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domenica 15 gennaio 2023

Assegno sociale, Pensione Sociale, Pensione Integrata al Minimo, Quattordicesima, Maggiorazioni Sociali anno 2023

1) ASSEGNO SOCIALE anno 2023

L'assegno sociale, (pensione delle casalinghe), è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 67 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-

I limiti di reddito (totale netto) per il 2023 sono pari a

  • euro 6.542,51 annui se il pensionato è solo
  • euro 13.085,02 annui se è coniugato

Valori per l'anno 2023

  • Assegno sociale con maggiorazione: 67 anni euro 503,27.-
  • Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00.-



2) PENSIONE SOCIALE anno 2023

La pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 67 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extra – comunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 414,76 euro mensili, per un totale di 5.391,88 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 10.783,76 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-

Valori per l'anno 2023

  • Pensione sociale euro 414,76.-
  • Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00.-



3) PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO anno 2023

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

Per verificare se si ha diritto all’integrazione al minimo bisogna considerare il proprio reddito personale, e per le pensioni con decorrenza successiva al 1994 bisogna considerare anche i redditi del coniuge. Se si ha un reddito personale annuo inferiore a 7.326,24 euro e di coppia inferiore a 21.985,86 euro l’integrazione spetta sempre. Non spetta se il proprio reddito personale supera i 14.657,24 euro o se quello di coppia eccede i 29.314,48 euro all’anno. Se si hanno redditi intermedi tra il limite basso e il limite alto, l’integrazione spetta in misura parziale. L’integrazione non spetta in alcun caso a chi percepisce una pensione supplementare o una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo.-

Valori per l'anno 2023

  • Pensione integrata al minimo euro 563,74.-
  • Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 695,00.-



4) QUATTORDICESIMA anno 2023

Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2023 a 10.224,83 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:

  • Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 438
  • Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 546
  • Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 655

Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni d’età ed hanno un reddito personale compreso tra 10.224,83 e 13.633,10 spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all’anzianità contributiva:

  • Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
  • Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
  • Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504

Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni

Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-


Requisiti di reddito per quattordicesima 2023

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:

  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);
  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).

Redditi da considerare e quelli esclusi. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:

  • delle pensioni di guerra;
  • delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
  • dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
  • dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità. 



5) MAGGIORAZIONI SOCIALI

Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.

La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi  versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.

Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.

Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (460,28 euro mensili nel 2021).- 


Quali redditi

Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, è il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.

Nel computo rientrano anche le rendite INAIL e gli assegni assistenziali.

In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:

  • la casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’assegno di accompagno;
  • i trattamenti di famiglia;
  • i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere  di continuità


Importo aggiuntivo:

da 60 a 64 anni = euro 25,83.-

da 65 a 69 anni = euro 82,64.-

da 70 anni in poi = euro 136,44.-


Limiti di reddito anno 2023:

da 60 a 64 anni – Personale euro 7.664,41 – Coniugale 14.206,92.-

da 65 a 69 anni – Personale euro 8.402,94 – Coniugale 14.945,45.-

da 70 anni in poi - Personale euro 9.102,34 – Coniugale euro 15.644,85.-


Normative e regolamenti in vigore negli anni passati sono reperibili nella nostra pagina sulle normative superate Pensione e Assegno Sociale.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

venerdì 23 ottobre 2020

A chi è diretto il blog

Informazioni Per Tutti

Lo scopo di questo blog, dedicato a Lavoratori dipendenti e Pensionati, è quello di fornire alcune informazioni di utilità generale specialmente per lavoratori e pensionati.
               
Le informazioni del blog sono volutamente e necessariamente generiche e sintetiche, in quanto servono solo per farti capire se vengono rispettati i tuoi diritti, se hai la possibilità di avere dei benefici legislativi o altri vantaggi dei quali magari non ne eri a conoscenza.

Nei singoli articoli cerchiamo anche di dare  delle risposte ai quesiti che ci vengono sottoposti, ma le  risposte vanno sempre prese con le “molle”, perché vengono date in base ai dati forniti; talvolta vengono taciuti dei particolari, magari perché ritenuti irrilevanti o perché giustamente si è restii a diffondere dati personali in rete, particolari che  possono però cambiare il contesto, e quindi informazioni inesatte o incomplete possono portare a risposte non corrette.

