PENSIONI DI INVALIDITÀ – Anno 2023
Le pensioni di invalidità possono essere riassunte negli 11 seguenti punti:
1) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:
L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
- Età compresa fra i 18 e i 67 anni di età;
- Essere cittadino o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- Avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
- Disporre di un reddito personale che rientri nei limiti di Euro 5.391,88.-
- Non svolgere attività lavorativa;
Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 17.920,00 euro.-
L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc.) . E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento dei 67 anni di età, la pensione viene trasformata automaticamente in assegno sociale, con i limiti di reddito dell'invalidità civile, e l'importo aumenta per diventare quello dell'assegno sociale.-
Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità – con invalidità 100% Euro 710,00.-
2) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA':
x Invalidità parziale
È una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.
Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
- l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
- l'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva; vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.
Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.
L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.
In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-
Non è reversibile ai superstiti aventi diritto.-
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.-
L’importo è legato ai contributi versati dall’assicurato. Possibile l’integrazione al minimo se l’assegno non è calcolato con il contributivo puro.-
3) PENSIONE DI INABILITÀ:
x Invalidità totale
È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale
Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS
- che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione.
Non viene trasformata in pensione di vecchiaia, ma in assegno sociale
È reversibile ai superstiti aventi diritto.
La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.
La legge riconosce una maggiorazione convenzionale per tutti gli anni non versati dalla data di decorrenza della pensione al compimento dei 60 anni di età, sia per gli uomini che per le donne, entro il limite massimo di 40 anni di contributi.
Supponiamo che il lavoratore o la lavoratrice diventano inabili a 50 anni con 28 anni di contributi. Ebbene, le loro pensioni saranno calcolate con 38 anni di contributi. Supponiamo che a 50 anni abbiano già versato 32 anni di contributi. In questo caso il bonus scende a soli 8 anni in quanto non si possono superare i 40 anni nel complesso. La misura del bonus viene calcolata dall'INPS sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di variazione del PIL. Alla retribuzione media settimanale si applica l'aliquota del 33% (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti. Poi si moltiplica la contribuzione media per numero delle settimane che stanno tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo dello 2.080 settimane. In questo modo si determina la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene rivalutata al massimo dell'anzianità. Sul montante contributivo, comprensivo bonus, si applica il relativo coefficiente e si ottiene la pensione.-
4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:
Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:
- Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
- Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
- Non si è ricoverato gratuitamente in istituto
Anno 2023: l'importo mensile è di euro 527,16; per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
5) INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA:
L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.
Condizioni:
A) fino ai diciotto anni di età;
B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
C) essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
D) frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
E) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 5.391,88.-
L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.
Importo 2023: Euro 313,91 mensili.-
6) PENSIONE PER CIECHI CIVILI PARZIALI:
La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.
La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
Condizioni:
A) è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
C) essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,0.-
Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.
7) PENSIONE PER CIECHI ASSOLUTI:
La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. È concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.
Condizioni:
A) è concessa ai maggiorenni;
B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
C) essere stato riconosciuto cieco assoluto;
D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,00.-
Importo 2023:
Euro 339,48 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.
Euro 313,91 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).
8) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI:
L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).
Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.
Condizioni:
A) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
B) essere stato riconosciuto cieco assoluto;
C) è indipendente dal reddito;
D) è indipendente dall'età.
È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.
È incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.
Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.
Importo 2023: Euro 959,21 mensili per 12 mensilità, senza limiti di reddito.
9) PENSIONE PER SORDI:
La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».
La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento.
Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
Condizioni:
A) essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
C) non disporre di un reddito personale superiore a Euro 17.920,00.-
D) essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).
È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.
10) PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA:
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia).-
Per l’anno 2023 la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato viene riconosciuta alle donne con 56 anni d’età e agli uomini con 61anni d’età. Però in questo caso torna in ballo la vecchia finestra mobile di 12 mesi. Questo significa che la pensione di fatto verrà pagata alle donne a 57anni d’età e agli uomini a 62 anni d’età, con almeno 20 anni di contributi.-
11) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO:
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
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Buonasera Dott. Censori la ringrazio anticipatamente e vorrei chiederLe se il messaggio INPS n. 3495 del 14.10.2021 si riferisce anche ai percettori di Assegno AOI definitivo ? Mi spiego meglio nel mio caso. Veda io non lavoro più da 4 anni è percepisco un assegno AOI (per 15 anni di contributi da lavoro dipendente) di circa 320 euro mensili. Inoltre da marzo 2021 percepisco anche un affitto di locazione di un appartamento di 6000 euro all'anno : continuerò a percepire l'assegno AOI oppure mi verrà tolto? La ringrazio molto per la Sua disponibilità. Cordiali saluti Mina
RispondiEliminaCiao Mina!
EliminaL'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.
In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-
Gentilissimo Dottor Censori, percepisco una pensione opzione donna dal 2020 ho compiuto 64 anni a dicembre 2021. Ho diritto alla quattordicesima ?
RispondiEliminaLa ringrazio anticipatamente
Cari saluti
Marina
Ciao Marina!
EliminaPer i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore a 10.003,69 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 437
Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 546
Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 655
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni d’età ed hanno un reddito personale compreso tra 10.003,69 e 13.338,00 euro spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 366
Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
Grazie Dottr Censori, per il reddito ci rientro ma non ho capito se ci rientro per l'età visto che i 64 anni li ho compiuti il 22 dicembre 2021
RispondiEliminaAvrai diritto alla quattordicesima da quest'anno., perché solo da gennaio hai raggiunto i requisiti.-
EliminaSalve dottore volevo una spiegazione se è possibile. Mia moglie percepisce una pensione di invalidità. Per un anno gli avevano dato una maggiorazione. Adesso è arrivata una lettera dall'INPS comunicando la revoca della maggiorazione sociale e la restituzione della somma percepita dicendo che la pensione è stata ricalcolata sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019 ma lei non a reddito oltre a questa piccola pensione. Grazie in anticipo
RispondiEliminaMaggiorazione sociale:
EliminaLimiti di reddito anno 2021:
- da 60 a 64 anni - Personale 7.038,33 - Coniugale 13.021,97.-
- da 65 a 69 anni - Personale 7.776,86 - Coniugale 13.760,50.-
- da 70 anni in poi-Personale 8.476,26 - Coniugale 14.459,90.-
Buongiorno Dott. Censori. Mia moglie 69 anni il mese prossimo percepisce già pensione di anzianità può fare richiesta di integrazione prima di 70 anni avendo maturato 3 anni e 38 settimane di contributi. la ringrazio anticipatamente.
RispondiEliminaCiao Rosario!
EliminaNon capisco cosa intendi per integrazione perché una pensione di anzianità presumo che sia di importo superiore al minimo.-
La ringrazio dottr Censori anticipatamente per un eventuale risposta?
RispondiEliminaSI!
EliminaE' possibile!
Buonasera: Gianfranco ti chiedo con cortesia, io ho compiuto 67 anni a dicembre del 2021 è sono titolare di una pensione di inabilità lavorativa dei dipendenti privati già dal 2008,a questo punto vorrei sapere se devo fare domanda di assegno sociale? se sì, l'importo della pensione attuale rimane così com'è? una tua risposta mi sarà utile per comprendere cosa devo fare. Grazie per la tua cordiale risposta.
RispondiEliminaPresumo che la tua pensione di inabilità sia di importo superiore a 680 euro mensili, quindi in tal caso non hai diritto all'assegno sociale.-
EliminaSì.. è stata calcolata con il sistema contributivo misto con 31 anni e sette mesi di contributi più cinque anni di contributi figurativi con un totale di 1635 settimane di cui al netto di trattenute percepisco 1.393,00 euro.A questo punto cosa devo fare visto che ho compiuto 67anni. Grazie per un ulteriore chiarimento.Ti auguro una buona giornata.
