Pensioni

Attenzione. Questo articolo contiene solo norme e leggi ormai superate, col solo scopo di mantenere una memoria storica delle norme pensionistiche che sono state in vigore negli anni.



1) PENSIONI DI ANZIANITÀ

(Attenzione: per conoscere la normativa attuale visualizzare il nostro articolo aggiornato Pensione Anticipata)

Anno 2007
Per l'anno 2007 il requisito minimo per la pensione di anzianità, per i lavoratori dipendenti, è di 35 anni di contributi versati e di 57 anni di età.-

Anno 2008 fino al 30/06/2009
Per l'anno 2008 il requisito minimo per la pensione di anzianità, per i lavoratori dipendenti, è di 35 anni di contributi versati e di 58 anni di età.-

Dal 01/07/2009 al 31/12/2010
Totale quota 95
59 anni + 36 contributi
60 anni + 35 contributi

Dal 01/01/2011 al 31/12/2012
Totale quota 96
60 anni + 36 contributi
61 anni + 35 contributi
Dal 01/01/2013
Totale quota 97
61 anni + 36 contributi
62 anni + 35 contributi

FINESTRE DI USCITA:
Fino al 31/12/2007 le finestre di uscita dal lavoro, e quindi di decorrenza della pensione di anzianità, sono quattro (gennaio, aprile, luglio e ottobre), ma dal 01/01/2008 vengono ridotte a due (gennaio e luglio).-

LAVORI USURANTI
I lavoratori impegnati in attività usuranti (quelli che lavorano in miniere o cave, quelli impegnati su tre turni e quelli con attività vincolate come la catena di montaggio), sono esclusi dalla nuova normativa e quindi possono andare ancora in pensione con 57 anni di età e 35 anni di contributi.
Quando la riforma andrà a regime potranno andare in pensione con tre anni di anticipo

QUARANTA ANNI DI CONTRIBUTI
Si potrà andare in pensione indipendentemente dall'età anagrafica, quando si maturano 40 anni di contributi.-
Finestre di uscita:
- Contribuzione solo da lavoro dipendente: 3 mesi dopo il trimestre di maturazione dei contributi, (ma per accedere alle finestre di luglio e di ottobre occorre aver compiuto anche 57 anni di età, rispettivamente entro il 30/6 ed entro il 30/9).-
- Contribuzione mista (lavoro dipendente+altro): 6 mesi dopo il trimestre di maturazione dei contributi
- Contribuzione solo da lavoro autonomo: 6 mesi dopo il trimestre di maturazione dei contributi

LAVORATORI AUTONOMI
L'età necessaria alla pensione di anzianità sarà sempre un anno superiore a quella dei lavoratori dipendenti.-

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA
Anno 2009:
Pensioni superiori al minimo dal 1° gennaio 2009:
Aumento del 3,3% fino a euro 2.217,80.-
Aumento del 2,47% sulla quota di pensione oltre euro 2.217,80.-

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA
Anno 2010:
Pensioni superiori al minimo dal 1° gennaio 2010:
Aumento dello 0,7% fino a euro 2.291,00.-
Aumento dello 0,53% sulla quota di pensione oltre euro 2.291,00.-
Novità dal 2015:
03/08/2009 - Promulgato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, nel quale il governo ha inserito una norma che andrà a ritardare gradualmente per tutti, a partire dal 2015, il momento della pensione. Il parametro che sarà preso in considerazione a quella data sarà l'allungamento statistico della speranza di vita nei cinque anni trascorsi a partire dal 2010. Le finestre effettive di uscita saranno posticipate in corrispondenza proprio di questo allungamento della vita media. L'adeguamento avverrà una volta ogni cinque anni: per la prima volta, nel 2015, l'inremento non potrà essere superiore a tre mesi. In questo modo si conta di rendere sostenibile nel lungo periodo il sistema previdenziale italiano, visto che il numero dei pensionati è destinato inevitabilmente ad aumentare.- 
Decreto legge 78 del 31 maggio 2010:
Le nuove finestre: Le attuali finestre fatte a blocchi di tre e sei mesi vanno in soffitta. Dal prossimo anno nasce la finestra personale: si va in pensione 12 mesi dopo quello in cui sono stati raggiunti i requisiti per il diritto. Per i lavoratori autonomi il ritardo sale a 18 mesi. Esempio se il Sig. Rossi maturerà i requisiti a febbraio 2011, andrà in pensione a marzo 2012 (se dipendente) e da agosto 2012 (se autonomo o parasubordinato). E questo vale per le pensioni di anzianità e vecchiaia. Sono fuori dal sistema le pensioni ai superstiti e quelle di invalidità.-
La scuola: Nessuna modifica per la scuola: si continuerà ad andare in pensione una sola volta l'anno, il 1° settembre o il 1° novembre per le accademie di danza, musica, conservatori, università, ecc.).- E continua a valere l'agevolazione secondo cui i requisiti per il pensionamento possono essere raggiunti anche dopo l'uscita dalla scuola, ma in ogni caso entro il 31 dicembre dello stesso anno.-
Il sistema attuale: Le modifiche indicate si applicano a partire dai requisiti raggiunti dal 1° gennaio 2011 in poi. Se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2010 restano in vigore le attuali finestre. Per cui i lavoratori interessati potranno ancora sfruttare le uscite agevolate non solo a partire dalle prossime finestre di luglio e ottobre 2010, ma anche per le scadenze di gennaio e aprile 2011. Inoltre per particolari situazioni continuano a valere le attuali finestre anche per chi raggiungerà i requisiti oltre l'anno prossimo (persone in preavviso, lavoratori che vengono mandati a casa per limiti di età, collocati in mobilità, esodati da banche, ecc.).-
 
