sabato 14 gennaio 2023

Pensioni di Invalidità

 PENSIONI DI INVALIDITÀ – Anno 2023


Le pensioni di invalidità possono essere riassunte negli 11 seguenti punti:


1) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:

L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

  • Età compresa fra i 18 e i 67 anni di età;
  • Essere cittadino o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • Disporre di un reddito personale che rientri nei limiti di Euro 5.391,88.-
  • Non svolgere attività lavorativa;

Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 17.920,00 euro.-

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc.) . E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento dei 67 anni di età, la pensione viene trasformata automaticamente in assegno sociale, con i limiti di reddito dell'invalidità civile, e l'importo aumenta per diventare quello dell'assegno sociale.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità – con invalidità 100% Euro 710,00.-


2) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA':

x Invalidità parziale

È una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
  • l'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva; vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.

In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-

Non è reversibile ai superstiti aventi diritto.-

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.-

L’importo è legato ai contributi versati dall’assicurato. Possibile l’integrazione al minimo se l’assegno non è calcolato con il contributivo puro.-


3) PENSIONE DI INABILITÀ:

x Invalidità totale

È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS
  • che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione.

Non viene trasformata in pensione di vecchiaia, ma in assegno sociale

È reversibile ai superstiti aventi diritto.

La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

La legge riconosce una maggiorazione convenzionale per tutti gli anni non versati dalla data di decorrenza della pensione al compimento dei 60 anni di età, sia per gli uomini che per le donne, entro il limite massimo di 40 anni di contributi.

Supponiamo che il lavoratore o la lavoratrice diventano inabili a 50 anni con 28 anni di contributi. Ebbene, le loro pensioni saranno calcolate con 38 anni di contributi. Supponiamo che a 50 anni abbiano già versato 32 anni di contributi. In questo caso il bonus scende a soli 8 anni in quanto non si possono superare i 40 anni nel complesso. La misura del bonus viene calcolata dall'INPS sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di variazione del PIL. Alla retribuzione media settimanale si applica l'aliquota del 33% (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti. Poi si moltiplica la contribuzione media per numero delle settimane che stanno tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo dello 2.080 settimane. In questo modo si determina la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene rivalutata al massimo dell'anzianità. Sul montante contributivo, comprensivo bonus, si applica il relativo coefficiente e si ottiene la pensione.-


4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:

Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:

  • Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
  • Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
  • Non si è ricoverato gratuitamente in istituto

Anno 2023: l'importo mensile è di euro 527,16; per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-


5) INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA:

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:

A) fino ai diciotto anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

D) frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;

E) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 5.391,88.-

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Importo 2023: Euro 313,91 mensili.-


6) PENSIONE PER CIECHI CIVILI PARZIALI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,0.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


7) PENSIONE PER CIECHI ASSOLUTI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. È concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,00.-

Importo 2023:

Euro 339,48 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.

Euro 313,91 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).


8) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI:

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).

Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Condizioni:

A) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

B) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

C) è indipendente dal reddito;

D) è indipendente dall'età.

È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.

È incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

Importo 2023: Euro 959,21 mensili per 12 mensilità, senza limiti di reddito.


9) PENSIONE PER SORDI:

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».

La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento.

Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) non disporre di un reddito personale superiore a Euro 17.920,00.-

D) essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).

È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


10) PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA:

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia).-

Per l’anno 2023 la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato viene riconosciuta alle donne con 56 anni d’età e agli uomini con 61anni d’età. Però in questo caso torna in ballo la vecchia finestra mobile di 12 mesi. Questo significa che la pensione di fatto verrà pagata alle donne a 57anni d’età e agli uomini a 62 anni d’età, con almeno 20 anni di contributi.-


11) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO:

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

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80 commenti:

  1. Dottor Censori,ho visto con lo SPIDsulla pagina pensione DETTAGLIO PENSIONISTICO che per il mese di gennaio 2023 l inps mi ha dato l aumento sull assegno sociale , per come avevano sventolato i signori politici, ma avevano sventolato anche l aumento dell indennità di accompagnamento da 525 a 565, ma questo aumento non si e visto le chiedo a lei il motivo chiaramente se lei ha notizie in merito parlo anche a nome di tante altre persone con la stessa mia situazione .Ringrazio tanto.

