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mercoledì 17 agosto 2022

Donne Incinte e Maternità - Anno 2022

Tutto quello che devi sapere se sei incinta.

MATERNITA' E PATERNITA'

Novità dal 13/08/2022:

Dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri

Il pacchetto famiglia prevede l’introduzione di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) di congedo obbligatorio per i padri. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni a casa è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.


Indennità rafforzata per le autonome

Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Tre mesi in più di congedo facoltativo indennizzato

Cambiano anche le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i lavoratori dipendenti avranno diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. Va però precisato che ci sono 3 mesi di congedo parentale non trasferibili quindi se entrambi I genitori prendono 3 mesi ciascuno, uno dei due avrà diritto anche agli 3 aggiuntivi mentre se il congedo parentale viene richiesto da uno solo dei genitori non si ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-

Congedo parentale più ampio per gli autonomi

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps potranno fruire del congedo parentale entro i 12 anni e non più entro il terzo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno anche diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio.

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1) Maternità anticipata:

Si può richiedere, fin dall’inizio della gestazione, per gravi complicanze alla gravidanza (Autorizzazione ASUR) o per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli (Autorizzazione Ispettorato del Lavoro), ed è retribuita all’80%.-


2) Maternità obbligatoria prima del parto:

Va richiesta qualche giorno prima della fine del settimo mese di gravidanza per i 2 mesi prima del parto, ed è retribuita all’80%.-


3) Maternità flessibile:

Se non ci sono ne problemi di gestazione ne per l’attività che si svolge, si può lavorare fino ad un mese prima del parto (Certificato Ginecologo + Certificato Medico aziendale) , per prendersi poi 4 mesi dopo il parto.-


4) Si può lavorare fino al parto:

Dall'anno 2019 le neo mamme possono lavorare fino al parto (e non sono più obbligate a smettere un mese prima) e prendere poi tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bimbo. E’ però necessario il via libera del medico.-


5) Maternità obbligatoria dopo il parto:

Va richiesta dopo la nascita del bambino/a per i 3 mesi dopo il parto, o i 4 mesi se è stata richiesta la maternità flessibile, ed è retribuita all’80%.-


6) Maternità prolungata:

Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa dall’inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto (Autorizzazione Ispettorato del Lavoro).-


7) Riposi per allattamento:

Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-


8) Assegno di maternità dei Comuni:

E’ un contributo indirizzato alle madri disoccupate e casalinghe. La richiesta va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bimbo; per l'anno 2022 è di 354,73 euro al mese e spetta per cinque mensilità, a patto che il valore ISEE del nucleo familiare non risulti superiore a 17.747,58 euro.-


9) Congedo parentale:

I genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile. 
Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.


10) Assegno Unico Universale:

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale con decorrenza dal 01/03/2022 fino al 28/02/2023. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni. Infatti sostituisce e ingloba diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai Comuni, oltreché l'assegno di natalità e il premio alla nascita. 
L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L'assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età. E' “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia. 
Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito famigliare, anche se comunque nessuno ne rimarrà completamente escluso. Per questo però, é importante sapere come calcolare l'ISEE. Gli importi infatti dipenderanno dall'ISEE. Chi è sotto i 15mila euro con la dichiarazione otterrà il massimo dei benefici, oltre i 40mila si avrà comunque diritto all'importo minimo.


11) Bonus Asilo Nido:

Il bonus nido a partire dal 1° gennaio 2020 sarà riconosciuto secondo i seguenti importi:
  • 3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;
  • 2.500 euro per i nucleo familiari con modello ISEE di valore tra 25.000 e 40.000 euro;
  • 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.
Insomma, sarà il valore del proprio ISEE a determinare l’effettivo importo del bonus nido riconosciuto, e a fare la differenza sulla possibilità di aver diritto all’asilo gratis o meno. Si ricorda che, a differenza degli altri bonus famiglia, il riconoscimento del bonus asilo nido è strettamente legato ai mesi di iscrizione: il pagamento viene effettuato dall’INPS soltanto dopo l’invio dei documenti che attestano il pagamento della retta. Ovviamente quindi non tutte le famiglie avranno diritto ai 3.000 euro, 2.500 euro o 1.500 euro di bonus asilo nido, ma il totale riconosciuto sarà riparametrato in base ai mesi di frequenza.