Non si perde il lavoro: E' escluso che in attesa dell'apertura della finestra il lavoratore dipendente possa essere licenziato dall'azienda. L'interessato, ha la garanzia di restare sul posto di lavoro fino all'apertura della finestra. Risultato? E' stata aumentata l'età di pensionamento, agendo non sul requisito anagrafico ma sulla finestra.-
Totalizzazione: Una forte stretta è prevista anche per le pensioni il cui diritto è raggiunto con il sistema della totalizzazione gratuita (sommando contributi versati in diversi fondi, ad esempio Inps e Inpdap). Ora la pensione totalizzata è esclusa dalla finestra. Con le nuove c'è una mazzata: si applica la finestra dei lavoratori autonomi. Perciò la pensione sarà riscossa dopo 18 mesi. Sono escluse dalla modifica le pensioni ai superstiti e di inabilità.-
Adeguamento delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:
Valori per l'anno 2011:
Sono basati sulla previsione di un aumento del costo della vita stimato all'1,4%
Le previsioni valgono a partire dal 1° Gennaio 2011
Pensioni superiori al minimo:
Aumento pari all'1,4% fino ad euro 2.304,85.-
Aumento pari all'1,05% sulla quota oltre euro 2.304,85.-
Manovra finanziaria 2011:
Rivalutazione tagliata:
Cambia il sistema di adeguamento delle pensioni all'inflazione, per gli anni 2012-2013. Il nuovo testo stabilisce che la rivalutazione sia drasticamente ridotta per i trattamenti previdenziali superiori a 5 volte il minimo INPS (circa 2.380 euro lordi mensili). Questi soggetti riceveranno l'adeguamento solo per la quota di pensione inferiore a 1.430 euro al mese circa, nella misura del 70% . Sono così sostanzialmente salvi coloro che sono al di sotto dei 2.380 euro mensili, i quali però solo per la quota oltre i 1.430 euro al mese, in forza di una normativa già in vigore prima del decreto, si vedranno riconoscere la rivalutazione al 90%. Viene anche introdotto un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte. In questo caso non si tratta di una minore rivalutazione ma di una decurtazione secca: sarà tagliato il 5 % della quota di pensione tra 90.000 e 150.000 euro annui, e il 10% di quella oltre i 150.000. Non sarà toccata la parte di pensione fino a 90.000 euro.- 


 (Attenzione: per conoscere la normativa attuale visualizzare il nostro articolo aggiornato Pensioni di vecchiaia)

FINESTRE DI USCITA:
Fino al 31/12/2007, la pensione di vecchiaia, decorreva dal 1° giorno del mese successivo quello di maturazione dei requisiti di età e di contributi.-
Dal 2008 la decorrenza della pensione si apre:
a) Per i lavoratori dipendenti = 3 mesi dopo il trimestre di maturazione dei requisiti.-
b) Per i lavoratori autonomi o con contribuzione mista = 6 mesi dopo il trimestre di maturazione dei requisiti.-
ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA
Anno 2009:
Pensioni superiori al minimo dal 1° gennaio 2009:
Aumento del 3,3% fino a euro 2.217,80.-
Aumento del 2,47% sulla quota di pensione oltre euro 2.217,80.-

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA
Anno 2010:
Pensioni superiori al minimo dal 1° gennaio 2010:
Aumento dello 0,7% fino a euro 2.291,00.-
Aumento dello 0,53% sulla quota di pensione oltre euro 2.291,00.-
Lavoratrici Pubbliche, novità dal 2010:
03/08/2009 - promulgato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009
In ottemperanza ad una sentenza della Corte europea, il governo ha deciso di innalzare gradualmente l'età della pensione di vecchiaia per le dipendenti pubbliche, finora fissata a 60 anni. La sentenza della Corte mira a correggere una disparità di trattamento a svantaggio dei dipendenti pubblici uomini, che invece vanno in pensione a 65 anni. Dunque a partire dal 2010 la soglia dei 60 anni sarà incrementata di un anno ogni due, raggiungendo nel 2018 i 65 anni, (2010 e 2011/61, 2012 e 2013/62, 2104 e 2015/63, 2016 e 2017/64, dal 2018/65). La norma salva le lavoratrici che hanno già superato questa soglia, che potranno quindi lasciare il servizio quando vogliono, ma non quelle che si sono già dimesse e attendono l'età della pensione. Nessuna novità invece per il settore privato, dove continua a valere il limite differenziato di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Lavoratrici Pubbliche, novità dal 2012:
10/06/2010 – Emendamento alla manovra sui conti pubblici
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'equiparazione dell'età della pensione tra uomini e donne nel pubblico impiego.-
Attraverso un unico “scalone” fissato al primo gennaio del 2012. Cioè a quella data anche le donne andranno in pensione di vecchiaia a 65 anni con un innalzamento secco di quattro anni: da 61 a 65, appunto. Intervento che verrà inserito come emendamento alla manovra.-

