lunedì 17 giugno 2013

IMU - Imposta Municipale Unica

IMU – Prima scadenza 16 giugno 2017:
L’acconto IMU  si applica in generale sugli immobili di proprietà o sui quali si gode di un diritto reale come l’usufrutto o il diritto di abitazione. E’ chiamato all’appello per il pagamento, ad esempio, chi possiede una seconda casa al mare, in città o nel paese natio, o ancora proprietari di negozi, box e locali, oppure chi ha un’abitazione principale considerata di lusso. Tirano invece un sospiro di sollievo i contribuenti che possiedono solo la casa di abitazione, che è stata graziata dall’esborso a condizione di avere il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica.-
Per evitare l’IMU inoltre l’abitazione principale non deve essere di pregio, ovvero l’appartamento non deve essere classificato nella categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e artistico). Anche le pertinenze dell’abitazione principale sono esentate dall’IMU ma con alcune eccezioni: l’esenzione spetta solo se le pertinenze sono classificate come C/2, C/6 o C/7 e solo per una pertinenza per ognuna delle tre categorie.
Gli immobili che non sono classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e vengano concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (ai figli o ai genitori) e che siano utilizzati da questi come abitazione principale, hanno la riduzione del 50% della base imponibile.-
Per usufruire dell’agevolazione deve essere stato stipulato e registrato un apposito contratto di comodato.-
Rendita catastale :
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5%  + 60%  rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-
Coefficiente moltiplicatore:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.- 
Le aliquote:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti  percentuali, per arrivare ad una massima quindi del 1,06%.-
Seconde case locate:      

E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato.-

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Prima scadenza 17 giugno 2013
I proprietari delle abitazioni principali, fatta eccezione per le tipologie di lusso, sono esentati dal pagamento della rata di giugno dell'IMU, che si deve invece pagare sulle abitazioni locale, sulle cosiddette seconde o terze case, sugli immobili ad uso produttivo (negozi, laboratori, capannoni, alberghi) e sulle prime case di pregio o di lusso non esonerate.-
Devono pagare l'acconto tutti i proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali. Sono anche esentati gli immobili rurali strumentali, gli inquilini delle case popolari e gli assegnatari di case in cooperativa indivisa. Ai fini dell'IMU l'abitazione principale è quella in cui il contribuente ha contemporaneamente residenza fiscale e dimora abituale. Sono ad esempio escluse le abitazioni date in comodato d'uso ai parenti che per l'ICI erano assimilate alla prima casa e vi può essere una sola abitazione principale per ogni singolo nucleo familiare, con un'eccezione: sono considerate entrambe abitazioni principali quelle di due coniugi che risiedano per motivi di lavoro in Comuni diversi. In caso di separazione l'IMU è sempre a carico del coniuge cui è stato assegnata l'abitazione indipendentemente da chi sia il proprietario. Per l'acconto si applica la regola per cui si deve pagare la metà del tributo dovuto per il 2012. 

Il calcolo è semplice: si sommano l'acconto e il saldo del pagato nel 2012 e si versa il 50%. Questo se la situazione dell'immobile è rimasta invariata, altrimenti bisogna ricalcolare l'IMU con le regole del 2012. Caso particolare è quello degli immobili di categoria D (capannoni industriali, teatri, alberghi, centri commerciali), per cui bisogna rifare sempre i calcoli perché il coefficiente di rivalutazione della rendita quest'anno è aumentato passando da 60 a 65. Il pagamento può avvenire o con modello F24 o con bollettino postale predisposto. Rispetto allo scorso anno c'è un'importante novità: il versamento va fatto tutto ai Comuni, la quota di spettanza dello Stato è rimasta solo per gli immobili di categoria D.- 
 



Si chima IMU (Imposta Municipale Unica) l'imposta sugli immobili che andrà in vigore dal 2012 e sostituirà l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili).

