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sabato 28 gennaio 2023

Assistenti Familiari

MINIMI SALARIALI dal 1° Gennaio 2023:

Livello A Conviventi paga mensile euro 725,19 - Non conviventi paga oraria euro 5,27

Livello AS Conviventi paga mensile euro 857,06 - Non conviventi paga oraria euro 6,21

Livello B Conviventi paga mensile euro 922,28 - Non conviventi paga oraria euro 6,58

Livello BS Conviventi paga mensile euro 988,90 - Non conviventi paga oraria euro 6,99

Livello C Conviventi paga mensile euro 1.054,85 - Non conviventi paga oraria euro 7,38

Livello CS Conviventi paga mensile euro 1.120,76.- Non conviventi paga oraria euro 7,79

Livello D Conviventi paga mensile euro 1.318,54.- Non conviventi paga oraria euro 8,98

Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.384,46 - Non conviventi paga oraria euro 9,36

Livello D Conviventi e Livello DS Conviventi + indennità euro 194,98.-

Conviventi fino a 30 ore settimanali:

Livello B = euro 659,27 – Livello BS = euro 692,25 – Livello C = euro 764,74.-

Presenza notturna livello unico euro 761,45.-

Assistenza notturna

Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 1.137,23.-

Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.288,87.-

Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.592,17.-

Indennità addetti a più persone non autosufficienti euro 112,34.-

Indennità baby sitter fino a 6 anni di età del bambino euro 130,05 (or. ridotto euro 83,44)

Vitto e alloggio valore giornaliero valore mensile

Pranzo e prima colazione euro 2,26 x 26 euro 58,76.-

Cena euro 2,26 x 26 euro 58,76.-

Alloggio euro 1,95 x 26 euro 50,70.-

Totale euro 6,47 x 26 euro 168,22.-


CONTRIBUTI ORARI DEL 2023

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,92 con CUAF Contributo orario euro 1,58 (0,40)

senza CUAF Contributo orario euro 1,59 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva da 8,93 a 10,86 con CUAF Contributo orario euro 1,78 (0,45)

senza CUAF Contributo orario euro 1,79 (0,45)

Retribuzione oraria effettiva oltre 10,86 con CUAF Contributo orario euro 2,17 (0,55)

senza CUAF Contributo orario euro 2,18 (0,55)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali

Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,15 (0,29)

Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,16 (0,29)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,92 con CUAF Contributo orario euro 1,69 (0,40)

senza CUAF Contributo orario euro 1,70 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva da 8,93 a 10,86 con CUAF Contributo orario euro 1,91 (0,45)

senza CUAF Contributo orario euro 1,92 (0,45)

Retribuzione oraria effettiva oltre 10,86 con CUAF Contributo orario euro 2,32 (0,55)

senza CUAF Contributo orario euro 2,33 (0,55)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali

Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,23 (0,29)

Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,24 (0,29)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Scadenze:

Dal 1° al 10 aprile = primo trimestre

Dal 1° al 10 luglio = secondo trimestre

Dal 1° al 10 ottobre = terzo trimestre

Dal 1° al 12 gennaio = quarto trimestre


Il vecchio contratto colf e badanti scaduto dal 2016 è stato rinnovato con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Diverse le nuove regole che inquadreranno queste figure professionali in livelli diversi a seconda delle loro competenze e mansioni.

La prima cosa che cambia è il nome. Non più “baby sitter”, “colf” o “badanti”, d’ora in avanti si parlerà di “assistenti familiari”.

