lunedì 26 ottobre 2015

Ristrutturazione del Debito - Pignoramento della pensione - Pignoramento della paga

1) RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO:

Anche le famiglie e le piccole imprese possono fallire. Ma a differenza delle grande aziende non hanno il "privilegio" di portare i libri in tribunale. In altre parole, quando un livello di indebitamento ormai insostenibile le conduce dritte al default, le loro sorti sono nelle mani dei creditori (se non degli strozzini) senza nessuna protezione. Se una famiglia non ce la fa più a pagare rate e bollette viene trascinata in tribunale dai suoi creditori e rischia di perdere tutto.

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (pubblicata nella G.U.R.I. del 30 gennaio 2012 n. 24) che detta le disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha fornito anche alle famiglie in crisi finanziaria una rete per cadere sul morbido. La legge mira a fronteggiare le situazioni di crisi delle famiglie e delle piccole imprese, a cui finora non si applicavano le norme in materia di fallimento e procedure concorsuali riservate alle grandi aziende.

Viene quindi introdotto un meccanismo che dà possibilità anche ai privati di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione del debito e arrivare alla "esdebitazione" definitiva. Cioè a chiudere una volta per tutte i conti con i creditori. Un meccanismo simile al concordato preventivo, la procedura con cui l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi temporanea della sua azienda.

Il debitore in stato di sovraindebitamento, infatti, può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso. Il piano dovrà prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell'accordo.

Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Una procedura in quattro mosse:

Il meccanismo è controllato e garantito da un giudice ma serve proprio a evitare di imbarcarsi in cause estremamente lunghe e costose, a vantaggio sia dei debitori che dei creditori (nonché della stessa macchina giudiziaria che si trova alleggerita di una notevole mole di processi).

Ecco la procedura da seguire per scampare alla bancarotta:

  1. Il cittadino (o la piccola impresa) deve presentare domanda al tribunale di residenza allegando le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e gli atti di disposizione del patrimonio (compravendite ecc.), degli ultimi 5 (la piccola imprese deve presentare le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi). Alla domanda va allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
    a) L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
    b) L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
    c) Il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni;
    d) L’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    e) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.- 
  2. Il giudice verifica i requisiti di ammissibilità e fissa una finestra di 120 giorni per mettere il patrimonio del debitore al riparo da azioni esecutive individuali o da sequestri conservativi.
  3. La valutazione passa a un organismo di composizione, formato da professionisti (avvocati, commercialisti o notai) e istituito presso le camere di commercio o gli enti locali. Questi professionisti dovranno essere iscritti in un apposito registro e riceveranno un compenso stabilito dal ministero della Giustizia. L'organismo aiuterà le parti a raggiungere un accordo di ristrutturazione del debito, per esempio il pagamento parziale o dilazionato su più anni. In alcuni casi specifici si può prevedere una moratoria di un anno per il pagamento.
    L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

    La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
    Non sono compresi nella liquidazione:
    a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
    b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
    c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
    d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

    Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.

    Inoltre le condizioni di inammissibilità previste dall’art. 7, c. 2, lett. a) e b) della L. n. 3/2012 consistono in: “La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
    a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
    b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”, mentre i documenti previsti dall’art. 9, c. 2, L. n. 3/2013 sono rappresentati da: “Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia”.

    Alla fine, se risultano soddisfatte tutte le premesse di cui sopra, il Giudice dichiara aperta la liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012 secondo cui: “Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10, comma 6.

    Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

    a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
    c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché’, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese;
    d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
    e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
    f) fissa i limiti di cui all’articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

    Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda”.
  4. L'accordo sul piano di "esdebitazione" passa di nuovo al giudice che si limita a verificarne la correttezza formale e a omologarlo. (A.D.M.)


2) PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE:

Decreto legge 83/2015:

Cresce la parte non pignorabile. Non è più la misura della pensione minima, che quest’anno è di 502,38 euro, ma sale a una cifra più consistente, pari all’assegno sociale aumentato della metà. La quota non pignorabile è ora di 672,78 euro. Ciò significa che:
a) Le pensioni fino a 672,78 euro non sono pignorabili
b) Le pensioni mensili più alte sono pignorabili ma solo sulla parte eccedente, nel solito limite di un quinto, che non viene modificato.-
Esempio: pensione di euro 1.500, (1.500 - 672,78 = 827,22 x 1 : 5) = 165,44 euro al mese, che è la cifra che viene prelevata mensilmente sulla pensione.-
Regole un po’ differenti nei casi in cui la pensione viene dall’INPS accreditata sul conto corrente, che il pensionato ha acceso presso la posta o la banca.
a) Pensione accreditata prima del pignoramento:
In questo caso diventa intoccabile la somma pari al triplo dell’assegno sociale e cioè 1.345,56 euro. E diventa pignorabile l’eventuale eccedenza, tutta intera senza applicazione del sistema del quinto.-
b) Pensione accreditata dopo il pignoramento:
In questo caso si torna al sistema sopra delineato e cioè sono intoccabili i primi 672,78 euro e l’eccedenza è pignorabile di nuovo nel limite di un quinto.-



3) PIGNORAMENTO DELLA PAGA:

Le buste paga, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali sono pignorabili nei limiti:
a) Di un terzo se si tratta di alimenti dovuti per legge, ad esempio a figli e coniuge.
b) Di un quinto per recuperare debiti verso il proprio datore di lavoro o per tributi dovuti allo Stato, provincie e comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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50 commenti:

  1. Buongiorno avv-to. La banca mi ha pignorato un quinto dello stipendio perché non sono riuscito a pagare il mutuo , l'appartamento e andato all'asta e a me rimane da pagare un monte di debiti. Le mie domande sono: 1. Esiste un minimo vitale impignorabile? 2. L'assegno nucleo famigliare sulla busta paga e pignorabile? 3. Da quando mi devono trattenere sulla busta il 1/5 -prima o dopo la decisione del giudice? 4. Si trattiene un 1/5 sul netto o sul lordo? Grazie! Paolo

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    1. Ciao Paolo!
      Il creditore non può pignorare più di 1/5 (un quinto) dello stipendio. Il “quinto” viene calcolato sul netto dello stipendio e non sul lordo. Per cui, uno stipendio netto di 1.000 euro subisce una trattenuta di 200 euro, pari cioè al 20%.-
      Questa regola vale per qualsiasi tipo di stipendio, a prescindere dall'importo erogato al dipendente. Per ipotesi, anche uno stipendio di 300 euro resta pignorabile per un quinto, alla pari di uno da 5.000 euro al mese. Non esistono soglie sotto le quali lo stipendio non sia pignorabile.-

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  2. Grazie. Speravo a un minimo vitale impignorabile. Complimenti per il suo lavoro.

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  3. Buongiorno avvocato.Mi chimo Maria.Io lavoro come badante per una famiglia(marito e moglie) 9 anni.Prima avuva contratto livello BS 30 ore settimanale.Adeso abiamo cambiato livelo CS 54 ore settinanali.Mia domanba e come devono pagate scatto di anzianita?Grazie mille.

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    1. Ciao Maria!
      Scatti di anzianità
      Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore un aumento pari al 4% sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di 7 scatti.-

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  4. Buonasera avocato.Sono Maria.Grazie per la risposta.Ma vorrei sapere questi4% si conta da 965.38 o da 750 Grazie.

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    1. Ogni scatto di anzianità va calcolato sulla paga del periodo di competenza, quindi per gli anni in cui prendevi 750 euro va calcolato su 750 euro.-

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  5. Buona sera dottore
    Lavoro come badante e in questo momento sono in disoccupazione
    Vorrei sapere quali sono i documenti da presentare x ISEE
    Non ho nessuno a carico e abito in affitto
    Grazie mille x la risposta

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    1. Ai fini della certificazione ISE -ISEE vanno dichiarati redditi e patrimonio di tutti i componenti il nucleo familiare, compresi depositi bancari e postali, quindi fino a dicembre 2016 i redditi del 2014 e i saldi dei conti correnti bancari e postali al 31/12/2015, e relative giacenze medie anno 2015.-

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    2. Buon giorno
      Ho lavorato come badante in una regione differente di quella dove abito in questo momento sono in disoccupazione e voglio sapere come entrare nel possesso del CUD del 2016
      Grazie buon lavoro

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    3. Il CUD del 2016 devi richiederlo al datore di lavoro per il quale hai lavorato nel 2015, e all'INPS se nel 2015 hai percepito anche l'indennità di disoccupazione.-

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  6. Buonasera. Attualmente mi viene pignorato un quinto dello stipendio presso il datore di lavoro. Se cambio lavoro mi vedrò pignorato anche il tfr? Se si di quanto? 100% oppure un quinto del tfr? Grazie!

