1) IL DIRITTO EREDITARIO:
Nel diritto ereditario i rapporti trasmissibili sono
quelli che non si estinguono con la morte del soggetto. Quindi in via generale
si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti (proprietà, altri diritti reali
e le relative azioni), tranne quelli personalissimi come l’usufrutto, l’uso,
l’abitazione, che si estinguono con la morte del loro titolare. Contratti e
obbligazioni pure si trasmettono, purché non fondati sulle qualità personali
della parte; così pure i rapporti inerenti all’azienda, di cui il de cuius
fosse titolare.
2) LA SUCCESSIONE:
La successione ereditaria che si apre al momento del
decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il
trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al
successore.-
Il diritto ereditario disciplina tre tipi di
successione:
- testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di
testamento, l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente
ai legatari;
- legittima: in mancanza di un testamento o nel caso
di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad
individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad
assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può
svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi
per quei beni eventualmente esclusi dal testamento. In altri termini, se il
testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte
testamentaria e in parte legittima;
- necessaria: è prevista quando il testatore abbia
disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge
ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
La
dichiarazione di successione:
In presenza o meno di volontà espresse dal
testatore, entro un anno dalla morte del de cuius, gli eredi che hanno accettato, espressamente
o tacitamente, l’eredità dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate (ufficio
locale dell’ultima residenza del defunto) la dichiarazione di successione che
dal 01.01.2019 deve essere trasmessa solo telematicamente (è preferibile
attraverso un soggetto delegato, commercialista o CAF), per velocizzare la
procedura, il pagamento delle imposte dovute e l’automatica voltura catastale
per gli immobili ereditati; a tal fine l’Agenzia delle Entrate rende
disponibile sul proprio sito internet un programma software gratuito per la
compilazione e l’invio con le necessarie istruzioni e l’elenco dei documenti da
allegare.
Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione il soggetto deve provvedere al pagamento delle
imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi
speciali in autoliquidazione, potendo ottenere dopo i controlli dell’Ufficio
una ricevuta e copia semplice della dichiarazione di successione con gli
estremi di registrazione, comunque inserita nel “cassetto fiscale” del
contribuente.
Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione
di successione essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al
defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori
preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni,
obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di
successione. Non devono essere dichiarate in successione le indennità di fine
rapporto del prestatore di lavoro e quelle spettanti agli eredi per assicurazioni
previdenziali obbligatorie o sulla vita.
Chi
non deve presentare la dichiarazione di successione:
Sia il coniuge e i parenti in linea retta a cui è
stato devoluto un attivo ereditario non superiore a € 100.000,00, senza beni
immobili o diritti reali immobiliari su fabbricati o terreni, sia chi ha rinunciato all’eredità e al
legato, non deve presentare la
dichiarazione di successione.
3) SUCCESSIONE LEGITTIMA:
Quando non c’è un testamento, l’eredità si devolve
per legge al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado; in mancanza di
questi soggetti eredita lo Stato che risponderà dei debiti ereditari solo entro
il limite dei crediti che rientrano nel patrimonio ereditario.
I
familiari che ereditano per legge sono:
Coniuge
Figli
Fratelli
(se mancano i figli)
Ascendenti
(se mancano i figli)
Altri
parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)
Nell’eventualità
di premorienza degli eredi
legittimi,
succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota
originariamente spettante all’erede.-
Eredi:
Coniuge + figlio unico = 50% per ciascuno
Coniuge + due figli = 33,3% per ciascuno
Coniuge + tre o più di tre figli = 33,3% per il coniuge + 66,6% in parti uguali per i figli
Coniuge + ascendenti = 66,6% conBlice123Bliceiuge + 33,3% ascendenti
Coniuge + fratelli = 66,6% coniuge + 33,3% fratelli
Coniuge + ascendenti + fratelli = 66,6% coniuge + 25% ascendenti + 8,33% fratelli
Figlio (senza coniuge) = intera eredità
Più figli (senza coniuge) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti (senza coniuge, senza figli e senza fratelli) = intera eredità
Fratelli (senza coniuge, senza figli, e senza ascendenti) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti + fratelli (senza coniuge e senza figli) = 50% ascendenti + 50% fratelli
Altri parenti oltreil 6° grado (se unici eredi) = intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo.-
4) SUCCESSIONE TESTAMENTARIA:
La successione testamentaria è regolata dal testamento, ossia da un atto con il quale il soggetto dispone dei suoi averi, o parte di essi, per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
La quota di legittima rappresenta la parte dell’eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del de cuius. Nell’ordinamento successorio italiano è infatti vietato “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi, vedi sotto).La quota disponibile è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi chiaramente anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.
