martedì 17 aprile 2018

PERMESSI LEGGE 104 + CONGEDO STRAORDINARIO + CURE TERMALI

In questo articolo affronteremo in sequenza i temi dei Permessi della Legge 104, del Congedo Straordinario e delle Cure Termali.

1) PERMESSI LEGGE 104

(L. 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

A chi spettano:

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
a) disabili in situazione di gravità;
b) genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
c) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Non spettano:

a) ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
b) agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
c) ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
d) ai lavoratori autonomi
e) ai lavoratori parasubordinati

Cosa spetta:

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:
a) riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
b) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:
a) i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
b) prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
c) permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:
d) i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore;
e) il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore spettano:
f) i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016),ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:
g) tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
ESTENSIONE DEL  DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE
Il diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).
Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 - msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg 16866/2007).

I requisiti:

a) essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
 b) la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
c)  mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).


2) CONGEDO STRAORDINARIO:

Cos'è:

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.-

A chi è rivolto:

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
b) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
c) figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
d) fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
e) parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Non possono richiedere il congedo straordinario:
f) i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
g) i lavoratori a domicilio;
h) i lavoratori agricoli giornalieri;
i) i lavoratori autonomi;
l) i lavoratori parasubordinati;
m) i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

Decorrenza e durata:

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l'altro di fruizione.
L'effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie. Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.
Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come, ad esempio, un part-time verticale con periodi non retribuiti.
Se il congedo viene frazionato in giorni, ai fini del computo del periodo massimo previsto, l'anno si considera per i canonici 365 giorni.
Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (Referente unico, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Quanto spetta:

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.
L'indennità per il congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG a orario ridotto) va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo. Lo stesso vale anche per un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro.
Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.

Decadenza:

Non si ha più diritto all'indennità nel caso vengano meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, per cui si procederà anche al recupero del beneficio fruito.
Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.

Requisiti:

Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part-time). La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Non è possibile richiedere il congedo straordinario durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere (circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155).


3) CURE TERMALI

A cosa servono e quali malattie curano?

Le cure balneo termali INPS servono come terapie per il trattamento di malattie respiratorie, artrosi, come prevenzione e attenuazione di un ampio ventaglio di disturbi funzionali e condizioni patologiche.
Le cure termali, infatti, sono particolarmente utili nel trattamento e riabilitazione di disturbi cronici otorinolaringoiatrici e respiratori, come bronchiti e asma, reumatologici, urinari e vascolari.
Le cure termali concesse dall'INPS consistono nella somministrazione di un certo numero di Cicli di Cure che vanno da un minimo di 12 ad un massimo di 24 cure. Ogni ciclo termale, è costituito da 12 cure fondamentali e 18 cure accessorie per patologie reumo-artropatica, o 12 cure accessorie per patologia bronco-catarrale. Il numero dei cicli e la tipologia, vengono decise in base al certificato medico rilasciato dal dottore ASL, medico curante o convenzionato SSN, allegato alla modulistica della domanda cure termali INPS.

Come accedere alle Cure Termali con L'INPS

Per effettuare le cure termali attraverso l'INPS occorre presentare domanda dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno, presso la sede INPS di residenza del lavoratore, con allegato il certificato del medico curante che indichi:
a)  la patologia e la terapia per la quale si richiedono le cure
b)  la richiesta di cure accessorie.

Possono presentare domanda:

a)  i lavoratori dipendenti iscritti all'INPS
b)  i lavoratori autonomi iscritti all'INPS
c)  i dipendenti INPS
d)  i lavoratori iscritti alla gestione separata ( di cui art 2 comma 26 della L335/95)
e)  i lavoratori in mobilità
f)  i titolari di assegni non definitivi di invalidità

Requisiti necessari per presentare domanda:

a) 5 anni di anzianità assicurativa e 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda (sono validi anche i contributi figurativi);
b) Patologie comprese nel Decreto Ministeriale del 15.12.94

Durata della prestazione:

a) Un ciclo annuale di terapia termale si effettua in 12 giorni di cura (13 di soggiorno)
b) L'INPS può rinnovare l'autorizzazione per 5 cicli (5 anni) ove permangano le condizioni medico legali richiesti per la concessione delle cure
Le cure termali INPS riguardano la prestazione che l'Istituto riconosce a pensionati e lavoratori per il trattamento e la prevenzione di malattie respiratorie e alcune forme di artrosi. Le cure termali INPS spettano pertanto agli aventi diritto che presentano domanda di concessione e autorizzazione all'INPS con allegato il certificato medico SSN attestante la necessità del paziente ad effettuare un certo numero di cicli di cure balneo-termali. Secondo le disposizioni introdotte dalla precedente Manovra, dal 1° gennaio 2016 non sono più coperte dal SSN le cure termali che prevedono l'erogazione di prestazioni economiche accessorie da parte dell'INPS e dall'INAIL. Con la nuova legge di Stabilità 2016 pubblicata in GU e in vigore dal 1° gennaio, all'articolo 1 commi 301 e 302, è previsto invece che: comma 301. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare  nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. comma 302. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al  comma 301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1º gennaio 2016»  sono  sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2019»