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    1. Al momento non ci sono ancora notizie certe perché la legge di bilancio non è stata ancora presentata in Parlamento quindi non possiamo prevedere quello che prevederà nella stesura finale.-

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  2. Buona sera, Dott. Censori. Mia madre è domiciliata in una provincia, della stessa Regione, diversa da quella di residenza dove ha il proprio medico di base.
    Desideravo chiederLe, la visita per la pensione di accompagnamento può farla nella provincia di domicilio o per forza deve farla in quella di residenza?
    Grazie

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    1. La visita per l'indennità di accompagnamento può essere fatta nella provincia di domicilio se richiesto espressamente nella domanda da presentare all'INPS in seguito alla trasmissione telematica del certificato medico.-

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  3. Salve , mia madre pensionata ( deceduta il 7 ottobre 2022 ) aveva diritto al bonus di 150 euro che l'INPS ha pagato a Novembre e che quindi non ha ricevuto . In qualità di unico erede avrei diritto a tale somma ?

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  4. Salve dott. Gianfranco, mia moglie ha problemi fisici in seguito a vari incidenti e vorrebbe fare richiesta per assegno ordinario di invalidità.
    Per ottenere la richiesta servono nei 5 anni a partire dalla richiesta 3 anni di contributi.
    Mia moglie è artigiana forfettaria e versa contributi ridotti al 70% , quindi in un anno figurano solo 7 mesi, come si fa a raggiungere 3 anni nei 5 anni necessari?
    7 mesi per 5 anni fanno 2 anni e 11 mesi, gli viene a mancare un mese.
    Posso lo stesso fargli inoltrare la domanda o gli viene respinta?

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    1. Ciao Mauro!
      Assegno ordinario di invalidità:
      Requisiti:
      - Un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
      - Un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
      Purtroppo se non ci sono entrambi i requisiti la domanda verrà respinta dall'INP'S.-

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  5. Bonasera,

    dott. Censori, io sono un'invalida 100% con inabilità lavorativa, percepisco una pensione d'invalidità e pensione "IO".
    All'epoca del riconoscimento di tale invalidità cioè nel 2017 avevo maturato 15 anni di contributi.
    Attualmente l'assegno di inabilità che percepisco è di € 365,33 volevo sapere se la cifra è corretta e se gli anni d'invalidità vengono calcolati come contributi.

    La ringrazio anticipatamente
    Cordiali Saluti
    Lorella

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  6. Dott.Censori

    ho omesso credo un dato importante attualmente ho 41 anni all'epoca del riconoscimento dell'invalidità avevo 36 anni

    Lorella

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    1. Ciao Lorella!
      L'importo dell'assegno di inabilità è legato all'entità dei contributi versati, ti consiglio quindi di rivolgerti a un patronato per una verifica.-
      Gli anni di invalidità vengono calcolati come contributi solo al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia, attualmente a 67 anni d'età.-

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    2. Grazie mille dott.Censori

      Lorella

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  7. Salve, mi chiamo Rosetta ho fatto richiesta di invalidita' civile per mio marito. Gli hanno verbalizzato il 100% ma senza accompagno. Voglio evitare il contezioso in quanto i tempi sono lunghissimi qua da noi si va dai 13 ai 18 mesi d'attesa. Avevo pensato di fare un nuovo certificato medico introduttivo e di rifare la domanda. Il medico curante sostiene che prima di 6 / 7 mesi non puo' fare altri certificati. La cosa mi è sembrata strana anche perchè ho visto che i certificati hanno validità 90 giorni quindi in teoria trascorso tale periodo potrebbe rilasciare un nuovo certificato. Se richiedo un altro certificato credo che possa tranquillamente emetterlo. Mi puo' delucidare in questo. Grazie. Rosetta

