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sabato 29 luglio 2023

Assegno di Vedovanza su Pensione di Reversibilità dal 01/07/2023 al 30/06/2024

Valori dal 01/07/2023 AL 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS)

È previsto che sulla pensione di reversibilità SO (Fondo lavoratori dipendenti) siano corrisposti gli assegni familiari, ove si tratti di inabile titolare della pensione ai superstiti.-

Tale diritto è anche sancito da una sentenza della cassazione (n. 7668/96).-

Il beneficio deve essere collegato al solo stato di inabilità della vedova/o superstite.-

L'INPS con circ. n. 98/98, nel prenderne atto, ha affermato che l'assegno può essere riconosciuto nei limiti della prescrizione quinquennale.-

Successivamente con circ. 11/99 ha chiarito che i richiedenti ultrasessantacinquenni, in possesso di certificazione medica ASL che attesti gravi difficoltà a svolgere compiti e funzioni dell'età, saranno convocati a visita medica; necessario almeno 80% invalidità.-

Invece, il riconoscimento del 100% di invalidità civile, può essere ritenuto probante ai fini dell'accoglimento della domanda e quindi del diritto di percepire gli assegni familiari.- 

Requisiti:

L'assegno di vedovanza spetta se si possono far valere i requisiti di seguito indicati:

  1. Titolarità di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente (settore privato o pubblico). Sono escluse le reversibilità dei lavoratori autonomi (SR, SoArt, Socom).
  2. Essere inabili a proficuo lavoro. La valutazione spetta ai sanitari dell’INPS ma se si è in possesso di verbali delle Commissioni di invalidità civile con riconoscimento di accompagnamento o di invalidità civile, si è esonerati da visite c/o uffici sanitari dell’INPS.
  3. Possedere redditi inferiori al limite annualmente determinati.-


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS) :

Reddito familiare fino a euro 31.569,47 = euro 52,91

Reddito familiare da 31.569,48 fino a euro 35.413,24 = euro 19,59

Reddito familiare da 35.413,25 non spettano assegni familiari  

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Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023:

Reddito familiare                       fino a euro 29.203,95 = euro 52,91
Reddito familiare da 32.759,71 non spettano assegni familiari 
Reddito familiare da 29.203,96 fino a euro 32.759,70 = euro 19,59


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022:
Reddito familiare                       fino a euro 28.659,42 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.659,43 fino a euro 32.148,87 = euro 19,59
Reddito familiare da 32.148,88 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021:
Reddito familiare                       fino a euro 28.659,42 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.659,43 fino a euro 32.148,87 = euro 19,59
Reddito familiare da 32.148,88 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020:

Reddito familiare                       fino a euro 28.516,84 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.516,85 fino a euro 31.988,93 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.988,94 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019:

Reddito familiare fino a euro 28.206,57 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.206,58 fino a euro 31.640,88 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.640,89 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015:

Reddito familiare fino a euro 27.843,98 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.843,99 fino a euro 31.234,15 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.234,16 non spettano assegni familiari



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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mercoledì 29 marzo 2023

Spese detraibili dal reddito - Anno 2023

Si possono portare in detrazione del proprio reddito da lavoro dipendente o da pensione, tramite Modello 730 o Modello UNICO le seguenti spese:

Righi da E1 a E7: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19%

E1) Spese sanitarie

La detrazione spetta per le spese sostenute per se e per i propri familiari a carico: es. analisi, indagini radioscopiche, prestazioni specialistiche, visite mediche, acquisto medicinali, prestazioni chirurgiche, acquisto di protesi sanitarie, spese odontoiatriche ecc.

Possono essere detratte anche le spese sostenute all'estero: il documento di spesa deve essere tradotto in italiano a cura del contribuente se la documentazione è redatta in inglese, spagnolo, tedesco o francese; occorre la traduzione giurata se in lingua diversa.-

Esiste però una franchigia di euro 129,11 quindi la detrazione spetta solo sulla parte eccedente.

