 631,87.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 455,30.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 631,87.-
Requisito Anagrafico:
Dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale a 65 anni di età (ex pensione sociale, cui si ha diritto quando non si superano determinati limiti di reddito personale e coniugale) e degli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile sarà elevato di un anno.
Applicando l'incremento della speranza di vita anche a queste prestazioni assistenziali, come già previsto dalle leggi n. 122/2010 e 111/2011, nei prossimi anni l'età anagrafica richiesta sarà la seguente:
Anno Incremento presunto Incremento Nuova età
speranza di vita (mesi) di un anno (anni e mesi)
2012 - 65
2013 3 65 + 3
2014 65 + 3
2015 65 + 3
2016 4 65 + 7
2017 65 + 7
2018 12 66 + 7
2019 4 66 + 11
2020 66 + 11
2021 3 67 + 2
2022 67 + 2
2023 3 67 + 5
2024 67 + 5
2025 3 67 + 8
2026 67 + 8
2) PENSIONE SOCIALE anno 2013
La pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 65 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extra – comunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 364,51 euro mensili, per un totale di 4.738,63 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 9.477,26 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-
Valori per l'anno 2013
Pensione sociale euro 364,51.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 631,87.-
3) PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO anno 2013
Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.
Valori per l'anno 2013
Pensione integrata al minimo euro 495,43.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra60enni euro 521,26.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra65enni euro 578,07.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 619,87.-
4) QUATTORDICESIMA ANNO 2013
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2013 a 9.660,89 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni
Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-
Requisiti di reddito per quattordicesima 2013.
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:
- 9.996,89 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);
- 10.080,89 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
- 10.164,89 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).
Il limite di 1,5 volte il trattamento minimo. Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l’aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia). Per l’anno 2013 tale limite è pari a 9.660,89 euro.
Redditi da considerare e quelli esclusi. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
- delle pensioni di guerra;
- delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
- dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.
Assegno Sociale
L'assegno sociale (pensione delle casalinghe), è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno a partire dal 1.1.2001, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-
I limiti di reddito (totale netto) per il 2012 sono pari a
euro 5.577,00 annui se il pensionato è solo
euro 11.154,00 annui se è coniugato
Il limite per l'anno 2012 per l'assegno sociale è di 5.577,00 euro, ma solo per chi ne fa richiesta al compimento dei 65 anni di età, chi lo ottiene come trattamento sostitutivo della pensione di inabilità ha come limite di reddito quello della pensione di inabilità, fissato per quest'anno a 15.627,22 euro annuali.-
A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale verrà corrisposto a chi soggiorna legalmente ed in via continuativa nel territorio italiano da almeno 10 anni.-
A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale verrà corrisposto a chi soggiorna legalmente ed in via continuativa nel territorio italiano da almeno 10 anni.-
L'articolo 20 della legge di conversione del 6 agosto 2008 n. 133, stabilisce infatti che per poter usufruire dell'assegno sociale i cittadini stranieri dovranno soggiornare nel territorio nazionale da almeno 10 anni.-
Pertanto, il cittadino straniero che voglia usufruire di questa prestazione pensionistica dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- 65 anni di età
- Mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge
- Essere in possesso del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
- essere residenti in Italia da almeno 10 anni
Valori per l'anno 2008
Assegno sociale fino a 64 anni euro 395,59.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 408,51.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 563,81.-
Assegno sociale fino a 64 anni euro 409,44.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 422,36.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 582,86.-
Assegno sociale fino a 64 anni euro 411,53.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 424,45.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 597,41.-
Valori per l'anno 2012
Assegno sociale fino a 64 anni euro 429,00.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 441,92.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 616,97.-
La pensione sociale, sostituita dall’assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 65 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extracomunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 389,36 euro mensili, per un totale di 5.061,68 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 10.123,36 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-
Valori per l’anno 2008
Pensione sociale fino a 64 anni: euro 326,02.-
Pensione sociale con maggiorazione: 65 anni euro 408,66.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 562,79.-
Valori per l’anno 2009
Pensione sociale fino a 64 anni: euro 337,43.-
Pensione sociale con maggiorazione: 65 anni euro 414,90.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 582,86.-
Valori per l’anno 2010 (+0,7%)
Pensione sociale fino a 64 anni: euro 339,15.-
Pensione sociale con maggiorazione: 65 anni euro 417,80.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 597,41.-
Pensione integrata al minimo
Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.
