mercoledì 29 marzo 2023

Spese detraibili dal reddito - Anno 2023

Si possono portare in detrazione del proprio reddito da lavoro dipendente o da pensione, tramite Modello 730 o Modello UNICO le seguenti spese:

Righi da E1 a E7: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19%

E1) Spese sanitarie

La detrazione spetta per le spese sostenute per se e per i propri familiari a carico: es. analisi, indagini radioscopiche, prestazioni specialistiche, visite mediche, acquisto medicinali, prestazioni chirurgiche, acquisto di protesi sanitarie, spese odontoiatriche ecc.

Possono essere detratte anche le spese sostenute all'estero: il documento di spesa deve essere tradotto in italiano a cura del contribuente se la documentazione è redatta in inglese, spagnolo, tedesco o francese; occorre la traduzione giurata se in lingua diversa.-

Esiste però una franchigia di euro 129,11 quindi la detrazione spetta solo sulla parte eccedente.

E2) Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico

E3) Spese sanitarie per persone con disabilità

E4) Spese veicoli per persone con disabilità nel limite di spesa di 18.075,99 euro.-

E5) Spese per l'acquisto di cani guida

E6) Spese sanitarie rateizzate in precedenza di importo superiore a 15.493,71 euro.-

E7) Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

La detrazione spetta per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.-


Righi da E8 a E12- Altre spese:

8) Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili fino a 2.065,83 euro.-

9) Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio fino a 2.582,28 euro.-

10) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale fino a 2.582,28 euro.-

11) Interessi per prestiti o mutui agrari

12) Spese di istruzione diverse da quelle universitarie ( per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione) fino a 400 euro per alunno o studente.-

13) Spese per istruzione universitaria

La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e specializzazione universitaria tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private.

14) Spese funebri

La detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari come i genitori e gli ascendenti prossimi, il coniuge, i figli, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. La detrazione spetta per un importo massimo di 1.550,00 euro.-

15) Spese per addetti all'assistenza personale fino a 2.100,00 euro con un reddito complessivo fino a 40.000,00 euro.-

16) Spese per attività sportive ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive) per ciascun ragazzo fino a 210,00 euro.-

17) Compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare fino a 1.000,00 euro.-

18) Spese sostenute studenti universitari per canoni locazione fuori sede fino a 2.633,00 euro.-

20) Erogazioni liberali per a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari fino a 2.065,83 euro.-

21) Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche

La detrazione spetta per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

22) Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso fino a 1.291,14 euro.-

24) Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia

25) Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

26) Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

27) Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

28) Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

29) Spese veterinarie fino a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.-

30) Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

31) Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

32) Spese sostenute per il riscatto dei corsi di laurea dei familiari a carico

33) Spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente fino a 632,00 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.-

35) Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato

36) Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni fino a 530,00 euro.-

38) Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave fino a 1.291,14 euro.-

39) Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

40) Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.-

43) Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi

44) Spese per minori o maggiorenni con DSA

45) Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi

46) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale dal 1° gennaio 2022

47) Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022

99) Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento


Righi da E8 a E10- Altre spese: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 26%

61) Erogazioni liberali a favore delle Onlus fino a 30.000,00 euro annui.-

62) Erogazioni liberali a favore dei partiti politici fino a 30.000,00 euro annui.-


Righi da E8 a E10- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 30 e 35%

71) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS)

76) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizz.ni di volontariato (OV)

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90%

81) Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione


Rigo E14: Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale


Righi da E21 a E 26: Oneri deducibili dal reddito complessivo

E21) Contributi previdenziali ed assistenziali

Possono essere portati in deduzione dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di legge, nonché i contributi volontari versati all'INPS per se o per i familiari a carico.

E22) Assegno al coniuge

E23) Contributi per addetti ai servizi domestici familiari

Possono essere portati in deduzione i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di euro 1.549,37.

