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sabato 29 luglio 2023

Assegni Nucleo Familiare dal 01/07/2023 al 30/06/2024

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, che ha istituito l'Assegno Unico Universale, per i figli a carico le regole sull'ANF sono state modificate. L'AUU ha abrogato dal 1° marzo 2022 l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. Dunque i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi come stabilito dalla circolare INPS n. 65 del 30/05/2022 e cioè:

- Coniugi

- Fratelli

- Sorelle

- Nipoti

Conseguentemente all'introduzione dell'Assegno Unico Universale, la rivalutazione dell'ANF sui requisiti di reddito è stata predisposta solo con riferimento a specifiche categorie: Ovvero quelle per i seguenti nuclei familiari:


Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS)


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli. (tabella x 1 componente)-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 31.569,47 = euro 52,91

Reddito familiare annuo da euro 31.569,48 a euro 35.413,24 = euro 19,59

Reddito familiare annuo da euro 35.413,25 non spettano assegni familiari

Tab. 20A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (In cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile – tabella x 3 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 28.196,41 = euro 107,94

Reddito familiare annuo da euro 28.196,42 a euro 32.037,93 = euro 96,58

Reddito familiare annuo da euro 32.037,94 a euro 35.883,20 = euro 73,85

Reddito familiare annuo da euro 35.883,21 a euro 39.726,98 = euro 53,97

Reddito familiare annuo da euro 39.726,99 a euro 43.571,53 = euro 34,09

Reddito familiare annuo da euro 43.571,54 a euro 47.415,29 = euro 14,20

Reddito familiare annuo da euro 47.415,30 non spettano assegni familiari


Tab. 20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote - tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 30.757,41 = euro 62,49

Reddito familiare annuo da euro 30.757,42 a euro 34.602,68 = euro 48,29

Reddito familiare annuo da euro 34.602,69 a euro 38.446,48 = euro 34,09

Reddito familiare annuo da euro 38.446,49 a euro 42.289,50 = euro 14,20

Reddito familiare annuo da euro 42.289,51 non spettano assegni familiari inabile).-

Tab. 21A - Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili – tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 15.381,52 = euro 46,48

Reddito familiare annuo da euro 15.381,53 a euro 19.226,05 = euro 36,15

Reddito familiare annuo da euro 19.226,06 a euro 23.070,59 = euro 25,82


Reddito familiare annuo da euro 23.070,60 a euro 26.913,64 = euro 10,33

Reddito familiare annuo da euro 26.913,65 non spettano assegni familiari


Tab. 21B – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili – tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 17.944,04 = euro 46,48

Reddito familiare annuo da euro 17.944,05 a euro 21.789,34 = euro 36,15

Reddito familiare annuo da euro 21.789,35 a euro 25.631,61 = euro 25,82

Reddito familiare annuo da euro 25.631,62 a euro 29.475,41 = euro 10,33

Reddito familiare annuo da euro 29.475,42 non spettano assegni familiari

Tab. 21C – Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile - tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 28.196,41 = euro 51,13

Reddito familiare annuo da euro 28.196,42 a euro 32.037,93 = euro 39,77

Reddito familiare annuo da euro 32.037,94 a euro 35.883,20 = euro 28,40

Reddito familiare annuo da euro 35.883,21 a euro 39.726,98 = euro 11,36

Reddito familiare annuo da euro 39.726,99 non spettano assegni familiari


Tab. 21D – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile – tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 30.757,41 = euro 51,13

Reddito familiare annuo da euro 30.757,42 a euro 34.602,68 = euro 39,77

Reddito familiare annuo da euro 34.602,69 a euro 38.446,48 = euro 28,40

Reddito familiare annuo da euro 38.446,49 a euro 42.289,50 = euro 11,36

Reddito familiare annuo da euro 42.289,51 non spettano assegni familiari  



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate sugli assegni familiari puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it. Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

lunedì 28 settembre 2020

Badanti e Colf CCNL - valido fino al 30 set 2020

Il vecchio contratto colf e badanti scaduto dal 2016 è stato rinnovato con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Non più “baby sitter”, “colf” o “badanti”, d'ora in avanti si parlerà di “assistenti familiari”.