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    1. Oltre che sullo stipendio mensile, il creditore del lavoratore può rivalersi anche sul suo TFR, pignorandolo presso il datore di lavoro. Anche in questo caso, però, esiste un limite legale che consiste nella misura di un quinto (il 20%).-

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  7. Buona sera dottor Censori
    Lavoro come badante e in questo momento sono in disoccupazione
    Mi interessa sapere se in questo caso è possibile andare nel mio paese a trovare i miei genitori oltre ottantenni x circa 5-6 settimane
    Grazie buon lavoro e buon anno

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    1. Purtroppo NO!
      L'indennità di disoccupazione è legata alla disponibilità lavorativa che non puoi garantire se ti trasferisci all'estero, quindi se viene scoperta dall'INPS la tua assenza dall'Italia, l'indennità di disoccupazione ti verrà sospesa.-

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  8. Buona sera dottor Censori

    La mia moglie lavora come badante da una anziana disabili e malatta volevo sapere quale il livello inoltre e il stipendio e grazie.

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    1. Il livello CS Conviventi, prevede una retribuzione mensile di 965,38 euro + 13/ma + TFR + contributi, per un orario di lavoro fino a 54 ore settimanali.-

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  9. Ciao Gianfranco una domanda che ti pongo sempre nel limite del possibile , in quanto non e' per me , ma per persone a me care: mio genero ha dei problemi per debiti tanti purtroppo , ma adesso c'e ne uno che sta mettendo paura a mio nipote che vive con lui?, e' arrivata una cartella per il pagamento di bolli auto non pagati e devono pignorare , in casa è quasi tutto di mio nipote, ma non ha scontrini che lo dimostrano , cosa puo' fare perchè non succeda, inoltre ha chiesto una rateizzazione , ma non gli e' stata concessa, in breve si puo' fare il percorso della legge 3/2012 come ti avevo accennato per i miei motivi della causa persa per prescrizione, e come si puo' fare a parte un avvocato , ho visto dei moduli da compilare sul sito "la legge è uguale per tutti", si puo' fare , ? grazie attendo ansiosa purtroppo , inoltre a breve arrivera' tutto e di piu' a mio genero ex perchè si è separato da mia figlia, anzi si sono separati , premetto che ha una casa di proprieta' con un mutuo trentennale e da tempo non paga il mutuo ,o per lo meno paga una minima parte concordata con la banca per gli arretrati in breve il debito che ha in essere supera i 200.000,00 mila euro io penso che la legge 3/2012 possa essere fatta, n.b. sono in separazione di beni con mia figlia, la casa e' intestata solo a lui, grazie. un caro saluto sempre Milly

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    1. Ciao Milly!
      SI!
      La legge 3/2012 prevede quanto segue:
      Il cittadino deve presentare domanda al tribunale di residenza allegando le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e gli atti di disposizione del patrimonio (compravendite ecc.), degli ultimi 5 (la piccola imprese deve presentare le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi). Alla domanda va allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
      a) L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
      b) L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
      c) Il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni;
      d) L’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
      e) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.-

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    2. ciao Gianfranco che dire, il tuo blog e le tue conoscenze in tanti settori e le tue risposte anche celeri mi spiazzano, sei veramente un grande ciao e sempre tanti auguri per tutto Milly

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    3. Ciao Milly!
      Ti ringrazio per i complimenti!
      Alla prossima!!!

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  10. vorrei avere informazioni sulla cessazione del rapporto di lavoro domestico. Quanto preavviso devo dare? Devo comunicarlo anche all'Inps?

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    1. Preavviso per Licenziamento o Dimissioni
      Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro.
      Non c'è necessità di motivare l'interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.
      In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque.
      Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
      Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.-
      Devi comunicarlo anche all'INPS solo se tu sei il datore di lavoro, mentre se sei il lavoratore no.-

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  11. Visto la sua grande competenza vorrei chiedere se è corretto che per una sentenza del 2003 che pignorava per un debito con equitalia un quinto del mio reddito, (reddito che fino ad oggi non ho avuto!!)..oggi che finalmente ho maturato la pensione di vecchiaia di circa 700 euro, mi vengano tolti 150 euro.
    Il caf mi dice che è corretto perchè la legge non è retroattiva (???) ...ma io non sono convinto perchè ho letto che la pensione ha una quota non pignorabile. Attendo anche la sua conferma e o le sue istruzioni. Cordialmente

