sabato 4 gennaio 2020

ISE - ISEE anno 2020

RIFORMA ISEE

ISEE Anno 2020

Tipologie DSU:

la dichiarazione sostitutiva unica da compilare si differenzia in base alla prestazione sociale da richiedere. Con la riforma ISEE sono state previste tre tipologie di DSU:
mini,
integrale
corrente.
Sebbene per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate sia necessario soltanto l’ISEE 2020 mini, ci sono casi particolari in cui è richiesta la consegna di un modello specifico, come per quanto riguarda le prestazioni di diritto allo studio universitario per le quali serve, appunto, l’ISEE università.

ISEE corrente:

Al fine di poter effettuare il calcolo dell’ISEE corrente devono verificarsi le seguenti condizioni alternative:
cessazione, sospensione o variazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di uno dei componenti del nucleo familiare;
cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, purché tale impiego sia durato almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti;
cessazione di un rapporto di lavoro autonomo durato almeno 12 mesi consecutivi.
Ove si sia realizzata una delle sopra indicate condizioni, se ne devono quindi verificare due contemporaneamente:
variazione lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare (nel rispetto dei criteri visti nell’elenco precedente);
variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ultimo modello ISEE calcolato secondo i criteri ordinari.
Il Decreto crescita aggiunge una terza condizione:
la perdita di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari esenti IRPEF
al fine di poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:
il possesso di un modello ISEE in corso di validità;
una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo familiare;
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto al reddito calcolato nell’ISEE ordinario.

Documenti ISEE relativi al nucleo familiare:

stato di famiglia;
codice fiscale;
documento d’identità valido;
ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
saldo contabile dei depositi bancari e postali;
estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2018;
azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;
dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
contratto di assicurazione sulla vita.

Situazione reddituale:

Per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi modello Unico o modello 730 bisognerà avere a disposizione la Certificazione Unica 2019 (ex Cud), sempre relativa ai redditi 2018.-
Bisogna inoltre presentare i seguenti documenti per il calcolo modello Isee 2020 e DSU:
certificati di invalidità;
documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari).

Situazione patrimoniale:

Ai fini del calcolo e della compilazione della DSU ai fini ISEE 2020 sarà necessario essere a disposizione anche dei dati relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2018.
I documenti necessari sono, nel dettaglio, quelli relativi a:
titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc;
saldo e giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e postali, libretti postali e simili.
mutui (Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà (Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni);
assicurazioni sulla vita;
targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.




Dal 2015 cambiano le regole sull'ISEE, l'indicatore della situazione economica da produrre per avere accesso a prestazioni legate al reddito (rette per l'università, mense ecc) per evitare che siano favoriti gli evasori. Il nuovo indicatore considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti. Aumenta il peso della componente patrimoniale considerando il valore degli immobili rivalutati ai fini IMU. Si tiene conto delle famiglie numerose e della presenza nel nucleo di disabili.
Per rilasciare l’attestato ISEE, sulla base del quale il cittadino può chiedere alla pubblica amministrazione prestazioni gratuite o a prezzo agevolato (asilo nido, università trasporti, sussidi, ecc.), L’INPS calcola i redditi di ciascun componente il nucleo familiare. I redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della richiesta (dichiarazione sostitutiva unica). Per le spese e le franchigie che si riconoscono in favore del cittadino e che riducono la misura del reddito finale si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della richiesta.
Quali sono esattamente i redditi presi in considerazione? Praticamente tutti. In particolare

  1. I redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (retribuzioni, pensioni, ecc.); 
  2. I redditi esenti da IRPEF; 
  3. I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), percepiti da parte di amministrazioni pubbliche:
  4. I redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU.-
A essi vengono sottratti i seguenti importi: a) gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale o al divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli; b) una serie di spese, fino a un massimo di 5.000 euro, relative alla situazione di disabilità, come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida; c) i redditi agrari degli imprenditori agricoli; d) il valore del canone anno previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo); e) le spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità delle persone; f) una quota delle spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale.


Come si calcola l’ISEE?

L’ISEE si calcola sommando l’Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE.
Le modifiche sostanziali rispetto al precedente ISEE riguardano:
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR);
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste.

Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nel nuovo decreto: l’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione. Quindi diventa vincolante per tutte le Regioni.
Infine un aspetto tecnico riguarda l’introduzione della possibilità di calcolare l’ISEE corrente, cioè di chiedere un “ricalcolo” dello stesso nel caso in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo.