I familiari che ereditano per testamento sono:
- Coniuge
- Figli
- Ascendenti (se mancano i figli)
Anche nella successione con testamento vale la regola che, nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimari, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.
Eredi:
Coniuge (in mancanza di figli e senza ascendenti) = 50% coniuge + 50% quota disponibileConiuge + figlio unico = 33,3% coniuge + 33,3% figlio + 33,3% quota disponibile
Coniuge + 2 o più figli = 25% coniuge + 50% in parti uguali tra i figli + 25% quota disponibile
Coniuge + ascendenti (senza figli) = 50% coniuge + 25% ascendenti + 25% quota disponibile
Figlio unico senza coniuge = 50% figlio + 50% quota disponibile
Più figli senza coniuge = 66,6% in parti uguali tra i figli + 33,3% quota disponibile
Ascendenti senza coniuge e senza figli = 33,3% ascendenti + 66,6% quota disponibile
Senza coniuge senza figli e senza ascendenti = 100% quota disponibile
Imposta di Successione:
Le aliquote dell'imposta di successione sono le seguenti:4% se i beneficiari sono il coniuge e parenti in linea retta, sul valore netto che supera, per ciascun beneficiario 1 milione di euro.-
6% per i beni devoluti a fratelli e sorelle, sul valore che eccede, per ciascun beneficiario, la franchigia di 100 mila euro.-
6% per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, nonchè gli affini in linea collaterale fino al terzo grado come, ad esempio, cugini di primo grado, suoceri, cognati, nipoti e zii.-
8% per tutti gli altri soggetti, tra cui rientrano i conviventi. I parenti in linea retta sono i genitori e i figli naturali e adottati e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta.-
Se il beneficiario è un portatore di handicap, l'imposta si sulle successioni si applica solo sul valore della quota o del legato che supera 1 milione e mezzo di euro.-
Se per esempio Tizio muore lasciando ai due figli eredi un immobile del valore complessivo di 1 milione e mezzo di euro, nessuno pagherà l'imposta di successione, ma saranno dovute solo le imposte relative al trasferimento (imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria. I figli dovranno presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data del decesso del padre.-
Grado di parentela:
1° = genitore – figlio
2° = nonno – nipote (figlio di figlio) – fratello
3° = zio – nipote (figlio di fratello)
4° = 1° cugino
5° = 2° cugino – figlio di 1° cugino
6° = figlio di 2° cugino
5) Il Matrimonio: Comunione e Separazione dei Beni
La legge n. 151 del 19 maggio 1975 stabilisce che quando una coppia si unisce in matrimonio si applichi automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.Al momento del matrimonio, sia che si tratti di rito civile che religioso, gli sposi possono derogare la norma scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. La scelta deve essere dichiarata, al termine della cerimonia, all’ufficiale di stato civile o al sacerdote, inoltre può essere comunicata anche al momento della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.
La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni viene annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Se gli sposi non dichiarano questa scelta, la legge considera automaticamente, come regime patrimoniale familiare, la comunione dei beni.
Qualsiasi variazione successiva deve avvenire davanti ad un notaio con atto pubblico.
Per coloro che hanno contratto matrimonio prima del 20.09.1975, si applica automaticamente, da tale data, il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Comunione dei beni
Con il regime patrimoniale in comunione dei beni, i
beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente nel corso del
matrimonio, entrano automaticamente a far parte di un unico
patrimonio comune a entrambi che ne sono proprietari al 50%
indipendentemente dall'apporto reale di ognuno.
- i risparmi di ciascun coniuge accantonati durante la vita matrimoniale
- gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio
Sono esclusi dal patrimonio comune (art. 177 - 178 e 179 del Codice Civile):
- i beni personali di ciascun coniuge
- i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio
- i beni che ciascuno ha ricevuto dopo il matrimonio, per donazione o successione
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione di invalidità al lavoro
Separazione dei beni
Con la separazione dei beni gli sposi mantengono la
titolarità esclusiva non solo dei beni acquistati antecedentemente
al matrimonio ma anche di quelli conseguiti durante il matrimonio.
Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi che può essere anche assegnata all'altro coniuge tramite una procura.
Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.
Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi che può essere anche assegnata all'altro coniuge tramite una procura.
Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.
6) ACCETTAZIONE DELL'EREDITA':
La legge prevede diversi modi per accettare l’eredità:- Accettazione espressa
- Accettazione tacita
- Accettazione con beneficio d’inventario
Accettazione espressa: L’accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’intenzione di accettare l’eredità . L’accettazione può essere fatta o alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall’accettante.-
Accettazione tacita: Si dice accettazione tacita quando l’erede a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l’eredità, ad esempio appropriazione di beni ereditati, disposizione sugli stessi beni o promozione di un’azione spettante all’erede.-
Accettazione con beneficio d’inventario: In questo modo i debiti del de cuius vanno pagati ugualmente ma fino alla concorrenza del patrimonio del cuius. Quindi il patrimonio dell’erede non viene intaccato.-
In generale qualunque sia la modalità di accettazione, il chiamato all’eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro 10 anni non si manifesta l’accettazione si perde ogni diritto sull’asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite dalla legge.-
7) RINUNCIA ALL'EREDITA':
La rinuncia all'eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, In tale eventualità egli deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell’eredità stessa. La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado inferiore non abbia a sua volta accettato. Il chiamato all’eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditati o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.
I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza. Nel caso di interdetti, inabilitati no minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro 3 mesi dalla morte se si è in possesso dei beni o entro 10 anni se non si è in possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.).-
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.
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Buongiorno, il mio avvocato sta svolgendo una trattativa con l'avvocato dei miei fratelli. Dopo una lunga causa conclusasi a buon fine per me, abbiamo chiesto la cessione delle loro quote di un immobile di cui sono proprietaria per 4/6 e dei soldi derivanti dalla vendita di un altro bene.
RispondiEliminaOra dicono di aver apposto delle migliorie e che il valore di quell' immobile sia aumentato. Nel frattempo ho saputo che stanno facendo dei lavori moltp costosi proprio in questi giorni. Cosa posso fare per bloccarli? Denunciarli? Mi sembra chiaro vogliano fare i furbi ma penso ci vorrebbe anche il mio consenso per fare questi lavori. Oggi sentirò il mio avvocato ma mi interessava anche il suo parere. La ringrazio molto per quello che fa oer tutti! Buona giornata.
Riguardo alle migliorie apportate devono dimostrare che i lavori sono stati fatti effettivamente e che erano assolutamente necessari.-
EliminaRiguardo ai lavori che stanno facendo in questi giorni il tuo avvocato dovrebbe comunicare loro per iscritto che non sono stati autorizzati e che quindi non verranno rimborsati.-
Gentile avv., ho una situazione particolare. La mia mamma è divorziata quando io avevo 5 anni e non ho mai più ne visto ne avuto nessun sostegno economico da mio padre biologico (padre 1). Mia mamma si è risposta e ha avuto la seconda figlia dal nuovo padre (padre 2) e lui non possiede nessuna proprietà. I miei nonni (genitori di mia madre) hanno costruito una casa (con i soldi della loro pensione) e la hanno intestata al padre (padre 2) perché non era possibile intestarla al nome di mia madre per motivi che mi sono sconosciuti. Dato che questa casa è l'unica proprietà di valore che abbiamo vorrei sapere se in futuro avrò diritto all'eredità di questa casa anche io oppure va tutto alla seconda figlia di mia mamma?
RispondiEliminaIn futuro andrà tutto alla seconda figlia di tua mamma, in base alla scelta fatta dai tuoi nonni di intestare la casa non a sua figlia ma a suo genero.-
EliminaBuongiorno Avvocato
RispondiEliminaHo la procura sul conto di mia madre e negli ultimi 10 anni mi ha fatto 2 regali in denaro dicendomi di andare allo sportello e prelevare. Ho dovuto firmare il prelievo naturalmente. Il primo prelievo è avvenuto in febbraio 2013, il secondo dicembre 2013. Il 5 luglio di quest'anno mi ha inviato una lettera dicendomi che vuole indietro il denaro e che erano dei prestiti. Io non ho mai firmato un contratto di prestito perché in realtà erano donazioni. Può obbligarmi a restituirli?
Grazie mille
Cosa succede se non si riesce a dimostrare l’esistenza di un prestito o di una donazione?