Decreto legge 78 del 31 maggio 2010:
Le nuove finestre: Le attuali finestre fatte a blocchi di tre e sei mesi vanno in soffitta. Dal prossimo anno nasce la finestra personale: si va in pensione 12 mesi dopo quello in cui sono stati raggiunti i requisiti per il diritto. Per i lavoratori autonomi il ritardo sale a 18 mesi. Esempio se il Sig. Rossi maturerà i requisiti a febbraio 2011, andrà in pensione a marzo 2012 (se dipendente) e da agosto 2012 (se autonomo o parasubordinato). E questo vale per le pensioni di anzianità e vecchiaia. Sono fuori dal sistema le pensioni ai superstiti e quelle di invalidità.-
La scuola: Nessuna modifica per la scuola: si continuerà ad andare in pensione una sola volta l'anno, il 1° settembre o il 1° novembre per le accademie di danza, musica, conservatori, università, ecc.).- E continua a valere l'agevolazione secondo cui i requisiti per il pensionamento possono essere raggiunti anche dopo l'uscita dalla scuola, ma in ogni caso entro il 31 dicembre dello stesso anno.-
Il sistema attuale: Le modifiche indicate si applicano a partire dai requisiti raggiunti dal 1° gennaio 2011 in poi. Se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2010 restano in vigore le attuali finestre. Per cui i lavoratori interessati potranno ancora sfruttare le uscite agevolate non solo a partire dalle prossime finestre di luglio e ottobre 2010, ma anche per le scadenze di gennaio e aprile 2011. Inoltre per particolari situazioni continuano a valere le attuali finestre anche per chi raggiungerà i requisiti oltre l'anno prossimo (persone in preavviso, lavoratori che vengono mandati a casa per limiti di età, collocati in mobilità, esodati da banche, ecc.).-
Non si perde il lavoro: E' escluso che in attesa dell'apertura della finestra il lavoratore dipendente possa essere licenziato dall'azienda. L'interessato, ha la garanzia di restare sul posto di lavoro fino all'apertura della finestra. Risultato? E' stata aumentata l'età di pensionamento, agendo non sul requisito anagrafico ma sulla finestra.-
Totalizzazione: Una forte stretta è prevista anche per le pensioni il cui diritto è raggiunto con il sistema della totalizzazione gratuita (sommando contributi versati in diversi fondi, ad esempio Inps e Inpdap). Ora la pensione totalizzata è esclusa dalla finestra. Con le nuove c'è una mazzata: si applica la finestra dei lavoratori autonomi. Perciò la pensione sarà riscossa dopo 18 mesi. Sono escluse dalla modifica le pensioni ai superstiti e di inabilità.-

Adeguamento delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:
Valori per l'anno 2011:
Sono basati sulla previsione di un aumento del costo della vita stimato all'1,4%
Le previsioni valgono a partire dal 1° Gennaio 2011
Pensioni superiori al minimo:
Aumento pari all'1,4% fino ad euro 2.304,85.-
Aumento pari all'1,05% sulla quota oltre euro 2.304,85.-