Rendita catastale:
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-

Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5% + 60% rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-

Coefficiente moltiplicatore IMU:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.-

Le aliquote IMU:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti punti percentuali. Per la casa di abitazione principale e per le pertinenze l'aliquota è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali l'aliquota è del 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% per quelli strumentali, percentuale che i Comuni possono con delibera ridurre fino allo 0,1%.-


Più figli più detrazioni IMU:
Valgono solo per l'abitazione principale oltre alla detrazione base che spetta a tutti di 200 euro, c'è un bonus di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale dei genitori. Il bonus aggiuntivo, indipendentemente dal reddito del nucleo, potrà arrivare ad un massimo di 400 euro, per una detrazione totale massima quindi di 600 euro. Dal 2014 cambierà la detrazione valida per tutti: non più 200, ma 170 euro.-

Seconde case e locate:
E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato. Niente più sconti per il comodato d'uso gratuito: ai fini dell'imposta avranno lo stesso trattamento delle seconde case.-

Fabbricati rurali:
Sono equiparati alle altre abitazioni. Se costituiscono abitazione principale possono usufruire dell'aliquota del 4 per mille e delle detrazioni base per i figli. Altrimenti sono considerati seconde case. Finora erano tutti fuori dal campo di applicazione dell'ICI.-

Immobili all'estero:
A partire dal 2011 gli italiani che posseggono case fuori dai confini nazionali dovranno pagare un'imposta dello 0,76%, quindi come le seconde case in Italia. La base imponibile sarà il valore reale degli immobili.-

Comodato d'uso gratuito:
Anche se nella casa ci abita e ci stabilisce la residenza un figlio, i genitori o un fratello, all'abitazione si applicherà a tutti gli effetti l'aliquota IMU prevista per le seconde case.-

Coniugi separati:
Gli immobili che a seguito di separazione o divorzio sono stati assegnati a uno dei coniugi, questo resta obbligato al pagamento complessivo dell'imposta, a prescindere dal fatto che sia proprietario o meno dell'immobile (diritto di abitazione), potendo per questo avvalersi dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale.-

Quando si paga:

  • Entro il 18 giugno (la scadenza naturale del 16 cade di sabato) si versa un terzo (ma per chi lo desidera, anche la metà), calcolando l'imposta con l'aliquota di base dello 0,4% e avvalendosi della detrazione di base e della eventuale maggiorazione per i figli conviventi, se spettante.-
  • Sempre entro il 18 giugno si versa la metà dell'IMU dovuta per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, calcolata sull'aliquota base dello 0,76%, rinviando inevitabilmente a dicembre il versamento del saldo.-
  • Per l'abitazione principale e le pertinenze ammesse all'aliquota agevolata, è possibile effettuare il pagamento in tre rate: la seconda, sempre pari a un terzo di quanto dovuto per effetto dell'aliquota base dello 0,4%, deve essere versata entro il 17 settembre (il 16 è domenica). I comuni hanno tempo fino al 30 settembre per adottare le aliquote definitive.-
  • Il 17 dicembre (il 16 è domenica) tutti dovranno versare quanto dovuto a conguaglio.-

 
Le sanzioni:
Se il versamento IMU viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%. Gli interessi da aggiungere vanno calcolati a giorno sulla base della percentuale del 2,5% annuo. Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3%, più interessi calcolati sempre a giorno sulla base del 2,5% annuo. Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% più interessi del 2,5% annuo calcolati sempre su ogni giorno di ritardo. E' possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione avviene entro un anno e sempre che entro tale termine l'ufficio non abbia già contestato il mancato versamento. In caso di mancato pagamento, la multa è del 30% dell'imposta dovuta, cui si aggiungono gli interessi calcolati sui giorni di ritardo. Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Nuovi Codici Tributi:
I 10 codici adottati dall'Agenzia delle Entrate per le diverse tipologie catastali, da scrivere sul modello F24, sono i seguenti:
3912 Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 Fabbricati rurali a uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 Terreni (destinatario il Comune)
3915 Terreni (destinatario lo Stato)
3916 Aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3917 Aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
3918 Altri fabbricati (destinatario il il Comune)
3919 Altri fabbricati (destinatario lo Stato)
3923 Interessi da accertamento (destinatario il Comune)
3924 Sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)

IMU – COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Il calcolo:
La rendita catastale, riportata nella visura o nella dichiarazione dei redditi, va aumentata del 5%: basta moltiplicarla per 1.05. La somma ottenuta va poi moltiplicata per un coefficiente stabilito per legge: per le abitazioni è 160, per fabbricati ad uso pubblico è o stabilimenti balneari è 140, per uffici e studi professionali è 80, per i fabbricati industriali è di 60 e per i negozi (la categoria C11) è di 55. In questo modo si otterrà la base imponibile IMU. A questa sarà applicata l'aliquota corrispondente.

