martedì 29 marzo 2016

Dimissioni Telematiche

Dimissioni telematiche 2016


A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in base alla previsione contenuta nel Decreto Legislativo n.151/2015, definisce le suddette modalità e individua il modulo delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Restano fuori, dal campo di applicazione della norma, il lavoro domestico, i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale e le ipotesi di convalida presso le DTL previste dall’art.55 comma 4 del D.lgs. 151/2001 relative ai genitori lavoratori.

È possibile procedere personalmente oppure per mezzo di soggetti abilitati che sono patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali. Rispetto alle commissioni di certificazione costituite presso le DTL sono stati forniti alcuni chiarimenti sulla loro attività di assistenza con la Nota direttoriale del 24 marzo 2016.

Per procedere senza l’assistenza dei soggetti abilitati, è necessario avere il PIN dispositivo dell’INPS. Se ancora non si è in suo possesso, è possibile richiederlo collegandosi al portale dell’Istituto o recandosi presso una delle sue sedi territoriali.

Si potrà così accedere al form online per la trasmissione della comunicazione. Verranno chiesti alcuni dati identificativi; per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si recupereranno automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.

Mentre, per i rapporti instaurati prima del 2008, si dovranno indicare alcuni dati del datore, in particolare il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo email o PEC . Si passerà poi a selezionare la tipologia di comunicazione (dimissioni volontarie, risoluzione consensuale o revoca) con la data di trasmissione (marca temporale).

Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in formato PDF e sarà inviato automaticamente al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente, dal seguente indirizzo di sistema dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it.

È possibile annullare la procedura. Il modello salvato sarà associato ad un codice identificativo e alla marca temporale. Tali dati saranno richiesti qualora si decidesse di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale già inoltrate, entro 7 giorni dalla comunicazione.

È disponibile un supporto per gli utenti e gli operatori. Per quesiti sull'utilizzo della procedura è possibile scrivere a dimissionivolontarie@lavoro.gov.it. Se si riscontrano dei problemi nella fase di registrazione a Cliclavoro è disponibile il servizio di assistenza tecnica: clic4help@lavoro.gov.it


Dimissioni - Validità ed efficacia

Nell'ordinamento giuridico italiano, le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore, che può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell'obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi.

Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore. La volontà del dipendente non deve quindi essere viziata (ad esempio da altrui minacce o raggiri, da errore, da incapacità), pena l'annullabilità dell'atto.

L'atto ha effetto al momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro. Non rileva in alcun modo l'eventuale dissenso del datore. L'eventuale revoca delle dimissioni è efficace, secondo le regole generali (art. 1328 c.c.), solo se è comunicata al datore di lavoro prima che quest'ultimo abbia avuto notizia dell'atto di recesso.

La legge italiana non prevedeva forme particolari per le dimissioni, che potevano, quindi, essere presentate anche oralmente. I requisiti di forma sono, però, spesso dettati dai contratti collettivi, che possono imporre l'onere della forma scritta a tutela del lavoratore.


Dimissioni e licenziamento

Sia le dimissioni che il licenziamento comportano la cessazione del rapporto di lavoro.

Le conseguenza giuridiche dei due atti sono però profondamente diverse, specie sotto il profilo della tutela del dipendente. In caso di dimissioni, il lavoratore non ha diritto all'eventuale indennità di mancato preavviso (salvo il caso di dimissioni per giusta causa), nonché alla tutela specifica predisposta contro i licenziamenti illegittimi. Inoltre, in caso di dimissioni, non vi è l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS.


Dimissioni per "giusta causa"

In presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto (es. mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, demansionamento, condotte gravemente lesive dell'onore e della reputazione, reiterato mancato pagamento della retribuzione, ecc.), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza l'obbligo di dare il preavviso.

Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta l'indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato licenziato. Egli può inoltre richiedere l'indennità ordinaria di disoccupazione (ASPI o Mini Aspi), in quanto il sopravvenuto stato di disoccupato non gli è imputabile.

In tali frangenti è molto probabile la fase contenziosa con il datore di lavoro che non vuole riconoscere l'esistenza dei presupposti per le dimissioni per giusta causa: vi potrà perciò essere la necessità di un procedimento giudiziale che accerti la sussistenza dei requisiti che la giustificano. Il lavoratore può essere assistito nel processo con il gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddituali.

