lunedì 22 settembre 2008

Aborto

Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Legge 194/78:

Art. 1) Lo stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.-
L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è un mezzo per il controllo delle nascite. Lo stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.-

Art. 2) I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975 n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio, b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.-
Art. 3) omissis
Art. 4) Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.-

Art. 5) Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.-

Art. 6) L’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.-

Art. 7) I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza.-
Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo di vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8.-

Art. 8 ) L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie. Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igenico-sanitarie e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.-

Art. 9) Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.
l’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.-
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.-

Art. 10) Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza, nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all’assistenza mutualistica.-

Art. 11) omissis

Art. 12) La procedura di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla stessa la potestà o la tutela.-

Art. 13) Se la donna è interdetta per infermità mentale, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.-

Art. 14) Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.-
Art. 15) omissis
Art. 16) omissis
Art. 17) Chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme a tutela del lavoro la pena è aumentata.-

Art. 18 ) Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.-

Art. 19) Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.-

Art. 20) Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l’interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell’articolo 9.-

Art. 21) Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale.-
Art. 22) omissis

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti

10 commenti:

  1. Ciao Nadia!
    Non c'è differenza tra malattia normale e malattia da gravidanza, che deve essere comunque retribuita al 100%.-
    Purtroppo i controlli post aborto non vanno considerati come permessi da non intaccare.-

    RispondiElimina
  2. Buongiorno Sig. Gianfranco,
    quando dice che non c'è differenza tra malattia da gravidanza e malattia normale e che vengono retribuite al 100%, si riferisce ai primi tre giorni o sul tutto il periodo di malattia?.
    La mia domanda nasce dal fatto che ogni qualvolta che sono stata in malattia normale e, nel caso specifico che ho abortito, e, quindi sono stata a casa per malattia da gravidanza, il Consulente del lavoro mi ha sempre applicato in busta paga, e, quindi, anche nel caso dell'aborto, il seguente trattamento:
    100% i primi tre giorni (periodo di carenza)
    75% dal 3° al 20°

    Mi può chiarire questo punto?

    Fermo restando che, l’interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione diviene malattia da gravidanza ma, come mi ha confermato Lei, tratta come malattia normale, l'unica differenza tra le due è che, poiché legata all’evento di gravidanza, questa assenza non concorre al computo del periodo di comporto previsto da leggi, regolamenti ovvero contratti collettivi, e, quindi, va considerata «neutra», a differenza della malattia normale che invece concorre al computo del periodo di comporto.

    Mi può confermare anche questo punto?

    RingranziadoLa anticipatamente per la Sua consulenza, sperando che i miei dubbi vengano del tutto chiariti, la saluto cordialmente.
    Nadia

    RispondiElimina
  3. Ciao Nadia!
    Quasi tutti i contratti prevedono l'integrazione dell'indennità di malattia da parte dell'azienda, ma probabilmente il Tuo no, quindi Ti viene pagata solo la quota di pertinenza dell'INPS.-
    Il periodo di gravidanza non concorre al computo del periodo di comporto.-

    RispondiElimina
  4. Buongiorno Giancarlo,
    Il mio contratto e CCNL studi professionali part-time e per l'altro part-time CCNL Commercio.
    Mi potrebbe dire per favore per esempio 20 giorni di malattia come dovevano o dovrebbero essere imputati dall'azienda e dall'Inps?
    Grazie
    Nadia

    RispondiElimina
  5. Ciao Nadia!
    In caso di malattia i due CCNL prevedono quanto segue:
    - Studi professionali = Primi 3 giorni integrazione al 100%, dal 4° al 20° giorno il 75%, dal 21° al 180° giorno il 100%.-
    - Terziario = Primi 3 giorni integrazione al 100%, dal 4° al 20° giorno il 75%, dal 21° al 180° giorno il 100%.-

    RispondiElimina
  6. ANDIAMO IN VACANZA!
    Saremo in vacanza dal 30 marzo al 15 aprile!
    Riprenderemo a rispondere ai Vostri quesiti a partire da lunedi 16 aprile.-
    Gianfranco Censori

    RispondiElimina
  7. ciao Gianfranco, sono dipendente da 4 anni con contratto a tempo indeterminato presso un istituto bancario. Vivo da sola Ma con il mio ragazzo stiamo cercando di avere un bambino. Purtroppo pero' la mia banca ha problemi e potrebbe avviare una riorganizzazione o ristrutturazione con cessione di alcuni sportelli ( tra cui forse anche in quello che opero io). Tralasciando il fatto che per la mia breve anzianità potrei rientrare tra i dipendenti licenzi abili, cosa succede se nel mentre scopro di essere incinta? Grazie mille la risposta. Ciao Ale

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Alessandra!
      Durante il periodo di maternità vige il divieto di licenziamento. La lavoratrice madre non può essere licenziata o sospesa dall'inizio della gestazione fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dalla legge, nonché fino al compimento del 1° anno di età del bambino. Per lo stesso periodo non può essere sospesa dal lavoro a meno che non si tratti di sospensione dell'intera Azienda o reparto.

      Elimina
  8. Gentile Gianfranco, non so se può soddisfare una mia curiosità. So che i consultori sono il risultato della legge sull'aborto, che in qualche modo erano previsti dalla legge stessa. Ho però avuto occasione di vedere in un consultorio manifesti che potrei tranquillamente definire anti-abortisti. Per darti un'idea: descrivono con foto i ferri necessari all'intervento, mostrano quanto è grande un feto abortito e per scala viene usata una moneta da 200 lire accanto alla mano di un feto. Per legge potrebbero stare lì?
    Grazie.
    Violetta

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Violetta!
      E' semplicemente assurdo!
      Già ci sono dei problemi con un numero sempre maggiore di obiettori di coscienza, se ci aggiungiamo anche i manifesti "terroristici" credo che stiamo toccando il fondo in tutti i sensi.-
      Purtroppo magari vengono spacciati come manifesti di carattere informativo e quindi eludono la legge.-

      Elimina