sabato 14 gennaio 2023

Pensioni di Invalidità

 PENSIONI DI INVALIDITÀ – Anno 2023


Le pensioni di invalidità possono essere riassunte negli 11 seguenti punti:


1) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:

L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

  • Età compresa fra i 18 e i 67 anni di età;
  • Essere cittadino o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • Disporre di un reddito personale che rientri nei limiti di Euro 5.391,88.-
  • Non svolgere attività lavorativa;

Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 17.920,00 euro.-

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc.) . E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento dei 67 anni di età, la pensione viene trasformata automaticamente in assegno sociale, con i limiti di reddito dell'invalidità civile, e l'importo aumenta per diventare quello dell'assegno sociale.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità – con invalidità 100% Euro 710,00.-


2) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA':

x Invalidità parziale

È una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
  • l'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva; vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.

In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-

Non è reversibile ai superstiti aventi diritto.-

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.-

L’importo è legato ai contributi versati dall’assicurato. Possibile l’integrazione al minimo se l’assegno non è calcolato con il contributivo puro.-


3) PENSIONE DI INABILITÀ:

x Invalidità totale

È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS
  • che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione.

Non viene trasformata in pensione di vecchiaia, ma in assegno sociale

È reversibile ai superstiti aventi diritto.

La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

La legge riconosce una maggiorazione convenzionale per tutti gli anni non versati dalla data di decorrenza della pensione al compimento dei 60 anni di età, sia per gli uomini che per le donne, entro il limite massimo di 40 anni di contributi.

Supponiamo che il lavoratore o la lavoratrice diventano inabili a 50 anni con 28 anni di contributi. Ebbene, le loro pensioni saranno calcolate con 38 anni di contributi. Supponiamo che a 50 anni abbiano già versato 32 anni di contributi. In questo caso il bonus scende a soli 8 anni in quanto non si possono superare i 40 anni nel complesso. La misura del bonus viene calcolata dall'INPS sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di variazione del PIL. Alla retribuzione media settimanale si applica l'aliquota del 33% (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti. Poi si moltiplica la contribuzione media per numero delle settimane che stanno tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo dello 2.080 settimane. In questo modo si determina la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene rivalutata al massimo dell'anzianità. Sul montante contributivo, comprensivo bonus, si applica il relativo coefficiente e si ottiene la pensione.-


4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:

Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:

  • Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
  • Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
  • Non si è ricoverato gratuitamente in istituto

Anno 2023: l'importo mensile è di euro 527,16; per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-


5) INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA:

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:

A) fino ai diciotto anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

D) frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;

E) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 5.391,88.-

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Importo 2023: Euro 313,91 mensili.-


6) PENSIONE PER CIECHI CIVILI PARZIALI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,0.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


7) PENSIONE PER CIECHI ASSOLUTI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. È concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,00.-

Importo 2023:

Euro 339,48 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.

Euro 313,91 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).


8) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI:

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).

Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Condizioni:

A) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

B) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

C) è indipendente dal reddito;

D) è indipendente dall'età.

È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.

È incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

Importo 2023: Euro 959,21 mensili per 12 mensilità, senza limiti di reddito.


9) PENSIONE PER SORDI:

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».

La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento.

Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) non disporre di un reddito personale superiore a Euro 17.920,00.-

D) essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).

È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


10) PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA:

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia).-

Per l’anno 2023 la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato viene riconosciuta alle donne con 56 anni d’età e agli uomini con 61anni d’età. Però in questo caso torna in ballo la vecchia finestra mobile di 12 mesi. Questo significa che la pensione di fatto verrà pagata alle donne a 57anni d’età e agli uomini a 62 anni d’età, con almeno 20 anni di contributi.-


11) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO:

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

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80 commenti:

  1. Buon pomeriggio. Ho un quesito da sottoporre. Ho invalidità parziale e da quest'anno prendo l'assegno. L'anno prossimo (2024) devo fare il Red. Ho un dubbio. Quest'anno ho incassato buoni postali. Come devo inserirlo nel Red? Capitale più interessi? Ho chiesto a chiunque ma non sanno cosa rispondere. E io sono molto preoccupata. Aspetto con ansia sue notizie

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    1. Nel RED vanno inseriti solo gli interessi, ma se vuoi stare tranquilla puoi presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730) anche se non necessaria, perché così non dovresti presentare il RED.-

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  2. Buonasera Dott. Censori. Mio marito prende da Giugno 2015 un assegno ordinario di invalidità che a Gennaio 2024 diventerà pensione di vecchiaia in quanto compie 67 a Dicembre 2023. La commerialista, al compimento dei 65 anni di età Dicembre 2021 fece la richiesta all'inps per l'abbattimento dei contributi al 50% ma di fatto sono stati pagati i contributi per intero in quanto la commercialista dice che non ha ricevuto da parte dell'inps l'accettazione della domanda. Recentemente l'inps ci ha comunicato che si è creato un credito di circa 1.900,00 per in contributi in più pagati dal 2021 ad oggi che la commercialista sta recuperando nel 2023 e recupererà anche per il 2024 non pagando le rate trimestrali. Ci è sorto un dubbio. La pensione sarà inferiore all'assegno ordinario di invalidità in quanto calcolata con i contributi versati al 50% da 65 anni oppure sarà uguale? Sono stati richiesti negli anni passati i vari supplementi che spettavano all'assegno ordinario di invalidità. La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.

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    1. La pensione di vecchiaia verrà calcolata in base ai contributi versati complessivamente all'INPS, quindi sia quelli versati prima dell'assegno ordinario di invalidità che quelli versati successivamente.-

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  3. Buonasera,ho notato che l'inps,attraverso il suo sito,ha ripreso a richiedere di formulare il modello Ircrc .Ero rimasta ad una circolare del 2018 che prevedeva la non obbigatorieta'della trasmissione del modello.E'cambiato qualcosa nel frattempo?
    Grazie.
    Maria

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    1. Ciao Maria!
      Nel modello ICRIC va dichiarata la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e se questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento. In ogni caso il modello va sempre presentato.-

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  4. Buongiorno, io sono in pensione di inabilità (icom) non tutti periodi sono stati calcolati.quando tempo ho per fare ricorso?(gennaio 2015)grazie

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    1. La domanda di ricostituzione della pensione può avvenire su richiesta dell'interessato oppure d'ufficio, su iniziativa dell'Ente previdenziale. In entrambi i casi non ci sono termini di scadenza: la pensione è sempre riliquidata a partire dalla decorrenza originaria.-

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  5. Buongiorno, dobbiamo inviare ap70 per indennità di accompagnamento per invalidità civile ma abbiamo un dubbio cui non riusciamo a venire a capo.
    Riguardo il "Quadro A" "Dichiarazione di responsabilità relativa allo stato di ricovero", sappiamo che la persona anziana è stata ricoverata in ospedale un paio di volte ma sono ricoveri che risalgono a molti decenni fa e non riusciamo a reperire più alcun documento cartaceo nè nessuno si ricorda più presso quali strutture ospedaliere si sono effettuati questi ricoveri.
    Ciò detto, se invece sul "quadro A" indichiamo che non è stato mai ricoverato, l'inps farà problemi ad accreditare l'indennità? Se sì, ha idea di come si possa risolvere?
    Un grazie anticipato!

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    1. All'INPS interessano solo i ricoveri successivi alla data di presentazione della domanda di invalidità civile, per verificare se l'indennità di accompagnamento va corrisposta alla persona invalida o all'Istituto dov'è eventualmente ricoverata.-

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    2. Grazie mille! Mi sembrava proprio strana una cosa del genere, non ci crederà ma sono andato di persona alla sede INPS e me lo hanno detto loro, cose da pazzi!
      Senta, quindi anche se si trova adesso in casa di riposo però è privata e paghiamo noi tutta la retta per intero, dobbiamo indicarlo lo stesso?

