sabato 17 marzo 2018

Anticipo Pensionistico (APE)

1) APE VOLONTARIA:

Cos’è l`APE:

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di Bilancio 2017 e articolo 1, comma 162, legge di Bilancio 2018).

A chi è rivolto:

L’APE volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Come funziona:

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza da imprese assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie.
In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.
Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE.

L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro.
L’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente:
  1. il 75% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a 36 mesi; 
  2. l’80% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi; 
  3. l’85% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra 12 e 24 mesi; 
  4. il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi. 
Inoltre, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Il prestito ottenuto viene restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione.

Il servizio online APE Volontario – Simulatore è accessibile a tutti i cittadini e disponibile sul sito dell’Istituto. Il servizio, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente, in via indicativa, di calcolare:

a) l’importo mensile;
b) la durata dell’APE;
c) la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata parziale o totale del prestito, secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2017, n. 150.

Requisiti:

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:
a) avere una età minima di 63 anni;
b) aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
c) avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
d) per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;
e) non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Come fare domanda:

Per ottenere l’APE l'interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all'INPS la domanda di certificazione del diritto all’APE attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello o il PIN dell’INPS.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.
È disponibile il servizio online Ape Volontario - domanda di certificazione per l'inoltro delle domande di certificazione del diritto all’APE.
Una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APE, l’interessato può procedere, sempre attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, all’invio della domanda di accesso all’APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.
La domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di 
finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, non è revocabile, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
L’istituto finanziatore trasmette all’INPS il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso.
In caso di recesso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

Attività lavorativa:

Non è necessario cessare l'attività lavorativa.


2) APE SOCIAL:

Cos'è:

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa.

A chi è rivolto:

L'indennità c.d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:
  1. disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  2. soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  4. dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. 
Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
a) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
b) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
c) conciatori di pelli e di pellicce;
d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
e) conduttori di mezzi pesanti e camion;
f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
g) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
h) insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
i) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
l) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
m) operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Decorrenza e durata:

L'indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

In deroga a quanto sopra esposto, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 15 luglio 2017 e, in caso in cui residuino risorse finanziarie, al massimo entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

Quanto spetta:

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa.
Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Requisiti:

Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
  1. almeno 63 anni di età; 
  2. almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’allegato A del DPCM l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
  3. non essere titolari di alcuna pensione diretta. 
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto

nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

Come fare domanda:

I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.

Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.
Per l’istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


3) PENSIONE ANTICIPATA RITA:


Arrivano le istruzioni Covip per i fondi pensione, moduli di adesione al nuovo sistema pensionistico, nuovi regolamenti, statuti, come formula di previdenza complementare.

Con riferimento alle prestazioni, le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita possono ora erogare in via anticipata soltanto una rendita temporanea, decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Tenuto conto della natura della prestazione, si raccomanda di effettuare la suddetta verifica in tempi brevi.

In relazione alla portata innovativa delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio per il 2018, si forniscono con la presente Circolare chiarimenti in ordine alla loro applicazione. Oltre alle modifiche, le forme pensionistiche complementari predisporranno un apposito Modulo per la richiesta della RITA.

Requisiti:

I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell’istanza, per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita giacché la norma non si applica a quelle a prestazione definita, sono ora i seguenti:
a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 1 1, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa:
a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

Diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS, come in precedenza previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016 al quale il comma 188 faceva rinvio.

Requisiti di accesso per i disoccupati:

I commi 4 e 4-bis dell’art. 11 indicano tra i requisiti di accesso alla RITA la prossimità (rispettivamente di 5 0 10 anni) alla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quale prevista al momento della presentazione dell’istanza sulla base delle disposizioni di legge, e relativa normativa attuativa, tempo per tempo vigenti. I requisiti per la rendita integrativa temporanea anticipata maturano, quindi, solamente con riferimento alla predetta tipologia di trattamento pensionistico, escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione, tra i requisiti per la RITA, la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati.

Considerato, inoltre, che sia il comma 4 sia il comma 4-bis prevedono che la RITA spetti ai “lavoratori” che abbiano cessato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito – unitamente agli altri requisiti – la prestazione in questione spetta solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

Modalità di erogazione:

Le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata – RITA consiste “nell‘erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto”.