Le aliquote previste dalla legge:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti punti percentuali. Per la casa di abitazione principale e per le pertinenze l'aliquota è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali l'aliquota è del 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% per quelli strumentali, percentuale che i Comuni possono con delibera ridurre fino allo 0,1%.-

Le aliquote previste dal Comune di Civitanova Marche:
Prime case economiche, popolari ed ultrapopolari (categorie A3,A4,A5) = 0,4%
Civili abitazioni, villini, ville, case rurali = 0,6%
Seconde case, esercizi commerciali, aziende = 1,06%

Più figli più detrazioni:
Valgono solo per l'abitazione principale oltre alla detrazione base che spetta a tutti di 200 euro, c'è un bonus di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale dei genitori. Il bonus aggiuntivo, indipendentemente dal reddito del nucleo, potrà arrivare ad un massimo di 400 euro, per una detrazione totale massima quindi di 600 euro.



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito "www.cgil.it"
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Gianfranco Censori

50 commenti:

  1. ciao Gianfranco sono Milly, oggi e proprio una giornata dove ti sto stressando (pero' questo quesito non e per me , ma per un amico a cui ho riferito che c'e il tuo blog che da tante informazioni, in breve non e' riuscito a collegarsi perchè con lo smart ha delle difficolta' non riesce a destreggiarsi, si chiama Claudio e menziono il suo nome perchè in futuro dovra' farlo lui eccomi a porti la domanda sempre se con la cortesia che ti e' dovuta per come lavori in questo Blog: Claudio è intestatario al 50% con il fratello di un appartamento come prima casa e residenza, il padre e usufruttuario , per diversi motivi il mutuo l'ha fatto solo lui ossia e solo intestato a lui ed ha una rata ogni mese da pagare in quanto e' stata acquistata nel 2007 , la prima domanda e' se per motivi di scelte di vita volesse vendere l'appartamento chi deve estinguere il mutuo, premetto che il fratello non partecipa alla spesa del mutuo , ma solo per motivi economici e da una parte ogni tanto a Claudio per le spese di casa, / Claudio il mio amico che e' intestatario del mutuo o anche il fratello che ne e' proprietario del 50% ,ma non e intestatario del mutuo ?, secondo il padre essendo usufruttuario deve pagare e deve dichiarare la casa? , di dico questo perchè il fratello non ha mai dichiarato la casa sul 730 come e possibile , in breve non avevano mai letto il rogito e Claudio il mio amico sostiene che lui lo dichiarava solo perchè giustamente pensava di essere proprietario unico avendo fatto il mutuo solo lui, credimi non ci capisco niente , ma se puoi rispondermi solo alle tre domande mi faresti un grande piacere : chi deve estinguere il mutuo ? a cosa va incontro il fratello che non ha mai dichiarato la casa perchè non aveva mai letto il rogito? e se il padre doveva dichiarare anche lui l'usufrutto sul 730, dimenticavo tutto sta venendo fuori adesso perchè il padre e stato messo in una casa di riposo a pagamento ,da poco neppure un mese e fra un po potrebbero fare la residenza li in casa di riposo , per questa ultima domanda della residenza cosa potresti suggerire prima che facciano la residenza in casa di riposo. che dirti spero solo di essermi fatta capire perchè ho solo ascoltato quello che mi ha detto il mio amico Grazieeeee ancora per tutto

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    1. Ciao Milly!
      - Purtroppo in caso di vendita il mutuo deve estinguerlo chi lo ha richiesto ed ottenuto, anche se è proprietario solo al 50%.-
      - L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
      - Al pagamento delle tasse sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario o i proprietari.-
      - Per cambiare la residenza e togliere l'usufrutto è necessario il consenso dell'interessato.-

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  2. Buongiorno Dott. Censori
    la disturbo per un quesito che mi assilla da tre anni dopo la morte di mio padre nel 2014 e che non riesco a venirne fuori
    Sto pagando il 25% di imu come seconde case di tre appartamenti dove ci abitano i miei 3 fratelli con rispettive famiglie. Dopo la successione ho ereditato anche quelle perchè mio papà non ha mai sistemato le cose quando era in vita
    Posso chiedere la cessione dei diritti con l'intervento del notaio ?