È bene infatti che Tu sappia che le leggi  in materia fiscale o previdenziale sono di interesse generale, cioè uguali e quindi valide per tutti, ma la loro applicazione è personale, nel senso che possono esserci delle varianti in base alla Tua specifica situazione personale e/o familiare.
             
Quindi non Ti vengono offerte delle soluzioni; ma se pensi che qualcuno degli argomenti trattati Ti possa in qualche modo interessare e vuoi approfondirlo, dovresti recarti appena possibile, presso la sede CGIL più vicina a te, per verificare se effettivamente  possiedi tutti i requisiti necessari; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”.

Sono state aggiunte due sezioni dedicate rispettivamente alle donne, soprattutto alle Immigrate che spesso non conoscono  le nostre leggi, ma anche alle nostre ragazze più giovani, che magari sanno poco delle lotte sostenute dalle loro stesse madri per la conquista di alcuni importanti diritti sociali, e ai giovani per aiutarli a districarsi nelle nuove forme di lavoro purtroppo troppo spesso precario.

Il Blog viene aggiornato e vengono date risposte ai vari quesiti, grazie alla collaborazione e alla consulenza delle Compagne e dei Compagni che prestano la loro attività presso la Sede della CGIL di Civitanova Marche/MC, si ringraziano quindi  gli addetti all’INCA, al  CAAF, allo SPI, all’Ufficio Vertenze, al Sunia e alla Federconsumatori.
       
Amministratori  del blog: Gianfranco Censori, Giampiero Censori e Giuseppina Eleonori.

               
Elenco Articoli Trattati:
  1. ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PENSIONI
  2. ALIQUOTE E DETRAZIONI IRPEF
  3. AIUTI ALLA FAMIGLIA
  4. ANTICIPO PENSIONISTICO (APE - APE SOCIAL - RITA)
  5. ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
  6. ASSEGNO DI VEDOVANZA SU PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
  7. BADANTI E COLF
  8. BONUS BEBÈ – BONUS MAMME –  BONUS ASILO NIDO
  9. BONUS DI 80 EURO
  10. BONUS SOCIALI
  11. BORSE LAVORO, STAGE E TIROCINI
  12. CITTADINI STRANIERI
  13. CURRICULUM VITAE
  14. DIMISSIONI
  15. DISOCCUPAZIONE – CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITÀ
  16. DONNE INCINTE E MATERNITÀ
  17. ECOBONUS – RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO
  18. EREDITA' E SUCCESSIONI
  19. ESENZIONE DAL TICKET
  20. FERIE PERMESSI E MALATTIA
  21. GESTIONE SEPARATA INPS
  22. IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
  23. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
  24. INVALIDITÀ HANDICAP E DISABILITÀ
  25. ISE – ISEE
  26. LA GIUNGLA DEI CONTRATTI
  27. LICENZIAMENTO
  28. MATERNITÀ
  29. NASPI - DIS - COLL
  30. PENSIONI ANTICIPATA - ANZIANITÀ
  31. PENSIONE ANTICIPATA PER COMMERCIANTI IN CRISI
  32. PENSIONE PER LE CASALINGHE
  33. PENSIONI DI INVALIDITÀ
  34. PENSIONI DI REVERSIBILITÀ
  35. PENSIONE SOCIALE - ASSEGNO SOCIALE - PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO - QUATTORDICESIMA - MAGGIORAZIONI SOCIALI
  36. PENSIONE DI VECCHIAIA SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO
  37. PENSIONE DI VECCHIAIA SISTEMA CONTRIBUTIVO
  38. PERMESSI LEGGE 104
  39. MODELLO RED
  40. REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA
  41. RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO - PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE - PIGNORAMENTO DELLA PAGA
  42. SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR
  43. SOCIAL CARD
  44. SPESE DETRAIBILI DAL REDDITO
  45. STATUTO DEI LAVORATORI
  46. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
  47. TERMINI FISCALI
  48. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
  49. TUTELA GIURIDICA
  50. VADEMECUM DEL TURISTA VIAGGIATORE

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”. Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.

