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mercoledì 17 agosto 2022

Donne Incinte e Maternità - Anno 2022

Tutto quello che devi sapere se sei incinta.

MATERNITA' E PATERNITA'

Novità dal 13/08/2022:

Dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri

Il pacchetto famiglia prevede l’introduzione di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) di congedo obbligatorio per i padri. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni a casa è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.


Indennità rafforzata per le autonome

Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Tre mesi in più di congedo facoltativo indennizzato

Cambiano anche le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i lavoratori dipendenti avranno diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. Va però precisato che ci sono 3 mesi di congedo parentale non trasferibili quindi se entrambi I genitori prendono 3 mesi ciascuno, uno dei due avrà diritto anche agli 3 aggiuntivi mentre se il congedo parentale viene richiesto da uno solo dei genitori non si ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-

Congedo parentale più ampio per gli autonomi

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps potranno fruire del congedo parentale entro i 12 anni e non più entro il terzo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno anche diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio.

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1) Maternità anticipata:

Si può richiedere, fin dall’inizio della gestazione, per gravi complicanze alla gravidanza (Autorizzazione ASUR) o per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli (Autorizzazione Ispettorato del Lavoro), ed è retribuita all’80%.-


2) Maternità obbligatoria prima del parto:

Va richiesta qualche giorno prima della fine del settimo mese di gravidanza per i 2 mesi prima del parto, ed è retribuita all’80%.-


3) Maternità flessibile:

Se non ci sono ne problemi di gestazione ne per l’attività che si svolge, si può lavorare fino ad un mese prima del parto (Certificato Ginecologo + Certificato Medico aziendale) , per prendersi poi 4 mesi dopo il parto.-


4) Si può lavorare fino al parto:

Dall'anno 2019 le neo mamme possono lavorare fino al parto (e non sono più obbligate a smettere un mese prima) e prendere poi tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bimbo. E’ però necessario il via libera del medico.-


5) Maternità obbligatoria dopo il parto:

Va richiesta dopo la nascita del bambino/a per i 3 mesi dopo il parto, o i 4 mesi se è stata richiesta la maternità flessibile, ed è retribuita all’80%.-


6) Maternità prolungata:

Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa dall’inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto (Autorizzazione Ispettorato del Lavoro).-


7) Riposi per allattamento:

Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-


8) Assegno di maternità dei Comuni:

E’ un contributo indirizzato alle madri disoccupate e casalinghe. La richiesta va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bimbo; per l'anno 2022 è di 354,73 euro al mese e spetta per cinque mensilità, a patto che il valore ISEE del nucleo familiare non risulti superiore a 17.747,58 euro.-


9) Congedo parentale:

I genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile. 
Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.


10) Assegno Unico Universale:

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale con decorrenza dal 01/03/2022 fino al 28/02/2023. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni. Infatti sostituisce e ingloba diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai Comuni, oltreché l'assegno di natalità e il premio alla nascita. 
L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L'assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età. E' “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia. 
Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito famigliare, anche se comunque nessuno ne rimarrà completamente escluso. Per questo però, é importante sapere come calcolare l'ISEE. Gli importi infatti dipenderanno dall'ISEE. Chi è sotto i 15mila euro con la dichiarazione otterrà il massimo dei benefici, oltre i 40mila si avrà comunque diritto all'importo minimo.


11) Bonus Asilo Nido:

Il bonus nido a partire dal 1° gennaio 2020 sarà riconosciuto secondo i seguenti importi:
  • 3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;
  • 2.500 euro per i nucleo familiari con modello ISEE di valore tra 25.000 e 40.000 euro;
  • 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.
Insomma, sarà il valore del proprio ISEE a determinare l’effettivo importo del bonus nido riconosciuto, e a fare la differenza sulla possibilità di aver diritto all’asilo gratis o meno. Si ricorda che, a differenza degli altri bonus famiglia, il riconoscimento del bonus asilo nido è strettamente legato ai mesi di iscrizione: il pagamento viene effettuato dall’INPS soltanto dopo l’invio dei documenti che attestano il pagamento della retta. Ovviamente quindi non tutte le famiglie avranno diritto ai 3.000 euro, 2.500 euro o 1.500 euro di bonus asilo nido, ma il totale riconosciuto sarà riparametrato in base ai mesi di frequenza.


12) Maternità Lavoratrici Autonome:

Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene comunque versata una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata sull'80% della retribuzione convenzionale stabilita annualmente, e differente per le varie tipologie di lavoro (domanda da trasmettere all'INPS a parto avvenuto). Per ottenere l'indennità sono necessari precisi requisiti contributivi. Hanno diritto anche al congedo parentale, con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/a. In questo caso l'astensione dal lavoro è richiesta e deve essere dimostrata.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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martedì 2 aprile 2019

Esenzione dal Ticket

Sono molti i cittadini che sono esentati dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Le modalità di esenzione sono diverse, per specifiche condizioni e per categorie di cittadini:

Esenzione ticket per donne in gravidanza

L'esenzione è limitata alle prestazioni previste dal D.M. 10-09.98: Tutela della maternità.-
L'esenzione per gravidanza è ottenibile se muniti del tesserino rilasciato dai Servizi della ASL (es. Consultori familiari) della ASL.-