E24) Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose fino a 1.032,91 euro ciascuna.-

E25) Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità

Possono essere portate in deduzione le spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute daip portatori di handicap, cioè coloro che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva

E26) Altri oneri deducibili

6” Per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale

7” Per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

8” Per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.-

9” Per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.-

12’ per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

13” per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali

21” per gli altri oneri deducibili


Righi da E27 a E30: Previdenza complementare

E27) Contributi a deducibilità ordinaria, entro il limite di 5.164,57 euro.-

E28) Contributi versati da lavoratori di prima occupazione entro il limite di 5.164,57 euro.-

E29) Contributi versati a fondi in squilibro finanziario

E30) Contributi versati per familiari a carico

Righi da E 32 a E 33:

E32) Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione

E33) Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

E36) Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale


Righi da E 41 a E 43: SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50%, 65% o 75%)

4) spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);

5) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3;

6) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);

7) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%);

8) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);

9) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);

10) spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%)

11) spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);

12) spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

    1. spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

    1. spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

    2. spese sostenute dal 1° luglio 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);

    3. spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;

    4. quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

    5. quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

    6. spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione di barriere architettoniche

    7. spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 su edifici unifamiliari.-

    8. spes esostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere archiotettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.-


Righi da E 51 a E 53: SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

E51) Spese sostenute

E52) Spese sostenute

E53) Spese sostenute


Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica

1) per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).

2) per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

3) per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus.

4) per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus

5) per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguiti congiuntamente agli interventi superbonus

Righi da E 57 a E 59: Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%)

E57) Spese arredo immobili ristrutturati

E58 (Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie)

E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)


Righi da E61 a E62: Spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55% o 65%)


E61) Spese sostenute

E62) Spese sostenute

1) Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

2) Per interventi sull'involucro degli edifici esistenti

3) Per istallazione di pannelli solari

4) Per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

5) Acquisto e posa in opera di schermature solari

6) Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse

7) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.

8) Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti

9) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.

10) Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.

11) Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore

12) Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

    1. Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione

14) Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

15) Bonus facciate. Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata

16) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa.

30) Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unià immobiliari in edifici plurifamiliari.

31) Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.

32) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

33) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.


Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

1) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

2) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.-

4) Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale


Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.


Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:

barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a

prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.


Rigo E83 - Altre detrazioni:

indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;

con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda.

Y con il codice 3 deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito imposta vacanze richiesto entro il 31 dicembre 2020.-



SPESE DETRAIBILI DAL REDDITO Anno 2023

Obbligo di pagamenti tracciabili per le spese detraibili

La legge di bilancio 2020 ha previsto a partire da gennaio 2020, l’impossibilità di detrarre le spese previste dall’art. 15 del Testo Unico se effettuate in contanti. Quindi non cambiano le detrazioni, ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumento tracciabile.

Per recuperare le spese detraibili sul modello 730 o UNICO a partire dal 2021 per i redditi del 2020 non si può più utilizzare il contante, infatti è necessario il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.-

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile, solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.-

La normativa si riferisce alle spese per cui viene applicata la detrazione fiscale del 19%, si tratta ad esempio:

1) Spese mediche

2) Veterinarie

3) Frequenza asilo, scuole università

4) Canone locazione studenti universitari fuori sede

5) Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

6) Attività sportive figli (palestre, piscine ed altre strutture sportive)

7) Interessi passivi mutui prima casa (compreso spese notarili)

8) Intermediazioni immobiliari per abitazione principale

9) Erogazioni liberali

10) Acquisto veicoli per persone con disabilità, acquisto cani guida

11) Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza – Badanti

12) Funebri

13) Assicurazioni rischio morte e contro infortuni

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola della tracciabilità, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per:

A) L’acquisto di medicinali e di dispositivi medici

B) Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.-

La legge di bilancio 2020 inoltre è intervenuta anche per limitare la detrazione ai soggetti che percepiscono redditi annuali che superano l’importo di 120.000 euro.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it


80 commenti:

  1. Thanks for the detailed and informative posts

    RispondiElimina
  2. Buonasera dott Censori, ho 25 anni, sono residente con i genitori , ma lavoro fuori sede,posso detrarre l'affitto nell'immobile in cui abito ,non avendo la residenza.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Purtroppo NO!
      Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
      1) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
      2) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.-
      4) Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale

      Elimina
  3. Buonasera Dott. Censori,

    Volevo chiederLe se l'obbligo dei pagamenti tracciabili vale anche per la SEZIONE V del QUADRO E - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione (nel mio caso la Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale). Oppure in questo caso la tracciabilità non è obbligatoria per poter usufruire della detrazione fiscale?

    La ringrazio in anticipo per il riscontro.
    Maria

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Maria!
      SI!
      C'è comunque l'obbligo dei pagamenti tracciabili!

