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mercoledì 29 marzo 2023

Spese detraibili dal reddito - Anno 2023

Si possono portare in detrazione del proprio reddito da lavoro dipendente o da pensione, tramite Modello 730 o Modello UNICO le seguenti spese:

Righi da E1 a E7: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19%

E1) Spese sanitarie

La detrazione spetta per le spese sostenute per se e per i propri familiari a carico: es. analisi, indagini radioscopiche, prestazioni specialistiche, visite mediche, acquisto medicinali, prestazioni chirurgiche, acquisto di protesi sanitarie, spese odontoiatriche ecc.

Possono essere detratte anche le spese sostenute all'estero: il documento di spesa deve essere tradotto in italiano a cura del contribuente se la documentazione è redatta in inglese, spagnolo, tedesco o francese; occorre la traduzione giurata se in lingua diversa.-

Esiste però una franchigia di euro 129,11 quindi la detrazione spetta solo sulla parte eccedente.

E2) Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico

E3) Spese sanitarie per persone con disabilità

E4) Spese veicoli per persone con disabilità nel limite di spesa di 18.075,99 euro.-

E5) Spese per l'acquisto di cani guida

E6) Spese sanitarie rateizzate in precedenza di importo superiore a 15.493,71 euro.-

E7) Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

La detrazione spetta per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.-


Righi da E8 a E12- Altre spese:

8) Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili fino a 2.065,83 euro.-

9) Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio fino a 2.582,28 euro.-

10) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale fino a 2.582,28 euro.-

11) Interessi per prestiti o mutui agrari

12) Spese di istruzione diverse da quelle universitarie ( per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione) fino a 400 euro per alunno o studente.-

13) Spese per istruzione universitaria

La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e specializzazione universitaria tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private.

14) Spese funebri

La detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari come i genitori e gli ascendenti prossimi, il coniuge, i figli, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. La detrazione spetta per un importo massimo di 1.550,00 euro.-

15) Spese per addetti all'assistenza personale fino a 2.100,00 euro con un reddito complessivo fino a 40.000,00 euro.-

16) Spese per attività sportive ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive) per ciascun ragazzo fino a 210,00 euro.-

17) Compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare fino a 1.000,00 euro.-

18) Spese sostenute studenti universitari per canoni locazione fuori sede fino a 2.633,00 euro.-

20) Erogazioni liberali per a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari fino a 2.065,83 euro.-

21) Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche

La detrazione spetta per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

22) Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso fino a 1.291,14 euro.-

24) Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia

25) Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

26) Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

27) Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

28) Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

29) Spese veterinarie fino a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.-

30) Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

31) Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

32) Spese sostenute per il riscatto dei corsi di laurea dei familiari a carico

33) Spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente fino a 632,00 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.-

35) Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato

36) Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni fino a 530,00 euro.-

38) Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave fino a 1.291,14 euro.-

39) Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

40) Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.-

43) Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi

44) Spese per minori o maggiorenni con DSA

45) Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi

46) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale dal 1° gennaio 2022

47) Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022

99) Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento


Righi da E8 a E10- Altre spese: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 26%

61) Erogazioni liberali a favore delle Onlus fino a 30.000,00 euro annui.-

62) Erogazioni liberali a favore dei partiti politici fino a 30.000,00 euro annui.-


Righi da E8 a E10- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 30 e 35%

71) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS)

76) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizz.ni di volontariato (OV)

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90%

81) Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione


Rigo E14: Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale


Righi da E21 a E 26: Oneri deducibili dal reddito complessivo

E21) Contributi previdenziali ed assistenziali

Possono essere portati in deduzione dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di legge, nonché i contributi volontari versati all'INPS per se o per i familiari a carico.

E22) Assegno al coniuge

E23) Contributi per addetti ai servizi domestici familiari

Possono essere portati in deduzione i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di euro 1.549,37.

