mercoledì 28 maggio 2014

TASI - Tassa sui servizi indivisibili

TASI

Tassa sui servizi individuali
Tasi 2017, chi è che non la paga?

Per la Tasi 2017 si applicano le stesse esenzioni che sono state introdotte nel 2016 circa gli immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero per quel tipo di immobile che si utilizza stabilmente come residenza o domicilio.
Sono escluse dalla Tasi anche le pertinenze della prima casa, cioè quelle strutture che rientrano nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), C/7 (tettoie chiuse o aperte).
L’esonero dal pagamento non riguarda però le case considerate di lusso anche se figurano come abitazione principale. Le abitazioni che sono ricomprese sotto le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) sono quindi tenute al pagamento della Tasi.
Un’ulteriore esenzione riguarda coloro che hanno la propria abitazione principale in affitto o in comodato d’uso gratuito. In questo caso infatti si applica la stessa esenzione valida in generale su tutte le abitazioni principali.
Ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l'immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l'abitazione principale è esente da TASI (con la Legge di Stabilità 2016 ai fini TASI si parla di "Abitazione principale" sia che l'immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale).
Tasi 2017, chi è che la paga?
In assenza di particolari regolamenti comunali la Tasi relativa all’immobile deve essere pagata per il 90% da parte del proprietario e per il 10% da parte dell’occupante. A seconda del comune quest’ultima percentuale può salire fino al 30% provocando la relativa diminuzione dell’importo dovuto dal proprietario del diritto reale sull’immobile.
Rendita catastale :
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5%  + 60%  rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-
Coefficiente moltiplicatore:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.- 
Le aliquote:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti  percentuali, per arrivare ad una massima quindi del 1,06%.-
Seconde case locate:      
E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato.-

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TASI

La TASI servirà a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli offerti dai comuni alla generalità dei cittadini e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza. la tasi graverà sia sul possessore che sull'utilizzatore dell'immobile. a seconda del regolamento comunale l'inquilino dovrà versare tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della tasi calcolato applicando l'aliquota prevista.

Aliquota:

Rispetto alla formulazione stabilita nella legge di stabilità che fissava un tetto massimo per la tasi al 2,5 per la prima casa e del 10,6 per la seconda (somma di TASI + IMU seconda casa), il governo è intervenuto per concedere ai comuni di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8 per mille e i sindaci avranno il potere di stabilire come distribuire tale maggiorazione tra abitazione principale e seconde case:
  • per la prima casa: l'aliquota potrà salire fino al 3,3 per mille.
  • per gli altri immobili: IMU + TASI non potrà superare l'11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di tasi e imu più l'0,8 di maggiorazione) si pagherà con le aliquote decise nei 12 mesi precedenti.


Detrazioni:

L'incremento può essere deliberato dai comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell'imposta tasi siano equivalenti a quelli dell'IMU prima casa. L'effetto combinato di aliquote e detrazioni potrà far sì che il gettito della tasi sia inferiore a quello dell'IMU prima casa.
La mancanza di un vincolo specifico che faccia sì che l'extra gettito sia destinato interamente alle detrazioni ha fatto sì, ad esempio, a Cagliari il comune abbia deciso per non introdurre nessuna detrazione e fissare un'aliquota del 2,1 per mille per tutti


Immobili in affitto:

In questo caso si pagherà sia l'IMU che la TASI con il limite massimo dell'11,4 per mille. L'IMU verrà pagata interamente dal proprietario; la TASI verrà pagata dall'inquilino per una quota compresa tra il 10 e il 30%, a scelta del comune. nel caso di contratti con durata fino a tre mesi il pagamento sarà tutto a carico del proprietario; nel caso degli immobili in leasing, la TASI sarà tutta a carico del locatario


Calcolo: 

Per calcolare la nuova tassa sui servizi indivisibili, che ha la stessa base imponibile dell'imposta municipale, si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). su questo valore catastale dovrà essere applicata l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni, sempre su base locale.-


Quando si pagano sia IMU che TASI? 