EliminaAl compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo.-
EliminaGentilissimo, Dott.r Censori, vorrei una delucidazione, sul bonus di 200 euro che dovrebbero dare a laglio. Io sono pensionato e non arrivo assolutamente ai 35 mila euro annui, c'è chi dice che bisogna fare richiesta e chi dice di no, dove stà la verità ? E se bisogna fare richiesta a chi bisogna farla ?
RispondiEliminaLa ringrazio infinitamente
Cordiali Saluti
Vincenzo
Ciao Vincenzo!
EliminaPer i pensionati provvederà d'ufficio l'NPS quindi non bisogna presentare alcuna domanda, ovviamente se il relativo decreto legge verrà approvato dal Parlamento.-
Gentilissimo Dottor. Censori, ho 64 anni è sono in pensione con l'opzione donna, ma siccome la pensione è bassa, lavoro come badante. ora mi hanno messo una pulce nell'orecchio e cioè che a 67 anni devo smettere di fare la badante e andare per forza in pensione. E' cosi, oppure posso tranquillamente continuare a fare la badante finchè la salute me lo permette ? Attendo una sua gentile risposta e la saluto.
RispondiEliminaGiuseppa
Ciao Giuseppa!
EliminaLa ripresa dell’attività professionale comporta per il pensionato lavoratore il versamento dei relativi contributi alla gestione previdenziale di riferimento. Contributi che non vanno perduti ma possono al contrario tradursi in un “ supplemento di pensione ”, vale a dire in un incremento della pensione liquidato solo su domanda diretta dell’interessato. Quando previsto, il supplemento può essere richiesto solo trascorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione ( o da un precedente supplemento ) o, in alternativa solo per coloro che abbiano già compiuto l’età anagrafica utile alla pensione di vecchiaia, trascorsi 2 anni dalla decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Possibilità, quest’ultima, ammessa in un’unica occasione Un eventuale supplemento successivo potrà cioè essere richiesto solo a distanza di 5 anni dal precedente.-
Grazie, Dott.r Censori
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Quindi, quando arrivo ai 67 anni ( se vuole Dio ) posso continuare a lavorare ?
Eliminagrazie
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buonasera dott. Censori il quesito che le voglio porre è il seguente: mia madre 78 anni è affetta da artrite reumatoide deformante con mani deformate ed articolazioni doloranti con difficoltà a svolgere gli atti di vita normale lavarsi, vestirsi ecc, diabetica, ipertesa, con artrosi alle ginocchia. Volevo farle richiesta dell'indennità di accompagnamento, ma il suo medico curante non vuole inoltrarle la domanda perché ritiene che non è allettata. Ma purtroppo mia madre ha serie difficoltà ed io abito lontano. Posso seguire un'altra strada? Posso chiedere al mio medico di base se può inoltrarla anche se abitiamo in due comuni diversi e non é il suo medico? Grazie
RispondiEliminaLa domanda di invalidità civile con eventuale richiesta dell'indennità di accompagnamento può essere presentata solo dal medico curante della persona invalida.-
EliminaTrattandosi di questioni di carattere medico, il medico curante è la persona più competente in materia quindi non ha senso cercare di scavalcarlo.-
Nel tuo caso infatti tu stessa scrivi che tua madre ha "difficoltà a svolgere gli atti di vita normale" e ti posso assicurare che con questa motivazione in genere le commissioni mediche concedono un'invalidità magari al 100% ma non il diritto all'indennità di accompagnamento, indennità che viene concessa solo a chi è "impossibilitato a svolgere gli atti di vita normale".-
Grazie dott. Censori per la risposta, volevo precisarle che mia madre ha già un'invalidità riconosciutale circa 10 anni fa con una percentuale che va dal 67% al 99% senza rinnovo annuale che le consente di avere l'esenzione per le visite mediche. Le sue condizioni di di salute in questi anni non sono di certo migliorate, non capisco l'ostinazione di questi medici a non trasmettere il certificato di aggravamento visto che poi c'é una commissione medica che decide. Scusi lo sfogo ma siamo in Italia. Grazie per la sua disponibilità
EliminaCiao Rosita!