lunedì 27 gennaio 2020

Pensione per le Casalinghe - Iscrizione all'INAIL per le Casalinghe

1) PENSIONE PER LE CASALINGHE:

Nel 2020 le regole ed i requisiti di iscrizione continuano a prevedere questa possibilità per tutte le donne e gli uomini che hanno un’età compresa tra i 16 ed i 67 anni e che svolgono attività di assistenza e di cura in casa, non risultando titolari di una pensione diretta. Allo stesso tempo, i requisiti prevedono di non svolgere altre attività di lavoro, fatta eccezione per eventuali part time.
Restano sostanzialmente confermati anche per il 2020 i requisiti di accesso alla pensione per i contribuenti iscritti al fondo casalinghe. La pensione di vecchiaia spetta dalla maturazione del 57esimo anno di età, purché si possiedano almeno 5 anni di contribuzione (corrispondenti a 60 mensilità) e si maturi un assegno di almeno 1,2 volte la pensione sociale. In caso contrario, si accede alla quiescenza a partire dai 67 anni di età a prescindere dall’importo dell’assegno. Quest’ultimo viene calcolato secondo il metodo contributivo puro.
Resta inoltre presente la tutela garantita dalla pensione di invalidità, che spetta nel momento in cui l’iscritto diventi impossibilitato in modo permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In questo caso specifico, l’unico criterio necessario da maturare consiste nell’anzianità contributiva di almeno 5 anni al fondo casalinghe.
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Pensione per le casalinghe fino all'anno 2019:

La Pensione per le casalinghe è il Fondo di previdenza, istituito dal 1.1.1997, per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
Le persone dedite alla cura di casa devono versare i contributi all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ma hanno anche un fondo per la pensione, la cui iscrizione è puramente volontaria. In sostanza l’assicurazione INAIL è obbligatoria, quella INPS è facoltativa e volontaria. Se si vuole la pensione ecco le regole da rispettare dalle persone di entrambe i sessi con età compresa tra i 16 e i 65 anni.
Requisiti:
1) Lavorare in famiglia senza averne paga e senza vincoli di subordinazione;
2) Non avere una pensione diretta;
3) Non avere lavori esterni (dipendenti o autonomi) e quindi non avere la possibilità di avere una pensione in altro modo.-
Come iscriversi:
La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
1) Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it 
2) Telefono – contattando il contact center multicanale, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
3) Patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Da quando ci si può iscrivere:
L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Una volta effettuata conserva la sua validità anche se non sono stati eseguiti versamenti.
Coloro che erano iscritti alla "Mutualità pensioni" sono iscritti d’ufficio nel nuovo fondo e possono utilizzare i contributi versati come premio unico d’ingresso”.
Quanto si paga:
L’importo dei versamenti libero. La persona può versare quanto vuole e quando vuole. Per un intero mese occorre versare almeno 25,82 euro, pari a 310 euro annui. Se in un anno si versano, ad esempio, solo 110 euro l’INPS riconosce solo 4 mesi. Si paga con i bollettini postali che l’INPS invia a casa. Quello che si paga si può togliere dal reddito soggetto a IRPEF. E questo può farlo anche il marito che paga, ad esempio, il contributo in favore della moglie fiscalmente a carico.-
Prestazioni:
Si ha diritto solo a due tipi di pensione:
a) Quella di inabilità con almeno 5 anni di contributi e la totale inabilità a svolgere qualsiasi lavoro;
b) Quella di vecchiaia con almeno 5 anni di contributi e 57 anni d’età. Se però la pensione non raggiunge una rata minima, pari all’assegno sociale maggiorato del 20% (quest’anno l’importo è di 448,51x120% = 538 euro, la pensione verrà riconosciuta solo al compimento dei 65 anni d’età.-
Quanto spetta:
L’importo della pensione è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo.
Le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo.
Non esiste la pensione ai superstiti.-

2) ISCRIZIONE ALL'INAIL PER LE CASALINGHE:

Dal 1° gennaio 2020 la fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (dai 65 anni previsti sino al 31.12.2018). Aumenta anche l’entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che sale dai precedenti 12,91€ a 24€ l'anno. Lo stabilisce la Circolare Inail numero 37 del 30 Dicembre 2019 con la quale l'ente assicuratore dà attuazione alla legge n. 145/2018 (legge Bilancio 2018).
A fronte dell'estensione dell'obbligo assicurativo e dell'incremento del premio annuo il legislatore ha rafforzato anche le tutele riconosciute agli infortunati. La percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista l'attribuzione della rendita Inail (il cui importo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi del TU 1124/1965), scende dal precedente 27 per cento al 16 per cento. Viene inoltre riconosciuta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro (rivalutabile annualmente), qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento. Si prevede, inoltre, la corresponsione dell’assegno per l'assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del TU 1124/1965 in caso di infortunio domestico. Pertanto ove l'infortunio abbia determinato una lesione ascrivibile alla tabella n. 3 del citato TU in misura tale da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore all'infortunato può essere riconosciuto anche l'assegno di accompagno erogato dall'Inail (il cui importo è di circa 533 euro al mese) in aggiunta alla rendita Inail.
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Iscrizione all'INAIL per le casalinghe fino all'anno 2019:

Sono obbligati ad iscriversi all'INAIL i componenti del nucleo familiare, di età compresa fra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgono, in via esclusiva e non occasionale, attività in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura del proprio nucleo familiare.
La polizza è obbligatoria e garantisce una tutela per gli infortuni da cui derivi un’inabilità superiore al 27 per cento; qualora si verifichi, l’INAIL garantisce una rendita a vita d’importo tra i 180 e i 1200 euro al mese. Per pagare il premio si possono utilizzare comuni bollettini postali o ricorrere alla modalità telematica attraverso la propria banca o carta di credito.-
Come funziona la tutela:
L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico copre gli eventi occorsi nell’abitazione e nelle relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove si risiede con il nucleo familiare. Se la casa è situata in un condominio vengono considerate come ambito domestico anche le parti comuni, come l’androne, le scale e i terrazzi. Rientrano nella tutela anche le residenze temporanee scelte per le proprie vacanze, a condizione che si trovino sul territorio italiano. A non essere tutelato, invece, è l’infortunio in itinere, ovvero eventuali incidenti che possono capitare mentre si va a fare la spesa. Alle infortunate spetta una rendita a vita che oscilla tra i 186,17 euro (per invalidità al 27 per cento) e i 1292,90 euro (per invalidità al 100 per cento). Se dall’infortunio consegue la morte, è prevista l’erogazione della rendita ai superstiti, unita all’assegno funerario di 2132,45 euro.
Chi è obbligato ad assicurarsi:
L’assicurazione domestica si rivolge a tutti i cittadini, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgano in via esclusiva e senza vincolo di subordinazione lavoro domestico per la cura della famiglia. Tale polizza è obbligatoria anche solo per i periodi in cui non si svolge altra attività lavorativa. All’interno di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio madre e figlia). Sono esclusi dall’obbligo le persone che hanno meno di 18 anni o più di 65, i lavoratori socialmente utili, i titolari di una borsa lavoro, gli iscritti a un corso di formazione o a un tirocinio, i lavoratori part time e i religiosi.
Quanto costa l’assicurazione:
Il costo annuale dell’assicurazione è fissato in 12,91 euro e va pagato entro il 31 gennaio. A coloro che hanno un reddito personale complessivo lordo annuo che non superi i 4.648,11 euro (o familiare di 9.296,22 euro) il premio lo paga direttamente lo Stato, presentando un’autocertificazione all’INAIL.
Come chiedere la rendita:
Per ottenere la rendita l’infortunato deve chiederne l’erogazione alla sede INAIL di appartenenza dichiarando di essere assicurato per l’anno in cui è avvenuto l’incidente, la sussistenza dei requisiti per l’assicurazione, il presidio sanitario che ha prestato soccorso e la presenza di eventuali soggetti al momento dell’infortunio. Alla domanda va allegata la certificazione medica.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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sabato 17 marzo 2018

Anticipo Pensionistico (APE)

1) APE VOLONTARIA:

Cos’è l`APE:

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di Bilancio 2017 e articolo 1, comma 162, legge di Bilancio 2018).

