mercoledì 1 aprile 2026

Adeguamento Annuale delle Pensioni - Anno 2026

ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PENSIONI - ANNO 2026

Gli aumenti, in forza della rivalutazione pensioni dal 2026, segue queste percentuali:

1,400% per chi percepisce una pensione fino a 4 volte il trattamento minimo INPS, ossia fino a 2.413,60 euro. 1,260% per chi percepisce una pensione pari o inferiore a 5 volte il minimo, ovvero tra 2.413,61 euro e 3.017,00 euro. 1,050% per chi percepisce una pensione superiore a 5 volte il minimo, ovvero superiore a 3.017,00 euro

Pensioni integrate al minimo anno 2026

Pensioni integrate al minimo euro 611,85

Pensioni integrate al minimo ultra75enni euro 637,68

Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 748,29


Pensioni sociali ed assegni sociali:

Assegno Sociale euro 546,24

Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 739,83


Invalidità civile: Invalidi totali

Invalidità civile euro 340,71 limite di reddito:€ 20.040,00


Invalidità civile: Invalidi parziali

Invalidità civile euro 340,71 limite di reddito: € 5.852,00


Pensione per ciechi assoluti:

Pensione euro 368,46 limite di reddito: € 20.040,00

Pensione ciechi civili assoluti ricoverati euro 340,71 limite di reddito: € 20.040,00

Pensione ciechi civili parziali euro 340,71 limite di reddito: € 20.040,00


Pensione per Sordi:

Pensione sordi euro 340,71 limite di reddito: € 20.040,00

Indennità comunicazione sordi: euro 274,17 Nessun limite di reddito


Indennità di frequenza. Minori:

Indennità frequenza. Minori euro 340,71 limite di reddito:€ 5.852,21


Indennità di accompagnamento:

Invalidi civili totali euro 551,53 Nessun limite di reddito

Ciechi assoluti euro 1.064,98 Nessun limite di reddito

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli aumenti, in forza della rivalutazione pensioni dal 2023, segue queste percentuali:

100% per chi percepisce una pensione fino a 4 volte il trattamento minimo INPS, ossia fino a 2.101,52. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari a +7,3 %.

85%, per chi percepisce una pensione pari o inferiore a 5 volte il minimo, ovvero tra 2.101,52 euro e 2.627 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +6,2 %;

53%, per chi percepisce una pensione pari o inferiore a 6 volte il minimo, ovvero tra 2.627 e 3.152,28‬ euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +3,8%;

47%, per chi percepisce una pensione da 6 a 8 volte il minimo, ovvero tra i 3.152,28‬ e 4.203 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +3,431 %;

37%, per chi percepisce una pensione da 8 a 10 volte il minimo, ovvero tra 4.203 e 5.253,38 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +2,701 %;

32%, per chi percepisce una pensione superiore a 10 volte il minimo, ovvero oltre a circa 5.253,38 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +2,336 %.

Pensioni integrate al minimo anno 2023:

Pensioni integrate al minimo euro 563,74

Pensioni integrate al minimo ultra75enni euro 600,00

Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 695,00

Pensioni sociali ed assegni sociali:

Pensione Sociale euro 414,76 parziale fino a £ 5.391,88

Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00

Assegno Sociale euro 503,27 parziale fino a £ 6.542,51

Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00


Invalidità civile: Invalidi totali

Invalidità civile 18 anni euro 313,91 limite di reddito:€ 17.920,00


Invalidità civile: Invalidi parziali

Invalidità civile 18 anni euro 313,91 limite di reddito: € 5.391,88


Pensione per ciechi assoluti:

Pensione 18 anni euro 339,48 limite di reddito: € 17.920,00

Pensione ciechi civili assoluti ricoverati euro 313,91 limite di reddito: € 17.920,00

Pensione ciechi civili parziali euro 313,91 limite di reddito: € 17.920,00


Pensione per Sordi:

Pensione sordi euro 313,91 limite di reddito: € 17.920,00

Indennità comunicazione sordi: euro 261,11 Nessun limite di reddito


Indennità di frequenza. Minori:

Indennità frequenza. Minori euro 313,91 limite di reddito:€ 5.391,88


Indennità di accompagnamento:

Invalidi civili totali euro 527,16 Nessun limite di reddito

Ciechi assoluti euro 959,21 Nessun limite di reddito

Speciale ciechi parziali ventesimisti euro 217,64 Nessun limite di reddito

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Da gennaio 2022 – è pari è previsto il ritorno alla perequazione degli importi delle pensioni, rispetto ai dati ISTAT, con il metodo a scaglioni che è più vantaggioso per i pensionati meno abbienti. Infatti l'adeguamento al valore ISTAT si applica in maniera progressiva: 
  • è pari al 100% (di 1,7%) per gli assegni più bassi fino a 4 volte il minimo (cioè fino a 2.062,00 euro lordi, importo in cui rientra la maggiorazione degli assegni.- 
  • del 90% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 2.577,90 euro) 
  • del 75% oltre questa soglia (assegni lordi oltre 2.577,90 euro) 


