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martedì 24 marzo 2020

TFR (Trattamento di Fine Rapporto - TFS (Trattamento di Fine Servizio)

1) T.F.R.:
Il TFR è il trattamento che spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto in essere con il proprio datore di lavoro, sia che esso avvenga per pensionamento, sia che avvenga per dimissioni, licenziamento o altre ipotesi di cessazione degli effetti del contratto.

Calcolo del TFR lordo:
Per calcolare l’ammontare effettivo del Trattamento di Fine Rapporto, la prima cosa da fare è calcolare l’importo lordo dello stesso.
A tal fine, è necessario prendere in considerazione la retribuzione lorda annua (calcolata con riferimento al periodo 1 gennaio / 31 dicembre) e dividerla per 13,5. Al risultato va detratto lo 0,50% della retribuzione soggetta a contribuzione Inps, a titolo di contributo per il FAP – Fondo Adeguamento Pensione.
In tal modo si ottiene il TFR lordo annuo, che, sommato al TFR accantonato negli anni precedenti e soggetto a rivalutazione al 31 dicembre, dà come risultato il TFR lordo complessivo.

Calcolo del TFR netto:
Per la determinazione del TFR netto bisogna  calcolare l’aliquota Irpef media da applicare alla base imponibile.
L’aliquota Irpef media, in particolare, è pari al rapporto tra l’imposta determinata applicando al reddito annuale di riferimento l’aliquota IRPEF vigente e l’ammontare del reddito annuo di riferimento.
L’aliquota così calcolata si applica alla base imponibile e si ottiene, quindi, il TFR netto.
Si ricorda che l’aliquota Irpef vigente, determinata a scaglioni, è la seguente:
TFR lordo sino a 15mila euro: tassazione del 23%;
Parte di TFR lordo eccedente i 15mila euro e sino a 28mila euro: tassazione del 27%;
Parte di TFR lordo eccedente i 28mila euro e sino a 55mila euro: tassazione del 38;
Parte di TFR lordo eccedente i 55mila euro e sino a 75mila euro: tassazione del 41%;
Parte di TFR lordo eccedente i 75mila euro: tassazione del 43%.
Un esempio di calcolo per comprendere meglio
Si supponga che il TFR lordo complessivo corrisponda 25.000,00 euro, che il lavoratore abbia lavorato per dieci anni e che il reddito annuale di riferimento sia quindi pari a 30.000,00 euro (25.000,00 / 10 anni lavorati x 12).
L’imposta relativa al reddito di riferimento è 7.500,00 euro, ovverosia la somma tra 3.450,00 (23% di 15.000,00) e 4.050,00 (27% degli ulteriori 15.000,00).
L’aliquota media di riferimento è, quindi, del 25%, calcolato secondo la seguente formula:
7.500,00 euro (imposta relativa al reddito di riferimento) / 30.000,00 euro (reddito annuale di riferimento) x 100.
L’imposta da applicare, pertanto, è di 6.250,00 euro, ovverosia 25.000,00 euro (reddito lordo) x 25% (aliquota media).
In conclusione, il TFR netto è uguale a 18.750,00 euro, dato dalla differenza tra 25.000,00 euro (reddito lordo) e 6.250,00 euro (imposta).

La previdenza complementare:
A partire dal 1° gennaio 2007,  per effetto dell'entrata in vigore del T.U. della previdenza complementare (d. lgs. n. 252/2005, emanato in attuazione della legge delega n. 243/2004), ciascun lavoratore è chiamato a decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari (indicando il fondo pensione prescelto) oppure se mantenerlo presso il datore di lavoro, formulando esplicito rifiuto, altrimenti l'adesione al fondo complementare avviene automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso. 

La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma (mentre per i lavoratori già in servizio è stata espressa entro il 30.6.2007).
In ogni caso, anche laddove il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, la legge prevede per le aziende con almeno 50 dipendenti che le quote accantonate di TFR non rimangano presso il datore di lavoro, dovendo confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Inps.

