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venerdì 17 aprile 2015

NASPI ASDI DIS-COLL

Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
Titolo I - Disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego.

1)  Art. 1 - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASPI sostituisce le prestazioni di ASPI e Mini Aspi introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari della NASPI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASPI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 3 - Requisiti

1. La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

2. La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Art. 4 - Calcolo e misura

1. La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASPI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5 - Durata

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.

Art. 6 - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

1. La NASPI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASPI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7 - Condizionalità

1. L’erogazione della NASPI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.

2. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

Art. 8 - Incentivo all’autoimprenditorialità

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASPI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.

Art. 9 - Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato

1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. In caso di mantenimento della NASPI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASPI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Art. 10 - Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma

1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASPI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASPI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,

Art. 11 - Decadenza

1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASPI;
e) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.

Art. 12 - Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASPI, determinato ai sensi all’art. 4 comma 2.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13 - Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Art. 14 - Disposizione di rinvio agli istituti in vigore
Alla NASPI si applicano le norme già operanti in materia di ASPI in quanto compatibili.


2) Art. 15 - Assegno di disoccupazione (ASDI)

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASPI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8.

3. L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l’ammontare massimo complessivo della prestazione.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro.

5. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASPI percepiti;
b. l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;
e. le caratteristiche del progetto personalizzato;
f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
g. i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;
j. l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;
k. le residue modalità attuative del programma.

8. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

9. All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie

Requisiti:
Il citato decreto ha precisato che l'ASDI spetta ai lavoratori che hanno esaurito l'intera durata della Naspi, che si trovino a tale data ancora in stato di disoccupazione, a condizione che versino in condizioni economiche di bisogno attestate da un ISEE pari o inferiore a 5mila euro. Il sostegno, inoltre, viene concesso solo ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minorenni oppure ai lavoratori che hanno 55 anni e che non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
L'ASDI spetta per un massimo di 6 mesi ed pari al 75 per cento dell'ultima Naspi conseguita se non superiore all'assegno sociale (448,07 euro). Questo importo può essere incrementato in base al numero di figli a carico sino ad un massimo di 163 euro (che porterà l'assegno a toccare poco più di 611 euro al mese nell'ipotesi più vantaggiosa). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal termine della fruizione della Naspi.  (Maggiorazione:  Un figlio euro 89,70 – Due figli euro 116,60 – Tre figli euro 140,80 – Quattro o più figli euro 163,30).-

La corresponsione dell'assegno è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. I redditi derivanti da nuova occupazione subordinata o autonoma possono essere cumulati con il sostegno con gli stessi limiti previsti per la Naspi. 

3) Art. 16 - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75%  dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La DIS-COLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del presente decreto.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015.

15. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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venerdì 3 gennaio 2014

EMIGRANTI

1) DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 2019

Saranno 30.850 i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia con il decreto flussi 2019 (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ​Serie Generale n. 84 del 9 aprile 2019).

Le quote di ingresso, che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà a ripartire tra le regioni e le province autonome, sono così distinte:
12.850 per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni (cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine, di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, e di cittadini non comunitari per lavoro autonomo; conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo);
18.000 per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (cittadini non comunitari per lavoro subordinato stagionale di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea - Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).
Come presentare la domanda
La procedura informatica per l’inoltro delle istanze è sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
Gli utenti sono invitati ad autenticarsi esclusivamente con credenziali SPID;
Dall’11 aprile 2019, sono disponibili i moduli per la precompilazione delle istanze di tutte le tipologie di ingressi;
Dalle ore 9 del 16 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per le conversioni;
Dalle ore 9 del 24 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale;
Il termine ultimo per presentare le domande è il 31 dicembre 2019.

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1) DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 2014


La Corte dei Conti il 13 dicembre 2013 ha registrato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che riguarda la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013. Il decreto prevede l'ingresso in Italia di 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

  • 3.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine;
  • 200 lavoratori stranieri partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015;
  • 2.300 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
    •  imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; 
    • liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
    • figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso;
    • artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
    • cittadini stranieri per la costituzione di imprese ‘start-up innovative’, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
  • 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Le restanti 12.250 quote verranno destinate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In tale ambito le quote sono così suddivise:

  • 4.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  • 6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  • 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
  • 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non rilasciato in Italia ma da un altro Stato membro dell’Unione Europea, da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  • 250 quote riservate a chi è in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito https://nullaostalavoro.interno.it.