EliminaNel caso in cui non sia possibile dimostrare l’esistenza di un prestito o di una donazione, il giudice deve presumere che la consegna del denaro sia avvenuta a titolo di prestito. Dunque, è chi sostiene l’esistenza della donazione che deve fornire la prova di ciò. In assenza di prova, infatti, la consegna del denaro deve avere sempre una sua giustificazione, in assenza della quale essa va restituita. Dunque, possiamo concludere dicendo che, se il beneficiario del denaro non riesce a dimostrare di aver ricevuto la somma a titolo di regalo, egli dovrà restituirla.-
Grazie Avvocato
RispondiEliminaUn'altra domanda. Il presunto prestito e' avvenuto il 2 febbraio del 2013 . Mi è stato reclamato il 13.03.2023. È andato in prescrizione visto che son passati 10 anni e un mese?
NO!
EliminaQuesti crediti non vanno in prescrizione!
Scusi Avvocato, ma ho letto una domanda che le ha fatto in passato un'altra persona ed é più o meno simile alla mia su somme donate. Gliela metto qui sotto. Non capisco perché lei ha risposto che non doveva restituirgli i soldi e invece a me dice che debbo farlo. Potrebbe spiegarmi per favore?
RispondiEliminaGrazie mille.
(Mio padre negli ultimi 30 anni ogni tanto mi ha regalato delle somme di denaro.
Somme che mi autorizzava a prelevare dal suo conto in banca e io chiaramente ho sempre firmato la ricevuta di prelievo.
Ora dice che quei soldi erano dei prestiti e li rivuole tutti indietro. Può farlo?)
Rispondi
Risposte
(Gianfranco Censori18 marzo 2023 alle ore 15:48
NO!
Tuo padre non può richiederti indietro i soldi che ti ha dato nel tempo; può però tenerne un'evidenza e considerarli in un eventuale testamento.-)
Le due situazioni sono diverse!
EliminaInfatti un conto sono delle regalie effettuate ogni tanto e altro conto sono due prelevamenti effettuati nello stesso anno.-
Buongiorno Gianfranco, mia suocera aveva in corso una vertenza con una badante. Adesso sfortunatamente mia suocera è morta, volevo chiedere se in caso di condanna i soldi da dare vanno cancellati o vanno a scalare il patrimonio ereditario. E se non basta l'eredità ne possono rispondere i figli? In attesa Le auguro una buona giornata
RispondiEliminaI debiti della persona deceduta vanno scalati dall'eredità, quindi se i figli accettano l'eredità devono accollarseli tutti, a meno che non rinunciano all'eredità o l'accettano con beneficio d'inventario.-
EliminaBuonasera Avvocato.
RispondiEliminaLe volevo fare una domanda, siamo 3 fratelli che abbiamo ereditato una casa, di cui 2 la vogliono vedere e 1 non vuole venderla, come possiamo venderla?
Grazie per il suo tempo.
Purtroppo per vendere la casa è necessario il consenso di tutti i comproprietari, perché non credo che ci sia qualcuno disposto ad acquistarne solo i due terzi, quindi o cercate di mettervi d'accordo o dovete ricorrere alle vie legali per obbligare il terzo fratello a vendere la sua quota.-
EliminaBuonasera e grazie per la risposta,
RispondiEliminaNello specifico che cosa si dovrebbe fare, quale l'azione legale da fare per obbligare la persona a vendere la sua quota?
Cordiali saluti.
In pratica dovete ricorrere a un avvocato per intentare una causa a vostro fratello in modo che sia il Giudice con una sentenza ad imporre la vendita della casa e la conseguente divisione del ricavato.-
EliminaBuongiorno Gianfranco, il fratello di mio padre è morto e naturalmete l'eredità con testamento è andata tutta alla moglie perchè non c'erano figli e ascendenti. Ora dopo 3 anni è morta anche la zia che non ha nessun parente perchè figlia unica e anche i suoi genitori erano figli unici. Mi sono informato al caf e mi hanno detto l'eredità se mia zia non ha fatto testamento va allo stato e a me non spetta nulla perchè sono un nipote con grado di affinità, e gli affini non vanno in successione. E' vero? Ma non sono lo stesso suo nipote? mi sembra tutto assurdo. Volevo un tuo parere chiaro che non mi lasci dubbi, prima di mettere in mezzo l'avvocato
RispondiEliminaCiao Franco!
EliminaPurtroppo è vero!