L’indicatore della situazione reddituale (ISR)

Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.
La reale novità introdotta dall’articolo 5 della cosiddetta Legge “salva Italia” è l’inclusione nell’ISR della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
Il decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche, in sintesi:
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
  • le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;
  • il redditi figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);
  • assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
  • ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato all’estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato).
Vista l’enorme rilevanza dell’ultima voce è opportuno indicare cosa questa possa includere stando alla bozza di decreto:
  • tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra;
  • pensione sociale;
  • assegno di maternità;
  • contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
  • carte di debito cioè buoni che abbiano un controvalore monetario dichiarato (es. social card);
  • assegni di cura;
  • contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale;
  • ogni altro contributo pubblico.
Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie:
  • per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000 incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
  • per chi risiede in abitazione di proprietà sono previste franchigie e detrazioni ma che incidono sull’indicatore patrimoniale e non su quello reddituale;
  • fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.
Dalla somma di tutti i redditi nel caso in cui siano presenti nel nucleo persone con disabilità sono previste specifiche detrazioni diverse a seconda della gravità della disabilità e dell’età della persona:
  • persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
  • persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
  • persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.


L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell’ISEE.

Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE. Rispetto all’ISEE precedente è stata ridotta la franchigia sulla componente mobiliare e considerando il patrimonio all’estero. Sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro

Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento “di favore” alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto dell’eventuale mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
Il totale dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del ISE.


Le scale di equivalenza

L’articolo 5 della Legge Salva Italia indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).

Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.

Numero componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
Maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.


Diversificazione dell’ISEE

Dalla lettura del decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell’ISEE a seconda del tipo di prestazioni agevolate.
Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA).
Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.


ISEE e prestazioni socio-sanitarie

Il computo di “favore” viene previsto, come detto, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Una ulteriore precisazione viene fissate per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.
Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
Caso tipico: retta per gli asili nido.
In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.


ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

La formula più “restrittiva” riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.
In questo caso il calcolo dell’ISR è potenzialmente diverso perché non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale (badanti).
Inoltre anche il nucleo su cui conteggiare l’ISEE ha una diversa composizione. Infatti nell’ISEE, in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva, tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati “componente aggiuntiva” del nucleo originario. Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta “componente aggiuntiva” cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui la “componente” aggiuntiva sia a sua volta una persona con disabilità.

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell’ISEE.
Anche in questo caso il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento.
Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d’origine (caso tipico in “fuori sede”) da meno di due anni.

Su quali prestazioni economiche si applica l’ISEE

Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

Nel decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito e riguardano:
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.446 euro)
  • l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro.
Le soglie sono sottoposte a revisione ISTAT annuale.

Non sono fissate soglie ISEE per l’indennità di accompagnamento (oggi non c’è limite reddituale), né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, ciechi civili sordi che continuano ad essere erogate riferendosi al reddito personale.


Elenco documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione ISEE 2016:


  1. Documento d’identità del dichiarante.
  2. Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare.
  3. Se la casa è in locazione, copia del contratto di locazione.
  4. Se sono presenti persone con disabilità, certificazione attestante la disabilità.
  5. Se sono presenti persone intestatarie di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto, targa o estremi di registrazione al PRA o RID.
  6. Modello 730/2014 o Modello UNICO/2015 o modello CUD/2015 relativo ai redditi del 2014.
  7. Certificazione dei redditi anno 2014 prodotti in uno stato estero, compresi i redditi relativi agli immobili.
  8. Certificazione relativa ai redditi del 2014 assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta.
  9. Certificazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2014 (borse di studio o per attività di ricerca, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, assegno di cura, contributo affitto, social card, indennità di accompagnamento, rendite INAIL ecc.) percepite nel 2014.
  10. Importo relativo ad assegni effettivamente percepiti/corrisposti nel 2014 per il mantenimento di coniuge e/o figli.
  11. Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno d’imposta 2014.
  12. Per tutte le tipologie di conto corrente, deposito a risparmio libero/vincolato, libretti nominativi e al portatore è necessario fornire il saldo al 31/12/2015, la giacenza media annua riferita al 2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
  13. Per i titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, partecipazioni azionarie, azioni o quote di organismi di investimento (OICR) o società di gestione del risparmio (SGR) italiane o estere è necessario fornire il valore al 31/12/2015, codice IBAN, codice fiscale operatore finanziario.
  14. Per le imprese individuali, le partecipazioni in società è necessario fornire il valore del patrimonio netto.
  15. Per i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, è necessario fornire la somma dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
  16. Se si è proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù) su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) è necessario fornire documentazione che attesti rendita catastale/valore e quota di possesso aggiornati al 31/12/2015.
  17. Quota capitale residua al 31/12/2015 del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli immobili.


Acquisizione informazioni:

  • autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità
  • acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF
  • acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare


Franchigie per disabili:


Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.

Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.

Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
  • 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
  • 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
  • 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.

