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mercoledì 9 febbraio 2022

Pensione di vecchiaia - Sistema Retributivo e Misto

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
  • raggiunto l'età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l'età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.


Sistema Retributivo


Si applica ai lavoratori e alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.Possono richiedere la pensione di vecchiaia gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età e le donne che abbiano compiuto 60 anni ed abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Rimangono ancorati al vecchio requisito dei 15 anni di anzianità contributiva coloro che:

  • al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi
  • al 31 dicembre 1992 avevano già compito l'età pensionabile
  • erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31/12/1992
  • con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per almeno 10 anni anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare

L'importo della pensione viene calcolato in base agli anni e all'entità dei contributi versati; per farsi un'idea sommaria si può calcolare un 2% del proprio stipendio da moltiplicare per gli anni di lavoro; esempio 25 anni di contributi e uno stipendio di euro 1.200,00 la pensione sarà di circa di euro 600,00 mensili (1.200 x 50%).

Sistema Misto o Pro Rata

Si applica ai lavoratori o alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.-Il sistema misto rimane ancorato alle regole del sistema retributivo fatto salvo le modalità di calcolo della pensione che sono in pro rata.-
Ovvero con il sistema retributivo per i contributi versati entro il 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per il resto dei contributi.-
La legge offre la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi.

Pensioni di vecchiaia dal 2022


Anno    Lavoratrici  -   Lavoratrici   -   Lavoratrici  -   Lavoratori  -    Lavoratori
        pubblico         s. privato        s. privato       s. pubblico      settore
        impiego          dipendenti        autonome         s. privato       autonomo

2022  67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi
2023  67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi
2024  67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi
2025  67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi
2026  67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi
2027  67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi
2028  67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi
2029  68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese
2030  68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese
2031  68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi
2032  68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi
2033  68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi
2034  68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi
2035  68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi
2036  68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi
2037  68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi
2038  68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi
2039  68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi
2040  68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi
2041  69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese
2042  69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese
2043  69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi
2044  69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi
2045  69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi
2046  69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi
2047  69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi
2048  69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi
2049  69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi
2050  69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi



Pensioni di vecchiaia dal 2014 al 2017

Anno    Lavoratrici - Lavoratrici - Lavoratrici -  Lavoratori  - Lavoratori
            pubblico       s. privato      s. privato      s. pubblico    settore
            impiego        dipendenti     autonome     s. privato       autonomo

2014   66+3 mesi     63+9 mesi    64+9 mesi    66+3 mesi     66+9 mesi
2015   66+3 mesi     63+9 mesi    64+9 mesi    66+3 mesi     66+9 mesi
2016   66+7 mesi     65+7 mesi    66+1 mese   66+7 mesi     67+4 mesi
2017   66+7 mesi     65+7 mesi    66+1 mese   66+7 mesi     67+4 mesi

Su questo articolo possiamo trovare le norme non più in vigore sulle Pensioni di vecchiaia.

Vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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mercoledì 5 agosto 2020

Pensione Anticipata e misure per precoci

Pensione Anticipata:

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico, erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché agli iscritti presso la  gestione separata dell'Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonché dei lavoratori autonomi), nel sistema retributivo e misto, cioè dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

Anno Lavoratori dipendenti pubblici privati e autonomi:

2020 42 anni + 10 mesi

2021 42 anni + 10 mesi

2022 42 anni + 10 mesi

2023 42 anni + 10 mesi

2024 42 anni + 10 mesi

2025 42 anni + 10 mesi

2026 42 anni + 10 mesi

2027 43 anni + 1 mese

2028 43 anni + 1 mese

2029 43 anni + 4 mesi

2030 43 anni + 4 mesi

2031 43 anni + 5 mesi

2032 43 anni + 5 mesi

2033 43 anni + 7 mesi

2034 43 anni + 7 mesi

2035 43 anni + 9 mesi

2036 43 anni + 9 mesi

2037 43 anni + 11 mesi

2038 43 anni + 11 mesi

2039 44 anni + 1 mese

2040 44 anni + 1 mese

2041 44 anni + 3 mesi

2042 44 anni + 3 mesi

2043 44 anni + 5 mesi

2044 44 anni + 5 mesi

2045 44 anni + 7 mesi

2046 44 anni + 7 mesi

2047 44 anni + 9 mesi

2048 44 anni + 9 mesi

2049 44 anni + 11 mesi

2050 44 anni + 11 mesi

Lavoratrici dipendenti pubbliche private e autonome = un anno in meno

A partire dal 2019 è stata reintrodotta però una finestra trimestrale, il che vuole dire che si viene a creare un gap di 3 mesi tra il momento in cui è possibile inoltrare la domanda per la pensione e quello in cui l’assegno è effettivamente erogato. Nel frattempo, comunque, il lavoratore potrà continuare a esercitare la propria attività e continuare a contribuire fino all’esaurimento della finestra così da accedere direttamente alla pensione una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente (requisito quest’ultimo necessario per l’accesso alla pensione stessa).