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    1. Ciao Elisabetta!
      SI!
      Ti consiglio di rivolgerti a un notaio per risolvere la questione in via definitiva.-

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  3. Buona sera ,da poco ho accatastato una piccola casetta in campagna,proprietario di 1/3,i proprietari siamo 3 persone,nella visura catastale la rendita viene riportata 284,05,per sapere il valore della casetta come debbo fare a chi mi devo rivolgere per saperlo o se posso calcolare il valore io e in questo caso come fare?sia gentile mi fà capire il tutto grazie.

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    1. Rendita catastale ai fini IMU:
      Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
      Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5% + 60% rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-

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  4. Buon giorno allacciandomi al messaggio del 5 dicembre 2017 ore 19:32,le dicevo l accatastamento lo fatto a novembre e precisamente il 21,e ho provveduto al pagamento imu del mese di dicembre in quando mi hanno spiegato che il mese di novembre non lo devo conteggiare perche e dopo il 20 non spetta pagare l imu,ora mi hanno detto che una volta che ho accatastato la casetta ora ma che effettivamente la casa io lo costruita abusivamente nel 2001 mi toccherà pagare anche gli ultimi 5 anni di imu perche gli altri anni prima, sono prescritti per favore mi può confermare lei il tutto perche vedo in tutto questo delle ingoncruenze perche vicino a questa mia casetta altre persone che hanno costruito dico altre e non una anche loro abusivamente dopo anni e anni anche loro l anno accatastato le loro case accatastamento avvenuto una 15 anni fà,e hanno sempre pagato l imu a decorrere dal giorno dell accatastamento,fino a ora non hanno pagato nessun arretrato e precisamente i 5 anni che mi anno detto a me ora chiedo a lei se è vero il tutto,lo stesso discorso vale sempre per sentito dire il pagamento della spazzatura ache in questo caso mi sempra una esagerazione perche in questa casa non e stata mai abitata e che lo stesso momento sarebbe una seconda casa perche io pago la spazzatura regolarmente nella prima casa di abitazione ,ringrazio lei per il suo tempo che ci dedica.GRAZIE

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    1. In questo caso il discorso è diverso!
      Infatti in caso di costruzione abitativa abusiva regolarizzata con sanatoria, è legittima la richiesta del pagamento degli arretrati IMU per 5 anni.-
      Il confronto con altri casi non è semplice perché non si conoscono i dettagli del periodo di accatastamento, e se effettivamente sono stati pagati o no gli arretrati.-

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  5. Salve Gianfranco, mi chiamo Lena desidererei sapere, quali sono stati gli indici istat per la rivalutazione del canone di affitto per gli anni 2014,2015,2016 2017.Mi serve questa notizia perché solo pochi giorni fa il proprietario mi ha chiesto di aggiornare il canone di affitto.Le faccio notare che non mi ha dato copia della registrazione per cui ho perso anche il beneficio dal 730.Potrebbe dirmi con un affitto di 600 euro quanto dovrei pagare? Cosa mi consiglia di fare.attendo risposta e la ringrazio in anticipo.

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    1. Ciao Lena!
      Non è assolutamente un compito tuo!
      Infatti è il proprietario che ogni anno deve richiederti per iscritto l'adeguamento ISTAT, comunicandoti l'importo del canone di affitto aggiornato sul quale pagare l'imposta di registro.-
      Ti consiglio quindi di comunicare al proprietario che continuerai a pagare 600 euro di affitto fino a quando non ti verrà richiesto per iscritto l'importo aggiornato.-

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  6. Salve Gianfranco sono Lena, la ringrazio per la risposta ,avrei desiderato avere i valori istat per quegli anni giusto per fare un confronto con quelli del proprietario.Comunque la ringrazio di nuovo e coplimenti per il suo lavoro.