In merito al montante destinabile alla RITA, si ritiene che spetti all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni, si ritiene che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione.

In caso di decesso dell’iscritto:

In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato.
Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Si ritiene, poi, che l’ ‘iscritto possa esercitare la facoltà di revocare l’erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica.
Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione individuale – che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare – l’iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendita.

Restano altresì ferme le prerogative degli iscritti in tema di trasferimento della posizione individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l’intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

Con riferimento alle prestazioni ordinarie, l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 11 prevede che, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA. Per l’individuazione dell‘importo massimo della prestazione erogabile in capitale, quindi, le forme pensionistiche prenderanno in considerazione la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.

Si segnala, poi, che si dispone l’applicabilità delle nuove disposizioni in tema di RITA, anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche loro destinate.

4) APE ROSA PER LE DONNE:

La manovra ha previsto dei requisiti contributivi più leggeri per accedere all’Ape social a favore delle lavoratrici con figli.
Nel dettaglio, le lavoratrici potranno beneficiare di uno sconto sui contributi richiesti pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni, sia che appartengano alle prime 3 categorie di beneficiarie dell’Ape sociale (caregiver, invalide o disoccupate), sia che appartengono alla categoria delle addette a lavori faticosi e rischiosi.
Le appartenenti alla prima categoria con almeno 2 figli potranno dunque ottenere l’anticipo pensionistico con 28 anni di contributi anziché 30, mentre le addette a lavori faticosi e pesanti con lo stesso numero di figli potranno ottenere l’anticipo con 34 anni di contributi anziché 36.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.-

60 commenti:

  1. Buongiorno gentile avvocato,vorrei sapere io lavoro in una familie x una persona da 90 anni piu di 5 anni ad ore, contratto di badante C.S.la mia busta paga e lavorata dall'CAF.ho 40 ore di lavoro alla settimana ma le ferie o solo 21,5 ,perché? Non o diritto a 26giorni come tutti?
    Due settimane fa andando a casa da lavoro o sofferto un incidente stradale che o finito a pronto soccorso e mi'hanno datto 10 giorni di sfortuno sul lavoro.chi deve pagarmi?
    Grazie

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    1. I giorni di ferie spettanti a una badante sono 26 all'anno, se l'orario di lavoro è distribuito su 6 giorni a settimana, mentre è di 22 all'anno se l'orario di lavoro è distribuito su 5 giorni a settimana.-
      La misura della retribuzione
      Poiché le prestazioni economiche dell'INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale solo per i primi 3 giorni di assenza. In seguito, la retribuzione verrà erogata dall’INAIL.
      Il lavoratore infortunato ha diritto a ricevere l’indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto già ne usufruisca) solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.-

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  2. Buonasera Dott. Gianfranco, vorrei gentilmente un chiarimento se fattibile l'accesso al pensionamento per precoci con 41 anni: come requisiti, io ho ben 2 anni prima dei 19, ho perso il lavoro dipendente in seguito a licenziamento collettivo, ho fatto 3 anni di mobilità, terminata ormai da un anno, rioccupazione non se ne parla, però i requisiti per 41 precoci credo di averli, tranne che per ora ho solo 39 anni di contributi, ma appena ho terminato la mobilità ho iniziato a pagarmi i contributi volontari. Quindi fra 2 anni sarò a 41, io penso che, fermo restando l'attuale legislazione in fatto di pensioni potrei accedere al prepensionamento precoci, giusto?
    La ringrazio in anticipo per i suoi preziosi contributi e per il suo tempo dedicatoci. Silvio

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    1. Ciao Silvio!
      SI!
      Se la normativa non cambierà ancora, tra due anni potrai accedere al prepensionamento precoci.-

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  3. Buonasera Dott. Gianfranco, vorrei gentilmente un chiarimento .....sono una badante e vorrei sapere di questi 15 giorni di priaviso si pagano o no.( la mia padrona mi ha detto che io vivo in sua casa e lei non e obligata a pagare ))))





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    1. SI!
      Il periodo di preavviso va comunque pagato anche se vivi a casa del tuo datore di lavoro.-

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  4. CIAO GIANFRANCO SONO UNA BADANTE VOGLIO SAPERE QUAGLI DOCUMENTI DEVO CONSENIARE PER LA NUOVA LEGGE REDITO INCLUSIONE DI FAMIGLIA . DOVE DEVO ANDARE A CHI RIVOLGERMI SONO UNA BADANTE STRANIERA