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    1. Ciao Rosetta!
      Ha ragione il medico curante nel senso che devi fare una domanda di aggravamento, è consigliabile quindi attendere almeno 6 mesi dalla precedente domanda, perché in caso contrario senza nuove patologie verrebbe semplicemente confermato il precedente verbale.-

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  8. Buongiorno avvocato , ho una pensione icom 908,00 euro netti. Può subire il pignoramento? Grazie

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    1. Impignorabili le pensioni fino a 1.007 euro mensili nel 2023. Dal 22 settembre 2022, infatti, il c.d. minimo vitale (limite impignorabilità) è passato da una volta e mezza a due volte l'importo dell'assegno sociale, pari da gennaio a 503,27 euro mensili.

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  9. Buonasera avvocato, ho una pensione di euro 908,00 netti.può subire il pignoramento? Io ho una pensione 600 euro netti può subire il pignoramento?grazie e buon lavoro!

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    1. Impignorabili le pensioni fino a 1.007 euro mensili nel 2023. Dal 22 settembre 2022, infatti, il c.d. minimo vitale (limite impignorabilità) è passato da una volta e mezza a due volte l'importo dell'assegno sociale, pari da gennaio a 503,27 euro mensili.

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  10. salve dottore per un inalido civile a che età l' assegno di invalidità passa a assegno sociale. Grazie.
    Giulio

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  11. Buongiorno, netti o lordi (icom 908 netti,600 euro netti)?grazie

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  12. Buon giorno dottore io sto sbrigando l assegno ordinario di invalidità io
    Ci sono pareri discordanti sulla possibilità di percepire la naspi esclundo L'assegno ordinario di invalidità io in quel periodo l' altra domanda c'è un minimo che percepisco o possono darmi anche 100 euro avendo un lavoro stagionale e lavorando sempre di meno per questioni di salute o circa 1000 settimane ma la metta' settimane di disoccupazione calcolo approssimativo grazie di tutto

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    1. L'assegno ordinario di invalidità è incompatibile con la NASPI quindi devi scegliere o l'uno o l'altro.-

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    2. Ok posso scegliere la naspi è quando finisce continuare assegno ordinario di invalidità IO

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  13. Se in fase di calcolo della prestazione l'importo mensile dell'assegno ordinario di invalidità dovesse risultare inferiore al trattamento minimo (€524,35) l'importo sarà integrato fino alla soglia minima di €524,35,
    Questo è il minimo mensile o sto sbagliando qualcosa

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    1. NO!
      L'assegno ordinario di invalidità non prevede alcuna integrazione.-

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  14. Assegno ordinario invalidità io stiamo parlando di questo il conteggio si fa su tutti i contributi si può sapere l importo

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    1. Per avere il calcolo dell'importo spettante devi rivolgerti o a un patronato o direttamente all'INPS.-

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  15. Non capisco perché trovo questi articoli se non sono veri Per coloro che percepiscono un assegno IO Inps (categoria della pensione invalidità ordinaria) molto basso, inferiore 563,74 euro nell'anno 2023, hanno diritto all'integrazione al trattamento minimo, se non superano determinati limiti di reddito.7 feb 2023

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    1. Per coloro che percepiscono un assegno IO Inps (categoria della pensione invalidità ordinaria) molto basso, inferiore 563,74 euro nell’anno 2023, hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo, se non superano determinati limiti di reddito.-
      .Per integrare l’assegno ordinario di invalidità nel 2023, bisogna avere un:
      - reddito personale, inferiore a 13.085,02 euro, nell’anno 2023,
      - un reddito coniugale inferiore a 19.627,53 euro, sempre per l’anno 2023.-

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  16. Dottore per l assegno "io" ho circa 12anni di contributi e 8 figurativi che non valgono niente crede che prenderò qualcosa di dignitoso o non supererò neanche i 250 euro , non pensano che i otto anni figurativi non è colpa mia