E2) Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico

E3) Spese sanitarie per persone con disabilità

E4) Spese veicoli per persone con disabilità nel limite di spesa di 18.075,99 euro.-

E5) Spese per l'acquisto di cani guida

E6) Spese sanitarie rateizzate in precedenza di importo superiore a 15.493,71 euro.-

E7) Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

La detrazione spetta per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.-


Righi da E8 a E12- Altre spese:

8) Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili fino a 2.065,83 euro.-

9) Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio fino a 2.582,28 euro.-

10) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale fino a 2.582,28 euro.-

11) Interessi per prestiti o mutui agrari

12) Spese di istruzione diverse da quelle universitarie ( per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione) fino a 400 euro per alunno o studente.-

13) Spese per istruzione universitaria

La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e specializzazione universitaria tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private.

14) Spese funebri

La detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari come i genitori e gli ascendenti prossimi, il coniuge, i figli, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. La detrazione spetta per un importo massimo di 1.550,00 euro.-

15) Spese per addetti all'assistenza personale fino a 2.100,00 euro con un reddito complessivo fino a 40.000,00 euro.-

16) Spese per attività sportive ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive) per ciascun ragazzo fino a 210,00 euro.-

17) Compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare fino a 1.000,00 euro.-

18) Spese sostenute studenti universitari per canoni locazione fuori sede fino a 2.633,00 euro.-

20) Erogazioni liberali per a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari fino a 2.065,83 euro.-

21) Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche

La detrazione spetta per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

22) Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso fino a 1.291,14 euro.-

24) Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia

25) Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

26) Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

27) Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

28) Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

29) Spese veterinarie fino a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.-

30) Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

31) Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

32) Spese sostenute per il riscatto dei corsi di laurea dei familiari a carico

33) Spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente fino a 632,00 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.-

35) Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato

36) Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni fino a 530,00 euro.-

38) Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave fino a 1.291,14 euro.-

39) Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

40) Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.-

43) Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi

44) Spese per minori o maggiorenni con DSA

45) Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi

46) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale dal 1° gennaio 2022

47) Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022

99) Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento


Righi da E8 a E10- Altre spese: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 26%

61) Erogazioni liberali a favore delle Onlus fino a 30.000,00 euro annui.-

62) Erogazioni liberali a favore dei partiti politici fino a 30.000,00 euro annui.-


Righi da E8 a E10- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 30 e 35%

71) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS)

76) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizz.ni di volontariato (OV)

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90%

81) Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione


Rigo E14: Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale


Righi da E21 a E 26: Oneri deducibili dal reddito complessivo

E21) Contributi previdenziali ed assistenziali

Possono essere portati in deduzione dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di legge, nonché i contributi volontari versati all'INPS per se o per i familiari a carico.

E22) Assegno al coniuge

E23) Contributi per addetti ai servizi domestici familiari

Possono essere portati in deduzione i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di euro 1.549,37.

E24) Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose fino a 1.032,91 euro ciascuna.-

E25) Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità

Possono essere portate in deduzione le spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute daip portatori di handicap, cioè coloro che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva

E26) Altri oneri deducibili

6” Per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale

7” Per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

8” Per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.-

9” Per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.-

12’ per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

13” per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali

21” per gli altri oneri deducibili


Righi da E27 a E30: Previdenza complementare

E27) Contributi a deducibilità ordinaria, entro il limite di 5.164,57 euro.-

E28) Contributi versati da lavoratori di prima occupazione entro il limite di 5.164,57 euro.-

E29) Contributi versati a fondi in squilibro finanziario

E30) Contributi versati per familiari a carico

Righi da E 32 a E 33:

E32) Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione

E33) Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

E36) Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale


Righi da E 41 a E 43: SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50%, 65% o 75%)

4) spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);

5) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3;

6) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);

7) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%);

8) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);

9) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);

10) spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%)

11) spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);

12) spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

    1. spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

    1. spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

    2. spese sostenute dal 1° luglio 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);

    3. spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;

    4. quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

    5. quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

    6. spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione di barriere architettoniche

    7. spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 su edifici unifamiliari.-

    8. spes esostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere archiotettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.-


Righi da E 51 a E 53: SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

E51) Spese sostenute

E52) Spese sostenute

E53) Spese sostenute


Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica

1) per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).