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    1. Per presentare la domanda per il REI (Reddito di Inclusione) occorre richiedere una certificazione ISE - ISEE, rivolgendosi eventualmente a un CAF, e se si rientra nei limiti di reddito bisogna rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza per presentare la relativa domanda all'INPS.-

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  5. Gentile dottor. Censori buona sera. Mio padre ha la seguente casistica. Ha lavorando 35 anni nelle Poste e poi ha cessato lavoro nel 2014 per accordo con le Poste. Nel 2015 per (2 mesi!!) ha lavorato nella pubblica amministrazione (collaboratore scolastico) avendo fatto la domanda per il personale ATA. Ha una invalidità del 100% ed ha ovviamente più di 63 anni. I requisiti sono rispettati. Ha fatto domanda per APE SOCIAL e si è visto respingere la domanda perchè se si fa domanda per la gestione pubblica lui doveva essere in servizio e non quindi disoccupato come è ora. La persona dell'INPS ha detto che doveva essere in servizio. Secondo lei chi ha ragione? Si può fare ricorso anche dopo il riesame della pratica? Lui ha già fatto il riesame. Ora toccherebbe il ricorso proprio.

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    1. Ciao Marco!
      Una volta richiesto il riesame, se non si ottiene alcun esito si può presentare un ricorso, che significa però solo intentare una causa al'INPS, e nel caso di tuo padre
      ci sono poche probabilità di vincerla.-

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    2. Gentile dottor. Censori buon giorno. Perche mi dice poche probabilita di vincerla? Io credo che lui abbia tutti i requisiti. Le persone che hanno invalidita nella pubblica amministrazione deveono essere in servizio per forza? Dove e scritta questa cosa? Grazir mille.

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    3. Ciao Marco!
      Se in Italia le leggi fossero chiare non ci sarebbero tante cause in corso, quindi spesso è sull'ambiguità delle leggi che giocano gli avvocati; ecco perché sconsiglio di imbarcarsi in cause lunghe costose e dall'esito incerto o comunque non sicuro, se ti piace di più questo termine, poi ovviamente ognuno fa la scelta che ritiene più opportuna.-

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  6. Gentile Gianfranco buonasera, le chiedo gentilmente una delucidazione sul tema "status di disoccupazione" come requisito per l'accesso alla pensionamento anticipato 41 precoci.
    Nel mio caso provengo da licenziamento collettivo da tempo indeterminato con 3 anni di mobilità. Dopo 6 mesi dal termine della mobilità ho solo fatto un contratto a tempo determinato di 15 giorni. Attualmente mi manca più di un anno per arrivare ai 41, ma sto versando i volontari.
    Vengo al dunque, con il messaggio 4195 dell'INPS, si "tollerano" brevi periodi di lavoro subordinato inferiori ai 6 mesi per conservare lo status di disoccupato e quindi mantenere l'accesso al pensionamento anticipato quota41. Quindi se ben interpreto io ci sarei dentro, nonostante i 15gg di contratto a tempo che ho fatto.
    Ma adesso con la legge bilancio gennaio 2018 hanno ampliato la platea aggiungendo ai disoccupati "licenziati" anche colori che provengono da esaurimento contratto a termine purché con 18 mesi di lavoro effettivo negli ultimi 36 mesi. Adesso io se venissi inquadrato in questa ultima prospettiva sarei escluso in quanto non avrei i 18 mesi, ma secondo la prima prospettiva, cioè disoccupazione da licenziamento e messaggio 4195 Inps, sarei dentro.
    Secondo lei è sufficiente soddisfare la prima condizione? Cioè, a causa di quei 15 giorni, continua a valere il mio status di disoccupato da licenziamento collettivo o sarei inquadrato come proveniente da scadenza tempo determinato?
    Non capisco in pratica se di fronte alle due condizioni, considerano quella più favorevole o quella più sfavorevole.
    La ringrazio molto, mi scusi se ho forse un po' ingarbugliato la spiegazione del problema, e approfitto per augurarle un buon inizio di Anno Nuovo.
    Roby

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    1. Ciao Roby!
      Nel tuo caso purtroppo mi pare prematuro fare delle valutazioni perché varranno le condizioni in essere al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici, quindi teoricamente entrambe le opzioni da te indicate potrebbero essere superate.-