Casi che costituiscono giusta causa:
  • Mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni (cass. n. 1339 del 23/02/1983).- 
  • Molestie sessuali 
  • Comportamento ingiurioso del datore di lavoro nei confronti del lavoratore 
  • Richiesta di comportamenti illeciti 
  • Richiesta di disattendere una legge dello stato 
  • Azioni intimidatorie lesive della volontà del lavoratore 
  • Mancato versamento dei contributi previdenziali 
  • Mancata osservanza delle norme di sicurezza 

Dimissioni incentivate

Il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro. Tale condotta è considerata lecita in quanto l'iniziativa del datore di lavoro non priva il lavoratore della sua libertà di scelta.

Il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui il datore, ricevute le dimissioni, dà seguito al suo impegno corrispondendo al dipendente la somma offerta, oltre alle competenze retributive maturate.


Preavviso

La durata del tempo che intercorre tra il preavviso e le dimissioni effettive è diversa a seconda della tipologia del contratto collettivo di riferimento, del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. In mancanza di norme specifiche al riguardo, si fa normalmente ricorso agli usi o all’equità.

Se il lavoratore si dimette senza dare il preavviso, deve versare al datore di lavoro una indennità di mancato preavviso, corrispondente all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato. Il datore di lavoro può rinunciare espressamente al preavviso, pagando l’indennità sostitutiva, sempre che il lavoratore sia favorevole.

Tale periodo resta sospeso in caso di malattia, di infortunio, di ferie o di maternità, e riprende a decorrere una volta che sia cessata la causa.

Le dimissioni sono invece immediate, pertanto senza necessità del periodo di preavviso, nei seguenti casi:
  • durante il periodo di prova; 
  • nei casi in cui si verifica una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" (articolo 2119 c.c.), cioè il recesso per giusta causa. 

Casistica in base ai contratti

  • Contratto a tempo determinato: non è previsto l'istituto del preavviso ed il recesso anticipato; in questi casi, il contratto obbliga la parte che recede a risarcire il danno all’altra, salvo il caso di dimissioni per giusta causa; le dimissioni anticipate del lavoratore comportano pertanto il risarcimento del danno al datore di lavoro.
  • Collaborazione a progetto: il rapporto di lavoro parasubordinato può essere rescisso in qualunque momento dalle due parti, salvo accordi specifici, finalizzati a fissare per iscritto un preavviso da rispettare per entrambe le parti.
  • Lavoro temporaneo: il rapporto di lavoro interinale può assumere la forma determinata o indeterminata, quindi in caso di dimissioni segue le regole previste per le tipologie corrispondenti.


Dimissioni nel primo anno di vita del bambino

La lavoratrice madre dimissionaria gode dell’ASPI solo nel primo anno di vita del bambino.

Il Ministero del lavoro, nell’interpello n. 6/2013, ha dichiarato che la lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all’Aspi solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento il datore di lavoro. A nulla rileva, in altre parole, che la riforma Fornero abbia esteso il periodo di convalida delle dimissioni da uno a tre anni di vita del figlio.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

80 commenti:

  1. Risposte
    1. Un contratto a tempo determinato non prevede una rescissione anticipata perché le parti si sono assunte un impegno reciproco fino alla scadenza, quindi se vuoi presentare le dimissioni devi cercare di metterti d'accordo con il datore di lavoro altrimenti corri il rischio che ti venga richiesto un risarcimento danni per il mancato rispetto del contratto.-

      Elimina
  2. Per favore cosa vuol dire risarcimento di danni,a quanto ammonta? Credevo che si potesse fare dandoli tipo 15 giorni di

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Il datore di lavoro potrebbe trattenersi tutto quello che ti deve come risarcimento danni per la rescissione anticipata del contratto.-

      Elimina
  3. Buongiorno avvocato. Volevo chiederle come comportarmi visto che sul luogo di vacanza attualmente ho trovato un nuovo lavoro più interessante, mi chiedono di iniziare il 14 luglio e di dare dimissioni dall attuale lavoro. Io ho ferie fino al 27 giugno.il mio attuale lavoro di panettiere è tempo determinato 6 Liv. CCNL commercio con scadenza 31 luglio. Devo dare preavviso? Avrò penali dal vecchio datore? Cosa succede al diritto alla naspi? Mi scusi x le 3 domande. Grazie mille.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Un contratto a tempo determinato non prevede una rescissione anticipata perché le parti si sono assunte un impegno reciproco fino alla scadenza, quindi se vuoi presentare le dimissioni devi cercare di metterti d'accordo con il datore di lavoro altrimenti corri il rischio che ti venga richiesto un risarcimento danni per il mancato rispetto del contratto.-