12) Maternità Lavoratrici Autonome:

Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene comunque versata una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata sull'80% della retribuzione convenzionale stabilita annualmente, e differente per le varie tipologie di lavoro (domanda da trasmettere all'INPS a parto avvenuto). Per ottenere l'indennità sono necessari precisi requisiti contributivi. Hanno diritto anche al congedo parentale, con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/a. In questo caso l'astensione dal lavoro è richiesta e deve essere dimostrata.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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sabato 28 dicembre 2019

Bonus Bebè - Bonus Mamme Domani - Bonus Asilo Nido

Ecco alcune informazioni sul nuovo Bonus Asilo Nido (in vigore dal 17/07/2017),  Bonus Bebè e Bonus Mamme Domani.

1) Bonus Bebè 

BONUS BEBE’ ANNO 2020:
A partire dal 1° gennaio, per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, il bonus bebè sarà così strutturato:
160 euro al mese (1.920 euro all’anno), per le famiglie con modello ISEE fino a 7.000 euro
120 euro al mese (1.440 euro all’anno) per le famiglie con modello ISEE da 7.001 a 40.000 euro;
80 euro al mese (960 euro all’anno) per le famiglie con modello ISEE superiore a 40.000 euro.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il
31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di natalità sarà aumentato di un ulteriore 20%.-
Pur con l’eliminazione del requisito di reddito, il modello ISEE dovrà comunque essere presentato all’INPS, in quanto sarà il parametro per il calcolo dell’importo riconosciuto.-
Viene confermata esclusivamente per un anno la durata del bonus bebè; l’assegno di natalità spetta dal mese di nascita o ingresso in famiglia del figlio adottato e affidato, per un totale di 12 mesi.-
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Anno 2019:
Anche per tutto il 2019 è stato confermato il cosiddetto bonus bebè, un aiuto riconosciuto alle famiglie per ogni nuovo figlio. Il sostegno varia in base al reddito ed è riconosciuto per ogni bimbo nato (o anche adottato) fino al primo anno di vita. Per il secondo figlio bonus aumentato del 20%.-
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Il bonus bebè per i nuovi nati e adottati a partire dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 è stato confermato. Il testo della legge e l'emendamento relativo al bonus, è stato approvato dalla Commissione Bilancio, ponendo il limite a 25.000 euro annui e raddoppiando l'importo dell'agevolazione per la neo mamma con redditi fino a 7.000 euro.

Requisiti bonus bebè:

Alle neo mamme dal 1° gennaio 2015 spetta per ciascun figlio nato a partire da tale data un assegno di 960,00 euro che verrà erogato mensilmente dall'INPS previa richiesta e quindi previa presentazione della domanda su apposito modulo INPS da parte della mamma.
Possono presentare domanda bonus bebè INPS le mamme che partoriranno uno più bimbi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 o che adotteranno un bimbo in questo arco di tempo. Il pagamento del bonus, sarà mantenuto tale finché rimarranno invariati i requisiti di accesso al beneficio fiscale, e comunque non oltre il terzo anno del bambino.
Per quanto riguarda i requisiti reddituali neo mamme e le modalità di concessione dell'agevolazione, il testo della Legge di Stabilità 2015 prevede che lo Stato riconosce un assegno annuale di 960,00 euro pagato mensilmente dall'INPS a partire dal mese di nascita o di adozione. Ciò significa che se mio figlio nasce a febbraio 2015 l'assegno parte da febbraio se invece nasce il 20 settembre 2015 il pagamento del bonus parte da settembre.
La durata del beneficio è invece fino al terzo anno di vita del bambino, sempre che la neo mamma mantenga il possesso dei requisiti, ovvero, non venga superato il limite di reddito bonus bebè che dal 2015 al 2017 è complessivamente non superiore a 25.000 euro e per i nuclei più poveri a 7.000 euro. Tale soglia reddituale va considerata come somma dei redditi dei genitori e riferito all'anno solare precedente a quello della nascita del bambino beneficiario dell'assegno. Il predetto limite di reddito, non è previsto a partire dal quinto figlio in poi.

I beneficiari del bonus bebè:

Le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 25.000 euro in un anno (12 mesi). Il bonus bebè 2015 sarà concesso anche agli stranieri:
  • cittadini di uno stato membro dell’UE;
  • extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

Quanto vale e quando dura il bonus bebè?

