martedì 24 marzo 2020

TFR (Trattamento di Fine Rapporto - TFS (Trattamento di Fine Servizio)

1) T.F.R.:
Il TFR è il trattamento che spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto in essere con il proprio datore di lavoro, sia che esso avvenga per pensionamento, sia che avvenga per dimissioni, licenziamento o altre ipotesi di cessazione degli effetti del contratto.

Calcolo del TFR lordo:
Per calcolare l’ammontare effettivo del Trattamento di Fine Rapporto, la prima cosa da fare è calcolare l’importo lordo dello stesso.
A tal fine, è necessario prendere in considerazione la retribuzione lorda annua (calcolata con riferimento al periodo 1 gennaio / 31 dicembre) e dividerla per 13,5. Al risultato va detratto lo 0,50% della retribuzione soggetta a contribuzione Inps, a titolo di contributo per il FAP – Fondo Adeguamento Pensione.
In tal modo si ottiene il TFR lordo annuo, che, sommato al TFR accantonato negli anni precedenti e soggetto a rivalutazione al 31 dicembre, dà come risultato il TFR lordo complessivo.

Calcolo del TFR netto:
Per la determinazione del TFR netto bisogna  calcolare l’aliquota Irpef media da applicare alla base imponibile.
L’aliquota Irpef media, in particolare, è pari al rapporto tra l’imposta determinata applicando al reddito annuale di riferimento l’aliquota IRPEF vigente e l’ammontare del reddito annuo di riferimento.
L’aliquota così calcolata si applica alla base imponibile e si ottiene, quindi, il TFR netto.
Si ricorda che l’aliquota Irpef vigente, determinata a scaglioni, è la seguente:
TFR lordo sino a 15mila euro: tassazione del 23%;
Parte di TFR lordo eccedente i 15mila euro e sino a 28mila euro: tassazione del 27%;
Parte di TFR lordo eccedente i 28mila euro e sino a 55mila euro: tassazione del 38;
Parte di TFR lordo eccedente i 55mila euro e sino a 75mila euro: tassazione del 41%;
Parte di TFR lordo eccedente i 75mila euro: tassazione del 43%.
Un esempio di calcolo per comprendere meglio
Si supponga che il TFR lordo complessivo corrisponda 25.000,00 euro, che il lavoratore abbia lavorato per dieci anni e che il reddito annuale di riferimento sia quindi pari a 30.000,00 euro (25.000,00 / 10 anni lavorati x 12).
L’imposta relativa al reddito di riferimento è 7.500,00 euro, ovverosia la somma tra 3.450,00 (23% di 15.000,00) e 4.050,00 (27% degli ulteriori 15.000,00).
L’aliquota media di riferimento è, quindi, del 25%, calcolato secondo la seguente formula:
7.500,00 euro (imposta relativa al reddito di riferimento) / 30.000,00 euro (reddito annuale di riferimento) x 100.
L’imposta da applicare, pertanto, è di 6.250,00 euro, ovverosia 25.000,00 euro (reddito lordo) x 25% (aliquota media).
In conclusione, il TFR netto è uguale a 18.750,00 euro, dato dalla differenza tra 25.000,00 euro (reddito lordo) e 6.250,00 euro (imposta).

La previdenza complementare:
A partire dal 1° gennaio 2007,  per effetto dell'entrata in vigore del T.U. della previdenza complementare (d. lgs. n. 252/2005, emanato in attuazione della legge delega n. 243/2004), ciascun lavoratore è chiamato a decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari (indicando il fondo pensione prescelto) oppure se mantenerlo presso il datore di lavoro, formulando esplicito rifiuto, altrimenti l'adesione al fondo complementare avviene automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso. 

La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma (mentre per i lavoratori già in servizio è stata espressa entro il 30.6.2007).
In ogni caso, anche laddove il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, la legge prevede per le aziende con almeno 50 dipendenti che le quote accantonate di TFR non rimangano presso il datore di lavoro, dovendo confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Inps.

