sabato 24 agosto 2013

Disoccupazione, Cassa Integrazione e Mobilità

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto o per licenziamento, (ma purtroppo non in caso di dimissioni), al lavoratore spetta un sostegno economico; l'indennità di disoccupazione.-

Per ottenerla occorre presentare la domanda di disoccupazione all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento e disponibilità al lavoro da dare agli uffici per l'impiego territorialmente competenti.-

Il diritto decorre dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.-

Sono necessari i seguenti requisiti:
  • Avere almeno due anni di assicurazione all'INPS.
  • Avere una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, (la malattia e la maternità obbligatoria contano, la facoltativa no).

Durata: Anni 2002/2003/2004
Al disoccupato viene corrisposta l'indennità per un periodo massimo di sei mesi fino a 49 anni, che sale fino a nove mesi per chi ha superato i 50 anni di età, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 80 del 14 maggio 2005.-
L'indennità è pari al 40% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione con un importo massimo di euro 819,62.-

Durata: Anni 2005/2006/2007
Dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2007 il periodo massimo di riscossione è stato elevato a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli di età superiore ai 50 anni.
L'indennità è pari circa al 50% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione con un importo massimo di euro 985,10:
  • Età fino a 49 anni: 50% retribuzione per i primi sei mesi + 30% per il settimo mese
  • Età superiore a 50 anni: 50% retribuzione per i primi sei mesi + 40% per i tre mesi successivi + 30% per il decimo mese

Durata: Anni 2008/2009/2010/2011/2012
dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo di riscossione è stato elevato 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per quelli di età superiore a 50 anni.-
  • Età fino a 49 anni: 60% della retribuzione per i primi sei mesi + 50% per i successivi due mesi.-
  • Età superiore a 50 anni: 60% retribuzione per i primi sei mesi + 50% per i successivi due mesi + 40% per i restanti quattro mesi.

Rioccupazione:
In caso di rioccupazione va presentata comunicazione all'INPS entro 5 giorni, per la sospensione dell'indennità di disoccupazione. L'indennità non viene sospesa per rioccupazione fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi consecutivi di effettivo lavoro, ad eccezione di contratti a chiamata. Per giornate lavorative inferiori al suddetto limite va presentata mensilmente comunicazione all'INPS, che ne tiene conto in sede di liquidazione dell'indennità di disoccupazione.-

Anno mobile:
Terminati 8 mesi di disoccupazione, se si trova lavoro ad esempio per un mese, l'indennità di disoccupazione successiva decorre dopo un anno dall'inizio della precedente indennità.-

Indennità sostitutiva del mancato preavviso:
Se all'assicurato è pagata un'indennità sostitutiva del mancato preavviso, l'indennità di disoccupazione è corrisposta a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate.-


INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

Requisiti per anno 2012 
Per tutti i lavoratori stagionali e precari, non solo del commercio e turismo, ma anche industria, artigianato, scuola e pubblico impiego in genere.-
Spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro nell'anno 2011 escluso dimissioni

Per ottenerla occorre presentare la domanda entro il 31/03/2012

Sono necessari seguenti requisiti:
  • Aver avuto dal 01/01/2011 al 31/12/2011 un rapporto di lavoro dipendente di almeno 78 giornate , in cui ci siano giornate di effettivo lavoro.
  • Avere almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene richiestal'indennità: ad esempio, per le indennità pagate nel 2012, il contributo deve essere stato versato  entro la fine del 2009.
  • Avere un'anzianità assicurativa di almeno due anni

L'indennità è pari al 35% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, con un importo massimo di euro 998,50; per i primi 120 giorni e al 40% della retribuzione dal 121° giorno fino ad un massimo di 180 giorni.-

I lavoratori hanno diritto ad essere indennizzati soltanto per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente.-

Con il diritto all'indennità di disoccupazione si matura anche il diritto all'accredito dei contributi figurativi, utili per la pensione.-

Con il diritto all'indennità di disoccupazione, coloro che sono in possesso dei requisiti maturano anche il diritto all'assegno al nucleo familiare.-


DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Requisiti per anno 2012

Per chi ha effettuato 102 giornate di lavoro nel biennio e 2 anni di anzianità assicurative ha diritto alla disoccupazione agricola, le domande vanno presentate entro il 31 marzo 2012.-
E' importante inoltre sapere che:
  • Trattamento di disoccupazione agricola unico senza più distinzione tra trattamento ordinario e trattamenti speciali 
  • Per tutti la misura è pari al 40% del salario per il numero delle giornate 
  • Con il diritto all'indennità di disoccupazione, colo che sono in possesso dei requisiti, maturano anche il diritto all'assegno familiare 


DISOCCUPAZIONE APPRENDISTI

L'art. 19 L. n. 2/2009 ha previsto in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente all'intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali un assegno in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento.
L'assegno, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione, sarà erogato ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto anticrisi, (29 novembre 2008), e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per una durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, ovvero un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità.
In caso di licenziamento il trattamento è corrisposto per la durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento.-
L'apprendista deve farne domanda entro 68 giorni dal licenziamento.-



CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIG)


La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:
eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
situazioni temporanee di mercato.

Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell'Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2009 è di € 886,31 ed è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).

I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione . La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima
comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa.


CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)

Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:
  • imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;
  • imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro;
  • imprese di vigilanza.

Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario.
La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.
Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione.

Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio. L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte.
L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2009 tale importo è di € 886,31; il limite è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).
Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%.
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti. Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria sede dell'Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.


INDENNITÀ DI MOBILITÀ

È una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:
  • esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
  • licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
  • licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.

Il lavoratore ne ha diritto quando:
  • è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;
  • ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
  • può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.
I requisiti:

Età del lavoratore Aziende del centro-nord Aziende del mezzogiorno
Fino a 39 anni 12 mesi 24 mesi
da 40 a 50 anni 24 mesi 36 mesi
oltre 50 anni 36 mesi 48 mesi

Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore.
In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione. La domanda di indennità va indirizzata all'Inps e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 68 giorni dal licenziamento. L'indennità di mobilità decorre:

  • dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.

Per i primi 12 mesi:100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
Per i periodi successivi:80% del predetto importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2009 è di € 886,31 lordi mensili (netto € 834,55), elevato a € 1.065,26 lordi mensili (netto € 1.003,05) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.
L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

Il trattamento si interrompe quando l'interessato:
  • viene cancellato dalle liste di mobilità;
  • viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
  • raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.
Anno 2014:
Età del lavoratore
Aziende del centro-nord
Aziende del mezzogiorno
 Fino a 39 anni
 12 mesi
 24 mesi
 da 40 a 50 anni 
 24 mesi
 36 mesi
oltre 50 anni 
 36 mesi
 48 mesi

Anno 2015:
Età del lavoratore
Aziende del centro-nord
Aziende del mezzogiorno
 Fino a 39 anni
 12 mesi
 12 mesi
 da 40 a 50 anni 
 18 mesi
 24 mesi
oltre 50 anni 
 24 mesi
 36 mesi

Anno 2016:
Età del lavoratore
Aziende del centro-nord
Aziende del mezzogiorno
 Fino a 39 anni
 12 mesi
 12 mesi
 da 40 a 50 anni 
 12 mesi
 18 mesi
oltre 50 anni 
 18 mesi
 24 mesi

Dal 01/01/ 2017:
Età del lavoratore
Aziende del centro-nord
Aziende del mezzogiorno
 Fino a 39 anni
 12 mesi
 12 mesi
 da 40 a 50 anni 
 12 mesi
 12 mesi
oltre 50 anni 
 12/18 mesi
 12/18 mesi




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Gianfranco Censori

80 commenti:

  1. Salve sig GianFranco,le spiego la mia situazione:
    Sono assunto in un ristorante dal 6 dicembre 2016,accausa della pandemia sono stato sospeso dal 10 marzo 2020 e sono stato messo in CIG in deroga a 0 ore prima per 9 settimane,5+4 settimane sempre sotto mia insistenza in quanto loro e il consulente sostengono che la CIG è facoltativa e secondo loro dovrei essere sospeso e assente senza reddito.
    Alla fine di queste settimane che sono arrivato al 13 luglio è entrato in vigore il decreto agosto e sempre sotto insistenza mi hanno fatto altre 9 settimane fino al 12 settembre 2020.
    Da questa data non mi hanno più messo in CIG anche se il decreto prevedeva altre 9 settimane con fatturato, ad oggi risulto sospeso e assente dal 13 settembre 2020 senza reddito e senza aiuti da ammortizzatori sociali come lo stato prevedeva.
    Mi sono rivolto al sindacato che tramite avvocato gli ha inviato una lettera di diffida dove io sono stato sempre a disposizione x andare a lavoro e loro devono o riassumersi a lavoro o se non hanno bisogno ricorrere agli ammortizzatori sociali in corso.
    La mia domanda in tutto ciò è anzi forse dubbio , dopo tutta questa CIG se do dimissioni in accordo con l avvocato per giusta causa perché non vengo ne riassunto ne pagato e successivamente posso richiedere la naspi?
    Per il calcolo delle 13 settimane nei 4 anni precedenti ci siamo ma per i 30 giorni lavorativi nei 12 mesi dalle dimissioni come va valutata la CIG che intercorre tra la sospensione del 10 marzo 2020 utile x calcolare i 30 giorni lavorativi?
    Grazie e spero di essere stato chiaro nel presentare il quesito.
    Buone feste.

