Visualizzazione post con etichetta inail. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta inail. Mostra tutti i post

sabato 14 gennaio 2023

Pensioni di Invalidità

 PENSIONI DI INVALIDITÀ – Anno 2023


Le pensioni di invalidità possono essere riassunte negli 11 seguenti punti:


1) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:

L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

  • Età compresa fra i 18 e i 67 anni di età;
  • Essere cittadino o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • Disporre di un reddito personale che rientri nei limiti di Euro 5.391,88.-
  • Non svolgere attività lavorativa;

Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 17.920,00 euro.-

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc.) . E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento dei 67 anni di età, la pensione viene trasformata automaticamente in assegno sociale, con i limiti di reddito dell'invalidità civile, e l'importo aumenta per diventare quello dell'assegno sociale.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità – con invalidità 100% Euro 710,00.-


2) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA':

x Invalidità parziale

È una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
  • l'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva; vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.

In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-

Non è reversibile ai superstiti aventi diritto.-

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.-

L’importo è legato ai contributi versati dall’assicurato. Possibile l’integrazione al minimo se l’assegno non è calcolato con il contributivo puro.-


3) PENSIONE DI INABILITÀ:

x Invalidità totale

È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS
  • che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione.

Non viene trasformata in pensione di vecchiaia, ma in assegno sociale

È reversibile ai superstiti aventi diritto.

La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

La legge riconosce una maggiorazione convenzionale per tutti gli anni non versati dalla data di decorrenza della pensione al compimento dei 60 anni di età, sia per gli uomini che per le donne, entro il limite massimo di 40 anni di contributi.

Supponiamo che il lavoratore o la lavoratrice diventano inabili a 50 anni con 28 anni di contributi. Ebbene, le loro pensioni saranno calcolate con 38 anni di contributi. Supponiamo che a 50 anni abbiano già versato 32 anni di contributi. In questo caso il bonus scende a soli 8 anni in quanto non si possono superare i 40 anni nel complesso. La misura del bonus viene calcolata dall'INPS sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di variazione del PIL. Alla retribuzione media settimanale si applica l'aliquota del 33% (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti. Poi si moltiplica la contribuzione media per numero delle settimane che stanno tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo dello 2.080 settimane. In questo modo si determina la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene rivalutata al massimo dell'anzianità. Sul montante contributivo, comprensivo bonus, si applica il relativo coefficiente e si ottiene la pensione.-


4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:

Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:

  • Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
  • Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
  • Non si è ricoverato gratuitamente in istituto

Anno 2023: l'importo mensile è di euro 527,16; per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-


5) INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA:

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:

A) fino ai diciotto anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

D) frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;

E) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 5.391,88.-

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Importo 2023: Euro 313,91 mensili.-


6) PENSIONE PER CIECHI CIVILI PARZIALI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,0.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


7) PENSIONE PER CIECHI ASSOLUTI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. È concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,00.-

Importo 2023:

Euro 339,48 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.

Euro 313,91 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).


8) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI:

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).

Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Condizioni:

A) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

B) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

C) è indipendente dal reddito;

D) è indipendente dall'età.

È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.

È incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

Importo 2023: Euro 959,21 mensili per 12 mensilità, senza limiti di reddito.


9) PENSIONE PER SORDI:

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».

La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento.

Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) non disporre di un reddito personale superiore a Euro 17.920,00.-

D) essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).

È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


10) PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA:

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia).-

Per l’anno 2023 la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato viene riconosciuta alle donne con 56 anni d’età e agli uomini con 61anni d’età. Però in questo caso torna in ballo la vecchia finestra mobile di 12 mesi. Questo significa che la pensione di fatto verrà pagata alle donne a 57anni d’età e agli uomini a 62 anni d’età, con almeno 20 anni di contributi.-


11) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO:

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

lunedì 27 gennaio 2020

Pensione per le Casalinghe - Iscrizione all'INAIL per le Casalinghe

1) PENSIONE PER LE CASALINGHE:

Nel 2020 le regole ed i requisiti di iscrizione continuano a prevedere questa possibilità per tutte le donne e gli uomini che hanno un’età compresa tra i 16 ed i 67 anni e che svolgono attività di assistenza e di cura in casa, non risultando titolari di una pensione diretta. Allo stesso tempo, i requisiti prevedono di non svolgere altre attività di lavoro, fatta eccezione per eventuali part time.
Restano sostanzialmente confermati anche per il 2020 i requisiti di accesso alla pensione per i contribuenti iscritti al fondo casalinghe. La pensione di vecchiaia spetta dalla maturazione del 57esimo anno di età, purché si possiedano almeno 5 anni di contribuzione (corrispondenti a 60 mensilità) e si maturi un assegno di almeno 1,2 volte la pensione sociale. In caso contrario, si accede alla quiescenza a partire dai 67 anni di età a prescindere dall’importo dell’assegno. Quest’ultimo viene calcolato secondo il metodo contributivo puro.
Resta inoltre presente la tutela garantita dalla pensione di invalidità, che spetta nel momento in cui l’iscritto diventi impossibilitato in modo permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In questo caso specifico, l’unico criterio necessario da maturare consiste nell’anzianità contributiva di almeno 5 anni al fondo casalinghe.
----------------------------------------------------------------------------------

Pensione per le casalinghe fino all'anno 2019:

La Pensione per le casalinghe è il Fondo di previdenza, istituito dal 1.1.1997, per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
Le persone dedite alla cura di casa devono versare i contributi all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ma hanno anche un fondo per la pensione, la cui iscrizione è puramente volontaria. In sostanza l’assicurazione INAIL è obbligatoria, quella INPS è facoltativa e volontaria. Se si vuole la pensione ecco le regole da rispettare dalle persone di entrambe i sessi con età compresa tra i 16 e i 65 anni.
Requisiti:
1) Lavorare in famiglia senza averne paga e senza vincoli di subordinazione;
2) Non avere una pensione diretta;
3) Non avere lavori esterni (dipendenti o autonomi) e quindi non avere la possibilità di avere una pensione in altro modo.-
Come iscriversi:
La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
1) Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it 
2) Telefono – contattando il contact center multicanale, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
3) Patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Da quando ci si può iscrivere:
L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Una volta effettuata conserva la sua validità anche se non sono stati eseguiti versamenti.
Coloro che erano iscritti alla "Mutualità pensioni" sono iscritti d’ufficio nel nuovo fondo e possono utilizzare i contributi versati come premio unico d’ingresso”.
Quanto si paga:
L’importo dei versamenti libero. La persona può versare quanto vuole e quando vuole. Per un intero mese occorre versare almeno 25,82 euro, pari a 310 euro annui. Se in un anno si versano, ad esempio, solo 110 euro l’INPS riconosce solo 4 mesi. Si paga con i bollettini postali che l’INPS invia a casa. Quello che si paga si può togliere dal reddito soggetto a IRPEF. E questo può farlo anche il marito che paga, ad esempio, il contributo in favore della moglie fiscalmente a carico.-
Prestazioni:
Si ha diritto solo a due tipi di pensione:
a) Quella di inabilità con almeno 5 anni di contributi e la totale inabilità a svolgere qualsiasi lavoro;
b) Quella di vecchiaia con almeno 5 anni di contributi e 57 anni d’età. Se però la pensione non raggiunge una rata minima, pari all’assegno sociale maggiorato del 20% (quest’anno l’importo è di 448,51x120% = 538 euro, la pensione verrà riconosciuta solo al compimento dei 65 anni d’età.-
Quanto spetta:
L’importo della pensione è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo.
Le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo.
Non esiste la pensione ai superstiti.-

2) ISCRIZIONE ALL'INAIL PER LE CASALINGHE:

Dal 1° gennaio 2020 la fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (dai 65 anni previsti sino al 31.12.2018). Aumenta anche l’entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che sale dai precedenti 12,91€ a 24€ l'anno. Lo stabilisce la Circolare Inail numero 37 del 30 Dicembre 2019 con la quale l'ente assicuratore dà attuazione alla legge n. 145/2018 (legge Bilancio 2018).
A fronte dell'estensione dell'obbligo assicurativo e dell'incremento del premio annuo il legislatore ha rafforzato anche le tutele riconosciute agli infortunati. La percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista l'attribuzione della rendita Inail (il cui importo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi del TU 1124/1965), scende dal precedente 27 per cento al 16 per cento. Viene inoltre riconosciuta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro (rivalutabile annualmente), qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento. Si prevede, inoltre, la corresponsione dell’assegno per l'assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del TU 1124/1965 in caso di infortunio domestico. Pertanto ove l'infortunio abbia determinato una lesione ascrivibile alla tabella n. 3 del citato TU in misura tale da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore all'infortunato può essere riconosciuto anche l'assegno di accompagno erogato dall'Inail (il cui importo è di circa 533 euro al mese) in aggiunta alla rendita Inail.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Iscrizione all'INAIL per le casalinghe fino all'anno 2019:

Sono obbligati ad iscriversi all'INAIL i componenti del nucleo familiare, di età compresa fra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgono, in via esclusiva e non occasionale, attività in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura del proprio nucleo familiare.
La polizza è obbligatoria e garantisce una tutela per gli infortuni da cui derivi un’inabilità superiore al 27 per cento; qualora si verifichi, l’INAIL garantisce una rendita a vita d’importo tra i 180 e i 1200 euro al mese. Per pagare il premio si possono utilizzare comuni bollettini postali o ricorrere alla modalità telematica attraverso la propria banca o carta di credito.-
Come funziona la tutela:
L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico copre gli eventi occorsi nell’abitazione e nelle relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove si risiede con il nucleo familiare. Se la casa è situata in un condominio vengono considerate come ambito domestico anche le parti comuni, come l’androne, le scale e i terrazzi. Rientrano nella tutela anche le residenze temporanee scelte per le proprie vacanze, a condizione che si trovino sul territorio italiano. A non essere tutelato, invece, è l’infortunio in itinere, ovvero eventuali incidenti che possono capitare mentre si va a fare la spesa. Alle infortunate spetta una rendita a vita che oscilla tra i 186,17 euro (per invalidità al 27 per cento) e i 1292,90 euro (per invalidità al 100 per cento). Se dall’infortunio consegue la morte, è prevista l’erogazione della rendita ai superstiti, unita all’assegno funerario di 2132,45 euro.
Chi è obbligato ad assicurarsi:
L’assicurazione domestica si rivolge a tutti i cittadini, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgano in via esclusiva e senza vincolo di subordinazione lavoro domestico per la cura della famiglia. Tale polizza è obbligatoria anche solo per i periodi in cui non si svolge altra attività lavorativa. All’interno di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio madre e figlia). Sono esclusi dall’obbligo le persone che hanno meno di 18 anni o più di 65, i lavoratori socialmente utili, i titolari di una borsa lavoro, gli iscritti a un corso di formazione o a un tirocinio, i lavoratori part time e i religiosi.
Quanto costa l’assicurazione:
Il costo annuale dell’assicurazione è fissato in 12,91 euro e va pagato entro il 31 gennaio. A coloro che hanno un reddito personale complessivo lordo annuo che non superi i 4.648,11 euro (o familiare di 9.296,22 euro) il premio lo paga direttamente lo Stato, presentando un’autocertificazione all’INAIL.
Come chiedere la rendita:
Per ottenere la rendita l’infortunato deve chiederne l’erogazione alla sede INAIL di appartenenza dichiarando di essere assicurato per l’anno in cui è avvenuto l’incidente, la sussistenza dei requisiti per l’assicurazione, il presidio sanitario che ha prestato soccorso e la presenza di eventuali soggetti al momento dell’infortunio. Alla domanda va allegata la certificazione medica.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

sabato 28 dicembre 2019

Bonus Bebè - Bonus Mamme Domani - Bonus Asilo Nido

Ecco alcune informazioni sul nuovo Bonus Asilo Nido (in vigore dal 17/07/2017),  Bonus Bebè e Bonus Mamme Domani.