      Elimina
  4. Buongiorno sono in malattia dal 23 giugno fino al 13 luglio,sono a tempo indeterminato da più di tre anni nel settore alimentare industriale,volevo chiederle se è possibile nonostante sono in malattia dare dimissioni immediate e andare a lavorare da un'altra parte,la malattia decade in automatico con le dimissioni telematiche immediate?o oltre il mancato preavviso devo vado incontro a qualcos'altro?se può darmi dei consigli grazie in anticipo.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Fino a quando la malattia non finisce non puoi, ne presentare le dimissioni, ne andare a lavorare da un'altra parte, quindi solo dal 14 luglio in poi potrai presentare le dimissioni con effetto immediato, ovviamente con la penalizzazione del mancato preavviso.-

      Elimina
    2. Ok grazie poi volevo chiedere avvocato,se io non faccio domanda per la naspi una volta date le dimissioni,e vado a lavorare da un'altra parte,metti dura due mesi il contratto e poi termina,posso richiedere la naspi tenendo conto che ho 3.5 anni con l'azienda precedente e poi 2 mesi con quella attuale?o si tiene conto solo dell'ultimo lavoro di 2 mesi?grazie in anticipo

      Elimina
  5. Buongiorno avvocato le volevo chiedere una cosa urgente,il 30 giugno ho fatto dimissioni volontarie telematiche,il 1 luglio sono stato assunto per 2 mesi da un'altra azienda,siccome non mi trovo bene posso recedere da questo contratto e revocare le dimissioni online che ho dato all'azienda precedente,per ritornare con loro?faccio in tempo,e se si quanti giorni ho a disposizione?grazie mille

    RispondiElimina
  6. Vorrei capire se e fattibile una cosa del genere,prima di procedere a dare dimissioni verso questa azienda e revocare le dimissioni volontarie presso l'azienda precedente,in modo tale che rientro a tempo indeterminato prima.grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Purtroppo NO!
      Potevi revocare le dimissioni se non eri stato assunto da un'altra azienda, quindi a questo punto puoi presentare le dimissioni durante il periodo di prova ed eventualmente puoi farti riassumere dalla vecchia azienda.-

      Elimina
  7. Buon pomeriggio, sono stata assunta il 10/06/2021 con contratto a tempo determinato CCNL Commercio 5° livello.

    Ho qualche dubbio circa i seguenti aspetti:

    - Sono in periodo di prova e voglio dimettermi: è previsto un preavviso?
    - la dicitura "30 giorni di lavoro effettivo" sta a significare che il periodo di prova sussiste solo da lunedì a venerdì? (no sabato e domenica)
    - In tal caso, rientrerei quindi nel periodo di prova il 16/07? Potrei dimettermi il 16/07 (con decorrenza 17/07 sabato) e iniziare un nuovo lavoro il 19/07?
    - Se sì, la modalità di comunicazione sarebbe quella telematica o su carta (lettera firmata e consegnata a mano)?

    La ringrazio

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Sul significato di "30 giorni di lavoro effettivo" di prova ci sono interpretazioni diverse quindi è consigliabile considerarli come 30 giorni di calendario per evitare ogni possibile controversia.-
      Le dimissioni vanno comunque presentate per via telematica e non è necessario un periodo di preavviso.-

      Elimina
  8. Salve, attualmente sono impiegato con contratto metalmeccanico (industria metalmeccanica e delle installazioni impianti) come 5 livello (C3).
    Da contratto il preavviso dovrebbe essere di 1 mese e 15 giorni. Se presento le dimissioni il giorno 31/07/2021 il periodo di decorrenza dovrebbe scattare dal giorno 01/08/2021 (domenica) corretto?
    Nel caso andassi in ferie volontarie, il giorno 02/08/2021 per 15 giorni lavorativi, quale dovrebbe essere la mia ultima data lavorativa da comunicare telematicamente?
    Trattandosi di giorni di calendario, come si configurano il sabato e la domenica e i festivi durante il periodo di ferie? Valgono come giorni di preavviso o devono essere scalati dalla data di ultimo giorno come i giorni di ferie?
    Inoltre nel contratto c'è scritto di presentare le dimissioni in forma scritta, si intende la procedura telematica? O per raccomandata? È possibile procedere solo telematicamente?
    Infine, posso presentare un periodo di preavviso di 45 giorni, ma andarmene via prima qualora accettassi un nuovo lavoro? In che modalità? Sempre telematicamente, andando a modificare la data di ultimo giorno? O sono previste altre modalità?
    Grazie per la sua disponibilità