Valori anno 2008:
Pensione minima lavoratori dipendenti: euro 443,12.-
Valori anno 2009:
Pensione integrata al minimo: euro 458,64.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra60enni euro 484,47.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra65enni euro 541,28.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 582,86.-
Valori anno 2010 (+0,7%)Pensione integrata al minimo: euro 460,97.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra60enni euro 486,80.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra65enni euro 543,61.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 585,41.-
PENSIONI BASSE 14esima X ANNO 2012
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2012 a 9.370,34 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età ed hanno una pensione compresa tra euro 655 e euro 701 mensili verrà corrisposta la differenza.
La quattordicesima spetta a chi riceve una pensione dell'INPS, ai titolari di assegno d'invalidità, pensioni a carico della gestione separata, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.-
La somma aggiuntiva non spetta invece ai titolari di invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale o rendita facoltativa di vecchiaia o di invalidità.-
Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-
Pensioni basse aumenti x anni 2007/2008
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno una pensione inferiore a euro 654 mensili, è previsto un aumento verrà corrisposto in un'unica rata a dicembre 2007 per la quota anno 2007 e luglio 2008 per la quota anno 2008.-
Anno 2007
Anzianità contributiva fino a 15 anni = euro 259
Anzianità contributiva da 16 a 25 anni = euro 327
Anzianità contributiva oltre 25 anni = euro 393
Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 19 a 28 e oltre 28 anni
Anno 2008
Anzianità contributiva fino a 15 anni = euro 333
Anzianità contributiva da 16 a 25 anni = euro 420
Anzianità contributiva oltre 25 anni = euro 505
Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 19 a 28 e oltre 28 anni
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età ed hanno una pensione compresa tra euro 655 e euro 693 mensili, verrà corrisposta la differenza.-
Pensioni basse 14esima x anno 2011
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2011 a 9.114,89 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
Anzianità contributiva fino a 15 anni = euro 333
Anzianità contributiva da 16 a 25 anni = euro 420
Anzianità contributiva oltre 25 anni = euro 505
Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 19 a 28 e oltre 28 anni
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età ed hanno una pensione compresa tra euro 655 e euro 693 mensili, verrà corrisposta la differenza.-
Pensioni basse 14esima x anno 2011
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2011 a 9.114,89 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età ed hanno una pensione compresa tra euro 655 e euro 701 mensili verrà corrisposta la differenza.
La quattordicesima spetta a chi riceve una pensione dell'INPS, ai titolari di assegno d'invalidità, pensioni a carico della gestione separata, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.-
La somma aggiuntiva non spetta invece ai titolari di invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale o rendita facoltativa di vecchiaia o di invalidità.-
Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-
Adeguamento delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:
Valori per l'anno 2011:
Sono basati sulla previsione di un aumento del costo della vita stimato all'1,4%
Le previsioni valgono a partire dal 1° Gennaio 2011
Pensioni superiori al minimo:
Aumento pari all'1,4% fino ad euro 2.304,85.-
Aumento pari all'1,05% sulla quota oltre euro 2.304,85.-
Pensioni integrate al minimo:
Pensioni integrate al minimo euro 467,43.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra60enni euro 493,26.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra65enni euro 550,07.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 591,91.-
Per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva ultra 70enni euro 603,87.-
Pensioni sociali ed assegni sociali:
Pensione Sociale euro 343,90.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 603,87.-
Assegno sociale euro 417,30.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 430,22.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 603,87.-
Inabili civili totali: 60 anni euro 603,87.-
Indennità di accompagnamento:
Invalidi civili totali euro 487,39.-
Ciechi assoluti euro 807,34.-
Ciechi parziali euro 189,47.-
Sordomuti euro 243,10.-
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