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domenica 25 febbraio 2024

Assegno di Vedovanza su Pensione di Reversibilità dal 01/07/2023 al 30/06/2024

Valori dal 01/07/2023 AL 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS)

È previsto che sulla pensione di reversibilità SO (Fondo lavoratori dipendenti) siano corrisposti gli assegni familiari, ove si tratti di inabile titolare della pensione ai superstiti.-

Tale diritto è anche sancito da una sentenza della cassazione (n. 7668/96).-

Il beneficio deve essere collegato al solo stato di inabilità della vedova/o superstite.-

L'INPS con circ. n. 98/98, nel prenderne atto, ha affermato che l'assegno può essere riconosciuto nei limiti della prescrizione quinquennale.-

Successivamente con circ. 11/99 ha chiarito che i richiedenti ultrasessantacinquenni, in possesso di certificazione medica ASL che attesti gravi difficoltà a svolgere compiti e funzioni dell'età, saranno convocati a visita medica; necessario almeno 80% invalidità.-

Invece, il riconoscimento del 100% di invalidità civile, può essere ritenuto probante ai fini dell'accoglimento della domanda e quindi del diritto di percepire gli assegni familiari.- 

Requisiti:

L'assegno di vedovanza spetta se si possono far valere i requisiti di seguito indicati:

  1. Titolarità di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente (settore privato o pubblico). Sono escluse le reversibilità dei lavoratori autonomi (SR, SoArt, Socom).
  2. Essere inabili a proficuo lavoro. La valutazione spetta ai sanitari dell’INPS ma se si è in possesso di verbali delle Commissioni di invalidità civile con riconoscimento di accompagnamento o di invalidità civile, si è esonerati da visite c/o uffici sanitari dell’INPS.
  3. Possedere redditi inferiori al limite annualmente determinati.-


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS) :

Reddito familiare fino a euro 31.569,47 = euro 52,91

Reddito familiare da 31.569,48 fino a euro 35.413,24 = euro 19,59

Reddito familiare da 35.413,25 non spettano assegni familiari  

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Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023:

Reddito familiare                       fino a euro 29.203,95 = euro 52,91
Reddito familiare da 32.759,71 non spettano assegni familiari 
Reddito familiare da 29.203,96 fino a euro 32.759,70 = euro 19,59


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022:
Reddito familiare                       fino a euro 28.659,42 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.659,43 fino a euro 32.148,87 = euro 19,59
Reddito familiare da 32.148,88 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021:
Reddito familiare                       fino a euro 28.659,42 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.659,43 fino a euro 32.148,87 = euro 19,59
Reddito familiare da 32.148,88 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020:

Reddito familiare                       fino a euro 28.516,84 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.516,85 fino a euro 31.988,93 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.988,94 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019:

Reddito familiare fino a euro 28.206,57 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.206,58 fino a euro 31.640,88 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.640,89 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015:

Reddito familiare fino a euro 27.843,98 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.843,99 fino a euro 31.234,15 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.234,16 non spettano assegni familiari



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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lunedì 10 febbraio 2020

Pensione di Reversibilità e Pensione ai Superstiti

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Anche conosciuta come Reversibilità, è la pensione che, alla morte del pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.

A chi spetta

  • Al coniuge anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti 
  • Al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile
  • Ai figli: che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico
  • Ai nipoti minori: che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna)
  • Ai genitori inabili; in caso di mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti
  • Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili; in mancanza degli altri precedenti

La pensione di reversibilità spetta ai figli maggiorenni iscritti all'università fino a 26 anni di età purché non vadano fuori corso, perché viene riconosciuta solo per la durata del corso legale, e non possono svolgere alcuna attività lavorativa neanche saltuaria.

    Quanto spetta:

    • 60% al coniuge
    • 70% solo un figlio 
    • 20% a ciascun figlio minorenne se c’è anche il coniuge
    • 40% a ciascun figlio minorenne, se sono solo i figli ad averne diritto
    • 15% a ciascun genitore, fratello e sorella inabili
    In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

    PENSIONE AI SUPERSTITI

    È la pensione che spetta ai componenti del suo nucleo familiare, se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa.
    La pensione ai superstiti spetta solo se il deceduto aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

    Incomulabilità con redditi del beneficiario:

    • Con un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile  in vigore al 1° gennaio è prevista una riduzione del 25% dell'importo della pensione di reversibilità.
    • Con un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile  in vigore al 1° gennaio è prevista una riduzione del 40% dell'importo della pensione di reversibilità.
    • Con un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile  in vigore al 1° gennaio è prevista una riduzione del 50% dell'importo della pensione di reversibilità.-
    Ammontare dei redditi: anno 2020
    Reddito fino a euro 20.087,73 nessuna riduzione
    Reddito da euro 20.087,74 a euro 26.783,64 -  riduzione del 25%
    Reddito da euro 26.783,65 a euro 33.479,55 - Riduzione del 40%
    Reddito da euro 33.479,55 - Riduzione del 50%

    Indennità per morte:

    Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:
    • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
    • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
    • nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.
    La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.


    Indennità una-tantum:

    Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità una-tantum, se:
    • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
    • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
    • è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.
    Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.


    Suddivisione della pensione di reversibilità fra più coniugi superstiti:

    Se il coniuge defunto non si era risposato, la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite (ovviamente, se sussistono tutti i presupposti di legge e nei limiti dell’arco di durata del matrimonio poi conclusosi con il divorzio). Anche se dopo il divorzio il coniuge defunto aveva intrapreso una convivenza con un soggetto terzo, l’intera pensione di reversibilità spetta comunque all’ex coniuge divorziato.

    Se invece, dopo il divorzio, il defunto aveva contratto nuove nozze, allora la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia al/la vedovo/a.

    Secondo la Legge sul Divorzio la ripartizione delle quote viene fatta dal Tribunale in considerazione della durata dei rispettivi matrimoni: tuttavia, si è stabilito che il Tribunale non può basarsi soltanto sul numero di anni di durata di ciascun matrimonio, ma deve tenere in debita considerazione lo stato di bisogno dei singoli superstiti (divorziato e vedovo), ossia le relative condizioni economiche e reddituali.


    Come si richiede la pensione di reversibilità da divorziati:

    In caso di decesso dell'ex coniuge divorziato, l'ex coniuge superstite interessato alla pensione di reversibilità dovrà avanzare un apposito ricorso al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto.

    In tal caso il Tribunale valuta se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i tre presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge defunto, se il suo stato civile è rimasto libero e se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla data in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio.

    Al ricorso diretto al conseguimento della pensione di reversibilità deve essere allegato un atto notorio (è una dichiarazione sottoscritta dal cittadino per comprovare stati - es: celibe/nubile, fatti e qualità personali dei quali ha diretta conoscenza) dal quale risultino tutti gli aventi diritto.

    Cosa significa “a carico”:
    È importante sottolineare che, per le pensioni ai superstiti, il concetto di “a carico” è diverso che in ambito strettamente fiscale ai fini IRPEF secondo cui, per essere a carico, i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
    Nel caso della pensione ai superstiti la definizione è più ampia.
    La normativa vigente prevede che “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. (Riferimento: articolo 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7)
    Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
    La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:
    -          i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (Anno 2017 : 501,89 x 130% = 652,45 euro);


              
    Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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