Sull'abitazione principale - la cosiddetta prima casa - si paga soltanto la TASI, a meno che non sia una di quelle poche case che ricadono nelle categorie di pregio (A1, A8 e A9 dal punto di vista catastale). Se la casa fosse una casa di pregio, lì si pagano IMU e TASI insieme. Su tutte le altre abitazioni (che sono il 99,9%) si paga soltanto la TASI, se sono prima casa. Su tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, quindi case sfitte, case affittate, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili, garage, si va a pagare normalmente l'IMU con le regole dell'anno scorso che non cambiano, e in più si paga anche la TASI. I due tributi si sommano, a meno che il comune non decida su questi fabbricati - o su alcuni soltanto di questi - di non far pagare la TASI".


L'aliquota TASI è uguale per tutti i fabbricati? 

Dipende da quello che decide il comune, nel senso che, secondo la legge, c'è un'aliquota dell'1 per mille spalmata su tutto (abitazioni, principali, seconde case, aree edificabili e così via), poi il comune può differenziarla, abolirla su alcuni immobili, alzarla su altri, prevedere delle detrazioni sulla prima casa e così via, quindi il discorso è molto complicato".


Scadenze: 

Il governo ha concesso una proroga del pagamento dell’acconto TASI, previsto inizialmente per giugno, ma solo ai Comuni che entro il 23 maggio non hanno deciso le loro aliquote e detrazioni. I contribuenti di questi Comuni pagheranno la prima rata dell’imposta il 16 ottobre. I Comuni che invece hanno stabilito e comunicato le proprie aliquote pagheranno sempre il 16 giugno e al 16 dicembre dovranno provvedere tutti per il saldo".


Comune di Civitanova Marche:

Civitanova ha varato il 19 maggio 2014 la delibera che fissa al 2.5 per mille l'aliquota sull'abitazione principale (base 1, massima 3.3), all'1 quella sui fabbricati rurali a uso strumentale, mentre è azzerata su tutti gli altri fabbricati e sulle aree fabbricabili.

Disposizioni approdate in consiglio comunale dopo il varo in commissione bilancio. La delibera, per evitare ingorghi fiscali, scagliona il versamento della tassa in due rate: il 50% entro il 16 giugno, il resto entro il 16 dicembre, importo che sulla base di detrazione o riduzioni varate dal Comune subirà un conguaglio. La decisione evita ai contribuenti il salasso a dicembre, quando scade il pagamento IMU sulla seconde case.

La TASI colpisce il proprietario dell’immobile e anche chi vive in affitto, ma manca il regolamento che stabilisce le quote della compartecipazione. Comunque, per gli edifici locati si pagherà sia l’IMU che la TASI, con il limite massimo dell’11,6 per mille; l’IMU a carico intero del proprietario, mentre la TASI peserà anche sull’inquilino che dovrà versarne una percentuale compresa tra il 10 e il 30%, a seconda di quello che stabilità una successiva delibera comunale. L'acconto del 16 giugno riguarda perciò solo i proprietari di prime case e di edifici rurali strumentali.


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40 commenti:

  1. Buongiorno Gianfranco,
    Mio figlio (che vive con noi genitori) ha acquistato appartamento prima casa a fine aprile 015 e ha fatto cambio di residenza il 16 maggio (da comune confinante).L 'appartamento nel mese di giugno sarà in ristrutturazione completa. Domanda :dovrà pagare IMU per 1 mese e la TASI per i restanti sette ?Ringrazio in anticipo per la risposta.
    Enrico B.

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    1. Ciao Enrico!
      Tuo figlio dovrà pagare l'IMU per un mese e la TASI per 8 mesi, perché per il mese di maggio dovrà pagare sia l'una che l'altra.-

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    2. Grazie per la risposta tempestiva,ma l'appartamento è di classe A/3 e a quanto mi sembra o si paga IMU o si paga la TASI.
      Enrico B.