Minimo contrattuale. Sale a 880 euro al mese lo stipendio minimo per gli assistenti familiari conviventi, con un aumento base di 12 euro mensili (livello BS), decorrenza 1° gennaio 2021.-

Superbonus baby sitter. Si tratta di una cifra addizionale, compresa tra i 100 e i 116 euro, per gli assistenti che si prendono cura di un bambino al di sotto dei sei anni

Superbonus badanti. La stessa cifra addizionale, dai 100 ai 116 euro, sarà erogata agli assistenti che si occuperanno di due anziani

Livello unico per baby sitter. Ci sarà un unico livello di inquadramento contro i tre presenti nel vecchio contratto, per chi si occuperà dei bambini. Una misura che renderà più accessibili le assunzioni

Una nuova figura professionale. Si tratta dell’assistente educatore formato, un operatore specifico per chi ha familiari affetti da disabilità psichica o da disturbi dell’apprendimento o relazionali

Quattro livelli. L’inquadramento degli assistenti familiari sarà diviso quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, in base alle conoscenze e competenze possedute in riferimento alla mansione richiesta

Contesto di lavoro. Sarà considerato dirimente il contesto in cui l’assistente si troverà a lavorare, se si tratterà di singolo di cui occuparsi o di un’intera famiglia

Ore di lavoro. L’orario di lavoro per gli assistenti familiari non conviventi resterà di 40 ore a settimana, mentre per i conviventi sarà di 54 ore

Un mese di prova. Sono previsti 30 giorni in prova prima dell’assunzione per valutare le competenze del lavoratore

Formazione. Oltre a ferie, giornate libere e permessi, nel contratto, per la formazione degli assistenti, sono state aggiunte altre 24 ore di permesso in più rispetto alle 40 già previste

Vantaggi economici per i datori di lavoro. Tra le agevolazioni previste per i datori, quella di poter assumere una badante sostitutiva o aggiuntiva nel caso di anziani che necessitano assistenza continuativa, accedendo a un fondo di assicurazione infortuni bilaterale, e chi assumerà una badante per le ore notturne potrà versare contributi previdenziali sull'orario puramente convenzionale di 8 ore, con una riduzione settimanale di 24 ore.


INQUADRAMENTO

Livello A: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

Livello A super: Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro.

Livello B: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. 

Livello B super: a) Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello C: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Livello C super: Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello D: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Livello D super: a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa;c) Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.


ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: a) 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; b) 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali.


RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per:

  • 24 ore di domenica (o altra giornata stabilita nel contratto di assunzione). Questo riposo è irrinunciabile. In caso di richiesta di prestazione lavorative per esigenze imprevedibili le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 60% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi.
  • 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora fossero richieste prestazioni lavorative nel giorno fissato, il riposo può essere goduto in altro giorno della settimana (in assenza di recupero le ore lavorate vanno retribuite con la maggiorazione del 40% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi).


LAVORO STRAORDINARIO

Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;

del 60% in una delle festività indicate nell'art. 16 o nella giornata di domenica, in caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica questa giornata sarà assoggetta alla disciplina del lavoro domenicale.


SCATTI DI ANZIANITÀ

A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. a) A partire dal’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo. b) Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento del 24°mese di servizio. c) Gli scatti di anzianità maturano dal mese successivo al compimento del biennio di servizio.


FESTIVITÀ

1° gennaio - 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.-


FERIE

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).-


MALATTIA

L'art. 26 del C.C.N.L. inerente la retribuzione della malattia delle colf e/o badanti.

Come primo dovere, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro equivale a:

  • 10 giorni di calendario (incluse le domeniche)  in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente)  con anzianità inferiore a 6 mesi;
  • 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
  • 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.

Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto  per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:

  • 8 giorni  complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
  • 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
  • 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.


TREDICESIMA MENSILITÀ

Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-


TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato


PREAVVISO PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro. Non c’è necessità di motivare l’interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge. 

In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque. Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.

Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.

Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.


ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall'INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all'INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.

L’ assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).