Il bonus bebè  vale 960 euro all’anno (80 euro al mese) e dura per i primi tre anni di vita del bambino, la cui nascita o adozione devono avvenire nel periodo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Se la famiglia ha un reddito ISEE inferiore a 7.000 euro, il bonus bebè raddoppia e varrà 160 euro al mese, anziché 80.
Gli importi che le famiglie riceveranno come bonus non dovranno essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi, poiché il bonus non concorre al reddito imponibile.

Dove si presenta la domanda del bonus bebè ?

La neo mamma per fruire dell'agevolazione di 80 euro al mese per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, deve presentare la richiesta bonus bebè all'INPS.

Come?

Presentando il modulo bonus bebè INPS per via telematica direttamente se si possiede il PIN dispositivo dell'NPS, oppure, recandosi presso Caf e Patronati, intermediari abilitati che provvederanno a compilare il modello di domanda e trasmetterlo online all'Istituto.

Quando fare domanda bonus bebè ?

La domanda va presentata dopo la nascita del bambino, poiché il pagamento mensile decorre dal mese di nascita o di entrata del figlio adottivo in famiglia.
La domanda va presentata all’INPS, entro 90 giorni dalla nascita del bebè o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo, dal genitore convivente con il figlio.-
In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile 2015 (quindi c’è tempo fino al 27 luglio 2015.-
Per le domande presentate oltre i 90 giorni l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.-    
Una volta presentata la domanda bonus bebè all'INPS, l'Istituto provvede a verificare il possesso dei requisiti della neo mamma ed erogare la somma di 80 euro al mese per un totale di 960,00 euro. Si ricorda che l'assegno non è cumulativo ai fini IRPEF.

Chi ha diritto al bonus INPS?

La domanda bonus bebè 2015 all'INPS ai fini di riconoscimento delle 80 euro mensili, ovvero, un assegno di 960,00 euro all'anno, può essere presentata dalle neo mamme o mamme adottive:

  • Cittadine Italiane
  • Cittadine di uno Stato membro dell'Unione Europea.
  • Cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno.

Per le neo mamme possibilità anche di richiedere l’assegno di maternità 2015 Stato e Comune, sempre se si possiedono i requisiti per beneficiare del contributo, ovvero, assegno a carico dello Stato per madri naturali e adottive, per padri anche adottivi lavoratori anche precari mentre quello erogato dal Comune e pagato dall'INPS per le neomamme disoccupate.

Se mio figlio è nato a dicembre 2014 ho diritto al bonus neo mamme?

No, purtroppo il Ddl di Stabilità 2015 parla chiaro, il bonus bebè spetta solo ai bambini nati a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, per cui se il bimbo nasce alle 11:59 del 31 dicembre 2014 la neo mamma non ha diritto all'agevolazione con assegno mensile ma secondo le modalità previste bonus bebè fondo nuovi nati quindi voucher baby sitter e asilo nido, stessa cosa se nasce, o entra in famiglia se adottato, il 1° gennaio 2018.
Per essere sicuri al 100%, si deve attendere il decreto ufficiale che come abbiamo detto sopra è da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova manovra finanziaria.

2) Bonus Mamme

Il bonus mamme è un sussidio pari a 1.000 euro al mese, che sarà concesso alle mamme:
  • con un reddito ISEE inferiore a 8.500 euro;
  • e almeno quattro figli.
Tra le ultime agevolazioni c'è un nuovo bonus acquisti per famiglie con 4 figli da 1000 euro. Tale bonus, riservato a circa 45 mila nuclei familiari che hanno da 4 a più figli, avrà come tetto ISEE una soglia inferiore a 8.500 euro annui, consiste nell'erogazione di mille euro in buoni per l’acquisto di beni e servizi ai figli minori, un modo concreto per aiutare a sostenere reddito di famiglie povere. Per sapere come fare a richiederlo e a presentare la domanda bonus acquisti 2015 famiglie numerose, bisognerà però attendere il decreto attuativo, che detterà le modalità dell'erogazione, a chi presentare la domanda e quando.

3) Bonus Mamma Domani

L’art. 1, comma 353 della legge di bilancio per il 2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio che concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

A) Requisiti generali:

Il premio di natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125).