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    1. Per coloro che percepiscono un assegno IO Inps (categoria della pensione invalidità ordinaria) molto basso, inferiore 563,74 euro nell’anno 2023, hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo, se non superano determinati limiti di reddito.-
      .Per integrare l’assegno ordinario di invalidità nel 2023, bisogna avere un:
      - reddito personale, inferiore a 13.085,02 euro, nell’anno 2023,
      - un reddito coniugale inferiore a 19.627,53 euro, sempre per l’anno 2023.-

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  17. Dottore mi ritrovo qui sempre ha scrivere un argomento con diversi pareri dal sindacato , cerco di essere più preciso possibile 2 anni fa ho fatto ordinaria io con percentuale del 67 per cento avendo una atassia i vari problemi a fare il barman vassoi bicchieri di vetro lavorare con una certa padronanza erano impossibile anche sparecchiare un tavolo la dottoressa Inps mi ha bocciato la domanda dopo 2 anni faccio un ricorso al giudice tramite patronato e avvocato a concludere la causa. Siccome ho 20 anni di contributi ma metta sono figurativi non superando il reddito speravo in un minimo dignitoso, mi hanno detto che l adeguamento è impossibile , mi tocca la miseria, per ultimo il passaggio da ordinaria io a naspi solo nei mesi utili a percepire la naspi anche questo mi è stato detto impossibile non penso che ogni Inps risponda in un modo diverso grazie di tutto per me sono delle circostanze importanti non devo sbagliare

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    1. A volte i pareri sono diversi perché le risposte vengono date in base ai dati comunicati che potrebbero non essere precisi o dettagliati, e comunque da solo non credo che riesci a risolvere i tuoi problemi con l'INPS, ti consiglio quindi di rivolgerti a un patronato di cui ti fidi per farti seguire per tutto l'iter burocratico necessario.-

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  18. Dott. Censori buongiorno. Sono Angelo e percepisco da Maggio 2015 un assegno ordinario di invalidità. Avendo ancora la partita iva dall'importo dell'assegno mi viene detratto l'importo di euro 61,26. Ad ottobre 2023 vado in pensione di vecchiaia in quanto a settembre 2023 compio 67 anni. Volevo sapere se la pensione che prenderò è uguale all'importo dell'assegno oppure se leggermente superiore e se la detrazione prevista per l'assegno ordinario non è prevista nella pensione anche se continuerò ad avere la partita iva aperta. La ringrazio molto per la sua cortese risposta.

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    1. Ciao Angelo!
      La pensione che percepirai sarà superiore perché verranno considerati anche i contributi versati successivamente a maggio 2015, senza alcuna detrazione.-

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    2. Grazie Dott. Censori per la sua cortese risposta. Buon lavoro Angelo

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  19. Salve Dottore, volevo chiederle in caso Inps rifiuti la visita a domicilio x invalidità di accompagnamento successivamente si viene convocati x una visita medica ambulatorio . Grazie
    Giorgio

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    1. Ciao Giorgio!
      Se l'INPS rifiuta la visita domiciliare la domanda di accompagnamento viene archiviata negativamente, perché si presume che la persona invalida possa presentarsi in ambulatorio eventualmente in ambulanza.-

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    2. Chiedevo, si viene automaticamente poi convocati 'inps per una visita successiva ambulatoriale ho bisogna rifare la domanda x visita in ambulatorio. grazie

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    3. Ciao Giorgio!
      Non capisco il tuo problema!
      Se l'INPS rifiuta la visita a domicilio vuol dire che ritiene che la persona invalida possa essere accompagnata in ambulatorio, quindi se non si presenta chiude la pratica .-
      La persona invalida può quindi ripresentare una nuova domanda ma la risposta dell'INPS potrebbe essere la stessa e non puoi di certo obbligare una commissione medica a recarsi a casa della persona invalida.-

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    4. Scusi Dottore forse non mi sono spiegato, l'INPS mi ha solo inviato un sms con visita domiciliare esito negativo ma non mi ha fissato una convocazione per eventuale visita ambulatoriale quindi cosa devo fare aspettare che mi arrivi una convocazione.. grazie