ISEE Corrente:

In caso di variazione della condizione lavorativa di un componente del nucleo familiare con uno scostamento pari al 25% rispetto alla condizione reddituale precedentemente accertata nell’ISEE, il cittadino per richiedere un nuovo calcolo ISEE corrente al fine di aggiornare i dati reddituali deve:
  • Essere in possesso di un ISEE 2016.
  • Avere avuto una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti del nucleo familiare.
  • Avere avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al una DSU già presentata, e variata causa di un evento avverso che ha modificato la situazione 25% rispetto a quella indicata nel precedente ISEE ancora in corso di validità e calcolato in maniera ordinaria.-

ISEE per le tasse universitarie :

Uno studente non viene fatto rientrare nel nucleo familiare dei genitori solo se ha entrambe le seguenti caratteristiche:


  • se, al momento della domanda di prima iscrizione al corso di laurea, ha la residenza da almeno due anni al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine e in un alloggio che non appartiene a nessun membro della sua famiglia di origine;
  • se ha un’adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.


Come si calcola la consistenza del patrimonio immobiliare


A partire da quest'anno gli immobili verranno dichiarati utilizzando come valore la base imponibile ai fini Imu, che si ricava moltiplicando per 168 il valore della rendita catastale. Nel caso in cui l'immobile sia gravato da mutuo, il valore da dichiarare è pari al valore d'acquisto meno il debito ancora in atto nei confronti della banca. Nel caso dell'abitazione principale, il valore dell'immobile, che eccede l'eventuale debito con la banca, deve essere ulteriormente ridotto di 52.500 euro incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.-


Come si calcola la consistenza del patrimonio mobiliare


A partire dallo scorso anno la consistenza del patrimonio mobiliare da inserire nel modello DSU non deve essere valutata al 31/12 dell'anno precedente ma con un valore rappresentativo dell'intero anno. La scelta del legislatore, per assicurare maggiore equità ed evitare manovre elusive, è stata quella di richiedere l'inserimento del valore della giacenza media del patrimonio mobiliare, una media ponderata della giacenza annua. Per calcolare la giacenza media del conto corrente è necessario analizzare gli estratti conto e moltiplicare le singole giacenze per i giorni in cui sono rimaste immutate. La somma dei prodotti così ottenuti deve essere divisa per 365 e il calcolo si annuncia piuttosto complicato nel caso in cui il conto corrente abbia subito molte movimentazioni. Nel caso in cui la consistenza al 31/12 sia superiore rispetto alla giacenza media, nella DSU deve essere inserita la consistenza a fine anno, mentre nel caso contrario è necessario inserire la giacenza media, a meno che la diminuzione patrimoniale non derivi dall'acquisto di un immobile. É prevista una franchigia di 6.000 euro sull'ammontare del conto corrente, elevata in presenza di nuclei familiari composti da più persone. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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80 commenti:

  1. Buongiorno dott. Censori
    Una famiglia di 5 persone con 3 minori e due lavoratori dipendenti, nel caso in cui uno dei due coniugi (lavoratore dipendente) cambia la residenza per usufruire le agevolazioni prima casa su un nuovo acquisto, il valore ISEE aumenterebbe o diminuirebbe?
    Grazie in anticipo

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    1. Ciao Ezio!
      La normativa sulle agevolazioni per la prima casa per entrambi i coniugi su due case diverse ultimamente è cambiata, ti consiglio quindi di informarti bene prima di procedere e comunque l'ISEE aumenterebbe per il valore del nuovo acquisto perché verrebbero comunque considerati redditi e patrimonio di entrambi i coniugi a prescindere dalla loro residenza.-

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  2. Buonasera dottor Censori vorrei un chiarimento a proposito di ISEE. ho un'amica che ha un figlio minore, il padre del ragazzino le passa €200 al mese per il mantenimento, però loro non erano sposati e non c'è una sentenza di tribunale o comunque un accordo legale che stabilisca questo pagamento. la mia amica ha fatto l'ISEE e si è trovata anche il reddito dell'ex compagno, che tra l'altro vive altrove ed ha una nuova compagna. È corretta questa procedura? Mi sembra strano. Grazie

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    1. Purtroppo SI!
      La procedura è corretta in quanto il ragazzino ha due genitori e se non viene regolamentata per legge la loro situazione ai fini ISE-ISEE entrambi fanno parte del nucleo familiare con tutto quello che ne consegue.-

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    2. E se per ipotesi il padre avesse un nuovo figlio con la nuova compagna avrebbe due Isee con due famiglie?

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    3. Domanda numero 2, più mirata. C'è un modo per sistemare le cose per evitare che tutto il reddito del padre finisca negli ISEE della madre?