      Elimina
  4. Buongiorno, si possono detrarre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute da un avvocato?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. NO!
      Non si possono portare in detrazione le spese sostenute da un avvocato.-

      Elimina
  5. Buongiorno, in merito al 730 precompilato ho riscontrato che alcune spese sanitarie (spese veterienarie, qualche scontrino, ecc.) ed alcune spese di corsi scolastici di mia figlia non sono state inserite dall'agenzia delle entrate; inoltre non sono inseriti i dati del sostituto d'imposta (il mio datore di lavoro) che effettuerà il rimborso. Chiedo se posso aggiungere come privato cittadino questi dati mancanti e cosa comportano in termini di eventuali controlli queste mie modifiche. Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La normativa prevede che se confermi il precompilato senza apporre modifiche, sei esonerato da ogni possibile controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre se inserisci i dati mancanti potresti essere contattato "entro 5anni" per una verifica dei dati aggiunti.-

      Elimina
  6. Buongiorno Dott. Censori,
    mia suocera non ha reddito e non presenta alcuna dichiarazione dei redditi risultando fiscalmente a carico di mio suocero. Sono comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale. Vorrei sapere se nel 730 di mio suocero, nel quadro B, deve riportare come quota di proprietà dell'immobile il 50% oppure, considerando che l'altra metà è della moglie a suo carico, il 100%?
    Grazie, saluti
    Tiziana

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Tiziana!
      Sono comproprietari al 50% ciascuno dell'immobile quindi tuo suocero nel 730 nel quadro B deve riportare come quota di proprietà solo il 50%, anche se ha la moglie fiscalmente a carico.-

      Elimina
  7. Salve,
    ho una fattura dell'anno scorso su cui andava messa la marca da bollo ma non me ne sono accorta perché credevo fosse virtuale.
    Ho letto che dovrei metterla ora con ravvedimento ma non riesco a capire come si fa.
    Leo mi sa indicare i passaggi o la procedura per farlo?
    Altrimenti non so se posso inserirla nel 730 non essendo regolare.
    Grazie in anticipo.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Si può regolarizzare una ricevuta senza marca? Si, recandosi con l'originale della ricevuta presso l'Agenzia delle Entrate.-

      Elimina
    2. Salve,
      la ringrazio per la risposta.
      Ma mi chiedevo, la marca da bollo si può acquistare online? In che modo?
      Perchè leggo di si ma poi non riesco a capire come.
      Grazie.

      Elimina
  8. Sale Dottore, per quanto concerne le prestazioni sanitarie, si possono detrarre anche le relative commissioni bancarie o postali sostenute in fase di pagamento ? Grazie

    RispondiElimina
  9. Salve,
    i contributi versati anno 2022 "piano Individuale pensionistico" per mio figlio a carico, possono essere considerati e inseriti tra gli oneri deducibili? Precisamente in quale rigo ? Grazie mille

    RispondiElimina
    Risposte
    1. I contributi che versi al PIP sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro l'anno. Entro lo stesso limite puoi portare in deduzione anche i versamenti effettuati a favore di familiari fiscalmente a carico.
      Righi da E27 a E30: Previdenza complementare
      E27) Contributi a deducibilità ordinaria, entro il limite di 5.164,57 euro.-
      E28) Contributi versati da lavoratori di prima occupazione entro il limite di 5.164,57 euro.-
      E29) Contributi versati a fondi in squilibro finanziario
      E30) Contributi versati per familiari a carico

      Elimina
  10. Buongiorno, quindi nel mio caso il rigo da utilizzare è: E30. Grazie mille

    RispondiElimina
  11. Salve dott Gianfranco Censori
    A luglio vado in albania in una clinica a curare i denti, posso l'hanno prox scaricare la fattura sul 730?
    Grazie Saluti
    Angela

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Angela!
      SI!
      Le spese sanitarie, di qualsiasi casistica (mediche/generiche, specialistiche, chirurgiche, paramediche, farmaceutiche etc.) danno la possibilità al contribuente di sfruttare la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’ammontare che eccede la franchigia di 129,11 euro. Anche le spese sanitarie sostenute all’estero danno diritto alla detrazione fiscale, avendo cura di conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta, come per le spese sostenute in Italia (es. fattura di pagamento). In questo caso, spetta direttamente al contribuente inserire l’importo di queste spese in modo manuale all’interno della propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi P.F.). Non danno diritto alla detrazione fiscale le spese sostenute per il trasferimento e/o il soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute.-