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    3. SI!
      Se adesso si trova in una casa di riposo va comunicato all'INPS e va precisato che pagate la retta per intero e che quindi si ha diritto all'indennità di accompagnamento.-

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  6. Salve volevo chiederle a mia mamma è arrivato il verbale di accettazione di indennità di accompagnamento e quello art. 3 104 volevo sapere ora iter da seguire. Grazie
    Giulio

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    1. Per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento bisogna verificare se l'INPS procede automaticamente o è necessario trasmettere l'AP70, rivolgendosi eventualmente al Patronato che ha trasmesso la domanda.-
      Per quanto riguarda la 104 se è comma 3 art. 3 il familiare interessato può presentare la domanda di permessi all'INPS.-

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  7. Buonasera volevo chiedere alcune informazioni riguardo mia figlia che insegna alla scuola materna statale. nel mese di maggio a mia figlia è stata riconosciuta un invalidità dell'80% e legge 104 art.3 comma3 in quanto affetta da un asma grave e diverse altre patologie. Mia figlia usufruisce dei 3 giorni di permesso per la legge 104 di mia moglie anch'essa con art.3 comma3 e invalida al 100% per malattia oncologica. Chiedo se mia figlia potrebbe usufruire anche dei 3 giorni di permesso per la sua 104 che in realtà ancora non ha presentato a scuola per paura che il dirigente possa richiedere una visita medica collegiale e addirittura perdere il posto di lavoro per inabilità. Fondamentalmente e per fortuna mia figlia apparentemente sembra in salute e comunque non ha difficoltà ad esercitare la sua professione nonostante il pneumologo gli abbia prescritto 18h di ossigeno giornalieri che lei assume quando rientra dalla scuola. Chiedo cortesemente anche un altra informazione riguardante eventuale malattia per la sua patologia, lei sarebbe soggetta a visita fiscale da parte dell'INPS?
    Grazie anticipatamente per le informazioni

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    1. Se la scuola viene a conoscenza delle patologie di tua figlia potrebbe effettuare tutte le indagini necessarie a stabile la sua idoneità a svolgere le funzioni che le sono state assegnate, e le conseguenze sarebbero quindi imprevedibili, è meglio pertanto lasciare le cose come stanno finché sarà possibile.-

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  8. Salve dottore , ho 60 anni e percepisco assegno invalidità essendolo al 76%, volevo sapere a che età si trasforma in assegno sociale

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    1. L'assegno di invalidità viene trasformato automaticamente in assegno sociale al compimento dei 67 anni di età.-

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  9. Salve Sig. Censori sono figlio di un genitore disabile con grave deambulazione legge 104 con accompagnamento, essendo disoccupato c ' è qualche altra indennità economica da poter richiedere oppure l'indennita di accompagnamento pregiudica....
    Grazie

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    1. Purtroppo NO!
      La normativa non prevede altre indennità oltre all'accompagnamento.-
      Si può richiedere eventualmente il congedo straordinario se si è lavoratore dipendente e se ci sono i requisiti di legge.-

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  10. Buonasera Dott. Censori. Mio marito fino a Settembre 2023 ha percepito l'assegno ordinario di invalidità che è stato trasformato ad Ottobre 2023 in pensione di vecchiaia in quanto a settembre ha compito 67 anni. Con la pensione di Dicembre 2023 mio marito ha percepito la pensione di vechiaia che gli spetta in più tre/dodicesimi della tredicesima 2023. Ma non gli spetta anche la perequazione dello 0,8 % relativa all'assegno ordinario ed i 9/12 della tredicesima sempre dell'assegno ordinario? La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.