I costi:

Le cure termali INPS, sono è a completo carico del SSN, Servizio Sanitario Nazionale mentre il costo per il soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati è a carico dell'Inps.
I costi cure termali INPS a carico degli assistiti sono:
a)  pagamento del ticket sanitario
b) spese di viaggio di andata e ritorno.

Cosa fare dopo autorizzazione INPS alle cure termali:

Il lavoratore o pensionato autorizzato dall'INPS a fruire delle cure termali, riceve dall'Istituto, la lettera di accoglimento domanda cure termali INPS con allegato l’elenco aggiornato delle strutture termali e del calendario 2018 per conoscere i turni disponibili. Successivamente, l'assistito può scegliere il turno 2018 per eseguire le cure termali e la struttura, e 10 giorni prima dell'inizio del ciclo cure termali, deve contattare la struttura e prenotare il ciclo.
La struttura prescelta, invece, deve confermare e comunicare con urgenza alla propria Sede INPS, a mezzo fax, il turno e la struttura prescelti dall'assistito ai fini di fruizione delle cure. Il giorno stabilito per l'inizio del ciclo termale, il lavoratore o il pensionato deve presentarsi presso la struttura alberghiero-termale scelta per il soggiorno e le cure.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

50 commenti:

  1. Buongiorno Dott. Censori,

    vorrei chiederle alcune informazioni in merito al part time.
    Io sono un dipendente privato da tanti annni con contratto industria metalmeccanico.
    Per problemi familiari vorrei chiedere all'azienda l'orario ridotto premetto che l'azienda è restia a dare questo tipo di agevolazione ai dipendenti
    da quello che so finora è stato dato solo ad una persona.
    Si tratta di azienda informatica è una spa con più di 200 dipendenti, ma siccome quasi tutti i dipendenti lavorano presso il cliente dando il part time
    andrebbe in perdita e inoltre il cliente potrebbe lamentarsi.

    Questo è un po' il quadro generale della situazione, le mie domande sono l'azienda puo' rifiutare la richiesta di part time oppure è obbligata presentando
    documentazione certificati medici (non ho 104) e comunque essendo solo e devo accudire un donna di 80 anni che a stento si muove e un uomo di oltre 70 anni
    con diabete penso che non dovrebbe opporsi che dice? Cosa posso fare altrimenti?

    Io prendo un po' più di 1600 al mese netti con il part time quanto andrei a prendere?
    I contributi previdenziali sono anche ridotti giusto?
    Grazie mille!
    Distinti Saluti

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    1. Purtroppo l'azienda non è obbligata a concederti il part-time, e tra l'altro non avendo la 104 non hai diritto ad alcuna agevolazione.-
      Se per part-time intendi 20 ore settimanali invece di 40, la retribuzione sarebbe di poso superiore alla metà di quella attuale, in quanto ci sarebbe solo una differenza nella tassazione IRPEF, e la copertura contributiva potrebbe essere solo parziale.-

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  2. Buonasera Dottore,
    volevo sapere circa i tre giorni di permesso mensili di 104. Posso essere presenti di seguito esempio mercoledì, giovedi e venerdì oppure c'e' una modalità specifica. Leggo che non si possono prendere il venerdì e il lunedì. Mi puo' spiegare gentilmente la modalità per l'utilizzo corretto e indicarmi al limite dove posso scaricare/comprare un testo aggiornato sulla 104 purtroppo su internet c'e' diverso materiale ma spesso non è aggiornato oppure molto frammentato.
    La ringrazio anticipatamente cordiali saluti.

