Imposte sugli immobili

Attenzione. Questo articolo contiene norme e leggi ormai superate, col solo scopo di mantenere una memoria storica delle imposte sugli immobili che sono state in vigore negli anni.



1) ICI - Imposta sugli Immobili

Dal 2012 non si chiamerà più ICI ma IMU (Imposta Municipale Unica), l'imposta sugli immobili che andrà in vigore dal 2012.

NORMATIVA ICI:

L’articolo 10, comma 2, del Dlgs n. 504/1992, prevede l’obbligo per i soggetti passivi ICI (i proprietari di fabbricati, aree edificabili, e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato), di effettuare il pagamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso al Comune dove sono ubicati gli immobili in due rate.-

DICHIARAZIONE ICI:

In caso di variazione del patrimonio immobiliare per acquisto, vendita o cambio di destinazione, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, chiamata appunto dichiarazione ICI.

RENDITA CATASTALE:

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.-

Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5% rivalutazione = euro 1.050,00 x 100 = base imponibile euro 105.000,00.

DETRAZIONE:

Per l’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale del contribuente è riconosciuta una detrazione dall’imposta minima di euro 103,29 annui, da rapportare eventualmente ai mesi di utilizzo.

ALIQUOTE:

Entro determinati limiti stabiliti per legge, ogni Comune può deliberare aliquote e detrazioni diversificate in base alle proprie esigenze di bilancio:

Esempio Comune di Civitanova Marche/MC anno 2007

  • Aliquota ordinaria = 0,7%
  • Aliquota abitazione principale = 0,55%
  • Detrazione per abitazione principale = euro 123,00.


L’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, deve essere pagata il 50% come acconto entro il 16 giugno e il 50% come saldo entro il 16 dicembre dell’anno di pertinenza.-

In caso di pagamento con modello F24 i codici tributo sono i seguenti:

  • 3901 Imposta Comunale sugli immobili per l’abitazione principale
  • 3902 Imposta Comunale sugli immobili per i terreni agricoli
  • 3903 Imposta Comunale sugli immobili per le aree fabbricabili
  • 3904 Imposta Comunale sugli immobili per gli altri fabbricati
  • 3905 Imposta Comunale sugli immobili credito ICI


Esempio: nel caso precedente base imponibile euro 105,000,00 x 0,55% abitazione principale = euro 577,50 - euro 123,00 detrazione abitazione principale = differenza euro 454,50 da pagare euro 227,25 come acconto entro il 16 giugno e euro 227,25 come saldo entro il 16 dicembre.-

I ritardatari possono pagare l’ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con applicazione della sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.-

Esempio: se il contribuente paga con un ritardo di 30 giorni e l’ICI è pari a euro 220,00 euro, dovrà pagare euro 220,00 a titolo di imposta + euro 8,25 (220×3,75%) a titolo di sanzione + euro 0,45 (220×2,5%x30:365) a titolo di interessi legali per un totale di euro 228,70.-

Anno 2008 (01/01/2008):

Per l’anno 2008 la legge 244 del 24.12.2007 ha introdotto una ulteriore detrazione pari allo 0,133% sull’imponibile, per l’abitazione principale.-

Esempio: nel caso precedente, sempre riferito al Comune di Civitanova Marche, base imponibile euro 105.000,00 x 0,55% abitazione principale = euro 577,50 - euro 123,00 detrazione abitazione principale - Ulteriore detrazione 105.000,00 x 0,133% = euro 139,65; Differenza euro 314,85; da pagare euro 157,00 come acconto 2008 entro il 16 giugno 2008 e euro 157,00 come saldo 2008 entro il 16 dicembre 2008.-

Anno 2008 (Aggiornamento del 27/05/2008):

Il D.L. n. 93 del 27/05/2008, ha sancito il definitivo addio all’imposta sulla casa, la prima, quella destinata all’abitazione; Scompare quindi l’imposta relativa alla casa utilizzata come abitazione; pertinenze comprese, (cantine box o solai).-

Escluse dall’esenzione le seconde case e tutte quelle di pregio, ovvero le abitazioni signorili, (categoria catastale A1), le ville (categoria catastale AB), e gli medifici storici, (categoria catastale A9).-

Quindi a giugno 2008 non si dovrà più versare la prima rata; Se l’imposta è già stata pagata, dovrà essere richiesto il rimborso tramite un’apposita istanza all’ufficio tributi del Comune: La domanda va presentata entro cinque anni dalla data del versamento dell’imposta, mentre per chi ha presentato il Modello 730, se non ha ancora pagato può modificarlo; se invece ha già pagato potrà effettuare la correzione con la dichiarazione del 2009.-

Comune di Civitanova Marche/MC - Anno 2008:

Aliquota Ordinaria = 0,7%
Escluse da applicazione ICI:

  • Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
  • Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta
  • Pertinenze; massimo n. 2 (cantine – box – solai).-


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

Gianfranco Censori