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  3. Buongiorno dottor Censori vorrei un chiarimento a proposito di ISEE: se due persone vivono nella stessa casa, con la stessa residenza , senza nessun vincolo,
    isee viene cumulato ,o ognuno lo può fare per conto suo.Grazie

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    1. Come per lo stato di famiglia diverso, l'unico caso in cui è possibile avere due Isee diversi abitando nella stessa residenza è quello in cui i soggetti conviventi non sono uniti da vincoli affettivi, di parentela, di matrimonio, affinità, adozione, tutela.-

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  4. BUONA sera signor censori una info..ma L' assegno unico quanto incidera' sul calcolo finale del ISEE? spero non venga considerato e se ci sono cambiamenti x isee 2023 saluti dalla puglia!

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    1. L'assegno unico è ininfluente ai fini del calcolo dell'ISEE in quanto non costituisce reddito.-
      Il problema però è che il nuovo governo sembra intenzionato ad apportare delle modifiche quindi da gennaio del prossimo anno potrebbero esserci dei cambiamenti.-

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  5. Buongiorno Gianfranco, nel 2021 ho preso l'indennità onnicomprensiva covid una tantum di 2400 e poi 1600, totale 4000. Ho fatto l'isee e nel calcolo l'INPS ha inserito le 4000 euro, facendomi superare la soglia di 15000 euro e non posso avere il bonus luce e gas che con la finanziaria è salito fino alla soglia di 15000. Hanno sempre detto che questi aiuti non andavano dichiarati né nel 730 e neanche nella dsu. Questa è una beffa prima danno e poi tolgono. È giusto quello che ha fatto l'INPS o devo rifare l'isee togliendo le 4000 euro e così rientro sotto la soglia dei 15000 euro?

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    1. Purtroppo è giusto quello che fatto l'INPS nel senso che l'indennità onnicomprensiva non costituisce reddito ma va considerata ai fini ISE-ISEE.-

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  6. Buonasera Dott. Censori, sto compilando l'ISEE e al quadro FC3 patrimonio immobiliare ho un dubbio: possiedo appartamento e garage nello stesso stabile, sono due unità catastali separate, considerando che è pertinenza dell'appartamento ai fini IMU posso accorpare le due rendite e calcolare un unico valore e riportarla in un solo rigo del suddetto quadro FC3 e spuntare casa di abitazione? Grazie

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    1. SI!
      Trattandosi di una pertinenza dell'appartamento puoi accorpare le due rendite e calcolare un unico valore da riportare nel quadro FC3 e spuntare casa di abitazione.-

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    2. Buongiorno Gianfranco, l'11 gennaio avevo dato la risposta ad Antonio che secondo me la pertinenza dell'abitazione principale va inserita sempre a parte e non calcolata in un unico valore con la casa principale. Ho avuto la conferma da due patronati, lo puoi confermare anche tu o sei convinto del contrario.

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    3. OK!
      Ti ringrazio per la precisazione!!!

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  7. Risposte
    1. Non vorrei contraddire ma sono quasi certo che la pertinenza per il calcolo dell'isee si mette a parte e non con l'abitazione principale

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  8. Buonasera, nell'ISEE precompilato mi compare nella sezione TRATTAMENTI EROGATI DALL’INPS un importo di 544 euro e non riesco a capire cosa sono; non ho ricevuto nessun trattamento INPS nel 2021, solo gli assegni familiari che mi venivano pagati in busta paga. Saranno questi? Gli importi degli assegni familiari del 2021 sono considerati reddito ai fini ISEE 2023? grazie

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    1. Purtroppo non posso esserti d'aiuto perché le opzioni possibili possono essere diverse, quindi solo l'INPS può rispondere al tuo quesito.-

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  9. Buonasera, compilando Isee 2023 risulta differenza negativa (A - B) tra saldo c/c e giacenza media.
    Avendo acquistato titoli e versando periodicamente dal conto corrente a diversi fondi di investimento per importo superiore alla differenza negativa, posso barrare la casella per la compilazione dell'incremento del patrimonio mobiliare. Quello che non mi è chiaro è se nel conteggio, oltre agli importi dei nuovi investimenti (che costituiscono appunto un incremento) devo anche togliere gli importi dei disinvestimenti (ho venduto dei BTP prima della scadenza). In pratica dovrei fare la somma algebrica tra le somme investite e disinvestite nel periodo, quindi posso calcolare l'incremento facendo la differenza tra anno 2020 e 2021 dei rapporti? Ringrazio per la risposta.