Dal 17 dicembre 2013 è possibile la pre-compilazione delle domande.
I termini per la presentazione delle domande decorrono dalle ore 9 del 20 dicembre 2013, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e potranno essere presentate entro i successivi otto mesi.





2) Emigranti di ieri, emigranti di oggi:
Vi riporto di seguito alcuni stralci di articoli di diverso tenore, sul tema dell'emigrazione passata e presente, senza commenti personali, in modo che ognuno possa farsi un'idea il più possibile obiettiva, e volendo, confrontarsi e dibattere con gli altri visitatori del BLOG.-
In memoria di mio Nonno Vincenzo, emigrato in Argentina alla fine della prima guerra mondiale, ma ritornato in Italia solo dopo pochi mesi, perchè non ce l'ha fatta ad integrarsi, e di mio Zio Giuseppe, emigrato in Argentina alla fine della seconda guerra mondiale insieme a sua moglie Zia Serafina, che invece si sono ben integrati, e sono rimasti in Argentina per tutto il resto della loro vita, garantendo anche un futuro stabile alla loro famiglia.-
Infine un pensiero ai nostri connazionali che il secolo scorso sono stati costretti, per fame e miseria, ad emigrare in ogni parte del mondo, in cerca di un lavoro e di una vita dignitosa che l'Italia di allora non era in grado di garantire a tutti.-
Brutti sporchi e cattivi:
Da una relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso Americano (ottobre 1912) sugli italiani emigrati in America;
Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano anche perchè tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi o petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perchè poco attraenti e selvatici ma perchè si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare fra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali.-
Sacco e Vanzetti:
Il 23 agosto 1927 tra l'indignazione del mondo intero, Nick e Bart muoiono sulla sedia elettrica del carcere di Charlestown. Dovranno trascorrere cinquant'anni prima che la giustizia americana riconosca con atto ufficiale dello Stato del Massachussets l'errore giudiziario e riabiliti la memoria dei due emigrati italiani vittime innocenti del pregiudizio ideologico e razziale.-
Lega Nord:
Dal programma elettorale della lega nord alle elezioni provinciali del 6 e 7 giugno 2009, a cura del Vice commissario provinciale/MC;
La Lega Nord c'è. Siamo presenti nella coalizione del centro-destra. La crisi economica che stiamo attraversando, secondo la mia esperienza da piccolo imprenditore quale sono stato per molti anni, è venuta per colpa della globarizzazione dei mercati fatta senza regole, per colpa della cosiddetta concorrenza sleale cinese. Direi piuttosto guerra economica per abbattere il sistema capitalista occidentale. Ecco quindi i prodotti cinesi, peraltro dannosi alla salute, che arrivano sui nostri territori a prezzi irrisori e mettono fuori mercato il nostro made in Italy, tanto apprezzato e imitato in tutto il mondo. Ecco quindi che i senza lavoro sono disperati e si lanciano in manifestazioni sempre più violente. Umberto Bossi ha detto che la globalizzazione dei mercati senza regole impoverisce i popoli dei paesi ricchi e schiavizza i popoli dei paesi poveri. Quindi la guerra economica scatenata contro l'occidente capitalista dal comunismo cinese sta cominciando a dare i suoi funesti frutti, quali quelli del malcontento e del disordine sociale. Altro tema di forte attualità è il Decreto Sicurezza per la parte che riguarda il respingimento dei clandestini. Noi della Lega nord, siamo purtroppo additati come xenofobi e razzisti. Il sovraffolamento dei clandestini nel Nord Italia, sta già provocando dissesto ambientale e disordine sociale. Ai cattolici buonisti del centro sinistra ricordiamo che Gesù, mentre istruiva gli apostoli disse loro: andate e ammaestrate tutte le genti, ma non disse loro andate e