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    1. La perequazione è legata al limite di reddito lordo complessivo annuale, quindi se tuo marito rientrerà nei limiti riceverà la differenza l'anno prossimo, probabilmente dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi.-

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  11. Grazie della sua cortese risposta. Per quanto riguarda il limite di reddito non supera l'importo di quattro volte il trattamento minimo quindi gli spetta per intero. E la tredicesima? Non spettano anche i 9/12 dell'assegno ordinario? La ringrazio e Le auguro buon lavoro

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    1. Le due questioni sono collegate, quindi se non si presenta la dichiarazione die redditi va presentata apposita domanda all'INPS dichiarando i redditi percepiti.-

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  12. Buona sera Dott. Censori. Mia moglie sul verbale dell inpis porta questa dicitura invalida ultrasessantacinquenne difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed compiti propri della sua età (L.509/88, 124/88)grave 100% vorrei sapere con questa dicitura può ottenere il contrassegno per parcheggio invalidi. Grazie e buona serata. Angelo

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    1. Ciao Angelo!
      Per il diritto al contrassegno per parcheggio invalidi, nel verbale deve essere precisato che la persona ha problemi di deambulazione.-

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  13. Informazione
    Buonasera dottore Gianfranco, ho una percentuale di invalidità del 75% percepisco l'assegno ordinario di 333,33€ ho una proposta di lavoro come colf , quante ore posso essere assunta? Devo comunicare all'INPS che ho trovato un lavoro?l'assegno ordinario di invalidità si perde? Io devo cercare un lavoro sono sola e non posso vivere con 333,33 euro come mi devo comportare dottore Gianfranco devo comunicare alla famiglia che sono invalidità?
    Avevo fatto un corso OSS ma nessuno mi prende,quando dico che ho una invalidità del 75%.mi día un consiglio
    Cordiali Saluti

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    1. Ciao Cecilia!
      In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-

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  14. Buonasera Dott. Censori, approfitto ancora una volta della sua cortesia e competenza, come fatto già a metà luglio del 2023. Il consiglio riguarda mia moglie invalida all'80% e portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92. A seguito di domanda di aggravamento presentata a marzo 2022, essendo tra l'altro dal 2019 costretta ad ossigenoterapia h/24, l'Inps da novembre 2022 dichiarava, mia moglie, invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età. (L. 509/88 e 124/98) grave 100%, e la confermava portatrice di handicap art. 3 comma 3 L. 104/92. Con ricorso giudiziale chiedeva l'indennità di accompagno L. 18/80 che veniva concessa con decorrenza dal giorno della visita del CTU e cioè dal 13 giugno 2023 con revisione a tre anni. Tutto ciò premesso, alla scadenza, come dobbiamo regolarci e come si estrinseca la pratica? Sarà convocata di nuovo per un ulteriore accertamento dall'Inps, anche se i due verbali non prevedono revisioni? In caso di mancata convocazione bisognerà prendere contatti con l'Ente o ripresentare una nuova domanda? la nuova domanda riguarderà solo l'accompagnamento o anche i due verbali di invalidità civile e 104? Dovessero accreditare l'indennità oltre la scadenza già fissata, cosa fare?
    Domande che riteniamo legittime e che a richiesta ottengono risposte vaghe e discordanti. Sempre grato della sua pazienza le auguro una buona serata. Rosario








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    1. Ciao Rosario
      I verbali di invalidità con il ricorso giudiziale sono superati quindi tua moglie dovrà ripresentarsi a visita tra 3 anni come previsto dalla sentenza del tribunale.-
      A rigor di logica dovrebbe essere l'INPS a contattarla in tempo utile per la revisione, ma per la serie fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, vi consiglio all'approssimarsi della scadenza di contattare l'ente per avere conferma sulla data della visita.-

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  15. Buongiorno dottore. Mia sorella Mariagrazia ha prenotato domanda di invalidità civile riconosciuta al 78%. Ma le è arrivata la comunicazione che è stata Rigettata in quanto ha superato 4000 previsti dalla legge per poter essere corrisposta l' indennità. Se nel prossimo hanno il suo reddito sarà di euro Zero le verrà corrisposta l' indennità presentando una ricostituzione reddituale ? Oppure dovrà ripresentare una nuova domanda? Grazie. Emanuele