Il fondo di garanzia:
Il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" è stato istituito presso l'Inps dall'art. 2 della l. n. 297/1982, "con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto" ed esteso dal d.lgs. n. 80/1992 anche ai crediti di lavoro diversi dal TFR secondo i presupposti dettati dall'art. 2 dello stesso.
La condizione necessaria per far sorgere il diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è l'intervento della situazione di insolvenza del datore di lavoro (Cass. n. 9068/2013) e i casi in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto possono richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori sono espressamente disciplinati dall'art. 2, commi 2-5 della l. n. 297/1982 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esperimento esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti).
Il comma 7 dell'art. 2 l. n. 297/1982 prevede, inoltre, che il fondo effettui i pagamenti entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato, decorrenti dal momento in cui viene consegnata la domanda, corredata della necessaria documentazione, all'ufficio competente (Cass. n. 1052/1991).

L'anticipazione del TFR:
L'art. 2120, comma 6 e ss., c.c. prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
- a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi (Pret. Firenze 30.3.1983) ovvero di rilevanza importanza medico-economica (Cass. n. 3046/1990);
- all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni (Cass. n. 10371/1994);
L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei "congedi parentali".
Ai fini dell'anticipazione, possono essere previste condizioni di miglior favore sia dai contratti collettivi che da patti individuali.
L'anticipazione, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 2120 c.c., può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e l'importo anticipato viene detratto dal trattamento spettante a fine rapporto.

2) TFS (Trattamento di fine servizio) x statali e dipendenti pubblici
Il Trattamento di Fine Servizio ha molte analogie con il TFR dei Dipendenti Privati ma le differenze sono abbastanza rilevanti. La più importante è il sistema di calcolo che si basa sul sistema retributivo anziché contributivo.
Al momento del pensionamento i dipendenti statali e pubblici beneficiano di una buonuscita che dipende dal numero di anni di servizio e dalla funzione svolta.
Per gli assunti prima del 2001 la buonuscita prende il nome di TFS (Trattamento di Fine Servizio) e viene calcolata in base agli ultimi stipendi percepiti (metodo retributivo) mentre per gli assunti dopo tale data il calcolo viene effettuato su base contributiva e quindi in base alle contribuzioni effettivamente versate.

Tempi di liquidazione del TFS:
La legge di stabilità del 2014 ha stabilito tempi sempre più lunghi per la liquidazione del TFR (Trattamento di fine rapporto) e del TFS (trattamento di fine servizio) dovuti a statali e dipendenti pubblici. Si deve attendere un periodo da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione supera un certo importo, la somma è frazionata in 2 o 3 rate annuali.-
-       Per i pensionamenti per inabilità o decesso, blocco di 3 mesi e altri 15 giorni per consentire all’INPS di liquidare la domanda, in totale 3 mesi e mezzo.-
-       Il blocco sale a un anno (cui si aggiungono i 3 mesi per lavorare la pratica; nel complesso 15 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato o per risoluzioni unilaterali dell’amministrazione (esempio per gli esuberi).-
-       Il blocco sale a 27 mesi (24+3) nei casi di dimissioni volontarie, per licenziamenti e destituzioni.-
Se si superano i tempi indicati l’INPS deve riconoscere sulle somme gli interessi di mora.-
Terminata l’attesa scatta un’altra norma di legge che divide in rate annuali la buonuscita quando supera i 50 mila euro lordi.-
-       Se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento è completo.-
-       Tra 50 mila e 100 mila euro lordi il pagamento è diviso due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la rimanenza il secondo.-
-       Oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.-  

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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75 commenti:

  1. Buongiorno Avvocato,

    Il mio capo ha deciso di licenziarmi in modo"amichevole" dicendo che continueremo a nero.
    Sono stata assunta nel dicembre 2015. Il mio datore di lavoro non mi ha voluto dare le buste paga mensilmente, solo alcune su richiesta quando dovevo affittare una casa.
    Il problema è che ho trovato in alcune buste paga (del 2017) la voce del QUIR ,che io non ho mai richiesto. Dunque immagino che lui abbia falsificato la mia firma per fare richiesta, dato che ho letto che va compilato un modulo in duplice copia di cui una dovrebbe tornare al lavoratore, è giusto?
    Come mi consiglia di procedere?
    La ringrazio

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    1. Se si lavora in nero si evadono contributi e tasse, quindi non si avrà diritto alla pensione e non si hanno nemmeno diritti da far valere.-
      Se non si ricevono mensilmente le buste paga vuol dire che possono esserci delle irregolarità che non si possono verificare.-
      Ti consiglio quindi di rivolgerti a un sindacato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-

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    2. grazie per la risposta.
      adesso mi farò dare tutte le buste paga e porterò al Caf per conteggio. La mia domanda è : si tratta di reato l'aver inserito il QUIR in busta paga senza la mia autorizzazione?