Manovra finanziaria 2011:
Rivalutazione tagliata:
Cambia il sistema di adeguamento delle pensioni all'inflazione, per gli anni 2012-2013. Il nuovo testo stabilisce che la rivalutazione sia drasticamente ridotta per i trattamenti previdenziali superiori a 5 volte il minimo INPS (circa 2.380 euro lordi mensili). Questi soggetti riceveranno l'adeguamento solo per la quota di pensione inferiore a 1.430 euro al mese circa, nella misura del 70% . Sono così sostanzialmente salvi coloro che sono al di sotto dei 2.380 euro mensili, i quali però solo per la quota oltre i 1.430 euro al mese, in forza di una normativa già in vigore prima del decreto, si vedranno riconoscere la rivalutazione al 90%. Viene anche introdotto un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte. In questo caso non si tratta di una minore rivalutazione ma di una decurtazione secca: sarà tagliato il 5 % della quota di pensione tra 90.000 e 150.000 euro annui, e il 10% di quella oltre i 150.000. Non sarà toccata la parte di pensione fino a 90.000 euro.-
Cambiano ancora le finestre:
Dal 2013 tutti i requisiti pensionistici relativi ad età e quote, saranno incrementati di 3 mesi: dunque ad esempio per conseguire il diritto pensione di vecchiaia serviranno per gli uomini 65 anni e 3 mesi (cui si aggiungeranno 12 o 18 mesi di ulteriore attesa). Scatta così con 2 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge del 2010, il meccanismo che lega i requisiti per la pensione alla crescita dell'aspettativa di vita. I successivi incrementi saranno decisi in base alle rilevazioni demografiche dell'Istat: secondo le stime attuali è previsto per il 2050 un innalzamento cumulato di 3 anni e 10 mesi.
Età pensionabile lavoratrici settore privato:
I requisiti derivanti dall'aggancio automatico dell'aspettativa di vita, che saranno presumibilmente di 3 mesi nel 2013, per arrivare a 7 mesi nel 2016, a 11 mesi nel 2019, a 15 mesi nel 2022, a 19 mesi nel 2025, a 23 mesi nel 2028 e a 26 mesi nel 2031, saranno ulteriormente incrementati quando, dal 2015 al 2026, andrà a regime l'allineamento a 65 anni dell'età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato, ora di 60 anni. Il requisito anagrafico sarà aumentato di 1 mese nel 2014, di 2 mesi nel 2015, 3 mesi dal 2016, 4 mesi dal 2017, di 5 mesi dal 2018, di 6 mesi dal 2019, di 6 mesi dal 2020, di 6 mesi dal 2021, di sei mesi dal 2022, d 6 mesi dal 2023, di 6 mesi dal 2024, di 6 mesi dal 2025, e di 3 mesi dal 2026.-
Donne Uomini
età-aum.s.v.-aum.età- Età agg.- nate entro il età-incr.vita - età aggiornata
Anno 2011 60 - - 60 31/12/1951 65 - 65
Anno 2012 60 - - 60 31/12/1952 65 - 65
Anno 2013 60 3 - 60+3 30/09/1953 65 3 65+3
Anno 2014 60 3 1 60+4 31/08/1954 65 3 65+3
Anno 2015 60 3 3 60+6 30/06/1955 65 3 65+3
Anno 2016 60 7 6 61+1 30/11/1955 65 7 65+7
Anno 2017 60 7 10 61+5 31/07/1956 65 7 65+7
Anno 2018 60 7 15 61+10 28/02/1957 65 7 65+7
Anno 2019 60 11 21 62+8 30/04/1957 65 11 65+11
Anno 2020 60 11 27 63+2 31/10/1957 65 11 65+11
Anno 2021 60 11 33 63+8 30/04/1958 65 11 65+11
Anno 2022 60 15 39 64+6 30/06/1958 65 15 66+3
Anno 2023 60 15 45 65 31/12/1958 65 15 66+3
Anno 2024 60 15 51 65+6 30/06/1959 65 15 66+3
Anno 2025 60 19 57 66+4 31/08/1959 65 19 66+7
Anno 2026 60 19 60 66+7 31/05/1960 65 19 66+7
Anno 2027 60 19 60 66+7 65 19 66+7
Anno 2028 60 23 60 66+11 65 23 66+11
Anno 2029 60 23 60 66+11 65 23 66+11
Anno 2030 60 23 60 66+11 65 23 66+11
Anno 2031 60 26 60 67+2 65 26 67+2
Anno 2032 60 26 60 67+2 65 26 67+2

Una volta raggiunti i requisiti pensionistici, per andare in pensione, bisognerà poi attendere l'apertura della propria finestra, quindi ulteriori 12 mesi per chi ha versato solo contributi da lavoro dipendente, e 18 mesi per chi ha versato contribuzione da autonomo o mista.-


3) Adeguamento annuale delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita

 (Attenzione: per conoscere la normativa attuale visualizzare il nostro articolo aggiornato Adeguamento Annuale delle Pensioni)


Valori per l'anno 2013:
L'aumento è stato applicato nella misura del 3,00% per la parte di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a euro 1.486,29).-

Pensioni integrate al minimo:
Pensioni integrate al minimo euro 495,43.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra60enni euro 521,26.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra65enni euro 578,07.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 619,87.-
Per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva ultra 70enni euro 631,87.-

Pensioni sociali ed assegni sociali:
Pensione Sociale euro 364,00.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 631,87.-
Assegno sociale euro 442,30.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 455,30.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 631,87.-
Inabili civili totali: 60 anni euro 631,87.-

Invalidità civile:
Invalidità civile 18 anni euro 275,87.-
Invalidità civile 70 anni euro 631,87.-
Invalidità civile con maggiorazione 18 anni euro 286,20.-
Invalidità civile con maggiorazione 65 anni euro 455,22.-
Invalidità civile con maggiorazione 70 anni euro 631,87.-

Pensione per ciechi assoluti:
Pensione 18 anni euro 298,33.-
Pensione 70 anni euro 631,87.-
Pensione con maggiorazione 18 anni euro 308,66.-
Pensione con maggiorazione 70 anni euro 631,87.-

Indennità di accompagnamento:
Invalidi civili totali euro 498,25.-
Ciechi assoluti euro 846,16.-
Speciale ciechi parziali ventesimisti euro 196,72.-
Indennità di comunicazione per sordomuti euro 248,02.-



Adeguamento annuale delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:
Valori per l'anno 2012:
L'aumento (ai sensi del comma 25 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214) è stato applicato nella misura del 2,60% per la parte di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a euro 1.405,05).-
Oltre euro 1.405,05 l'importo massimo garantito è pari a euro 1.441,59.-
Nessun altro aumento è previsto oltre euro 1.441,59.-