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    1. SI!
      Puoi calcolare l'incremento facendo la differenza tra investimenti e disinvestimenti.-

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    2. grazie! mi scuso se approfitto...mentre: gli importi che mio marito (appartenente allo stesso mio nucleo) gira dal suo conto personale ad uno cointestato (per esempio 1000 euro: costituisce incremento 500 per me, decremento 500 per lui (1000 decrem+500 increm)?
      I bonifici provenienti o verso persone che non sono del nostro nucleo vanno considerati per l'incremento del patrimonio? grazie ancora per l'importante aiuto... saluti, buona serata

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    3. Attenzione:
      L’importo del patrimonio mobiliare è dato dal maggior valore tra la somma dei saldi e la somma delle giacenze medie, e non dalla somma dei singoli valori più alti tra saldo e giacenza per ciascun rapporto.
      Esempio:
      Ipotizzando che il sig. Mario rossi abbia un patrimonio di 60000 euro il 01/01 e decide di versarne 14000 su un c/c ed i restanti 46000 in un buono postale. A metà anno esatto sposta 4000 dal c/c al buono fruttifero e così rimane fino a fine anno.
      A fine anno il c/c avrà un saldo di 10000 euro e il buono postale un saldo di 50000, per un totale di 60000.
      La giacenza media del c/c sarà di 12000 euro, mentre quella del buono postale sarà di 48000 per un totale sempre di 60000.
      Lo spostamento non incide sulla consistenza patrimoniale che sarà per l’intero anno sempre di 60000 euro. Per cui in tal caso il sig. Rossi dovrà indicare 60.000 euro nella dichiarazione ISEE.-

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    4. Avendo importo totale giacenza media superiore a saldo c/c , ho barrato la casella (riporto) "nel secondo anno precedente DSU, l'incremento di altre componenti il patrimonio mobiliare e immob è stato superiore o uguale alla differenza tra la giacenza media e il saldo al 31/12" e sto quindi provvedendo a calcolare tale incremento (che deve essere ed è superiore all'importo della differenza B-A) per riportarlo nell'apposito campo in dichiaraz ISEE FC2 - Sez I (così facendo l'ISEE verrà calcola sul saldo al 31/12 anzichè sulla giacenza media).
      la mia giacenza media "totale" è superiore al saldo "totale" 31/12 perché nel caso sono stati fatti acquisti di altre componenti il patrimonio mobiliare (acquisti titoli di stato, certificati deposito, obbligaz e fondi investimento) e trasferimenti ad altri componenti il nucleo familiare tramite bonifico (ad esempio bonifici da marito a favore moglie). Tali operazioni nella totalità "giustificano" la differenza negativa tra B-A (perchè di ammontare superiore rispetto a tale differenza ) e sono menzionate proprio nel modello ISEE nel quadro FC2 - Sez I per il conteggio dell'incremento.
      Pertanto se il marito trasferisce con bonifico alla moglie supponiamo, 10.000 euro, tale cifra non costituirà , ai fini del conteggio di cui sopra, per lui un incremento del patrimonio e per la moglie un decremento? Mi scuso se mi sono dilungato, l'Inps in merito non risponde e non si trovano istruzioni su tale conteggio. Ringrazio e saluto cordialmente
      Se così non fosse l'importo (incremento) da riportare nel campo FC2 - Sez I perchè ho barrato casella, come si calcolerebbe?

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    5. La normativa prevede che tu debba indicare l'importo più elevato tra il saldo e la giacenza media come risulta dalla documentazione in tuo possesso, senza varianti.-

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  10. Buongiorno,
    ho 3 domande:
    1 - la quota residuo di mutuo è più alta del valore ai fini IMU dell'immobile. Segno comunque l'importo più alto o segno lo stesso importo del valore ai fini IMU?
    2 - Il valore ai fini IMU che viene in automatico nella precompilata e sicuramente corretto o devo ricalcolarlo?
    3 - Nel patrimonio mobiliare ho un'assicurazione, il valore da segnare è quello dei premi totali versati o solo l'importo riscattabile?
    Grazie mille.

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    1. - Va dichiarato il valore ai fini IMU.-
      - Dovrebbe essere corretto.-
      - Il valore da segnare è quello dei premi totali versati.-

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  11. Buongiorno, la ringrazio per il lavoro che svolge. Ho sbagliato a compilare il quadro FC3 del patrimonio immobiliare e mi sballa di molto l'isee, come posso rimediare? ho già inviato la dichiarazione, posso farne una nuova? Posso modificarla?
    Grazie ancora.

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    1. Come si rettifica una DSU:
      Ci sono due modi:
      - con un modello integrativo FC3, che è un apposito modello con cui aggiungere i dati mancanti;
      - ripetendo la procedura dall'inizio, quindi compilando nuovamente la DSU facendo attenzione ai dati corretti.

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  12. Buongiorno



    Mi ricollego a questo post in quanto mi sembra attinente

    l’anno scorso ho presentato l’isee in maniera precompilata.

    Da questo isee ho ricevuto diversi bonus. Però mi accorgo solo ora di un errore , non ho inserito (mi pare strano non fosse già inclusa nella precompilata) la mia compagna nel mio nucleo.