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    5. Ciao Giorgio!
      Mi viene il dubbio che sono venuti a domicilio e che quindi o non hanno trovato l'abitazione perché l'indirizzo indicato nella domanda non era esatto o non hanno trovato la persona invalida, devi quindi contattarli telefonicamente per capire cos'è effettivamente successo e quindi i passi successivi da fare.-

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  20. Buonasera Dottor Censori, sono Rosario e volevo per cortesia un suo parere. Mia moglie è stata dichiarata dalla Commissione Inps, citando testualmente "Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992 n° 104". E per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9.2.2012 n° 5, di cui ignoro il contenuto, sempre testualmente, "art. 381del DPR 495/92. per quanto riguarda l'invalidità invece, a seguito di ricorso giudiziale il CTU ha così concluso: INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.(L.18/1980 e L. 508/1988). Con questo quadro normativo la persona interessata può avere agevolazioni varie quali acquisto automobile con iva agevolata, agevolazioni in sede di dichiarazione dei redditi, esenzione dal bollo auto, regione interessata Lazio, tenendo presente che il riconoscimento del CTU è con revisione fra tre anni? La ringrazio in anticipo e le auguro una buona serata. Rosario

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    1. Ciao Rosario!
      C'è qualcosa che non mi quadra!
      "INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.(L.18/1980 e L. 508/1988)".-
      Infatti la dicitura "con difficoltà persistenti" non è coerente con "necessità di assistenza continua", quindi non capisco se a tua moglie è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento.-
      I ricorsi giudiziari purtroppo spesso non portano a risultati soddisfacenti perché l'INPS ha comunque sempre "il coltello dalla parte del manico".-

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  21. Buonasera Dott. Censori, debbo dirLe che anche a me tante cose non tornano. I requisiti della 104 erano riconosciuti a mia moglie credo già dal 2000. Per quanto riguarda l'invalidità civile a seguito di nuova domanda a novembre 2022 l' Inps riconosceva come le dicevo il 100 per cento, in precedenza aveva l'80 per cento. A marzo 2023 a seguito di ricorso giudiziale il CTU si esprimeva riconoscendo, mia moglie, invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti...ecc ecc come le specificavo in precedenza. e continuava dichiarando che" il complesso invalidante oggetto della su riportata valutazione necessita dell'aiuto permanente di un accompagnatore per poter svolgere gli atti quotidiani di vita intendendo come decorrenza la data delle operazioni peritali avendo in quella sede tramite l'esame obiettivo potuto constatare l'effettiva estrinsecazione del quadro clinico non altrimenti definibile in termini di valutazione clinica ai fini dell'applicazione alla quantificazione medico-legale. Si reputa opportuna una revisione a tre anni." !!!! Questo è il CTU. Per l'acquisto agevolato dell'auto il responsabile dell'Agenzia delle Entrate da me interpellato non riscontrava nè sui verbali, nè sulla perizia del CTU appigli per poterlo concedere. Mi consigliava, richiamando la Circolare n° 7/E, di rivolgermi ad un medico Legale della Asl di Latina per richiedere l'integrazione/rettifica del Certificato emesso dalla Commissione medica integrata essendo gli stessi verbali privi di riferimenti normativi specifici. Dimenticavo di dirle che dal 2019 mia moglie è in ossigenoterapia h/24 e di conseguenza avere una grave limitazione della capacità di deambulazione. Con questo quadro che spero sia stato chiaro, chiedevo un suo consiglio sempre cortese e competente. Grazie e buona serata. Rosario










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    1. Ciao Rossano!
      Vorrei capire chi ti ha consigliato il ricorso giudiziale, e il perché, in quanto probabilmente non ti ha informato dei problemi successivi che ti avrebbe provocato.-
      A questo punto o cerchi di seguire i consigli che hai ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, ovviamente se è una strada che ti porta a qualche risultato, o ripresenti all'INPS una nuova domanda di aggravamento che annulla il ricorso giudiziale.-