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Le dimissioni vanno presentate per via telematica e la decorrenza è dal giorno successivo alla data di presentazione.-
      Nel periodo di preavviso non sono previsti giorni di ferie senza l'Ok del datore di lavoro.-
      Se non si lavora nel periodo di preavviso verranno detratti dalle competenze maturate tanti giorni di paga quanti saranno i giorni di mancato preavviso.-

      Elimina
  9. Ciao Gianfranco,
    sono attualmente sotto contratto metalmeccanico livello C3 (5), con 45 giorni di preavviso. Purtroppo in fase di calcolo ho escluso sabato e domenica, calcolando solo giorni dal lunedì al venerdì ed avendo così un giorno di decorrenza errato che supera il periodo di preavviso da CCNL. In questi casi posso comunque smettere di presentarmi a lavoro rispettando i 45 giorni di calendario del preavviso?
    Grazie anticipatamente per la disponibilità.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Puoi cessare il rapporto di lavoro prima della decorrenza indicata nella comunicazione delle dimissioni solo con il consenso del datore di lavoro.-

      Elimina
  10. buongiorno, sono una dipendente di uno studio professionale, giorno 16 vorrei dare le mie dimissioni. Posso far partire la pratica dal 15 dicembre per essere effettiva dal giorno dopo? Inoltre, i quindici giorni di calendario devo conteggiarli compreso il 16 o dal giorno successivo? Grazie mille!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Se le dimissioni vengono presentate entro il giorno 15 del mese, la decorrenza del preavviso è dal giorno 16, e se il CCNL prevede 15 giorni di preavviso bisogna lavorare fino all'ultimo giorno lavorativo del mese.-

      Elimina
    2. Grazie mille Gianfranco, quindi se presento le dimissioni telematiche il 15 dicembre (fra 2 giorni) saranno effettive dal 16 e pertanto i quindici giorni di calendario (compresi i lavorati) di questo mese si concluderanno comunque il 31 dicembre? Ero convinta facendo questo calcolo di dover lavorare fino al 30 dicembre... grazie ancora!

      Elimina
    3. La decorrenza delle dimissioni la decidi tu, quindi puoi anche anticiparle di un giorno, però devi sapere che ti rimarrebbe un giorno scoperto perché nessuno ti assumerebbe il 31 dicembre.-

      Elimina
  11. Ho presentato dimissioni volontarie il 9/11, con decorrenza il 15/01 rispettando i 60 giorni di preavviso. La mia azienda proprio ieri mi ha cambiato sede di lavoro e anche mansione (pur lasciandomi ovviamente il livello). Ho chiesto a questo punto di anticipare la data di fine rapporto anche a costo di perdere parte dell'indennizzo. Mi è stato risposto che essendo già passata la settimana per modificare la data online, l'azienda non può anche volendo anticipare. È corretto? Ho provato a mandare nuove dimissioni, il sito mi ha fatto fare la procedura...quali avranno valore?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Durante il periodo di preavviso l'azienda può cambiarti la mansione ma non la sede di lavoro, quindi puoi richiedere che provvedano per la cessazione immediata del rapporto di lavoro, senza penalizzazioni, in quanto non sei disponibile ad effettuare il preavviso in altra sede.-

      Elimina
  12. Buonasera,
    volevo chiedere delucidazioni in merito alla decorrenza delle dimissioni... ho un preavviso di 30 giorni, che si intendono di calendario e non lavorativi, giusto? Se do dimissioni entro il 15 di Dicembre la decorrenza del preavviso, cioè l'inizio dei 30 giorni, sarà dal 16 Dicembre, mentre se do dimissioni il 18 Dicembre la decorrenza sarà dal 1 Gennaio perciò sarò pronto per altro impiego a Febbraio? E sul portale INPS dimissioni telematiche devo indicare come data decorrenza il giorno precedente le dimissioni? MI scusi della confusione e grazie per la cortese attenzione