Esenzione per reddito e/o per fasce di età

È esenzione totale e riguarda:
  • Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro nell'anno fiscale precedente
  • Disoccupati e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro (incremento a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico)
  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico
  • Titolari di pensioni al minimo, con più di 60 anni e loro familiari, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulterori 516 euro per ogni figlio a carico.-
Il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, per fasce di età e/o per reddito (il reddito va inteso lordo ed è riferito all'anno fiscale precedente) deve essere autocertificato dal cittadino (o in caso di impossibilità da un suo familiare) sul retro della ricetta e al momento della fruizione delle prestazioni.-
Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.-

Esenzione per invalidità

L' esenzione totale riguarda:
  • Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia dalla 1a alla 5a categoria
  • Invalidi civili al 100%
  • Invalidi civili superiori ai 2/3
  • Minori di 18 anni con indennità di frequenza o di accompagnamento (legge 289/90)
  • Ciechi e sordomuti
  • Grandi invalidi per servizio 1a categoria invalidi per servizio dalla 2a alla 5a categoria
  • Grandi invalidi per lavoro
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%)
Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status:
  • Invalidi di guerra dalla 6a alla 8a categoria
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • Invalidi per servizio dalla 6a alla 8a categoria
  • Infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie professionali
Il tesserino di esenzione del ticket per invalidità (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato presso gli appositi sportelli A.SL. dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido, del codice fiscale, del documento di iscrizione al S.S.N. e della documentazione inerente la specifica patologia.-

Esenzione per patologie croniche e/o invalidanti

Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o staus, riguarda cittadini riconosciuti affetti da particolari patologie croniche ai sensi del D.M. 28.05.99 n. 329.
Il Tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie croniche e/o invalidanti (tesserino giallo a validità annuale), viene rilasciato presso gli sportelli A.S.L. presentando: documento di identità valido, codice fiscale, Documento di iscrizione al S.S.N., certificazione specialistica, attestante la patologia, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate (presidi ospedalieri o poliambulatori)

Esenzione ticket per patologie rare

Esenzione limitata a: indagini finalizzate all'accertamento delle malattie rare e indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica, effettuate presso i presidi della Rete; tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il monitoraggio della malattia già accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Cittadini riconosciuti affetti da malattie rare.
Il tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie rare (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato a vista, presso gli sportelli A.S.L. presentando la seguente documentazione: documento di riconoscimento valido, codice fiscale, documento d'iscrizione al S.S.N., certificazione rilasciata dei Centri della rete per le malattie rare o da strutture sanitarie pubbliche o accreditate.-

Altre esenzioni

  • Cittadini affetti da HIV o sospetti di esserlo, (cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)- esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Donatori di sangue – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione
  • Donatori di organi e tessuti – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione e alle prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e deportati dai campi di sterminio – esenzione totale
  • Cittadini sottoposti a restrizione delle libertà (D.lgs. n. 230 del 22.06.99) – esenzione totale
  • Giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche – esenzione limitata all'accertamento dei requisiti d'idoneità
  • Prevenzione dei tumori femminili e del colon – retto – prevenzione dei tumori in età giovanile in soggetti a rischio (+ di 45 anni) (L. n. 388 del 23.12.2000) – esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Cittadini esenti per malattie croniche e rare che devono essere inseriti nelle liste d'attesa per il trapianto – esenzione limitata alle prestazioni necessarie all'iscrizione nelle liste d'attesa

Decreto legge n. 98 del 15 luglio 2011

Nuovi ticket
A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento vengono introdotti i seguenti ticket:
10 euro - Specialistica e diagnostica (visite specialistiche e analisi mediche, da cui sono esenti gli anziani e gli affetti da particolari patologie
25 euro - Codice bianco al pronto soccorso
10 euro - Facoltativo per le regioni sulle ricette
Le regioni (che già hanno applicato forme di compartecipazione per queste prestazioni) possono evitare l'applicazione dei ticket mediante il ricorso a fondi propri o ad altre differenti forme di compartecipazione.-
Saranno le regioni che presentano situazioni di disavanzo a dare applicazione ai ticket, mentre quelle “virtuose” si avvarranno di mezzi propri, risparmiando i cittadini.- 


Le Tipologie di esenzione per reddito da riportare nella ricetta sono le seguenti:
(ai sensi dell'art. 8 comma 16 della legge 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)
E01 = Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro.-
E02 = Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.-
E03 = Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.-
E04 = Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.- 

DAL 1 GENNAIO 2013 ENTRANO IN VIGORE LE ESENZIONI REGIONALI

E13: lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in contratto di solidarietà difensivo, in mobilità, e loro familiari a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell’8.2.2012.
I cittadini interessati a queste nuove esenzioni sono tenuti ad autocertificarsi presso l’ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione.
Non sono modificate le altre esenzioni, sia regionali che nazionali. In particolare permane l’esenzione E02, relativa a disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Si ricorda che l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.Si precisa che saranno svolti i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai cittadini. 



Elenco delle esenzioni totali ticket

C01: Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C02: Invalidi civili all 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C03: Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C04: Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C05: Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall’apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.f del D.M.01.02.1991
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C06: Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge n. 68/99)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E02: Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E04: Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
F01: Prestazioni a favore dei detenuti ed internati (ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999, n.230)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche
G01: Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
L01: Grandi invalidi del lavoro – dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
L02: Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.b del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
S01:Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
S02: Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 2^ alla 5^ (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
V01: Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. DPR 7luglio 2006, n. 243)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.-

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