2) per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

3) per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus.

4) per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus

5) per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguiti congiuntamente agli interventi superbonus

Righi da E 57 a E 59: Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%)

E57) Spese arredo immobili ristrutturati

E58 (Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie)

E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)


Righi da E61 a E62: Spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55% o 65%)


E61) Spese sostenute

E62) Spese sostenute

1) Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

2) Per interventi sull'involucro degli edifici esistenti

3) Per istallazione di pannelli solari

4) Per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

5) Acquisto e posa in opera di schermature solari

6) Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse

7) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.

8) Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti

9) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.

10) Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.

11) Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore

12) Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

    1. Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione

14) Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

15) Bonus facciate. Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata

16) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa.

30) Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unià immobiliari in edifici plurifamiliari.

31) Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.

32) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

33) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.


Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

1) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

2) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.-

4) Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale


Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.


Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:

barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a

prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.


Rigo E83 - Altre detrazioni:

indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;

con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda.

Y con il codice 3 deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito imposta vacanze richiesto entro il 31 dicembre 2020.-



SPESE DETRAIBILI DAL REDDITO Anno 2023

Obbligo di pagamenti tracciabili per le spese detraibili

La legge di bilancio 2020 ha previsto a partire da gennaio 2020, l’impossibilità di detrarre le spese previste dall’art. 15 del Testo Unico se effettuate in contanti. Quindi non cambiano le detrazioni, ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumento tracciabile.

Per recuperare le spese detraibili sul modello 730 o UNICO a partire dal 2021 per i redditi del 2020 non si può più utilizzare il contante, infatti è necessario il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.-

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile, solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.-

La normativa si riferisce alle spese per cui viene applicata la detrazione fiscale del 19%, si tratta ad esempio:

1) Spese mediche

2) Veterinarie

3) Frequenza asilo, scuole università

4) Canone locazione studenti universitari fuori sede

5) Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

6) Attività sportive figli (palestre, piscine ed altre strutture sportive)

7) Interessi passivi mutui prima casa (compreso spese notarili)

8) Intermediazioni immobiliari per abitazione principale

9) Erogazioni liberali

10) Acquisto veicoli per persone con disabilità, acquisto cani guida

11) Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza – Badanti

12) Funebri

13) Assicurazioni rischio morte e contro infortuni

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola della tracciabilità, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per:

A) L’acquisto di medicinali e di dispositivi medici

B) Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.-

La legge di bilancio 2020 inoltre è intervenuta anche per limitare la detrazione ai soggetti che percepiscono redditi annuali che superano l’importo di 120.000 euro.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it


mercoledì 17 agosto 2022

Donne Incinte e Maternità - Anno 2022

Tutto quello che devi sapere se sei incinta.

MATERNITA' E PATERNITA'

Novità dal 13/08/2022:

Dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri

Il pacchetto famiglia prevede l’introduzione di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) di congedo obbligatorio per i padri. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni a casa è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.


Indennità rafforzata per le autonome

Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Tre mesi in più di congedo facoltativo indennizzato

Cambiano anche le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i lavoratori dipendenti avranno diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. Va però precisato che ci sono 3 mesi di congedo parentale non trasferibili quindi se entrambi I genitori prendono 3 mesi ciascuno, uno dei due avrà diritto anche agli 3 aggiuntivi mentre se il congedo parentale viene richiesto da uno solo dei genitori non si ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-

Congedo parentale più ampio per gli autonomi

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps potranno fruire del congedo parentale entro i 12 anni e non più entro il terzo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno anche diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio.