EliminaIn effetti visto che alla fine c'è una commissione medica che decide non capisco l'ostinazione del medico curante, che comunque se non viene ritento più idoneo si può sempre cambiare, con tutto quello che ne consegue.-
Grazie per la risposta e disponibilità dott. Censori
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buonasera Dott. Censori mi chiamo Romina e volevo chiederLe un'informazione che interessa i miei genitori ottantenni e pensionati. Mio padre percepisce una pensione minima di euro 560 da contributi da lavoro e mia madre invece percepisce euro 585 come pensione sociale. La domanda é questa: percepiranno entrambe il bonus unatantum da euro 200 oppure no? Ed ancora, in quanto pensionati , riceveranno il bonus in maniera automatica o devono farne richiesta rivolgendosi ad un caf? Questo bonus verrà corrisposto a luglio oppure ad agosto? Mi scusi per Le tante domande, ma é per chiarezza di cose. La ringrazio per la Sua disponibilità e porgo distinti saluti.
RispondiEliminaRomina
Ciao Romina!
EliminaI tuoi genitori dovrebbero ricevere entrambi automaticamente il bonus di 200 euro in aggiunta alla pensione di luglio, quindi senza presentare alcuna domanda all'INPS.-
Egr. Dottore,
RispondiEliminasono una lavoratrice di 45 anni che avendo problemi di salute da più di dieci anni, feci richiesta all'asl della domanda di invalidità, e contestualmente dell'handicap, che mi furono accordati: l'invalidità nella misura del 60% e l'handicap con un verbale che non richiedeva revisione. Per patologie sopravvenute, da poco tempo ho fatto rivedere la mia percentuale di invalidità, concessami per l'80% tanto da poter richiedere l'assegno ordinario di invalidità che percepisco mensilmente, mentre per l'handicap (no revisione) fui inquadrata nel beneficio articolo 3 comma 1 legge 104/92. Mi sono recata ad un patronato per richiedere la pratica della "Rivedibilità 104/92" per rientrare nel comma 3 (art. 3 legge 104/92) in quanto malata oncologica e mi hanno paventato l'idea di perdere l'assegno ordinario di invalidità e di chiedere la pensione di invalidità/inabilità. Io voglio continuare a lavorare sino a quando ho le forze. Ma è vero che potrei smettere di lavorare perchè rientrerei nell'handicap grave? Grazie.
In effetti se vuoi continuare a lavorare è meglio che lasci le cose come stanno perché per richiedere il riconoscimento della 104 comma 3 art. 3 è necessario un nuovo certificato medico che attesti le tue attuali condizioni di salute e questo potrebbe incidere anche sulla tua percentuale di invalidità che potrebbe trasformarsi in inabilità, con tutto quello che ne consegue.-
EliminaBuongiorno mio fratello ha avuto riconoscimento dell'aggravamento per cui è passato dall'80 per cento al 100 per cento di invalidità con incremento al milione a decorrere da giugno 2022. Ha avuto ricostruzione reddituale da gennaio 2022 con pagamento degli arretrati ,ho letto che potrebbe chiedere arretrati da luglio 2020. È vero? Grazie per un suo chiarimento
RispondiEliminaPurtroppo NO!
EliminaGli arretrati spettano dall'inizio dell'anno della presentazione della domanda di ricostituzione e non per gli anni precedenti.-
Grazie comunque per la precisazione
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buongiorno mio fratello disabile al 100 per 100 che vive in una struttura residenziale totalmente a carico dello stato quando verrà a mancare mia madre avrà diritto alla pensione di reversibilità? Grazie
RispondiEliminaPurtroppo NO!