      Elimina
  12. Salve Dottore,
    sono in ristrutturazione di casa nuova.
    Mi riesce a dire se queste spese vanno fatte con il bonifico per l'agevolazione e si possono detrarre o meno?
    - Fattura Architetto per CILA
    - Fatture architetto varie
    - Fattura Consulenza Interior Designer
    Grazie in anticipo.
    Veronica

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Veronica!
      Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, è possibile detrarre anche quelle per la progettazione, le altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.
      Per poter detrarre la parcella dell'architetto, e di altri professionisti, dovrai:
      - seguire le indicazioni specifiche dell'Agenzia delle Entrate;
      - effettuare i pagamenti mediante il cosiddetto bonifico parlante.-

      Elimina
    2. Salve,
      intanto grazie per la risposta.
      Ho letto le specifiche dell'Agenzia delle Entrate ma parla di professionisti e non capisco se si tratti solo di Architetto, Geometra, Ingegnere o sia incluso anche l'Interior Designer che nel nostro caso ha coordinato anche l'abbattimento dei muri e la ridivisione degli spazi.
      Grazie ancora.

      Elimina
    3. Ciao Veronica!
      Non mi risulta il riconoscimento come professionista di un interior Designer a meno che non abbia conseguito una Laurea in Design o in Architettura.-

      Elimina
  13. Salve Dottore,
    sto facendo la ristrutturazione di casa acquistata quest'anno con relativa CILA e devo acquistare uno "Scaldabagno Infinity 17e di Rinnai".
    Credo di aver capito che non rientra negli Ecobonus perchè in quel caso deve essere una caldaia a pompa di calore, ma se questo lo pago con Bonifico parlante lo posso inserire nelle spese di ristrutturazione normali come i lavori o neanche quello?
    Grazie in anticipo.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Scusi aggiungo un'altra domanda che nel frattempo mi è venuta, l'acquisto di carta da parati per la casa in ristrutturazione (non necessaria ma scelta per gusto) si può inserire?

      Elimina
    2. Purtroppo NO!
      Non puoi portare in detrazione ne lo scaldabagno ne la carta da parati.-

      Elimina
  14. Buongiorno avv Censori, ho in comune con la moglie l’abitazione principale 50/50 da 15 anni, se vendiamo e ne acquistiamo un’altra però questa volta intestata a solo uno dei due, l’altro potrà in futuro (dopo anni) acquistare con sconto prima casa?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Lo sconto prima casa prevede la residenza è quindi necessario che uno dei coniugi cambi residenza, ma su questa materia la normativa potrebbe cambiare e quindi non ci sono certezze.-

      Elimina
  15. Salve Dottore,
    mi trovo in una situazione un pò particolare dove sono stato in affitto dal 22.05.2023 al 21.12.2023 ma ho scoperto che il proprietario ha dichiarato come data di chiusura del contratto di locazione il 21.11.2023 e nonostante glielo abbia fatto notare dice non essere una cosa importante e non mi sembra voglia correggere la cosa.
    Io dal mio lato, che ho pagato con bonifico anche la mensilità 22.11-21.12.2023, cosa posso fare?
    Posso fare una qualche dichiarazione all'AE per non trovarmi poi in problemi?
    Così è come se avessi pagato un mese in nero al momento giusto?
    Grazie in anticipo.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. In effetti, se nell'ultimo bonifico è precisato il periodo di riferimento tu non hai nulla di cui preoccuparti, in quanto sei perfettamente in regola, e teoricamente non saresti nemmeno tenuto a conoscere le comunicazioni fatte dal proprietario.-

      Elimina
  16. Buongiorno Dottor Censori,
    l'anno scorso ho venduto casa ed acquistato una nuova casa.
    Ora stavo per fare l'ISEE e mi sono accorta che nel quadro FC3 devo mettere valore IMU e Mutuo della vecchia casa che era quella posseduta al 31.12.2022 mentre nel quadro B devo mettere la residenza attuale nella nuova casa.
    Quindi nel quadro FC3 credo di non poter indicare la casa come casa di abitazione in quanto al momento della sottoscrizione della DSU non lo è più.
    In questo modo perdo le detrazioni?
    Perchè l'ISEE mi viene molto alto rispetto al solito.
    Grazie in anticipo.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Purtroppo è un'anomalia del calcolo dell'ISEE che non prevede la tua casistica, quindi per quest'anno verrà aumentato in modo anomalo.-