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    1. Purtroppo è corretto!
      Nel caso di debitori pensionati, la normativa sul pignoramento obbliga Equitalia a tutelare l’integrità della pensione. Se si tratta di importi minimi inferiori a quelli dell’assegno sociale (458,00 euro mensili), la pensione è intoccabile.-
      Nel tuo caso l'importo della pensione è superiore a 458,00 euro e rimane superiore anche con la trattenuta di un quinto quindi non puoi farci nulla.-
      Riguardo alla retroattività, equitalia conosce ovviamente la normativa e manda quindi periodicamente dei solleciti per evitare la prescrizione.-

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  12. Grazie mille...adesso accetto convinto e rassegnato !!!

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  13. .......però però perchè leggo ovunque che la pensione è intoccabile per importo dell'assegno sociale + il 50? "Per far ciò, bisognerà innanzitutto prendere come riferimento la misura dell’assegno sociale erogato dall’Inps (importo annualmente rivalutato) e sommare a questo il 50% dello stesso importo.

    Considerato che per il 2018 l’importo dell’assegno sociale è pari a 453,00, ne deriva che il minimo impignorabile è pari ad euro 679,50 (ovvero 453,00 euro + 226,50 euro, che è il 50% di 453,00)." ..mi scuso per l'insistenza e la ringrazio per la pazienza

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    1. In effetti è vero!
      E' impignorabile l'importo dell'assegno sociale + il 50%.-
      Minimo vitale pensione 2019 e cartelle di pagamento
      Per i debiti con il fisco, il pignoramento è ancora più risicato. Infatti, sulla quota eccedente il minimo vitale della pensione, la parte pignorabile è solo di:
      - un decimo se la pensione non supera 2.500 euro;
      - un settimo se la pensione supera 2.500 euro ma non 5.000 euro;
      - un quinto se la pensione supera 5.000 euro.

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    2. Grazie per l'attenzione ! Quindi cosa mi consiglia? A chi mi devo rivolgere per correggere l'importo del pignoramento? Rimango in trepida attesa dei suoi consigli....

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    3. Ti consiglio di rivolgerti alla federconsumatori alla sede più vicina della CGIL:
      La Federconsumatori, costituita nel 1988 con il sostegno della Cgil, è un'associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivi prioritari l'informazione e la tutela dei consumatori ed utenti. Alla sua costituzione hanno contribuito anche esperti di consumerismo operanti nell'ambito dell'università, dell'informazione e del Parlamento, impegnati da anni in difesa dei diritti dei consumatori.
      La Federconsumatori è un ente di Promozione Sociale.
      La Federconsumatori è presente su tutto il territorio nazionale con una rete capillare di sportelli per fornire assistenza e consulenza a tutti i cittadini. Possono accedere agli sportelli e alle sedi dell'associazione tutti i consumatori indistintamente. Gli operatori degli sportelli svolgono soprattutto un'attività di informazione dei consumatori, dei loro diritti, delle leggi vigenti e delle azioni da intraprendere per risolvere i loro problemi.-

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    4. La ringrazio e seguirò il Suo consiglio.

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  14. Buon giorno Sign Censori,volevo sapere come calcolare i contributi per la pensione da premettere che ancora ciò 52 anni,leggendo il mio estratto conto contributivo dal 1986 ad oggi ciò 669 settimane lavorative mi sono fatto il conto che per un anno sono 52 sett da calcolare quindi 11 anni e mezzo circa mi corregga se sbaglio, poi ciò dei contributi figurativi da periodi di disoccupazione all'incirca 300 settimane di cui la metta con una nota (m7 )(0),volevo sapere se Queste ultime settimane contributive valgono per il raggiungimento dei 20 anni per la pensione la ringrazio per il suo ottimo lavoro che fa

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    1. (ps)totale delle settimane contributive 669 più i 300 figurativi

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    2. I contributi figurativi sono contributi utili a tutti gli effetti e concorrono, quindi, a determinare sia il diritto sia la misura della pensione. Non mancano tuttavia delle eccezioni. Ad esempio, per la pensione di anzianità, i periodi accreditati in seguito a disoccupazione indennizzata e quelli relativi all'assenza dal lavoro per malattia generica hanno un valore limitato. Vengono, infatti, considerati solo ai fini della determinazione della misura della pensione d'anzianità e non per il diritto: sì per il calcolo, dunque, e non per il computo dell’anzianità contributiva.-