A chi è rivolto:

L’APE volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Come funziona:

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza da imprese assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie.
In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.
Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE.

L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro.
L’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente:
  1. il 75% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a 36 mesi; 
  2. l’80% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi; 
  3. l’85% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra 12 e 24 mesi; 
  4. il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi. 
Inoltre, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Il prestito ottenuto viene restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione.

Il servizio online APE Volontario – Simulatore è accessibile a tutti i cittadini e disponibile sul sito dell’Istituto. Il servizio, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente, in via indicativa, di calcolare:

a) l’importo mensile;
b) la durata dell’APE;
c) la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata parziale o totale del prestito, secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2017, n. 150.

Requisiti:

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:
a) avere una età minima di 63 anni;
b) aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
c) avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
d) per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;
e) non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Come fare domanda:

Per ottenere l’APE l'interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all'INPS la domanda di certificazione del diritto all’APE attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello o il PIN dell’INPS.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.
È disponibile il servizio online Ape Volontario - domanda di certificazione per l'inoltro delle domande di certificazione del diritto all’APE.
Una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APE, l’interessato può procedere, sempre attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, all’invio della domanda di accesso all’APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.
La domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di 
finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, non è revocabile, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
L’istituto finanziatore trasmette all’INPS il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso.
In caso di recesso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

Attività lavorativa:

Non è necessario cessare l'attività lavorativa.


2) APE SOCIAL:

Cos'è:

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa.

A chi è rivolto:

L'indennità c.d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:
  1. disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  2. soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  4. dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. 
Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
a) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
b) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
c) conciatori di pelli e di pellicce;
d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
e) conduttori di mezzi pesanti e camion;
f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
g) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
h) insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
i) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
l) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
m) operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Decorrenza e durata:

L'indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

In deroga a quanto sopra esposto, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 15 luglio 2017 e, in caso in cui residuino risorse finanziarie, al massimo entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

Quanto spetta:

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa.
Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Requisiti:

Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
  1. almeno 63 anni di età; 
  2. almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’allegato A del DPCM l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
  3. non essere titolari di alcuna pensione diretta. 
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto

nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

Come fare domanda:

I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.

Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.
Per l’istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


3) PENSIONE ANTICIPATA RITA:


Arrivano le istruzioni Covip per i fondi pensione, moduli di adesione al nuovo sistema pensionistico, nuovi regolamenti, statuti, come formula di previdenza complementare.

Con riferimento alle prestazioni, le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita possono ora erogare in via anticipata soltanto una rendita temporanea, decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Tenuto conto della natura della prestazione, si raccomanda di effettuare la suddetta verifica in tempi brevi.

In relazione alla portata innovativa delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio per il 2018, si forniscono con la presente Circolare chiarimenti in ordine alla loro applicazione. Oltre alle modifiche, le forme pensionistiche complementari predisporranno un apposito Modulo per la richiesta della RITA.

Requisiti:

I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell’istanza, per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita giacché la norma non si applica a quelle a prestazione definita, sono ora i seguenti:
a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 1 1, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa:
a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

Diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS, come in precedenza previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016 al quale il comma 188 faceva rinvio.

Requisiti di accesso per i disoccupati:

I commi 4 e 4-bis dell’art. 11 indicano tra i requisiti di accesso alla RITA la prossimità (rispettivamente di 5 0 10 anni) alla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quale prevista al momento della presentazione dell’istanza sulla base delle disposizioni di legge, e relativa normativa attuativa, tempo per tempo vigenti. I requisiti per la rendita integrativa temporanea anticipata maturano, quindi, solamente con riferimento alla predetta tipologia di trattamento pensionistico, escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione, tra i requisiti per la RITA, la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati.

Considerato, inoltre, che sia il comma 4 sia il comma 4-bis prevedono che la RITA spetti ai “lavoratori” che abbiano cessato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito – unitamente agli altri requisiti – la prestazione in questione spetta solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

Modalità di erogazione:

Le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata – RITA consiste “nell‘erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto”.

In merito al montante destinabile alla RITA, si ritiene che spetti all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni, si ritiene che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione.