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Il preavviso di 30 giorni si intendono di calendario, quindi se le presenti entro il 15 decorrono dal 16 mentre se le presenti nei giorni successivi la decorrenza sarà dal 1° giorno del mese successivo.-
      La decorrenza deve essere il giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro quindi se le presenti entro il 31 dicembre dovrai lavorare fino al 31 gennaio e la decorrenza sarà quindi dal 1° febbraio 2022.-

      Elimina
  13. Buongiorno,
    ho letto che le dimissioni inserite sul portale avranno validità dai giorni 1 o 15 del mese.
    Ma questo vuol dire che io posso inserire le mie dimissioni lo stesso giorno 15 del mese, fino alle 23:59 e avere il conteggio del preavviso a partire dal 16?
    Grazie mille anticipatamente!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Valeria!
      NO!
      Non capisco il motivo per cui si debba inviare una comunicazione alle ore 23,59; comunque la controparte ne viene a conoscenza solo il giorno successivo e quindi può non accettare la decorrenza del preavviso dallo stesso giorno.-

      Elimina
    2. Non c'è alcun motivo per inserire le dimissioni alle 23:59, ovviamente. Era un modo per rendere più chiaro il concetto di giornata in corso. Grazie per il supporto

      Elimina
    3. Ciao Valeria!
      Perfetto!
      Alla prossima!!!

      Elimina
  14. Salve, lavoro in un supermercato e ho un contratto di apprendistato.
    Ho trovato un altro lavoro, sono in attesa di firmare il nuovo contratto che partirebbe dal 16 di gennaio visti i miei 15 giorni di preavviso.
    Essendo in possesso dello spid volevo inviare le dimissioni da sola, avrei bisogno però di chiarimenti.
    Le dimissioni con decorrenza 16 gennaio devo inviarle per forza l'ultimo giorno del mese di dicembre o posso anche inviarle, ad esempio, il 27 dicembre?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. SI!
      Le dimissioni devi presentarle entro il 31 dicembre, in modo che decorrano del 1° gennaio, ma puoi inviarle anche qualche giorno prima, indicando la data di cessazione del rapporto di lavoro del 15 gennaio.-

      Elimina
  15. Ho dato le dimissioni il 3 febbraio lasciandomi in pessimi rapporti per poi revocarle il 4 febbraio ma senza più presentarmi al lavoro. Ieri 15 febbraio ho ricevuto una lettera di contestazione di infrazione disciplinare, tra 5 giorni se non presento nessun giustificato motivi arriverà la lettera di licenziamento? Al momento il Centro per l'impiego ha ricevuto solo le dimissioni, il mio datore di lavoro non ha comunicato nessuna revoca agli organi di competenza, come muovermi?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Purtroppo a questo punto non puoi fare altro che attendere la lettera di licenziamento, che ti verrà notificata solo quando vorrà il datore di lavoro.-
      Ovviamente se trovi un nuovo lavoro, prima che ti venga notificato il licenziamento, puoi sempre ripresentare le dimissioni con effetto immediato.-

      Elimina
  16. Buongiorno, sto per dimettermi con un CCNL commercio III livello, quindi ho 20 giorni di preavviso che scattano dal 1 o dal 15 del mese. Quando faccio la procedura telematica il sistema mi chiede di indicare la data di decorrenza. Si tratta del giorno da cui inizierà il preavviso (1 marzo) dell'ultimo giorno di lavoro (20 marzo) o del primo giorno in cui non c'è più quel rapporto di lavoro (21 marzo)?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Per decorrenza delle dimissioni si intende il primo giorno in cui non c'è più il rapporto di lavoro, quindi nel tuo caso sarà il 21 marzo.-

      Elimina
  17. Salve avvocato,
    Lunedì invierò le dimissioni dalla mia attuale azienda sul sito dell inps. Ho attualmente un contratto del commercio. Lunedi 21/3 ho concordato ingresso in nuova azienda. Posso inserire come data di dimissioni sabato 19/3? Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Gaia!
      La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.-

      Elimina
    2. Ultimo giorno di lavoro è venerdi 18,posso inserire anche un giorno non feriale come sabato 19?grazie

      Elimina
    3. Ciao Gaia!
      SI!
      Se l'ultimo giorno di lavoro è venerdì 18 puoi inserire come data anche sabato 19 marzo.-

      Elimina
  18. Buongiorno volevo delle informazioni ho mandato le dimissioni sul sito lavoro.gov ecc...il 22/02 rispettando i 15 giorni di preavviso quindi ultimo giorno di lavoro il 10/03 ...ma sono passati i 7 giorni quindi do per scontato che sia stata inviata la lettera delle dimissioni o devo andare al CAF per chiedere conferma ? Grazie mille

