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giovedì 6 agosto 2020

Bonus Renzi e Taglio del Cuneo Fiscale

Con l’approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 sul taglio del cuneo fiscale, cambiano importi e limiti di reddito per l’erogazione del bonus Renzi in busta paga. 
Con le modifiche apportate, il bonus Renzi diventa un’agevolazione per altri 4,3 milioni di contribuenti finora esclusi, raggiungendo così una platea di 16 milioni di lavoratori dipendenti. 
Il bonus Renzi verrà percepito dai lavoratori dipendenti con redditi a partire da 8.174 euro fino a 40.000 euro, ma con diverse modalità di erogazione.

A partire da luglio 2020 è previsto quanto segue: 
  1. Redditi da 8.200 euro a 24.600 euro il bonus aumenta di 20 euro al mese (da 80 a 100 euro) .
  2. Redditi da 24.000 euro a 26.600 euro il bonus aumenta di 16 euro al mese.
  3. Redditi da 26.600 euro a 28.000 euro (esclusi finora) spetta bonus di 100 euro al mese.
  4. Redditi da 28.000 euro a 35.000 euro (esclusi finora) si applica una riduzione progressiva a partire da 100 euro per arrivare agli 80 euro.
  5. Redditi da 35.000 a 40.000 euro (esclusi finora) si applica una riduzione progressiva a partire da 80 euro per arrivare all'azzeramento.


Il Bonus di 80 Euro del Governo Renzi sarà elargito tramite il "Decreto IRPEF" (decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, in vigore dal 24 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014).

Bonus IRPEF: ammonta a 640 euro (80 euro mensili) il totale del bonus che si troveranno in busta paga, tra maggio e dicembre 2014, i lavoratori con un reddito compreso tra gli 8 e i 24 mila euro. Il bonus decrescerà con l'aumentare del reddito dai 24mila ai 26 mila euro, soglia oltre la quale è previsto l'azzeramento del beneficio. La norma è valida solamente per l'anno in corso e nel testo si rende noto che il bonus diventerà strutturale con la legge di stabilità per l'anno 2015. Per la riduzione dell'IRPEF ai lavoratori dipendenti è previsto inoltro un fondo apposito, dotato degli effetti strutturali dei tagli, vale a dire di 2,7 mld per il 2015, mentre per il 2016 saranno 4,7 miliardi, per il 2017 4,1 mld e 2 mld a decorrere dal 2018.-


bonus 80 euro governo renzi


Chi ne ha diritto?

Tutti i lavoratori dipendenti e assimilati che hanno un reddito tra 8.000 e 26.000 euro lordi all'anno, al netto del reddito dell'abitazione principale. La cifra sarà erogata dal datore di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.-


Il bonus spetta anche ai cassaintegrati?

SI! Il rimborso fiscale spetta anche a chi percepisce somme a sostegno del reddito come cassa integrazione, indennità di mobilità, sussidio di disoccupazione, indennità di maternità. In tutti questi casi è l'INPS che si farà cura di versarlo ai lavoratori e alle lavoratrici.


Cosa succede se non viene dato a maggio?

Se per ragioni tecniche derivanti dalle procedure di pagamento degli stipendi, non è stato possibile dare il bonus a maggio, verrà riconosciuto nei mesi successivi. Con l'obbligo di assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.-


Come viene calcolato?

Il bonus è stabilito in misura fissa pari a 640 euro per le fasce di reddito tra 8.000 e 24.000 euro e decrescente per chi si colloca tra 24.000 e 26.000 euro. Le somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento della produttività non vengono conteggiate per stabilire il limite di reddito. Mentre fanno reddito i canoni d'affitto riscossi con la cedolare secca. Il decreto stabilisce inoltre che l'ammontare del rimborso è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Verrà dunque calcolato considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.-


Dipendente con più rapporti di lavoro:

Spetta al lavoratore comunicare al datore di lavoro la presenza di più rapporti di lavoro, scegliendo da chi farselo dare. In caso di mancata o tardiva presentazione di questa dichiarazione all'azienda, il lavoratore che ha ricevuto un bonus doppio o in misura superiore a quello spettante, sarà tenuto a restituire l'eccedenza in sede di conguaglio di fine anno.-


Il bonus spetta alle colf?