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    3. Sign Censori la ringrazio per la sua risposta,e scusi la mia ignoranza in materia ma vorrei capire a tutto oggi avendo 669 settimane contributive di lavoro effettivo, e 300 figurativi ,quanti anni di contributi utili per il raggiungimento dei 20 utili per la pensione contributiva ad oggi ho ? quello che vorrei sapere e se posso sommare sia i contributi lavorativi con quelli figurativi per i 20 che necessitano per la pensione quindi se e si io ad oggi avrei più o meno 18 anni di contributi mi corregga se sbaglio.la ringrazio

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    4. In base alla normativa attuale i contributi figurativi si possono sommare a quelli di lavoro effettivo ai fini del raggiungimento dei 20 anni, il problema però è che nessuno può darti delle garanzie per il futuro, nel senso che la legge potrebbe cambiare, è quindi consigliabile cercare di raggiungere i 20 anni di lavoro effettivo.-

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  15. Gentilissimo Avvocato Censori,vorrei risolvere un problema che ancora oggi non riesco conoscere la motivazione. Sono pensionato ex INPDAP con aggiunta di una pensione di reversibilità INPS,il tutto percepisco al netto 1800,00 euro.Per motivi di salute son dovuto venir meno a certi impegni a suo tempo presi.Attualmente mi trovo con una cessione del 1/5 di 170,00 euro,un pignoramento di 42,00 euro a lunga scadenza.Dal primo Gennaio 2018, nel cedolino di pensione INPS risulta una voce Accantonamento Somme di 170,00 euro ogni mese .Le premetto che all'inizio del 2019,ho presentato tante richieste per iscritto alla sede, con intervento anche del Sindacato, senza ricevere alcuna risposta.Le sarei grato potermi dare un chiarimento.Ringraziandola per la disponibilità ,le porgo Distinti saluti .

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    1. L'unico consiglio che posso darti è quello di presentarti direttamente allo sportello INPS di zona se aperto al pubblico, o eventualmente a quello provinciale, perché non credo che riesci a risolvere il problema in un altro modo.-

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  16. Buongiorno Avvocato,
    ho una domanda.
    A seguito di una causa viene stabilito che Tizio ha un debito di X con Caio. Però Caio ha diritto a ricevere, dallo stesso Tizio una somma X+Y. Il giudice, nella sentenza, rigetta la domanda riconvenzionale per difetto nei tempi di presentazione. Sottolinea inoltre che non può accoglierla d'ufficio e si apre un giudizio autonomo sulla questione.
    Secondo lei, per tutelarsi, Caio potrebbe richiedere un sequestro conservativo della somma X di cui è debitore in quanto credito presso il debitore Tizio, in attesa che venga pronunciata la sentenza di giudizio autonomo?
    Ovviamente se Caio dovesse pagare Tizio e poi vincere il giudizio autonomo non avrebbe speranze di veder saldato il suo credito da Tizio che avrebbe tutto il tempo di far sparire la somma (il giudizio autonomo è stato rinviato al 2023 per causa covid)

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    1. Ciao Michele!
      Il sequestro conservativo è una misura cautelare che viene concessa quando il creditore ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 del c.p.c.), ma non credo che venga concesso nel caso da te prospettato.-

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    2. e quindi Tizio inizierà un'azione forzata su Caio, prendereà i soldi, li farà sparire intestandoli a moglie/figli insieme agli altri suoi beni e quando Caio vincerà il giudizio autonomo avrà, come risultato che invece di aver perso solo Y-X (la differenza tra suo credito e suo debito) avrà perso 2X+Y... mha... e non si può fare nulla... Il giudizio autonomo doveva essere uno strumento rapido per dare a Caio la possibilità di contrastare ogni azione forzata di Tizio. Infatti era stato fissato pochi meso dopo la prima sentenza. Il rinvio di due anni per covid, che secondo me è spropositato, ha creato una situazione assurda... :(

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    3. Ciao Michele!
      L'unica cosa che posso dirti è che da anni parliamo di riforma della giustizia perché i processi durano un'eternità, e speriamo che la riforma in corso di discussione alle Camere vada in questa direzione.-

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