      Elimina
  17. Buonasera Dottore,
    ho acquistato una seconda casa e ora devo procedere ad effettuare una sistemazione catastale perché il locale originariamente adibito a cucina diventerà un piccolo studio e la cucina spostata nel vecchio soggiorno.
    La fattura del geometra che sta seguendo la pratica (comprensiva di spese e suo onorario) è detraibile nel 730 dell'anno prossimo? Segnalo che non ho aperto alcuna pratica edilizia perché i lavori verranno svolti in autonomia e senza avvalermi di un'impresa o professionisti.
    Grazie Tiziana

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Tiziana!
      Le fatture del geometra sono detraibili quando riguardano interventi inerenti Bonus ristrutturazioni, Sismabonus, Superbonus, Bonus Verde e l’efficientamento energetico (Ecobonus).-

      Elimina
  18. Salve Dottore: mio figlio studente di 19 anni (a mio carico) ha effettuato il pagamento di una visita medica (appunto per la tracciabilità) con il proprio bancomat a lui intestato. La relativa fattura posso detrarla nel mio 730 ?
    Grazie mille

    RispondiElimina
    Risposte
    1. SI!
      Tuo figlio è fiscalmente a tuo carico quindi puoi portare in detrazione le sue spese mediche, che sono comunque tracciabili.-

      Elimina
  19. Salve Dott. Censori,
    ad Aprile 2023 ho venduto prima casa intestata solo a me con interessi mutuo pagati per € 700,00.
    A Maggio 2023 ho acquistato la nuova prima casa al 50% con mia moglie con interessi versati per € 7.000,00.
    Non ho capito se sul 730 il limite massimo di interessi passivi da inserire è di € 4.000,00 totali a prescindere da quanti mutui o se questo massimale è legato al mutuo o ancora alla persona?
    Sul mio 730 e mia moglie sul suo quanto possiamo insierire come totale interessi mutuo versati?
    Grazie in anticipo.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. In caso di mutuo cointestato, tale limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali o in base alle diverse percentuali ricavabili dal contratto di mutuo medesimo.

      Elimina
  20. Salve Dottore,
    Nell’anno 2023 mia moglie ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato part-time dal 14 novembre 2023 al 30 giugno 2024. Per l’anno 2023 ha ricevuto la CU con un reddito pari a € 1.796,00 per n. giorni 56.
    Con un reddito di 1796 e in proprietà al 50% di abitazione principale + pertinenza + seconda pertinenza, relativa all’abitazione principale sulla quale paghiamo l’imu , è comunque esonerata a presentare la dichiarazione dei redditi ?
    Grazie mille per il suo gentile riscontro

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Si!
      La prima casa e di residenza le pertinenze non fanno reddito, sono esentasse ai fini Irpef, nel loro valore catastale, quindi si è esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi.-

      Elimina
  21. Gentile Dott. Censori,
    ho un dubbio per l'inserimento sul 730 della rendita della casa condominiale affittata.
    Ho acquistato casa a Maggio 2023 e nel nuovo condominio c'è una casa condominiale affittata di cui ho ricevuto la dichiarazione dall'amministratore ma c'era una casa condominiale affittata anche nella casa precedente.
    Come funziona quindi?
    Dichiaro solo la casa condominiale del nuovo condominio o devo farmi mandare la documentazione dal vecchio amministratore e dichiarare quella fino a quando ho venduto e la nuova in proporzione da quando ho acquistato?
    Grazie mille.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Devi farti mandare la documentazione dal vecchio amministratore e dichiarare quella fino a quando hai venduto e la nuova in proporzione da quando hai acquistato.-

      Elimina
  22. Salve,
    se ho fatto una manutenziona straordinaria con CILA aperta nel 2023 e chiusa a Gennaio 2024 ed ora volessi acquistare i Condizionatori, posso portarli in detrazione in qualche modo?
    Nel 2023 il bonus mobili l'ho esaurito mentre il tetto per le ristrutturazioni no.
    Grazie.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. SI!
      La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2024 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.-

      Elimina
  23. Se da un modello redditi 2023 (periodo d'imposta 2022) è risultato un credito di 1000 €, nel modello redditi 2024 (periodo d'imposta 2023) risulta un debito di 600 €, possono essere utilizzati i rimanenti 400 € per un eventuale acconto irpef da versare entro il 31/07 ???

