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giovedì 7 dicembre 2023

Maternità

MATERNITA' E PATERNITA'

La tutela della maternità:

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

Permessi retribuiti:

Per esami prenatali e accertamenti clinici

Retribuiti al 100%

Maternità obbligatoria:

Due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-

Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Maternità flessibile:

Un mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-

Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Se non ci sono ne problemi di gestazione ne per l’attività che si svolge, si può lavorare fino ad un mese prima del parto (Certificato Ginecologo + Certificato Medico aziendale)

per prendersi poi 4 mesi dopo il parto.-

Le neo mamme possono lavorare anche fino al parto e prendere poi tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bimbo. E’ però necessario il via libera del medico.-

Maternità anticipata:

- In caso di interdizione per gravi complicazioni della gestazione o per l’aggravamento in gravidanza di patologie preesistenti, la lavoratrice deve presentare la domanda all’Azienda Sanitaria Locale competente (con riferimento al luogo di residenza), unitamente al certificato medico. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con il primo giorno di assenza dal posto di lavoro giustificato dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice. Nell’astensione dal lavoro, la lavoratrice sarà retribuita all’80% e non avrà alcuna limitazione di reperibilità.

- In caso di interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, qualora non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, l’Azienda presenta domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro. La domanda, previo effettivo accertamento dell’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, deve essere accolta dalla Direzione Territoriale del Lavoro entro 7 giorni dalla sua presentazione. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con la data di rilascio del provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro.

- Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.

Maternità posticipata:

Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.

Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Parto prematuro:

I giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto possono essere utilizzati in aggiunta ai 3 mesi dopo il parto sempre fino ad un massimo di 5 mesi totali

Retribuiti all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Riposi per allattamento:

Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-

Congedo per malattia del figlio:

Senza limiti temporali per figli di età inferiore a 3 anni da usufruire alternativamente all'altro genitore; 5 giorni di permesso per ciascun genitore dal 3° all'ottavo anno di vita del bambino, ma questi congedi non sono retribuiti.-

Congedo parentale:

Il decreto legislativo 80/2015 prevede che può essere richiesto entro i primi 12 anni del bambino per un periodo massimo di 6 mesi elevati a 7 se a prenderlo è il papà. Se il genitore è solo (vedovo, divorziato, single ecc.) il congedo sale a 10 mesi. E si arriva agli 11 complessivi (tra marito e moglie) se il papà chiede almeno 3 mesi per se stesso: In caso di parto gemellare il periodo si raddoppia (6 mesi per ciascun figlio).-

Tre mesi in più di congedo facoltativo indennizzato

Cambiate le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i lavoratori dipendenti avranno diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. Va però precisato che ci sono 3 mesi di congedo parentale non trasferibili quindi se entrambi I genitori prendono 3 mesi ciascuno, uno dei due avrà diritto anche agli 3 aggiuntivi mentre se il congedo parentale viene richiesto da uno solo dei genitori non si ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-


Congedo parentale su base oraria:

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.


Congedo di paternità:

Tra le novità introdotte nel 2022 vi è il “congedo di paternità obbligatorio”, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. I giorni di congedo non sono frazionabili ad ore e possono essere fruiti anche in modo non continuativo, nel periodo tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 5 mesi successivi. Tali giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I lavoratori devono fare la comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni.-

Maternità dopo scadenza contratto:

Entro 60 giorni tra scadenza contratto e inizio ottavo mese di maternità, si ha diritto a 5 mesi di indennità di maternità.-

Maternità anticipata dopo scadenza contratto:

L'INPS in base ad un parere del Consiglio di stato, riconosce il diritto all'indennità di maternità anche alla lavoratrice che, entro 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, ottenga dalla direzione provinciale del lavoro l'interdizione anticipata dal lavoro.-


Diritti sanciti:

Divieto di licenziamento: dall'inizio della gestazione e fino ad un anno di vita del bambino, (salvo colpa grave della lavoratrice, cessazione dell'attività aziendale o mancato superamento del periodo di prova).-