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    3. Ti consiglierei di non usare parole "pesanti", parlare cioè di reati, perché il datore di lavoro potrebbe sempre dire che c'era il tuo accordo, magari con il "silenzio assenso", visto che non hai mai contestato le buste paga, che se non hai ricevuto sempre puntualmente è ovviamente anche colpa tua che non le hai pretese.-

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  2. Buonasera Dott. Censori. Sono un ex dipendente del Ministero del Lavoro transitato nel 1991, se non ricordo male, alla Provincia. Il 31.12.2015 sono stato collocato a riposo per esubero del personale, quando si paventava la chiusura delle province. Domanda: Quando mi verrà corrisposto il TFS? Posso chiedere l'aumento della pensione a seguito del recente rinnovo del CCNL? Grazie anticipatamente della risposta e saluti da rosario perrone

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    1. Ciao Rosario!
      Il blocco del TFR è di 27 mesi (24+3) nei casi di dimissioni volontarie, per licenziamenti e destituzioni. Se si superano i tempi indicati l’INPS deve riconoscere sulle somme gli interessi di mora. Terminata l’attesa scatta un’altra norma di legge che divide in rate annuali la buonuscita quando supera i 50 mila euro lordi.-
      Purtroppo non è previsto un aumento di pensione legato a rinnovi contrattuali successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.-

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    2. Mi scusi Dott. Censori vorrei precisarle ciò che mi è stato risposto da un addetto per via telefonica. Testuale " trattandosi di un caso di esubero di personale, in generale il TFS viene liquidato facendo decorrere i termini (blocco di 12 o 24 mesi) non dal giorno di effettivo collocamento a riposo, ma dal giorno in cui l'iscritto sarebbe stato collocato virtualmente a riposo se non fosse rientrato nella condizione di esubero stesso". essendo io nato il 28.07.1953 dovrei aspettare di compiere i 67 anni e da quella data far decorrere i 24 mesi? cosa ne pensa? Grazie di nuovo e a presto. rosario perrone

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    3. Ciao Rosario!
      Non è vero!
      Ti consiglio di rivolgerti a un Patronato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-

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  3. Buongiorno ho un dubbio che vorrei togliermi...lavoro per un azienda agricola con contratto a tempo determinato di validità di un anno,vengo assunta anno per anno e ogni anno è un punto interrogativo,perché non ho la certezza di essere richiamata..mi hanno erogato il TFR senza averlo richiesto, non ho mai preso il TFR negli anni precedenti..cosa significa che non verrò più richiamata o posso ancora sperare?...grazie e scusi il disturbo

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    1. La normativa prevede che il TFR deve essere corrisposto al lavoratore alla scadenza di ogni contratto a meno che lo stesso non venga prorogato.-
      Nel tuo caso il rapporto di lavoro è stato interrotto e il TFR doveva comunque essere pagato, a prescindere quindi dal fatto che possa riprendere o meno.-

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  4. Salve Gianfranco,lavoro presso una cooperativa sociale part-time 4 ore al giorno dal lunedi al sabato. Ho un invalidità del 46% spesso vado in malattia causa la mia patologia. Mi saprebbe dire quanti giorni di malattia all'anno posso fare? Spesso sento dire 180 giorni nell'anno solare. Cosa si intende per anno solare e tenendo conto il contratto part-time. Sono socio lavoratore.
    In più rientro dopo 5 mesi di assenza malattia dopo visita dal medico del lavoro con " Idoneo con prescrizioni seguire indicazioni specialistiche che il lavoratore ha- l'imitazioni alla MMC con IS 0,85. pesi inferiori a 5 kg. No sovraccarico biomeccanico spalla dx".
    Rientro al lavoro dandomi le stesse mansioni. Come posso appellarmi pur avendo fatto presente i miei problemi di salute? Non vorrei una ricaduta. Grazie anticipatamente della risposta