Un affine non ha alcun titolo sulla successione legittima. Esso può partecipare a una successione solo se beneficiario testamentario.-
Buonasera Gianfranco, io sono uguale alla situazione di Franco (19/11/2023), con la differenza che mia zia ha un solo parente di 6° grado e afferma che spetta tutto a lui e non a me che sono nipote di 3° grado perchè il mio è un grado parentela di affinità. Mi sembra un'assurdità visto anche che mia zia non conosceva nemmeno questo parente, ma purtroppo non ha fatto testamento. Mi puoi dare un parere
RispondiEliminaCiao Paola!
EliminaPurtroppo è vero!
Un affine non ha alcun titolo sulla successione legittima. Esso può partecipare a una successione solo se beneficiario testamentario.-
Buogiorno Gianfranco, devo fare un testamento olografo: ho 4 nipoti a cui vorrei lasciare tutto in parti uguali i miei beni che rimarranno. Poi vorrei comprare un titolo che vorrei lasciare a uno dei 4 per i suoi servizi. Chiedo se questo titolo lo posso lasciare senza scriverlo nel testamento e fare un foglio a parte cosi mio nipote lo può incassare alla mia morte, oppure devo per forza inserirlo nel testamento(cosa che non vorrei fare per non creare invidie) o magari potrei comprarlo direttamente a nome di mio nipote. Vorrei un tuo aiuto
RispondiEliminaCiao Claudio!
EliminaEredi:
Coniuge (in mancanza di figli e senza ascendenti) = 50% coniuge + 50% quota disponibile
Coniuge + figlio unico = 33,3% coniuge + 33,3% figlio + 33,3% quota disponibile
Coniuge + 2 o più figli = 25% coniuge + 50% in parti uguali tra i figli + 25% quota disponibile
Coniuge + ascendenti (senza figli) = 50% coniuge + 25% ascendenti + 25% quota disponibile
Figlio unico senza coniuge = 50% figlio + 50% quota disponibile
Più figli senza coniuge = 66,6% in parti uguali tra i figli + 33,3% quota disponibile
Ascendenti senza coniuge e senza figli = 33,3% ascendenti + 66,6% quota disponibile
Senza coniuge senza figli e senza ascendenti = 100% quota disponibile.-
Non puoi quindi nominare eredi solo i tuoi nipoti se ci sono eredi legittimi.-
Mi sono dmenticato di dirti che non ci sono eredi leggittimi ma solo nipoti e fratelli. Quindi riepilogo: ho 6 nipoti e 2 fratelli e io vorrei fare un testamento lasciando tutto a 4 nipoti escludendoi fratelli e 2 nipoti che sono in Francia. Poi vorrei lasciare un premio a uno dei 4 per i suoi servizi e per non creare invidia vorrei metterlo fuori dal testamento. Potrei comprare un titolo tipo Btp a suo nome o è meglio una polizza vita? Vorrei un consiglio, buona giornata e spero di essere stato più chiaro
EliminaCiao Claudio!
EliminaNon essendoci eredi legittimi tu puoi disporre liberamente dei tuoi beni e quindi puoi fare un testamento in favore di 4 nipoti.-
Puoi comprare un BTP o un altro titolo a nome di uno dei nipoti, ma ne diventa intestatario subito e non alla tua morte, ti conviene quindi stipulare una polizza vita in suo favore.-
Buongiorno Gianfranco, noi siamo 7 figli e abbiamo ereditato senza testamento 3 appartamenti, 2 in campagna e uno in città. Uno di noi non vuole partecipare alle spese future della campagna e nemmeno per le due case e siccome non si può rinunciare ad una parte dell'eredità ci siamo messi d'accordo di fare la successione dal notaio in questo modo: La campagna e le sue due case vanno in successione a noi 6 fratelli che ci accolliamo le spese di mantenimento e la casa in città sarà divisa in 7. In pratica nostro fratello rinuncia alle 2 case di campagna non in modo esplicito cosi evita di fare la rinuncia totale. Naturalmente siamo tutti d'accordo, vogliamo solo sapere se è fattibile dividere non in parti uguali se nessuno si opporrà.
RispondiEliminaCiao Franco!
EliminaNon c'è problema!
Se siete tutti d'accordo potete dividere l'eredità come volete.-
Buongiorno gent.mo Dr. Censori, volevo chiedere se si rientra nel regime di franchigia per eredi in linea retta per rappresentazione di figlia premorta, mi spiego meglio, è morto il nonno di mia moglie che aveva una figlia deceduta prima di lui, per rappresentazione di quest'ultima, sono subentrati per l'appunto mia moglie e mio cognato, e altri eredi, ossia il coniuge e l'altra figlia ancora in vita, penso che per tutti gli eredi valga la regola della linea retta e della franchigia d 1 milione di Euro e corretto?