Il fondo di garanzia:
Il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" è stato istituito presso l'Inps dall'art. 2 della l. n. 297/1982, "con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto" ed esteso dal d.lgs. n. 80/1992 anche ai crediti di lavoro diversi dal TFR secondo i presupposti dettati dall'art. 2 dello stesso.
La condizione necessaria per far sorgere il diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è l'intervento della situazione di insolvenza del datore di lavoro (Cass. n. 9068/2013) e i casi in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto possono richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori sono espressamente disciplinati dall'art. 2, commi 2-5 della l. n. 297/1982 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esperimento esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti).
Il comma 7 dell'art. 2 l. n. 297/1982 prevede, inoltre, che il fondo effettui i pagamenti entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato, decorrenti dal momento in cui viene consegnata la domanda, corredata della necessaria documentazione, all'ufficio competente (Cass. n. 1052/1991).

L'anticipazione del TFR:
L'art. 2120, comma 6 e ss., c.c. prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
- a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi (Pret. Firenze 30.3.1983) ovvero di rilevanza importanza medico-economica (Cass. n. 3046/1990);
- all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni (Cass. n. 10371/1994);
L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei "congedi parentali".
Ai fini dell'anticipazione, possono essere previste condizioni di miglior favore sia dai contratti collettivi che da patti individuali.
L'anticipazione, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 2120 c.c., può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e l'importo anticipato viene detratto dal trattamento spettante a fine rapporto.

2) TFS (Trattamento di fine servizio) x statali e dipendenti pubblici
Il Trattamento di Fine Servizio ha molte analogie con il TFR dei Dipendenti Privati ma le differenze sono abbastanza rilevanti. La più importante è il sistema di calcolo che si basa sul sistema retributivo anziché contributivo.
Al momento del pensionamento i dipendenti statali e pubblici beneficiano di una buonuscita che dipende dal numero di anni di servizio e dalla funzione svolta.
Per gli assunti prima del 2001 la buonuscita prende il nome di TFS (Trattamento di Fine Servizio) e viene calcolata in base agli ultimi stipendi percepiti (metodo retributivo) mentre per gli assunti dopo tale data il calcolo viene effettuato su base contributiva e quindi in base alle contribuzioni effettivamente versate.

Tempi di liquidazione del TFS:
La legge di stabilità del 2014 ha stabilito tempi sempre più lunghi per la liquidazione del TFR (Trattamento di fine rapporto) e del TFS (trattamento di fine servizio) dovuti a statali e dipendenti pubblici. Si deve attendere un periodo da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione supera un certo importo, la somma è frazionata in 2 o 3 rate annuali.-
-       Per i pensionamenti per inabilità o decesso, blocco di 3 mesi e altri 15 giorni per consentire all’INPS di liquidare la domanda, in totale 3 mesi e mezzo.-
-       Il blocco sale a un anno (cui si aggiungono i 3 mesi per lavorare la pratica; nel complesso 15 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato o per risoluzioni unilaterali dell’amministrazione (esempio per gli esuberi).-
-       Il blocco sale a 27 mesi (24+3) nei casi di dimissioni volontarie, per licenziamenti e destituzioni.-
Se si superano i tempi indicati l’INPS deve riconoscere sulle somme gli interessi di mora.-
Terminata l’attesa scatta un’altra norma di legge che divide in rate annuali la buonuscita quando supera i 50 mila euro lordi.-
-       Se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento è completo.-
-       Tra 50 mila e 100 mila euro lordi il pagamento è diviso due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la rimanenza il secondo.-
-       Oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.-  

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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martedì 12 febbraio 2019

Quota 100 – Pensione Anticipata – Opzione Donna – Lavoratori Precoci – Ape Sociale – Pace Contributiva – Pens. Ant. Commercianti in Crisi – TFS statali

Quota 100 per le pensioni è in vigore dall’1 aprile 2019.