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    1. I permessi per la 104 vanno presi quando servono effettivamente, quindi se programmabili i giorni di fruizione vanno possibilmente concordati con il datore di lavoro.-
      E' ovvio che se si richiede spesso il venerdì o il lunedì potrebbe far venire il sospetto all'INPS che vengano utilizzati impropriamente e si potrebbe quindi essere soggetti a verifiche.-

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  3. Buongiorno Dott. Censori
    Vorrei conoscere il suo parere su la seguente situazione: ho 71 anni, sono invalido con riconoscimento della legge 104/92 art. 3 comma 3. Ho lavorato fino al mese di maggio 2019, nel mese di ottobre 2019 la mia pensione è stata trasformata in pensione di vecchiaia. premetto che dalla data del riconoscimento della legge 104/92 ho usufruito dei permessi (3 giorni mensili) previsti dalla legge. Nel mese di novembre la mia azienda mi ha riassunto, ho fatto domanda per il godimento dei permessi legge 104/92, ma è stata respinta con la motivazione "perché titolare di pensione di vecchiaia". Mi chiedo se Un lavoratore disabile con la pensione di vecchiaia si considera guarito e non ha più diritto ai permessi? In attesa di un suo cortese riscontro La saluto cordialmente. Giovanni

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    1. Ciao Giovanni!
      Purtroppo la normativa non prevede per gli invalidi i permessi per la 104 dopo la pensione di vecchiaia, in quanto si da per scontata la cessazione dell'attività lavorativa, e quindi dei permessi possono eventualmente usufruirne i suoi familiari.-

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  4. Buongiorno
    usufruisco dei permessi di cui alla legge 104 per una parente ultra novantenne disabile grave con handicap.
    Al momento questa parente è ricoverata all'ospedale da 3 giorni, questo significa che non posso chiedere la fruizione di tale permessi fino al suo ritorno a casa?

    Oppure basta la dichiarazione del curante che effettivamente la mia presenza è indispensabile e necessaria per i servizi accessori alla persona in questione?

    grazie mnille
    cordiiali saluti

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    1. Purtroppo non è sufficiente la dichiarazione del medico curante, ma è necessaria una dichiarazione dell'ospedale dove è ricoverata la parente che attesti che la tua presenza è necessaria per l'assistenza della stessa.-

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  5. Buongiorno,
    sono un lavoratore dipendente, che a seguito di incidente, sono attualmente invalido civile al 100% con relativa legge 104.
    per ottenere la riduzione a 6 ore giornaliere o ai 3 giorni di permesso, devo presentare all'azienda altri moduli? oppure è già usufribile così avendo presentato la relativa documentazione alla legge.
    Grazie.
    Saluti

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    1. Ciao Simone!
      Per poter usufruire dei 3 giorni di permesso previsti dalla
      legge 104, va presentata apposita domanda per via telematica all'INPS.-

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  6. Gentile gianfranco..puntualizzo mio fratello è in pensione

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    1. Ciao Maria!
      NO!
      Se tuo fratello ha usufruito dei due anni di congedo straordinario presumo che conviva con tua madre, quindi è lui che provvede per la sua assistenza, pertanto non hai titolo per richiedere i 3 giorni di permesso mensile.-

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    2. No..Gianfranco..mio fratello vive in un altro paese e ha una residenza diversa..ha vissuto e tenuto la residenza solo per i due anni di congedo.

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    3. Ciao Maria!
      Se tuo fratello ha cambiato la residenza non ci sono problemi, e puoi quindi usufruire dei 3 giorni di permesso mensile.-

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  7. Buongiorno Avvocato,
    non so s'è la sezione giusta volevo sapere cortesemente la retribuzione che mi spetta in caso di part-time sono a contratto metalmeccanico a tempo indeterminato quindi se prendo 1500 ad esempio in caso di part time l'importo quale sarebbe? Inoltre ultima cosa gli anni di part time come vengono calcolati per la pensione? grazie Cordiali Saluti

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    1. Se per part-time intendi la modifica del contratto da 40 a 20 ore settimanali, lo stipendio lordo diventa la metà, mentre il netto è leggermente superiore alla metà perché le trattenute IRPEF sono minori.-
      Ai fini pensionistici, se non si raggiunge il limite minimo di retribuzione lorda settimanale di circa 200 euro, le settimane utili annuali vengono ridotte; in pratica in un anno è come se tu lavorassi solo 6 o 7 mesi.-

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    2. Mi perdoni avvocato solo un chiarimento sull'ultima parte quindi se io prendo una retribuzione lorda superiore a 200 euro le settimane utili annuali non vengono ridotte? giusto?
      Cioè quando anche se in part-time mi viene riconosciuto l'intero anno lavorativo normale quindi 12 mesi e 52 settimane. Vorrei se fosse possibile rimetterci solo dal lato stipendio e non anche da quello previdenziale. Al momento se puo' essere utili al fine del calcolo la mia paga netta è di 1.870 dopo più di 20 anni di lavoro. Grazie gentilissimo come sempre per fortuna c'e' Lei con il suo blog! Buone e Serene Feste