    Ho rifatto i calcoli personalmente , ed anche se l’avessi inserita, avrei comunque percepito tali bonus , restando sotto la soglia, pur aumentando di poco l isee.

    Che può succedere adesso? Se in seguito a controlli accertassero questa anomalia? Ok che l'isee ha delle "omissioni" fatte in buona fede, ma non avendo ricevuto vantaggi da questa dichiarazione erronea non so cosa possa scattare in caso di controlli. Cosa mi consigliereste di fare? Rivolgersi ad un CAF?

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    1. Secondo me visto che è già trascorso un anno lascia tutto così, se si accorgono darai le tue spiegazioni, ma ci sono molte possibilità che nessuno ti chiamerà

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  13. Grazie per la risposta. Ero preoccupato dal fatto che leggendo quà e là fossero previste sanzioni da un minimo di 5000 euro circa per isee errato....

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    1. Sono previste sanzioni solo si è usufruito di benefici ai quali non si aveva diritto.-

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  14. Salve,
    mi chiedevo se nel caso di un soggetto pensionato con disabilità grave, accertata dall'inps nel 2022 e con decorrenza 2022, si potesse fare isee socio-sanitario 2023 compilando la sezione "disabilità" (Modulo FC.1 Quadro FC7) inserendo appunto gli estremi di questo verbale inps. so che l'isee è di pertinenza del 2^ anno precedente a quello in cui si sta facendo, cioè 2021 per il 2023, perciò mi è sorto questo dubbio.

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    1. E' vero che ai fini ISE-ISEE vanno dichiarati redditi e patrimonio riferiti al 2° anno precedente, ma per quanto riguarda la disabilità deve solo risultare già accertata da apposito verbale al momento della presentazione della richiesta dell'ISEE socio sanitario.-

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  15. Buongiorno dott. Censori
    Devo acquistare dei BTP antro il 31 /12/2023 ,vanno indicati nella dichiarazione ISEE ? Grazie

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    1. Ciao Ezio!
      SI!
      Anche i BTP vanno dichiarati ai fini ISE-ISEE, quindi quelli acquistati entro il 31/12/20023 andranno dichiarati nel 2025.-

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  16. Buongiorno, grazie per la risposta.
    Leggevo che con la nuova manovra finanziaria 2024 erano esclusi dal calcolo ISEE i buoni postali e BTP . Quindi non è stata più inserita questa agevolazione? Grazie ancora

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    1. Ciao Ezio!
      Fino a quando la manovra finanziaria non verrà approvata dei due rami del parlamento è inutile formulare ipotesi.-

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  17. Buonasera, volevo sapere se il figlio maggiorenne non più a carico irpef perchè lavora , ma con la residenza nel nucleo del padre , il suo reddito e c/c , vanno inseriti nell'isee del nucleo familiare.Grazie

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    1. SI!
      Ai fini ISE-ISEE fanno parte del nucleo familiare tutti i familiari che hanno la stessa residenza, a prescindere quindi dal fatto che uno dei componenti sia o meno a carico di altri familiari-.-

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  18. Buongiorno Gianfranco, ho dei dubbi nell'applicazione della franchigie sui redditi. Il 2 gennaio quando farò l'isee avrò sia il reddito da pensione che è 10000, sia il reddito dipendente 10000. La franchigia sarà di 3000 sommando 2000 per reddito dipendente e 1000 reddito pensione, oppure mi scalano solo 2000, ma non sarebbe giusto perché se non fossi andato in pensione avrei avuto 3000 di franchigia. Poi ci sono anche i redditi di mia moglie, circa 25000 da dipendente e penso che anche lei avrà la sua franchigia che sommata alla mia dovremmo avere una franchigia di 5000 oppure 60000? In attesa auguri di buon anno

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    1. Ciao Francesco!
      Ai fini ISE - ISEE fa fede la dichiarazione dei redditi quindi l'INPS prenderà automaticamente i dati dal 730 che presumo presenterai insieme a tua moglie.-

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  19. Buonasera dott.Censuri , devo fare dei buoni fruttiferi postali ai miei figli . Leggevo sulla nuova manovra che i titoli di stato come i BTP non vanno inseriti nella dichiarazione isee. Anche i buoni fruttiferi postali non vanno inseriti? Me lo conferma gentilmente. Grazie in anticipo

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    1. Ciao Francesca!
      Ai fini ISE-ISEE Il patrimonio mobiliare è composto dalle voci possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, quindi nel tuo caso mi pare prematuro porsi il problema, perché nel frattempo la normativa potrebbe cambiare ancora.-

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  20. Buona sera Gianfranco, possiedo 1/3 dell'abitazione (gli altri 2/3 sono di 2 miei fratelli, però nella casa ci abito io con la mia famiglia. Nella compilazione Isee posso mettere quest'abitazione come casa principale anche se ne possiedo 1/3? Da premettere che ho portato la residenza il 3 gennaio di quest'anno e quindi nel 2022 ero residente in un comune diverso anche se abitavo sempre in questa casa come non residente.