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Giulia!
      Se hai completato la procedura in modo corretto non devi fare altro perché la comunicazione al Centro per l'Impiego e al datore di lavoro è immediata.-

      Elimina
  19. Buonasera Gianfranco, il mio contratto di lavoro prevede che io dia 4 mesi di preavviso. Se invio le dimissioni entro il 15 marzo e inserisco come data di uscita il 15 luglio, posso poi decidere durante questi 4 mesi di uscire anticipatamente pagando il preavviso per il tempo rimanente? L'azienda può negarmi l'uscita anticipata nonostante io decida di accollarmi il preavviso? grazie mille

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Prima di presentare le dimissioni devi essere sicuro della data di cessazione del rapporto di lavoro, perché puoi anticiparla solo con il consenso del datore di lavoro, in quanto in caso contrario potrebbe esserti richiesto un risarcimento danni per il mancato rispetto dei termini comunicati.-

      Elimina
  20. Buongiorno,
    Se presento le dimissioni l'ultimo giorno del mese perché il periodo di preavviso decorra dal giorno successivo
    devo effettuare l'invio telematico antro l'orario lavorativo o è sufficiente inviare la comunicazione entro la mezzanotte?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Non capisco perché un lavoratore debba inviare le dimissioni l'ultimo giorno possibile all'ultima ora possibile col rischio che per qualche contrattempo non riesca poi a farlo; comunque, per evitare ogni possibile contestazione, l'invio deve essere fatto entro l'orario lavorativo.-

      Elimina
  21. Ho preso la decisione ieri e mi è servito il tempo tecnico per fare lo spid,dunque mandandole alle 19 rischio che la decorrenza non parta da domani?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La normativa prevede quanto segue:
      I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.-

      Elimina
  22. Buona sera avvocato. Dopo 22 anni di lavoro a tempo indeterminato in una farmacia come collaboratrice voglio cambiare farmacia. Ho già comunicato per via orale al mio datore di lavoro il fatto di voler dare le dimissioni. ci siamo accordati sul preavviso e l’ultimo giorno di lavoro sarà il 30 di aprile. Volevo sapere la data di decorrenza delle dimissioni sarà quindi il 1 di maggio anche se è domenica?
    É possibile firmare il nuovo contratto di lavoro tipo il giorno 27 aprile con decorrenza dell’inizio di lavoro dal 2 di maggio senza che vi siano problemi?
    grazie mille

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Stefania!
      - SI! Come decorrenza devi mettere 1° maggio anche se festivo.-
      - SI! Il nuovo contratto puoi firmarlo anche il 27 aprile con decorrenza 2 maggio.-

      Elimina
  23. Buonasera avvocato, ho intenzione di rassegnare dimissioni senza preavviso. Oggi ho terminato la malattia, il primo giorno lavorativo utile sarebbe il 26/4 Aprile, posso inviare le dimissioni il 25/4 con decorrenza al 26/4 inserendo il 25 nel conto ore mensile come festività goduta o dovrei comunicarle oggi con decorrenza al 23/4 (sabato non lavorativo). (in ogni caso credo che l'agenzia interinale ne prenda effettiva visione dal 26 non lavorando questi 3 giorni.

    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.-

      Elimina
  24. Buongiorno avvocato sono dipendente nel settore delle telecomunicazioni a tempo indeterminato e categoria protetta ho avuto una proposta di lavoro con data inizio il 5 settembre, dato che devo dare un preavviso di 30 gg è corretto comunicare alla mia attuale azienda le dimissioni il 15 luglio ? inoltre e' corretto telematicamente inserire come data 15 agosto 2022 tenendo presente che per espletare le pratiche di assunzione di una categoria protetta occorrono 2 settimane (cosi mi ha detto la nuova azienda)?
    ne approfitto inoltre per chiederle un'altra cosa onde evitare di creare un irpef a debito per il prossimo anno: assegno di reversibilita' dell' inps + stipendio ral mensile 1630 posso chiedere gia' in fase di assunzione alla nuova azienda di applicarmi lo scaglione al 25% ?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. - Si! Puoi presentare le dimissioni entro il 15 luglio inserendo come data ultimo giorno lavorativo il 15 agosto ma in questo caso ti resta un buco lavorativo dal 16 agosto al 4 settembre.-
      - Si! Puoi richiedere in fase di assunzione che ti venga applicato lo scaglione IRPEF del 27%.-