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    1. Ciao Emanuele!
      Una domanda rigettata viene archiviata negativamente da parte dell'INPS quindi una volta che ci siano i requisiti va ripresentata una nuova domanda.-

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  16. Salve dottore, mio fratello si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio in quanto ancora la causa ne avra’ per le lunghe. Suo malgrado è stato soggetto ad un intervento chirurgico per cui anche se verrà messo in libertà ed in attesa di giudizio non avrò al momento possibilità di lavorare. Potrebbe fare domanda di AOI assegno Ordinarinario d’invaliditòà visto che ha i requisiti contributivi o lo stato detentivo (Arresti domiciliari) gli precludono di fare domanda? Grazie
    Beppe

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    1. SI!
      Tuo fratello potrebbe fare domanda di AOI, se ne ha i requisiti, in quanto lo stato detentivo è ininfluente.-

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  17. Ciao Gianfranco un'informazione. Mia madre è deceduta nel 2014 e aveva un debito con inps inerente delle somme godute relative ad una pensione di invalidità che secondo l'inps andavano rimborsate, in quanto dopo l'ultima visita fiscale la percentuale di invalidità era calata. Prima della dipartita stava pagando a rate e alla sua morte noi eredi abbiamo sospeso i pagamenti. Se non erro l'inps ha 10 anni esatti per richiedere indietro le somme percepite indebitamente, giusto?

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    1. Nel caso in cui, i debiti Inps che si è chiamati a pagare sono quelli ereditari, è possibile comunque verificare se questi sono stati prescritti o meno. La prescrizione dei debiti Inps eredi prevede sempre un periodo di cinque anni dall’ultima notifica ricevuta per il pagamento dei contributi.-

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    2. Buonasera Gianfranco da quando nostra madre è deceduta 10 anni fa non abbiamo mai ricevuto nessuna comunicazione da parte dell'INPS!,quindi se l'INPS un domani ci scrivesse possiamo considerare la pratica prescritta per decorrenza dei termini di legge? Ovviamente incaricherei un legale per contestare all'INPS la missiva.
      Grazie

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  18. Buonasera Dott. Censori volevo sapere se potevo usufruire dei permessi mensili e anche dei due anni di congedo straordinario non essendo più convivente con il nucleo per potere assistere mia madre in possesso di l.104//92 grave ed, essendoci mio padre, che potrebbe assisterla.

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    1. Tu puoi usufruire solo dei 3 giorni di permesso mensili per assistere tua madre, mentre non hai diritto al congedo straordinario sia perché non hai la stessa residenza che perché può essere assistita da suo marito.-

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    2. Quindi posso prendere i 3 giorni mensili anche se lavoro a più di 400 Km? da dove e momentaneamente e domiciliata mia madre ?

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    3. SI!
      Puoi prendere i 3 giorni di permesso a prescindere dalla distanza, ma devi conservare qualche ricevuta che attesti che effettivamente vai a trovare tua madre.-

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  19. Buonasera avvocato,io prendo una pensione icom analogamente prendo una pensione di invalidità da ente
    diverso inps. mi spetta la quattordicesima?grazie ..!

    La quattordicesima spetta ai pensionati:

    titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
    di almeno 64 anni;
    con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017).

