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domenica 15 gennaio 2023

Assegno sociale, Pensione Sociale, Pensione Integrata al Minimo, Quattordicesima, Maggiorazioni Sociali anno 2023

1) ASSEGNO SOCIALE anno 2023

L'assegno sociale, (pensione delle casalinghe), è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 67 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-

I limiti di reddito (totale netto) per il 2023 sono pari a

  • euro 6.542,51 annui se il pensionato è solo
  • euro 13.085,02 annui se è coniugato

Valori per l'anno 2023

  • Assegno sociale con maggiorazione: 67 anni euro 503,27.-
  • Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00.-



2) PENSIONE SOCIALE anno 2023

La pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 67 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extra – comunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 414,76 euro mensili, per un totale di 5.391,88 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 10.783,76 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-

Valori per l'anno 2023

  • Pensione sociale euro 414,76.-
  • Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00.-



3) PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO anno 2023

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

Per verificare se si ha diritto all’integrazione al minimo bisogna considerare il proprio reddito personale, e per le pensioni con decorrenza successiva al 1994 bisogna considerare anche i redditi del coniuge. Se si ha un reddito personale annuo inferiore a 7.326,24 euro e di coppia inferiore a 21.985,86 euro l’integrazione spetta sempre. Non spetta se il proprio reddito personale supera i 14.657,24 euro o se quello di coppia eccede i 29.314,48 euro all’anno. Se si hanno redditi intermedi tra il limite basso e il limite alto, l’integrazione spetta in misura parziale. L’integrazione non spetta in alcun caso a chi percepisce una pensione supplementare o una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo.-

Valori per l'anno 2023

  • Pensione integrata al minimo euro 563,74.-
  • Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 695,00.-



4) QUATTORDICESIMA anno 2023

Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2023 a 10.224,83 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:

  • Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 438
  • Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 546
  • Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 655

Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni d’età ed hanno un reddito personale compreso tra 10.224,83 e 13.633,10 spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all’anzianità contributiva:

  • Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
  • Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
  • Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504

Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni

Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-


Requisiti di reddito per quattordicesima 2023

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:

  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);
  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).

Redditi da considerare e quelli esclusi. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:

  • delle pensioni di guerra;
  • delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
  • dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
  • dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità. 



5) MAGGIORAZIONI SOCIALI

Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.

La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi  versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.

Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.

Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (460,28 euro mensili nel 2021).- 


Quali redditi

Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, è il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.

Nel computo rientrano anche le rendite INAIL e gli assegni assistenziali.

In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:

  • la casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’assegno di accompagno;
  • i trattamenti di famiglia;
  • i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere  di continuità


Importo aggiuntivo:

da 60 a 64 anni = euro 25,83.-

da 65 a 69 anni = euro 82,64.-

da 70 anni in poi = euro 136,44.-


Limiti di reddito anno 2023:

da 60 a 64 anni – Personale euro 7.664,41 – Coniugale 14.206,92.-

da 65 a 69 anni – Personale euro 8.402,94 – Coniugale 14.945,45.-

da 70 anni in poi - Personale euro 9.102,34 – Coniugale euro 15.644,85.-


Normative e regolamenti in vigore negli anni passati sono reperibili nella nostra pagina sulle normative superate Pensione e Assegno Sociale.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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sabato 14 gennaio 2023

Pensioni di Invalidità

 PENSIONI DI INVALIDITÀ – Anno 2023


Le pensioni di invalidità possono essere riassunte negli 11 seguenti punti:


1) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:

L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

  • Età compresa fra i 18 e i 67 anni di età;
  • Essere cittadino o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • Disporre di un reddito personale che rientri nei limiti di Euro 5.391,88.-
  • Non svolgere attività lavorativa;

Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 17.920,00 euro.-

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc.) . E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento dei 67 anni di età, la pensione viene trasformata automaticamente in assegno sociale, con i limiti di reddito dell'invalidità civile, e l'importo aumenta per diventare quello dell'assegno sociale.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità – con invalidità 100% Euro 710,00.-


2) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA':

x Invalidità parziale

È una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
  • l'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva; vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.

In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-

Non è reversibile ai superstiti aventi diritto.-

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.-

L’importo è legato ai contributi versati dall’assicurato. Possibile l’integrazione al minimo se l’assegno non è calcolato con il contributivo puro.-


3) PENSIONE DI INABILITÀ:

x Invalidità totale

È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS
  • che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione.

Non viene trasformata in pensione di vecchiaia, ma in assegno sociale

È reversibile ai superstiti aventi diritto.

La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

La legge riconosce una maggiorazione convenzionale per tutti gli anni non versati dalla data di decorrenza della pensione al compimento dei 60 anni di età, sia per gli uomini che per le donne, entro il limite massimo di 40 anni di contributi.

Supponiamo che il lavoratore o la lavoratrice diventano inabili a 50 anni con 28 anni di contributi. Ebbene, le loro pensioni saranno calcolate con 38 anni di contributi. Supponiamo che a 50 anni abbiano già versato 32 anni di contributi. In questo caso il bonus scende a soli 8 anni in quanto non si possono superare i 40 anni nel complesso. La misura del bonus viene calcolata dall'INPS sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di variazione del PIL. Alla retribuzione media settimanale si applica l'aliquota del 33% (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti. Poi si moltiplica la contribuzione media per numero delle settimane che stanno tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo dello 2.080 settimane. In questo modo si determina la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene rivalutata al massimo dell'anzianità. Sul montante contributivo, comprensivo bonus, si applica il relativo coefficiente e si ottiene la pensione.-


4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:

Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:

  • Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
  • Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
  • Non si è ricoverato gratuitamente in istituto

Anno 2023: l'importo mensile è di euro 527,16; per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-


5) INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA:

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:

A) fino ai diciotto anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

D) frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;

E) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 5.391,88.-

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Importo 2023: Euro 313,91 mensili.-


6) PENSIONE PER CIECHI CIVILI PARZIALI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,0.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


7) PENSIONE PER CIECHI ASSOLUTI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. È concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,00.-

Importo 2023:

Euro 339,48 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.

Euro 313,91 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).


8) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI:

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).

Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Condizioni:

A) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

B) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

C) è indipendente dal reddito;

D) è indipendente dall'età.

È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.

È incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

Importo 2023: Euro 959,21 mensili per 12 mensilità, senza limiti di reddito.


9) PENSIONE PER SORDI:

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».

La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento.

Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) non disporre di un reddito personale superiore a Euro 17.920,00.-

D) essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).

È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


10) PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA:

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia).-

Per l’anno 2023 la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato viene riconosciuta alle donne con 56 anni d’età e agli uomini con 61anni d’età. Però in questo caso torna in ballo la vecchia finestra mobile di 12 mesi. Questo significa che la pensione di fatto verrà pagata alle donne a 57anni d’età e agli uomini a 62 anni d’età, con almeno 20 anni di contributi.-


11) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO:

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

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