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  22. Buonasera Dottore,
    l'anno scorso abbiamo fatto ricorso all'inps per far prendere l'indennizzo di accompagnamento ad un nostro familiare pensionato che già aveva avuto riconosciuta la invalidità civile al 100% ed il caf ci ha fatto compilare il modulo ap70. il ricorso è andato bene, cioè l'accompagno è stato concesso, ed è appena uscita la omologa del giudice ma l'avvocato ci ha detto che bisogna mandare nuovamente ap70 all'inps perchè lo vuole "aggiornato". i dati della persona (per es. l'iban del c/c) sono sempre quelli, può essere che dobbiamo inviarlo nuovamente?
    un'altra cosa, visto che abbiamo lo spid del nostro familiare e possiamo accedere alla sua area riservata inps, possiamo mandarlo noi senza passare più per il caf? se sì, da dove si invia?

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    1. Il modulo AP70 deve essere inviato con la procedura digitale semplificata, disponibile sul sito INPS alla pagina “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” raggiungibile seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” > “Utilizza lo strumento” autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di IdentitàDigitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).-
      Io vi consiglio comunque di rivolgervi a un patronato per evitare errori che potrebbero portare a ritardi nell'erogazione dell'indennità.-

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    2. Abbiamo identificato la sezione dell'area riservata inps di pertinenza “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” però non ci sono domande in "Lista Domande", c'è solo scritto "Nessuna domanda lavorabile". Questo succede perchè, a seguito della domanda di invalidità civile del 2022, non era stata concessa indennità di accompagnamento? Se sì, adesso dobbiamo prima aspettare che l'avvocato trasmetta la omologa del giudice all'inps, per poter compilare ap70 in questa sezione?

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  23. Salve Dottore, volevo chiedere se è possibile, tramite ap70 o altri strumenti/metodi, che l'inps accrediti la indennità di accompagnamento verso un c/c bancario quando già accredita la pensione di reversibilità dell'interessato su un altro c/c postale, cioè tenere separati gli istituti di credito verso cui l'inps accredita queste 2 prestazioni. Se sì, come fare?

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    1. Purtroppo non è possibile perché perché l'INPS fa un bonifico unico per il totale e non effettua pagamenti separati per diversi tipi di pensione o indennità varie.-

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    2. Perciò se si compila online l'ap70 della "fase concessoria" dell'accompagnamento indicando un iban differente da quello verso cui l'inps già effettua gli accrediti, non sarà considerato?

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    3. Se con l'AP70 indichi un nuovo IBAN ti verrà versato il tutto sul nuovo IBAN.-

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    4. Allora in pratica non c'è differenza tra indicare un nuovo iban nell'ap70 della "fase concessoria" dell'accompagnamento oppure richiedere la variazione dell'ufficio pagatore?
      A proposito, è possibile, all'interno dell'area riservata inps, vedere i dati dell'ap70 che il caf aveva indicato quando ha inviato domanda per invalidità con accompagnamento?

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    5. - No! Non c'è alcuna differenza tra indicare un nuovo IBAN nell'AP70 o richiedere la variazione dell'ufficio pagatore.-
      - NO! Puoi solo richiedere al CAF una copia della documentazione a suo tempo trasmessa all'INPS.-

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  24. Come faccio a fare una domanda?

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  25. Buon pomeriggio. Ho un quesito da sottoporre. Ho invalidità parziale e da quest'anno prendo l'assegno. L'anno prossimo (2024) devo fare il Red. Ho un dubbio. Quest'anno ho incassato buoni postali. Come devo inserirlo nel Red? Capitale più interessi? Ho chiesto a chiunque ma non sanno cosa rispondere. E io sono molto preoccupata. Aspetto con ansia sue notizie

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    1. Nel RED vanno inseriti solo gli interessi, ma se vuoi stare tranquilla puoi presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730) anche se non necessaria, perché così non dovresti presentare il RED.-