EliminaInfatti la pensione di reversibilità spetta figli: che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico.-
Grazie mille per la risposta
RispondiEliminaSalve,
RispondiEliminada Aprile 2022 precepisco pensione d'invalidità (100%) con in cremento al milione, importo mensile da 660,78€. Ho da poco iniziato un nuovo lavoro, prima ero disoccupato, entro fine anno dovrei superare il limite degli 8.583,51€ lordi/anno mentre il prossimo anno supererò sicuramente i 17.050,42€ € lordi/anno.
Superando entro fine 2022 il limite di reddito dovrò restituire tutti gli incrementi (358,47€/mese) ricevuti da Aprile a fine anno oppure solo da quando supererò il limite? Se la risposta è si, posso richiedere anticipatamente la sospensione dell'incemento per evitare di restituire di tutti gli importi?
Come avviene la restituzione?
Per il 2013 superando nel corso dell'anno anche il limite della pensione cosa devo fare?
Grazie mille
- Superando entro fine 2022 il limite di reddito dovrai restituire all'INPS la differenza da aprile a fine anno.-
Elimina- Puoi richiedere anche anticipatamente la sospensione dell'incremento, anche se non so se ne vale la pena, perché a questo punto la rettifica partirebbe probabilmente solo da novembre 2022.-
- Quando l'INPS verificherà i dati ti richiederà indietro la differenza e potrai scegliere al momento se restituire il tutto subito o richiedere una rateizzazione.-
- Se il limite di reddito verrà superato anche nel 2023 dovrai comunicarlo all'INPS entro novembre di quest'anno per avere già da gennaio 2023 l'importo giusto, o seguirà la stessa sorte del reddito del 2022.-
Finalmente una risposta chiara ai miei dubbi. Grazie mille.
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
BUON GIORNO dr Censori, desidero da lei un chiarimento: mio marito ex dipendente statale 73nne, percepisce assegno sociale come invalido 100% e l'accompagno. HO letto(non so se bufala), che potrebbe avere un aumento dell'accompagno, se oltre a motivi psichici e deambulatori attuali, ha anche la mancanza dell'avambraccio sinistro e la completa cecità dell'occhio destro e il sinistro con patologia, In caso affermativo, cosa debbo fare?
RispondiEliminaL'importo dell'indennità di accompagnamento è uguale per tutti a prescindere dai redditi e dalle varie patologie in essere.-
EliminaBuongiorno mio fratello ha un invalidità del cento per cento e da agosto st trova in una struttura residenziale a tempo indeterminato ed è totalmente a carico dello stato per cui versa solo la sua pensione tenendo un minimo per le spese personali.Se dovesse ricevere dei bonus sulla pensione e la tredicesima li può tenere lui? Io sono la sua tutrice e con il nuovo anno mi è stato detto che dovrò fare ISEE di mio fratello e presentare la giacenza media.Grazie per una sua risposta
RispondiElimina- NO! Se è totalmente a carico dello stato non può trattenere ne eventuali bonus ne la tredicesima, ma solo un minimo per le spese personali come sta facendo oggi.-
Elimina- SI! L'anno prossimo dovrà presentare l'ISEE.-
Buongiorno ho fatto richiesta via mail all'Inps come mi è stato detto per avere la delega per poter accedere sul sito dell'Inps alle pratiche di mio fratello disabile con il mio spid in quanto sono il suo amministratore di sostegno.Per ben due volte ho presentato tutta la documentazione richiesta ma ancora non ho avuto un riscontro.Sono stata anche all'Inps che mi ha detto di ripresentare la richiesta cosa che ho fatto.Cosa devo fare? Grazie
RispondiEliminaTi consiglio di ritornare all'INPS con una stampa della mail già inviata e pretendere che il tuo problema venga risolto immediatamente senza ulteriori lungaggini burocratiche.-
EliminaGrazie mille per i chiarimenti ma avendo già concordato con i servizi sociali la cifra che mensilmente devo versare alla struttura della pensione di mio fratello a chi devo rivolgermi per sapere cosa fare con la tredicesima ed eventuali bonus? Grazie
RispondiEliminaDevi informare i servizi sociali che ti diranno come procedere.-
EliminaPerfetto grazie
RispondiEliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buonasera vorrei un chiarimento: se un soggetto è ricoverato in una struttura residenziale e versa la sua pensione trattenendo solo una piccola parte per le spese personali e oltre a pagare metà della retta la Asl interviene anche il comune è da considerarsi a totale carico dello stato o no? Grazie
RispondiEliminaSi precisa che il ricovero si intende a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica qualora non sia richiesto al cittadino alcun contributo per sostenere le spese di cura (se si tratta di strutture sanitarie o socio sanitarie), il vitto e l’alloggio. L’utente è pertanto considerato a totale carico dello stato anche qualora dovesse provvedere personalmente a spese per altri beni di uso personale quali vestiti, sigarette, prodotti per l’igiene personale etc.