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  7. Buongiorno Avvocato, mi chiamo Giovanna, ho un contratto B super convivente autosufficiente 35 ore. La mia assistita si è assentata per 7 giorni e ho chiesto il permesso retribuito, ora devo recuperare questi giorni, mi chiede di recuperarli nelle domeniche, le quali sono i miei giorni di riposo ( dal sabato dalle 18,00 fino alla domenica alle 18,00)
    Devo recuperare tutte le 24 ore di riposo?
    Se può chiarire questo mio dubbio le sarò grata.
    Grazie

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    1. Ciao Giovanna!
      Le giornate non lavorate vanno recuperate, ma con qualche ora di lavoro in più giornaliera o nell'altra mezza giornata libera settimanale e non nelle domeniche perché per la domenica è prevista la maggiorazione della paga del 60%.-

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    2. Mi scusi Avvocato, io praticamente dovrei recuperare un totale di 35 ore, visto che mi sono assentata per una settimana, e non 7 giorni interi? Giusto? Un'altra cosa, lei mi parla di mezza giornata di riposo, ma nel mio contratto ho diritto? Grazie mille.
      Buona serata.

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    3. Ciao Giovanna!
      - SI! Giusto devi recuperare 35 ore!
      - Dipende dall'orario di lavoro settimanale, e cioè come sono distribuite le 35 ore, perché tu per contratto devi lavorare solo 35 ore per settimana.-

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  8. Ciao avvocato sono badante con contratto indeterminato Vetto e alloggio riposo 36 ore ala settimana vorrei sapere il giorno festivo mi fanno fare 7ore dopo torno al lavoro in vece io penso che in giorno festivo devo avere 24 ore e vorrei sapere da lei ché ha ragione io o l'oro

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    1. SI!
      Confermo!
      Il giorno festivo puoi prendere 24 ore, come previsto dal CCNL colf e badanti.-

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  9. Grazie mille Avvocato per la tempestività nel rispondere e per tutto. Buona giornata.

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  10. Buongiorno Avvocato Censori, mi scusi se la disturbo ancora, ma non mi è chiara una cosa, nel contratto ad orario ridotto 30ore,che poi in busta sono segnate 35 ma ne faccio 44, (BS convivente autosufficiente) , le chiedo, quante ore ho di riposo settimanale? Ho diritto oltre alla domenica (24 ore) anche 12 ore in altro giorno? Grazie Dottore.
    Buona giornata!

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    1. Ciao Giovanna!
      Se il contratto è per 30 ore, non capisco perché in busta paga ne risultano 35, e comunque se ne lavori 44 dovrebbero risultare 44 in busta paga e dovrebbe essere modificato il contratto, altrimenti si versano meno contributi che significa un'eventuale indennità di disoccupazione più bassa e una pensione più bassa.-
      E' quindi inutile parlare di riposi settimanali se non sei tenuta perfettamente in regola.-

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  11. Boungiorno Sr. Avoccato Gianfranco Censori
    gentilmente lei po' agiudarme a dareme una risposta a le mie domande
    Io oh un contratto come badante gol convivente livello DS
    Mio contratto sonno 54 ore settimanale, 2ore giornaliera libera de lunedì a venerdì, lavoro fino al sabato 12 e devo rientrare Dominica a le 21:00 ciò tutto anche 13, trf, ISP, tutti contributi versati
    Le persone che devo acudire sonno 2..
    Comienso de le 8:00 fino a le 10: anche di più
    De lunedi a venerdì le 8:00 fino a 12:00 ciò una badante di Apollo
    Però le aseguro che anche così devo fare tante cose, preparare pranzo, fare la igiene personale a unico di loro tutti giorni fino al venerdì..
    El Sabato Mattina fare il bagno a tutti 2 da sola
    Lasciare tutto pulito dare medicamento..
    Finisco che no cello più forza ne anche per farmi la doccia
    Quanti giorni di riposo mi aspetta? Si sonno 2 de acudire?, En vista che vado così tarde a riposare
    Mio contratto stato 1/11/17
    Con 1 mese di prova
    Oh diricto a la mia residenza come Badante convivente?
    Mio giorno di riposo poso rimanere a casa loro?, sin El obbligo di dovere andare obligata fuori a pagarme un posto letto.
    Si è così, posso mangiare da loro en mie giorni di riposo?
    Già che su la mia busta pago fitto e alogio.
    La Dominica Sera 21:00 sonno obligata a reintrare e lavorare
    Perché dopo de le 21 loro 2 sonno en piedi ancora , uno devo portare en bagno a cambiare verso 21;30 e portarlo al letto,
    e a la segnora verso de le 22: anche di più devo fare lo esteso,
    Cambiare tutto anche pagnolone
    €1350,00b netto al mese e una paga justa?anche si El Apollo badante de 4 ore settimanali di lunedì a venerdì?
    Le agradeserei gentilmente avoccato mi agiude a chiarire le mie inquietudine.