1) Bonus Bebè 

BONUS BEBE’ ANNO 2020:
A partire dal 1° gennaio, per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, il bonus bebè sarà così strutturato:
160 euro al mese (1.920 euro all’anno), per le famiglie con modello ISEE fino a 7.000 euro
120 euro al mese (1.440 euro all’anno) per le famiglie con modello ISEE da 7.001 a 40.000 euro;
80 euro al mese (960 euro all’anno) per le famiglie con modello ISEE superiore a 40.000 euro.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il
31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di natalità sarà aumentato di un ulteriore 20%.-
Pur con l’eliminazione del requisito di reddito, il modello ISEE dovrà comunque essere presentato all’INPS, in quanto sarà il parametro per il calcolo dell’importo riconosciuto.-
Viene confermata esclusivamente per un anno la durata del bonus bebè; l’assegno di natalità spetta dal mese di nascita o ingresso in famiglia del figlio adottato e affidato, per un totale di 12 mesi.-
----------------------------------------------
Anno 2019:
Anche per tutto il 2019 è stato confermato il cosiddetto bonus bebè, un aiuto riconosciuto alle famiglie per ogni nuovo figlio. Il sostegno varia in base al reddito ed è riconosciuto per ogni bimbo nato (o anche adottato) fino al primo anno di vita. Per il secondo figlio bonus aumentato del 20%.-
----------------------------------------------
Il bonus bebè per i nuovi nati e adottati a partire dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 è stato confermato. Il testo della legge e l'emendamento relativo al bonus, è stato approvato dalla Commissione Bilancio, ponendo il limite a 25.000 euro annui e raddoppiando l'importo dell'agevolazione per la neo mamma con redditi fino a 7.000 euro.

Requisiti bonus bebè:

Alle neo mamme dal 1° gennaio 2015 spetta per ciascun figlio nato a partire da tale data un assegno di 960,00 euro che verrà erogato mensilmente dall'INPS previa richiesta e quindi previa presentazione della domanda su apposito modulo INPS da parte della mamma.
Possono presentare domanda bonus bebè INPS le mamme che partoriranno uno più bimbi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 o che adotteranno un bimbo in questo arco di tempo. Il pagamento del bonus, sarà mantenuto tale finché rimarranno invariati i requisiti di accesso al beneficio fiscale, e comunque non oltre il terzo anno del bambino.
Per quanto riguarda i requisiti reddituali neo mamme e le modalità di concessione dell'agevolazione, il testo della Legge di Stabilità 2015 prevede che lo Stato riconosce un assegno annuale di 960,00 euro pagato mensilmente dall'INPS a partire dal mese di nascita o di adozione. Ciò significa che se mio figlio nasce a febbraio 2015 l'assegno parte da febbraio se invece nasce il 20 settembre 2015 il pagamento del bonus parte da settembre.
La durata del beneficio è invece fino al terzo anno di vita del bambino, sempre che la neo mamma mantenga il possesso dei requisiti, ovvero, non venga superato il limite di reddito bonus bebè che dal 2015 al 2017 è complessivamente non superiore a 25.000 euro e per i nuclei più poveri a 7.000 euro. Tale soglia reddituale va considerata come somma dei redditi dei genitori e riferito all'anno solare precedente a quello della nascita del bambino beneficiario dell'assegno. Il predetto limite di reddito, non è previsto a partire dal quinto figlio in poi.

I beneficiari del bonus bebè:

Le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 25.000 euro in un anno (12 mesi). Il bonus bebè 2015 sarà concesso anche agli stranieri:
  • cittadini di uno stato membro dell’UE;
  • extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

Quanto vale e quando dura il bonus bebè?

Il bonus bebè  vale 960 euro all’anno (80 euro al mese) e dura per i primi tre anni di vita del bambino, la cui nascita o adozione devono avvenire nel periodo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Se la famiglia ha un reddito ISEE inferiore a 7.000 euro, il bonus bebè raddoppia e varrà 160 euro al mese, anziché 80.
Gli importi che le famiglie riceveranno come bonus non dovranno essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi, poiché il bonus non concorre al reddito imponibile.

Dove si presenta la domanda del bonus bebè ?

La neo mamma per fruire dell'agevolazione di 80 euro al mese per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, deve presentare la richiesta bonus bebè all'INPS.

Come?

Presentando il modulo bonus bebè INPS per via telematica direttamente se si possiede il PIN dispositivo dell'NPS, oppure, recandosi presso Caf e Patronati, intermediari abilitati che provvederanno a compilare il modello di domanda e trasmetterlo online all'Istituto.

Quando fare domanda bonus bebè ?