Divieto di adibire le lavoratrici a lavorazioni gravose e/o insalubri: dall'inizio della gestazione fino ad un anno di età del bambino.-

Divieto di adibire le lavoratrici a lavoro notturno: dall'inizio della gestazione fino ad un anno di vita del bambino.-

Diritto di rientrare nella stessa unità produttiva: in cui erano occupate prima dell'evento o in un'altra ubicata nello stesso comune (salvo rinuncia della lavoratrice).-

Divieto di discriminazione

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ASSEGNO DEL COMUNE:

Aventi diritto:

Madri cittadine italiane; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità

Madri comunitarie; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità

Madri non comunitarie; titolari di carta di soggiorno casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità

Padre cittadino italiano residente; solo nel caso di abbandono del figlio, affidamento esclusivo o madre minorenne che fa parte della famiglia anagrafica del padre.-

L'assegno del comune viene erogato per un massimo di 5 mensilità. La domanda va presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore in famiglia.-

Il reddito della famiglia anagrafica e dei soggetti fiscalmente a carico di essi, non deve essere superiore al valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE).-

Anno 2023 – Importo mensile euro 383,46 per complessivi Euro 1.917,30 (Euro 383,46 X 5 mesi) – Limite ISEE euro 19.185,13.-


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

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martedì 19 febbraio 2019

Reddito di Cittadinanza - Pensioni di Cittadinanza

Reddito di Cittadinanza

Di seguito alcune informazioni su come richiedere e quali sono i requisiti per il Reddito di Cittadinaza.

Richiesta:

La richiesta del Reddito di Cittadinanza dovrà essere presentata agli uffici postali utilizzando il modello che verrà messo a disposizione dall’Inps; la domanda potrà essere inviata online o anche rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale convenzionati con l’Inps. All’atto della domanda bisognerà presentare anche la DSU a fini ISEE.
Una volta ricevuta la domanda l’Inps ha tempo 5 giorni per valutare il possesso dei requisiti richiesti
utilizzando le banche dati a disposizione; in caso di accettazione della richiesta, il beneficio economico sarà erogato attraverso la carta RdC.
Si tratta di una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese e con l’obbligo di spendere tutto il contributo entro il mese dell’erogazione; sono vietate, inoltre, le spese per beni e servizi riferiti al gioco d’azzardo o che portano alla ludopatia.


Requisiti:

1) essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini di uno Stato membro UE. È riconosciuto anche agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2) essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni;
3) avere un ISEE inferiore a 9.360€;
4) avere un patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
5) avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 2.000€ per ogni
componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€). Vi è poi un incremento di 1.000€ per ogni figlio successivo al primo, e di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
6) avere un reddito familiare non superiore a 6.000€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto (clicca qui per la formula per calcolare il reddito familiare);
Non hanno diritto al reddito di cittadinanza, invece:
a) i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi
precedenti alla richiesta del RdC, nonché di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni (clicca qui per approfondire);
b) i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
c) i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena;
d) nuclei familiari dove uno dei componenti risulti essersi dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti al momento della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa).

Gli importi del reddito di cittadinanza 

Il reddito di cittadinanza non ha un importo fisso; varia, infatti, in base alla situazione economica della famiglia che lo richiede. Nel dettaglio, come specificato nell’articolo 3 del decreto, il beneficio economico si compone di due differenti elementi:
integrazione fino a 6.000€ (annui) del reddito familiare;
integrazione pari all’ammontare del canone annuo di locazione (fino ad un massimo di 3.360€ annui) per le famiglie che sono in affitto. È prevista poi un integrazione (ma fino ad un massimo di 1.800€ annui) per i nuclei familiari che risiedono in un’abitazione di proprietà ma per la quale è stato contratto un mutuo.
Per quanto riguarda l’integrazione del reddito familiare in presenza di più componenti questo viene
moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero:
+0,4 per ogni componente familiare maggiorenne successivo al primo;
+0,2 per ogni componente minorenne.
Questo può essere incrementato fino ad un massimo del 2,1.
Il beneficio economico complessivamente non può superare i 9.360€ annui, ossia i famosi 780€ mensili (anche questa soglia va moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Questo, invece, non può essere inferiore ai 480€ annui (clicca qui per le istruzioni per il calcolo del reddito di cittadinanza).