Classificazione di Badanti e Colf

Livello A
Collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.
Livello A Super
Addetto alla compagnia, baby sitter (mansioni occasionali e/o saltuarie).
Livello B
Collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorchè a livello esecutivo.
Livello B Super
Assistente a persone autosufficienti
Livello C
Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Livello C Super
Assistente a persone non autosufficienti (non formato).
Livello D
Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzato da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Livello D Super
Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Orario di lavoro
Nel lavoro a tempo pieno l'attuale durata normale dell'orario di lavoro è concordata tra le parti e comunque con un massimo di:
10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi.-
8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 44 ore settimanali per i lavoratori non conviventi.-
Il lavoratore ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nella giornata e ad un ulteriore riposo intermedio di almeno 2 ore da fruirsi nelle ore pomeridiane.-


Riposo settimanale

Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per:
  • 24 ore di domenica (o altra giornata stabilita nel contratto di assunzione). Questo riposo è irrinunciabile. In caso di richiesta di prestazione lavorative per esigenze imprevedibili le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 60% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi.-
  • 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora fossero richieste prestazioni lavorative nel giorno fissato, il riposo può essere goduto in altro giorno della settimana (in assenza di recupero le ore lavorate vanno retribuite con la maggiorazione del 40% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi).- 

Lavoro straordinario

Personale non convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 10% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno compreso tra le 40 e le 44 ore settimanali.- 
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo o in giorno festivo infrasettimanale.- 

Personale convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo stabilito e nelle festività infrasettimanali.- 
  • 40% per le ore di lavoro prestate nella mezza giornata di riposo (mancato riposo).- 

Scatti di anzianità

Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore un aumento pari al 4% sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di 7 scatti.-

Festività

1° gennaio - 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.


Ferie

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).-

Malattia

L'art. 26 del C.C.N.L. inerente la retribuzione della malattia delle colf e/o badanti.Come primo dovere, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari a:
  • 10 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente) con anzianità inferiore a 6 mesi;
  • 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
  • 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.

Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:
  • 8 giorni complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
  • 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
  • 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.


Tredicesima mensilità

Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-


TFR (Trattamento di fine rapporto)

Deve essere liquidato al termine del rapporto di lavoro e indicativamente corrisponde ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato.-
Una volta stabilità qual è l'anzianità maturata dalla lavoratrice, si passa al calcolo vero e proprio.
  1. Il primo passo consiste nel determinare la somma pagata nel corso dei singoli anni, comprensiva della tredicesima e delle indennità di vitto e alloggio per le colf conviventi o che consumano in casa uno o più pasti. 
  2. L'importo della retribuzione annuale, diviso per 13,5, rappresenta la quota annuale da accantonare per il trattamento di fine rapporto. 
  3. Le singole quote annuali vanno rivalutate con degli appositi coefficienti dati dalla somma di due indici di cui:
    • il primo è pari al 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'Istat per gli operai e gli impiegati;
    • il secondo è dato da una percentuale fissa pari all'1,50% all'anno (0,125% al mese).

Preavviso per Licenziamento o Dimissioni

Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro.

Non c'è necessità di motivare l'interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.
In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque.

Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.


Presenza Notturna

I lavoratori assunti per garantire esclusivamente la presenza notturna (e non l’assistenza o cura) rappresentano una categoria a sé.
Le prestazioni di presenza notturna sono quelle effettuate in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00 e prevedono che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore un alloggio idoneo per il completo riposo notturno.
Questo tipo di prestazioni vengono inquadrate in una categoria specifica di lavoro domestico, la "presenza notturna", che ha un parametro retributivo specifico (Tabella E, Presenza notturna).
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicata la categoria di prestazioni ("prestazioni notturne") e l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da Tabella C, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.