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    1. Ciao Lena!
      Indice ISTAT:
      Da Gennaio 2013 a gennaio 2014 = +0,6%
      Da Gennaio 2014 a gennaio 2015 = -0,7%
      Da Gennaio 2015 a gennaio 2016 = +0,3%
      Da Gennaio 2016 a gennaio 2017 = +0,9%
      Da gennaio 2017 a gennaio 2018 = +0,9%

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  7. Salve Gianfranco sono Lena la ringrazio molto per l'informazione ,aspettero' che il proprietario per iscritto mi chiedera' la rivalutazione, cosi posso confrontare i dati. Grazie ,le faro' sapere come andra'.

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  8. Salve dottore
    Ho da poco acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa, ma per una serie di motivi potrò andare ad abitarci fra un paio di mesi e fino a quel momento non potrò nemmeno metterci la residenza
    Mi chiedevo se per questi due mesi dovrò pagare l'imu oppure posso considerarla come prima casa anche se non ho ancora la residenza li
    Grazie

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    1. La normativa prevede che si potrà godere dell’esenzione IMU solo a partire dalla data in cui si dimora abitualmente nell'immobile e vi si è trasferita la residenza anagrafica.-

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  9. Avvocato buon giorno le vorrei chiedere io non avendo potuto pagare il saldo imu anno 2018 con scadenza il 17 dicembre per dificoltà economici ,mi appresto a pagarla il 3 di gennaio 2019,le chiedo avendo pagato con 17 giorni di ritardo cosa vado incontro?se lei mi risponde che andrò incontro a una mora come penso io lei sa la cifra?su un totale di pagamento di 250 euro,la mora da pagare come avviene il pagamento al momento o dopo spero di non aver fatto confusione,buon annon e grazie.

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    1. Il 17 dicembre è stato l'ultimo giorno a disposizione per pagare la seconda rata 2018 di Imu e Tasi. Ma che succede a chi non ha rispettato la scadenza prevista? Si va incontro a sanzioni, il cui importo varia a seconda del tempo impiegato per regolarizzare la propria posizione con il Fisco
      Tramite il "ravvedimento operoso", il contribuente ha un anno di tempo per versare quanto dovuto con un importo maggiorato con gli interessi e le sanzioni dovute. Ecco come funziona questo strumento.
      Ravvedimento operoso per Imu e Tasi 2018
      Il ravvedimento operoso prevede il pagamento, oltre la somma dovuta, anche di sanzioni e interessi, che possono variare a seconda del ritardo con il quale verranno versati gli importi. Ci sono quattro diversi tipi di ravvedimento.
      Ravvedimento sprint - per un ritardo fino a 14 giorni si calcola una sanzione pari allo 0,2% al giorno fino a un massimo del 2,8% per 14 giorni di ritardo più gli interessi (dal 1º gennaio 2015 il tasso di interesse annuo è stato fissato allo 0,5%).
      Ravvedimento lungo - ritardo dal 31º giorno fino a un anno. La sanzione è del 3,75% più gli interessi, da calcolarsi al saggio legale annuo dello 0,5%.
      Ravvedimento breve - per un ritardo dal 15º fino al 30º giorno, la sanzione da applicare sarà pari al 3% più gli interessi da calcolare (aliquota dello 0,5% annuo).
      Ravvedimento medio - si applica dopo il 30º giorno e fino al 90º e prevede una sanzione fissa del 3,33% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.-

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    2. Avvocato grazie della risposta ma vorrei capire meglio,io oggi 2 gennaio sono andato a pagare l imu totale 255 euro calcolando i giorni di ritardo sono 16 giorni,può lei cortesemente e gentilmente di dirmi la cifra giusta di interessi e sanzioni,e questi interessi e sanzioni quando bisogna pagarli perchè oggi alla posta mi hanno fatto pagare solamente la cifra dovuta e cioè 255 euro,grazie e buon anno.