invitate tutte le genti a casa vostra, date loro vitto e alloggio. Ed ancora, gettate le reti comandò loro e le reti si riempirono. Ciò significa che Gesù insegnò a pescare e non a dare sempre un pesce pescato. Invece insegnò a lavorare. La lega Nord ha sempre sostenuto che gli abitanti del terzo Mondo devono essere aiutati a casa Loro. La soluzione per la ripresa economica mondiale sta nelle regole uguali per tutti così come hanno detto Bossi e Tremonti. La globalizzazione dei mercati deve essere come i Giochi olimpici dove tutte le nazioni del mondo si trovano d'accordo perchè tutte le discipline sportive hanno regole uguali per tutti.
Chiesa Cattolica:
Da un discorso del presidente della Cei Cardinale Angelo Bagnasco del 29 maggio 2009 da Città del Vaticano;
Quanto all'immigrazione, per il porporato ''l'accoglienza fa parte del Dna del nostro popolo e della nostra cultura''. La posizione della Chiesa, espressa dai vescovi, ''è quella della solidarietà, dell'accoglienza e del rispetto dei diritti fondamentali di tutti''. Il tema della solidarietà, ha poi aggiunto il cardinale, va coniugato con ''la necessaria sicurezza e nel rispetto delle leggi da parte di chi arriva e di chi accoglie''.
Emergenza immigrati, clima razzista:
Da un'intervista all'UNITA' del 1° giugno 2009 di Enrico Moroni coordinatore ufficio immigrazione INCA – CGIL;
Questo paese sta conoscendo per la prima volta, dopo il fascismo e le leggi razziali di quel tempo, un declino preoccupante sul terreno della solidarietà, della tolleranza e della convivenza. Le tensioni sociali, accentuate dalla crisi internazionale, rischiano di portare inevitabilmente a una guerra tra i poveri e a fomentare quel clima di xenofobia e razzismo nei confronti delle persone extracomuntarie. Non passa giorno che la cronaca non ci segnali episodi di aggressione che vedono come vittime cittadini provenienti da altri paesi. Occorre che a tutti i livelli la politica si fermi a riflettere sulle conseguenze di questa ondata di intolleranza che, minando le coscienze di ciascuno di noi, alimenta il senso di insicurezza e di paura verso il diverso e che si traduce in sopraffazione e violenza. Il brodo di questa sottocultura fa da sfondo ad atti legislativi dal profilo fortemente punitivo che si collocano agli antipodi dei valori democratici fondativi della nostra Carta Costituzionale. Bisogna avere la consapevolezza che l'immigrazione non è un fatto eccezionale o momentaneo, ma rappresenta, come sempre è avvenuto, un elemento fondante per lo sviluppo delle economie in una idea di integrazione tra i popoli diversi. Un tema complicato per il quale occorre avere una dimensione nazionale ed europea che sappia interagire con le aree più povere da cui prevalentemente provengono i nostri immigrati. Il nostro paese, da un po' di tempo, sta percorrendo una strada pericolosa, con l'emanazione di leggi nazionali, regionali e comunali, formalmente contro l'immigrazione clandestina, ma che di fatto servono a complicare la vita di cittadini regolari. Sono atti che limitano l'esercizio di fondamentali diritti di cittadinanza: dieci anni per avere una casa popolare, la richiesta di idoneità alloggiativa, il difficile accesso alla scuola dell'obbligo e agli asili nido, nonché l'ultimo provvedimento sulla sicurezza, sono soltanto alcuni esempi di come si vogliono sancire diritti differenziati. Tutto questo, insieme all'odiosa decisione di inserire nel nostro ordinamento giudiziario il reato di clandestinità, disegna uno scenario culturale profondamente sbagliato, di caccia alle streghe, che oltre ad aumentare il lavoro sommerso rischia di offrire alla malavita organizzata un bacino di manodopera a basso costo. Per questa ragione l'INCA, che per decenni ha tutelato i diritti dei nostri emigrati, intende oggi rafforzare il proprio impegno a favore di chi è immigrato in Italia.