      Elimina
  25. Buongiorno Avvocato, sono dipendente privato con Livello B1 del Contratto Metalmeccanico ed anzianità maggiore di 10 anni. Devo dare le dimissioni oggi 07/10/2022 e quindi il preavviso varrà dal 16/10/2022. Nell'altra azienda entrerò lunedì 16/01/2023 facendo 3 dei 4 mesi di preavviso. Sul sito dell'INPS posso inserire direttamente la data del 16/01/2023 come Data di decorrenza delle dimissioni per andare in continuità?
    Grazie
    Saluti
    Lorenzo

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Lorenzo!
      SI!
      Puoi inserire direttamente la data del 16/01/2023 come data decorrenza delle dimissioni ma avrai ovviamente detratto un mese di mancato preavviso dalle competenze maturate.-

      Elimina
  26. Salve,avrei bisogno di un consiglio attualmente ho un contratto indeterminato 4 livello settore terziario vorrei presentare le dimissioni immediate senza dare i 15 giorni di preavviso richiesti ora sono in mutua fino al 30/10 e non intendo tornare,il 31/10 darei le dimissioni immediate
    Il 1 novembre dovrei iniziare un lavoro nuovo,se il giorno prima del contratto nuovo mando le dimissioni telematiche per il vecchio lavoro come tempistica è giusta ?calcolando che so già che i 15 giorni di preavviso li trattengono ?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. SI!
      Devi presentare le dimissioni telematiche il 31 ottobre con decorrenza 1° novembre, e teoricamente il 31 ottobre dovresti rientrare in servizio.-

      Elimina
  27. Buongiorno, un informazione. Ho presentato le dimissioni telematiche ed ho dichiarato come primo giorno a casa dal 27/12. Posso, e cosa succede nel caso in cui anticipassi di dieci giorni? è comunque discrezionale per il datore di lavoro procedere con il trattenermi le giornate di mancato preavviso?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Non capisco perché vuoi anticipare la data dell'ultimo giorno di lavoro, nel senso che se vuoi anticipare l'inizio di una nuova attività lavorativa non puoi farlo senza il consenso dell'attuale datore di lavoro, mentre se vuoi solo restare a casa avrai detratte dalle tue competenze maturate tanti giorni paga quanti saranno i gironi di mancato preavviso.-

      Elimina
  28. Buongiorno. Sono impiegata con contratto Gomma e plastica industria livello F e ho presentato le dimissioni telematiche il giorno 14/12 indicando come primo giorno non lavorativo il 01/02/23. Ora il datore di lavoro mi dice che vorrebbe che io da metà gennaio chiudessi il rapporto di lavoro perché il preavviso che ho dato è più lungo rispetto a quello previsto dal CCNL. Può farlo? Se si cosa comporta? grazie e saluti

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Se il periodo di preavviso indicato dal lavoratore è superiore a quello previsto dal CCNL di rifermento, è il datore di lavoro che può chiudere il rapporto di lavoro prima della scadenza, e non è quindi necessario che lo modifichi il lavoratore.-

      Elimina
    2. Ma se il datore di lavoro lo chiude prima del termine da me indicato cosa mi deve retribuire?

      Elimina
    3. Se il datore di lavoro chiude il rapporto di lavoro prima del termine da te indicato ti pagherà solo fino alla data di chiusura dello stesso.-

      Elimina
  29. Buongiorno Avvocato, La ringrazio tantissimo per il Suo prezioso supporto che ci fornisce volontariamente. Vorrei chiederLe gentilmente una delucidazione: lavoro in banca e in base al ccnl credito devo dare un mese di preavviso. Inizierò il nuovo lavoro lunedì 17 aprile. Per rispettare il preavviso, posso inserire le dimissioni online dal portale cliclavoro giovedì 16 marzo (che partiranno da venerdì 17 marzo) e indicando come data decorrenza dimissioni lunedì 17 aprile (che coincide con quella del primo giorno del mio nuovo lavoro)? RingraziandoLa anticipatamente, La saluto cordialmente.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. SI!
      Confermo!
      Puoi presentare le dimissioni in data 16 marzo indicando come decorrenza la data del 17 aprile.-