Pensioni integrate al minimo anno 2022: 

Pensioni integrate al minimo euro 524,34 
Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 660,78 

Pensioni sociali ed assegni sociali: 

Pensione Sociale euro 385,78 
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 660,78 
Assegno Sociale euro 468,10 
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 660,78 

Invalidità civile: Invalidi totali 

Invalidità civile 18 anni euro 291,69 limite di reddito:€ 17.050,42 

Invalidità civile: Invalidi parziali 

Invalidità civile 18 anni euro 291,69 limite di reddito: € 5.010,20 

Pensione per ciechi assoluti: 

Pensione 18 anni euro 315,45 limite di reddito: € 17.050,42 
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati euro 291,69 limite di reddito: € 17.050,42 
Pensione ciechi civili parziali euro 291,69 limite di reddito: € 17.050,42 

Pensione per Sordi: 

Pensione sordi euro 291,69 limite di reddito: € 17.050,42 
Indennità comunicazione sordi: euro 260,76 Nessun limite di reddito 

Indennità di frequenza. Minori: 

Indennità frequenza. Minori euro 291,69 limite di reddito:€ 5.010,20 

Indennità di accompagnamento: 

Invalidi civili totali euro 525,17 Nessun limite di reddito 
Ciechi assoluti euro 946,80 Nessun limite di reddito 
Speciale ciechi parziali ventesimisti euro 215,35 Nessun limite di reddito 



Per chi fosse interessato a consultare i valori di riferimento in vigore negli anni precedenti, è possibile consultare il nostro articolo sulle Pensioni nella sezione delle normative superate. 

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it. Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti. 

sabato 1 giugno 2024

A chi è diretto il blog

Informazioni Per Tutti

Lo scopo di questo blog, dedicato a Lavoratori dipendenti e Pensionati, è quello di fornire alcune informazioni di utilità generale specialmente per lavoratori e pensionati.
               
Le informazioni del blog sono volutamente e necessariamente generiche e sintetiche, in quanto servono solo per farti capire se vengono rispettati i tuoi diritti, se hai la possibilità di avere dei benefici legislativi o altri vantaggi dei quali magari non ne eri a conoscenza.

Nei singoli articoli cerchiamo anche di dare  delle risposte ai quesiti che ci vengono sottoposti, ma le  risposte vanno sempre prese con le “molle”, perché vengono date in base ai dati forniti; talvolta vengono taciuti dei particolari, magari perché ritenuti irrilevanti o perché giustamente si è restii a diffondere dati personali in rete, particolari che  possono però cambiare il contesto, e quindi informazioni inesatte o incomplete possono portare a risposte non corrette.

È bene infatti che Tu sappia che le leggi  in materia fiscale o previdenziale sono di interesse generale, cioè uguali e quindi valide per tutti, ma la loro applicazione è personale, nel senso che possono esserci delle varianti in base alla Tua specifica situazione personale e/o familiare.
             
Quindi non Ti vengono offerte delle soluzioni; ma se pensi che qualcuno degli argomenti trattati Ti possa in qualche modo interessare e vuoi approfondirlo, dovresti recarti appena possibile, presso la sede CGIL più vicina a te, per verificare se effettivamente  possiedi tutti i requisiti necessari; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”.

Sono state aggiunte due sezioni dedicate rispettivamente alle donne, soprattutto alle Immigrate che spesso non conoscono  le nostre leggi, ma anche alle nostre ragazze più giovani, che magari sanno poco delle lotte sostenute dalle loro stesse madri per la conquista di alcuni importanti diritti sociali, e ai giovani per aiutarli a districarsi nelle nuove forme di lavoro purtroppo troppo spesso precario.

Il Blog viene aggiornato e vengono date risposte ai vari quesiti, grazie alla collaborazione e alla consulenza delle Compagne e dei Compagni che prestano la loro attività presso la Sede della CGIL di Civitanova Marche/MC, si ringraziano quindi  gli addetti all’INCA, al  CAAF, allo SPI, all’Ufficio Vertenze, al Sunia e alla Federconsumatori.
       
Amministratori  del blog: Gianfranco Censori, Giampiero Censori e Giuseppina Eleonori.

               
Elenco Articoli Trattati:

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”. Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.

venerdì 1 marzo 2024

Maternità

La tutela della maternità:

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).


Permessi retribuiti:

Per esami prenatali e accertamenti clinici

Retribuiti al 100%


Maternità obbligatoria:

Due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-

Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-


Maternità flessibile:

Un mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-

Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Se non ci sono ne problemi di gestazione ne per l’attività che si svolge, si può lavorare fino ad un mese prima del parto (Certificato Ginecologo + Certificato Medico aziendale) per prendersi poi 4 mesi dopo il parto.-

Le neo mamme possono lavorare anche fino al parto e prendere poi tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bimbo. È però necessario il via libera del medico.-


Maternità anticipata:

- In caso di interdizione per gravi complicazioni della gestazione o per l’aggravamento in gravidanza di patologie preesistenti, la lavoratrice deve presentare la domanda all’Azienda Sanitaria Locale competente (con riferimento al luogo di residenza), unitamente al certificato medico. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con il primo giorno di assenza dal posto di lavoro giustificato dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice. Nell’astensione dal lavoro, la lavoratrice sarà retribuita all’80% e non avrà alcuna limitazione di reperibilità.