La domanda va presentata dopo la nascita del bambino, poiché il pagamento mensile decorre dal mese di nascita o di entrata del figlio adottivo in famiglia.
La domanda va presentata all’INPS, entro 90 giorni dalla nascita del bebè o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo, dal genitore convivente con il figlio.-
In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile 2015 (quindi c’è tempo fino al 27 luglio 2015.-
Per le domande presentate oltre i 90 giorni l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.-    
Una volta presentata la domanda bonus bebè all'INPS, l'Istituto provvede a verificare il possesso dei requisiti della neo mamma ed erogare la somma di 80 euro al mese per un totale di 960,00 euro. Si ricorda che l'assegno non è cumulativo ai fini IRPEF.

Chi ha diritto al bonus INPS?

La domanda bonus bebè 2015 all'INPS ai fini di riconoscimento delle 80 euro mensili, ovvero, un assegno di 960,00 euro all'anno, può essere presentata dalle neo mamme o mamme adottive:

  • Cittadine Italiane
  • Cittadine di uno Stato membro dell'Unione Europea.
  • Cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno.

Per le neo mamme possibilità anche di richiedere l’assegno di maternità 2015 Stato e Comune, sempre se si possiedono i requisiti per beneficiare del contributo, ovvero, assegno a carico dello Stato per madri naturali e adottive, per padri anche adottivi lavoratori anche precari mentre quello erogato dal Comune e pagato dall'INPS per le neomamme disoccupate.

Se mio figlio è nato a dicembre 2014 ho diritto al bonus neo mamme?

No, purtroppo il Ddl di Stabilità 2015 parla chiaro, il bonus bebè spetta solo ai bambini nati a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, per cui se il bimbo nasce alle 11:59 del 31 dicembre 2014 la neo mamma non ha diritto all'agevolazione con assegno mensile ma secondo le modalità previste bonus bebè fondo nuovi nati quindi voucher baby sitter e asilo nido, stessa cosa se nasce, o entra in famiglia se adottato, il 1° gennaio 2018.
Per essere sicuri al 100%, si deve attendere il decreto ufficiale che come abbiamo detto sopra è da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova manovra finanziaria.

2) Bonus Mamme

Il bonus mamme è un sussidio pari a 1.000 euro al mese, che sarà concesso alle mamme:
  • con un reddito ISEE inferiore a 8.500 euro;
  • e almeno quattro figli.
Tra le ultime agevolazioni c'è un nuovo bonus acquisti per famiglie con 4 figli da 1000 euro. Tale bonus, riservato a circa 45 mila nuclei familiari che hanno da 4 a più figli, avrà come tetto ISEE una soglia inferiore a 8.500 euro annui, consiste nell'erogazione di mille euro in buoni per l’acquisto di beni e servizi ai figli minori, un modo concreto per aiutare a sostenere reddito di famiglie povere. Per sapere come fare a richiederlo e a presentare la domanda bonus acquisti 2015 famiglie numerose, bisognerà però attendere il decreto attuativo, che detterà le modalità dell'erogazione, a chi presentare la domanda e quando.

3) Bonus Mamma Domani

L’art. 1, comma 353 della legge di bilancio per il 2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio che concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

A) Requisiti generali:

Il premio di natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125).

  • Residenza in Italia;
  • Cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del decreto legislativo n. 251/2007;
  • Per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di  soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli art. 10 e 17 del decreto legislativo n. 30/2007:

B) Maturazione del premio alla nascita o all’adozione:

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
  • Compimento del 7° mese di gravidanza;
  • Parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • Adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • Affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/183;

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.-

C) Termini di presentazione della domanda o documentazione a corredo:

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.
La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale attestante la data presunta del parto.
Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.-
In caso di adozione o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario, abbreviando così i tempi di definizione della domanda, è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.-

Inoltre se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria, se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, specificati al precedente punto 1, è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).


5) Bonus Asilo Nido

Anno 2020:
Secondo le novità contenute nella Legge di Bilancio 2020, il bonus nido a partire dal prossimo 1° gennaio sarà riconosciuto secondo i seguenti importi:
·         3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;
·         2.500 euro per i nucleo familiari con modello ISEE di valore tra 25.000 e 40.000 euro;
·         1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.
Insomma, sarà il valore del proprio ISEE a determinare l’effettivo importo del bonus nido riconosciuto, e a fare la differenza sulla possibilità di aver diritto all’asilo gratis o meno.-
Si ricorda che, a differenza degli altri bonus famiglia, il riconoscimento del bonus asilo nido è strettamente legato ai mesi di iscrizione: il pagamento viene effettuato dall’INPS soltanto dopo l’invio dei documenti che attestano il pagamento della retta.
Ovviamente quindi non tutte le famiglie avranno diritto ai 3.000 euro, 2.500 euro o 1.500 euro di bonus asilo nido, ma il totale riconosciuto sarà riparametrato in base ai mesi di frequenza.
--------------------------------------------------------------

Anno 2019:
Con una norma inserita nella legge di bilancio approvata a fine anno 2018 il bonus per l’asilo nido nel 2019  fino al 2021 aumenta da 1.000 a 1.500 euro. Il sostegno viene erogato dall’INPS per l’iscrizione agli asili nido pubblici e privati.-
----------------------------------------------------------------
Sbloccato il bonus asilo nido. L'Inps ha infatti pubblicato la Circolare 88 che rende operative le misure previste dalla Legge di bilancio. Il bonus ha un importo di 1.000 euro e potrà essere richiesto per i bimbi nati dal 1° gennaio 2016. Le domande si potranno presentare dal prossimo 17 luglio e fino al 31 dicembre. Necessario attestare l'iscrizione al nido per poter usufruire del contributo.