3) La bambina cinese - 7 Dicembre 2009

Monossido di carbonio sprigionatosi dalla caldaia a gas difettosa del piccolo bagno. Questa la causa della morte della piccola Anni Ye, la bambina cinese di undici anni morta lo scorso martedi sera nel tomaificio clandestino di Sarrocciano. Le ustioni sul corpo della piccola sarebbero state provocate da un getto di acqua bollente schizzato, pare dalla caldaia. Cade l'ipotesi che la morte sia stata provocata a causa del contatto con sostanze usate nel tomaificio, o per l'inalazione di qualche prodotto tossico.- In questa vicenda, consumatasi nella desolazione di un casolare delle campagne vicino San Claudio, rimangono aperti altri interrogativi. Innanzitutto se la bambina stesse realmente facendo la doccia, e poi se in quel luogo ci andasse per lavorare o per aspettare il padre operaio, mentre lui era al lavoro. La madre della piccola, Jiang Lifen, che vive a Civitanova Marche, ha sempre negato che Anni si trovasse li per lavorare. Anni frequentava la quinta elementare della scuola di Corridonia. “Ha imparato l'italiano fin da subito – dice una delle sue maestre – perfetta, precisa, attenta, una intelligenza per la matematica da genio. Era amica di tutti. Le maestre vedevano che a scuola veniva ordinata, aveva le mani pulite”.- Altri aspetti di questa storia tragica sono al vaglio della procura di macerata: chi erano i committenti, i clienti e i fornitori del laboratorio clandestino, chi lo gestiva e chi lo ha dato in affitto a 12mila euro l'anno.-
Leggere certe notizie ti fa male e ti fa vergognare di essere un “uomo”. Un'infanzia rubata, una vita spezzata come quella delle altre 967 perosne morte di lavoro dall'inizio dell'anno in un Paese indifferente e distratto. In una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” è sempre più evidente che per qualcuno, in queso momento, la sicurezza e la salute sul lavoro sono “lussi” che non ci possiamo permettere, sono moneta di scambio. Tutto questo non lo possiamo più accettare rassegnati, se vogliamo continuare a definirci un Paese democratico, dobbiamo reagire, dobbiamo dire basta a questa mattanza, dobbiamo rompere il muro di silenzio e di omertà che circonda e soffoca il mondo del lavoro, dobbiamo farlo ora per noi e per i genitori di Anni Ye, una bambina di 11 anni portata via alla sua infanzia, ai suoi sogni, alle sue speranze.-
Guardando distrattamente una foto sul giornale, mi rendo conto che quel viso non mi è nuovo, cerco di ricordare e mi viene un mente un episodio di qualche mese fa.- Un uomo ed una donna di etnia cinese, si presentano nella sede della CGIL di Civitanova Marche, con una bambina, cercano informazioni ma non riescono a spiegarsi perchè non conoscono bene la nostra lingua.- La bambina allora si fa portavoce dei genitori, mi fa da inteprete, mi dice che hanno bisogno di informazioni per il rinnovo di un permesso di soggiorno, cerco di spiegarle quali sono i documenti necessari e dove reperirli, e lei traduce in cinese ai suoi genitori parola per parola quello che le dico e loro annuiscono, poi traduce a me quelle che sono le loro perplessità e i loro dubbi, alla fine ringraziano con un sorriso ed un cenno di assenzo, sembrano aver capito.- Al termine della conversazione io mi complimento con lei per la suo ottimo lavoro ed aggiungo: Da grande sarai una splendida interprete, e lei sorridendo mi risponde: la lingua italiana la sto imparando, ma è la lingua cinese che mi manca.- Cara Anni sono sicuro che avresti imparato perfettamente anche il cinese, e ci avresti aiutato a costruire un mondo migliore, nel Tuo piccolo, nella nostra cittadina, ad avvicinare la comunità cinese con quella locale del maceratese, purtroppo non te lo hanno permesso, ma tu resterai per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto e Ti ha voluto bene.-


4) La Rivolta degli schiavi!
9 gennaio 2010 – Un articolo di Moni Ovadia sull'Unità