Pensioni integrate al minimo:
Pensioni integrate al minimoeuro 480,53
Pensioni con maggiorazione sociale ultra60ennieuro 506,36
Pensioni con maggiorazione sociale ultra65ennieuro 563,17
Pensioni con maggiorazione sociale ultra70ennieuro 605,01
Per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva ultra 70ennieuro 616,97

Pensioni sociali ed assegni sociali:
Pensione socialeeuro 353,54
Pensione sociale con maggiorazione: 70 annieuro 616,97
Assegno socialeeuro 429,00
Assegno sociale con maggiorazione: 65 annieuro 441,92
Assegno sociale con maggiorazione: 70 annieuro 616,97
Inabili civili totali: 60 annieuro 616,97
Limite individuale per i non coniugati oltre il quale l'assegno non spettaeuro 5.577,00
Limite complessivo per i coniugati oltre il quale l'assegno non spettaeuro 11.154,00

Indennità di accompagnamento:
Invalidi civili totalieuro 492,97
Ciechi assolutieuro 827,05
Ciechi parzialieuro 193,26
Sordomutieuro 245,63

Invalidi totali e sordomuti:
18 anni267,57 euroLimite reddito individuale15.627,22 euro
65 anni349,37 euroLimite reddito individuale15.627,22 euro
Con maggiorazione:
18 anni277,90 euro
60 anni616,97 euro

Pensione non reversibile per ciechi assoluti:
18 anni289,36 euroLimite reddito individuale15.627,22 euro
Con maggiorazione:
18 anni299,69 euro
60 anni616,97 euro

Assegno invalidi parziali e trattamento sostitutivo:
18 anni267,57 euroLimite reddito individuale4.596,02 euro
65 anni349,37 euroLimite reddito individuale5.577,00 euro
Con maggiorazione:
18 anni277,90 euro
65 anni441,92 euro
70 anni616,97 euro


Adeguamento delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:
Valori per l'anno 2011:
Sono basati sulla previsione di un aumento del costo della vita stimato all'1,4%
Le previsioni valgono a partire dal 1° Gennaio 2011
Pensioni superiori al minimo:
Aumento pari all'1,4%                 fino ad  euro 2.304,85.-
Aumento pari all'1,05% sulla quota oltre euro 2.304,85.-
Pensioni integrate al minimo:
Pensioni integrate al minimo                                euro 467,43.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra60enni  euro 493,26.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra65enni  euro 550,07.-
Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni  euro 591,87.-
Per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva ultra 70enni  euro 603,87.-

Pensioni sociali ed assegni sociali:
Pensione Sociale euro 343,90.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 603,87.-
Assegno sociale euro 417,30.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 430,22.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 603,87.-
Inabili civili totali: 60 anni euro 603,87.-

Indennità di accompagnamento:
Invalidi civili totali
euro 487,39
Ciechi assoluti
euro 807,34
Ciechi parziali
euro 189,47
Sordomuti
euro 243,10





4) PENSIONI DI INVALIDITÀ

Attenzione. Questo articolo contiene solo normative superate. Le ultime normative, valide per il 2014, sono riportate nel nostro articolo sulle Pensioni di invalidità.


1) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA Anno 2013:

L’assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

Requisiti:
  • Età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • Essere cittadino o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • Disporre di un reddito personale che rientri nei limiti
  • Non svolgere attività lavorativa;
  • Importo anno 2013 = euro 275,87 per 13 mensilità; Limite di reddito euro 4.738,63.-


    Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 16.127,30 euro.-
L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc.). È inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento dei 65 anni di età, la pensione viene trasformata automaticamente in assegno sociale, con i limiti di reddito dell'invalidità civile, e l'importo aumenta per diventare quello dell'assegno sociale.-


x Invalidità parziale
È una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.
Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
  • l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
  • l'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva; vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.
Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.
L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.
In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-
Non è reversibile ai superstiti aventi diritto.-
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.-


3) PENSIONE DI INABILITÀ Anno 2013:
x Invalidità totale
È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale
Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
  • un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS
  • che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione.
Non viene trasformata in pensione di vecchiaia, ma in assegno sociale
È reversibile ai superstiti aventi diritto.
La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

Dal 2012 c'è un vantaggio per le donne nel calcolo della pensione di inabilità INPS, alle quali la legge riconosce una maggiorazione convenzionale per tutti gli anni non versati dalla data di decorrenza della pensione al compimento dei 60 anni di età, entro il limite massimo di 40 anni di contributi.
Se il calcolo fosse fatto secondo il vecchio sistema retributivo il bonus si fermerebbe a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne. Con la riforma Fornero tutti a 60 anni: le donne recuperano cinque anni. Supponiamo che il lavoratore o la lavoratrice diventano inabili a 50 anni con 28 anni di contributi. Ebbene, le loro pensioni saranno calcolate con 38 anni di contributi. Supponiamo che a 50 anni abbiano già versato 32 anni di contributi. In questo caso il bonus scende a soli 8 anni in quanto non si possono superare i 40 anni nel complesso. La misura del bonus viene calcolata dall'INPS sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di variazione del PIL. Alla retribuzione media settimanale si applica l'aliquota del 33% (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti. Poi si moltiplica la contribuzione media per numero delle settimane che stanno tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo dello 2.080 settimane. In questo modo si determina la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene rivalutata al massimo dell'anzianità. Sul montante contributivo, comprensivo bonus, si applica il relativo coefficiente e si ottiene la pensione.- 