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    3. Ciao Enrico!
      SI!
      L'IMU si paga con decorrenza dalla data di acquisto della casa, mentre la TASI si paga con decorrenza dalla data di residenza nella stessa.-

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  2. le volevo chiedere la differenza di una visura catastale di un terreno ,da ente urbano a area urbana,praticamente si ci può costruire?per favore mi faccia capire e per questo la ringrazio.

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    1. Le aree fabbricabili vengono stabilite dai Comuni di fase di approvazione del piano regolatore, e potrebbero quindi non risultare ancora in catasto, devi pertanto consultare un geometra di fiducia per verificare quello che è previsto nel Tuo terreno.-

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  3. Buonasera Gianfranco, mi sono accorto che i miei genitori l'anno scorso a dicembre non hanno pagato la Tasi (acconto e saldo insieme), nella confusione più totale che c'era l'anno scorso tra Imu, Tasi e Tari si sono dimenticati. Ora, cosa ci consiglia di fare? se contattassimo il Comune e dicessimo loro che vorremo pagarla cosa crede ci risponderanno? in alternativa qual'è l'Iter che seguirebbe questa imposta prima che venga notificata con tanto di sanzioni? Grazie

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    1. Ciao Manuel!
      Il 16 dicembre è scaduto il termine ultimo per il versamento della seconda rata imu e tasi. Ma quali sono le sanzioni che si applicano a chi effettua il pagamento in ritardo? Esiste la possibilità di aggiustare entro un anno la propria posizione fiscale ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso
      Lo strumento del ravvedimento operoso prevede il pagamento oltre che della somma dovuta anche di sanzioni e interessi, che dipenderanno dal ritardo con cui verranno versati gli importi. In particolare ci sono tre diversi tipi di ravvedimento
      - Ravvedimento sprint- per un ritardo fino a 14 giorni si calcola una sanzione pari allo 0,2% al giorno fino a un massimo del 2,8% per 14 giorni di ritardo+ gli interessi (aliquota dell'1% annuo)
      - Ravvedimento breve- per un ritardo dal 15º E fino a 30 gironi di ritardo la sanzione da applicare sarà pari al 3%+ gli interessi da calcolare (aliquota dell'1% annuo)
      - Ravvedimento lungo- ritardo dal 31º Giorno ed entro un anno. La sanzione è calcolata al 3,75% + gli interessi da calcolarsi al saggio legale annuo dell'1%
      Pagamenti: i versamenti andranno effettuai con il modello f24 in banca o alla posta per importi inferiori o pari ai 1000euro. Per importi superiori, bisogna effettuare il versamento con f24 per via telematica. Nel modello f24 bisogna barrare la casella rav (ravvedimento), l'importo dovuto per sanzioni e interessi andrà sommatto al tributo principale (3918 per imu e 3958 e 3961 per la tasi)

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    2. Salve Gianfranco, ma secondo lei occorre avvisare il Comune o calcolo il tutto personalmente ed effettuo il pagamento tramite F24 senza dire nulla?
      Si tratta di un importo di circa 150 euro compreso di sanzioni e interessi, non posso pagarlo quindi nella mia home banking della posta? Qualora lasciassi tutto così com'è, l'iter che subirà questa imposta prima di vedermela notificata quale sarebbe? Il Comune dopo un anno fa la segnalazione ad Equitalia e successivamente mi verrà notificata? Grazie

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    3. Un'ultima cosa, l'anno da che momento dovrei farlo partire? il mio comune aveva previsto il pagamento dell'acconto entro il 16 ottobre 2014 e del saldo entro il 16 dicembre 2014. L'anno quindi parte da una di queste due date, o dal 16 giugno 2014? Mi dirà, grazie.