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    1. Ciao Mauro!
      La normativa prevede per il diritto alla NASPI un minimo di 30 giorni effettivi di lavoro nell'ultimo anno, e ho qualche dubbio su riconoscimento della giusta causa da parte dell'INPS in caso di tue dimissioni.-
      Ti consiglio quindi di seguire scrupolosamente le indicazioni del sindacato anche in base all'eventuale risposta alla diffida.-

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    2. Grazie sig. Gianfranco,ma se il datore di lavoro non mi versa i contributi e non mi paga senza reintegro a lavoro e ne mi mette in cassa integrazione secondo lei non rientro nella giusta causa, quindi dovrei aspettare finché tolgono il blocco licenziamento il 31 marzo 2021 senza prendere reddito?
      E poi una volta che arrivo a 12 mesi che non risulto a lavoro come li calcolano i 30 giorni lavorativi?
      La CIG che ho preso da marzo a settembre risulta neutra per andare a trovare questi giorni per l' accoglimento della naspi?

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    3. Ciao Mauro!
      Ti ho consigliato di seguire le indicazioni del sindacato perché la tua situazione è piuttosto complessa, nel senso che devi prima aprire una vertenza sindacale nei confronti del datore di lavoro altrimenti l'INPS non ti riconoscerà comunque alcuna indennità.-

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    4. Ah ok, avevo capito male come se la mia situazione non rientrasse nelle dimissioni per giusta causa.
      Dopo le feste ho appuntamento con l avvocato sindacale del lavoro x avviare una procedura giudiziaria in quanto il datore di lavoro non ha nemmeno risposto nei tempi giusti alla disfida.
      Grazie..

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    5. Ciao Mauro!
      Forse mi ero espresso male, nel senso che la giusta causa va dimostrata, ma tu stai seguendo la procedura corretta quindi puoi stare tranquillo.-

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    6. Gentilissimo e professionale come sempre, buon anno e speriamo bene.

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    7. Ciao Mauro!
      Ti ringrazio per i complimenti!
      Buon Anno anche a te!

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  2. buongiorno avvocato mi chiamo franco di anni 50 dal 2016 lavoro come metalmeccanico in una azienda di circa 16 dipendenti ,a marzo siamo stati acquisiti da una azienda francese nella trattativa veniva assicurato 3 anni di continuazione, invece ora siamo venuti a sapere che l azienda a gennaio 2021 chiude il ramo officina con 5 dipendenti i sindacati dopo aver trattato con l azienda ci propone un accordo che consiste : offerta in denaro di 21 mila euro lordi se accettiamo con diritto alla naspi , io ho accettato e firmato il verbale in data 15/01/21, dal 10/01/21 mi trovo in malattia fino al 10 febbraio 2021 , cosa mi comporta e cosa è meglio che faccia per non perdere nulla grazie un saluto.

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    1. Ciao Franco!
      Se quando hai firmato il verbale di accordo eri già in malattia presumo che il tuo rapporto di lavoro cesserà alla chiusura della malattia e che quindi non perderai nulla.-

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  3. buongiorno avvocato sono franco le chiedo il governo ci concede altre 18 settimane di cassa integrazione ma si vanno ad aggiungere a quelle dopo a marzo 2021

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    1. Con la situazione politica attuale non credo che qualcuno possa darti delle certezze su quello che succederà dopo marzo 2021.-

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  4. buongiorno sig. Gianfranco sono un operaio metalmeccanico di 52 anni con 5 anni di lavoro ,l azienda a febbraio chiude ,quante settimane di naspi mi vengono conteggiate , i periodi di cassa integrazione e i periodi di malattia vengono neutralizzati dal calcolo andando a ritroso di 4 anni,come calcolo le settimane che mi verranno riconusciute un saluto franco

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    1. Ciao Franco!
      La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, e nel tuo caso in presenza di malattia e cassa integrazione sarà pari alla metà delle settimane effettivamente lavorate nei 5 anni di servizio.-

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  5. Dott. Censori nel 2021 spetta l'ex bonus Renzi di 100 euro a me incapiente..Grazie e ciao ..Gregorio

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    1. Purtroppo NO!
      Redditi da 8.200 euro a 24.600 euro il bonus aumenta di 20 euro al mese (da 80 a 100 euro).-

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  6. Buongiorno Avvocato,
    Una mia amica ha lavorato part time in una azienda di pulizie, per motivi personali ha dovuto lasciare il lavoro. È rimasta 3 mesi senza lavoro,Poi ha lavorato per circa 2mesi, come lavoro domestico ma non le hanno rinnovato il contratto. Gentilmente vorrei sapere se può fare la domanda per la disoccupazione? Grazie in anticipo.