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    1. Malattia per 180 giorni per anno sociale si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, oppure 180 giorni consecutivi se a cavallo di 2 anni.-
      Per quanto riguarda le mansioni è ovvio che la cooperativa deve attenersi a quelle che sono le indicazioni del medico del lavoro, ti consiglio quindi di rivolgerti a un sindacato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-

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  5. Dott. Censori buonasera,
    ho lavorato 9 anni nel settore commercio, con diversi contratti part time stipulati con varie società (quattro) ma di fatto con il medesimo datore di lavoro e lavorando per circa 50 ore settimanali. L’ultimo contratto, durato 6 mesi, non è stato rinnovato per cui ho chiesto che mi fosse liquidato il TFR: mi hanno proposto 2.000 € suddivisi in rate mensili previo sottoscrizione di un verbale di conciliazione, aggiungendo che di fatto mi spetterebbe solo il TFR dell’ultimo contratto di sei mesi. Preciso che non ho ancora ricevuto le retribuzioni di aprile e maggio 2018 del precedente contratto, che non mi hanno mai pagato la 13^ mensilità né alcuna indennità di TFR; la mia retribuzione era di 700 € mensili, oltre gli assegni familiari (sono calcolati ai fini del TFR?).
    Mi consiglia di accettare o cosa posso fare?
    La ringrazio e saluto cordialmente.
    Pina

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  6. Mi è sfuggito di chiederle se per il periodo di congedo per maternità il TFR spetta o meno.
    Grazie.
    Pina

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    1. Ciao Pina!
      Sono favorevole alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione, ma non alle condizioni stabilite dall'azienda, ti consiglio quindi di rivolgerti a un sindacato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-

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    2. Egregio dottore, mi sono rivolta ad un avvocato indicatomi dalla CGIL ed a seguito denuncia inviata all'ispettorato del lavoro siamo stati convocati raggiungendo un accordo. Un attimo dopo, però, il mio avvocato mi ha detto che la somma che mi sarà corrisposta comprende la parcella di sua spettanza che, di fatti, nell'accordo non è assolutamente menzionata. Preciso che quando ho sottoscritto il mandato mi ha fatto firmare la dichiarazione di esonero per reddito e non abbiamo mai parlato di parcella. Le chiedo un autorevole parere anche perché, sull’importo che mi ha chiesto, dovrò pagare anche l’IRPEF!!?? E’ Normale?
      La ringrazio e saluto cordialmente.
      Pina

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    3. Ciao Pina!
      Purtroppo è normale!
      Infatti quando si interpella un avvocato la prima cosa da chiedere dovrebbe essere quella della sua parcella, per potersi regolare in seguito, perché non puoi pensare che un avvocato lavori gratis per te.-
      Ovviamente anche l'avvocato avrebbe potuto comunicarti in sede di conciliazione quelle che sarebbero state le sue competenze, quindi non mi pare che ci sia stato il massimo della correttezza da parte sua.-
      Ti pregherei comunque di informare la CGIL in modo che in futuro ci pensino meglio prima di indicare un avvocato.-

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  7. A seguito dell'introduzione del decreto relativo a "quota 100", il tfr verrà erogato subito. Ciò vale anche per chi va in pensione di anzianità, o si devono aspettare i tempi stabiliti dalle precedenti riforme?

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    1. Purtroppo chi va in pensione di anzianità per il TFR dovrà aspettare i tempi stabiliti dalle precedenti riforme.-

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  8. Dott.Censori buonasera
    ho lavorato come infermiera professionale di ruolo a tempo indeterminato per sei anni presso una asl dell'emilia romagna. poi avendo vinto un concorso presso una asl di un altra regione mi sono dovuta licenziare e prendere servizio nella nuova asl sempre di ruolo a tempo indeterminato,non avendo percepito nessun trattamento di fine rapporto per i sei anni lavorati nella prima asl le chiedo se corrisponde al vero che sono sei anni persi nel conteggio della liquidazione tfs.
    la ringrazio e la saluto

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    1. Ciao Angela!
      Assolutamente NO!
      Alla cessazione del rapporto di lavoro, nei tempi previsti dalla normativa, avrai diritto al TFS maturato complessivamente nelle due ASL.-

