Visualizzazione post con etichetta contributi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta contributi. Mostra tutti i post

lunedì 28 settembre 2020

Badanti e Colf CCNL - valido fino al 30 set 2020

Il vecchio contratto colf e badanti scaduto dal 2016 è stato rinnovato con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Non più “baby sitter”, “colf” o “badanti”, d'ora in avanti si parlerà di “assistenti familiari”.

Classificazione di Badanti e Colf

Livello A
Collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.
Livello A Super
Addetto alla compagnia, baby sitter (mansioni occasionali e/o saltuarie).
Livello B
Collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorchè a livello esecutivo.
Livello B Super
Assistente a persone autosufficienti
Livello C
Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Livello C Super
Assistente a persone non autosufficienti (non formato).
Livello D
Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzato da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Livello D Super
Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Orario di lavoro
Nel lavoro a tempo pieno l'attuale durata normale dell'orario di lavoro è concordata tra le parti e comunque con un massimo di:
10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi.-
8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 44 ore settimanali per i lavoratori non conviventi.-
Il lavoratore ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nella giornata e ad un ulteriore riposo intermedio di almeno 2 ore da fruirsi nelle ore pomeridiane.-


Riposo settimanale

Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per:
  • 24 ore di domenica (o altra giornata stabilita nel contratto di assunzione). Questo riposo è irrinunciabile. In caso di richiesta di prestazione lavorative per esigenze imprevedibili le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 60% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi.-
  • 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora fossero richieste prestazioni lavorative nel giorno fissato, il riposo può essere goduto in altro giorno della settimana (in assenza di recupero le ore lavorate vanno retribuite con la maggiorazione del 40% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi).- 

Lavoro straordinario

Personale non convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 10% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno compreso tra le 40 e le 44 ore settimanali.- 
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo o in giorno festivo infrasettimanale.- 

Personale convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo stabilito e nelle festività infrasettimanali.- 
  • 40% per le ore di lavoro prestate nella mezza giornata di riposo (mancato riposo).- 

Scatti di anzianità

Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore un aumento pari al 4% sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di 7 scatti.-

Festività

1° gennaio - 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.


Ferie

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).-

Malattia

L'art. 26 del C.C.N.L. inerente la retribuzione della malattia delle colf e/o badanti.Come primo dovere, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari a:
  • 10 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente) con anzianità inferiore a 6 mesi;
  • 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
  • 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.

Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:
  • 8 giorni complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
  • 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
  • 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.


Tredicesima mensilità

Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-


TFR (Trattamento di fine rapporto)

Deve essere liquidato al termine del rapporto di lavoro e indicativamente corrisponde ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato.-
Una volta stabilità qual è l'anzianità maturata dalla lavoratrice, si passa al calcolo vero e proprio.
  1. Il primo passo consiste nel determinare la somma pagata nel corso dei singoli anni, comprensiva della tredicesima e delle indennità di vitto e alloggio per le colf conviventi o che consumano in casa uno o più pasti. 
  2. L'importo della retribuzione annuale, diviso per 13,5, rappresenta la quota annuale da accantonare per il trattamento di fine rapporto. 
  3. Le singole quote annuali vanno rivalutate con degli appositi coefficienti dati dalla somma di due indici di cui:
    • il primo è pari al 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'Istat per gli operai e gli impiegati;
    • il secondo è dato da una percentuale fissa pari all'1,50% all'anno (0,125% al mese).

Preavviso per Licenziamento o Dimissioni

Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro.

Non c'è necessità di motivare l'interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.
In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque.

Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.


Presenza Notturna

I lavoratori assunti per garantire esclusivamente la presenza notturna (e non l’assistenza o cura) rappresentano una categoria a sé.
Le prestazioni di presenza notturna sono quelle effettuate in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00 e prevedono che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore un alloggio idoneo per il completo riposo notturno.
Questo tipo di prestazioni vengono inquadrate in una categoria specifica di lavoro domestico, la "presenza notturna", che ha un parametro retributivo specifico (Tabella E, Presenza notturna).
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicata la categoria di prestazioni ("prestazioni notturne") e l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da Tabella C, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.