È nel Titolo II del testo del decreto (il Titolo I è dedicato al reddito di cittadinanza) che si parla  di Quota 100. È qui, infatti, vengono introdotte le nuove disposizioni per il pensionamento anticipato con un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi.
Per usufruirne si devono avere i requisiti entro il 31 dicembre 2018 (per i lavoratori privati) e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Dopo tre mesi: requisiti a partire dall’1 gennaio 2019 (lavoratori privati)
1 agosto 2019: requisiti all’entrata in vigore del decreto (lavoratori privati) e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Dopo sei mesi: requisiti a partire dall’1 febbraio 2019 (lavoratori pubblici)
1 settembre 2019: in line con l’inizio dell’anno scolastico (lavoratori Scuola ed Afam)

  • Stop scatti età: pensione non legata all’aspettativa di vita
  • È possibile cumulare periodi assicurativi presenti su più gestioni.
  • La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
  • La pensione è cumulabile con redditi da lavoro occasionale (5mila euro max).
  • I dipendenti pubblici devono dare un preavviso di sei mesi.
  • Fondo Bilaterale per il ricambio generazionale: si può accedere per andare in pensione tre anni prima di quota 100 a patto che ci sia un’assunzione.


Pensione anticipata:

È possibile andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne.
– Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi.

Opzione Donna:

Ad oggi, per poter ottenere il pensionamento anticipato tramite Opzione Donna, è necessario rientrare in precisi requisiti: le dipendenti devono aver raggiunto 58 anni di età e 35 di contribuzione, mentre per le autonome gli anni salgono a 59 di età e 35 di contribuzione. Una volta maturate queste condizioni l’attesa per la liquidazione dell’assegno pensionistico è rispettivamente di 12 e 18 mesi.
Per il calcolo dei requisiti, la data da prendere in considerazione è il 31 dicembre 2016 (e non più, quindi, il 31 dicembre 2015). Le lavoratrici vedranno, inoltre, il loro assegno calcolato su base contributiva.
Il metodo di calcolo utilizzato per Opzione Donna è quello contributivo. Esso viene spesso definito come svantaggioso poiché appunto basato sui contributi effettivamente accreditati anziché sulla media degli ultimi stipendi o redditi (metodo cosiddetto retributivo).

Lavoratori precoci:

– Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. I lavoratori precoci potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Ape Sociale

L’Ape sociale è un’indennità sostitutiva, in vigore tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2019, che durerà fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Requisito anagrafico: almeno 63 anni di età.
Requisito contributivo: 30 o 36 anni, a seconda dei casi, con bonus di un anno per figlio (massimo 2) per le lavoratrici.

Pace contributiva: cos’è e come funziona

Nel decreto su Quota 100 è stata inserita anche la pace contributiva per il triennio 2019-2021.
La pace contributiva consente di riscattare, su richiesta, periodi di buco contributivo non obbligatori per un massimo di 5 anni e il riscatto del periodo di laurea a condizioni agevolate entro i 45 anni.
Agevolazioni: detraibili dell’onere del 50 per cento in cinque quote annuali e rateizzazione fino a 60 rate mensili.
Per ogni anno di università frequentato dal 1 gennaio 1996 in avanti, fino a un massimo di 5 anni ed escluso il periodo di fuori corso, il contribuente pagherà circa 5.240. E il 100% dell’importo versato sarà anche deducibile fiscalmente.-

Pensione Anticipata per commercianti in crisi: 

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale. L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs 207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una precisa data di scadenza.  In passato l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta sino al 31 dicembre 2016.

Modalità di concessione

Le modalità di concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

Trattamento di fine rapporto per gli statali (TFS)

Per tutti i pensionati pubblici – non solo Quota 100 – c’è la possibilità di avere subito, a fronte dei 2-3 anni attuali, l’anticipo di fine rapporto fino a 30mila euro.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi porre i tuoi quesiti qui di seguito tra i commenti; ti risponderemo appena possibile!