    A me mi da la impressione che no trovo giusto Questa paga gia che faccio più de 10 ore di più di lavoro al giornoe, è un giorno è messo di riposo fine settimana?
    Che anche devo lavorare cuando rientro a le 21:00
    Aspetto con gentilezza la sua risposte
    Grazie mille


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    1. Il divello DS conviventi prevede una paga mensile di 1.193,47 euro mensili + 13/ma + TFR + festività + contributi per un orario di lavoro di 54 ore settimanali, quindi 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì + ore il sabato, quindi sabato pomeriggio e domenica liberi.-
      Devono darti la residenza + vitto e alloggio anche per i giorni di riposo.-

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    2. Grazie mille Avvocato
      Gianfranco Censori
      Scuse che tante domande, per la mia ignoranza.
      Ma per Assistenza a 2 persone
      Solo oh diritto a 36 ore Libera fine settimana?
      Cordiali saluti
      Buen fin di settimana

      B.C

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    3. Il fatto che tu debba assistere una persona o due non cambia nulla, perché nell'ambito dell'orario di lavoro contrattuale tu devi svolgere le mansioni che ti vengono assegnate dal datore di lavoro.-

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  12. avv Censori buona sera, avendo 63 anni con invalidità totale con pensione IO e accompagnamento causa sclerosi multipla che mi ha definitivamente bloccato, le chiedevo al compimento dei 65 anni, questa pensione diventerà anche lei una pensione sociale? Il reddito di questa pensione IO è 1500 euro, a quanto ammonterà la nuova pensione sociale nel mio caso? Come sempre grazie per l'aiuto che ci fornite costantemente

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    1. Ciao Luigi!
      Nel tuo caso, al compimento dei 65 anni d'età, la tua pensione cambierà solo nome, da pensione di inabilità ad assegno sociale, senza alcuna variazione a livello economico.-

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  13. Avv. Censori buona sera vorrei chiedere una domanda,se cambia la riforma fornero e intodurre la quota 100 io rientro in questo requisito? praticamente ho maturato 40 anni di contributi ho 59 anni e sono disoccupato. grazie.

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    1. La pensione anticipata quota 100 è una semplice proposta, e non è stata dunque definita un’età minima, né un minimo di annualità di contribuzione richiesto: la maggior parte delle ipotesi parla di un’età minima di 62 anni e di una contribuzione minima pari a 35 anni.-

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  14. Dott. Censori buongiorno,
    Le volevo, cortesemente, chiedere: io ho 55 anni e 42 anni di contributi INTERAMENTE versati, avendo iniziato il lavoro in età MOLTO precoce (13 anni); con le leggi/normative attuali, quando posso andare in pensione?? Grazie e cordiali saluti. Piero.

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    1. Ciao Piero!
      Essendo nato nel 1963, potrai andare in pensione anticipata al raggiungimento dei 42 anni + 43 settimane di contributi versati all'INPS.-

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  15. Buongiorno e grazie in anticipo. Mia zia ha 23 anni di lavoro in Italia e 10 in Germania Accudisce il marito disabile titolare di 104. Possiede tutti gli altri requisi compresi quelli anagrafici. Può utilizzare i contributi tedeschi per il solo diritto?, al fine di arrivare ai 30 anni richiesti? Poi quando raggiungerà i requisiti anagrafici potrà fare domanda di vecchiaia in Italia ed in Germania? Oppure dovrà chiedere il riscatto dei contributi tedeschi? Lei vorrebbe optare per la sola contribuzione figurativa per il solo raggiungimento del requisito dei 30 anni. Grazie ancora. ANSELMO

