Informazioni ancora in vigore possono essere trovare nel nostro post Assegno sociale, Pensione Sociale, Pensione Integrata al Minimo, Quattordicesima, Maggiorazioni Sociali anno 2023.
Anno 2022:
1) ASSEGNO SOCIALE
L'assegno sociale, (pensione delle casalinghe), è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 65 anni + 7 mesi di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno, con un reddito pari a zero o di modesto importo.
I limiti di reddito (totale netto) per il 2022 sono pari a:
euro 6.085,30 annui se il pensionato è solo;
euro 12.170,60 annui se è coniugato.
Valori per l'anno 2022
Assegno sociale con maggiorazione: 67 anni euro 468,10.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 660,78.-
Requisito Anagrafico:
Anno Incremento presunto Incremento Nuova età
speranza di vita (mesi) di un anno (anni e mesi)
2021 3 67 + 2
2022 67 + 2
2023 3 67 + 5
2024 67 + 5
2025 3 67 + 8
2026 67 + 8
2) PENSIONE SOCIALE anno 2022
La pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 65 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extra – comunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 379,33 euro mensili, per un totale di 4.931,29 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 9.862,58 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-
Valori per l'anno 2021
Pensione sociale euro 385,78.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 660,78.-
3) PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO anno 2022
Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.
Per verificare se si ha diritto all’integrazione al minimo bisogna considerare il proprio reddito personale, e per le pensioni con decorrenza successiva al 1994 bisogna considerare anche i redditi del coniuge. Se si ha un reddito personale annuo inferiore a 6.695,91 euro e di coppia inferiore a 20.087,73 euro l’integrazione spetta sempre. Non spetta se il proprio reddito personale supera i 13.391,82 euro o se quello di coppia eccede i 26.784,64 euro all’anno. Se si hanno redditi intermedi tra il limite basso e il limite alto, l’integrazione spetta in misura parziale. L’integrazione non spetta in alcun caso a chi percepisce una pensione supplementare o una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo.-
Valori per l'anno 2022
Pensione integrata al minimo euro 524,34.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 660,78.-
4) QUATTORDICESIMA anno 2022
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore a 10.003,69 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 437
Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 546
Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 655
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni d’età ed hanno un reddito personale compreso tra 10.003,69 e 13.338,00 euro spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:
Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 366
Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni
Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-
Redditi da considerare e quelli esclusi. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
- delle pensioni di guerra;
- delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
- dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.
In linea generale la somma aggiuntiva viene attribuita automaticamente dall'Inps sulla mensilità di pensione di luglio ai pensionati che sono risultati in possesso dei requisiti reddituali sopra previsti e che alla data del 31 luglio hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Chi matura il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione viene attribuita in occasione del pagamento della pensione di dicembre.-
5) MAGGIORAZIONI SOCIALI
Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.
La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.
Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.
Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (459,83 euro mensili nel 2020).
Quali redditi
Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, è il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.
Nel computo rientrano anche le rendite INAIL e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
- la casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’assegno di accompagno;
- i trattamenti di famiglia;
- i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità
Importo aggiuntivo:
da 60 a 64 anni euro 25,83.-
da 65 a 69 anni euro 82,64.-
da 70 anni in poi euro 136,44.-
Limiti di reddito anno 2021:
da 60 a 64 anni - Personale 7.038,33 - Coniugale 13.021,97.-
da 65 a 69 anni - Personale 7.776,86 - Coniugale 13.760,50.-
da 70 anni in poi-Personale 8.476,26 - Coniugale 14.459,90.-
1) ASSEGNO SOCIALE Anno 2015
L'assegno sociale, (pensione delle casalinghe), è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno a partire dal 1.1.2001, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-
I limiti di reddito (totale netto) per il 2015 sono pari a
euro 5.830,63 annui se il pensionato è solo
euro 11.661,26 annui se è coniugato
Il limite per l'anno 2015 per l'assegno sociale è di 5.830,63 euro, ma solo per chi ne fa richiesta al compimento dei 65 anni + 3 mesi di età, chi lo ottiene come trattamento sostitutivo della pensione di inabilità ha come limite di reddito quello della pensione di inabilità, fissato per quest'anno a 16.523,20 euro annuali.-
A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale verrà corrisposto a chi soggiorna legalmente ed in via continuativa nel territorio italiano da almeno 10 anni.-
L'articolo 20 della legge di conversione del 6 agosto 2008 n. 133, stabilisce infatti che per poter usufruire dell'assegno sociale i cittadini stranieri dovranno soggiornare nel territorio nazionale da almeno 10 anni.-
Pertanto, il cittadino straniero che voglia usufruire di questa prestazione pensionistica dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- 65 anni di età
- Mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge
- Essere in possesso del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
- essere residenti in Italia da almeno 10 anni
Valori per l'anno 2015
Assegno sociale fino a 64 anni euro 448,51.-