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Quindi i rimanenti 400 € come possono essere utilizzati?

      Elimina
    2. NO!
      Ma i 1000 euro dovrebbero esserti rimborsati direttamente dall'Agenzia delle Entrate.-

      Elimina
    3. Ma gli acconti sono obbligatori?

      Elimina
    4. Come mai qui dice questo?https://consulens.online/blog/possibile-non-pagare-acconto-irpef/

      Elimina
    5. Posso dirti per certo che se vuoi, puoi non pagare gli acconti. Però devi essere certo che col prossimo 730 devi essere a credito, perche se sarai di nuovo a debito allora avrai delle belle sanzioni. Comunque aspetta la risposta di Gianfranco

      Elimina
  24. Gentile Dott. Censori,
    nel mio condominio c'è un appartamento condominiale affittato e devo inserirlo nel 730.
    L'amministratrice mi invia i dati di rendita catastale, rendita effettiva e mi scrive che il tipo di contratto stipulato è "contratto di locazione ad uso abitativo a tassazione agevolata".
    Quindi come tipo di contratto devo mettere a Canone Concordato con rendita al 95% riproporzionata ai millesimi di proprietà?
    Come capisco se è canone concordato e soprattutto se è a tassazione ordinaria 95% o cedolare secca 100%?
    L'amministratrice mi dice che oltre quella frase non ci sono altre specifiche sul contratto.
    Io vedendo un pò su internet ho notato che di solito gli appartamenti condominiali non sono a canone concordato ma a libero mercato, però lei lo ha specificato.
    Grazie.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Trattandosi di un condominio tutti i condomini devono usare lo stesso criterio normativo quindi devi attenerti scrupolosamente a quello che ti dice l'amministratrice.-

      Elimina
  25. Buongiorno Dottore, mia madre è deceduta nel 2023 e dopo regolare successione legittima io e mio fratello risultiamo eredi dell'appartamento posseduto al 50% da lei (l'altro 50% è di mio padre che continua a vivere lì).
    Sulla dichiarazione 730 precompilata io, mio fratello e mio padre ci ritroviamo inseriti la ns quota di proprietà per i relativi giorni di possesso dalla morte di mia madre.
    Le chiedo se è corretto lasciare l'indicazione nella precompilata e nel caso quale codice di utilizzo inserire oppure se io e mio fratello possiamo cancellare il dato che verrà inserito unicamente da mio padre nel suo 730 indicando il 100% di possesso (dal momento che gode del diritto di abitazione in quella casa).
    Grazie per l'aiuto
    Tiziana

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Tiziana!
      SI!
      Tu e tuo fratelli potete cancellare il dato che verrà inserito unicamente da tuo padre nel 730.-

      Elimina
  26. Buongiorno Dott. Censori,
    La disturbo per un'informazione: Le risulta possibile che l'anno scorso avevo un valore, in busta paga, del fringe benefit per auto aziendale inferiore al valore che ho quest'anno, considerando che la macchina è più vecchia di un anno?
    La ringrazio.
    Distinti saluti.
    Federica

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Federica!
      Il valore del fringe benefit viene stabilito annualmente dall'ACI con apposite tariffe e quindi non è detto che debba diminuire annualmente in base all'anzianità dell'auto.-

      Elimina
  27. C'è stata una proroga al 30/08 per versare acconti Irpef?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La proroga riguarda solo il Concordato biennale:
      Infatti sulla base del recente decreto correttivo del Concordato biennale approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024, è stato precisato che gli stessi soggetti possono altresì effettuare il versamento delle suddette imposte entro 30 giorni, quindi entro il 30 agosto 2024, con la maggiorazione dello 0,40%.

      Elimina
  28. Buongiorno Dott. Censori,
    l'anno scorso ci siamo rivolti ad una Agenzia per il Lavoro per assumere una badante che potesse occuparsi di mia suocera non autosufficiente (abbiamo certificato di invalidità).
    L'agenzia ha emesso una fattura intestata a mia suocera con il dettaglio delle prestazioni svolte e i relativi costi.
    Separatamente ha inviato anche una attestazione dalla quale risultano i contributi carico datore di lavoro (mia suocera) versati dalla stessa agenzia per il 2023 che immagino possano essere dedotti in 730.
    Le chiedo se sia l'importo della fattura per le prestazioni pagate sia quello dei contributi versati possano essere indicati in 730 e se sì come (in che sezione - detrazione? deduzione?, in che rigo e con che codici). Inoltre, essendo entrambi i documenti intestati a mia suocera, vorrei sapere se deve metterli in 730 mio suocero, dal momento che lei è a suo carico, oppure mio marito che ha concretamente sostenuto la spesa.
    Grazie in anticipo per il suo aiuto.
    Tiziana