RispondiEliminaCome secondo quesito ritengo, e ne chiederei gentile conferma, che la quota di nuda proprietà ereditata, di mia moglie, non vada dichiarata in dichiarazione dei redditi e non si è tenuti a pagare l'imu in quanto per il coniuge ancora in vita la dimora è abitazione principale è giusta la mia interpretazione?
Grazie infinite.....
- Coniuge, figli e parenti in linea retta hanno diritto a una franchigia di un milione di euro per ciascuno degli eredi o donatari.
Elimina- In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato.-
Ringrazio della risposta.
EliminaQuindi i figli della figlia premorta sono considerati alla luce della normativa vigente, eredi in linea retta e quindi ad essi, si applica la franchigia di un milione di Euro, e i medesimi per il caso specifico, essendo l'immobile utilizzato dalla nonna (come usufruttuaria di 1 casa) non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è corretto?
Grazie ancora.
SI!
EliminaConfermo!!!
Grazie mille.
RispondiEliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buongiorno avvocato. Vorrei precisare una cosa. Ho ricevuto da mio marito in donazione una casa. Se dovrebbe succedere, che io muoio prima la casa tornerà a mio marito oppure a miei figli da primo matrimonio. Grazie
RispondiEliminaLa donazione di un immobile è un contratto a titolo gratuito e ad effetti reali, infatti, il diritto di proprietà si trasferisce con la mera manifestazione del consenso (art. 1376 c.c.) e non richiede la consegna, prevista, invece, per le donazioni di modico valore (art. 783 c.c.).-
EliminaQuesto significa che nell'eventualità da te prospettata la casa passerebbe ai tuoi figli da primo matrimonio.-
Grazie mille avvocato.
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buongiorno, nel caso di ritrovamento di un testamento olografo, dopo che si è chiusa la successione legittima, e sono decorsi 8 anni, il testamento sarebbe valido?
RispondiEliminaSo che il diritto di accettare l'eredità, si prescriverebbe nei 10 anni successivi al decesso, per cui se la persona nominata nel testamento, accettasse l'eredità dopo 10 anni il testamento non sarebbe valida?
Chiedo gentile conferma..
Grazie mille.
Dopo la scoperta del testamento olografo, è opportuno che gli eredi si rechino dal Notaio presso il quale hanno anche effettuato la dichiarazione di successione. Il Notaio provvederà ad una pubblicazione di testamento olografo, mediante un verbale rogitato per atto pubblico e sottoscritto da uno degli eredi.-
EliminaIl termine di prescrizione è di 10 anni dalla morte del de cuius.-
Grazie mille...
RispondiEliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buogiorno Gianfranco, stiamo faceno la successione per la morte della mamma. Le imposte ipotecarie e catastali si pagano al 2% e 1% sulla rendita dell'immobile rivalutata del 5%. La mia domanda è: Essendo mia mamma proprietaria dell'immobile al 66.66%, il calcolo delle due imposte viene fatto su tutta la rendita oppure solo del 66.66% dell'immobile.
RispondiEliminaL'imposta ipotecaria si calcola sul 2% del valore degli immobili (con un importo minimo pari a € 200,00) e l'imposta catastale si calcola sull' 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00), riferite nel tuo caso alla quota che va in successione.-
Eliminasalve Avvocato sono comproprietario di un immobile con cinque fratelli, le vorrei chiedere posso rinunciare alla mia quota di cui sono proprietario.
RispondiEliminaPurtroppo NO!
EliminaTu puoi solo vendere o donare la tua quota a chi vuoi, perché la rinuncia andava fatta all'atto della successione.-
Buonasera Avvocato, siamo tre fratelli, uno ha iniziato la causa per eredità.ora mi è arrivato tramite agenzia delle entrate la registrazione delle imposte, 18000,00 euro. Chi deve pagare ?io ho avuto solo i soldi, gli immobili sono andati ai fratelli..! Io sono pensionato per inabilità…!grazie
RispondiEliminaImposte di successione:
EliminaLe aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
In particolare, vengono applicate le aliquote:
- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.-
Non devo pagare nulla?
EliminaDipende dal tuo rapporto di parentela con la persona deceduta e dall'importo in denaro che hai ricevuto.-
EliminaBuonasera, era mia madre…..90.000,00 euro (non li ho ancora ricevuti!!!!)