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    1. Ciao Franco!
      SI!
      Ai fini ISE-ISEE fa fede la residenza quindi se si è proprietari della casa in tutto o in parte o se si è in affitto è ininfluente.-

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  21. Buongiorno, volevo chiedere se è cambiato qualcosa per disabili, nel senso che, ero a conoscenza che non sono fissati limiti isee per indennità di accompagnamento (oggi non vi sono limiti reddituali) e per le prestazioni assistenziali, ossia pensione di invalidità, che continua ad essere erogate riferendosi al reddito personale, cosi come pure pensione di reversibilità.
    Ringrazio..

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  22. Buona sera Gianfranco, volevo chiederle due cose una per me e una per mio cognato.
    Quella mia:
    Il mese prossimo avrò la residenza nell'abitazione dove vivo da 5 anni e ho sempre fatto l'isee senza abitazione principale perchè residente in un altro paese. Appena avrò la residenza posso fare l'isee il giorno dopo e mettere la spunta abitazione principale anche se nel 2022 ero residente in un'altra abitazione.
    Situazione mio cognato:
    Si trova in affitto dal 1/1/2024, può mettere quanto paga di affitto in questo isee anche se nel 2022 non era in affitto?
    Io penso che in entrambi i casi ha valore la situazione attuale.
    Grazie per la risposta che mi vorrà dare

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    1. - SI!
      Ai fini ISE-ISEE fa fede la residenza che si ha al momento della richiesta.-
      - NO!
      Ai fini ISE-ISEE fa fede la residenza che si al momento della richiesta, ma i redditi e il patrimonio di riferimento sono quelli di 2 anni prima.-

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    2. Grazie per la risposta, per quanto riguarda mio cognato nel frattempo ho telefonato al caf e mi ha detto che si può mettere l'affitto iniziato quest'anno ma i redditi quelli di 2 anni prima. Però non ho capito se lei ha scritto la stessa cosa oppure non possiamo mettere nemmeno l'affitto.
      Grazie in anticipo

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    3. Confermo!
      E' corretto quello che ti ha detto il CAF.-

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  23. Buonasera, Dott.Censori un chiarimento se il figlio maggiorenne cambia la residenza nei primi mesi dell'anno, i sui redditi da lavoro dipendente verranno calcolati tutti fino al 31/12 , sull'isee che dovro' fare di quell'anno, anche se non fa parte più del mio nucleo familiare.

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    1. Ciao, devi essere più esaustivo. Se tuo figlio ha meno di 26 anni ed è a tuo carico, fa parte del tuo nucleo. Invece se non è a tuo carico anche se ha meno di 26 anni non fa parte del tuo nucleo e puoi fare l'isee senza i redditi di tuo figlio perchè valgono solo i redditi del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda. Comunque prima che ti risponde Gianfranco è meglio che chiarisci l'età di tuo figlio e se nel 2024 sarà a tuo carico.

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  24. Salve ha piu di 26 anni e non e piu a carico irpef ,ma ha la residenza con me

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    1. Ciao se ha la residenza con te fa parte del tuo nucleo. Se nel 2022 tuo figlio non aveva redditi, ti consiglio di non fargli cambiare residenza perchè avresti dei vantaggi nella divisione dei redditi con una scala di equivalenza migliore. Se invece nel 2022 aveva redditi, ti consiglio di fargli cambiare residenza e poi fai l'isee senza di lui.

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  25. Buongiorno Gianfranco, ho un fondo di investimento di 40000 euro sottoscritto il 2021, nell'isee devo mettere sempre il valore del primo anno o il valore al 31/12 2022.
    Poi ho due BTP da cinque anni ho sempre messo il valore nominale, ma ora ho un dubbio visto che il valore è sceso di parecchio devo mettere il valore nominale o il valore al 31/12/2022 che è sotto parecchio(valore nominale 50000 ma valore al 31/12/2022 è 35000)
    Poi ho letto i due quesiti prima del mio e secondo me ha ragione Franco.

