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domenica 5 gennaio 2014

Licenziamento

Il licenziamento costituisce una modalità di cessazione del rapporto di lavoro, decisa dal datore di lavoro. Esistono diversi tipi di licenziamento a seconda dei motivi che lo hanno determinato e del fatto che si riferisca ad uno o più lavoratori. A ciascuno poi si applicano differenti regole.

Licenziamento per giusta causa

Affinché il licenziamento sia legittimo, il datore di lavoro deve giustificare la sua decisione. Il licenziamento per giusta causa scatta quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo (art. 2119 c.c.). In tal caso il datore di lavoro può recedere dal contratto senza l'obbligo di dare il preavviso, né l’indennità di mancato preavviso. Si tratta di casi così gravi da provocare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro (licenziamento in tronco).

Le tutele per il lavoratore

L'ultima Riforma del lavoro (Legge n. 92 del 2012) prevede, per i licenziamenti per giusta causa, definiti disciplinari, 2 tipi di tutele:
  • nel caso in cui il giudice accerti che non ci sia stato il fatto contestato, o che questo fosse punibile con una sanzione "conservativa" del posto di lavoro, intima il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ed a pagargli un'indennità risarcitoria (fino a 12 mensilità);
  • nel caso in cui il giudice accerti che non vi sia stata giusta causa, ma per ragioni diverse da quelle sopra elencate, condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24, senza reintegro nel posto di lavoro.


Licenziamento per giustificato motivo

La motivazione del licenziamento, necessaria per la sua legittimità, può risiedere nella presenza di un giustificato motivo. In tal caso, a differenza del licenziamento per "giusta causa", il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al lavoratore. La legge (n. 604 del 1966) distingue chiaramente tra due tipi di giustificato motivo: soggettivo e oggettivo.

Giustificato motivo soggettivo

Il "giustificato motivo soggettivo" è costituito dal "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da parte del lavoratore, ma non in modo così grave da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso, come avverrebbe in caso di licenziamento per "giusta causa". Possono costituire ipotesi di giustificato motivo soggettivo l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, minacce, percosse, assenza per malattia oltre il periodo consentito.

I licenziamenti intimati per giustificato motivo soggettivo ricadono nella stessa disciplina del licenziamento disciplinare. Nel caso in cui il giudice accerti che non c'è stato il comportamento punibile dal lavoratore, o quando tale comportamento ricada nelle condotte punibili con una sanzione di tipo diverso ("conservativa" del posto di lavoro), ordina il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennità risarcitoria. Nel caso in cui il giudice accerti che non vi è un giustificato motivo soggettivo, ma per ragioni diverse da quelle che consentono il reintegro, ordina il pagamento di una indennità compresa tra 12 e 24 mensilità.

Giustificato motivo oggettivo

Il "giustificato motivo oggettivo" riguarda i casi di licenziamento dovuto a "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". Non riguarda pertanto il comportamento del lavoratore. Tra i casi più frequenti, individuati dalla giurisprudenza come giustificato motivo oggettivo, vi sono: cessazione dell'attività, fallimento, riorganizzazione aziendale; ma anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, o la sua carcerazione.

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - definito come "economico" dalla Riforma del lavoro del 2012 - il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24. Il reintegro nel posto di lavoro, che prima della Riforma era automatico, in caso di licenziamento giudicato illegittimo, può essere ordinato dal giudice solamente nel caso in cui si provi che esso è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari.