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  10. Ciao Gianfranco provo ascriverti qui anche se non so se è il posto giusto.
    Sto acquistando un box e mi hanno dichiarato che questo ha la proprietà di suolo intestata ad una società e la proprietà di superficie intestata ad un privato con il quale sono in trattativa e con il quale farò l’atto di compravendita.
    Ti chiedo chiedo 2 cose:
    1) Cosa significa una cosa del genere e per quale motivo si fanno questi atti
    2) Se vi sono controindicazioni da parte mia all’acquisto di questo box in termini di rivendibilità futura, di vincoli o quant’altro

    Ti allego, per maggiore completezza, uno stralcio del rogito dell’attuale venditore:
    Articolo 1) Oggetto del contratto.
    La parte alienante, sotto i patti e le condizioni di cui al documento allegato al con la lettera “A”, vende alla parte acquirente che acquista, quanto segue:
    a) natura del diritto trasferito: proprietà superficiaria perpetua, come da convenzione sotto citata;
    b) entità del diritto alienato dalla “parte alienante”: quota del 100 (cento) per cento
    c) entità del diritto acquistato dalla “parte acquirente”: quota del 100 (cento) per cento
    d) ……
    Grazie molte per la tua professionalità e disponibilità

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    1. Ciao Luigi!
      La situazione non mi è chiara!
      Infatti tu stai acquistando un box ma non il suolo su cui è stato costruito, quindi il proprietario del suolo un domani potrebbe presentarti il conto per il suolo o in alternativa obbligarti a demolire il box , ti consiglio pertanto di verificare che tipo di contratto o accordo scritto c'è tra le due parti prima di procedere per l'acquisto.-

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  11. salve dott.Censori volevo un chiarimento, dal 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI, nel precompilato F24 devo mettere solo il codice tributo IMU con il totale (tasi + imu ) o tutti e due i codici tributo con ognuno la loro quota

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    1. La scadenza per la prima rata dell'Imu sulla seconda casa è fissata per privati come sempre al 16 giugno, quando verrà versato l'acconto uguale al 50% del totale di Imu e Tasi dell'anno 2019. Il rimanente 50% sarà invece calcolato sulla base delle aliquote fissate entro il 28 ottobre.-

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  12. Devo mettere solo il codice tributo Imu? Graze

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    1. SI!
      Devi mettere solo il codice tributo imu per il totale perché poi a dicembre dovrai pagare il saldo a conguaglio dell'imu dovuta per il 2020.-

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  13. Ciao Gianfranco,
    ho acquistato due box con atto notarile fatto il 6/5/2020 registrato all’Agenzia delle Entrate in data 19/5/2020.
    Ti fornisco i dati se possono essere utili:
    Rendita catastale di ciascun box è pari a 70,65€
    I box si trovano a Novate Milanese
    I box sono stati dichiarati di pertinenza della mia abitazione ma sono secondi box e pertanto devo pagarci l’IMU
    Volevo chiederti come devo effettuare i conteggi dell’IMU visto l’imminente scadenza del 16/6/2020 ?
    Grazie molte

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    1. Ciao Luigi!
      Nel tuo caso bisogna calcolare l'importo dell'IMU annuale di ognuno, raddoppiarlo e riproporzionarlo per i 7 mesi di possesso (importo : 12 x 7) pagando il 50% di acconto entro il 16/6/2020.-

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    2. Ciao Gianfranco, ti chiedo una conferma! Per calcolare i mesi di possesso a quale data bisogna riferirsi ? Alla data del rogito o alla data di regitrazione all'agenzia delle entrate ?
      Perchè se fosse la data del rogito (6/5/2020) i mesi di possesso dovrebbero essere 8 , mentre se fosse la data di registrazione all'agenzia delle entrate dovrebbero essere 7. Mi puoi chiarire questo dubbio ?
      Grazie ancora

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    3. Ciao Luigi!
      La registrazione ha in genere la funzione di attribuire data certa a un atto, ma se c'è un atto notarile questa funzione non ha alcuna rilevanza, essendo la certezza della data una delle caratteristiche dell’atto notarile, a prescindere dalla registrazione.-

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    4. Grazie Gianfranco! Quindi i mesi di possesso da pagare come anticipo IMU sono 8 ? Me lo puoi confermare?
      Grazie