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    1. Ciao Mario!
      Sia per il fondo di investimento che per i BTP devi mettere il valore nominale.-

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    2. Buonasera Gianfranco, non ho capito una cosa del valore nominale, intendi che devo mettere 50.000 euro di btp? Ma se il valore al 31/12/ 2022 è di 35000 non è giusto mettere quello reale? A meno che non intendi per valore nominale quello reale di 35000. Nel foglio della banca c'è scritto 50.000 btp valore 35.000

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    3. Ciao Mario!
      Purtroppo devi mettere 50.000 euro di BTP a prescindere dal valore attuale; poi se li tieni fino a scadenza incasserai 50.000 + interessi mentre se li negozi prima dichiarerai la minusvalenza.-

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  26. Salve Dottore , ho 61 anni sono single, vivo da solo senza figli (sono famiglia a sè dal 1990) mi è stato detto che per le nuove normative non posso fare isee perche l' anno scorso non ho lavorato ma devo farlo con i miei genitori. Volevo un chiarimento. Grazie
    LUIGI

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    1. Ciao Luigi!
      Vero!
      Se non hai percepito alcun reddito come hai fatto a tirare avanti? Se presume quindi che ti abbiano mantenuto i tuoi genitori!

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    2. NON MI HANNO MANTENUTO I GENITORI , HO PERCEPITO IL REDDITO DI CITTADINANZA...

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    3. E SONO INVALIDO CIVILE

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    4. CON STATO DI FAMIGLIA PROPRIO, VISTO CHE VIVO IN CITTA DIVERSA DAI MIEI GENITORI

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    5. Ciao Luigi!
      Purtroppo la sostanza non cambia!
      La normativa prevede quello che ti hanno detto e cioè che puoi richiedere l'ISEE come unico componente del nucleo familiare ma vanno aggiunti i redditi dei tuoi genitori.-

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    6. Scusate se entro nella vostra discussione, secondo me questa volta caro Gianfranco ti sbagli perchè la normativa dice:
      un figlio maggiorenne che ha più di 26 anni e non convivente fa nucleo a parte anche se non ha l'idipendenza economica, e non fa nucleo con i genitori.
      Ho chiesto per sicurezza a due patronati e mi hanno dato ragione. Spero che Luigi chiede un parere anche ad un altro caf. Scusatemi ma volevo intervenire per dire la mia e spero che Gianfranco approfondisce

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    7. Ciao Franco!
      Talvolta le norme non sono chiare, nel senso che possono prestarsi a interpretazioni diverse, quindi se Luigi trova un CAF disposto ad accettare la tua interpretazione può provarci ma l'ultima parola spetta comunque all'INPS.-

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  27. Buongiorno Gianfranco, devo fare l'isee per l'assegno unico per mio figlio appena nato. Ti spiego la mia situazione che è un pò ingarbugliata. Premetto che non sono sposata e io abito con i miei genitori e il mio compagno dai suoi. Se l'isee lo fa mio padre va bene lo stesso? Poi dobbiamo aggiungere i redditi del mio compagno o di tutta la sua famiglia. Loro hanno già fatto l'isee e un mio amico mi ha detto che bisgna aggiungere al nostro isee solo redditi del mio compagno e non i redditi della sua famiglia. Spero di averti fatto un quadro chiaro cosi puoi schiarirmi le idee al meglio.

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    1. Ciao Laura!
      Devi rifare l'ISEE a nome tuo dove risulteranno tutti quelli che hanno le stessa residenza e cioè tu, tuo figlio e i tuoi genitori e come componente aggiunto dovrai inserire anche il padre del bambino (solo lui).-

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    2. Buongiorno Gianfranco, se faccio l'isee a mio nome alla voce abitazione cosa devo mettere? La casa è dei miei genitori, se metto di proprietà poi alla sezione immobili che scrivo? Posso mettere nulla e la casa poi la inseriscono i miei genitori nella loro sezione come principale? Ultima cosa: alla voce coniugi con diversa residenza: i coniugi per tutto il periodo della dsu quale residenza scelgono dichiarante o coniuge? Ma noi comunque abitaziamo in case diverse e quindi cosa scrivere? Che confisione, speriamo che mi chiarisci bene e chiaro tutta questa confusione

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    3. Ciao Laura!
      Nella richiesta dell'ISEE che farai a tuo nome devi inserire i tuoi dati, quelli di tuo figlio, quelli dei tuoi genitori e quelli del tuo compagno, ma nella tua situazione familiare non è affatto semplice, ti consiglio quindi di rivolgerti a un CAF.-

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  28. Buon giorno dott. Censori,
    Ho letto che dal calcolo dell'isee non deve essere conteggiato il libretto postale. Avendo già presentato per il 2024 l'attestazione, posso modificarla togliendo il saldo e giacenza del libretto postale? Grazie

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    1. i titoli di stato e altri prodotti finanziari garantiti dallo Stato come i Buoni e i libretti postali sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio familiare ai fini dell' ISEE, fino all'importo di 50mila euro con la legge di bilancio legge 213 del 30 dicembre 2023 , articolo 1 commi183-185.
      Con il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , l' INPS informa che l’entrata in vigore della disposizione non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento r (DPCM n. 159 del 2013).
      Dunque per il 2024 resta immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, e nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.

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