Si, ma i tempi slittano. La circolare dell'agenzia delle entrate spiega che anche i contribuenti senza sostituto d'imposta (colui che versa le tasse sulla busta paga), potranno beneficiare del bonus, ma esclusivamente in occasione della dichiarazione dei redditi nel mese di giugno del 2015.-


I collaboratori sono inclusi?

Il reddito dei collaboratori a progetto è considerato assimilato a quello di lavoro dipendente. Il bonus spetterà anche ai lavoratori socialmente utili, ai sacerdoti e a chi è stato licenziato prima di maggio (potrà recuperarlo con il 730 del 2015).-


Il bonus passa agli eredi?

SI! Il beneficio spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al periodo di lavoro del 2014. E sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.-


Chi sono gli incapienti esclusi?

Gli incapienti sono i lavoratori che dichiarano al fisco meno di 8.000 euro di reddito all'anno. In virtù degli scarsi introiti non sono tenuti a pagare le tasse. Il bonus, come abbiamo visto, arriva grazie a un intervento sull'IRPEF, che il datore di lavoro versa ogni mese al fisco per conto del suo dipendente trattenendola dallo stipendio. Chi non versa l'IRPEF non può incassare gli 80 euro.-


I titolari di Partita IVA sono esclusi?

SI! I titolari di partita iva sono esclusi dal bonus degli 80 euro.-


I pensionati sono esclusi?

SI! Al momento i pensionati sono esclusi, in quanto il governo ha rimandato l’intervento a tempi successivi.-



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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giovedì 2 dicembre 2010

Pensioni - Gestione separata INPS per Autonomi e Precari

Il presidente dell'Inps dice che l'istituto non permetterà a chi è iscritto alla “gestione separata” di poter fare online una “simulazione” della propria pensione: "Si rischierebbe un sommovimento sociale". Rivolta in Rete dei precari:

I giovani in Rete hanno dato il via al passaparola della dichiarazione di Antonio Mastrapasqua, presidente dell’Inps, che lo scorso 6 ottobre sulle pagine del Corriere della Sera ha chiosato al convegno dell’Ania e Consumatori: “Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale”. Questo significa che, mentre i lavoratori che entro 12 mesi raggiungono il diritto al pensionamento possono consultare online quanto riscuoteranno, per i precari l’incertezza sulle cifre è assoluta. I contributi che pagano oggi, ovvero il 26% del loro stipendio, finisce nelle casse dell’istituto di previdenza per pagare nonni e genitori. Non certo il loro futuro.-

Chi è tenuto all'iscrizione:

Sono tenuti all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione separata:

  • I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza.-
  • Gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000.-
  • Gli spedizionieri doganali
  • I titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca
  • I percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
  • I soggetti che, nell'ambito dell'associazione in parrtecipazione, conferisocno prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo
  • I titolari di co.co.pro. (collaborazioni coordinate a progetto).-
  • I titolari di co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore  atrenta giorni nell'anno).-
  • I Pensionati di vecchiaia titolari di co.co.co.
  • I professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengono rapporti di co.co.co. sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria
  • I soggetti che intrattengono rapporti di co.co.co. in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
  • I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni
  • I lavoratori autonomi occasionali non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.-


Gli iscritti alla Gestione separata INPS hanno titolo a percepire, in relazione ai periodi di iscrizione alla predetta gestione, pensioni di vecchiaia, pensioni di d'inabilità, assegni d'invalidità e pensioni ai superstiti calcolate secondo il metodo contributivo di cui alla L. n. 335/95 nonché, per quanti versino il contributo nella misura piena, l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità per la degenza ospedaliera.-

La pensione di vecchiaia:

La pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, spetta con almeno 57 anni di età e 5 anni di contributi (purchè in tal caso l'ammontare della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) oppure, a prescindere dal suddetto importo minimo, al compimento del 65° anno d'età. La pensione di vecchiaia spetta anche, a prescindere dal requisito anagrafico, nel caso in cui si possa vantare un'anzianità contributiva, presso la gestione separata, pari o superiore a 40 anni.-

Il calcolo delle pensioni:

Il calcolo delle pensioni dirette ed indirette a carico della Gestione separata si effettua mediante il sistema contributivo trasformando in rendita mediante uno specifico coefficente di trasformazione il montante dei contributi individuali.