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    4. Ciao Manuel!
      Per evitare di commettere errori che farebbero aumentare le sanzioni ti consiglio o di rivolgerti a un CAF o di presentarti direttamente in Comune per farti fare un calcolo preciso del dovuto.-
      Aspettare un sollecito tra tre o quattro anni da parte di Equitalia significa solo far aumentare interessi e sanzioni.-

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  4. Buon giorno avvocato Censori,
    Io ho una casa al 50% con mia moglie,
    Vorrei sapere come faccio a calcolare la tasi da solo?
    Abitiamo a Pistoia e suo sito del comune non hanno pubblicato ancora le aliquote2015
    I bambini vanno messi anche nel calcolo ?
    Ne abbiamo due sotto 10 anni
    Siamo in 5 persone
    La rendita catastale è di 325.27
    Grazie mille Avvocato

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    1. Se il Tuo Comune di residenza non ha ancora pubblicato le aliquote del 2015 puoi versare come acconto il 50% di quanto versato come TASI complessivamente l'anno scorso, e farai in conguaglio a dicembre.-

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  5. Grazie mille Avvocato
    Ma per quanto riguarda i bambini a carico????
    Vanno messi in calcolo???

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    1. Se l'anno scorso erano previste detrazioni a carico per i bambini puoi metterle anche quest'anno, altrimenti no, e dovrai attendere eventualmente il conguaglio di dicembre.-

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  6. Ok grazie mille
    Cmq io ho fatto il calcolo della tasi online con le aliquote del 2014 con i bambini a carico non viene niente.
    L anno scorso ho affidato tutto al commercialista e non mi ha chiesto niente sui bambini a carico.
    E ho pagato 70€ e 70€ mia moglie.
    Allora non penso di dover pagare questo anno anzi dovrei chiedere quello che ho pagato l anno scorso?
    I bambini a carico vanno sempre inseriti?

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    1. Se il commercialista ti ha fato pagare 70 euro + 70 euro a Tua moglie presumo che nel Tuo Comune di residenza non erano previste detrazioni per i bambini a carico, quindi per ora devi comunque pagare la stessa cifra dell'anno scorso.-

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  7. Salve Gianfranco, abbiamo ereditato - siamo 5 figli - un'immobile (papà, già vedovo, è deceduto ad agosto) in cui risultano residenti n. 3 figli (abitazione principale).
    Il calcolo del saldo della TASI quindi andrà fatto per i tre che risiedono, mentre gli altri pagheranno l'IMU da settembre a Dicembre? grazie!

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    1. Presumo che vostro padre abbia pagato IMU e TASI fino a giugno, quindi come eredi dovete pagare per suo conto fino ad agosto, e poi da settembre a dicembre i tre figli residenti pagheranno la TASI mentre gli altri pagheranno l'IMU.-

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  8. Buon pomeriggio Avv. Gianfranco,
    ho moglie e figlio di 2 anni a carico.
    Ho una casa di proprieta' intestata a me ed acquistata prima del matrimonio.
    Io e mia moglie siamo in regime di comunione dei beni.
    Se mio moglie e mio figlio trasferissero la residenza a casa dei miei suoceri in un altro comune ed io restassi con la residenza nella casa di proprieta' continuerei a pagare la la TASI come prima casa ?
    Grazie per il Suo riscontro
    Saluti
    Grazie per la collaborazione
    Cordiali Saluti

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    1. SI!
      Se Tu resti con la residenza nella Tua casa di proprietà continuerai a pagare la TASI come prima casa.-

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  9. Salve,
    se io ho una casa di proprieta' che metto in fitto, che tasse devo pagare ?
    TASI - IMU
    in che misura ?
    Grazie per il riscontro
    Saluti

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    1. Su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, quindi case sfitte, case affittate, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili, garage, si va a pagare normalmente l'IMU in base alle tariffe stabilite dal Comune di competenza.-