La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro:

Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.-


venerdì 24 giugno 2022

Assegni Nucleo Familiare dal 01/07/2022 al 30/06/2023

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, che ha istituito l'Assegno Unico Universale, per i figli a carico le regole sull'ANF sono state modificate. L'AUU ha abrogato dal 1° marzo 2022 l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. Dunque i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi come stabilito dalla circolare INPS n. 65 del 30/05/2022 e cioè:

Coniugi

Fratelli

Sorelle

Nipoti

Conseguentemente all'introduzione dell'Assegno Unico Universale, la rivalutazione dell'ANF sui requisiti di reddito è stata predisposta solo con riferimento a specifiche categorie: Ovvero quelle per i nuclei familiari:

Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli.-

Tab. 20A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (I n cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-

Tab. 20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-

Tab. 21A - Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili).-

Tab. 21B – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili.-

Tab. 21C – Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile).-

Tab. 21D – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile).-


Tab. 21A – Nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli, assenza di inabili.-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 14.228,97 = euro 46,48

Reddito familiare annuo da euro 14.228,98 a euro 17.785,43 = euro 36,15

Reddito familiare annuo da euro 17.785,44 a euro 21.341,90 = euro 25,82

Reddito familiare annuo da euro 21.341,91 a euro 24.896,98 = euro 10,33

Reddito familiare annuo da euro 24.896,99 non spettano assegni familiari

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Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L'assegno è corrisposto alle seguenti categorie: Lavoratori dipendenti Lavoratori iscritti alla gestione separata Lavoratori agricoli Lavoratori domestici Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti Titolari di NASPI o di disoccupazione agricola

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili, e di figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.-

Si precisa che l'assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l'Assegno Unico Temporaneo per i figli minori.-

ASSEGNI FAMILIARI dal 01/07/2021 al 30/06/2022 (circ.92 del 30/06/2021 INPS)

Tab. 11 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.-

Tab. 12 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.-

Tab. 13 – Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.-

Tab. 14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.-

Tab. 15 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.-

Tab. 16 – Nuclei familiari orfanili composti da almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile.-

Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.-

Tab. 20A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (I n cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-

Tab. 20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-

Tab. 21A - Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili).-

Tab. 21B – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili.-


Tab. 21A – Nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli, assenza di inabili.-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 13.963,66 = euro 46,48

Reddito familiare annuo da euro 13.963,67 a euro 17.453,81 = euro 36,15

Reddito familiare annuo da euro 17.453,82 a euro 20.943,96 = euro 25,82

Reddito familiare annuo da euro 20.943,97 a euro 24.432,76 = euro 10,33

Reddito familiare annuo da euro 24.432,77 non spettano assegni familiari



In questo articolo riporteremo informazioni utili sugli assegni per il nucleo familiare, con validità da luglio 2021 a dicembre 2021.

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Assegni Per il nucleo Familiare 

L'assegno per il nucleo familiare è previsto per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge.

A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

A chi spetta

Spetta ai lavoratori dipendenti in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori con contratto a termine.
Per averne diritto è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge; è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare precedente; decorre dal I° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Redditi

Ai fini del diritto all'assegno familiare si considera la somma dei redditi complessivi assoggettati all'IRPEF di tutti i componenti, compresa la casa di abitazione, gli assegni familiari periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato, i redditi i redditi esenti da imposta, e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, (ad esempio, le borse di studio, la pensione e l'assegno sociale, indennità per ciechi, sordomuti, invalidi civili, Interessi dei depositi e dei c/c bancari e postali,interessi di CCT, BOT e i proventi da investimento).
Rientrano tra i redditi soggetti ad imposta sostitutiva e pertanto vanno computati nel reddito familiare i premi alla produttività solo qualora il loro ammontare superi complessivamente il limite di 1.032,91 euro al lordo delle ritenute, riferito all'intero nucleo.
In caso di perdite d'esercizio derivanti dalla partecipazione ad una società di persone in contabilità ordinaria o semplificata è possibile detrarre, ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, dal reddito di lavoro dipendente di uno dei componenti il nucleo le perdite di esercizio derivanti dalla sua partecipazione ad imprese in contabilità semplificata, ma non quelle provenienti da imprese in contabilità ordinaria.
Invece non si computano: Il trattamento di fine rapporto, i trattamenti di famiglia, le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio, le indennità di accompagnamento, le indennità di trasferta, l'assegno di mantenimento dei figli.