Tale montante contributivo, a sua volta, si ottiene applicando, di anno in anno, l'aliquota di computo (di 2 punti percentuali più alta dell'aliquota contributiva di finanziamento) alla base imponibile nei casi che danno luogo a versamenti ed accrediti o ad obblighi contributivi e capitalizzando l'importo del montante, di anno in anno, sulla base della variazione media quinquennale del Pil.-

Per le pensioni di vecchiaia conseguite con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni senza aver compiuto il 57° anno d'età così come per la pensione d'invalidità e d'inabilità erogate a beneficiari che non abbiano ancora compiuto il 57° anno d'età s'applica il coefficente di trasformazione relativo ai 57 anni.-

Identico coefficente di trasformazione s'applica nel caso di pensione ai superstiti erogata dalla Gestione separata qualora l'iscritto sia deceduto prima del compimento del 57° anno d'età.-

Ai pensionati d'inabilità è riconosciuta una maggiorazione convenzionale della contribuzione utile per il calcolo della pensione.-

Coefficienti di trasformazione:

Anno          2009     2010

Età anni 57   4,720%   4,419%
Età anni 58   4,860%   4,538%
Età anni 59   5,006%   4,664%
Età anni 60   5,163%   4,798%
Età anni 61   5,334%   4,940%
Età anni 62   5,514%   5,093%
Età anni 63   5,706%   5,257%
Età anni 64   5,911%   5,432%
Età anni 65   6,136%   5,620%


1) Simulazione - lavoratori dipendenti:

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 - Media annuale retribuzione (quota lavoratore + quota datore di lavoro) euro 18.000.-

18.000 x 33% (quota lavoratore + quota datore  lavoro)  = euro 5.940 x 35 = 207.900 x 5,432% = euro 11.293 lordi annuali : 13 = euro 868 lordi mensili.-

2) Simulazione - lavoratori autonomi  

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 – Media annuale retribuzione euro 16.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 4.160 x 35 =  145.600 x 5,432% = euro 7.909 lordi annuali : 13 = euro 608 euro lordi mensili.-

3) Simulazione – lavoratori precari

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 25 – Media annuale retribuzione euro 12.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 3.120 x 25 = euro 78.000 x 5,432% = euro 4.237 lordi annuali : 13 = euro 326 lordi mensili.-

L'assegno ordinario d'invalidità:

L'assegno d'invalidità a carico della gestione separata viene corripsosto ove l'assicurato presenti una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini pe rinfermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della domanda. Al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Gestione separata, l'assegno d'invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, viene trasformato in pensione di vecchiaia.-

La pensione d'inabilità:

La pensione d'inabilità a carico della Gestione separata viene corrisposto ove l'assicurato presenti una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa per infermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 ne 5 anni precedenti la data della domanda.-

La pensione ai superstiti:

Ai superstiti del pensionato o dell'assicurato della Gestione separata sono riconosciute la pensione di reversibilità (nel primo caso) e la pensione indiretta (nel secondo caso) a condizione, in quest'ultimo caso, che l'assicurato possa vantare un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre anni nei cinque precedenti al decesso, ovvero i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.-

Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino in particolari condizioni reddituali, compete un'indennità una tantum.-

La pensione supplementare:

Se il titolare di posizione assicurativa presso la gestione separata non raggiunge i requisiti pe ril diritto ad una pensione autonoma ma consegue la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'Ago, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di quelle obbligatorie dei liberi professionisti ha diritto alla liquidazione di una pensione supplementare sempre che abbia compiuto i 57 anni d'età.-

I supplementi di pensione:

I contributi versati versati nella Gestione separata per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo alla liquidazione di un primo supplemento di pensione dopo che siano decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e successivamente dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.-

L'indennità di maternità:

Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo pieno hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a condizione che, in favore delle stesse, risultino accreditati nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, tre mensilità contributive.-

La misura giornaliera dell'indennità èpari all'80% di 1/395 del reddito imponibile in favore della Gestione separata per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per determinare l'ammontare dell'assegno, occorre riferirsi al reddito assoggettato a  contributi in favore della Gestione separata nei dodici mesi che precedono la nascita del bambino, applicare l'80%, dividere per dodici e moltiplicare per cinque.-

L'assegno per il nucleo familiare:

Agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS viene estesa la disciplina relativa all'assegno per il nucleo familiare. La condizione per poter beneficiare del predetto assegno è che la somma dei redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo del richiedente non risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.-



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it


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