4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Anno 2013:
Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:
  • Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
  • Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
  • Non si é ricoverato gratuitamente in istituto
Anno 2013: l'importo mensile è di euro 499,27 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-

5) LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA:
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13495/2003, ha ribadito che tale opportunità spetta con una invalidità pari o superiore all'80%, comprese le persone con sordità prelinguale, statuendo inoltre che l’invalidità da considerare è quella civile come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992.
Diverso il trattamento per i lavoratori non vedenti. Nel loro caso è ancora vigente il limite di età è di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini (art. 9, Legge 218/1952, confermato dall’art. 1, comma 6, Decreto Legislativo n. 503/1992).


6) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO:
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.





L'ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:
Requisiti per il diritto fino all'anno 2010/2011/2012:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% (fino all' 11.3.1992 la percentuale di riconoscimento era compresa tra il 67% ed il 99%);
  • dal 18° al 65° anno di età;
  • spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2010: limite di reddito Euro 4.408,95);
  • spetta se l'invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
  • Importo anno 2012 = euro 267,57 per 13 mensilità; Limite di reddito euro 4.596,02.-
  • Importo anno 2011 = euro 260,27 per 13 mensilità; Limite di reddito euro 4.470,70.-
Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 15.627,22 euro.-

    PENSIONE DI INABILITÀ
    Requisiti per il diritto fino al 2010:
    Nel calcolare l'importo, alle settimane di contribuzione maturate, viene aggiunta una maggiorazione contributiva che copre il periodo mancante dalla data di decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 anni di età per le donne e di 60 per gli uomini fino ad un massimo di 40 anni di contribuzione.

    Per coloro che, al 31 dicembre 195, avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, la maggiorazione contributiva è calcolata con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.-

    INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:
    Requisiti per il diritto anni 2011/2012:
    Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:
    • Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
    • Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
    • Non si è ricoverato gratuitamente in istituto
    Anno 2012: l'importo mensile è di euro 495,30 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
    Anno 2011: l'importo mensile è di euro 487,39 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
    Anno 2010: l'importo mensile è di euro 480,47 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
    Anno 2009: l'importo mensile è di euro 472,00 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
    Anno 2008: l'importo mensile è di euro 465,09 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-

    Invalidità totale o parziale, tutele e benefici ottenibili:

    Sono da considerare “invalidi civili” i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie, di carattere oraganico o dismetabolico, insufficenze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una diminuzione della capacità lavorativa non inferiore a 13 o se, minori di 18 anni, che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.-

    Ai solo fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.-

    Si considera l'handicap quando c'è una compromissione della capacità di compiere un'azione o un'attività nel modo e nelle forme ritenute normali, e tale da provocare svantaggi nell'attività lavorativa, nella vita di relazione e nella promozione di se stessi.-

    Il riconoscimento della condizione di invalidità e handicap compete alla Commissione medica ASUR, le domande di riconoscimento, previo invio Certificato telematico, da parte del medico di famiglia, devono essere inoltrate all'INPS con procedura ON LINE; è possibile farsi assistere dal Patronato INCA – CGIL.-

    Il riconoscimento di una percentuale di di invalidità comporta una serie di benefici:
    • Con la perdita del 33% della capacità di lavoro si ha diritto alla qualifica e alle prestazioni protesiche e ortopediche.-
    • Con invalidità pari o superiore al 45% è possibile iscriversi alle liste speciali per gli invalidi civili.-
    • Con invalidità pari o superiore al 67% si può chiedere l'esenzione ticket sanitari.-
    • Con invalidità pari o superiore al 74% si può avere una prestazione economica con un'età inferiore a 65 anni e superiore ai 18 anni, con un reddito inferiore a 4.408,95 euro per l'anno 2010.-
    • Con un'invalidità pari al 100% si ha diritto alla pensione di invalidità civile con un reddito non superiore a 15.154,24 euro per l'anno 2010.-
    • Per i minori ai quali viene riconosciuta una difficoltà a svolgere compiti e funzioni della propria età viene erogata una prestazione economica denominata Indennità di frequenza.-
    • Con l'indennità di accompagno viene corrisposta una prestazione economica a prescindere dall'età anagrafica e dalle condizioni economiche.-
    • Con il riconoscimento dell'Handicap in condizione di gravità è possibile usufruire di benefici non direttamente economici quali la fruizione di permessi e congedi per se o per i familiari da assistere, oltre ad agevolazioni fiscali e tariffarie.-


    5) Pensione Sociale, Assegno sociale, Pensione Integrata al Minimo e Quattordicesima anno 2014

    1) ASSEGNO SOCIALE Anno 2013 L'assegno sociale - pensione delle casalinghe - è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno a partire dal 1.1.2001, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-
    I limiti di reddito (totale netto) per il 2013 sono pari a:

    • euro 5.749,90 annui se il pensionato è solo
    • euro 11.499,80 annui se è coniugato
    Il limite per l'anno 2013 per l'assegno sociale è di 5.749,90 euro, ma solo per chi ne fa richiesta al compimento dei 65 anni di età, chi lo ottiene come trattamento sostitutivo della pensione di inabilità ha come limite di reddito quello della pensione di inabilità, fissato per quest'anno a 16.127,30 euro annuali.-
    A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale verrà corrisposto a chi soggiorna legalmente ed in via continuativa nel territorio italiano da almeno 10 anni.-
    L'articolo 20 della legge di conversione del 6 agosto 2008 n. 133, stabilisce infatti che per poter usufruire dell'assegno sociale i cittadini stranieri dovranno soggiornare nel territorio nazionale da almeno 10 anni.-
    Pertanto, il cittadino straniero che voglia usufruire di questa prestazione pensionistica dovrà rispettare i seguenti requisiti:
    • 65 anni di età
    • Mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge
    • Essere in possesso del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
    • essere residenti in Italia da almeno 10 anni
    Valori per l'anno 2013
    Assegno sociale fino a 64 anni euro 442,30.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 455,30.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 631,87.- 
    Requisito Anagrafico:
    Dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale a 65 anni di età (ex pensione sociale, cui si ha diritto quando non si superano determinati limiti di reddito personale e coniugale) e degli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile sarà elevato di un anno.
    Applicando l'incremento della speranza di vita anche a queste prestazioni assistenziali, come già previsto dalle leggi n. 122/2010 e 111/2011, nei prossimi anni l'età anagrafica richiesta sarà la seguente:

    Anno               Incremento presunto          Incremento                       Nuova età
                           speranza di vita (mesi)       di un anno                         (anni e mesi)
    2012                         -                                                                          65
    2013                         3                                                                          65 + 3
    2014                                                                                                     65 + 3
    2015                                                                                                     65 + 3
    2016                         4                                                                          65 + 7
    2017                                                                                                     65 + 7
    2018                                                          12                                       66 + 7
    2019                         4                                                                          66 + 11
    2020                                                                                                     66 + 11
    2021                         3                                                                          67 + 2
    2022                                                                                                     67 + 2
    2023                         3                                                                          67 + 5
    2024                                                                                                     67 + 5
    2025                         3                                                                          67 + 8
    2026                                                                                                     67 + 8

    2) PENSIONE SOCIALE anno 2013
    La pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 65 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extra – comunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 364,51 euro mensili, per un totale di 4.738,63 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 9.477,26 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-

    Valori per l'anno 2013
    Pensione sociale euro 364,51.-
    Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 631,87.-
    3) PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO anno 2013
    Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

    Valori per l'anno 2013
    Pensione integrata al minimo euro 495,43.-
    Pensione con maggiorazione sociale ultra60enni euro 521,26.-
    Pensione con maggiorazione sociale ultra65enni euro 578,07.-
    Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 619,87.-

    4) QUATTORDICESIMA ANNO 2013
    Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2013 a 9.660,89 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
    Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
    Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
    Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
    Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni
    Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.- 

    Requisiti di reddito per quattordicesima 2013.
    La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:
    • 9.996,89 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);
    • 10.080,89 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
    • 10.164,89 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi). 
    Il limite di 1,5 volte il trattamento minimo. Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l’aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia). Per l’anno 2013 tale limite è pari a 9.660,89 euro.
    Redditi da considerare e quelli esclusi. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
    • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
    • le indennità di accompagnamento;
    • il reddito della casa di abitazione;
    • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
    • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
    Sono altresì da non considerare i redditi:
    • delle pensioni di guerra;
    • delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
    • dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
    • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
    • dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.  



    Assegno Sociale

    L'assegno sociale (pensione delle casalinghe), è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno a partire dal 1.1.2001, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-
    I limiti di reddito (totale netto) per il 2012 sono pari a
    euro 5.577,00 annui se il pensionato è solo
    euro 11.154,00 annui se è coniugato
    Il limite per l'anno 2012 per l'assegno sociale è di 5.577,00 euro, ma solo per chi ne fa richiesta al compimento dei 65 anni di età, chi lo ottiene come trattamento sostitutivo della pensione di inabilità ha come limite di reddito quello della pensione di inabilità, fissato per quest'anno a 15.627,22 euro annuali.-

    A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale verrà corrisposto a chi soggiorna legalmente ed in via continuativa nel territorio italiano da almeno 10 anni.-
    L'articolo 20 della legge di conversione del 6 agosto 2008 n. 133, stabilisce infatti che per poter usufruire dell'assegno sociale i cittadini stranieri dovranno soggiornare nel territorio nazionale da almeno 10 anni.-
    Pertanto, il cittadino straniero che voglia usufruire di questa prestazione pensionistica dovrà rispettare i seguenti requisiti:
    • 65 anni di età
    • Mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge
    • Essere in possesso del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
    • essere residenti in Italia da almeno 10 anni