Assistenza Notturna

È possibile assumere personale non infermieristico perché resti a disposizione durante la notte e presti assistenza in caso di bisogno.
Questo tipo di personale viene inquadrato in una categoria specifica di lavoro domestico, "assistenza notturna", che prevede come mansioni “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”.
La categoria di assistenza notturna viene retribuita secondo dei parametri specifici.
Per essere inquadrata come “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”, l’assistenza prestata deve avere carattere di discontinuità: prevede infatti attesa, ma non sempre assistenza. Il lavoratore si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o intermittente e in un arco di tempo predefinito: la fascia oraria notturna.
Diverso è invece il caso di prestazioni esclusivamente di attesa - e non di cura, nemmeno discontinua. In questo caso, la prestazione viene inquadrata in una categoria diversa, appunto di "presenza notturna".
Si qualifica come "assistenza notturna" il lavoro prestato in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
Il datore di lavoro dovrà a tal fine provvedere all'assistente un’idonea sistemazione per la notte, qualora non fosse convivente, oltre alla cena e alla colazione.
Al personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Le “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” hanno dei parametri specifici di remunerazione. Fanno infatti riferimento alla TABELLA D dei minimi retributivi previsti per legge.
In particolare, nel caso in cui l’assistenza notturna riguardi soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), la badante verrà inquadrata nel livello B super.
Nel caso in cui l’assistenza TABELLA riguardi soggetti non autosufficienti, la badante verrà inquadrata nel livello C super (se non formata) o D Super (se formata).
Massimo 10 ore non consecutive al giorno se convivente fino a 54 ore settimanali.-
Massimo 8 ore non consecutive al giorno se non convivente fino a 40 ore settimanali.-


Assegno per il Nucleo Familiare:

I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall'INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all'INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.
L’assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro:
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.-



MINIMI SALARIALI ANNO 2020:

Livello A Conviventi paga mensile euro 636,71 - Non conviventi paga oraria euro 4,62
Livello AS Conviventi paga mensile euro 752,48 - Non conviventi paga oraria euro 5,45
Livello B Conviventi paga mensile euro 810,36 - Non conviventi paga oraria euro 5,78
Livello BS Conviventi paga mensile euro 868,24 - Non conviventi paga oraria euro 6,13
Livello C Conviventi paga mensile euro 926,14 - Non conviventi paga oraria euro 6,48
Livello CS Conviventi paga mensile euro 984,01 - Non conviventi paga oraria euro 6,83
Livello D Conviventi paga mensile euro 1.157,65.- Non conviventi paga oraria euro 7,88
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.215,53 - Non conviventi paga oraria euro 8,22
Livello D Conviventi e Livello DS Conviventi + indennità euro 171,18.-
Conviventi fino a 30 ore settimanali:
Livello B = euro 578,83 – Livello BS = euro 607,78 – Livello C = euro 671,43.-
Presenza notturna livello unico euro 668,54.-
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 998,47.-
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.131,60.-
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.397,89.-
Vitto e alloggio valore giornaliero valore mensile
Pranzo e prima colazione euro 1,96 x 26 euro 50,96.-
Cena euro 1,96 x 26 euro 50,96.-
Alloggio euro 1,69 x 26 euro 43,94.-
Totale euro 5,61 x 26 euro 145,86.-


CONTRIBUTI ORARI DEL 2020

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 con CUAF Contributo orario euro 1,43 (0,36)
senza CUAF Contributo orario euro 1,44 0,36)
Retribuzione oraria effettiva da 8,11 a 9,86 con CUAF Contributo orario euro 1,62 (0,41)
senza CUAF Contributo orario euro 1,63 (0,41)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,87 con CUAF Contributo orario euro 1,97 (0,49)
senza CUAF Contributo orario euro 1,98 (0,49)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,04 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,05 (0,26)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 con CUAF Contributo orario euro 1,53 (0,36)
senza CUAF Contributo orario euro 1,54 (0,36)
Retribuzione oraria effettiva da 8,11 a 9,86 con CUAF Contributo orario euro 1,73 (0,41)
senza CUAF Contributo orario euro 1,74 (0,41)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,87 con CUAF Contributo orario euro 2,11 (0,49)
senza CUAF Contributo orario euro 2,12 (0,49)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,12 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,12 (0,26)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari
Scadenze:
Dal 1° al 10 aprile = primo trimestre
Dal 1° al 10 luglio = secondo trimestre
Dal 1° al 10 ottobre = terzo trimestre