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    1. SI!
      Se l'ultimo rapporto di lavoro è cessato per scadenza del contratto, la tua amica ha diritto all'indennità di disoccupazione (NASPI).-

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  7. Grazie mille.si, ultimo contratto le hanno fatto di 2 mesi e non rinnovato. Nell'azienda delle pulizie ha fatto 4 anni part-time. Gentilmente mi potrebbe dire quanti mesi di retribuzione le aspetta?

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    1. La normativa prevede che la durata della NASPI è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, e quindi può durare fino a due anni, ma nel caso della tua amica con il part-time probabilmente la durata sarà inferiore e riparametrata in base all'orario di lavoro settimanale.-

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  8. Salve Dottore, dato che la considero una persona molto preparata, le vorrei porre un quesito circa la mia situazione visto che ricevo risposte diverse. Mi presento mi chiamo Mariateresa. Nel 2020 ho lavorato in Agricoltura per 102 giornate OTD. Nei primi mesi del 2020 ero in NASPI che a causa del COVID è stata prorogata per due volte ed ho ricevuto 120 giorni di prestazione in più del dovuto per un totale di NASPI di 150 giorni. Secondo lei ho diritto alla DS Agricola? e se si per quante giornate? In caso negativo considerato che negli ultimi 4 anni ho presato lavoro in misura maggiore in Industria potrei fare Domanda NASPI per recuperare qualcosa? Grazie in anticipo.

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    1. Ciao Mariateresa!
      Ti ringrazio per i complimenti!
      Presumo che tu hai percepito il giusto di NASPI e non di più, perché l'INPS nel calcolarti il periodo indennizzabile ha tenuto conto anche del lavoro in agricoltura.-
      Per quanto riguarda una nuova domanda di NASPI, la stessa va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.-

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  9. Buongiorno,avrei bisogno di qualche informazione che inps non è stato molto chiaro. io sono su disoccupazione mi e stato offerto un contratto a chiamata di 5 ore settimanali se io accetto il contratto perdo la disoccupazione o importo mi vera decurtato? Grazie per la risposta.

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    1. Con un contratto a chiamata bisogna comunicare mensilmente all'INPS le giornate lavorate, a prescindere dall'orario di lavoro, e l'INPS per quelle giornate non corrisponderà la NASPI.-

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  10. buongiorno sono in naspi da 40 giorni ora mi devo operare ad una mano vorrei sapere si interrompe la naspi e il periodo va su lo stesso alla fine si protrae ...come funziona ,un saluto

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    1. Purtroppo la malattia in NASPI non viene retribuita quindi l'indennità ti verrà sospesa per il periodo di malattia e riprenderà al termine, per il periodo residuo.-

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  11. buongiorno dott. censori le chiedo i periodi di malattia in naspi vengono riconosciuti ai fini pensionistici.

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    1. Purtroppo NO!
      Per i periodi di malattia il pagamento della NASPI si interrompe quindi non vengono riconosciuti nemmeno ai fini pensionistici.-

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  12. buongiorno sig.Gianfranco sono un ragazzo che lavora come OSS.presso una c.r.a ,purtroppo sono a casa dal lavoro in malattia premetto che non ho il covid ho eseguito il tampone faringeo dieci giorni fa, dovrei tornare al lavoro fra 5 giorni ,il datore di lavoro mi ha chiesto di eseguire nuovamente il tampone pero deve stare dentro le 48 ore per poter riprendere il lavoro altrimenti non vuole che rientro,sostiene che vi è una normativa regionale,le chiedo se il tampone sia lecito eseguirlo mentre mi trovo in malattia oppure lo posso fare al rientro.cordiali saluti mattia.

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    1. SI!
      Il tampone puoi eseguirlo anche se sei in malattia, oppure puoi posticipare il rientro in servizio, e comunque la richiesta del datore di lavoro è più che giustificata visto il tipo particolare di attività che svolgi.-

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  13. buonasera dott.censori sono un operatore oss.che lavora presso una casa per anziani gestita da una cooperativa ,ho notato nel monte ore mensili che mi mancano delle ore lavorate ,premetto che abbiamo il marcatempo ,vorrei richiedere la vidimazione del cartellino insieme al cedolini della busta paga ,posso oppure per legge mi possono negare la richiesta anche perche vorrei richiedere anche quelle indietro di 5 mensilità.cordiali saluti luca.