EliminaGrazie mille per il chiarimento quindi mio fratello non è a totale carico dello stato grazie
RispondiEliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Dottor Cernsori mio marito prende un piccolo assegno ordinario di invalidità e nel frattempo ha ancora la partita I.V.A. Entro il 30 Novembre 2022 non è stato comunicato all'I.N.P.S. il reddito di lavoro autonomo. Adesso che cosa succederà?. Il patronato al quale mi sono rivolta prima del 30 novembre 2022 mi ha detto che avrebbe fatto una richiesta di rivalutazione dell'assegno che purtroppo non ha ancora fatto. Si fa ancora in tempo?. Sono molto preoccupata perchè le sanzioni sono molto alte. La ringrazio in anticipo per la cortese risposta.
RispondiEliminaNel tuo caso non mi risultano sanzioni quindi devi solo sollecitare il patronato a provvedere in conformità.-
EliminaDottor Censori,ho visto con lo SPIDsulla pagina pensione DETTAGLIO PENSIONISTICO che per il mese di gennaio 2023 l inps mi ha dato l aumento sull assegno sociale , per come avevano sventolato i signori politici, ma avevano sventolato anche l aumento dell indennità di accompagnamento da 525 a 565, ma questo aumento non si e visto le chiedo a lei il motivo chiaramente se lei ha notizie in merito parlo anche a nome di tante altre persone con la stessa mia situazione .Ringrazio tanto.
RispondiEliminaAl momento non ci sono ancora notizie certe perché la legge di bilancio non è stata ancora presentata in Parlamento quindi non possiamo prevedere quello che prevederà nella stesura finale.-
EliminaBuona sera, Dott. Censori. Mia madre è domiciliata in una provincia, della stessa Regione, diversa da quella di residenza dove ha il proprio medico di base.
RispondiEliminaDesideravo chiederLe, la visita per la pensione di accompagnamento può farla nella provincia di domicilio o per forza deve farla in quella di residenza?
Grazie
La visita per l'indennità di accompagnamento può essere fatta nella provincia di domicilio se richiesto espressamente nella domanda da presentare all'INPS in seguito alla trasmissione telematica del certificato medico.-
EliminaSalve , mia madre pensionata ( deceduta il 7 ottobre 2022 ) aveva diritto al bonus di 150 euro che l'INPS ha pagato a Novembre e che quindi non ha ricevuto . In qualità di unico erede avrei diritto a tale somma ?
RispondiEliminaPurtroppo NO!
EliminaOK , la ringrazio molto .
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Salve dott. Gianfranco, mia moglie ha problemi fisici in seguito a vari incidenti e vorrebbe fare richiesta per assegno ordinario di invalidità.
RispondiEliminaPer ottenere la richiesta servono nei 5 anni a partire dalla richiesta 3 anni di contributi.
Mia moglie è artigiana forfettaria e versa contributi ridotti al 70% , quindi in un anno figurano solo 7 mesi, come si fa a raggiungere 3 anni nei 5 anni necessari?
7 mesi per 5 anni fanno 2 anni e 11 mesi, gli viene a mancare un mese.
Posso lo stesso fargli inoltrare la domanda o gli viene respinta?
Ciao Mauro!