Dal 1° al 12 gennaio = quarto trimestre




Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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sabato 4 gennaio 2020

ISE - ISEE anno 2020

RIFORMA ISEE

ISEE Anno 2020

Tipologie DSU:

la dichiarazione sostitutiva unica da compilare si differenzia in base alla prestazione sociale da richiedere. Con la riforma ISEE sono state previste tre tipologie di DSU:
mini,
integrale
corrente.
Sebbene per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate sia necessario soltanto l’ISEE 2020 mini, ci sono casi particolari in cui è richiesta la consegna di un modello specifico, come per quanto riguarda le prestazioni di diritto allo studio universitario per le quali serve, appunto, l’ISEE università.

ISEE corrente:

Al fine di poter effettuare il calcolo dell’ISEE corrente devono verificarsi le seguenti condizioni alternative:
cessazione, sospensione o variazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di uno dei componenti del nucleo familiare;
cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, purché tale impiego sia durato almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti;
cessazione di un rapporto di lavoro autonomo durato almeno 12 mesi consecutivi.
Ove si sia realizzata una delle sopra indicate condizioni, se ne devono quindi verificare due contemporaneamente:
variazione lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare (nel rispetto dei criteri visti nell’elenco precedente);
variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ultimo modello ISEE calcolato secondo i criteri ordinari.
Il Decreto crescita aggiunge una terza condizione:
la perdita di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari esenti IRPEF
al fine di poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:
il possesso di un modello ISEE in corso di validità;
una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo familiare;
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto al reddito calcolato nell’ISEE ordinario.

Documenti ISEE relativi al nucleo familiare:

stato di famiglia;
codice fiscale;
documento d’identità valido;
ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
saldo contabile dei depositi bancari e postali;
estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2018;
azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;
dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
contratto di assicurazione sulla vita.

Situazione reddituale:

Per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi modello Unico o modello 730 bisognerà avere a disposizione la Certificazione Unica 2019 (ex Cud), sempre relativa ai redditi 2018.-
Bisogna inoltre presentare i seguenti documenti per il calcolo modello Isee 2020 e DSU:
certificati di invalidità;
documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari).

Situazione patrimoniale:

Ai fini del calcolo e della compilazione della DSU ai fini ISEE 2020 sarà necessario essere a disposizione anche dei dati relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2018.
I documenti necessari sono, nel dettaglio, quelli relativi a:
titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc;
saldo e giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e postali, libretti postali e simili.
mutui (Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà (Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni);
assicurazioni sulla vita;
targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.




Dal 2015 cambiano le regole sull'ISEE, l'indicatore della situazione economica da produrre per avere accesso a prestazioni legate al reddito (rette per l'università, mense ecc) per evitare che siano favoriti gli evasori. Il nuovo indicatore considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti. Aumenta il peso della componente patrimoniale considerando il valore degli immobili rivalutati ai fini IMU. Si tiene conto delle famiglie numerose e della presenza nel nucleo di disabili.
Per rilasciare l’attestato ISEE, sulla base del quale il cittadino può chiedere alla pubblica amministrazione prestazioni gratuite o a prezzo agevolato (asilo nido, università trasporti, sussidi, ecc.), L’INPS calcola i redditi di ciascun componente il nucleo familiare. I redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della richiesta (dichiarazione sostitutiva unica). Per le spese e le franchigie che si riconoscono in favore del cittadino e che riducono la misura del reddito finale si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della richiesta.
Quali sono esattamente i redditi presi in considerazione? Praticamente tutti. In particolare

  1. I redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (retribuzioni, pensioni, ecc.); 
  2. I redditi esenti da IRPEF; 
  3. I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), percepiti da parte di amministrazioni pubbliche:
  4. I redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU.-
A essi vengono sottratti i seguenti importi: a) gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale o al divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli; b) una serie di spese, fino a un massimo di 5.000 euro, relative alla situazione di disabilità, come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida; c) i redditi agrari degli imprenditori agricoli; d) il valore del canone anno previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo); e) le spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità delle persone; f) una quota delle spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale.


Come si calcola l’ISEE?