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  26. Buonasera Dott. Censori. Mio marito prende da Giugno 2015 un assegno ordinario di invalidità che a Gennaio 2024 diventerà pensione di vecchiaia in quanto compie 67 a Dicembre 2023. La commerialista, al compimento dei 65 anni di età Dicembre 2021 fece la richiesta all'inps per l'abbattimento dei contributi al 50% ma di fatto sono stati pagati i contributi per intero in quanto la commercialista dice che non ha ricevuto da parte dell'inps l'accettazione della domanda. Recentemente l'inps ci ha comunicato che si è creato un credito di circa 1.900,00 per in contributi in più pagati dal 2021 ad oggi che la commercialista sta recuperando nel 2023 e recupererà anche per il 2024 non pagando le rate trimestrali. Ci è sorto un dubbio. La pensione sarà inferiore all'assegno ordinario di invalidità in quanto calcolata con i contributi versati al 50% da 65 anni oppure sarà uguale? Sono stati richiesti negli anni passati i vari supplementi che spettavano all'assegno ordinario di invalidità. La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.

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    1. La pensione di vecchiaia verrà calcolata in base ai contributi versati complessivamente all'INPS, quindi sia quelli versati prima dell'assegno ordinario di invalidità che quelli versati successivamente.-

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  27. Buonasera,ho notato che l'inps,attraverso il suo sito,ha ripreso a richiedere di formulare il modello Ircrc .Ero rimasta ad una circolare del 2018 che prevedeva la non obbigatorieta'della trasmissione del modello.E'cambiato qualcosa nel frattempo?
    Grazie.
    Maria

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    1. Ciao Maria!
      Nel modello ICRIC va dichiarata la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e se questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento. In ogni caso il modello va sempre presentato.-

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  28. Buongiorno, io sono in pensione di inabilità (icom) non tutti periodi sono stati calcolati.quando tempo ho per fare ricorso?(gennaio 2015)grazie

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    1. La domanda di ricostituzione della pensione può avvenire su richiesta dell'interessato oppure d'ufficio, su iniziativa dell'Ente previdenziale. In entrambi i casi non ci sono termini di scadenza: la pensione è sempre riliquidata a partire dalla decorrenza originaria.-

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  29. Buongiorno, dobbiamo inviare ap70 per indennità di accompagnamento per invalidità civile ma abbiamo un dubbio cui non riusciamo a venire a capo.
    Riguardo il "Quadro A" "Dichiarazione di responsabilità relativa allo stato di ricovero", sappiamo che la persona anziana è stata ricoverata in ospedale un paio di volte ma sono ricoveri che risalgono a molti decenni fa e non riusciamo a reperire più alcun documento cartaceo nè nessuno si ricorda più presso quali strutture ospedaliere si sono effettuati questi ricoveri.
    Ciò detto, se invece sul "quadro A" indichiamo che non è stato mai ricoverato, l'inps farà problemi ad accreditare l'indennità? Se sì, ha idea di come si possa risolvere?
    Un grazie anticipato!

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    1. All'INPS interessano solo i ricoveri successivi alla data di presentazione della domanda di invalidità civile, per verificare se l'indennità di accompagnamento va corrisposta alla persona invalida o all'Istituto dov'è eventualmente ricoverata.-

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    2. Grazie mille! Mi sembrava proprio strana una cosa del genere, non ci crederà ma sono andato di persona alla sede INPS e me lo hanno detto loro, cose da pazzi!
      Senta, quindi anche se si trova adesso in casa di riposo però è privata e paghiamo noi tutta la retta per intero, dobbiamo indicarlo lo stesso?

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    3. SI!
      Se adesso si trova in una casa di riposo va comunicato all'INPS e va precisato che pagate la retta per intero e che quindi si ha diritto all'indennità di accompagnamento.-

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    4. Mi può togliere una curiosità? Ha idea del perchè all'inps interessi se sta in casa di riposo anche se è privata, cioè la paghiamo noi? Non fa lo stesso se indichiamo che non è proprio ricoverato? Tanto l'indennità d'accompagnamento andrà a finire sul conto corrente del nostro familiare... Che strano mondo l'INPS :)

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    5. Non vedo perché vorresti comunicare all'INPS una cosa non veritiera; comunque c'è una logica nel senso che in una casa di riposo ci sono degli ospiti che pagano la retta per intero ed altri no, quindi l'INPS deve essere al corrente della situazione specifica di ogni ospite.-

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