EliminaAssegno ordinario di invalidità:
Requisiti:
- Un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
- Un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
Purtroppo se non ci sono entrambi i requisiti la domanda verrà respinta dall'INP'S.-
Bonasera,
RispondiEliminadott. Censori, io sono un'invalida 100% con inabilità lavorativa, percepisco una pensione d'invalidità e pensione "IO".
All'epoca del riconoscimento di tale invalidità cioè nel 2017 avevo maturato 15 anni di contributi.
Attualmente l'assegno di inabilità che percepisco è di € 365,33 volevo sapere se la cifra è corretta e se gli anni d'invalidità vengono calcolati come contributi.
La ringrazio anticipatamente
Cordiali Saluti
Lorella
Dott.Censori
RispondiEliminaho omesso credo un dato importante attualmente ho 41 anni all'epoca del riconoscimento dell'invalidità avevo 36 anni
Lorella
Ciao Lorella!
EliminaL'importo dell'assegno di inabilità è legato all'entità dei contributi versati, ti consiglio quindi di rivolgerti a un patronato per una verifica.-
Gli anni di invalidità vengono calcolati come contributi solo al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia, attualmente a 67 anni d'età.-
Grazie mille dott.Censori
EliminaLorella
Ciao Lorella!
EliminaPrego!
Alla prossima!!!
Salve, mi chiamo Rosetta ho fatto richiesta di invalidita' civile per mio marito. Gli hanno verbalizzato il 100% ma senza accompagno. Voglio evitare il contezioso in quanto i tempi sono lunghissimi qua da noi si va dai 13 ai 18 mesi d'attesa. Avevo pensato di fare un nuovo certificato medico introduttivo e di rifare la domanda. Il medico curante sostiene che prima di 6 / 7 mesi non puo' fare altri certificati. La cosa mi è sembrata strana anche perchè ho visto che i certificati hanno validità 90 giorni quindi in teoria trascorso tale periodo potrebbe rilasciare un nuovo certificato. Se richiedo un altro certificato credo che possa tranquillamente emetterlo. Mi puo' delucidare in questo. Grazie. Rosetta
RispondiEliminaCiao Rosetta!
EliminaHa ragione il medico curante nel senso che devi fare una domanda di aggravamento, è consigliabile quindi attendere almeno 6 mesi dalla precedente domanda, perché in caso contrario senza nuove patologie verrebbe semplicemente confermato il precedente verbale.-
Buongiorno avvocato , ho una pensione icom 908,00 euro netti. Può subire il pignoramento? Grazie
RispondiEliminaImpignorabili le pensioni fino a 1.007 euro mensili nel 2023. Dal 22 settembre 2022, infatti, il c.d. minimo vitale (limite impignorabilità) è passato da una volta e mezza a due volte l'importo dell'assegno sociale, pari da gennaio a 503,27 euro mensili.
EliminaBuonasera avvocato, ho una pensione di euro 908,00 netti.può subire il pignoramento? Io ho una pensione 600 euro netti può subire il pignoramento?grazie e buon lavoro!
RispondiEliminaImpignorabili le pensioni fino a 1.007 euro mensili nel 2023. Dal 22 settembre 2022, infatti, il c.d. minimo vitale (limite impignorabilità) è passato da una volta e mezza a due volte l'importo dell'assegno sociale, pari da gennaio a 503,27 euro mensili.
Eliminasalve dottore per un inalido civile a che età l' assegno di invalidità passa a assegno sociale. Grazie.
RispondiEliminaGiulio
Ciao Giulio!
EliminaAttualmente il limite d'età è di 67 anni.-
Buongiorno, netti o lordi (icom 908 netti,600 euro netti)?grazie
RispondiEliminaConta l'importo netto!