L’ISEE si calcola sommando l’Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE.
Le modifiche sostanziali rispetto al precedente ISEE riguardano:
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR);
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste.

Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nel nuovo decreto: l’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione. Quindi diventa vincolante per tutte le Regioni.
Infine un aspetto tecnico riguarda l’introduzione della possibilità di calcolare l’ISEE corrente, cioè di chiedere un “ricalcolo” dello stesso nel caso in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo.


L’indicatore della situazione reddituale (ISR)

Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.
La reale novità introdotta dall’articolo 5 della cosiddetta Legge “salva Italia” è l’inclusione nell’ISR della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
Il decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche, in sintesi:
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
  • le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;
  • il redditi figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);
  • assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
  • ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato all’estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato).
Vista l’enorme rilevanza dell’ultima voce è opportuno indicare cosa questa possa includere stando alla bozza di decreto:
  • tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra;
  • pensione sociale;
  • assegno di maternità;
  • contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
  • carte di debito cioè buoni che abbiano un controvalore monetario dichiarato (es. social card);
  • assegni di cura;
  • contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale;
  • ogni altro contributo pubblico.
Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie:
  • per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000 incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
  • per chi risiede in abitazione di proprietà sono previste franchigie e detrazioni ma che incidono sull’indicatore patrimoniale e non su quello reddituale;
  • fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.
Dalla somma di tutti i redditi nel caso in cui siano presenti nel nucleo persone con disabilità sono previste specifiche detrazioni diverse a seconda della gravità della disabilità e dell’età della persona:
  • persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
  • persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
  • persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.


L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell’ISEE.

Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE. Rispetto all’ISEE precedente è stata ridotta la franchigia sulla componente mobiliare e considerando il patrimonio all’estero. Sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro

Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento “di favore” alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto dell’eventuale mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
Il totale dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del ISE.


Le scale di equivalenza

L’articolo 5 della Legge Salva Italia indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).

Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.

Numero componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
Maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.


Diversificazione dell’ISEE

Dalla lettura del decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell’ISEE a seconda del tipo di prestazioni agevolate.
Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA).
Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.


ISEE e prestazioni socio-sanitarie

Il computo di “favore” viene previsto, come detto, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Una ulteriore precisazione viene fissate per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.
Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
Caso tipico: retta per gli asili nido.
In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.


ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

La formula più “restrittiva” riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.
In questo caso il calcolo dell’ISR è potenzialmente diverso perché non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale (badanti).
Inoltre anche il nucleo su cui conteggiare l’ISEE ha una diversa composizione. Infatti nell’ISEE, in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva, tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati “componente aggiuntiva” del nucleo originario. Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta “componente aggiuntiva” cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui la “componente” aggiuntiva sia a sua volta una persona con disabilità.

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell’ISEE.
Anche in questo caso il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento.
Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d’origine (caso tipico in “fuori sede”) da meno di due anni.

Su quali prestazioni economiche si applica l’ISEE

Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

Nel decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito e riguardano:
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.446 euro)
  • l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro.
Le soglie sono sottoposte a revisione ISTAT annuale.

Non sono fissate soglie ISEE per l’indennità di accompagnamento (oggi non c’è limite reddituale), né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, ciechi civili sordi che continuano ad essere erogate riferendosi al reddito personale.


Elenco documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione ISEE 2016:


  1. Documento d’identità del dichiarante.
  2. Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare.
  3. Se la casa è in locazione, copia del contratto di locazione.
  4. Se sono presenti persone con disabilità, certificazione attestante la disabilità.
  5. Se sono presenti persone intestatarie di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto, targa o estremi di registrazione al PRA o RID.
  6. Modello 730/2014 o Modello UNICO/2015 o modello CUD/2015 relativo ai redditi del 2014.
  7. Certificazione dei redditi anno 2014 prodotti in uno stato estero, compresi i redditi relativi agli immobili.
  8. Certificazione relativa ai redditi del 2014 assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta.
  9. Certificazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2014 (borse di studio o per attività di ricerca, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, assegno di cura, contributo affitto, social card, indennità di accompagnamento, rendite INAIL ecc.) percepite nel 2014.
  10. Importo relativo ad assegni effettivamente percepiti/corrisposti nel 2014 per il mantenimento di coniuge e/o figli.
  11. Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno d’imposta 2014.
  12. Per tutte le tipologie di conto corrente, deposito a risparmio libero/vincolato, libretti nominativi e al portatore è necessario fornire il saldo al 31/12/2015, la giacenza media annua riferita al 2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
  13. Per i titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, partecipazioni azionarie, azioni o quote di organismi di investimento (OICR) o società di gestione del risparmio (SGR) italiane o estere è necessario fornire il valore al 31/12/2015, codice IBAN, codice fiscale operatore finanziario.
  14. Per le imprese individuali, le partecipazioni in società è necessario fornire il valore del patrimonio netto.
  15. Per i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, è necessario fornire la somma dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
  16. Se si è proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù) su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) è necessario fornire documentazione che attesti rendita catastale/valore e quota di possesso aggiornati al 31/12/2015.
  17. Quota capitale residua al 31/12/2015 del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli immobili.


Acquisizione informazioni:

  • autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità
  • acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF
  • acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare


Franchigie per disabili:


Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.

Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.

Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
  • 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
  • 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
  • 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.

ISEE Corrente:

In caso di variazione della condizione lavorativa di un componente del nucleo familiare con uno scostamento pari al 25% rispetto alla condizione reddituale precedentemente accertata nell’ISEE, il cittadino per richiedere un nuovo calcolo ISEE corrente al fine di aggiornare i dati reddituali deve:
  • Essere in possesso di un ISEE 2016.
  • Avere avuto una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti del nucleo familiare.
  • Avere avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al una DSU già presentata, e variata causa di un evento avverso che ha modificato la situazione 25% rispetto a quella indicata nel precedente ISEE ancora in corso di validità e calcolato in maniera ordinaria.-

ISEE per le tasse universitarie :

Uno studente non viene fatto rientrare nel nucleo familiare dei genitori solo se ha entrambe le seguenti caratteristiche:


  • se, al momento della domanda di prima iscrizione al corso di laurea, ha la residenza da almeno due anni al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine e in un alloggio che non appartiene a nessun membro della sua famiglia di origine;
  • se ha un’adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.


Come si calcola la consistenza del patrimonio immobiliare


A partire da quest'anno gli immobili verranno dichiarati utilizzando come valore la base imponibile ai fini Imu, che si ricava moltiplicando per 168 il valore della rendita catastale. Nel caso in cui l'immobile sia gravato da mutuo, il valore da dichiarare è pari al valore d'acquisto meno il debito ancora in atto nei confronti della banca. Nel caso dell'abitazione principale, il valore dell'immobile, che eccede l'eventuale debito con la banca, deve essere ulteriormente ridotto di 52.500 euro incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.-


Come si calcola la consistenza del patrimonio mobiliare


A partire dallo scorso anno la consistenza del patrimonio mobiliare da inserire nel modello DSU non deve essere valutata al 31/12 dell'anno precedente ma con un valore rappresentativo dell'intero anno. La scelta del legislatore, per assicurare maggiore equità ed evitare manovre elusive, è stata quella di richiedere l'inserimento del valore della giacenza media del patrimonio mobiliare, una media ponderata della giacenza annua. Per calcolare la giacenza media del conto corrente è necessario analizzare gli estratti conto e moltiplicare le singole giacenze per i giorni in cui sono rimaste immutate. La somma dei prodotti così ottenuti deve essere divisa per 365 e il calcolo si annuncia piuttosto complicato nel caso in cui il conto corrente abbia subito molte movimentazioni. Nel caso in cui la consistenza al 31/12 sia superiore rispetto alla giacenza media, nella DSU deve essere inserita la consistenza a fine anno, mentre nel caso contrario è necessario inserire la giacenza media, a meno che la diminuzione patrimoniale non derivi dall'acquisto di un immobile. É prevista una franchigia di 6.000 euro sull'ammontare del conto corrente, elevata in presenza di nuclei familiari composti da più persone. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.


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