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1) Maternità anticipata:

Si può richiedere, fin dall’inizio della gestazione, per gravi complicanze alla gravidanza (Autorizzazione ASUR) o per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli (Autorizzazione Ispettorato del Lavoro), ed è retribuita all’80%.-


2) Maternità obbligatoria prima del parto:

Va richiesta qualche giorno prima della fine del settimo mese di gravidanza per i 2 mesi prima del parto, ed è retribuita all’80%.-


3) Maternità flessibile:

Se non ci sono ne problemi di gestazione ne per l’attività che si svolge, si può lavorare fino ad un mese prima del parto (Certificato Ginecologo + Certificato Medico aziendale) , per prendersi poi 4 mesi dopo il parto.-


4) Si può lavorare fino al parto:

Dall'anno 2019 le neo mamme possono lavorare fino al parto (e non sono più obbligate a smettere un mese prima) e prendere poi tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bimbo. E’ però necessario il via libera del medico.-


5) Maternità obbligatoria dopo il parto:

Va richiesta dopo la nascita del bambino/a per i 3 mesi dopo il parto, o i 4 mesi se è stata richiesta la maternità flessibile, ed è retribuita all’80%.-


6) Maternità prolungata:

Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa dall’inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto (Autorizzazione Ispettorato del Lavoro).-


7) Riposi per allattamento:

Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-


8) Assegno di maternità dei Comuni:

E’ un contributo indirizzato alle madri disoccupate e casalinghe. La richiesta va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bimbo; per l'anno 2022 è di 354,73 euro al mese e spetta per cinque mensilità, a patto che il valore ISEE del nucleo familiare non risulti superiore a 17.747,58 euro.-


9) Congedo parentale:

I genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile. 
Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.


10) Assegno Unico Universale:

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale con decorrenza dal 01/03/2022 fino al 28/02/2023. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni. Infatti sostituisce e ingloba diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai Comuni, oltreché l'assegno di natalità e il premio alla nascita. 
L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L'assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età. E' “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia. 
Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito famigliare, anche se comunque nessuno ne rimarrà completamente escluso. Per questo però, é importante sapere come calcolare l'ISEE. Gli importi infatti dipenderanno dall'ISEE. Chi è sotto i 15mila euro con la dichiarazione otterrà il massimo dei benefici, oltre i 40mila si avrà comunque diritto all'importo minimo.


11) Bonus Asilo Nido:

Il bonus nido a partire dal 1° gennaio 2020 sarà riconosciuto secondo i seguenti importi:
  • 3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;
  • 2.500 euro per i nucleo familiari con modello ISEE di valore tra 25.000 e 40.000 euro;
  • 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.
Insomma, sarà il valore del proprio ISEE a determinare l’effettivo importo del bonus nido riconosciuto, e a fare la differenza sulla possibilità di aver diritto all’asilo gratis o meno. Si ricorda che, a differenza degli altri bonus famiglia, il riconoscimento del bonus asilo nido è strettamente legato ai mesi di iscrizione: il pagamento viene effettuato dall’INPS soltanto dopo l’invio dei documenti che attestano il pagamento della retta. Ovviamente quindi non tutte le famiglie avranno diritto ai 3.000 euro, 2.500 euro o 1.500 euro di bonus asilo nido, ma il totale riconosciuto sarà riparametrato in base ai mesi di frequenza.


12) Maternità Lavoratrici Autonome:

Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene comunque versata una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata sull'80% della retribuzione convenzionale stabilita annualmente, e differente per le varie tipologie di lavoro (domanda da trasmettere all'INPS a parto avvenuto). Per ottenere l'indennità sono necessari precisi requisiti contributivi. Hanno diritto anche al congedo parentale, con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/a. In questo caso l'astensione dal lavoro è richiesta e deve essere dimostrata.


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sabato 8 gennaio 2022

Assegno Unico 2022

Assegno unico per i figli, cosa sostituisce:

L'assegno unico per i figli a partire dal 1° marzo del 2022 sostituisce e ingloba: gli assegni al nucleo familiare, gli assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai Comuni, il bonus bebè, il premio alla nascita e le detrazioni fiscali. per familiari a carico.-


Assegno unico e tabelle ISEE:

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi infatti dipenderanno dall'ISEE. Chi è sotto i 15 mila euro con la dichiarazione otterrà il massimo dei benefici, oltre i 40 mila euro si avrà comunque diritto all'importo minimo.-


Domanda per l'assegno unico 2022:

L'assegno unico per i figli verrà erogato dall'INPS alle famiglie che ne avranno fatto domanda a partire dal 1° gennaio 2022. Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti. I lavoratori potranno inoltrare la domanda dal 1° gennaio 2022, per un periodo che andrà da marzo a febbraio dell'anno successivo. L'assegno unico 2022 sostituisce anche gli assegni familiari che attualmente vengono erogati da luglio a giugno dell'anno dopo. E' prevista una proroga fino a fine febbraio per per allineare l'assegno temporaneo per gli autonomi a queste nuove scadenze.