Il nuovo regime sanzionatorio

La Legge n. 92 del 2012, cioè la Riforma del lavoro di Fornero, ha profondamente modificato la disciplina delle tutele del licenziamento, passando dalle sanzioni previste nel vecchio art. 18 (reintegrazione o riassunzione accompagnate da un'indennità), a 4 diversi regimi sanzionatori, individuati in base alla gravità dei vizi del licenziamento. Le nuove sanzioni, in particolare, sono:
  • reintegrazione con risarcimento integrale (pari a tutte le mensilità perdute ed ai contributi on versati); si applica in caso di licenziamento discriminatorio;
  • reintegrazione con risarcimento limitato nel massimo di 12 mensilità; il lavoratore ha la facoltà di optare per le 15 mensilità al posto del reintegro; si può applicare, a discrezione del giudice, in caso di licenziamento disciplinare;
  • indennità risarcitoria, tra le 12 e le 24 mensilità, senza versamento contributivo; si può applicare, a discrezione del giudice, in caso di licenziamento disciplinare;
  • indennità risarcitoria in misura ridotta, da 6 a 12 mensilità.

Impugnazione del licenziamento

Il licenziamento, per essere valido, deve non solo essere giustificato, ma deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta (Legge n. 108/1990, art. 2, c. 2).

La motivazione, a seguito della Riforma del Lavoro 2012, deve essere contestuale al licenziamento: il datore di lavoro deve cioè comunicare i motivi del licenziamento già nella lettera inviata al dipendente.

Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo, può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L’impugnazione va fatta in forma scritta, anche tramite lettera raccomandata spedita al datore, ovvero "con qualsiasi atto scritto, anche extra-giudiziale, idoneo a rendere nota la sua (del lavoratore) volontà". In tal caso, è meglio farsi assistere dai sindacati.


Disciplina dei licenziamenti collettivi:

La disciplina dei licenziamenti collettivi è caratterizzata dalla dimensione occupazionale dell'impresa, (la quale deve impiegare più di 15 dipendenti), dal numero dei licenziamenti, (che devono coinvolgere almeno 5 dipendenti), e dall'arco temporale di 120 giorni entro i quali devono essere effettuati i licenziamenti stessi.-

La scelta dei lavoratori da licenziare non è libera; il datore di lavoro si deve attenere ai criteri di scelta indicati nei contratti collettivi o, in mancanza, ad una valutazione comparata dei criteri indicati nell'art. 5 L. 233//91, quali:
  • Carichi di famiglia
  • Esigenze tecnico-produttive
  • Anzianità di servizio presso l'azienda

Diritto di prelazione:

La legge 223/91, cioè la legge che disciplina il licenziamento collettivo, sancisce il diritto di prelazione, che dura un anno, all'assunzione dei lavoratori in mobilità da parte dello stesso datore di lavoro che, superato il periodo di crisi, si ritrovi nella necessità di assumere nuovi lavoratori; vale a dire che l'azienda deve dare la precedenza ai propri ex dipendenti ancora iscritti alle liste di mobilità e che nel frattempo non abbiano trovato altro lavoro.-

In caso di licenziamento individuale il diritto di prelazione dura sei mesi e la sua valenza è limitata ad assunzioni effettuate dal datore di lavoro per la stessa qualifica.-

Il diritto è limitato ai lavoratori adibiti alle stesse mansioni o mansioni equivalenti, con priorità per coloro che avevano trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale e con valutazione prioritaria, in caso di parità, per i carichi familiari e l'anzianità di servizio.-


Il preavviso di licenziamento

I Contratti Collettivi Nazionali di categoria (Ccnl) definiscono, per ogni livello di inquadramento, un periodo di preavviso, variabile anche in base all'anzianità di servizio, che datore e dipendente devono osservare prima di recedere unilateralmente dal contratto.
Il periodo da osservare è indicato nel contratto e può essere aumentato dalla trattativa individuale in sede di assunzione. Ma se ciò non è specificato nel contratto, il riferimento è il Ccnl.
Il dipendente che presenta le dimissioni o il datore che licenzia devono dare alla controparte un preavviso, durante il quale resta in vigore il rapporto di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento diventano effettivi solo al termine di tale periodo. Il preavviso serve al lavoratore ad avere un tempo idoneo a trovarsi un'altra occupazione, e al datore ad assumere un'altra persona con un eventuale periodo di affiancamento.