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    5. Ciao Luigi!
      SI!
      Confermo!
      Nel tuo caso i mesi di possesso da pagare come anticipo IMU sono 8.-

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  14. Dottore buonasera, vorrei cortesemente porle un quesito:
    I miei genitori sono possessori ognuno al 100% di un immobile ciascuno adibito ad abitazione principale con relative pertinenze. Insieme hanno una seconda casa di cui sono proprietari al 50% e che mi hanno dato in comodato d'uso gratuito con contratto regolarmente registrato all'ag. delle entrate a tempo indeterminato. Gli immobili sono tutti nel solito paese di residenza e fanno parte di un unico blocco. Vorrei per favore sapere, visto che ci capisco poco o nulla, loro cosa devono pagare; solo la seconda casa con base imponibile al 50% oppure altro oltre a quello? La ringrazio infinitamente per la gentile risposta.

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    1. E' esente da IMU solo la prima casa di residenza quindi anche se i tuoi genitori hanno ciascuno un immobile con residenze diverse, essendo entrambi gli immobili nello stesso Paese solo uno dei due è esente da IMU, quindi va pagata l'IMU su uno dei due immobili e al 50% il terzo immobile che ti è stato dato in comodato d'uso gratuito.-

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  15. Buongiorno avvocato,
    sono a chiederLe chiarimenti in merito a questa mia situazione:
    a tutt'oggi sono residente in provincia di Como con i miei figli in un immobile di proprietà del figlio maggiore sul quale ho l'usufrutto.
    Essendo casa di abitazione nella quale risiediamo, non paghiamo l'IMU.
    Ora per necessità lavorative mi trasferirò, solo io, in un comune in provincia di Milano in una casa di proprietà di mio padre.
    Ora sono a chiederle, per l'abitazione in provincia di Como, nella quale resteranno residenti solo i miei due figli, sarà dovuta l'imposta IMU? Le chiedo questo chiarimento per valutare se conviene o meno (ai fini IMU) spostare la mia residenza.
    La ringrazio per la risposta che mi vorrà dare.
    Cordiali saluti
    Maria

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    1. Ciao Maria!
      L'esenzione IMU vale per la prima casa di proprietà e di residenza, quindi se uno dei due figli è il proprietario l'esenzione rimane anche se tu cambi residenza.-

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  16. Buongiorno dott.Censori, scrivo a lei perché ha sempre delle risposte chiare e precise anche se effettivamente non so se in questo caso può darmi un consiglio o a chi posso rivolgermi.
    Qualche giorno fa il comune in cui risiedo ha recapitato a me ed altri cittadini una raccomandata con l’ordinanza per obbligo di allacciamento al pubblico acquedotto perché durante un accertamento dell’ATS e dell’ARPA in una falda lontano dalla mia abitazione sono state trovate tracce di contaminazione da metalli pesanti, premetto che da oltre 40 anni la nostra famiglia utilizza un pozzo privato legalmente registrato e concessionato e da analisi fatte tempo addietro non risulta questo inquinamento.
    Ora mi chiedevo, tralasciando le nuove spese che dovrei affrontare se il sindaco può effettivamente impormi questo obbligo o se presentando nuove analisi si può contestare questa ordinanza.
    Cordiali saluti
    M.Prandelli

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    1. Ciao Massimo!
      Se l'immobile non è collegato all'acquedotto, l'approvvigionamento idrico avviene attraverso un pozzo privato, gestito da chi detiene l'immobile, al quale spettano anche i controlli sulla qualità dell'acqua.-
      Puoi contestare l'ordinanza presentando nuove analisi ma presumo che l'amministrazione comunale sia già in possesso di analisi dove risulta una contaminazione della falda acquifera, ti consiglio quindi di riflettere bene prima di prendere una posizione perché con la salute non si scherza.-

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  17. Buonasera Dott.CENSORI volevo chiederle avendo avuto una notifica riguardo a IMU ho incaricato un geometra a mandare all'ufficio tributi una pec ritenendomi di stare in ragione sono trascorsi 2 mesi ed ancora nessuna risposta, c è un termine per avere una risposta La ringrazio e
    la saluto cordialmente.