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  9. Buongiorno, sono una dipendente pubblica che al 30 giugno prossimo
    sarà collocata a riposo con la pensione anticipata (anni 42, 1 mese e 11 giorni di servizio ed 63,5 anni di età). Vorrei sapere cortesemente, quando avrò diritto a percepire il TFS. Grazie Mara

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    1. Ciao Mara!
      Termini pagamento TFS:
      Il blocco è di un anno (cui si aggiungono i 3 mesi per lavorare la pratica; nel complesso 15 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato o per risoluzioni unilaterali dell’amministrazione (esempio per gli esuberi).-

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    2. La ringrazio per la sua cortese disponibilità e per il prezioso lavoro che svolge. Un saluto, Mara

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    3. Ciao Mara!
      Ti ringrazio per i complimenti!
      Alla prossima!!!

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  10. ho lavorato in una copoperativa di trasporti 1 anno e 6 mesi ,sono passati due mesi ma il tfr ancora niente ,so per legge entro due settimane e vero

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    1. La normativa prevede che il TFR deve essere corrisposto al lavoratore entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.-

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  11. Un dipendente pubblico con tfr lordo di 60000 euro e netto di 45000 euro avrà una liquidazione in º 2 trance? Se in 2 trance come si calcolano? Grazie

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    1. Ciao Stefano!
      Se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento è completo.
      Tra 50 mila e 100 mila euro lordi il pagamento è diviso due tranches annuali: 50 mila euro "lordi" il primo anno e la rimanenza il secondo.-

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  12. Buongiorno vorrei un informazione se possibile.... Ho lavorato e lavoro fino a fine mese in un hotel con una cooperativa ora l hotel ha scelto di non avvalersi più di loro... Ho chiamato la cooperativa per chiedergli la lettera di licenziamento per poi richiedere a mia volta la disoccupazione... La loro risposta è stata di licenziarmi io almeno se poi subentra un altra cooperativa lavorerò x loro.. Ora le chiedo come dv comportarmi? Il T. F. R. Mi è stato pagato in busta paga ho un contratto a tempo indeterminato ho diritto a qualcosa? La ringrazio moltissimo

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    1. Ti consiglio di pretendere la lettera di licenziamento, e di rivolgerti eventualmente a un sindacato per farti tutelare ed assistere per il meglio, perché senza il licenziamento non hai diritto all'indennità di disoccupazione.-
      Per quanto riguarda il discorso del subentro è vero il contrario, nel senso che se subentra un'altra cooperativa, può assumerti solo se non sei più in servizio con quella attuale.-

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  13. buongiorno dott. censori
    ho destinato da molti anni il mio TFR
    sommato a dei versamenti aggiuntivi sul mio fondo pensione di categoria.
    Tra qualche anno raggiungerò la pensione. La mia scelta è quella di ottenere il rimborso totale della somma maturata. Fino a quale importo maturato posso otttenerla prevista dalla legge?
    quali altre soluzioni ci sarebbero in alternativa.
    Sicuro di un suo riscontro
    Cordiali saluti
    Vincenzo

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    1. Ciao Vincenzo!
      Quando hai maturato i requisiti per la pensione pubblica, e hai partecipato per un periodo di almeno cinque anni alla previdenza complementare, puoi trasformare la tua posizione individuale in pensione integrativa (rendita). Hai inoltre la possibilità di richiedere la liquidazione della tua posizione individuale fino a un massimo del 50% sotto forma di capitale.-

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  14. Buongiorno avvocato io dal gennaio non ho più ricevuto stipendio. Il mio datore di lavoro non mi risponde al telefono e non lo so neanche se sono mesa in casa integrazione in questo periodo. Come devo procedere?grazie mille

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    1. Ciao Luisa!
      Puoi provare a consultare un sindacato anche se in questo periodo di quarantena credo che possa fare poco, o puoi provare a contattare direttamente la sede INPS di zona per avere informazioni puù precise.-

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  15. Buonasera avv. Censori,
    vorrei chiederle il suo parere circa i tempi di attesa per la liquidazione del TFR.
    Ho 62 anni, il 1 aprile ho raggiunto i 41 anni di contribuzione e dal 7 aprile 2020 sono in pensione con quota 100.
    Al momento il mio ente non ha saputo darmi indicazioni circa la data ipotetica della liquidazione del TFR.
    Le sarei grata se potesse darmi qualche indicazione.