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  10. Buonasera Dott. Censori,
    le scrivo qua non sapendo in quale sezione scrivere.
    Le spiego la mia situazione: io sono sposata e residente nel paese in cui abito in una casa di mia proprietà, mio marito è residente ancora nella casa dei genitori. Due anni fa quando ci siamo sposati i vigili sono venuti e mi hanno chiesto se mio marito coabitava e io ho risposto in maniera affermativa.
    Nel paese in cui abitiamo mi hanno fatto pagare la TARI per due occupanti sia l’anno scorso che quest’anno, ma la madre la paga pure per lui.
    La TARI si paga nel paese in cui si ha la residenza? E’ Corretto? Posso chiedere il rimborso? Solo il 16 agosto di quest'anno mio marito ha spostato la residenza dove effettivamente abitiamo.
    La ringrazio in anticipo. Cordiali Saluti.
    CHIARA

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    1. Ciao Chiara!
      Ovviamente Tuo marito non può abitare contemporaneamente in due case diverse situate in due paesi diversi, ma quando vi siete sposati avresti dovuto dire ai vigili che tuo marito non coabitava con te, se non intendeva cambiare la residenza.-
      A questo punto, per richiedere il rimborso della TARI, dovresti spiegare perché Tuo marito non ha spostato subito la residenza dopo il matrimonio, e non credo che sia semplice.-

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  11. Buongiorno
    Porgo la seguente domanda:
    Marito e moglie in comunione dei beni.

    Moglie con Due fratelli causa morte dell'ultimo genitore Mamma dovrà fare la successione, (la mamma era propietaria di due immobili valore circa 150,000 cadauno, e conto corrente con € 30,000).
    Gli accordi dei tre fratelli dopo la successione sono:
    1° fratello verrà propietario di un immobile
    2° fratello vuole essere liquidato per il valore degli immobili
    3° sorella (mia moglie) verra propietaria del secondo immobile acquistando la parte del 2° fratello che vuole essere liquidato.
    Così liquidato :1° fratello e 3° sorella (mia Moglie) daranno € 100,00 € 50,00 a testa al fratello 2°

    Visto che la moglie deve liquidare il 2° fratello utilizzando € 10,00 della sua eredità e € 40,000 dal conto corrente in comune per arrivare ai € 50,00
    Come chiedevo all'inizio essendo in comunione dei beni che diritti ha il Marito ?
    Grazie

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    1. Il 50% del secondo immobile è ereditato, quindi di proprietà esclusiva della moglie, mentre l'altro 50% acquistato entrerà in comunione dei beni, quindi al 25% ciascuno.-
      In conclusione alla moglie andrà il 75% mentre al marito il 25%.-

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  12. Buongiorno volevo chiedere, io e miei fratelli per successione abbiamo ereditato una quota dell'immobile di mio padre, mia madre proprietaria che era in comunione di beni con mio padre ci vive come abitazione principale, noi figli siamo tenuti a pagare imu-tasi ,grazie

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    1. Voi figli dovete pagare l'IMU per la quota di vostra competenza.-

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  13. Buongiorno , È morto mio padre la casa è abitata da mia madre,abitazione coniugale con diritto di abitazione, alla successione noi 3 figli abbiamo ereditato una quota dell'immobile ci spetta pagare imu-tasi.

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    1. L’art. 540 del Codice Civile statuisce il cosiddetto diritto di abitazione: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
      Pertanto in tutti i casi in cui cade in successione l'unità immobiliare che costituiva la residenza della famiglia, al coniuge superstite compete il diritto di abitazione sull'intero immobile, a prescindere da quali siano gli altri eredi. Ed è solo il titolare di tale diritto il soggetto passivo di Imu e Tasi, mentre i figli ereditano l’immobile come «nudi proprietari» e sono quindi estranei al rapporto d’imposta.
      Trattandosi di abitazione principale il coniuge superstite che vi risiede e vi dimora non deve pagare né Imu né Tasi.-