Assistenza Notturna

È possibile assumere personale non infermieristico perché resti a disposizione durante la notte e presti assistenza in caso di bisogno.
Questo tipo di personale viene inquadrato in una categoria specifica di lavoro domestico, "assistenza notturna", che prevede come mansioni “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”.
La categoria di assistenza notturna viene retribuita secondo dei parametri specifici.
Per essere inquadrata come “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”, l’assistenza prestata deve avere carattere di discontinuità: prevede infatti attesa, ma non sempre assistenza. Il lavoratore si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o intermittente e in un arco di tempo predefinito: la fascia oraria notturna.
Diverso è invece il caso di prestazioni esclusivamente di attesa - e non di cura, nemmeno discontinua. In questo caso, la prestazione viene inquadrata in una categoria diversa, appunto di "presenza notturna".
Si qualifica come "assistenza notturna" il lavoro prestato in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
Il datore di lavoro dovrà a tal fine provvedere all'assistente un’idonea sistemazione per la notte, qualora non fosse convivente, oltre alla cena e alla colazione.
Al personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Le “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” hanno dei parametri specifici di remunerazione. Fanno infatti riferimento alla TABELLA D dei minimi retributivi previsti per legge.
In particolare, nel caso in cui l’assistenza notturna riguardi soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), la badante verrà inquadrata nel livello B super.
Nel caso in cui l’assistenza TABELLA riguardi soggetti non autosufficienti, la badante verrà inquadrata nel livello C super (se non formata) o D Super (se formata).
Massimo 10 ore non consecutive al giorno se convivente fino a 54 ore settimanali.-
Massimo 8 ore non consecutive al giorno se non convivente fino a 40 ore settimanali.-


Assegno per il Nucleo Familiare:

I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall'INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all'INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.
L’assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro:
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.-



MINIMI SALARIALI ANNO 2020:

Livello A Conviventi paga mensile euro 636,71 - Non conviventi paga oraria euro 4,62
Livello AS Conviventi paga mensile euro 752,48 - Non conviventi paga oraria euro 5,45
Livello B Conviventi paga mensile euro 810,36 - Non conviventi paga oraria euro 5,78
Livello BS Conviventi paga mensile euro 868,24 - Non conviventi paga oraria euro 6,13
Livello C Conviventi paga mensile euro 926,14 - Non conviventi paga oraria euro 6,48
Livello CS Conviventi paga mensile euro 984,01 - Non conviventi paga oraria euro 6,83
Livello D Conviventi paga mensile euro 1.157,65.- Non conviventi paga oraria euro 7,88
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.215,53 - Non conviventi paga oraria euro 8,22
Livello D Conviventi e Livello DS Conviventi + indennità euro 171,18.-
Conviventi fino a 30 ore settimanali:
Livello B = euro 578,83 – Livello BS = euro 607,78 – Livello C = euro 671,43.-
Presenza notturna livello unico euro 668,54.-
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 998,47.-
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.131,60.-
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.397,89.-
Vitto e alloggio valore giornaliero valore mensile
Pranzo e prima colazione euro 1,96 x 26 euro 50,96.-
Cena euro 1,96 x 26 euro 50,96.-
Alloggio euro 1,69 x 26 euro 43,94.-
Totale euro 5,61 x 26 euro 145,86.-


CONTRIBUTI ORARI DEL 2020

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 con CUAF Contributo orario euro 1,43 (0,36)
senza CUAF Contributo orario euro 1,44 0,36)
Retribuzione oraria effettiva da 8,11 a 9,86 con CUAF Contributo orario euro 1,62 (0,41)
senza CUAF Contributo orario euro 1,63 (0,41)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,87 con CUAF Contributo orario euro 1,97 (0,49)
senza CUAF Contributo orario euro 1,98 (0,49)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,04 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,05 (0,26)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 con CUAF Contributo orario euro 1,53 (0,36)
senza CUAF Contributo orario euro 1,54 (0,36)
Retribuzione oraria effettiva da 8,11 a 9,86 con CUAF Contributo orario euro 1,73 (0,41)
senza CUAF Contributo orario euro 1,74 (0,41)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,87 con CUAF Contributo orario euro 2,11 (0,49)
senza CUAF Contributo orario euro 2,12 (0,49)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,12 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,12 (0,26)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari
Scadenze:
Dal 1° al 10 aprile = primo trimestre
Dal 1° al 10 luglio = secondo trimestre
Dal 1° al 10 ottobre = terzo trimestre

Dal 1° al 12 gennaio = quarto trimestre




Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.