A) Come funziona il bonus:

Il bonus ha un importo complessivo di 1000 euro ed è destinato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per i bambini fino a tre anni. In alternativa può essere richiesto per il pagamento dell'assistenza, presso la propria abitazione, per i bimbi della stessa età affetti da gravi patologie croniche. L'importo del bonus è suddiviso in 11 rate da 90,91 euro, e verrà erogato con cadenza mensile. Per i bimbi già iscritti al nido sarà riconosciuto l'intero importo spettante a partire dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il contributo. La somma sarà invece versata dall'Inps in un'unica soluzione in caso di domanda per il supporto domiciliare.


B) Chi può presentare la domanda:

Il beneficio spetta ai genitori di bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2016. Non è previsto alcun limite di reddito massimo, quindi non occorre richiedere la dichiarazione Isee. Il beneficio è riconosciuto a residenti in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria, e agli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o, di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari. Diritto al bonus anche peri cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. La domanda dovrà essere presentata da chi ha sostenuto la spesa per il nido. In caso di assistenza familiare, poi, è richiesto il certificato medico e chi presenta la domanda deve essere convivente con il bimbo.


C) I paletti:

Ci sono però un paio di paletti tenere in considerazione. Il primo è che non può accedere al bonus per gli asili nido, chi già usufruisce del voucher asili nido. Il voucher asili nido è un contributo di 600 euro mensili, fino ad un massimo di sei mesi per le mamme lavoratrici che rinunciano al congedo facoltativo e tornano immediatamente al lavoro. Voucher e bonus non sono cumulabili. Chi otterrà il bonus, poi non potrà detrarre dal reddito le rette dell’asilo.-

D) Più figli:

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.-

E) Requisiti necessari:

Se la domanda viene fatta per il bonus asilo nido sarà necessario indicare le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio. Potranno verificarsi due casi: il primo è che il bimbo abbia già frequentato il nido nel periodo gennaio-luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017). In questo caso il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette. Per ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1.000 euro, il richiedente dovrà anche dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/2018. Se il minore è iscritto per la prima volta, la domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza.-           

F) Termini e modalità:

La domanda potrà essere presentata dal prossimo 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, con le seguenti modalità:

  • on line tramite i servizi telematici dell'Inps;
  • via telefono chiamando il Contact Center dell'istituto al numero verde 803.164gratuito da rete fissa o il numero 06164.164da rete mobile (con tariffazione a carico);
  • di persona rivolgendosi ad un patronato.




Per avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.

sabato 20 agosto 2016

Buoni Lavoro (Voucher) e Buoni Lavoro per Studenti

Con il nostro nuovo articolo sul Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto Famiglia, il contenuo del presente articolo può considerarsi superato.

Buoni Lavoro (Voucher)

Tetti Buoni Lavoro Anno 2016:

Aumentano nel 2016 i limiti entro cui devono essere contenuti i compensi economici per chi svolge lavoro accessorio.
I compensi complessivamente guadagnati dal prestatore non possono superare quest’anno 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.-
In pratica la persona può svolgere anche più di un lavoro accessorio, ma nel complesso dell’anno solare, identificato con il periodo che va da gennaio a dicembre, non dove superare i limiti suddetti.-    
Se però il lavoro è svolto con imprenditori commerciali e liberi professionisti il limite scende nel 2016 a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi per ciascun committente.-
In questo caso il limite è riferito a ogni singolo committente, per cui il lavoratore può aumentarlo con il lavoro presso altri committenti.-
Ma anche in questo caso c’è sempre invalicabile il limite di 7.000 euro netti.-
Per le persone che riscuotono misure di sostegno reddito (cassa integrazione, disoccupazione indennizzata e mobilità) il limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi.-
Per evitare pesanti sanzioni il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del lavoratore, è perciò necessario chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia a voucher riscossi nell’anno solare, sia a quelli ricevuti da altri committenti.- 
Periodi in cui gli studenti con meno di 25 anni possono fare questi lavori accessori:
-          Gli universitari possono lavorare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni scolastici.-
-          Gli iscritti a scuole medie superiori possono lavorare - Il sabato e la domenica – durante le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) - pasquali (dalla domenica delle Palme al giorno dopo Pasquetta) – estive (dal 1° giugno al 30 settembre).-        

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tetti Buoni Lavoro Anno 2015:

Aumentano nel 2015 i limiti entro cui devono essere contenuti i compensi economici per chi svolge lavoro accessorio.
I compensi complessivamente guadagnati dal prestatore non possono superare quest’anno 5.060 euro netti (6.746 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.-
In pratica la persona può svolgere anche più di un lavoro accessorio, ma nel complesso dell’anno solare, identificato con il periodo che va da gennaio a dicembre, non dove superare i limiti suddetti.-
Se però il lavoro è svolto con imprenditori commerciali e liberi professionisti il limite scende nel 2015 a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi per ciascun committente.-
In questo caso il limite è riferito a ogni singolo committente, per cui il lavoratore può aumentarlo con il lavoro presso altri committenti.-
Ma anche in questo caso c’è sempre invalicabile il limite di 5.060 euro.-
Per le persone che riscuotono misure di sostegno reddito (cassa integrazione, disoccupazione indennizzata e mobilità) il limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi.-
Per evitare pesanti sanzioni il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del lavoratore, è perciò necessario chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia a voucher riscossi nell’anno solare, sia a quelli ricevuti da altri committenti.-

Periodi in cui gli studenti con meno di 25 anni possono fare questi lavori accessori:

  • Gli universitari possono lavorare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni scolastici.
  • Gli iscritti a scuole medie superiori possono lavorare - Il sabato e la domenica – durante le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) - pasquali (dalla domenica delle Palme al giorno dopo Pasquetta) – estive (dal 1° giugno al 30 settembre).