Pensioni di Cittadinanza

Di seguito alcune informazioni su come richiedere e quali sono i requisiti per le Pensioni di Cittadinanza.

Richiesta:

La richiesta - come si legge nell’articolo 5 del decreto - dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda messo a disposizione dall’Inps.
La domanda potrà essere presentata utilizzando la modalità telematica (che verrà specificata in un
secondo momento) oppure rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale convenzionati dall’Inps.
Una volta ricevuta la domanda, l’Inps ha cinque giorni di tempo per analizzarla: nel caso la richiesta
venga accolta, la pensione di cittadinanza verrà erogata dal mese successivo su una carta elettronica.
Questa carta può essere utilizzata per gli acquisiti (ma non per qualsiasi tipo di attività che abbia a che fare con il gioco d’azzardo); inoltre, si può prelevare contante ma fino ad un massimo di 100€ al mese.

Requisiti

Partiamo con l’analizzare i requisiti della pensione di cittadinanza. In primis, come anticipato, è
necessario che il nucleo familiare per il quale se ne fa richiesta sia composto esclusivamente da persone Over 67.
1) essere cittadini italiani, o in alternativa di uno Stato membro UE. La pensione di cittadinanza spetta anche agli stranieri, purché in possesso del regolare permesso di soggiorno;
2) essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni;
3) ISEE inferiore a 9.360€;
4) patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
5) patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
6) reddito familiare non superiore a 7.560€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo
familiare sia in affitto.

Cosa spetta:

Ai nuclei familiari che soddisfano i suddetti requisiti spetta un beneficio economico che - come descritto dall’articolo 3 del decreto - si compone di due parti:
integrazione del reddito familiare fino al raggiungimento della soglia annua di 7.560€;
integrazione pari all’ammontare annuo del canone di locazione (per i nuclei familiari che vivono in
affitto) fino ad un massimo di 1.800€.
Complessivamente potrebbe spettare un’integrazione del reddito fino al raggiungimento di 9.360€;
mensilmente, quindi, l’interessato ha diritto ad un massimo di 780€. In ogni caso, l’integrazione non può essere inferiore ai 480€ annui.
L’importo dell’integrazione, però, viene aumentato in caso di nuclei familiari numerosi; nel dettaglio, per ogni persona maggiorenne successiva alla prima si applica un parametro della scala di equivalenza pari a 0,4. Quindi, nel caso di una coppia di Over 65, l’importo massimo dell’integrazione è di 1.092€ al mese, 13.104€ l’anno.
È bene sottolineare, comunque, che il parametro di scala di equivalenza complessivo non può essere
superiore a 2,1. Quindi, in caso di nuclei familiari numerosi - purché composti esclusivamente da Over 65
- l’importo massimo della misura è di 1.638€ al mese, 19.656€ l’anno.

Durata e decorrenza

Per quanto riguarda la durata della pensione di cittadinanza, questa viene riconosciuta per tutto il periodo in cui il beneficiario soddisfa i suddetti requisiti, per un massimo di 18 mesi. Scaduto questo termine si può chiedere il rinnovo del beneficio.
Il contributo, invece, è riconosciuto per dodici mensilità e decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi porre i tuoi quesiti qui di seguito tra i commenti; ti risponderemo appena possibile!

martedì 12 febbraio 2019

Quota 100 – Pensione Anticipata – Opzione Donna – Lavoratori Precoci – Ape Sociale – Pace Contributiva – Pens. Ant. Commercianti in Crisi – TFS statali

Quota 100 per le pensioni è in vigore dall’1 aprile 2019.