Periodo di riferimento del reddito

Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e rimarrà in vigore fino al 30 giugno dell'anno successivo (esempio per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 fanno fede i redditi dell'anno 2019).

Per chi spetta

Fanno parte del nucleo familiare: il coniuge anche se non convivente, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili, fratelli sorelle e nipoti inabili e familiari residenti all'estero di cittadino straniero (solo se esiste un rapporto di reciprocità con lo Stato di provenienza o sia stata stipulata una convenzione in materia di ANF).
Per i nuclei familiari numerosi, composti cioè da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, si avrà diritto all'assegno al nucleo familiare oltre che per i figli minori anche per i maggiori di anni 18 (compiuti) ed inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.

Incidenza in percentuale del reddito da lavoro dipendente

L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.

Chi paga

Ai lavoratori in attività l'assegno familiare viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'INPS il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS.
Ai pensionati l'assegno familiare viene pagato direttamente dall'INPS insieme alla rata di pensione.

L'autorizzazione dell'INPS

In generale, il datore di lavoro corrisponde l'assegno al nucleo familiare al dipendente che ne fa richiesta e che dimostra di averne diritto.
Però in alcuni casi particolari la corresponsione dell' assegno per il nucleo familiare è subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte dell'INPS, da richiedere esclusivamente per via telematica con il mod. ANF42 (l'autorizzazione è necessaria ad esempio in caso di figli di divorziati o separati legalmente o del coniuge già divorziato, figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, fratelli, sorelle e nipoti, soggetti maggiorenni inabili, o per i nipoti intesi come i figli dei figli se i genitori sono senza redditi).

Assegno per il Nucleo Familiare ai Lavoratori Parasubordinati

È una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.
L’importo dell’assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.
I redditi da dichiarare sono, oltre quelli la cui dichiarazione è già prevista per i lavoratori dipendenti, anche quelli derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95.
Pertanto, in questo caso, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95. In caso di nuclei a composizione reddituale mista, è data la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70% di redditi da lavoro dipendente ed assimilato con la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi derivanti da attività di lavoro parasubordinato.
Ai lavoratori in questione l'assegno familiare sarà corrisposto per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulti coperto dalla specifica contribuzione, comprensiva dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% (0,50% fino al 6/11/07), specificamente introdotta dalla legge 449/97, art. 59, comma 16, per il finanziamento delle prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare.
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione ANF Gestione Separata; 
  • Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; 
  • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico. 
A decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni. Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).


Assegno Familiare ai Lavoratori Domestici

I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall’INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all’INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.
L'assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall’INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall’interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro.
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni familiari giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.


ASSEGNI FAMILIARI dal 01/07/2020 al 30/06/2021 (circ. 60 del 21/05/2020 INPS)

Tab. 11 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.-
Tab. 12 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.-
Tab. 13 – Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.-
Tab. 14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.-
Tab. 15 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.-
Tab. 16 – Nuclei familiari orfanili composti da almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile.-
Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.-
Tab. 20A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (I n cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-
Tab. 20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).-
Tab. 21A - Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili).-
Tab. 21B – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili.- 
 

Tab. 21A – Nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli, assenza di inabili.-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 13.963,66 = euro 46,48
Reddito familiare annuo da euro 13.963,67 a euro 17.453,81 = euro 36,15
Reddito familiare annuo da euro 17.453,82 a euro 20.943,96 = euro 25,82
Reddito familiare annuo da euro 20.943,97 a euro 24.432,76 = euro 10,33
Reddito familiare annuo da euro 24.432,77 non spettano assegni familiari




Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate sugli assegni familiari puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it. Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.