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    1. Ciao Luca!
      SI!
      Se i conti non quadrano hai tutto il diritto di effettuare una verifica in quanto deve esserci una corrispondenza tra i cartellini marcatempo e le busta paga.-

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  14. Dott.Censori,
    adeguamento alla speranza di vita ma cosa vuol dire? Come si fà ad aumentare sempre di più l'età per andare in pensione non è umano! Adeguamento alla speranza di vita aumenta ma la possibilità di lavorare diminuisce sempre di più poi se hai la sfortuna come me di perdere il lavorare a 50 anni cosa deve fare una persona !? cI DOVREBBE ESSERE UNA MOBILITAZIONE GENERALE NAZIONALE DOVRESTE FARVI PORTAVOCE QUI SI TRATTA DI LAVORARE FINO ALLA MORTE OPPURE DI MORIRE DOPO AVER PERSO IL LAVORO SENZA PIù NESSUNA POSSBILITA' DI RITROVARLO! uN SALUTO CORDIALE

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    1. Purtroppo è vero!
      Però ognuno di noi è chiamato a fare delle scelte sia a livello politico che sindacale perché è troppo facile "scaricare" tutto sugli altri.-

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  15. Buonasera, ho davvero una questione complicata da porvi, mio cognato durante la sua mobilità ha lavorato una sera come cameriere, firmando un qualcosa come prestazione occasionale, ora a distanza di anni L'INPS gli richiede 17000€cosa puo fare x difendersi? A me sembra assurdoa quella parcella, vi prego dateci una dritta da seguire mio cognato sta impazzendo ha un divorzio in corso e teme x la sua abitazione

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    1. L’indennità di mobilità – che ormai è stata cancellata a partire dal 2017 – si perde con l’inizio di qualsiasi attività di carattere autonomo, sia di carattere occasionale che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. Pertanto – sottolinea la Suprema Corte – lo svolgimento di un’attività autonoma, come quella di collaborazione coordinata e continuativa suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno del diritto all’indennità di mobilità.-
      Comunque consiglio a tuo cognato di rivolgersi a un patronato, magari allo stesso che gli ha presentato all'INPS la domanda per la mobilità, per richiedere almeno la rateizzazione del debito.-

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  16. Gent/mo Dott. Censori, sono titolare di un'azienda che ha dovuto mettere il CIG alcuni dipendenti. Nel mese di gennaio 2021 il consulente ha fatto domanda per il pagamento diretto e tutto è andato bene. Nei mesi di febbraio e marzo il consulente ha inviato il modello SR41 con un ritardo di oltre 30 giorni ed ho ricevuto una comunicazione inps in cui mi comunicano che non pagheranno la cassa integrazione e che dovrò pagarla io ai dipendenti. La mia domanda è questa: il consulente è responsabile del ritardato invio del mod. SR41? deve risarcire i danni e pagare lui la CIG? saluto cordialmente e ringrazio......Vittorio

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    1. Ciao Vittorio!
      Di solito i consulenti del lavoro sono assicurati contro eventuali errori commessi da loro o dai loro collaboratori nella loro attività lavorativa, quindi se il tuo consulente è assicurato potrebbe farti rimborsare dalla sua assicurazione, in caso contrario penso sia difficile che ammetta l'errore e che sia quindi disposto a pagare di tasca propria, ed è altrettanto difficile che tu possa dimostrare il contrario.-

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    2. il consulente prepara i cedolini in base alla giornaliera che gli invio mensilmente, nella quale sono indicati i dipendenti in cig. Invia con il suo softwere l'UNIEMENS con tutti i dati relativi ai dipendenti in cig, lo ha sempre fatto nei tempi regolari. Solo per i mesi di febbraio/marzo ha inviato tutto in ritardo....non credo possa non ammettere l'errore. Non è una cosa da poco, si tratta di 2 mesi di stipendi per 3 persone che stanno aspettando inutilmente. saluti
      Vittorio

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    3. Ciao Vittorio!
      Spero che tu abbia ragione ma ti consiglio comunque di mettere in preventivo anche un possibile scaricabarile da parte del consulente.-

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  17. Salve Sig.GianFranco, prendi la naspi dal 21/01/2021 fino a maggio ho avuto la riduzione del 3%.
    Nella mensilità di giugno non dovevo prendere la stessa cifra di maggio?
    Naspi 2021: riduzione sospesa
    Il Decreto “Sostegni-bis” (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) prevede la sospensione, dalla data di entrata in vigore del D.l. sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione del sussidio NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
    Perché l'inps ancora non applica il decreto?
    Grazie e buon weekend.

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    1. Ciao Mauro!
      Presumo che fino a quando un decreto legge non viene approvato dalle Camere in via definitiva, l'INPS si riserva il diritto di non applicarlo salvo effettuare poi i relativi conguagli.-

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    2. Ok, grazie Sig.Gianfranco pensavo già fosse stato approvato da come leggevo.
      Il Decreto “Sostegni bis” approvato in Consiglio dei ministri il 20 maggio scorso sospende la riduzione mensile della NASPI sino al 31 dicembre 2021.

      Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 25 maggio, il “Sostegni-bis” entra in vigore a partire dal 26 maggio e introduce un’importante novità in tema di indennità di disoccupazione, volta a sostenere economicamente chi si trova senza lavoro.
      Quindi presumo sia tutto falso questo.
      Sempre gentilissimo.

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    3. Ciao Mauro!
      Premesso che il nostro è solo un discorso solo accademico; è vero che un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri è legge, è però altrettanto vero che deve comunque essere approvato anche dai due rami del Parlamento che "teoricamente" potrebbero non confermarlo o apporvi delle modifiche.-

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  18. buongiorno sig. Gianfranco ,lavoro come operatore oss presso una cooperativa sociale con contratto a tempo determinato 6 mesi poi rinnovo altri 6 mesi ,con scadenza a settembre 2021, in considerazione del fatto che non intendo accettare ulteriore rinnovo alla scadenza, le chiedo ho 25 giorni di ferie posso chiedere di usufruirne prima della scadenza contratto oppure la cooperativa si può rifiutare di concedermeli con conseguente pagamento dopo la scadenza premetto che io voglio farli prima. cordiali saluti.

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    1. La normativa prevede per il godimento delle ferie che per la metà può decidere il datore di lavoro e per l'altra metà il lavoratore, e comunque il lavoratore ha diritto di goderle tutte prima della scadenza del contratto.-

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    2. buongiorno sig. censori il mio datore di lavoro si rifiuta di darmi il periodo di ferie richiesto giustificandosi dicendo che anno necessità di coprire i turni di lavoro, io come mi devo comportare per tutelarmi un saluto e grazie.

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    3. Purtroppo con i contratti a tempo determinato è facoltà del datore di lavoro far usufruire i giorni di ferie e permessi maturati entro la scadenza o pagarli insieme all'ultima mensilità di lavoro.-

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  19. buongiorno sig.Gianfranco lavoro come bracciante agricolo stagionale,vorrei sapere i periodi di malattia come vengono calcolati ai fini previdenziali?,e per il calcolo della disoccupazione stessi periodi come vengono conteggiati? un ringraziamento.

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    1. I salariati agricoli, ossia gli operai agricoli assunti a tempo determinato, hanno diritto all’indennità per malattia se:
      - nell’anno precedente all’evento di malattia, hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
      - nello stesso anno in cui si sono ammalati, hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro agricolo, prima dell’inizio della malattia stessa, a condizione che venga presentato il certificato di iscrizione d’urgenza; l’indennità decorre dalla domanda di iscrizione stessa;
      - nell’anno precedente la richiesta della prestazione per malattia possano far valere almeno 51 giornate di effettivo lavoro agricolo subordinato, sia con attività a tempo determinato che indeterminato.-
      I periodi di malattia indennizzati valgono sia ai fini previdenziali che per la disoccupazione.-

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  20. buongiorno sig.Gianfranco sono un ragazzo che per lavorare vorrei entrare nel mondo agricolo pero non conosco come funziona il discorso giornate lavorative per aver riconosciuto un anno di contribuzione poi anche per la disoccupazione, malattia,puo darmi una delucidazione in merito .grazie cordiali saluti

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    1. DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
      Per chi ha effettuato 102 giornate di lavoro nel biennio e 2 anni di anzianità assicurative ha diritto alla disoccupazione agricola, le domande vanno presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello lavorato.-
      E' importante inoltre sapere che:
      Trattamento di disoccupazione agricola unico senza più distinzione tra trattamento ordinario e trattamenti speciali
      Per tutti la misura è pari al 40% del salario per il numero delle giornate
      Con il diritto all'indennità di disoccupazione, colo che sono in possesso dei requisiti, maturano anche il diritto all'assegno familiare.-

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  21. buongiorno sig.censori mi chiamo stella ho 55 anni mi trovo in naspi tra due mesi si conclude,gradirei sapere se posso riscattare la contribuzione per andare in pensione prima,secondo lei mi conviene.un saluto .

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    1. Ciao Stella!
      Non capisco cosa intendi per riscattare la contribuzione, quindi se non mi spieghi meglio purtroppo non posso esserti d'aiuto.-

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  22. buongiorno sig censori mi spiego meglio per contribuzione intendo visto che l inps mi riconosce figurativamente i contributi che pero non sono utili per la pensione di anzianita, le chiedo per poter far in modo che le settimane di naspi mi vegano aggiunte con conseguente maturazione dei 42 anni e 10 mesi per la pensione, non volevo aspettare quella di vecchiaia ,possiedo 35 anni di lavoro effetivo questi due anni posso aggiungerli in modo che diventino 37 gli anni ,e per questo che le chiedo se mi conviene e posso chiedere di riscattare tali periodi in modo che cosi proseguo verso i42 anni e10 mesi per il diritto alla pensione indistintamente dall eta ,grazie per la pazienza un saluto.