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    3. Confermo!
      Con uno stipendio lordo mensile superiore a 900 euro si ha la copertura contributiva per tutto l'anno, anche con un contratto part-time.-
      Il problema è solo sul calcolo della pensione perché con un contratto part-time, versando meno contributi all'INPS l'importo della pensione sarà più basso rispetto al proseguimento con contratto a tempo pieno.-

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  8. Buongiorno dott. Censori
    Ho due contratti parte time verticale
    Lavoro 3 giorni presso una azienda e altri 3 presso un'altra ossia 20 ore per una e 20 per l'altra.
    Ho presentato la 104 ad un'azienda ,facendo il calcolo come lavoro parte time verticale mi hanno detto che mi spetta solo un giorno, vorrei sapere è possibile presentare lo stesso verbale alla seconda azienda e usufruire il restante? Lo prevede la legge? Posso farlo? Come posso recuperare gli altri due giorni?
    In attesa di un suo riscontro
    Le porgo cordiali saluti

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    1. Grazie . Quindi,i giorni con due contratti parte time verticali che mi spettano sono due anziché tre vero? Un giorno per azienda , l'atro giorno per arrivare a tre lo perdo?Attendo sue

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    2. Ciao Francesco!
      Se i permessi li richiedi a giorni puoi richiedere un giorno per parte e quindi perdi un giorno, ma se li richiedi a ore la metà per parte non perdi nulla (12 ore per parte).-

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  9. Buon giorno Dott. Censori.
    Desideravo chiederle info circa la sospensione dal lavoro per motivi di studio.
    Premetto che sono un precario che lavora 20 ore a settimana e che queste ore sono suddivise nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
    A breve mi iscriverò all'università e una volta usufruite le 150 ore per motivi di studio nell'arco dell'anno solare, desideravo sapere se fosse possibile sospendersi dal servizio solo nei giorni di mercoledì e venerdì tenuto conto che l'università il lunedì non tiene lezioni.
    La ringrazio per la Sua sempre puntuale, professionale e cortese risposta.
    Cordiali saluti
    Antonio

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    1. A corredo della precedente, la informo che percepisco un sussdio di disoccupazione di 600 euro al mese, il pagamento è calcolato in trentesimi, non ho contratto ma rinnovi annuali e la circolare che ci dona qualche diritto è prevista la sospensione per motivi di studio senza possibilità di recupero e con proporzionale decuratazione e anche per periodi non continuativi per un massimo di 3 mesi

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    2. Ciao Antonio!
      Fino a quando sei in NASPI il problema non si pone perché non sono previste decurtazioni mentre durante l'attività lavorativa puoi richiedere i giorni di permesso che ti spettano rapportati all'orario di lavoro settimanale per i giorni che effettivamente ti servono.-

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  10. Buongiorno Gianfranco per cortesia Vorrei sapere se l'azienda può Rifiutarsi di darmi i 2 anni di aspettativa non retribuita per assistere mia madre disabile ho chiesto l'aspettativa non retribuita perché dei due anni di straordinario ne ha già usufruito mio fratello

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    1. Ciao Maria!
      Congedo per gravi motivi familiari:
      La normativa. L’art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000 stabilisce che “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari…. un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.-

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  11. Buon giorno dottor Censori. Volevo chiedere se lavorando part time con due datori di lavoro, posso prendere il permesso legge 104 ad ore con un datore di lavoro e il pomeriggio andare a lavorare con l'altro. Grazie

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  12. salve

    le vorrei chiedere questo, se va preso un congedo parentale da adesso fino alla fine del mese di aprile le festivita' come la pasqua e il lunedi 18/4 e il lunedi' 25/4 come vengono trattati?

    tempo indeterminato multiservizi

    cordiali saluti

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    1. I giorni di congedo parentale vengono calcolati come giorni di calendario, a prescindere quindi dalle eventuali festività che capitano nel periodo richiesto.-

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  13. Buonasera Sig. Gianfranco sono una docente di scuola primaria e insegno a Bologna. Mia madre, da novembre, purtroppo per gravi motivi di salute ha avuto invalidità al 100% con accompagnamento e legge 104 art. 3 comma 3. Ho chiesto ed ottenuto il congedo straordinario dal 7 febbraio 2023. Nel frattempo volevo chiedere il trasferimento a Capua (CE) quando a marzo usciranno le mobilità con la scuola. Secondo Lei ho una corsia preferenziale per il trasferimento visto che sono l'unica a poter assistere mia madre gravemente ammalata? Grazie anticipatamente per il chiarimento e cari saluti