- In caso di interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, qualora non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, l’Azienda presenta domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro. La domanda, previo effettivo accertamento dell’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, deve essere accolta dalla Direzione Territoriale del Lavoro entro 7 giorni dalla sua presentazione. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con la data di rilascio del provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro.

- Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.


Maternità posticipata:

Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.

Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-


Parto prematuro:

I giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto possono essere utilizzati in aggiunta ai 3 mesi dopo il parto sempre fino ad un massimo di 5 mesi totali

Retribuiti all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-


Riposi per allattamento:

Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-


Congedo per malattia del figlio:

Senza limiti temporali per figli di età inferiore a 3 anni da usufruire alternativamente all'altro genitore; 5 giorni di permesso per ciascun genitore dal 3° all'ottavo anno di vita del bambino, ma questi congedi non sono retribuiti.-


Congedo parentale:

Il decreto legislativo 80/2015 prevede che può essere richiesto entro i primi 12 anni del bambino per un periodo massimo di 6 mesi elevati a 7 se a prenderlo è il papà. Se il genitore è solo (vedovo, divorziato, single ecc.) il congedo sale a 10 mesi. E si arriva agli 11 complessivi (tra marito e moglie) se il papà chiede almeno 3 mesi per se stesso: In caso di parto gemellare il periodo si raddoppia (6 mesi per ciascun figlio).-


Tre mesi in più di congedo facoltativo indennizzato

Cambiate le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i lavoratori dipendenti avranno diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. Va però precisato che ci sono 3 mesi di congedo parentale non trasferibili quindi se entrambi I genitori prendono 3 mesi ciascuno, uno dei due avrà diritto anche agli 3 aggiuntivi mentre se il congedo parentale viene richiesto da uno solo dei genitori non si ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-


Congedo parentale Anno 2024:

La legge di bilancio 2024 ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento. Per il solo 2024, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per l’ulteriore mese, è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%). L'ulteriore mese di congedo, si aggiunge alla mensilità che, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2023, già prevedeva un'indennità all'80% delle retribuzione. Nel 2024 sono quindi previsti due mesi di congedo parentale indennizzati all'80%. Per il 2025 l'importo del secondo mese scenderà al 60%.-


Congedo parentale su base oraria:

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.


Congedo di paternità:

Tra le novità introdotte nel 2022 vi è il “congedo di paternità obbligatorio”, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. I giorni di congedo non sono frazionabili ad ore e possono essere fruiti anche in modo non continuativo, nel periodo tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 5 mesi successivi. Tali giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I lavoratori devono fare la comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni.-


Maternità dopo scadenza contratto:

Entro 60 giorni tra scadenza contratto e inizio ottavo mese di maternità, si ha diritto a 5 mesi di indennità di maternità.-

Maternità anticipata dopo scadenza contratto:

L'INPS in base ad un parere del Consiglio di stato, riconosce il diritto all'indennità di maternità anche alla lavoratrice che, entro 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, ottenga dalla direzione provinciale del lavoro l'interdizione anticipata dal lavoro.-


Diritti sanciti:

Divieto di licenziamento: dall'inizio della gestazione e fino ad un anno di vita del bambino, (salvo colpa grave della lavoratrice, cessazione dell'attività aziendale o mancato superamento del periodo di prova).-

Divieto di adibire le lavoratrici a lavorazioni gravose e/o insalubri: dall'inizio della gestazione fino ad un anno di età del bambino.-

Divieto di adibire le lavoratrici a lavoro notturno: dall'inizio della gestazione fino ad un anno di vita del bambino.-

Diritto di rientrare nella stessa unità produttiva: in cui erano occupate prima dell'evento o in un'altra ubicata nello stesso comune (salvo rinuncia della lavoratrice).-

Divieto di discriminazione.




Assegno del Comune:

Aventi diritto:

Madri cittadine italiane; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità

Madri comunitarie; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità

Madri non comunitarie; titolari di carta di soggiorno casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità

Padre cittadino italiano residente; solo nel caso di abbandono del figlio, affidamento esclusivo o madre minorenne che fa parte della famiglia anagrafica del padre.-

L'assegno del comune viene erogato per un massimo di 5 mensilità. La domanda va presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore in famiglia.-

Il reddito della famiglia anagrafica e dei soggetti fiscalmente a carico di essi, non deve essere superiore al valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE).-

Anno 2023 – Importo mensile euro 383,46 per complessivi Euro 1.917,30 (Euro 383,46 X 5 mesi) – Limite ISEE euro 19.185,13.-


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.