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    1. Ciao Luigi!
      Purtroppo NO!
      La normativa non prevede alcun termine, però con la PEC sei tutelato nel senso che se e fino a quando non ti rispondono tu sei dalla parte della ragione.-

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  18. Buonasera Dott.CENSORI mi trovo in una situazione un po particolare in pratica mia madre è usufruttuaria di una casa con due appartamenti una è abitata da mio fratello che vive insieme a mia madre e l altra da me co la mia famiglia nel 1996 quando ci fu donata visto le condizioni economiche dei miei genitori facemmo una richiesta al comune di pagare ICI io e mio fratello,all' epoca il comune inizio a mandare gli avvisi di pagamento a me e mio fratello dove abbiamo sempre pagato qualche anno fa ho ricevuto una notifica dove non gli risultano un pagamento dove ho protocollato il ricorso e non hanno mai risposto adesso hanno mandato delle notifiche partendo dal 2013 a nome di mia madre volevo chiederle se posso fare un comodato d uso retroattivo per addolcire un po la cifra visto che mia madre percepisce una pensione minima la ringrazio anticipatamente della risposta.

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    1. Purtroppo NO!
      La registrazione del contratto
      Il contratto di comodato può essere stipulato verbalmente oppure per iscritto. Per gli immobili, la registrazione del contratto è necessaria se:
      - è redatto per iscritto. In tal caso bisogna procedere con la registrazione entro 20 giorni dalla data della stipula;
      - è un accordo verbale. La registrazione deve essere effettuata solo se il contratto è indicato in un altro atto registrato.
      Un comodato stipulato verbalmente può essere infine registrato solo per usufruire delle agevolazioni fiscali riguardanti l’Imu e la Tasi, presentando all’Agenzia delle Entrate il modello di richiesta compilato e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro pari a 200 euro.-

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  19. Buonasera Dott.CENSORI volevo sapere se avendo un comodato d'uso gratuito regolarmente registrato la riduzione al 50% è solo sulla seconda casa ed un annesso o su tutti gli altri annessi classificati in C 2
    perché ufficio tributi io avendo più annessi me li ha calcolati al 100% la ringrazio anticipatamente per un suo chiarimento

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    1. La legge 208 del 2015 stabilisce che in caso di comodato d’uso gratuito la base imponibile (cioè l’importo su cui si calcolano le imposte) Imu delle unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in comodato è ridotta al 50% .-

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  20. Buongiorno Gent.mo Dr. Censori, mia mamma è coniuge superstite di mio papà deceduto, vive nell'abitazione di famiglia, di cui, prima del decesso del congiunto, era proprietaria nella misura del 50% tale immobile, per lei è abitazione principale, ora a seguito del decesso del papà, detiene i 14/18 di quote di possesso, mio fratello disabile al 100% è residente nella medesima abitazione i 2/18 di quote, mentre io che vivo in un altro immobile e ad una residenza diversa, ne conservo i rimanenti 2/18, volevo chiedere se siamo esonerati dal pagamento dell'imu.

    Altro quesito, mia mamma avendo solo la pensione di anzianità e di reversibilità, nonché l'immobile che è l'abitazione principale, chiedo se è esonerata dall'effettuare annualmente la dichiarazione dei redditi con 730, avendo un' unico sostituto d'imposta (inps) e solo abitazione principale.
    Grazie mille.

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    1. - I requisiti richiesti ai proprietari per poter usufruire delle agevolazioni Imu sono la residenza anagrafica del proprietario, che ne faccia la propria dimora abituale.-
      - Se si ha un solo sostituto d'imposta e solo l'abitazione principale, non si è obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi.-

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    2. Grazie della risposta.
      Nel caso di mio fratello disabile, che ha la residenza con mia mamma e possiede i 2/18 dell'immobile è anch'egli esonerato dal pagamento?
      Se il fratello fosse domiciliato presso una rsd puo' sempre essere esonerato dal pagamento finché la mamma abita nell'immobile ed è abitazione principale?
      Grazie mille.

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    3. SI!
      Tuo fratello è esonerato dall'IMU e lo sarebbe anche se fosse domiciliato presso una RSD.-

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    4. Grazie veramente di tutto..

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