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    1. Limiti di reddito:
      La quattordicesima spetta esclusivamente a coloro che hanno un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori dipendenti. Conosciuto anche come “pensione minima”, nel 2024 ha un importo annuo pari a 7.781,93 euro.
      Il limite da non superare per avere diritto alla quattordicesima nel 2024, dunque, è pari a 15.563,86 euro.-

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  20. Buongiorno Dott. Censori, le posso chiedere delle informazioni al riguardo della pensione IO dei lavoratori dipendenti, mi è stata riconosciuta l'inabilità lavorativa nel 2008 quando avevo 54 Anni già risulto titolare della pensione, la mia domanda è.
    Devo inoltrare una richiesta perché venga cambiata la denominazione da IO a pensione di vecchiaia? poiché nel modello O.BIS-M 2024 riporta la dicitura IO, poiché dopo i 67 Anni avviene d'ufficio o no? visto che ho quasi 70 Anni. Grazie

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    1. Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'Assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
      Nel tuo caso presumo quindi che la tua pensione è già di vecchiaia a prescindere da quello che risulta nell'OBISM.-

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  21. Buonasera. Dott. Censori, no! io non ho beneficiato dell'assegno ordinario, per cui invece ho ricevuto la pensione di inabilità lavorativa, pertanto come ha scritto lei con l'assegno ordinario avviene d'ufficio la trasformazione, mentre per la pensione di inabilità dovrebbe essere fatta richiesta per diventare pensione di vecchiaia?? In ogni caso non sono obbligato a chiedere nulla credo? posso rimanere allo stato attuale giusto? Grazie per la tempestiva è gradita risposta come sempre.

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    1. Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.-

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  22. E quindi come mai ancora esce con la dicitura IO? Devo per caso fare richiesta all'Inps? o va bene così com'è ? Grazie

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  23. Salve dottore. Mi chiamo Angelo Pio. Sono invalido civile con accompagno. Non ho altre fonti di reddito. Considerata l'età dei miei leggevo che potrei avere diritto alla pensione superstiti.Ma tra i requisiti ritrovo che bisogna essere inabili al lavoro. Io ho invalidità civile al 100% L'invalidità al lavoro non l'ho mai richiesta perché non ho diritto alla prestazione in quanto non ho mai lavorato. Devo fare qualcosa oppure basta l'invalidità civile al 100%? Grazie

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    1. Ciao Angelo Pio!
      La pensione di reversibilità spetta:
      Ai figli: che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico.-
      A suo tempo avrai diritto alla pensione di reversibilità solo se potrai dimostrare di essere a carico dei tuoi genitori.-

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  24. Dottore prima cosa grazie le sue domande sempre corrette. Stavolta chiedo per mia cugina 4
    purtroppo circa 5 anni fa quando si è licenziata per motivi di salute i sindacati dove lei andava non gli hanno
    detto della possibilità di fare domanda pensione ordinaria io , premetto che a più di 12 anni che ha la sclerosi multipla e circa 8 mesi fa gli anno trovato un tumore alla mammella che ha tolto , nella domanda di invalid civle gli anno dato ill 100 per cento con inabilità al lavoro. La mia domanda è si potrebbe pagare i contributi
    per 3 anni si possono dilazionare i soldi lei ha solo 600 euro al mese deve sopravvivere, insomma si può aiutare ?

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    1. Purtroppo NO!
      I 3 anni previsti dalla normativa devono essere di effettivo lavoro.-

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  25. Buonasera,
    ai fini del riconoscimento dei contributi figuativi per gli invalidi civili ex articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 vale che per coloro i quali hanno avuto decreto di riconoscimento di invalidita'civile a scadenza(e quindi rinnovabile)?

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    1. Il fatto che il verbale di invalidità civile è o no a scadenza è ininfluente ai fini del diritto ai contributi figurativi.-

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  26. Dottore un informazione percepisco la io da luglio 610 euro al mese , in albergo dove lavoro sono aiutato perchè capisce non posso fare tutto sto più alla o casa e faccioi birre lavoro al bar, faccio il partime 5 ore mii hanno chiesto se voglio lavorare ottobre sarebbero 4 e 20 se farei tutto il mese difficile , ancora non sicuro ,o anche 2.500 euro di un affitto annuale la mia domanda è se potrei avere problem con il reddito per la pensione. e poi e vero che lavorando fanno un ricalcolo dei contributi

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    1. In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-
      Se si continua a lavorare si continuano a versare i contributi all'INPS che serviranno per il ricalcolo della pensione.-