È nel Titolo II del testo del decreto (il Titolo I è dedicato al reddito di cittadinanza) che si parla  di Quota 100. È qui, infatti, vengono introdotte le nuove disposizioni per il pensionamento anticipato con un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi.
Per usufruirne si devono avere i requisiti entro il 31 dicembre 2018 (per i lavoratori privati) e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Dopo tre mesi: requisiti a partire dall’1 gennaio 2019 (lavoratori privati)
1 agosto 2019: requisiti all’entrata in vigore del decreto (lavoratori privati) e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Dopo sei mesi: requisiti a partire dall’1 febbraio 2019 (lavoratori pubblici)
1 settembre 2019: in line con l’inizio dell’anno scolastico (lavoratori Scuola ed Afam)

  • Stop scatti età: pensione non legata all’aspettativa di vita
  • È possibile cumulare periodi assicurativi presenti su più gestioni.
  • La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
  • La pensione è cumulabile con redditi da lavoro occasionale (5mila euro max).
  • I dipendenti pubblici devono dare un preavviso di sei mesi.
  • Fondo Bilaterale per il ricambio generazionale: si può accedere per andare in pensione tre anni prima di quota 100 a patto che ci sia un’assunzione.


Pensione anticipata:

È possibile andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne.
– Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi.

Opzione Donna:

Ad oggi, per poter ottenere il pensionamento anticipato tramite Opzione Donna, è necessario rientrare in precisi requisiti: le dipendenti devono aver raggiunto 58 anni di età e 35 di contribuzione, mentre per le autonome gli anni salgono a 59 di età e 35 di contribuzione. Una volta maturate queste condizioni l’attesa per la liquidazione dell’assegno pensionistico è rispettivamente di 12 e 18 mesi.
Per il calcolo dei requisiti, la data da prendere in considerazione è il 31 dicembre 2016 (e non più, quindi, il 31 dicembre 2015). Le lavoratrici vedranno, inoltre, il loro assegno calcolato su base contributiva.
Il metodo di calcolo utilizzato per Opzione Donna è quello contributivo. Esso viene spesso definito come svantaggioso poiché appunto basato sui contributi effettivamente accreditati anziché sulla media degli ultimi stipendi o redditi (metodo cosiddetto retributivo).

Lavoratori precoci:

– Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. I lavoratori precoci potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Ape Sociale

L’Ape sociale è un’indennità sostitutiva, in vigore tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2019, che durerà fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Requisito anagrafico: almeno 63 anni di età.
Requisito contributivo: 30 o 36 anni, a seconda dei casi, con bonus di un anno per figlio (massimo 2) per le lavoratrici.

Pace contributiva: cos’è e come funziona

Nel decreto su Quota 100 è stata inserita anche la pace contributiva per il triennio 2019-2021.
La pace contributiva consente di riscattare, su richiesta, periodi di buco contributivo non obbligatori per un massimo di 5 anni e il riscatto del periodo di laurea a condizioni agevolate entro i 45 anni.
Agevolazioni: detraibili dell’onere del 50 per cento in cinque quote annuali e rateizzazione fino a 60 rate mensili.
Per ogni anno di università frequentato dal 1 gennaio 1996 in avanti, fino a un massimo di 5 anni ed escluso il periodo di fuori corso, il contribuente pagherà circa 5.240. E il 100% dell’importo versato sarà anche deducibile fiscalmente.-

Pensione Anticipata per commercianti in crisi: 

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale. L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs 207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una precisa data di scadenza.  In passato l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta sino al 31 dicembre 2016.

Modalità di concessione

Le modalità di concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

Trattamento di fine rapporto per gli statali (TFS)

Per tutti i pensionati pubblici – non solo Quota 100 – c’è la possibilità di avere subito, a fronte dei 2-3 anni attuali, l’anticipo di fine rapporto fino a 30mila euro.