Diversamente, il dipendente dimissionario o il datore licenziante devono corrispondere alla controparte un'indennità di mancato preavviso, pari alle mensilità previste.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori

sabato 24 agosto 2013

Disoccupazione, Cassa Integrazione e Mobilità

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto o per licenziamento, (ma purtroppo non in caso di dimissioni), al lavoratore spetta un sostegno economico; l'indennità di disoccupazione.-

Per ottenerla occorre presentare la domanda di disoccupazione all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento e disponibilità al lavoro da dare agli uffici per l'impiego territorialmente competenti.-

Il diritto decorre dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.-

Sono necessari i seguenti requisiti:
  • Avere almeno due anni di assicurazione all'INPS.
  • Avere una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, (la malattia e la maternità obbligatoria contano, la facoltativa no).

Durata: Anni 2002/2003/2004
Al disoccupato viene corrisposta l'indennità per un periodo massimo di sei mesi fino a 49 anni, che sale fino a nove mesi per chi ha superato i 50 anni di età, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 80 del 14 maggio 2005.-
L'indennità è pari al 40% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione con un importo massimo di euro 819,62.-

Durata: Anni 2005/2006/2007
Dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2007 il periodo massimo di riscossione è stato elevato a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli di età superiore ai 50 anni.
L'indennità è pari circa al 50% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione con un importo massimo di euro 985,10:
  • Età fino a 49 anni: 50% retribuzione per i primi sei mesi + 30% per il settimo mese
  • Età superiore a 50 anni: 50% retribuzione per i primi sei mesi + 40% per i tre mesi successivi + 30% per il decimo mese

Durata: Anni 2008/2009/2010/2011/2012
dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo di riscossione è stato elevato 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per quelli di età superiore a 50 anni.-
  • Età fino a 49 anni: 60% della retribuzione per i primi sei mesi + 50% per i successivi due mesi.-
  • Età superiore a 50 anni: 60% retribuzione per i primi sei mesi + 50% per i successivi due mesi + 40% per i restanti quattro mesi.

Rioccupazione:
In caso di rioccupazione va presentata comunicazione all'INPS entro 5 giorni, per la sospensione dell'indennità di disoccupazione. L'indennità non viene sospesa per rioccupazione fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi consecutivi di effettivo lavoro, ad eccezione di contratti a chiamata. Per giornate lavorative inferiori al suddetto limite va presentata mensilmente comunicazione all'INPS, che ne tiene conto in sede di liquidazione dell'indennità di disoccupazione.-

Anno mobile:
Terminati 8 mesi di disoccupazione, se si trova lavoro ad esempio per un mese, l'indennità di disoccupazione successiva decorre dopo un anno dall'inizio della precedente indennità.-

Indennità sostitutiva del mancato preavviso:
Se all'assicurato è pagata un'indennità sostitutiva del mancato preavviso, l'indennità di disoccupazione è corrisposta a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate.-


INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

Requisiti per anno 2012 
Per tutti i lavoratori stagionali e precari, non solo del commercio e turismo, ma anche industria, artigianato, scuola e pubblico impiego in genere.-
Spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro nell'anno 2011 escluso dimissioni

Per ottenerla occorre presentare la domanda entro il 31/03/2012

Sono necessari seguenti requisiti:
  • Aver avuto dal 01/01/2011 al 31/12/2011 un rapporto di lavoro dipendente di almeno 78 giornate , in cui ci siano giornate di effettivo lavoro.
  • Avere almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene richiestal'indennità: ad esempio, per le indennità pagate nel 2012, il contributo deve essere stato versato  entro la fine del 2009.
  • Avere un'anzianità assicurativa di almeno due anni

L'indennità è pari al 35% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, con un importo massimo di euro 998,50; per i primi 120 giorni e al 40% della retribuzione dal 121° giorno fino ad un massimo di 180 giorni.-

I lavoratori hanno diritto ad essere indennizzati soltanto per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente.-