  • Residenza in Italia;
  • Cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del decreto legislativo n. 251/2007;
  • Per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di  soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli art. 10 e 17 del decreto legislativo n. 30/2007:

B) Maturazione del premio alla nascita o all’adozione:

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
  • Compimento del 7° mese di gravidanza;
  • Parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • Adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • Affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/183;

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.-

C) Termini di presentazione della domanda o documentazione a corredo:

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.
La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale attestante la data presunta del parto.
Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.-
In caso di adozione o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario, abbreviando così i tempi di definizione della domanda, è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.-

Inoltre se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria, se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, specificati al precedente punto 1, è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).


5) Bonus Asilo Nido

Anno 2020:
Secondo le novità contenute nella Legge di Bilancio 2020, il bonus nido a partire dal prossimo 1° gennaio sarà riconosciuto secondo i seguenti importi:
·         3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;
·         2.500 euro per i nucleo familiari con modello ISEE di valore tra 25.000 e 40.000 euro;
·         1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.
Insomma, sarà il valore del proprio ISEE a determinare l’effettivo importo del bonus nido riconosciuto, e a fare la differenza sulla possibilità di aver diritto all’asilo gratis o meno.-
Si ricorda che, a differenza degli altri bonus famiglia, il riconoscimento del bonus asilo nido è strettamente legato ai mesi di iscrizione: il pagamento viene effettuato dall’INPS soltanto dopo l’invio dei documenti che attestano il pagamento della retta.
Ovviamente quindi non tutte le famiglie avranno diritto ai 3.000 euro, 2.500 euro o 1.500 euro di bonus asilo nido, ma il totale riconosciuto sarà riparametrato in base ai mesi di frequenza.
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Anno 2019:
Con una norma inserita nella legge di bilancio approvata a fine anno 2018 il bonus per l’asilo nido nel 2019  fino al 2021 aumenta da 1.000 a 1.500 euro. Il sostegno viene erogato dall’INPS per l’iscrizione agli asili nido pubblici e privati.-
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Sbloccato il bonus asilo nido. L'Inps ha infatti pubblicato la Circolare 88 che rende operative le misure previste dalla Legge di bilancio. Il bonus ha un importo di 1.000 euro e potrà essere richiesto per i bimbi nati dal 1° gennaio 2016. Le domande si potranno presentare dal prossimo 17 luglio e fino al 31 dicembre. Necessario attestare l'iscrizione al nido per poter usufruire del contributo.

A) Come funziona il bonus:

Il bonus ha un importo complessivo di 1000 euro ed è destinato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per i bambini fino a tre anni. In alternativa può essere richiesto per il pagamento dell'assistenza, presso la propria abitazione, per i bimbi della stessa età affetti da gravi patologie croniche. L'importo del bonus è suddiviso in 11 rate da 90,91 euro, e verrà erogato con cadenza mensile. Per i bimbi già iscritti al nido sarà riconosciuto l'intero importo spettante a partire dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il contributo. La somma sarà invece versata dall'Inps in un'unica soluzione in caso di domanda per il supporto domiciliare.


B) Chi può presentare la domanda:

Il beneficio spetta ai genitori di bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2016. Non è previsto alcun limite di reddito massimo, quindi non occorre richiedere la dichiarazione Isee. Il beneficio è riconosciuto a residenti in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria, e agli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o, di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari. Diritto al bonus anche peri cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. La domanda dovrà essere presentata da chi ha sostenuto la spesa per il nido. In caso di assistenza familiare, poi, è richiesto il certificato medico e chi presenta la domanda deve essere convivente con il bimbo.


C) I paletti:

Ci sono però un paio di paletti tenere in considerazione. Il primo è che non può accedere al bonus per gli asili nido, chi già usufruisce del voucher asili nido. Il voucher asili nido è un contributo di 600 euro mensili, fino ad un massimo di sei mesi per le mamme lavoratrici che rinunciano al congedo facoltativo e tornano immediatamente al lavoro. Voucher e bonus non sono cumulabili. Chi otterrà il bonus, poi non potrà detrarre dal reddito le rette dell’asilo.-

D) Più figli:

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.-

E) Requisiti necessari:

Se la domanda viene fatta per il bonus asilo nido sarà necessario indicare le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio. Potranno verificarsi due casi: il primo è che il bimbo abbia già frequentato il nido nel periodo gennaio-luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017). In questo caso il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette. Per ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1.000 euro, il richiedente dovrà anche dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/2018. Se il minore è iscritto per la prima volta, la domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza.-           

F) Termini e modalità:

La domanda potrà essere presentata dal prossimo 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, con le seguenti modalità:

  • on line tramite i servizi telematici dell'Inps;
  • via telefono chiamando il Contact Center dell'istituto al numero verde 803.164gratuito da rete fissa o il numero 06164.164da rete mobile (con tariffazione a carico);
  • di persona rivolgendosi ad un patronato.