Misure per i precoci
A decorrere dal 1° maggio 2017 l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi.

Anche il predetto requisito contributivo ridotto avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a cinque mesi dal 1° gennaio 2019. L'articolo 17 del DL 4/2019 ha sospeso l'applicazione dell'adeguamento e dei successivi adeguamenti sino al 31 dicembre 2026. Pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci restano fermi a 41 anni di contributi. A partire da coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha introdotto una finestra mobile trimestrale che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione.



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domenica 14 giugno 2020

Pensione di Vecchiaia - Sistema Contributivo

Soggetti interessati al calcolo della pensione di vecchiaia con sistema contributivo:
  1. I lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
  2. I lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
  3. Le donne che esercitano l'opzione donna di cui all'articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti o la cui pensione in forza di istituti di cumulo di periodi assicurativi è calcolata col contributivo.
I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua.

I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 71 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione.

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Coefficienti di trasformazione:
Anno                                                  2021
Età      anni 57                                   4,186%          
Età      anni 58                                   4,289%          
Età      anni 59                                   4,399%          
Età      anni 60                                   4,515%          
Età      anni 61                                   4,639%          
Età      anni 62                                   4,770%          
Età      anni 63                                   4,910%          
Età      anni 64                                   5,060%          
Età      anni 65                                   5,220%          
Età      anni 66                                   5,391%          
Età      anni 67                                   5,575%          
Età      anni 68                                   5,772%          
Età      anni 69                                   5,985%          
Età      anni 70                                   6,215%
Età       anni 71                                   6,466%          

Coefficienti di trasformazione:
Anno                                                  2019-20
Età      anni 57                                   4,200%          
Età      anni 58                                   4,304%          
Età      anni 59                                   4,414%          
Età      anni 60                                   4,532%          
Età      anni 61                                   4,657%          
Età      anni 62                                   4,790%          
Età      anni 63                                   4,932%          
Età      anni 64                                   5,083%          
Età      anni 65                                   5,245%          
Età      anni 66                                   5,419%          
Età      anni 67                                   5,604%          
Età      anni 68                                   5,804%          
Età      anni 69                                   6,021%          
Età      anni 70                                   6,257%

Età       anni 71                                   6,513%

Coefficienti di trasformazione:

Anno                              2016-18
Età anni 57                     4,246%
Età anni 58                     4,354%
Età anni 59                     4,447%
Età anni 60                     4,589%
Età anni 61                     4,719%
Età anni 62                     4,856%
Età anni 63                     5,002%
Età anni 64                     5,159%
Età anni 65                     5,326%
Età anni 66                     5,506%
Età anni 67                     5,700%
Età anni 68                     5,910%
Età anni 69                     6,135%
Età anni 70                     6,378%


Il calcolo della prestazione:

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo tiene conto esclusivamente dei contributi versati. Per effettuare il calcolo bisogna: 1) individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; 2) calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 23-24% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata); 3) determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat; 4) moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione (dal 2016 oscillano da un minimo di 4,246% a 57 anni a 6,378% a 70 anni).

Requisiti necessari:

Pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate.
1) La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile (anno 220 = 66 anni e 11 mesi per lavoratori dipendenti del privato) non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno 5 anni di contributivi versati, nel 2020 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 71 anni di età.
2) La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale  (che per il 2020 è fissato a 459,83 euro): il requisito anagrafico 2020 è pari a 64 anni.-
3) Anche i lavoratori, al raggiungimento di 60 anni e 7 mesi di età, e le lavoratrici, al raggiungimento di 55 anni e 7 mesi di età, con invalidità civile dall'80% potranno anticipare di 5 anni il momento della pensione. Sono esclusi i dipendenti del pubblico impiego.-


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