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 461,90.-
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 638,82.-
Requisito Anagrafico:
Dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale a 65 anni di età (ex pensione sociale, cui si ha diritto quando non si superano determinati limiti di reddito personale e coniugale) e degli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile sarà elevato di un anno.Applicando l'incremento della speranza di vita anche a queste prestazioni assistenziali, come già previsto dalle leggi n. 122/2010 e 111/2011, nei prossimi anni l'età anagrafica richiesta sarà la seguente:
Anno Incremento presunto Incremento Nuova età
speranza di vita (mesi) di un anno (anni e mesi)
2012 - 65
2013 3 65 + 3
2014 65 + 3
2015 65 + 3
2016 4 65 + 7
2017 65 + 7
2018 12 66 + 7
2019 4 66 + 11
2020 66 + 11
2021 3 67 + 2
2022 67 + 2
2023 3 67 + 5
2024 67 + 5
2025 3 67 + 8
2026 67 + 8
2) PENSIONE SOCIALE anno 2015
La pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 65 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extra – comunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 369,63 euro mensili, per un totale di 4.805,19 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 9.610,38 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-Valori per l'anno 2015
Pensione sociale euro 369,63.-
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 638,82.-
3) PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO anno 2015
Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.
Per verificare se si ha diritto all’integrazione al minimo bisogna considerare il proprio reddito personale, e per le pensioni con decorrenza successiva al 1994 bisogna considerare anche i redditi del coniuge. Se si ha un reddito personale annuo inferiore a 6.530,94 euro e di coppia inferiore a 19.592,82 euro l’integrazione spetta sempre. Non spetta se il proprio reddito personale supera i 13.061,88 euro o se quello di coppia eccede i 26.123,76 euro all’anno. Se si hanno redditi intermedi tra il limite basso e il limite alto, l’integrazione spetta in misura parziale. L’integrazione non spetta in alcun caso a chi percepisce una pensione supplementare o una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo.-
Valori per l'anno 2015
Pensione integrata al minimo euro 502,38.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra60enni euro 528,22.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra65enni euro 585,03.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 626,83.-
Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni
Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l’aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia). Per l’anno 2015 tale limite è pari a 9.796,41 euro.
Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni.
Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44 euro. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.
Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.
Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (448,61 euro mensili nel 2015).
Quali redditi
Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, è il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.
Nel computo rientrano anche le rendite INAIL e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
- la casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’assegno di accompagno;
- i trattamenti di famiglia;
- i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità
Limiti di reddito anno 2015:
da 60 a 64 anni - Personale 6.866,86 - Coniugale 12.697,62.-
da 65 a 69 anni - Personale 7.605,39 - Coniugale 13.436,15.-
da 70 anni in poi-Personale 8.291,66 - Coniugale 14.110,19.-
I limiti di reddito (totale netto) per il 2014 sono pari a
A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale verrà corrisposto a chi soggiorna legalmente ed in via continuativa nel territorio italiano da almeno 10 anni.-
L'articolo 20 della legge di conversione del 6 agosto 2008 n. 133, stabilisce infatti che per poter usufruire dell'assegno sociale i cittadini stranieri dovranno soggiornare nel territorio nazionale da almeno 10 anni.-
Pertanto, il cittadino straniero che voglia usufruire di questa prestazione pensionistica dovrà rispettare i seguenti requisiti:
Valori per l'anno 2014
Assegno sociale fino a 64 anni euro 447,61.
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 460,53.
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 637,82.
Applicando l'incremento della speranza di vita anche a queste prestazioni assistenziali, come già previsto dalle leggi n. 122/2010 e 111/2011, nei prossimi anni l'età anagrafica richiesta sarà la seguente:
Anno Incremento presunto Incremento Nuova età
Valori per l'anno 2015
Pensione integrata al minimo euro 502,38.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra60enni euro 528,22.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra65enni euro 585,03.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 626,83.-
4) QUATTORDICESIMA ANNO 2015
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2015 a 9.796,41 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni
Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-
Requisiti di reddito per quattordicesima 2015
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:- 10.132,41 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);
- 10.216,41 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
- 10.300,41 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).
Il limite di 1,5 volte il trattamento minimo.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l’aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia). Per l’anno 2015 tale limite è pari a 9.796,41 euro.
Redditi da considerare e quelli esclusi.
Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
- delle pensioni di guerra;
- delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
- dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.
5) MAGGIORAZIONI SOCIALI
Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni.
Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44 euro. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.
Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.
Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (448,61 euro mensili nel 2015).
Quali redditi
Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, è il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.
Nel computo rientrano anche le rendite INAIL e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
- la casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’assegno di accompagno;
- i trattamenti di famiglia;
- i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità
Limiti di reddito anno 2015:
da 60 a 64 anni - Personale 6.866,86 - Coniugale 12.697,62.-
da 65 a 69 anni - Personale 7.605,39 - Coniugale 13.436,15.-
da 70 anni in poi-Personale 8.291,66 - Coniugale 14.110,19.-
1) ASSEGNO SOCIALE Anno 2014
L'assegno sociale (o pensione delle casalinghe), è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno a partire dal 1.1.2001, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-I limiti di reddito (totale netto) per il 2014 sono pari a
- euro 5.818,93 annui se il pensionato è solo
- euro 11.637,86 annui se è coniugato
A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale verrà corrisposto a chi soggiorna legalmente ed in via continuativa nel territorio italiano da almeno 10 anni.-
L'articolo 20 della legge di conversione del 6 agosto 2008 n. 133, stabilisce infatti che per poter usufruire dell'assegno sociale i cittadini stranieri dovranno soggiornare nel territorio nazionale da almeno 10 anni.-
Pertanto, il cittadino straniero che voglia usufruire di questa prestazione pensionistica dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- 65 anni di età
- Mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge
- Essere in possesso del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
- Essere residenti in Italia da almeno 10 anni
Valori per l'anno 2014
Assegno sociale fino a 64 anni euro 447,61.
Assegno sociale con maggiorazione: 65 anni euro 460,53.
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 637,82.
Requisito Anagrafico
Dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale a 65 anni di età (ex pensione sociale, cui si ha diritto quando non si superano determinati limiti di reddito personale e coniugale) e degli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile sarà elevato di un anno.Applicando l'incremento della speranza di vita anche a queste prestazioni assistenziali, come già previsto dalle leggi n. 122/2010 e 111/2011, nei prossimi anni l'età anagrafica richiesta sarà la seguente:
Anno Incremento presunto Incremento Nuova età
speranza di vita (mesi) di un anno (anni e mesi)
2012 - 65
2013 3 65 + 3
2014 65 + 3
2015 65 + 3
2016 4 65 + 7
2017 65 + 7
2018 12 66 + 7
2019 4 66 + 11
2020 66 + 11
2021 3 67 + 2
2022 67 + 2
2023 3 67 + 5
2024 67 + 5
2025 3 67 + 8
2026 67 + 8
2) PENSIONE SOCIALE anno 2014
La pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 65 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extra – comunitari, titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 364,51 euro mensili, per un totale di 4.738,63 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 9.477,26 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-Valori per l'anno 2014
Pensione sociale euro 368,89.
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 637,82.
3) PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO anno 2014
Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.Per verificare se si ha diritto all’integrazione al minimo bisogna considerare il proprio reddito personale, e per le pensioni con decorrenza successiva al 1994 bisogna considerare anche i redditi del coniuge. Se si ha un reddito personale annuo inferiore a 6.517,94 euro e di coppia inferiore a 19.553,82 euro l’integrazione spetta sempre. Non spetta se il proprio reddito personale supera i 13.035,88 euro o se quello di coppia eccede i 26.071,76 euro all’anno. Se si hanno redditi intermedi tra il limite basso e il limite alto, l’integrazione spetta in misura parziale. L’integrazione non spetta in alcun caso a chi percepisce una pensione supplementare o una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo.-
Valori per l'anno 2014
Pensione integrata al minimo euro 501,38.
Pensione con maggiorazione sociale ultra60enni euro 527,21.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra65enni euro 584,02.-
Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 637,82.-
4) QUATTORDICESIMA ANNO 2014
Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2014 a 9.776,91 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504
Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni
Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-
Requisiti di reddito per quattordicesima 2014
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:- 10.112,91 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);
- 10.196.91 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
- 10.280,91 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).
Redditi da considerare e quelli esclusi. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
- delle pensioni di guerra;
- delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
- dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.
5) MAGGIORAZIONI SOCIALI
Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni.
Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44 euro. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.
Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.
Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (447,61 euro mensili nel 2014).
Quali redditi
Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, è il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.
Nel computo rientrano anche le rendite INAIL e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
- la casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’assegno di accompagno;
- i trattamenti di famiglia;
- i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità
Limiti di reddito:
da 60 a 64 anni - Personale 6.853,73 - Coniugale 12.672,66.-
da 65 a 69 anni - Personale 7.592,26 - Coniugale 13.411,19.-
da 70 anni in poi- Personale 8.291,66 - Coniugale 14.110,19.-
Nessun commento:
Posta un commento