      Elimina
    2. La ringrazio Avvocato. Avrei una curiosità: nel ccnl credito il preavviso è indicato "un mese": si tratta di mese solare (ad esempio 31/1-28/2) o 30 giorni di calendario? Grazie ancora

      Elimina
    3. Si intende 30 giorni di calendario!
      Se si intendesse mese solare nel contratto dovrebbe essere precisato preavviso9 di 30 giorni con decorrenza inizio o metà mese.-

      Elimina
  30. Grazie mille Avvocato.
    Avrei ancora due domande:
    1) ho visto che ci sono 7 giorni per revocare le dimissioni.
    Se le inserisco lunedì 13 marzo, con decorrenza 14 marzo, posso revocarle eventualmente fino a lunedì 20 marzo compreso?
    2) se do più di 30 giorni di calendario di preavviso, posso usufruire di eventuali giorni di sospensione volontaria (una sorta di giorno di ferie pagata al 40%) senza che quest'ultima mi faccia scattare il pagamento dell'indennità di mancato prravviso per i giorni di sospensione volontaria che usufruirei dopo che ho inserito le dimissioni? Se ad esempio, dando le dimissioni il 13 marzo (con decorrenza 14 marzo) e data dimissioni 17 aprile darei 34 giorni di preavviso, posso prendere 4 giorni di sospensione volontaria?

    Grazie ancora per la Sua disponibilità.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. - Le dimissioni possono essere revocate entro 7 giorni di calendario che decorrono dalla data di presentazione.-
      - Nel periodo di preavviso si può usufruire di ferie o permessi solo se autorizzati dal datore di lavoro.-

      Elimina
  31. Buongiorno Gianfranco,
    ho un problema, dal 6 marzo sono in malattia fino a al 24 marzo perché mi sono rotto un piede e dovrei dare un preavviso di un mese perché cambio lavoro che inizierei l'11 aprile. Se do le dimissioni il 10 marzo i giorni che sono in malattia durante il preavviso mi vengono conteggiati o mi addebiteranno i giorni di malattia durante il preavviso come indennità di mancato preavviso? Grazie mille!!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Fino a quando sei in malattia non puoi dare le dimissioni, quindi se non riesci a posticipare la data di assunzione ti verrà addebitato comunque il mancato preavviso.-

      Elimina
    2. Grazie Gianfranco. Posso inserire le dimissioni online nel mio ultimo giorno di malattia con data decorrenza il giorno successivo?

      Elimina
    3. La data di decorrenza delle dimissioni è il giorno in cui il rapporto di lavoro cessa. Quindi, è il giorno successivo al tuo ultimo giorno di lavoro.-

      Elimina
  32. Buonasera, dovrei dare preavviso di 7 giorni, visto che i maturo età pensionistica il 1 ottobre, ho dovuto fare la domanda con molto anticipo, ovvero ho dato dimissioni il 22 agosto con data ultimo giorno il 30 settembre. Sono in congedo straordinario 104 fino al 1 settembre e ho ripreso altri giorni, cioè fino al 23 settembre, quindi chiedevo da quando inizia la ditta a conteggiarmi il preavviso, cioè dal 23 settembre o dal 22 agosto data di presentazione? potevo riprendere i giorno di congedo 104 fino al giorno esatto per rispettare il preavviso? Preavviso si intende quello dal giorno di presentazione domanda o dal giorno ultimo di lavoro calcolando a ritroso i giorni da lavorare per CCNL (7)"! grazie per la risposta

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Il preavviso nel tuo caso inizia dal 23 settembre, cioè 7 giorni prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere quindi dalla data di presentazione delle dimissioni.-

      Elimina
  33. Quindi io adesso potevo prendere congedo straordinario? Ho fatto una cosa regolare presumo. Poi una cosa da capire , in quanto impossibilitato a lavorare il preavviso quindi se io non lavoro i 7 giorni mi viene non pagato i 7 o oltre a non pagarmeli devo dare 7 giorni di indennizzo alla ditta? In pratica ne riscuoto 23 e ne pago 7 rimanendo in busta 15? C
    redimi ma molta confusione pure i patronati nello spiegare !!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Se non lavori i 7 giorni di preavviso avrai detratti dalle tue competenze maturate 7 giorni di paga corrispondenti ai giorni di mancato preavviso.-
      Questo significa che potresti prendere altri 7 giorni di congedo straordinario in modo da aver detratti solo 7 giorni di paga per mancato preavviso.-

      Elimina