Procedura di Acquisto e di riscossione dei buoni lavoro INPS:


Prima che inizi il lavoro occorre portare a termine due operazioni: la prima con le Poste e la seconda con l’INPS:
1) Si va all’ufficio postale e si acquistano i buoni cartacei dal valore nominale di 10 o 20 o 50 euro, disponibili in carnet di 25 buoni, pagando il controvalore e presentando la tessera sanitaria. Chi vuole se è registrato presso l’INPS, può acquistare i voucher per via telematica.
2) Prima dell’inizio del lavoro (al limite fino a un minuto prima) il committente deve comunicare all’INPS: Il codice fiscale, i dati del lavoratore, luogo, date di inizio e fine lavoro. Attenzione: vanno indicati i giorni di effettivo lavoro e non l’arco temporale in cui si svolgono. La comunicazione va fatta:
a) Recandosi di persona all’INPS
b) Collegandosi con il sito www.inps.it
c) Telefonando al call-center INPS (803.164 o 06.164.164)

Per entrare nel sito dell’INPS occorre indicare:
1) Codice fiscale
2) Password che a scelta è costituita: dal codice Pin INPS, oppure dal codice (16 caratteri) di uno dei voucher.

Una volta terminato il lavoro il committente consegna i buoni al lavoratore, sui quali ha indicato le prestazioni e l’interessato può a questo punto andare in qualsiasi ufficio postale, a partire dal secondo giorno successivo al termine del lavoro accessorio, per consegnare i buoni (da lui stesso controfirmati) e ricevere il compenso. Deve presentare:
a) Tessera sanitaria
b) Documento d’identità


Buoni Lavoro Anno 2014:

Sono stati stabiliti i nuovi tetti ai compensi che si possono ricavare dai lavori accessori, pagati con i voucher che il committente può acquistare dall’INPS. Ogni buono vale 10,00 euro per un’ora di lavoro, ma 2,50 euro vanno a INPS e INAIL ai fini della pensione e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per cui gli interessati percepiscono 7,50 euro netti esentasse.-

Se si superano i limiti che la legge impone ogni anno, il lavoro non è più considerato accessorio e la persona deve essere pagata e assicurata come un normale lavoratore subordinato con notevole aggravio del costo.-
  • Per il lavoro svolto per qualsiasi committente il tetto è di 6.740,00 euro che, tolte le trattenute previdenziali, è di 5.050,00 euro netti.-
  • Se il lavoro accessorio è però svolto per conto di un imprenditore commerciale o un libero professionista il guadagno massimo si riduce a 2.690,00 euro lordi, pari a 2.020,00 euro netti. Però il limite riguarda il un singolo committente. Perciò se nell’anno la persona svolge più lavori può sempre arrivare al guadagno massimo di 5.050,00 euro netti.-
  • Le persone che riscuotono ammortizzatori sociali (cassa integrati, disoccupati, in mobilità) hanno il tetto di 4.000,00 euro, pari a 3.000,00 euro netti.-
Per gli studenti restano in vigore le restrizioni tradizionali, per cui possono lavorare solo a ogni fine settimana, durante le vacanze di Natale (dal 1° dicembre al 10 gennaio), di Pasqua (domenica delle Palme + Pasquetta) ed estive (dal 1° giugno al 30 settembre). Gli universitari fino a 25 anni età possono lavorare in qualsiasi periodo.-



La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni", il cui valore nominale è pari a 10 euro.
È, inoltre, disponibile un buono "multiplo", del valore di
50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi
pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. -

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio dopo la legge n. 92/2012:
Secondo la nuova formulazione legislativa, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività di natura lavorative di natura meramente occasionale che non generano redditi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Se svolte nei confronti di imprese commerciali (qualsiasi soggetto che opera su un determinato mercato, come specificato nelle circolari del Ministero del Lavoro n. 4/2013 e n. 18/2012) o di studi professionali le prestazioni non potranno eccedere il limite di 2.000 euro per ciascun committente (fatto salvo il limite complessivo di 5.000 euro).
La legge, inoltre, ammette un utilizzo dei buoni in agricoltura, per le attività agricole stagionali se svolte da giovani sotto i 25 anni (se inseriti in un percorso di istruzione) o da pensionati, oppure nel caso di attività svolte per i piccoli produttori agricoli (fatturato non superiore a 7.000 euro) con esclusione di impiego degli iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Inoltre, per l’anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio potranno essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti beneficiari di prestazioni di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

Acquisto buoni lavoro :
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
  • la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
  • la modalità di acquisto telematico
  • l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
  • l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
  • l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale

Riscossione buoni lavoro:
La riscossione dei buoni cartacei, distribuiti presso le Sedi INPS,  da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione.
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
La riscossione dei "voucher telematici" può avvenire tramite l’INPS Card (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un’apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa 'rete tabaccai’dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione.
I voucher acquistati presso gli sportelli bancari  abilitati sono pagabili riscuotibili - dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione - esclusivamente dal medesimo circuito bancario.
I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione,  presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale. 

Cosa è importante sapere sul lavoro accessorio
È importante sapere che chi lavora con questa tipologia lavorativa non sottoscrive un classico contratto di lavoro. Non è previsto alcun riferimento alla contrattazione collettiva, non si matura il Tfr (trattamento di fine rapporto), non si maturano ferie, straordinari ecc.. Inoltre il committente non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva ai Servizi per l’Impiego, né consegnare la busta paga al lavoratore; inoltre, i lavoratori non vengono registrati dal committente sul Libro Unico del Lavoro. L’unico obbligo del committente è quello di effettuare la comunicazione preventiva all’Inail.
Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all’Inps, è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità ed assegno al nucleo familiare.-
Il reddito percepito tramite voucher può essere computato ai fini del rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.