    Valori per l'anno 2008
    Assegno sociale fino a 64 anni euro 395,59.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 408,51.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 563,81.-

    Valori per l'anno 2009
    Assegno sociale fino a 64 anni euro 409,44.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 422,36.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 582,86.-

    Valori per l'anno 2010
    Assegno sociale fino a 64 anni euro 411,53.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 424,45.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 597,41.-

    Valori per l'anno 2012
    Assegno sociale fino a 64 anni euro 429,00.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 441,92.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 616,97.-


    Pensione sociale
    La pensione sociale, sostituita dall’assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 65 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extracomunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 389,36 euro mensili, per un totale di 5.061,68 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 10.123,36 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-

    Valori per l’anno 2008
    Pensione sociale fino a 64 anni: euro 326,02.-
    Pensione sociale con maggiorazione: 65 anni euro 408,66.-
    Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 562,79.-

    Valori per l’anno 2009
    Pensione sociale fino a 64 anni: euro 337,43.-
    Pensione sociale con maggiorazione: 65 anni euro 414,90.-
    Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 582,86.-

    Valori per l’anno 2010 (+0,7%)
    Pensione sociale fino a 64 anni: euro 339,15.-
    Pensione sociale con maggiorazione: 65 anni euro 417,80.-
    Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 597,41.-


    Pensione integrata al minimo

    Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

    Valori anno 2008:
    Pensione minima lavoratori dipendenti: euro 443,12.-

    Valori anno 2009:
    Pensione integrata al minimo: euro 458,64.-
    Pensione con maggiorazione sociale ultra60enni euro 484,47.-
    Pensione con maggiorazione sociale ultra65enni euro 541,28.-
    Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 582,86.-

    Valori anno 2010 (+0,7%)Pensione integrata al minimo: euro 460,97.-
    Pensione con maggiorazione sociale ultra60enni euro 486,80.-
    Pensione con maggiorazione sociale ultra65enni euro 543,61.-
    Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 585,41.-


    PENSIONI BASSE 14esima X ANNO 2012
    Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2012 a 9.370,34 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
    Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
    Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
    Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
    Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni
    Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età ed hanno una pensione compresa tra euro 655 e euro 701 mensili verrà corrisposta la differenza.
    La quattordicesima spetta a chi riceve una pensione dell'INPS, ai titolari di assegno d'invalidità, pensioni a carico della gestione separata, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.-
    La somma aggiuntiva non spetta invece ai titolari di invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale o rendita facoltativa di vecchiaia o di invalidità.-
    Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-


    Pensioni basse aumenti x anni 2007/2008

    Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno una pensione inferiore a euro 654 mensili, è previsto un aumento verrà corrisposto in un'unica rata a dicembre 2007 per la quota anno 2007 e luglio 2008 per la quota anno 2008.-

    Anno 2007
    Anzianità contributiva fino a 15 anni = euro 259
    Anzianità contributiva da 16 a 25 anni = euro 327
    Anzianità contributiva oltre 25 anni = euro 393
    Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 19 a 28 e oltre 28 anni
    Anno 2008
    Anzianità contributiva fino a 15 anni = euro 333
    Anzianità contributiva da 16 a 25 anni = euro 420
    Anzianità contributiva oltre 25 anni = euro 505
    Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 19 a 28 e oltre 28 anni
    Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età ed hanno una pensione compresa tra euro 655 e euro 693 mensili, verrà corrisposta la differenza.-

    Pensioni basse 14esima x anno 2011

    Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2011 a 9.114,89 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
    Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
    Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
    Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
    Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni
    Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età ed hanno una pensione compresa tra euro 655 e euro 701 mensili verrà corrisposta la differenza.

    La quattordicesima spetta a chi riceve una pensione dell'INPS, ai titolari di assegno d'invalidità, pensioni a carico della gestione separata, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.-
    La somma aggiuntiva non spetta invece ai titolari di invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale o rendita facoltativa di vecchiaia o di invalidità.-
    Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-
    Adeguamento delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:  
    Valori per l'anno 2011:
    Sono basati sulla previsione di un aumento del costo della vita stimato all'1,4%
    Le previsioni valgono a partire dal 1° Gennaio 2011
    Pensioni superiori al minimo:
    Aumento pari all'1,4% fino ad euro 2.304,85.-
    Aumento pari all'1,05% sulla quota oltre euro 2.304,85.-
    Pensioni integrate al minimo:
    Pensioni integrate al minimo euro 467,43.-
    Pensioni con maggiorazione sociale ultra60enni euro 493,26.-
    Pensioni con maggiorazione sociale ultra65enni euro 550,07.-
    Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 591,91.-
    Per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva ultra 70enni euro 603,87.-
    Pensioni sociali ed assegni sociali:
    Pensione Sociale euro 343,90.-
    Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 603,87.-
    Assegno sociale euro 417,30.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 430,22.-
    Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 603,87.-
    Inabili civili totali: 60 anni euro 603,87.-

    Indennità di accompagnamento:
    Invalidi civili totali euro 487,39.-
    Ciechi assoluti euro 807,34.-
    Ciechi parziali euro 189,47.-
    Sordomuti euro 243,10.-



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    Gianfranco Censori