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    1. Ciao Anselmo!
      Quando tua zia raggiungerà i requisiti anagrafici dovrà presentare domanda di pensione sia in Italia che in Germania, che le verrà liquidata da entrambi gli enti previdenziali in base ai contributi versati nei rispettivi Paesi.-

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  16. Gentile Dott.CENSORI le porgo questo quesito. Sono ALBERTO e ho 63 anni,ho fatto domanda di APE SOCIAL il 10/02/2020 presso il Patronato. Dalle verifiche del Patronato tutto e' compatibile, eta' anagrafica,anni contrubitivi, lavoro svolto nei 2 anni prima della NASPI, fine di tutta la NASPI stessa. Nel 2018 pero' ho svolto lavoro occasionale pagato con 2 fatture datate 2018 per un valore di 4800 euro e altre 2 fatture uguali nel 2019.Ora la Ditta che le ha emesse le ha fatte mettere come ritenuta tutte nel 2019. Rischio di vedere APE SOCIAL non concessa per un reddito che si vedra' imposto tutto in un solo anno e cosi' alto. Non ho altri redditi. Essere onesti e non lavorare in nero a questo punto e' un danno?

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    1. Purtroppo SI!
      Rischi che l'APE SOCIAL non ti venga concessa e non capisco perché a suo tempo non hai informato il patronato.-

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    2. Scusi sono ALBERTO,Non ho detto al Patronato perche' al momento non sapevo che la CNA che curava la parte fiscale della ditta in oggetto non aveva diviso i due anni. La CNa non aveva spigato questo alla Ditta e nemmeno a me. E'vero che risulta tutto nel 2019 ma le fatture sono datate nei 2 anni e quelle del 2018 anche se pagate nel 2019 sono state pagate 5 mesi dopo l'emissione. Cosa si puo' fare in queti casi ?

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    3. A questo punto puoi solo attendere delle comunicazioni da parte dell'INPS, e qualora la tua domanda venisse respinta il patronato potrebbe richiedere il riesame della pratica in base a quello che è effettivamente successo.-

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  17. Salve dottore, mi chiamo Pina. Sono titolare di reddito di cittadinanza e compiro' 63 anni al 20 febbraio 2021. A questa data maturero' i requisiti per Ape Sociale considerando di avere 31 anni di contributi e gli altri requisiti relativi allo stati di disoccupazione Posso continuare a percepire il RDC fino a quando non avrò la certezza di avere l'ape sociale? Oppure dovrò rinunciare all' RDC fino adalla data di presentazione della domanda fino a quando non avrò risposta dall'INPS sulla concessione dell'ape Sociale? Grazie Pina

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    1. Ciao Pina!
      Potrai continuare a percepire il reddito di cittadinanza fino a quando non avrai conferma da parte dell'INPS della concessione dell'APE SOCIAL.-

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  18. Buongiorno Avvocato,
    la mia azienda ha aperto una procedura di accompagno alla pensione (isopensione) sia per il 2022 che per il 2023 fino a 7 anni di scivolo. Io a Novembre 2023 avrò 35 e 11 mesi di contributi pieni INPS. questo significa che se sommo i 7 anni ai 35 e 10, nel novembre 2023 dovrei avere 42 e 11 mesi di contributi, mentre secondo le attuali tabelle dell'aspettativa di vita ci vogliono oltre 43 anni e 4 mesi. Personalmente non ho capito se ho i requisiti per aderire? Mi spiego meglio per aderire conta i requisiti a fine 2023 (42 e 10 mesi) oppure le tabelle che prevedono ad oggi che nel 2030 devo avere oltre 43 e diversi mesi. spero do essere stato chiaro. nei vari siti internet Non sono riuscito a trovare una risposta univoca.
    Grazie,
    Alessandro

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    1. Ciao Alessandro!
      Nei vari siti non hai trovato una risposta univoca semplicemente perché nessuno è in grado di prevedere il futuro, e quindi si possono solo formulare ipotesi in quanto i requisiti pensionistici saranno legati all'aspettativa di vita dei prossimi anni.-

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  19. Ciao Pino!
    Ti ringrazio per i complimenti!
    Per quanto riguarda il tuo quesito, in questa fase ti consiglierei di aspetterei fino all'anno prossimo, perché il nuovo governo sembra intenzionato a "rimettere le mani" sulle pensioni e potremmo quindi ritrovarci con delle modifiche della normativa in essere.-

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  20. OK!
    Allora attendo l'approvazione della manovra e ti ripropongo il quesito più avanti.
    Grazie!
    Pino!