Per avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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martedì 17 gennaio 2017

Aiuti alla Famiglia (anno 2017)

Ecco un elenco degli aiuti alla famiglia disponibili per il 2017.

1) Mamma Domani:

È un assegno di 800 euro una tantum destinato soprattutto a coprire parte degli esami diagnostici e delle prime spese per il bambino, subito dopo la nascita. Potrà essere richiesto, senza alcuna limitazione di reddito, già a partire dal settimo mese di gravidanza. E sarà l’INPS, dopo l’imminente decreto attuativo, ad occuparsi di comunicare le modalità operative e di erogare le prestazione.-

A partire dal 2017, quindi, le future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza, se vorranno richiedere il bonus, dovranno presentare l'apposita domanda all'INPS, per via telematica.


2) Buono Nido:

Si tratta di un contributo per il pagamento delle rette dei nidi pubblici e privati fino ad un massimo di 1.000 euro annui (erogati in 11 mensilità) che, sarà versato dall’INPS. Questa misura riguarda tutte le famiglie senza alcuna limitazione di reddito e si riferisce all’intera durata massima di tre anni di frequenza del nido, sia pubblico che privato. Possono beneficiare del contributo i nati dal primo gennaio 2016. L’aiuto sarà destinato anche alle famiglie con bambini meno di tre anni che, a causa di gravi patologie croniche, sono impossibilitati a frequentare un nido. Unico vincolo: il bambino deve rimanere iscritto al nido tutto l’anno, pena una riduzione del bonus. Il contributo economico viene riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione anche parziale del congedo parentale. Occorre ricordare che qualora si fruisca del voucher, non sarà possibile usufruire anche della detrazione fiscale prevista per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori pari al 19% sul totale spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro.-



3) Bonus Bebè:

Confermato in maniera definitiva il Bonus Bebè già esistente. L’assegno mensile do 80 euro versato per un triennio alle famiglie con un ISEE inferiore ai 25.000 euro viene raddoppiato al di sotto della soglia di 7.000 euro .-


4) Voucher baby-sitter:

La manovra ha aumentato le risorse da 20 a 40 milioni di euro l’anno per le lavoratrici dipendenti e da 2 a 10 milioni per le lavoratrici autonome. Rispetto agli anni passati, inoltre, il potenziamento è stato stabilito per un biennio, anziché per un solo anno.-


5) Fondo Credito Nuovi Nati:

Ultima novità prevista dalla legge di Stabilità è l’istituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo di sostegno alla natalità, dotato di 14 milioni di euro per il 2017, che nel 2018 diventeranno 24 milioni. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.-


6) Nuovo congedo parentale:

È stato esteso dal Jobs Act il congedo parentale retribuito al 30%, dai tre ai sei anni del figlio (otto per le famiglie a basso reddito) e non retribuito dagli attuali otto anni del figlio a 12 anni. Si può chiedere anche a ore.-


7) Congedo paternità:

È stato prorogato anche nel 2017 il congedo obbligatorio di due giorni per i papà. Da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Il congedo papà è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari o adottivi entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.-


8) Assegno di maternità 2017 dello Stato:

Per madri naturali o adottive ma anche padri che però siano lavoratori anche precari.
Requisito fondamentale: essere residenti in Italia ed essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari.
Inoltre i requisiti che la madre deve possedere per aver diritto all'assegno sono:

  • è una lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
  • è una lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
  • è una lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.-



9) Assegno di maternità 2017 dei Comuni:

È un contributo indirizzato alle madri disoccupate e casalinghe. La richiesta va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bimbo e dalla sua entrata in famiglia se adottato o preso in affido. Il beneficio è riconosciuto anche alle mamme extracomunitarie che, entro sei mesi dalla nascita del bambino, presentano la documentazione per la richiesta + permesso soggiorno.

A chi è rivolto. L'assegno a carico del Comune è riservato alle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino.

L'importo dell'assegno viene rivalutato dal Comune ogni anno in base all'adeguamento ISTAT.



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