E24) Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose fino a 1.032,91 euro ciascuna.-

E25) Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità

Possono essere portate in deduzione le spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute daip portatori di handicap, cioè coloro che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva

E26) Altri oneri deducibili

6” Per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale

7” Per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

8” Per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.-

9” Per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.-

12’ per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

13” per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali

21” per gli altri oneri deducibili


Righi da E27 a E30: Previdenza complementare

E27) Contributi a deducibilità ordinaria, entro il limite di 5.164,57 euro.-

E28) Contributi versati da lavoratori di prima occupazione entro il limite di 5.164,57 euro.-

E29) Contributi versati a fondi in squilibro finanziario

E30) Contributi versati per familiari a carico

Righi da E 32 a E 33:

E32) Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione

E33) Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

E36) Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale


Righi da E 41 a E 43: SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50%, 65% o 75%)

4) spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);

5) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3;

6) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);

7) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%);

8) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);

9) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);

10) spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%)

11) spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);

12) spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

    1. spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

    1. spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

    2. spese sostenute dal 1° luglio 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);

    3. spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;

    4. quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

    5. quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

    6. spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione di barriere architettoniche

    7. spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 su edifici unifamiliari.-

    8. spes esostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere archiotettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.-


Righi da E 51 a E 53: SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

E51) Spese sostenute

E52) Spese sostenute

E53) Spese sostenute


Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica

1) per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).

2) per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

3) per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus.

4) per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus

5) per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguiti congiuntamente agli interventi superbonus

Righi da E 57 a E 59: Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%)

E57) Spese arredo immobili ristrutturati

E58 (Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie)

E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)


Righi da E61 a E62: Spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55% o 65%)


E61) Spese sostenute

E62) Spese sostenute

1) Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

2) Per interventi sull'involucro degli edifici esistenti

3) Per istallazione di pannelli solari

4) Per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

5) Acquisto e posa in opera di schermature solari

6) Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse

7) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.

8) Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti

9) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.

10) Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.

11) Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore

12) Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

    1. Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione

14) Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

15) Bonus facciate. Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata

16) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa.

30) Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unià immobiliari in edifici plurifamiliari.

31) Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.

32) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

33) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.


Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

1) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

2) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.-

4) Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale


Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.


Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:

barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a

prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.


Rigo E83 - Altre detrazioni:

indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;

con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda.

Y con il codice 3 deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito imposta vacanze richiesto entro il 31 dicembre 2020.-



SPESE DETRAIBILI DAL REDDITO Anno 2023

Obbligo di pagamenti tracciabili per le spese detraibili

La legge di bilancio 2020 ha previsto a partire da gennaio 2020, l’impossibilità di detrarre le spese previste dall’art. 15 del Testo Unico se effettuate in contanti. Quindi non cambiano le detrazioni, ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumento tracciabile.

Per recuperare le spese detraibili sul modello 730 o UNICO a partire dal 2021 per i redditi del 2020 non si può più utilizzare il contante, infatti è necessario il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.-

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile, solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.-

La normativa si riferisce alle spese per cui viene applicata la detrazione fiscale del 19%, si tratta ad esempio:

1) Spese mediche

2) Veterinarie

3) Frequenza asilo, scuole università

4) Canone locazione studenti universitari fuori sede

5) Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

6) Attività sportive figli (palestre, piscine ed altre strutture sportive)

7) Interessi passivi mutui prima casa (compreso spese notarili)

8) Intermediazioni immobiliari per abitazione principale

9) Erogazioni liberali

10) Acquisto veicoli per persone con disabilità, acquisto cani guida

11) Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza – Badanti

12) Funebri

13) Assicurazioni rischio morte e contro infortuni

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola della tracciabilità, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per:

A) L’acquisto di medicinali e di dispositivi medici

B) Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.-

La legge di bilancio 2020 inoltre è intervenuta anche per limitare la detrazione ai soggetti che percepiscono redditi annuali che superano l’importo di 120.000 euro.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it