Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, che ha istituito l'Assegno Unico Universale, per i figli a carico le regole sull'ANF sono state modificate. L'AUU ha abrogato dal 1° marzo 2022 l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. Dunque i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi come stabilito dalla circolare INPS n. 65 del 30/05/2022 e cioè:
Coniugi
Fratelli
Sorelle
Nipoti
Conseguentemente all'introduzione dell'Assegno Unico Universale, la rivalutazione dell'ANF sui requisiti di reddito è stata predisposta solo con riferimento a specifiche categorie: Ovvero quelle per i nuclei familiari:
Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli.-
Tab. 20A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (I n cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-
Tab. 20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-
Tab. 21A - Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili).-
Tab. 21B – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili.-
Tab. 21C – Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile).-
Tab. 21D – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile).-
Tab. 21A – Nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli, assenza di inabili.-
Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 14.228,97 = euro 46,48
Reddito familiare annuo da euro 14.228,98 a euro 17.785,43 = euro 36,15
Reddito familiare annuo da euro 17.785,44 a euro 21.341,90 = euro 25,82
Reddito familiare annuo da euro 21.341,91 a euro 24.896,98 = euro 10,33
Reddito familiare annuo da euro 24.896,99 non spettano assegni familiari
------------------------------------------------------------------------------------------------
Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L'assegno è corrisposto alle seguenti categorie: Lavoratori dipendenti Lavoratori iscritti alla gestione separata Lavoratori agricoli Lavoratori domestici Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti Titolari di NASPI o di disoccupazione agricola
La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili, e di figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.-
Si precisa che l'assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l'Assegno Unico Temporaneo per i figli minori.-
ASSEGNI FAMILIARI dal 01/07/2021 al 30/06/2022 (circ.92 del 30/06/2021 INPS)
Tab. 11 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.-
Tab. 12 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.-
Tab. 13 – Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.-
Tab. 14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.-
Tab. 15 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.-
Tab. 16 – Nuclei familiari orfanili composti da almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile.-
Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.-
Tab. 20A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (I n cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-
Tab. 20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-
Tab. 21A - Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili).-
Tab. 21B – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili.-
Tab. 21A – Nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli, assenza di inabili.-
Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 13.963,66 = euro 46,48
Reddito familiare annuo da euro 13.963,67 a euro 17.453,81 = euro 36,15
Reddito familiare annuo da euro 17.453,82 a euro 20.943,96 = euro 25,82
Reddito familiare annuo da euro 20.943,97 a euro 24.432,76 = euro 10,33
Reddito familiare annuo da euro 24.432,77 non spettano assegni familiari
Assegni Per il nucleo Familiare
L'assegno per il nucleo familiare è previsto per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge.A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
A chi spetta
Spetta ai lavoratori dipendenti in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori con contratto a termine.Per averne diritto è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge; è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare precedente; decorre dal I° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Redditi
Ai fini del diritto all'assegno familiare si considera la somma dei redditi complessivi assoggettati all'IRPEF di tutti i componenti, compresa la casa di abitazione, gli assegni familiari periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato, i redditi i redditi esenti da imposta, e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, (ad esempio, le borse di studio, la pensione e l'assegno sociale, indennità per ciechi, sordomuti, invalidi civili, Interessi dei depositi e dei c/c bancari e postali,interessi di CCT, BOT e i proventi da investimento).Rientrano tra i redditi soggetti ad imposta sostitutiva e pertanto vanno computati nel reddito familiare i premi alla produttività solo qualora il loro ammontare superi complessivamente il limite di 1.032,91 euro al lordo delle ritenute, riferito all'intero nucleo.
In caso di perdite d'esercizio derivanti dalla partecipazione ad una società di persone in contabilità ordinaria o semplificata è possibile detrarre, ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, dal reddito di lavoro dipendente di uno dei componenti il nucleo le perdite di esercizio derivanti dalla sua partecipazione ad imprese in contabilità semplificata, ma non quelle provenienti da imprese in contabilità ordinaria.
Invece non si computano: Il trattamento di fine rapporto, i trattamenti di famiglia, le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio, le indennità di accompagnamento, le indennità di trasferta, l'assegno di mantenimento dei figli.
Periodo di riferimento del reddito
Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e rimarrà in vigore fino al 30 giugno dell'anno successivo (esempio per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 fanno fede i redditi dell'anno 2019).Per chi spetta
Fanno parte del nucleo familiare: il coniuge anche se non convivente, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili, fratelli sorelle e nipoti inabili e familiari residenti all'estero di cittadino straniero (solo se esiste un rapporto di reciprocità con lo Stato di provenienza o sia stata stipulata una convenzione in materia di ANF).Per i nuclei familiari numerosi, composti cioè da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, si avrà diritto all'assegno al nucleo familiare oltre che per i figli minori anche per i maggiori di anni 18 (compiuti) ed inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.
Incidenza in percentuale del reddito da lavoro dipendente
L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.Chi paga
Ai lavoratori in attività l'assegno familiare viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'INPS il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS.Ai pensionati l'assegno familiare viene pagato direttamente dall'INPS insieme alla rata di pensione.
L'autorizzazione dell'INPS
In generale, il datore di lavoro corrisponde l'assegno al nucleo familiare al dipendente che ne fa richiesta e che dimostra di averne diritto.Però in alcuni casi particolari la corresponsione dell' assegno per il nucleo familiare è subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte dell'INPS, da richiedere esclusivamente per via telematica con il mod. ANF42 (l'autorizzazione è necessaria ad esempio in caso di figli di divorziati o separati legalmente o del coniuge già divorziato, figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, fratelli, sorelle e nipoti, soggetti maggiorenni inabili, o per i nipoti intesi come i figli dei figli se i genitori sono senza redditi).
Assegno per il Nucleo Familiare ai Lavoratori Parasubordinati
È una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.L’importo dell’assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.
I redditi da dichiarare sono, oltre quelli la cui dichiarazione è già prevista per i lavoratori dipendenti, anche quelli derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95.
Pertanto, in questo caso, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95. In caso di nuclei a composizione reddituale mista, è data la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70% di redditi da lavoro dipendente ed assimilato con la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi derivanti da attività di lavoro parasubordinato.
Ai lavoratori in questione l'assegno familiare sarà corrisposto per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulti coperto dalla specifica contribuzione, comprensiva dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% (0,50% fino al 6/11/07), specificamente introdotta dalla legge 449/97, art. 59, comma 16, per il finanziamento delle prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare.
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione ANF Gestione Separata;
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
Assegno Familiare ai Lavoratori Domestici
I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall’INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all’INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.L'assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall’INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall’interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro.
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni familiari giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.
ASSEGNI FAMILIARI dal 01/07/2020 al 30/06/2021 (circ. 60 del 21/05/2020 INPS)
Tab. 11 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.-Tab. 12 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.-
Tab. 13 – Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.-
Tab. 14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.-
Tab. 15 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.-
Tab. 16 – Nuclei familiari orfanili composti da almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile.-
Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.-
Tab. 20A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (I n cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-
Tab. 20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-
Tab. 21A - Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili).-
Tab. 21B – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili.-
Tab. 21A – Nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli, assenza di inabili.-
Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 13.963,66 = euro 46,48Reddito familiare annuo da euro 13.963,67 a euro 17.453,81 = euro 36,15
Reddito familiare annuo da euro 17.453,82 a euro 20.943,96 = euro 25,82
Reddito familiare annuo da euro 20.943,97 a euro 24.432,76 = euro 10,33
Reddito familiare annuo da euro 24.432,77 non spettano assegni familiari