Calcolo ISEE:

Contestualmente alla presentazione della domanda per l'assegno unico per i figli, i richiedenti dovranno allegare anche la dichiarazione ISEE per stabilire l'importo dell'assegno unico. Tuttavia, chi non la presenta riceverà comunque l'assegno calcolato al minimo dell'importo. Potranno richiederlo tutti i residenti in Italia da almeno due anni, compresi i cittadini extracomunitari.-


Requisiti:

L'assegno unico 2022 spetta a tutti ma sono previste una serie di maggiorazioni, principalmente in base al numero dei figli e alla presenza di disabili (si terrà conto anche se entrambi i genitori lavorano). Tra i requisiti premiati c'è quello anagrafico, le mamme under 21 hanno diritto a una maggiorazione di 20 euro al mese indipendentemente dall'ISEE. A partire dal terzo figlio poi, è prevista una maggiorazione tra i 15 e gli 85 euro a figlio in base all'ISEE, mentre per i nuclei familiari con 4 figli o più è prevista un'ulteriore maggiorazione forfettaria di 100 euro al mese. Se entrambi i genitori lavorano e l'ISEE è basso si avranno altri 30 euro un più, che si azzerano oltre i 40mila euro.-


Gli importi:

Una famiglia con ISEE fino a 15mila euro riceverà 175 euro al mese con un figlio, 350 euro con 2 figli, 610 euro con 3 figli, 970 euro con 4 figli, (la cifra sale a 1.090 euro al mese se entrambi i genitori lavorano, con 30 euro per 4 figli, 120 euro un più. A questa cifra vanno aggiunti 20 euro al mese a figlio in caso di mamma under 21. I nuclei che superano i 40mila euro di ISEE invece riceveranno per l'assegno unico 50 euro al mese con un figlio, 100 euro con 2 figli, 165 euro con 3 figli e 330 euro con 4 figli. Anche in questo caso vanno aggiunti i 20 euro a figlio se la mamma ha meno di 21 anni mentre non è prevista la maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori.


Figli disabili:

La formula dell'assegno unico prevede che le famiglie che hanno figli disabili riceveranno l'assegno unico senza limiti di età per i figli. Per i figli minori a carico si ricevono 105 euro al mese in più in caso di non autosufficienza, 95 euro in caso di disabilità grave e 85 euro uin più in caso di disabilità media. Per i figli maggiorenni disabili, e fino a 21 anni, si riceveranno 50 euro al mese in più (che si sommano all'assegno previsto tra i 18 e i 21 anni) mentre oltre i 21 anni si continuerà a ricevere un assegno in base all'ISEE che andrà da 85 a 25 euro al mese.-


Maggiorazione transitoria:

Sono due le condizioni necessarie per aver diritto a questo ulteriore bonus o maggiorazione che si andrà ad aggiungere alla quota complessiva dell'assegno unico universale per figli a carico. Nel dettaglio, come si legge nell'articolo 5 del testo del decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, la suddetta maggiorazione spetta a coloro che contestualmente soddisfano i seguenti requisiti:

  • valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro.-
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare.-

La maggiorazione è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale, al netto però dell'ammontare mensile dell'assegno.-

La suddetta maggiorazione spetta per intero per il periodo dal 01/03/2022 al 28/02/2023.-

Viene riconosciuta per un importo pari a 2/3 per il periodo dal 01/03/2023 al 28/02/2024.-

Viene riconosciuta per un importo pari a 1/3 per il periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2025.-



Nella sezione delle normative superate è possibile recuperare le informazioni sull'Assegno Unico 2021.


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