Con il diritto all'indennità di disoccupazione si matura anche il diritto all'accredito dei contributi figurativi, utili per la pensione.-

Con il diritto all'indennità di disoccupazione, coloro che sono in possesso dei requisiti maturano anche il diritto all'assegno al nucleo familiare.-


DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Requisiti per anno 2012

Per chi ha effettuato 102 giornate di lavoro nel biennio e 2 anni di anzianità assicurative ha diritto alla disoccupazione agricola, le domande vanno presentate entro il 31 marzo 2012.-
E' importante inoltre sapere che:
  • Trattamento di disoccupazione agricola unico senza più distinzione tra trattamento ordinario e trattamenti speciali 
  • Per tutti la misura è pari al 40% del salario per il numero delle giornate 
  • Con il diritto all'indennità di disoccupazione, colo che sono in possesso dei requisiti, maturano anche il diritto all'assegno familiare 


DISOCCUPAZIONE APPRENDISTI

L'art. 19 L. n. 2/2009 ha previsto in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente all'intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali un assegno in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento.
L'assegno, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione, sarà erogato ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto anticrisi, (29 novembre 2008), e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per una durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, ovvero un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità.
In caso di licenziamento il trattamento è corrisposto per la durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento.-
L'apprendista deve farne domanda entro 68 giorni dal licenziamento.-



CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIG)


La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:
eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
situazioni temporanee di mercato.

Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell'Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2009 è di € 886,31 ed è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).

I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione . La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima
comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa.


CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)

Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:
  • imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;
  • imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro;
  • imprese di vigilanza.

Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario.
La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.
Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione.

Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio. L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte.
L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2009 tale importo è di € 886,31; il limite è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).
Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%.
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti. Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria sede dell'Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.


INDENNITÀ DI MOBILITÀ

È una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:
  • esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
  • licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
  • licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.

Il lavoratore ne ha diritto quando:
  • è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;
  • ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
  • può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.
I requisiti:

Età del lavoratore Aziende del centro-nord Aziende del mezzogiorno
Fino a 39 anni 12 mesi 24 mesi
da 40 a 50 anni 24 mesi 36 mesi
oltre 50 anni 36 mesi 48 mesi

Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore.
In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione. La domanda di indennità va indirizzata all'Inps e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 68 giorni dal licenziamento. L'indennità di mobilità decorre:

  • dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.

Per i primi 12 mesi:100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
Per i periodi successivi:80% del predetto importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2009 è di € 886,31 lordi mensili (netto € 834,55), elevato a € 1.065,26 lordi mensili (netto € 1.003,05) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.
L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

Il trattamento si interrompe quando l'interessato:
  • viene cancellato dalle liste di mobilità;
  • viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
  • raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.
Anno 2014:
Età del lavoratore
Aziende del centro-nord
Aziende del mezzogiorno
 Fino a 39 anni
 12 mesi
 24 mesi
 da 40 a 50 anni 
 24 mesi
 36 mesi
oltre 50 anni 
 36 mesi
 48 mesi

Anno 2015:
Età del lavoratore
Aziende del centro-nord
Aziende del mezzogiorno
 Fino a 39 anni
 12 mesi
 12 mesi
 da 40 a 50 anni 
 18 mesi
 24 mesi
oltre 50 anni 
 24 mesi
 36 mesi

Anno 2016:
Età del lavoratore
Aziende del centro-nord
Aziende del mezzogiorno
 Fino a 39 anni
 12 mesi
 12 mesi
 da 40 a 50 anni 
 12 mesi
 18 mesi
oltre 50 anni 
 18 mesi
 24 mesi

Dal 01/01/ 2017:
Età del lavoratore
Aziende del centro-nord
Aziende del mezzogiorno
 Fino a 39 anni
 12 mesi
 12 mesi
 da 40 a 50 anni 
 12 mesi
 12 mesi
oltre 50 anni 
 12/18 mesi
 12/18 mesi




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Gianfranco Censori