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lunedì 2 maggio 2016

Aliquote e Detrazioni IRPEF

Di seguito riportiamo le aliquote e detrazioni IRPEF

IMPOSTA PER SCAGLIONI DI REDDITO 

N. da euro         fino a     Al.%    Modalità di calcolo
0.001,00      15.000,00    23%     calcolare la percentuale del 23% sull'intero importo
15.001,00    28.000,00    27%       3.450,00 + 27% sulla parte eccedente 15.000,00
28.001,00    55.000,00    38%       6.960,00 + 38% sulla parte eccedente 28.000,00
55.001,00    75.000,00    41%     17.220,00 + 41% sulla parte eccedente 55.000,00
75.001,00                        43%     25.420,00 + 43% sulla parte eccedente 75.000,00

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE     

Reddito complessivo annuo:
     da euro      sino euro             Importo annuo euro
  0.001,00       8.000,00             1.880
  8.001,00     28.000,00             978 + 902 x (28.000 – RC : 20.000)
28.001,00     55.000,00             978 x (55.000 – RC : 27.000)

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE FINO A 75 ANNI DI ETÀ

Reddito complessivo annuo
  da euro        sino euro       Importo annuo euro
  0.001,00       7.500,00       1.725
  7.501,00     15.000,00       1.255 + (470 x ((15.000 – RC ) : 7.500))
15.001,00     55.000,00       1.255 x ((55.000 – RC) : 40.000))

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE OLTRE 75 ANNI DI ETÀ
Reddito complessivo annuo
  da euro         sino euro      Importo annuo euro
  0.001,00       7.750,00      1.783,00.
  7.751,00     15.000,00      1.297 + (486 x ((15.000 – RC) : 7.250))
15.001,00     55.000,00      1.297 x ((55.000 – RC) : 40.000)

DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ANNO 2016


Reddito complessivo annuo
da euro        sino euro       Importo annuo euro
0.001,00        4.800,00      1.104
4.801,00      55.000,00      1.225 x ((55.000 – RC) : 50.200)

DETRAZIONI PER IL CONIUGE A CARICO 

Limite annuale di reddito euro 2.840,51.-
Reddito complessivo annuo
da euro sino euro Importo annuo euro
00.001,00     15.000,00     800 – (110x (RC : 15.000))
15.001,00     29.000,00     690
29.001,00     29.200,00     700
29.201,00     34.700,00     710
34.701,00     35.000,00     720
35.001,00     35.100,00     710
35.101,00     35.200,00     700
35.201,00     40.000,00     690
40.001,00     80.000,00     690 x ((80.000 – RC) : 40.000)


DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO 

A decorrere dall’1.1.2019 e solo  per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato da 2.840,51 a 4.000 euro.

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico:
Per ciascun figlio di età superiore a 3 anni è di  950,00 euro.-
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni è di 1.220,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età superiore a 3 anni è di 1.350,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a anni è di 1.620,00 euro.-
Nel caso in cui i figli a carico sono più di 3 le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:
Per ciascun figlio di età superiore a 3 anni è di  1,150,00 euro.-
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni è di 1.420,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età superiore a 3 anni è di 1.550,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a anni è di 1.820,00 euro.-
Le detrazioni per i figli a carico sono solo teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito:
1 figlio di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (95.000 – reddito complessivo) : 95.000.-
1 figlio di età superiore a 3 anni = 950 x (95.000 – reddito complessivo) : 95.000.-
2 figli di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (110.000 – reddito complessivo) : 110.000.-
2 figli di età superiore a 3 anni = 950 x (110.000 – reddito complessivo) : 110.000.-
3 figli di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (125.000 – reddito complessivo) : 125.000.-
3 figli di età superiore a 3 anni = 950 x (125.000 – reddito complessivo) : 125.000.-
4 figli di età inferiore a 3 anni = 1.420 x (140.000 – reddito complessivo) : 140.000.-
4 figli di età superiore a 3 anni = 1.150 x (140.000 – reddito complessivo) : 140.000.-
5 figli di età inferiore a 3 anni = 1.420 x (155.000 – reddito complessivo) : 155.000.-
5 figli di età superiore a 3 anni = 1.150 x (155.000 – reddito complessivo) : 155.000.-

Per chi avesse bisogno di consultare i valori degli anni passati, è disponibile il nostro articolo su Aliquote e Detrazioni IRPEF degli anni scorsi.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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