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  27. Buongiorno. Mi chiamo Mariano e le faccio i complimenti per il servizi offerto. Ho fatto domanda INVCIV e mi hanno riconosciuto invalido al 100% con accompagno. L'INPS non mi liquida correttamente, l'Invalidità civile in quanto ho redditi superiori alla soglia prevista dalla Legge. Ma non mi liquida nemmeno l'accompagno in quanto non ricevendo l'INVCIV non spetta nemmeno l'accompagno. A mio avviso sono due prestazioni distinte con requisiti diversi. Cosa ne pensa lei?

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    1. Ciao Mariano!
      Ti ringrazio per i complimenti!
      L'indennità di accompagnamento non è legata al reddito quindi non capisco perché non ti è stata corrisposta!
      Non capisco nemmeno la provenienza dei tuoi redditi perché se sei invalido al 100% non dovresti più svolgere alcuna attività lavorativa, dovresti quindi spiegarmi meglio e dirmi la tua età.-

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    2. Ho 54 anni ed il Reddito viene fuori da AOI e poi ho continuato a lavorare nell'azienda che mi è venuta incontro e mi ha permesso di lavorare in altro settore adatto alla mia situazione fisica

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    3. Ciao Massimo!
      Se prendi l'assegno ordinario di invalidità e continui a lavorare purtroppo non hai diritto ad altro.-
      Viceversa se le tue condizioni fisiche sono peggiorate e non sei più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa allora hai diritto alla pensione di inabilità ed eventualmente all'indennità di accompagnamento.-
      Ti consiglio comunque di rivolgerti a un patronato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-

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  28. Buongiorno, La maggiorazione contributiva che riconosce 2 mesi di contributi figurativi ogni anno lavorato con i requisiti sanitari previsti dalla legge…posso fare domanda all’INPS? pensione di inabilità da gennaio 2015..!Grazie

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    1. La maggiorazione spetta a chi non è ancora in pensione e non a chi ha la pensione di inabilità che è già stata agevolata nel calcolo.-

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  29. Buongiorno, non mi stata riconosciuta(maggiorazione contributiva che riconosce 2 mesi di contributi figurativi).posso fare ricorso?grazie

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    1. Dipende dalla motivazione!
      Se la motivazione è contestabile si può richiedere un riesame, altrimenti fare ricorso significa intentare una causa all'INPS con tutto quello che ne consegue.-

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  30. Buongiorno Avvocato, io ho pensione 1000 netti. inps mi deve fare delle trattenute quanto ammontano? ( 25%?50%?..) grazie

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    1. Per conoscere il, lordo della tua pensione puoi richiedere cedolino o ObisM o direttamente su My Inps o tramite un patronato.-

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  31. Buongiorno Dott.Censori.Volevo un'informazione.....Sono nato nel Maggio del 1962.Ho lavorato dal 1981 fino a Dicembre 2018.Sono andato in pensione di inabilità lavorativa 100% con accompagnamento ,per aggravamento della mia patologia degenerativa...Sindrome di Usher. Volevo chiedere quando posso fare la domanda di pensione di vecchiaia.Cambiano le trattenute tra pensione di inabilità è la pensione di vecchiaia??Grazie...Buona Domenica.

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    1. Dopo il compimento dell'età pensionabile (attualmente 67 anni), l'assegno di invalidità civile e la pensione di inabilità si trasformano in “assegno sociale sostitutivo”. Peraltro, come stabilito dalla legge (art. 19 della L. n. 118/1971), si tratta di una conversione automatica.-

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  32. Grazie Dott. Censori dopo 67 anni trasformazione in assegno sociale ok .volevo sapere se le trattenute irpf e addiz. Regionale ecc rimane uguale . grazie buona giornata

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    1. SI!
      Le trattenute IRPEF e le addizionali regionali/comunali rimangono uguali.-

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  33. Grazie ancora Dott Censori buona serata

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