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    1. SI!
      Il docente può chiedere il diritto di precedenza per la provincia dove assiste il figlio disabile o il coniuge disabile dall’ art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall’art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità), tale precedenza solo per la mobilità provinciale si applica anche per assistere, oltre il figlio o il coniuge disabili, il genitore in stato di gravità art.3 comma 3 della legge 104/92 senza rivedibilità.-

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    2. Buonasera avvocato innanzitutto volevo ringraziarla per la celerità della risposta e poi volevo riformulare la domanda chiarendo alcuni punti. Io attualmente insegno in una scuola primaria di Bologna dove sono titolare dopo essere stata immessa in ruolo da settembre 2019. Il trasferimento lo richiederei per Capua (Caserta) e quindi in altra regione dove attualmente risiede mia madre e contestualmente anche io, visto che per accedere al congedo straordinario ho dovuto registrare al comune di Capua (CE) la residenza temporanea. Mia madre è una malata oncologica in chemioterapia ed è stata dichiarata rivedibile ad ottobre 2023. Secondo lei con questi presupposti riuscirò ad ottenere una corsia preferenziale per il trasferimento nella regione di mia madre (Campania). Per quanto riguarda invece il mio congedo straordinario che purtroppo dovrò prolungare in caso di mancato trasferimento in Campania, siccome adesso l'ho richiesto fino a giugno, nel caso lo rinnoverò a settembre e a mia madre a ottobre (data di rivedibilità della malattia) dovessero dichiarare (cosa molto improbabile) guarita il mio congedo sarebbe revocato? Grazie e cordiali saluti

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    3. Nel tuo caso ci sono troppe variabili e non tutte sono conciliabili quindi nessuno può darti delle certezze in quanto molto è legato all'esito della revisione di ottobre, ti consiglio pertanto di attendere la suddetta data per le successive decisioni.-

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  14. Buona sera Dott.Censori,
    mia madre è titolare delle legge 104. Siccome è ricoverata 24h in una casa di riposo, posso usufruire lo stesso dei 3 giorni di permesso. Posso richiedere il Pass invalidi stante il fatto che a volte la porto con me in macchina? grazie

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    1. NO!
      Se tua madre è ricoverata in una casa di riposo non hai diritto ne ai 3 giorni di permesso ne al Pass invalidi.-

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  15. Buona sera dott. Censori.
    Mio padre è in possesso del l'invalidità legge 104 comma 3 art 3 ed è ricoverato in una casa di riposo.
    Quali sono i benefici di questa legge che può usufruire? Grazie

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    1. Nessuno!
      La persona che é ricoverata in una casa di riposo non ha bisogno di alcuna assistenza da parte dei familiari.-

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  16. Buonasera Dott. Censori, venerdì scorso ho fatto una visita medica all'AUSL per verificare l'idoneità a diventare donatore di sangue, la cosa ha comportato circa un'ora e mezza e all'uscita mi hanno rilasciato il permesso con il tempo di permanenza nella struttura. Le chiedo se per questo permesso devo utilizzare ferie o rol oppure il mio datore di lavoro potrà rimborsarmi in busta paga con recupero dall'inps (come fosse un mini permesso di donazione sangue). La ringrazio. Cordiali saluti, Davide.

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    1. Ciao Davide!
      Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.-

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    2. La ringrazio Dottore, purtroppo il mio CCNL non prevede il beneficio di questi specifici permessi, mi sa che dovrò utilizzare le ore personali di ROL. Grazie mille!!! Cordiali saluti, Davide.

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    3. Ciao Davide!
      Purtroppo è vero!
      I permessi devono essere previsti dal CCNL di riferimento!

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  17. Buon giorno. Mio padre è ricoverato presso una Struttura di assistenza infermieristica residenziale per anziani (codice 87.10.00). Poichè gli è stata riconosciuta la legge 104, desideravo sapere se ho diritto ai 3 giorni di permesso. Grazie

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    1. Inoltre aggiungo che nella struttura non è presente un medico generico (o specialisti) e per i farmaci (o eventuali visite specialistiche) devo provvedere io

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    2. Purtroppo NO!
      Condizione essenziale per poter usufruire dei permessi in base alla Legge 5 Febbraio 1992, num. 104, per assistere il familiare è, oltre alla certificazione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma III, della medesima legge, che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o simile, sia pubbliche che private, che assicuri assistenza sanitaria continuativa.-

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