Doveva succedere! Quanto tempo può sopportare senza reagire un essere umano schiavo, che lavora come una bestia, per poco più di un tozzo di pane, che vive nel degrado peggio di una bestia, che subisce violenze, ricatti, che viene violentato, abusato dal padrone e dalle mafie, che è privo del più elementare diritto, che non accede neppure alla dignità dell'esistenza? Non c'è che una risposta per una persona decente.
No! Non può sopportare. E noi dovremmo reagire a ciò che è accaduto a Rosarno interrogandoci. Che razza di paese è il nostro che permette una simile vergogna? Che razza di ministro è quello che accusa gli schiavi e propone un'ulteriore repressione nei loro confronti? La logica dell'intollerenza ha mai giovato alla convivenza civile?
Credere di fermare l'immigrazione clandestina combattendo gli immigrati è una pia illusione ed è un atto vile. Non è l'immigrato che sollecita la malavita, è la malavita che incrementa e orienta l'immigrazione clandestina ed è interessata a creare condizioni esasperate, anche attraverso la guerra fra poveri, per potere vendere a maggior prezzo e con più alto profitto la povera carne umana su cui riesce a mettere le mani.
E che dire degli imprenditori schiavisti? Perchè non si propone contro di loro e la loro infamia tolleranza zero? L'arresto dei mafiosi a che serve se non viene prosciugata la criminalità? Oggi il Presidente della Camera Fini per l'ennesima volta ha preso la parola in difesa degli immigrati dicendo che non si combatte contro gli schiavi, si combatte la schiavitù. Il leader di An vuole evidentemente dare voce a un centro destra civile ed europeo. E' ora che si trovi il coraggio di costituire su tali questioni un ampio fronte che superi gli schieramenti per salvare l'Italia dal baratro.-

DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 2011
Ccomplessivamente il decreto mette a disposizione 98.080 "quote". Di queste 52.080 sono riservate a lavoratori extracomunitari provenienti da paesi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e regolazione dei flussi. Nello specifico sono previste quote per:
4.500 cittadini albanesi
1.000 cittadini algerini
2.400 cittadini del Bangladesh
8.000 cittadini egiziani
4.000 cittadini filippini
2.000 cittadini ghanesi
4.500 cittadini marocchini
5.200 cittadini moldavi
1.500 cittadini nigeriani
1.000 cittadini pakistani
2.000 cittadini senegalesi
80 cittadini somali
3.500 cittadini dello Sri Lanka
4.000 cittadini tunisini
1.800 cittadini indiani
1.800 cittadini peruviani
1.800 cittadini ucraini
1.000 cittadini del Niger
1.000 cittadini del Gambia
1.000 cittadini di altri paesi non appartenenti all’unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Colf e badanti
Sono poi previsti 30.000 ingressi per lavoro domestico ed assistenza e cura alla persona per lavoratori provenienti da paesi non inclusi nell’elenco precedente.-

Conversioni
Potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:
3.000 permessi di soggiorno per studio
3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale
1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro
500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro potranno invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
E’ poi prevista la possibilità di 4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine e per 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
Il datore di lavoro che vorrà assumere un collaboratore domestico nell'ambito del decreto flussi dovrà dimostrare un reddito minimo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei dei contributi dovuti. La capacità reddituale del datore di lavoro può essere raggiunta anche sommando i redditi dei familiari conviventi o, se non non conviventi, dalla somma dei redditi dei familiari fino al primo grado di parentela. Per assumere un collaboratore domestico convivente per 25 ore settimanali, il datore dilavoro dovrà dimostrare una disponibilità di un reddito annuo pari a 18.827 euro, cioè il doppio della retribuzione complessiva annualmente dovuta e dei relativi contributi (9.413,68 euro).-

Documenti del datore di lavoro
Se il datore di lavoro è italiano:
  • Fotocopia della carta di identità + fotocopia del codice fiscale
Se il datore di lavoro è uno straniero:
  • Fotocopia del passaporto + fotocopia permesso di soggiorno + fotocopia del codice fiscale
Documenti del lavoratore da assumere:
  • Fotocopia del passaporto

Termini per presentare le domande:
I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori provenienti dai Paesi pe ri quali è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 8,00 del 31 gennaio 2011. I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori domestici provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08,00 del 2 febbraio 2011. I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori nei restanti settori, provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota, possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08,00 del 3 febbraio 2011.-



5) Lo scenario per gli anni futuri!
28 Aprile 2010 - Proiezioni ISTAT

Potremmo mettere la testa sotto la sabbia, potremmo fare demagogia, potremmo incolpare gli immigrati di tutte le disgrazie e le nefandezze che capitano in Italia, potremmo cercare consensi elettorali con nuove forme di razzismo, ma per fortuna c'è una cosa che non potremo fare ed è quella di fermare il corso della storia, e l'egoismo non prevarrà quindi sulla solidarietà.

Gianfranco Censori