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  21. Salve dottore, mi chiamo Enzo. Ho letto diverse volte i suoi consigli e risposte e vedo che lei è una persona molto preparata. Le faccio i miei complimenti, soprattutto per il servizio che offre. Le pongo ora il mio quesito: Io sono residente da 1 Luglio 2022 con mio suocero (Titolare di Accompagno e art.3 c.3 Legge 104/92) e lo assisto visto che ha bisogno di cure. Io attualmente per stragli vicino ho smesso di lavorare. Ho compiuto a Gennaio 63 anni ed ho anche 35 anni di contributi. Posso Chiedere l’APE SOCIALE? Eventualemte come posso dimostrare che sono CAREGIVER? Basta la Residenza con mio suocero attestata dall’Anagrafe comunale?. Grazie Enzo

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    1. Ciao Enzo!
      Per dimostrare che che sei CAREGIVER devi aver richiesto a suo tempo i giorni di permesso o il congedo straordinario per la 104 per l'assistenza a tuo suocero.-

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    2. Io sono un lavoratore autonomo. E naturalmente non ho chiesto permessi perché non dovevo. Ho letto che per noi l'ape sociale è possibile richiederla solo con il 74% d'invalidità o in caso di CAREGIVER. Oltre al fatto che risiedo con mio suocero come faccio a dimostrare che l'assisto ed avere la figura di Caregver?

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    3. Nel tuo caso è necessario che qualcuno attesti le mansioni che svolgi, prova quindi a contattare la ASL o i servizi sociali del tuo Comune di residenza.-

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  22. Buongiorno Gianfranco. Ho cessato con una risoluzione anticipata da parte dell'azienda al 30/09/21(sarebbe durato ancora altri 6 mesi, ma causa covid...) un rapporto ci Co.Co.Co. e ho percepito la Discoll per 4 mesi, da allora sono iscritto alle liste di mobilità. Da allora non ho più avuto rapporti di lavoro/collaborazione, se non una fattura con ritenuta d'acconto per una prestazione occasionale. Ho letto qui sul sito questo relativo all'Ape Social (che per altro è in via di ridefinizione portando a 36 anni il minimo):1)disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;"
    Fatto salvo che abbia 63 anni e 36 anni di versamenti, rientro nella casistica prevista dallo statuto come disoccupato? E quindi potrei fare domanda? Inoltre, potendo poi accedere succesivamente alla Fornero con contributivo puro a 64 anni, sono compatibili? E quindi cessa la prima che ha un massimale di 1.500€ x 12 mesi, e poi passerei alla pensione maturata con il contributivo? Le ho chiesto molto...la ringrazio fin d'ora per il suo tempo. Cordiali saluti.

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    1. Ciao Maurizio!
      Dai dati che mi hai fornito presumo che dovrai attendere il compimento dei 67 anni d'età per il diritto alla pensione di vecchiaia, ti consiglio comunque di rivolgerti a un patronato per verificare se in base alla tua specifica situazione contributiva hai qualche altra opzione possibile.-

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    2. Grazie. Sono già stato sia al Patronato che all'INPS, e ho 37 anni maturati, e mi hanno detto che rientro nella pensione anticipata contributiva con computo nella gestione separata, e quindi se le norme rimangono come sono, andrò a 64 anni con il contributivo(un po penalizzato, ma va bene cmq), questi sono i riferimenti che mi hanno dato loro e che la mia situazione soddisfa:devono essere presenti in tutte le gestioni coinvolte nel computo almeno 15 anni di contributi versati

      possedere contributi prima del 1996

      almeno 5 anni di contributi devono essere stati versati dopo il 1 gennaio 1996

      i contributi versati al 31 dicembre 1995 devono essere meno di 18 anni.

      L'assegno pensionistico sia di almeno 2.8 volte il minimo inps
      Detto questo, pensavo di riuscire a prendere un anno di Ape Social, aspetterò (incrociando le dita) di andare a 64 anni, grazie per la cortese assistenza. Saluti

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    3. ...ho letto oggi che porteranno dal 2,8 al 3,3 il minimo inps il prossimo anno, riesco a superare anche questo per fortuna! Grazie

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    4. Ciao Maurizio!
      "se le norme rimangono come sono"
      Speriamo!

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