EliminaBuon giorno dottore io sto sbrigando l assegno ordinario di invalidità io
RispondiEliminaCi sono pareri discordanti sulla possibilità di percepire la naspi esclundo L'assegno ordinario di invalidità io in quel periodo l' altra domanda c'è un minimo che percepisco o possono darmi anche 100 euro avendo un lavoro stagionale e lavorando sempre di meno per questioni di salute o circa 1000 settimane ma la metta' settimane di disoccupazione calcolo approssimativo grazie di tutto
L'assegno ordinario di invalidità è incompatibile con la NASPI quindi devi scegliere o l'uno o l'altro.-
EliminaOk posso scegliere la naspi è quando finisce continuare assegno ordinario di invalidità IO
EliminaSe in fase di calcolo della prestazione l'importo mensile dell'assegno ordinario di invalidità dovesse risultare inferiore al trattamento minimo (€524,35) l'importo sarà integrato fino alla soglia minima di €524,35,
RispondiEliminaQuesto è il minimo mensile o sto sbagliando qualcosa
NO!
EliminaL'assegno ordinario di invalidità non prevede alcuna integrazione.-
Assegno ordinario invalidità io stiamo parlando di questo il conteggio si fa su tutti i contributi si può sapere l importo
RispondiEliminaPer avere il calcolo dell'importo spettante devi rivolgerti o a un patronato o direttamente all'INPS.-
EliminaNon capisco perché trovo questi articoli se non sono veri Per coloro che percepiscono un assegno IO Inps (categoria della pensione invalidità ordinaria) molto basso, inferiore 563,74 euro nell'anno 2023, hanno diritto all'integrazione al trattamento minimo, se non superano determinati limiti di reddito.7 feb 2023
RispondiEliminaPer coloro che percepiscono un assegno IO Inps (categoria della pensione invalidità ordinaria) molto basso, inferiore 563,74 euro nell’anno 2023, hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo, se non superano determinati limiti di reddito.-
Elimina.Per integrare l’assegno ordinario di invalidità nel 2023, bisogna avere un:
- reddito personale, inferiore a 13.085,02 euro, nell’anno 2023,
- un reddito coniugale inferiore a 19.627,53 euro, sempre per l’anno 2023.-
Dottore per l assegno "io" ho circa 12anni di contributi e 8 figurativi che non valgono niente crede che prenderò qualcosa di dignitoso o non supererò neanche i 250 euro , non pensano che i otto anni figurativi non è colpa mia
RispondiEliminaPer coloro che percepiscono un assegno IO Inps (categoria della pensione invalidità ordinaria) molto basso, inferiore 563,74 euro nell’anno 2023, hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo, se non superano determinati limiti di reddito.-
Elimina.Per integrare l’assegno ordinario di invalidità nel 2023, bisogna avere un:
- reddito personale, inferiore a 13.085,02 euro, nell’anno 2023,
- un reddito coniugale inferiore a 19.627,53 euro, sempre per l’anno 2023.-
Dottore mi ritrovo qui sempre ha scrivere un argomento con diversi pareri dal sindacato , cerco di essere più preciso possibile 2 anni fa ho fatto ordinaria io con percentuale del 67 per cento avendo una atassia i vari problemi a fare il barman vassoi bicchieri di vetro lavorare con una certa padronanza erano impossibile anche sparecchiare un tavolo la dottoressa Inps mi ha bocciato la domanda dopo 2 anni faccio un ricorso al giudice tramite patronato e avvocato a concludere la causa. Siccome ho 20 anni di contributi ma metta sono figurativi non superando il reddito speravo in un minimo dignitoso, mi hanno detto che l adeguamento è impossibile , mi tocca la miseria, per ultimo il passaggio da ordinaria io a naspi solo nei mesi utili a percepire la naspi anche questo mi è stato detto impossibile non penso che ogni Inps risponda in un modo diverso grazie di tutto per me sono delle circostanze importanti non devo sbagliare
RispondiEliminaA volte i pareri sono diversi perché le risposte vengono date in base ai dati comunicati che potrebbero non essere precisi o dettagliati, e comunque da solo non credo che riesci a risolvere i tuoi problemi con l'INPS, ti consiglio quindi di rivolgerti a un patronato di cui ti fidi per farti seguire per tutto l'iter burocratico necessario.-
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