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    1. Devi dirmi se eri un dipendente pubblico o privato, perché la normativa di riferimento è diversa.-

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    2. Si certo, sono una dipendente pubblica

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    3. Tempi di liquidazione del TFS:
      La legge di stabilità del 2014 ha stabilito tempi sempre più lunghi per la liquidazione del TFR (Trattamento di fine rapporto) e del TFS (trattamento di fine servizio) dovuti a statali e dipendenti pubblici. Si deve attendere un periodo da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione supera un certo importo, la somma è frazionata in 2 o 3 rate annuali.-
      - Per i pensionamenti per inabilità o decesso, blocco di 3 mesi e altri 15 giorni per consentire all’INPS di liquidare la domanda, in totale 3 mesi e mezzo.-
      - Il blocco sale a un anno (cui si aggiungono i 3 mesi per lavorare la pratica; nel complesso 15 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato o per risoluzioni unilaterali dell’amministrazione (esempio per gli esuberi).-
      - Il blocco sale a 27 mesi (24+3) nei casi di dimissioni volontarie, per licenziamenti e destituzioni.-
      Se si superano i tempi indicati l’INPS deve riconoscere sulle somme gli interessi di mora.-
      Terminata l’attesa scatta un’altra norma di legge che divide in rate annuali la buonuscita quando supera i 50 mila euro lordi.-
      - Se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento è completo.-
      - Tra 50 mila e 100 mila euro lordi il pagamento è diviso due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la rimanenza il secondo.-
      - Oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.-

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    4. Grazie, la normativa si applica anche per chi ha optato per quota 100?

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    5. SI!
      La normativa si applica anche a chi ha optato per quota 100.-

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    6. La ringrazio molto per la sua cortesia e completezza della risposta.

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  16. Buongiorno Dott. Censori, avrei bisogno di delucidazioni in merito a quanto vado ad esporle:

    Mia sorella ha iniziato a lavorare a tempo determinato presso il Ministero della Giustizia dal 1973 al 28/2/1979. Dall' 1/3/1979 è passata a tempo indeterminato fino al giorno 25/9/2019 (giorno in cui è deceduta). A noi 3 fratelli unici beneficiari rimasti il Ministero della Giustizia di Napoli ci ha fatto compilare tutti i documenti previsti ai fini della liquidazione. A Febbraio 2020 essendo io il più grande dei fratelli il Ministero della Giustizia mi ha inviato tutti i documenti relativi alla liquidazione.

    Nel documento ai fini dei periodi valutabili sono riportate le date del periodo a tempo indeterminato dal' 1/3/1979 al 25/9/2019 (giorno del decesso) 40 anni 6 mesi e 24 gg. Vorrei se possibile un chiarimento o delucidazioni in merito al motivo per cui i 5 anni di lavoro a tempo determinato non sono stati riportati. Perchè in questo caso se non sbaglio sarebbero 46 anni di lavoro. Le chiedo cortesemente delucidazioni in merito, in quanto non so come funziona il TFS/TFR per i dipendenti pubblici riguardo gli anni lavorati a tempo determinato nello stesso ente.

    Ringraziandola anticipatamente attendo cortesemente una sua risposta in merito.

    Grazie

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    1. Ciao Lino!
      I contratti a tempo determinato prevedono che il TFS/TFR maturato venga liquidato alla scadenza, quindi presumo che tua sorella lo abbia percepito a suo tempo.-

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    2. Buongiorno Dott. Censori, grazie mille per la risposta.