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  14. Buongiorno avvocato,
    sono in possesso della copia del testamento di mia zia, nubile, deceduta senza eredi diretti, che ha lasciato ma me € 10000, somme diverse ad altri nipoti, e a qualche associazione benefica. Il testamento in possesso di un nipote è stato aperto di fronte al Notaio. Il patrimonio della zia consiste di un piccolo locale/deposito (cat.c/2) di una decina di terreni, presumo di non grande valore, e di 80/90000 € depositati in Banca e Posta.
    Presumo che per incassare quella somma debba essere fatta la denuncia di successione, ma è passato oltre un anno dalla morte, e a quanto mi risulta, nessun nipote si è interessato in tal senso.
    Va fatta la denuncia di successione o è sufficiente rivolgersi alla Posta/Banca, con il testamento, per l'incasso della somma?
    Perché il Notaio, a suo avviso, non ha notificato a me, quale erede citata nel testamento, tale fatto, ma l'ho saputo tramite altro nipote che mi ha fornito copia del testamento?
    Grazie e la saluto cordialmente, Marisa

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    1. Ciao Marisa!
      In generale qualunque sia la modalità di accettazione, il chiamato all'eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro 10 anni non si manifesta l’accettazione si perde ogni diritto sull'asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite dalla legge.-

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  15. Salve Gianfranco mi chiamo Lena, le chiedo : Sono in affitto, purtroppo la societa' di vigilanza per cui lavora mio marito sta retribuendo solo un anticipo del suo stipendio. per questo motivo ho accumulato due quote dell'affitto pagate in ritardo, pero' quello che non sopporto e'che l'avvocato che mi ha spedito la lettera di rimborso ,ha chiesto 100 euro come onorario , non le sembra un poco eccessiva questa richiesta ? Grazie per l'attenzione.

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    1. Ciao Lena!
      In effetti l'onorario del tuo avvocato mi sembra eccessivo ma purtroppo non puoi farci nulla perché la legge non impone dei massimali sulle tariffe, e quindi il tuo errore è stato quello di non aver richiesto un preventivo prima di affidargli l'incarico.-

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  16. Salve Gianfranco sono Lena ,forse mi sono espressa male, l'avvocato che mi ha chiesto i 100 euro e' quello del proprietario, come e' possibile che per una comunicazione scritta vuole questi soldi. Le chiedo posso oppormi o devo accettare perche' non otterrei niente? Grazie come sempre.

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    1. Ciao Lena!
      In teoria tu con questo avvocato non hai niente a che fare e quindi potresti rifiutarti di pagarlo, ma in pratica dipende dai rapporti che hai con il proprietario, devi cioè valutare se è stato obbligato a ricorrere a un avvocato o se avrebbe potuto risolvere la questione in modo amichevole.-

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  17. Salve Gianfranco, non ho mai avuto a che fare ne col proprietario, ne con l'avvocato. Il proprietario ha un centinaio di appartamenti quindi per qualsiasi cosa si rivolge all'avvocato. nel contempo neppure con l'avvocato ho mai avuto un rapporto ,perche' non mi sono mai trovata nella posizione di conflittualita' col proprietario. In 25 anni di affitto mi sono trovata solo un paio di volte in difficolta' economica ,perche' pagavano in ritardo mio marito ,ma abbiamo sempre risolto in via amichevole. questa volta e' capitato che alla richiesta dell'avvocato di pagare maggio e settembre sono rimasta meravigliata perche' ero convinta che maggio l'avevo pagato. Facendo un controllo delle ricevute mi sono accerta che effettivamente non avevo pagato ,ma tutto in buona fede perche' non e' da me mettermi in difficolta', questo ha fatto si che si e' rivolto all'avvocato. Io non intendo pagare i 100 euro anche perche' l'avvocato viene pagato dal proprietario e non vedo perche' dovrei pagare io. Mi scusi se le prendo tempo del suo lavoro e la ringrazio di tutto .Attendo risposta Lena

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    1. Ciao Lena!
      Sono d'accordo!
      Non c'è motivo per cui tu debba pagare i 100 euro, quando la questione avrebbe potuto essere risolta magari con una semplice telefonata, puoi quindi dirgli di rivolgersi a chi gli ha conferito l'incarico.-

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