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Tiziana!
      Detrazione per colf e badanti:
      - le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale vanno indicate nel rigo E8/E10, cod. ...
      - i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari vanno riportati nel rigo E23.
      Queste spese possono essere scaricate solo da tuo suocero.-

      Elimina
  29. Salve,
    a casa abbiamo un appartamento condominiale affittato e l'amministratrice mi ha girato il foglio con i dati per inserire la parte di canone di mia competenza nel 730 dicendo che è un "contratto di locazione ad uso abitativo a tassazione agevolata ma non cedolare secca perchè in questo caso non si può fare".
    Andando a fare il 730 vedo che devo scegliere fra vari codici "Mercato libero" o "Canone concordato" ed ancora "Tassazione 95%" o " Cedolare Secca" etc.
    Ma come faccio a sapere qual è il tipo di contratto corretto avendomi detto lei solo a tassazione agevolata?
    Grazie!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Contratto di locazione convenzionato o a canone concordato (durata 3+2)
      Il canone è calmierato (cioè più basso di quello di mercato). L’importo del canone viene calcolato sulla base di accordi tra le associazione dei proprietari e degli inquilini.
      Negli accordi in vigore sono state elaborate delle vere e proprie tabelle con i parametri valutati in base alle qualità e caratteristiche dell'immobile: zona ove ubicato, dimensione, rifiniture, accessori ecc.
      E’ necessario quindi fare dei calcoli spesso complessi che sono riferiti a numerose variabili (mq. dell’appartamento, servizi esistenti, zona di riferimento ecc..).
      Lo scopo del legislatore è stato quello di tenere più basso il canone per venire incontro alle esigenze di chi è costretto a prendere in affitto un immobile e nello stesso tempo ha voluto incentivare i proprietari ad usare questa formula concedendogli dei benefici fiscali: (irpef, ici, imposta di registro).
      Queste le agevolazioni fiscali concesse:
      - Il proprietario gode di un abbattimento del 30% del canone su cui pagherà l’Irpef, sommata alla detrazione forfetaria del 5%. Quindi inserirà in dichiarazione solo il 49,5% del canone annuale;
      - Sconto del 30% dell’imposta di registro. Che sarà divisa in parti uguali tra il locatore e conduttor

      Elimina
    2. Salve,
      intanto grazie per la risposa così dettagliata.
      Stavo vedendo che sul foglio l'amministratrice mi ha detto che di IMU sono stati pagati € 1.065 che con una rendita catastale di 741,12 conferma il canone concordato corretto?
      Ma quindi sul 730 devo mettere Tipologia 8 LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO e Codice Canone 1 95%TASSAZIONE ORDINARIA?
      Grazie ancora.

      Elimina
    3. Ti consiglio di contattare comunque l'amministratrice in modo che tutti voi condomini usiate la stessa procedura per evitare verifiche ed eventuali sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.-

      Elimina
  30. Scrivo per sapere se rientro in no-tax area avendo il solo reddito di affitto immobile di €5160/anno
    Non dovendo detrarre spese di nessun tipo ( mediche o ristrutturazione) conviene in questo caso la cedolare secca o il regime ordinario visto che non ho capienza fiscale?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La no tax area non ha effetti sul fronte dell’adesione a regimi opzionali di tassazione, quale ad esempio la cedolare secca sugli affitti. In tal caso infatti i redditi da locazione si considerano “separatamente” rispetto a quelli assoggettabili ad IRPEF, con la conseguenza che in ogni caso sarà obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi e versare l’imposta sostitutiva del 21% o del 10%..-

      Elimina
  31. Ok. Nel mio caso avendo solo quel reddito e nessuna spesa da detrarre, secondo lei mi conviene optare per la cedolare o regime ordinario, grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La cedolare secca conviene quasi sempre. E ciò perché l'aliquota Irpef più bassa (quella prevista per i redditi fino a 28mila euro) è del 23%, a fronte del 21% per gli affitti “4+4” e del 10% per gli affitti “3+2”.

      Elimina