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  17. Buonasera volevo un informazione. Mio padre ha lavorato nella scuola fino al 1 ottobre 2019 successivamente ha avuto problemi di salute e attualmente è in uno stato vegetativo. Abbiamo fatto domanda d inabilità che ci è stata concessa. Volevo sapere se il tfr gli spetta soltanto per i 36 anni di contributi oppure per i 42 anni riconosciuti dall inabilità.. Aspetto una vostra risposta grazie

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    1. Ciao Assunta!
      Il TFR gli spetta solo per i 36 anni di contributi.-

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  18. Buona sera signor censori volevo sapere un informazione il mio ex marito che lavora in regola ha rifiutato gli A.N.F. per poter fare io autorizzazione e percepirli io dato che siamo separati ho fatto tutto sia autorizzazione e sia domanda di anf. E mi e stata accolta giusto lunedì ora siccome il caf nn ha fornito il mio iban dove verranno versati ? E se posso fare io variazione sul sito grazie mille

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    1. Puoi fare anche tu la variazione, ma ti consiglio di rivolgerti al CAF che ti ha presentato la domanda, perché se entri tu direttamente nel sito dell'INPS escludi automaticamente il CAF.-

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    2. mi sono rivolta a loro ma dicono che nel momento della domanda nn cera la voce iban cosa a quanto strana ..ma se vorrei fare io la variazione come devo fare ? dato che il caf nn mi e stato molto di aiuto su questo piano...

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    3. Se disponi del PIN dispositivo devi collegarti al sito dell'INPS - sostegno al reddito- assegni per il nucleo familiare - variazione della domanda.-

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    4. Ho pin inps e spid volendo ma nn riesco a trovare queste voci...nn so come fare !!

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    5. Purtroppo se non riesci da sola e non vuoi ritornare al CAF devi rivolgerti direttamente all'INPS o tramite il numero verde o presentandoti alla sede di zona.-

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  19. Buongiorno Avv. Censori,
    ho la necessità di chiedere un anticipo del TFR alla mia azienda sono un dipendente privato da tanti anni più di 10. Volevo sapere s'è è possibile richiederlo per motivi di famiglia pero' riguardano i miei genitori che non sono nel mio nucleo di familia ? Grazie gentilissimo una buona domnenica

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    1. Purtroppo NO!
      Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
      - a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi (Pret. Firenze 30.3.1983) ovvero di rilevanza importanza medico-economica (Cass. n. 3046/1990);
      - all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni (Cass. n. 10371/1994);

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  20. Buon giorno advocate. Sono 9 anni sto lavorando in azenda agricoltura con Contractor determination per 12 messing ogni anno rinova mai prendo tfr posso chiedere ultmi 8 anni di tfr .come faccio moo datore do lavoro no paga me .per favore rispondi mi.grazie

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    1. L'anticipazione del TFR:
      L'art. 2120, comma 6 e ss., c.c. prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
      Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
      - a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi (Pret. Firenze 30.3.1983) ovvero di rilevanza importanza medico-economica (Cass. n. 3046/1990);
      - all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni (Cass. n. 10371/1994);

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  21. Buongiorno chiedo l'informazione che riguarda il tfr. Lavoro in sanità sono oss con cooperativa .. ha perso l'appalto e fra pocco subentra un altra coop sono indeterminato full time ,contratto ccnl c2.. la mia domanda e vi chiedo come devo fare con il tfr sono 8 anni? La coop nuova ci prende con la stessa tipologia di contratto..

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    1. L'art. 2120, comma 6 e ss., c.c. prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
      Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
      - a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi (Pret. Firenze 30.3.1983) ovvero di rilevanza importanza medico-economica (Cass. n. 3046/1990);
      - all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni (Cass. n. 10371/1994);

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  22. Salve scrivo in merito al mio Tfr.
    Circa 3 settimane fa ho aderito ad una pensione complementare senza leggere il contratto (non linciatemi), circa una settimana dopo mi sono pentito di questa scelta ed ho mandato raccomandata per recedere dal contratto. Ora mi chiedo una volta chiusa la faccenda della pensione complementare il mio Tfr che fine fa? Torna tutto come prima? In più oggi vedendo la mia prima busta paga ho notato che tra le Competenze c'è scritto "Maggior.si Tfr 25%", come mai ho avuto questi soldi? Grazie mille

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    1. L'adesione ad una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all'interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza.
      Ciò significa in altre parole che successivamente all'adesione, se è possibile dopo almeno due anni di permanenza cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine medesimo.-