BUONI LAVORO PER STUDENTI

Gli studenti, se vogliono, possono svolgere qualche attività con il sistema dei "buoni lavoro INPS".

Un “lavoretto” occasionale di tipo accessorio (esempio: commesso in un negozio di vestiti). Un lavoro di qualunque tipo e in qualsiasi settore produttivo: industria, commercio, terziario, anche nel pubblico  impiego.-

Gli studenti devono avere da 16 a 25 anni. E possono lavorare:
  • Se iscritti a scuola media inferiore e superiore, durante: a) le vacanze natalizie fino al 10 gennaio, b) tutti i fine settimana, c) le vacanze pasquali e quelle estive.
  • Se iscritti all'università: in tutti i periodi dell'anno.

Il committente prima dell'inizio dei lavori deve acquistare i buoni lavoro:
  • Dall'INPS (on-line attraverso il sito www.inps.it o presso gli sportelli).
  • Dall'associazione di categoria.
  • Dalle tabaccherie che espongono la vetrofania “Rete amica”.

Ogni buono vale 10 euro: di essi 7,50 euro (esentasse) vanno in tasca al lavoratore e 2,50 servono per assicurarsi con INPS e con INAIL (Infortuni). In questo modo lo studente inizia ad avere i primi contributi per la pensione.-

A fine lavoro il committente consegna i buoni al lavoratore: tanti buoni quante sono le ore di lavoro. Il lavoratore va in un qualsiasi ufficio postale e si fa pagare, oppure presso il tabaccaio autorizzato.-

Ci sono dei limiti soggettivi e oggettivi:
  • Il committente con il sistema dei buoni non può pagare più di 10 mila euro.-
  • Il giovane non può guadagnare più di 5 mila euro presso lo stesso committente.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

mercoledì 2 ottobre 2013

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

MALATTIA O INFORTUNIO?

Il nostro sistema di tutela sociale prevede due canali di assicurazione distinti ed autonomi per la tutela di eventi di invalidità, morte e malattia. Per quanto riguarda la malattia, di competenza delll'INPS, l'assicurazione obbligatoria prevede il versamento da parte del datore di lavoro e del lavoratore di un contributo di natura prettamente previdenziale, mentre per quanto riguarda l'INAIL solo il datore di lavoro deve versare un premio assicurativo, il cui ammontare dipende dalla pericolosità della lavorazione svolta e dal valore della retribuzione o reddito. Più eventi di infortuni e/o malattie professionali il datore di lavoro denuncia, e più il premio assicurativo aumenta. Da qui si evince l'interesse del datore di lavoro affinché in azienda ci siano il minor numero possibile di infortuni e/o malattie professionali.

Una volta stabilito che un infortunio è avvenuto in occasione di lavoro e/o la malattia non sia di natura extra – lavorativa, ma causata invece delle lavorazioni a cui si è addetti o dalle sostanze che si utilizzano, è estremamente importante che il lavoratore si rivolga all'Ente preposto per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), e non all'INPS perchè:
  • Non è soggetto all'obbligo di restare in casa negli orari 10/12 e 17/19
  • Ha problemi in caso di ricaduta o postumi non rilevati subito
  • Ha i medicinali gratuiti ed esenti anche da tiket se inerenti l'infortunio
  • Non incide sul periodo massimo di malattia indennizzabile

INAIL

È l'Istituto che gestisce l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali.
L'assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.

IPSEMA

È l'Istituto che gestisce l'assicurazione per Infortuni e Malattie Professionali per il settore marittimo.

INFORTUNIO SUL LAVORO

L'infortunio è un evento avvenuto:
  • per causa violenta
  • in occasione di lavoro
  • e che determina una inabilità al lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro.
Appena ne ha ricevuto notizia, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL entro 2 giorni la relativa denuncia.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.

INFORTUNIO IN ITINERE

È quello occorso al lavoratore durante il normale percorso:
  • di andata e ritorno fra posto di lavoro e abitazione
  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti
  • fra due posti di lavoro

MALATTIA PROFESSIONALE

Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell’ambiente di lavoro.
Gli agenti responsabili sono tantissimi e spesso i lavoratori sono esposti alla loro azione senza conoscere i rischi a cui vanno incontro. I fattori che hanno maggiore rilevanza sono quelli dovuti all’edilizia, all’agricoltura e agli agenti cancerogeni, i cui effetti si notano magari dopo decenni il loro utilizzo. Altri fattori di rischio sono legati all’organizzazione del lavoro, campo in cui il fattore umano ormai riveste un ruolo marginale, che si possono riassumere in:
  • ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati
  • ritmi di lavoro elevati e mansioni ripetitive
  • scarsa manutenzione degli impianti
  • a questi vanno aggiunti dei fattori emergenti legati principalmente al lavoro d’ufficio in cui si hanno molte tipologie di malattie professionali in genere di scarsa gravità ma importanti per il numero di casi registrati. In questo ambito il rischio è dovuto:
  • uso del computer che porta a patologie legate a: vista, stress, radiazioni, ergonomia: patologie spinali e sindrome del tunnel carpale.
  • impianti di condizionamento
  • infezioni
  • asma e alveoliti allergiche
In caso di malattia professionale, il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o prima possibile se causa astensione dal lavoro.
Appena ne ha avuto notizia il datore di lavoro deve inviare all'INAIL entro 5 giorni la relativa denuncia.

CAUSA DI SERVIZIO

Riguarda il dipendente pubblico.
Qualsiasi lesione o infermità, compresa la morte, conseguente al servizio prestato, avendo a riferimento le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il procedimento si attiva con la domanda dell'interessato.