In caso di decesso dell’iscritto:

In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato.
Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Si ritiene, poi, che l’ ‘iscritto possa esercitare la facoltà di revocare l’erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica.
Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione individuale – che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare – l’iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendita.

Restano altresì ferme le prerogative degli iscritti in tema di trasferimento della posizione individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l’intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

Con riferimento alle prestazioni ordinarie, l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 11 prevede che, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA. Per l’individuazione dell‘importo massimo della prestazione erogabile in capitale, quindi, le forme pensionistiche prenderanno in considerazione la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.

Si segnala, poi, che si dispone l’applicabilità delle nuove disposizioni in tema di RITA, anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche loro destinate.

4) APE ROSA PER LE DONNE:

La manovra ha previsto dei requisiti contributivi più leggeri per accedere all’Ape social a favore delle lavoratrici con figli.
Nel dettaglio, le lavoratrici potranno beneficiare di uno sconto sui contributi richiesti pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni, sia che appartengano alle prime 3 categorie di beneficiarie dell’Ape sociale (caregiver, invalide o disoccupate), sia che appartengono alla categoria delle addette a lavori faticosi e rischiosi.
Le appartenenti alla prima categoria con almeno 2 figli potranno dunque ottenere l’anticipo pensionistico con 28 anni di contributi anziché 30, mentre le addette a lavori faticosi e pesanti con lo stesso numero di figli potranno ottenere l’anticipo con 34 anni di contributi anziché 36.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
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venerdì 17 aprile 2015

NASPI ASDI DIS-COLL

Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
Titolo I - Disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego.

1)  Art. 1 - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASPI sostituisce le prestazioni di ASPI e Mini Aspi introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari della NASPI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASPI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 3 - Requisiti

1. La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

2. La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Art. 4 - Calcolo e misura

1. La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASPI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5 - Durata

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.

Art. 6 - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

1. La NASPI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASPI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7 - Condizionalità

1. L’erogazione della NASPI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.

2. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

Art. 8 - Incentivo all’autoimprenditorialità

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASPI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.

Art. 9 - Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato

1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. In caso di mantenimento della NASPI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASPI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Art. 10 - Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma

1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASPI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASPI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,

Art. 11 - Decadenza

1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASPI;
e) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.

Art. 12 - Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASPI, determinato ai sensi all’art. 4 comma 2.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13 - Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Art. 14 - Disposizione di rinvio agli istituti in vigore
Alla NASPI si applicano le norme già operanti in materia di ASPI in quanto compatibili.


2) Art. 15 - Assegno di disoccupazione (ASDI)

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASPI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8.

3. L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l’ammontare massimo complessivo della prestazione.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro.

5. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASPI percepiti;
b. l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;
e. le caratteristiche del progetto personalizzato;
f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
g. i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;
j. l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;
k. le residue modalità attuative del programma.

8. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

9. All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie

Requisiti:
Il citato decreto ha precisato che l'ASDI spetta ai lavoratori che hanno esaurito l'intera durata della Naspi, che si trovino a tale data ancora in stato di disoccupazione, a condizione che versino in condizioni economiche di bisogno attestate da un ISEE pari o inferiore a 5mila euro. Il sostegno, inoltre, viene concesso solo ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minorenni oppure ai lavoratori che hanno 55 anni e che non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
L'ASDI spetta per un massimo di 6 mesi ed pari al 75 per cento dell'ultima Naspi conseguita se non superiore all'assegno sociale (448,07 euro). Questo importo può essere incrementato in base al numero di figli a carico sino ad un massimo di 163 euro (che porterà l'assegno a toccare poco più di 611 euro al mese nell'ipotesi più vantaggiosa). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal termine della fruizione della Naspi.  (Maggiorazione:  Un figlio euro 89,70 – Due figli euro 116,60 – Tre figli euro 140,80 – Quattro o più figli euro 163,30).-

La corresponsione dell'assegno è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. I redditi derivanti da nuova occupazione subordinata o autonoma possono essere cumulati con il sostegno con gli stessi limiti previsti per la Naspi. 

3) Art. 16 - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75%  dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La DIS-COLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del presente decreto.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015.

15. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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