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  23. Ciao Patrizia!
    Purtroppo la richiesta dell'Agenzia delle Entrate è corretta!
    Infatti la normativa prevede che il TFR venga tassato "provvisoriamente" in base ai dati in possesso dell'azienda che lo eroga, ma la tassazione effettiva viene effettuata in base al reddito lordo effettivo dell'anno di riferimento, quindi l'Agenzia delle Entrate successivamente rielabora i dati e provvede per il conguaglio tra quanto versato e quando dovuto all'erario.-

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  24. Ciao Patrizia!
    SI!
    Tuo marito può presentare il 730 e compensare i crediti e debiti con la dichiarazione dei redditi.-

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  25. Ciao gianfranco!scusa il disturbo!volevo sapere un informazione mi sono dovuta licenziare in cooperativa perché non avevano le ore farmi lavorare.mi hanno dato come liquidazione solamente 871€ per i 4 anni e 3 mesi che ho lavorato!e prendevo uno stipendio di 400€!é possibile sapere si calcola il TFR?e se é giusto quello che mi hanno dato?grazie

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    1. Per calcolare l’ammontare effettivo del Trattamento di Fine Rapporto, la prima cosa da fare è calcolare l’importo lordo dello stesso.
      A tal fine, è necessario prendere in considerazione la retribuzione lorda annua (calcolata con riferimento al periodo 1 gennaio / 31 dicembre) e dividerla per 13,5. Al risultato va detratto lo 0,50% della retribuzione soggetta a contribuzione Inps, a titolo di contributo per il FAP – Fondo Adeguamento Pensione.
      In tal modo si ottiene il TFR lordo annuo, che, sommato al TFR accantonato negli anni precedenti e soggetto a rivalutazione al 31 dicembre, dà come risultato il TFR lordo complessivo.-

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  26. Salve Sig. Censori
    Sono un ex dipendente pubblico in pensione dal 01/10/2019 avrei dovuto ricevere la mia prima tranche di tfs già a dicembre 2021 ho provveduto a sollecitare di persona e tramite pec ma il risultato si è dimostrato inutile infatti siamo arrivati a 29 mesi e la pratica non è ancora neanche in lavorazione.
    Mi chiedo cosa bisogna fare? Pre uso che sono andato in pensione con 43 anni e 4 mesi di servizio con la legge fornero

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    1. Ciao Gennaro!
      Aumenta l’interesse legale per il ritardato pagamento delle pensioni e TFS, nell’anno 2022, il tasso passa dallo 0,01% all’ 1,25%. Lo stabilisce il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021. La precedente modifica era stata effettuata lo scorso anno in misura pari allo 0,01%. Il ministro può modificare il rendimento medio annuo dei titoli ogni dodici mesi, quindi, nel 2022 il tasso di interesse legale è stato stabilito nellì1,25%.-
      Ti consiglio comunque di rivolgerti a un patronato per far sollecitare il pagamento di quanto ti è dovuto.-

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  27. Salve. Il mio problema è il seguente.Un lavoratore di una società durante la sua carriera lavorativa chiede l'anticipazione del TFR e il datore di lavoro gliela concede. Una volta terminato il rapporto il lavoratore ritiene che il TFR che verrà liquidato è poco e chiede la prova delle anticipazioni effettuate.
    In questo caso la prova spetta al datore di lavoro o al lavoratore? il Datore come dice l'articolo 1 della legge 4/53 ha consegnato le buste paga regolarmente

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    1. La normativa prevede che il TFR e le sue anticipazioni sono assoggettate al prelievo fiscale sulla base del meccanismo della tassazione separata.
      Questo significa che l'anticipazione del TFR deve risultare in busta paga, quindi sia il datore di lavoro che il lavoratore devono averne una copia.-
      Se il lavoratore non si ritrova la busta paga, il datore di lavoro deve fornirgli una copia perché è tenuto per legge a conservare tutte le copie delle buste paga dei suoi lavoratori senza limiti di scadenza.-

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  28. Buon giorno. Sono ex dipendente di cooperativa sociale. Lavoravo Li da 4 anni. Sto avendo problemi con il TFR. Mi sa dire entro quando dovrebbero liquidarlo? È di circa 6700€ e Da quando mi sono licenziata ho ricevuto soltanto 1000€ dopo ripetuti solleciti.grazie

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    1. La normativa prevede che il TFR deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e in caso di importo elevato o di difficoltà finanziarie del datore di lavoro entro 6 mesi.-

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