RispondiEliminaIn effetti non dovresti pagare nulla, quindi puoi consultare l'Agenzia delle Entrate per verificare a che titolo ti viene richiesta la somma di 18.000 euro.-
EliminaBuonasera Dott. Censori mi chiamo Elena e le pongo un quesito visto la sua esperienza e gentilezza. Siamo una famiglia unita, io e mio fratello sposati con figli e rispettivi genitori. Purtroppo è venuto a mancare il papà, c è stato il blocco del conto corrente che era co intestato ai miei e adesso per sbloccarlo chiedono le carte di successione. Premetto che sia io e mio fratello non vogliamo avere adesso nulla e lasciare tutto alla mamma finché è in vita, un domani poi ok , ma adesso come dobbiamo procedere per lasciare tutto a lei? Grazie mille cordiali saluti
RispondiEliminaCiao Elena!
EliminaTi ringrazio per i complimenti!
Chi è chiamato all'eredità può rinunciare ad essa con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale. Come l'accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell'eredità.-
Buongiorno avvocato,mi è arrivato tramite agenzia delle entrate, la registrazione delle imposte, 18000euro.io sono portatore di handicap grave..le devo pagare?quanto tempo per fare un ricorso?grazie
RispondiElimina(In effetti non dovresti pagare nulla, quindi puoi consultare l'Agenzia delle Entrate per verificare a che titolo ti viene richiesta la somma di 18.000 euro.-)
RispondiEliminaBuongiorno avvocato,cosa vuol dire esattamente fare dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, di non avere discendenti legittimi o legittimati? grazie mille Daniele
RispondiEliminaCiao Daniele!
EliminaLa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è un documento, redatto in carta semplice, tramite il quale possono essere riportati tutti i dati che ci vengono richiesti.-
salve Avvocato vorrei delle delucidazioni, io e mio fratello abbiamo avuto in eredità una casa da nostra mamma e papà deceduti;
RispondiEliminaLa casa ora è in comproprietà tra me e mio mio fratello, al 50%;
Lui è sposato in comunione dei beni con la moglie e a due figli;
Purtroppo è deceduto, i due figli hanno fatto rinuncia all’eredità.
Le chiedo il suo 50% della casa in comproprietà, con me chi spetta.
La ringrazio anticipatamente.
Se i figli di tuo fratello hanno fatto rinuncia all'eredità, il loro 50% passa a te.-
EliminaChiedo scusa se ripeto il quesito,
RispondiEliminaAvvocato vorrei delle delucidazioni, io e mio fratello abbiamo avuto in eredità una casa da nostra mamma e papà deceduti;
La casa ora è intestata in comproprietà tra me e mio fratello, al 50%;
Lui è sposato in comunione dei beni con la moglie e a due figli;
Mio fratello è deceduto, lasciando debiti, i due figli hanno fatto rinuncia all’eredità,
La moglie ha accettato eredità .
Chiedo i figli rinunciando all’eredita il loro 50%, va ad accrescere la quota della moglie di mio fratello?
Alla moglie gli spetta tutta la quota di mio fratello ?
Sono preoccupato perché mio fratello a lasciato molti debiti
Ringrazio anticipatamente
Se la moglie ha accettato l'eredità, il 50% dei figli che hanno rinunciato, va diviso tra te e lei.-
EliminaNel momento in cui la parte dei figli rinunciatari passa a me , mi vengono accolati anche i debiti di mio fratello che era pieno di debiti? , la sua quota mi viene in automatica ho devo accettarla o rinunciarla?
RispondiEliminaDel momento che hai accettato l'eredità passa a te la quota dei figli rinunciatari e di conseguenza anche la quota di debiti tuo fratello.-
EliminaBuongiorno Gianfranco, perchè il signore dovrebbe accollarsi i debiti del fratello? Il mio ragionamento è questo: lui ha avuto il 50% dell'abitazione in eredità ed è tutta sua. Il fratello quando è morto il suo 50% va alla moglie e figli e se i figli rinunciano, accresce l'eredità della mamma. Quindi al signore rimane la metà tutta sua avuta dai genitori e alla cognata l'altra metà che era del fratello e solo questa metà può essere attaccata dai creditori o sbaglio?
EliminaCiao Francesco!
EliminaNO!
