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martedì 12 febbraio 2019

Quota 100 – Pensione Anticipata – Opzione Donna – Lavoratori Precoci – Ape Sociale – Pace Contributiva – Pens. Ant. Commercianti in Crisi – TFS statali

Quota 100 per le pensioni è in vigore dall’1 aprile 2019.

È nel Titolo II del testo del decreto (il Titolo I è dedicato al reddito di cittadinanza) che si parla  di Quota 100. È qui, infatti, vengono introdotte le nuove disposizioni per il pensionamento anticipato con un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi.
Per usufruirne si devono avere i requisiti entro il 31 dicembre 2018 (per i lavoratori privati) e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Dopo tre mesi: requisiti a partire dall’1 gennaio 2019 (lavoratori privati)
1 agosto 2019: requisiti all’entrata in vigore del decreto (lavoratori privati) e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Dopo sei mesi: requisiti a partire dall’1 febbraio 2019 (lavoratori pubblici)
1 settembre 2019: in line con l’inizio dell’anno scolastico (lavoratori Scuola ed Afam)

  • Stop scatti età: pensione non legata all’aspettativa di vita
  • È possibile cumulare periodi assicurativi presenti su più gestioni.
  • La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
  • La pensione è cumulabile con redditi da lavoro occasionale (5mila euro max).
  • I dipendenti pubblici devono dare un preavviso di sei mesi.
  • Fondo Bilaterale per il ricambio generazionale: si può accedere per andare in pensione tre anni prima di quota 100 a patto che ci sia un’assunzione.


Pensione anticipata:

È possibile andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne.
– Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi.

Opzione Donna:

Ad oggi, per poter ottenere il pensionamento anticipato tramite Opzione Donna, è necessario rientrare in precisi requisiti: le dipendenti devono aver raggiunto 58 anni di età e 35 di contribuzione, mentre per le autonome gli anni salgono a 59 di età e 35 di contribuzione. Una volta maturate queste condizioni l’attesa per la liquidazione dell’assegno pensionistico è rispettivamente di 12 e 18 mesi.
Per il calcolo dei requisiti, la data da prendere in considerazione è il 31 dicembre 2016 (e non più, quindi, il 31 dicembre 2015). Le lavoratrici vedranno, inoltre, il loro assegno calcolato su base contributiva.
Il metodo di calcolo utilizzato per Opzione Donna è quello contributivo. Esso viene spesso definito come svantaggioso poiché appunto basato sui contributi effettivamente accreditati anziché sulla media degli ultimi stipendi o redditi (metodo cosiddetto retributivo).

Lavoratori precoci:

– Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. I lavoratori precoci potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Ape Sociale

L’Ape sociale è un’indennità sostitutiva, in vigore tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2019, che durerà fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Requisito anagrafico: almeno 63 anni di età.
Requisito contributivo: 30 o 36 anni, a seconda dei casi, con bonus di un anno per figlio (massimo 2) per le lavoratrici.

Pace contributiva: cos’è e come funziona

Nel decreto su Quota 100 è stata inserita anche la pace contributiva per il triennio 2019-2021.
La pace contributiva consente di riscattare, su richiesta, periodi di buco contributivo non obbligatori per un massimo di 5 anni e il riscatto del periodo di laurea a condizioni agevolate entro i 45 anni.
Agevolazioni: detraibili dell’onere del 50 per cento in cinque quote annuali e rateizzazione fino a 60 rate mensili.
Per ogni anno di università frequentato dal 1 gennaio 1996 in avanti, fino a un massimo di 5 anni ed escluso il periodo di fuori corso, il contribuente pagherà circa 5.240. E il 100% dell’importo versato sarà anche deducibile fiscalmente.-

Pensione Anticipata per commercianti in crisi: 

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale. L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs 207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una precisa data di scadenza.  In passato l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta sino al 31 dicembre 2016.

Modalità di concessione

Le modalità di concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

Trattamento di fine rapporto per gli statali (TFS)

Per tutti i pensionati pubblici – non solo Quota 100 – c’è la possibilità di avere subito, a fronte dei 2-3 anni attuali, l’anticipo di fine rapporto fino a 30mila euro.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi porre i tuoi quesiti qui di seguito tra i commenti; ti risponderemo appena possibile!