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    1. Purtroppo NO!
      I periodi di disoccupazione retribuita sono coperti da contribuzione figurativa quindi non sono riscattabili come contributi lavorativi perché in effetti non si è lavorato.-
      Riguardo ai requisiti pensionistici io al posto tuo non mi preoccuperei più di tanto perché la normativa si può dire che cambia quasi ogni anno.-

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  23. buongiorno dott. censori mi chiamo michele ho usufruito di 6 mesi di naspi avendone maturati 24 mesi ,ora lavoro con un contatto di 12 mesi a tempo determinato, al termine del periodo non ci sarà continuazione le chiedo ai fini del calcolo della naspi come mi vengono conteggiati i periodi di un ulteriore domanda naspi ,si va di nuovo a ritroso di 4 anni quindi quanti mesi mi spettano ,un saluto e grazie ciao.

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    1. Ciao Michele!
      La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni tolte quelle già utilizzate con un'eventuale precedente domanda.-
      Il calcolo dei 4 anni va fatto a ritroso partendo dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.-

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  24. buonasera sig. censori ho un contratto a tempo determinato che mi scade a fine mese ho chiesto di fruire delle ferie e permessi maturati visto che non intende rinnovare il contratto a il mio datore di lavoro si rifiuta di darmi il periodo di ferie richiesto giustificandosi dicendo che anno necessità di coprire i turni di lavoro, io come mi devo comportare per tutelarmi un saluto e grazie.

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    1. Purtroppo con i contratti a tempo determinato è facoltà del datore di lavoro far usufruire i giorni di ferie e permessi maturati entro la scadenza o pagarli insieme all'ultima mensilità di lavoro.-

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  25. buongiorno sig.censori sono in naspi purtroppo mi devo operare ad un ginocchio ,i giorni di malattia posso riscattarli , previa domanda all inps dei contributi volontari ,premetto che ho 52 anni con 36 anni di contributi versati da lavoro dipendente.un saluto.

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    1. SI!
      I giorni di malattia extra lavorativa possono essere riscattati.-

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  26. buongiorno dott. censori le chiedo un consiglio sono percettore di naspi, ora lavoro con contratto determinato di 6 mesi allo scadere non vi sarà continuazione ,ora presumo riprenderò la naspi,ma quello che mi chiedo se trovo un altro impiego anche solo di un mese perdo definitivamente questa domanda di naspi in essere perché ho superato i 6 mesi di lavoro oppure non sono cumulabili quindi potrei se trovo fare anche altri 6 mesi altrove ,in sintesi se uno fa più periodi lavorativi non continuativi in naspi e supera 6 mesi di lavoro perde la naspi e dovrà farne una nuova ,un saluto e grazie

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    1. La normativa prevede che con un contratto fino a 6 mesi la NASPI si interrompe e alla scadenza riprende per il periodo residuo, mentre se il contratto ha una durata superiore a 6 mesi consecutivi alla scadenza bisogna ripresentare una nuova domanda ma non si perde nulla.-

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  27. buongiorno sig. censori i giorni di malattia extra lavorativa che posso riscattare , può farmi un esempio di calcolo ,il reddito da lavoro vuole lordo ? per il calcolo della percentuale .io mi trovo in naspi per un intervento rimarrò fermo 30 giorni ,per l inps una settimana quanti giorno sono contano anche sabato e domenica? un saluto.

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    1. I calcoli li fa l'INPS in base alla retribuzione media mensile dell'ultimo anno di lavoro, quindi va presentata apposita domanda per la quale io non avrei tanta fretta perché non puoi ancora sapere se effettivamente ti sarà utile.-

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  28. Salve dottore. Sono Raffaele. Lavoro da circa 15 anni nel settore industria anche se non in modo continuativo. Nel 2020 ho lavorato per circa 6 mesi in industria e per il restante periodo sono stato in NASPI conclusasi il 10 Dicembre 2020. Nel 2021 sto prestando attività nel settore agricolo per 102 giornate. Avrò diritto secondo lei alla disoccupazione agricola? Poichè un Patronato mi ha risposto in modo affermativo un altro mi ha detto di no poichè dovrei avere la prevalenza delle giornate in agricoltura nel biennio ed invece io li ho in industria. Mi può dare un suo parere? Grazie