RENDITA INAIL

È la prestazione economica erogata mensilmente come indennizzo per:
  • diminuita capacità lavorativa
  • menomazioni permamenti all'integrità psico fisica
Danno dal 16% in su, per eventi occorsi dopo il 25/07/2000.

INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN CAPITALE

Si tratta di una prestazione economica “una tantum” erogata dall'INAIL per Infortunio e/o Malattia Professionale avvenuti dopo il 25 luglio 2000.
Danno dal 6% al 15%.

EQUO INDENNIZZO

Si tratta di una prestazione economica “una tantum” con cui l'Amm. Pubb. indennizza il dipendente (o i superstiti) per menomazioni dell'integrità psicofisica subite a seguito di lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

REVISIONE

L'inabilità provocata da infortunio e/o M.p. può subire nel tempo miglioramenti o peggioramenti.
È possibile richiedere (sia l'Inail che l'assicurato) la revisione del danno con delle cadenze precise previste per legge.

RENDITA AI SUPERSTITI

È la prestazione erogata da Inail o Ipsema ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio o malattie professionali.

CHI PAGA

Il datore di lavoro deve corrispondere il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro e il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.
L'INAIL deve corrispondere l'indennità del 60% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino al 90° giorno. Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di pagamento.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

venerdì 11 febbraio 2011

Borse Lavoro, Stage e Tirocini Formativi

La Borsa Lavoro

La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli atrtaverso un'esperienza lavorativa: non si costituisce un rapporto di lavoro dipendente con l'azienda, il lavoratore viene retribuito dagli Entri Pubblici soggetti attuatori.- 

Stage (o Tirocinio formativo e di orientamento)

Si rivolge a coloro che hanno adempiuto l'obbligo scolastico ma anche agli individui in cerca di occupazione che vogliono rientrare nel mondo del lavoro e a cittadini comunitari o extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità.-

Per stage o tirocinio formativo s'intende il rapporto che s'instaura fra un datore di lavoro (pubblico o privato) ed un soggetto, non configurabile come rapporto di lavoro subordinato (non sussistono quindi in capo all'impresa obblighi retributivi e contributivi), al fine di consentire al tirocinante di acquisire un'esperienza lavorativa, a scopi formativi o di orientamento professionale.-

Il tirocinio è un ottimo strumento per acquisire un'esperienza professionale pratica e per le imprese c'è un vantaggio economico, in quanto non sono tenute a corrispondere una retribuzione, ed inoltre possono acquisire informazioni e impressioni sui soggetti in vista di una futura assunzione.-

A chi è rivolto:

Il tirocinio formativo è indirizzato a soggetti che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 1859/62, anche a cittadini di stati membri della comunità europea o cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità. Può essere utilizzato anche per consentire ai disoccupati di rientrare nel mondo del lavoro.

Attuazione:

E' necessaria una convenzione tra l'ente promotore del tirocino ed il lavoratore corredata da un progetto del tirocinio preparato dal datore di lavoro.

Il progetto formativo deve contenere:

a) Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza.-
b) I nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale.-
c) Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile.-
d) La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.-
e) Il settore aziendale d'inserimento.-

E' prevista inoltre la presenza di due soggetti, che seguono l'andamento del tirocinio, una nominata dal soggetto promotore (tutore del soggetto promotore) e una nominata dal soggetto ospitante fra i propri dipendenti (responsabile aziendale).-

Enti promotori:

Possono promuovere tirocini formativi i seguenti soggetti:

- Università
- Provveditorati agli studi
- Scuole statali, scuole private parificate
- Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili e fasce svantaggiate
- Agenzie regionali e provinciali per l'impiego
- Istituzione formative private, senza fini di lucro

Agli Enti promotori spetta l'onere di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi e su loro ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage. Nell'elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un'ampia discrezionalità. I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.-

Obblighi dei soggetti ospitanti:

I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti a favorire l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro. Dovrebbero, inoltre, garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico/organizzativo delle attività. Non confidurandosi come rapporto di lavoro, il tirocinio formativo non comporta l'obbligo, a carico del soggetto ospitante, di pagare retribuzioni o contribuzioni al tirocinante. Per le aziende che impiegano giovani provenienti da regioni del sud Italia è possiible ottenre il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante.-

Soggetti ospitanti possono essere tutti i datori di lavoro pubblici e privati, a patto che siano rispettati i tetti massimi per ciò che riguarda il numero dei tirocini in realzione al numero di occupati a tempo indeterminato, e cioè per aziende fino a 5 dipendenti 1 stagista, da 6 a 19 dipedenti 2 stagisti e per aziende con più di 20 dipedenti a tempo indeterminato, il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato.-

I soggetti promotori hanno l'onere di assicurare i tirocinanti conro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi, e su di loro cade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage.-

I datori di lavoro che ospitano i tirocinanti devono invece favorire l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro. Dovrebbero anche garantire la presenza di un tutore come repsonsabile delle attività.-

Retribuzione:

Lo stagista non ha diritto ad una retribuzione perchè il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, di conseguenza il soggetto ospitante non è tenuto a pagare nulla al tirocinante, ma può erogargli un compenso quale rimborso per gli oneri sostenuti.-

Durata:

La durata massima è di 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria superiore, di 6 mesi per gli allievi degli studi professionali di stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post laurea e i disoccupati/inoccupati, di 12 mesi per i soggetti svantaggiati e per gli studenti universitari, di 24 mesi per i portatori di handicap.-

Attestato:

Alla fine del tiorcinio, il tirocinante riceverà dal soggetto promotore un attestato su cui risulterà l'avvenuto periodo di tirocinio.-


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”.

Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.



.