Se i figli rinunciano non accresce solo l'eredità della madre ma anche quella dello zio, in percentuale .-
Salve Avvocato sono comproprietario insieme a 5 fratelli di una casa, ho letto su vari siti web di Notai che è possibile rinunciare alla mia quota di comproprietà, le chiedo un suo parere a cui tengo molto.
RispondiEliminaLa ringrazio anticipatamente
Essendo già comproprietario non puoi più rinunciare alla tua quota ma puoi cederla o donarla ai tuoi fratelli.-
EliminaChiedo scusa Avvocato se ripropongo il mio quesito vorrei delle delucidazioni, io e mio fratello abbiamo avuto in eredità una casa da nostra mamma e papà deceduti; La casa ora è in comproprietà tra me e mio mio fratello, al 50%,
RispondiEliminaLui è sposato in comunione dei beni con la moglie e a due figli;
Purtroppo è deceduto, i due figli hanno fatto rinuncia all’eredità, la moglie ha accettato eredità.
Le chiedo il suo 50% della casa in comproprietà, con me a chi spetta.
Lui ha lasciato tanti debiti sia con equitalia che con finanziarie.
Lui e deceduto 12 anni fa, la casa di nostra comproprietà è sempre stata chiusa e non abitata, io non ho ricevuto mai nessuna comunicazione dai suoi debitori, vorrei chiederle ma io son obblicato ad accettare la sua quota di proprietà visto che son passati 12 anni e nessuno mi ha comunicato mai niente, io di mio fratello non ho preso neanche un centesimo, ne ho mai comunicato di accettare o rifiutare la sua quota di proprietà.
I suoi debitori possono attaccarmi e pretendere da me i suoi debiti, come posso tutelarmi grazie.
La ringrazio anticipatamente.
In generale qualunque sia la modalità di accettazione, il chiamato all’eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro 10 anni non si manifesta l’accettazione si perde ogni diritto sull’asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite dalla legge.-
EliminaBuonasera, gentile avvocato. Due anni fa ho ricevuto in donazione da mio marito un immobile. Lui cela pure usufrutto. Vorrei sapere dopo quanti anni , volendo, si può vendere quel immobile ? È vero, che deve passare 20 anni? Grazie mille.
RispondiEliminaÈ teoricamente possibile e lecita la vendita di una casa ricevuta in donazione.
EliminaL’unico problema sta nell’eventualità che ulteriori eredi del donante possano contestare la donazione sostenendo che li ha privati della cosiddetta “legittima”, ossia della quota minima del patrimonio del defunto che la legge riserva a determinati familiari. Tuttavia, tali soggetti (i cosiddetti “eredi legittimari”) sono solo:
- il coniuge (salvo sia divorziato o separato con addebito);
-i figli;
in assenza dei figli, i genitori.
Tali parenti hanno:
10 anni dalla morte del donante per impugnare la donazione e
20 anni dalla donazione per pretendere la restituzione del bene dal terzo acquirente che, nel frattempo, l’abbia comprato dal donatario.
Grazie mille gentile avvocato per la vostra risposta. Di eredi legittimi sono rimasti 2 figli, loro hanno ricevuto parte sua pure con donazione. Speravo, che con d'accordo di loro, si puo anche vendere.
EliminaSI!
EliminaCon l'accordo dei figli si può vendere.-
Grazie mille avvocato! Siete molto gentile!
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buongiorno avv.to Censori, cosa succede se due fratelli sono in disaccordo sulla vendita della casa ricevuta in eredità dopo la morte dei genitori, perchè l'avvocato che ho interpellato mi ha detto che il giudice la potrebbe mettere all'asta, e mi chiedo, se qualora fosse, a chi andrebbero i soldi ricavati dalla vendita, agli eredi oppure allo stato? Grazie per la risposta, saluti. Rosario
RispondiEliminaCiao Rosario!
EliminaIn caso di disaccordo il giudice può imporre la vendita della casa e la divisione del ricavato tra i due proprietari.-
Egregio Sig. Censori Buongiorno, mi chiamo Sandra e volevo chiederle quanto segue: sono proprietaria di una intera bifamiliare, in una unità abito io e nell'altra un genitore usufruttuario. Se volessi posso vendere tutta la proprietà lasciando naturalmente lui dentro essendo usufruttuario ? Grazie per il suo riscontro
RispondiEliminaCiao Sandra!
EliminaSI!
L'immobile con usufrutto può essere venduto dal proprietario, ma l'acquirente dovrà rispettare il diritto di usufrutto fino alla scadenza.-
Perfetto grazie mille.
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!