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    1. Ciao Raffaele!
      Purtroppo NO!
      Per il diritto all'indennità di disoccupazione agricola sono necessarie almeno 102 giornate lavorate nel biennio e deve esserci la prevalenza di lavoro agricolo mentre nel tuo caso nel 2020 non ci sono state giornate lavorate in agricoltura.-

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  29. Salve Dottore Censori,
    ho compilato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro per accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro.
    Volevo sapere visto che Lei opera in questo campo questa DID ha effettivamente rilevanza ossia funziona? Le persone vengono contattate io sono disoccupato non ho conoscenze per l'inserimento lavorativo e questo "istituto DID" fornisce qualche chiamata lavorativa oppure è un buco nero come il normale ufficio di collocamento? grazie mille distinti saluti

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    1. la DID può offrire qualche opportunità in più ma purtroppo non bisogna farsi troppe illusioni, ti consiglio quindi di rivolgerti anche alle eventuali agenzie di lavoro presenti sul tuo territorio.-

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  30. Salve dottore e complimenti per i servizio. Mi chiamo Silvana. Premetto di lavorare da oltre 20 anni e di alternare giornate in Industria ed Agricoltura. Nel 2021 ho lavorato per 102 giornate e durante i primi mesi dell’anno 2021 ero in NASPi ed ho avuto liquidate 53 giorni di NASPI. Ho diritto per intero alla DS agricola? Alcuni mi dicono che mi vengono decurtate le giornate di NASPI altri invece mi dicono che non devo superare 180 giorni indennizzati nell’anno e pertanto avendo lavorato per 102 giornate e d avendo avuto 53 giorni di NASPI per un totale di 155 gg indennizzati, La DS agricola sarà liquidata per intero senza alcuna decurtazione. Mi sa dare una lei un’informazione precisa? Grazie

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    1. Ciao Silvana!
      Ti ringrazio per i complimenti!
      Disoccupazione agricola 2022:
      giornate coperte:
      La disoccupazione agricola è un trattamento che copre un numero massimo di giornate entro il limite massimo di 365 annue.
      La copertura riguarda un numero di giornate pari a quelle lavorate, da cui vanno detratte quelle di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, quelle di lavoro in proprio, quelle indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità infortunio, etc.) e quelle non indennizzabili (espatrio definitivo, etc).-

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  31. Salve dottore, Mi chiamo Giuseppe. Nel 2021 ho lavorato in Agricoltura OTD per 151 giornate. Nel 2022 ho avuto un altro contratto a Termine OTD sempre in agricoltura fino al 31 Dicembre. Al 31 agosto cesseroo' il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie in quanto ho avuto ltre proposte di lavoro. Al 31. Agosto avrò 85 giornate. Se avrò un nuovo rapporto di lavoro OTd in Agricoltura o in Industria per ulteriori 40/50 giornate avrò diritto alla disoccupazione visto che ho rassegnato le dimissioni? O funziona e come la NASPI che vale l'ultimo rapporto di lavoro? Ossia che l'ultimo rapporto non si è concluso per dimissioni o è in essere? Grazie

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    1. Ciao Giuseppe!
      L'indennità di disoccupazione agricola può essere richiesta dai lavoratori agricoli dipendenti per i quali, nel corso dell'anno precedente, è cessato il rapporto di lavoro per termine o risoluzione del contratto o licenziamento. Nel caso di dimissioni volontarie non si ha diritto alla prestazione.-

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    2. Grazie.. Questo mi era chiaro... Ho il dubbio se dopo le dimissioni avrò un nuovo rapporto di lavoro che si protrarrà fino a fine anno potro richiedere la disoccupazione?

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    3. Ciao Giuseppe!
      Purtroppo NO!
      Con le dimissioni perdi il diritto alla disoccupazione agricola.-

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  32. Salve dott. Gianfranco, volevo capire se ultimato la naspi spettante e non avendo trovato un lavoro e avendo un isee di 6140€ con figli minori di 3 e 7 anni ,ho diritto alla asdi o qualcosa di simile?
    Grazie e una buona giornata.

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    1. Ciao Mauro!
      Purtroppo NO!
      Terminato il periodo indennizzato con la NASPI a livello statale non sono previste altre indennità; puoi eventualmente consultare i servizi sociali del Tuo Comune di residenza per verificare se è previsto qualcosa a livello locale.-

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  33. Buonasera Dottor Censori, sono un dipendente pubblico che lavora in Asl e vorrei chiederle: potrei chiedere un trasferimento per mobilità verso un ente ecclesiastico come l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti e quindi proseguire con lo stesso contratto e diritti di lavoratore del settore pubblico come avviene ad esempio con un cambio a compensazione tra due dipendenti pubblici ? Grazie

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    1. NO!
      Puoi chiedere un trasferimento solo da una sede a un'altra sede ASL e non a un ente diverso.-

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