martedì 14 maggio 2019

Ferie, permessi e malattia

FERIE

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile per il lavoratore; un periodo di riposo necessario per reintegrare le energie psico-fisiche.-
Le ferie maturate e non godute non si perdono; possono essere differite nel tempo o, solo nei casi di legge, retribuite con una indennità sostitutiva.-
La legge 66/2003 stabilisce il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo indicando che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” e che il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.-
In genere le ferie si maturano nel corso dell'anno solare; un lavoratore che abbia lavorato tutto l'anno nella stessa azienda avrà diritto a tutti giorni di ferie stabiliti dal contratto nazionale applicato.-

Un lavoratore che invece abbia iniziato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno avrà diritto ad un numero di giorni in proporzione ai mesi di servizio prestati.-
Qualora a fine anno solare risultassero dei giorni di ferie maturate ma non godute, le giornate residue devono essere fruite entro i 18 mesi successivi, a meno che il lavoratore non consenta di rinviare ulteriormente tale scadenza.-

Con circolare n. 8 dell'8 marzo 2005 il Ministero del lavoro ha chiarito che al lavoratore deve essere garantito un periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore stesso.-
I contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, possono stabilire ovviamente condizioni di miglior favore per i lavoratori; infatti quasi tutti i contratti prevedono un periodo superiore rispetto alle quattro settimane.-
  

INFORTUNIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova infortunato, il contratto non viene prorogato, ma l'INAIL corrisponde comunque l'indennità fino al termine dell'infortunio.-

MALATTIA

L'indennità di malattia è la somma che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi tre giorni sono, di regola, a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l'Inps a provvedere al pagamento.

Spetta agli operai dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, agli operai e agli impiegati del terziario, ai giovani assunti con contratto di inserimento, ai lavoratori parasubordinati, e agli apprendisti.

Il lavoratore deve trasmettere agli uffici Inps di residenza il certificato redatto dal medico di famiglia ed inviare la seconda parte (l'attestato senza diagnosi) al datore di lavoro. Il certificato va inviato sia all'Inps sia al datore di lavoro entro 2 giorni dalla data di compilazione. Nel caso di ritardata trasmissione l'indennità viene decurtata di un numero di giorni pari a quelli del ritardo.

VISITE DI CONTROLLO O VISITE FISCALI

Dipendenti privati:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici dell'Inps dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

Dipendenti pubblici:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici degli Enti preposti dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. In caso di assenza ingiustificata, è prevista la perdita dell'indennità per un periodo di volta in volta valutato.

L'importo dell'indennità, che sia pagata dall'Inps o direttamente dal datore di lavoro, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera (per i primi 20 giorni), mentre per i giorni successivi è pari al 66,66%. In genere la retribuzione è garantita per intero dai contratti di lavoro, che impegnano i datori di lavoro a pagare la differenza.
Il pagamento può essere effettuato dall'Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) se è lavoratore dipendente oppure direttamente con accredito sul c/c bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, se si tratta di lavoratore parasubordinato, agricolo, disoccupato o sospeso, stagionale.

MALATTIA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova in malattia, il datore di lavoro non ha l'obbligo di prorogarlo; quindi alla scadenza cessa ogni tipo di indennità e tutela per il lavoratore.-

MALATTIA DURANTE IL PERIODO DI PROVA

La malattia intervenuta durante il periodo di prova, ne sospende il corso fino alla guarigione, e allunga i tempi del periodo di prova stesso; il recesso in quel caso è legittimo ma è inefficace fino al termine della malattia, e del periodo di prova contrattuale, aumentato dei giorni di malattia.-
Naturalmente la malattia deve essere portata immediatamente a conoscenza del datore di lavoro con certificato medico.-
In pratica, per esempio, se per un livello di un qualsiasi CCNL è previsto un periodo di prova di 2 mesi e nel periodo di prova si è avuta un'assenza per malattia di 15 giorni, il periodo di prova effettivo diventa di 2 mesi e 15 giorni.-
Questo significa che il datore di lavoro si riserva 15 giorni di tempo in più per decidere la trasformazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, e il dipendente può richiedere 15 giorni di tempo in più per dimostrare le proprie capacità e competenze.-

MALATTIA DURANTE LE FERIE

L'INPS ha dettato una normativa in materia; in generale la malattia durante le ferie le sospende, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare che il lavoratore poteva comunque fruire delle ferie.-
Se ti viene la febbre, se vieni ricoverato in ospedale, ecc., è dimostrabile che, in quelle condizioni, tu non puoi continuare le vacanze, quindi le ferie debbono essere sospese.-
Se invece hai un forte mal di testa, stress, ecc. , le ferie non vengono interrotte, anzi sono utili per farti guarire.-
In ogni caso il lavoratore deve comunicare tempestivamente la sopravvenuta malattia, in modo che il datore di lavoro possa eventualmente mettere in atto i suoi controlli.-

PERMESSI RETRIBUITI (ROL)

Oltre alle ferie, in genere, i dipendenti in base al contratto collettivo di appartenenza maturano anche ogni anno un certo numero di ore lavorative, che sono appunto Permessi Retribuiti o ROL (riduzione orario di lavoro), che possono essere quindi richiesti per motivi personali e goduti in ore.-

PERMESSI PER LUTTO FAMILIARE

La persona con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel corso di un anno, anche se si verifica il decesso di altri familiari, il numero massimo di giorni a disposizione è comunque di 3.
Quando si verifica il decesso, la persona interessata è tenuta a comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del permesso. Poi, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare al datore la documentazione relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
  • del coniuge;
  • del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno. nipote);
  • di affini entro il primo grado (genero e suocera).
Caso di infermità
Lo stesso tipo di permesso si applica pure in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Per maggiori dettagli, si veda la pagina sui permessi e congedi per gravi motivi familiari.
Lavoratori parasubordinati
Per le lavoratrici e i lavoratori di tipo "parasubordinato" (a progetto, co.co.co., partita Iva), la legge non prevede permessi retribuiti, per i casi come quelli del lutto.
In caso di decesso di un familiare, la possibilità di concedere eventualmente tali permessi, e di farlo in forma retribuita, è pertanto a totale discrezione del datore di lavoro.

RICORRENZE FESTIVE

Agli effetti della legge n° 260 del 27 maggio 1949 e della legge n° 54 del 5 marzo 1977, sono considerati giorni festivi:
01) La domenica
02) Il 1° giorno dell'anno
03) Il giorno dell'Epifania (6 gennaio)
04) Il giorno di Pasqua
05) Il giorno di lunedì dopo Pasqua
06) Il 25 aprile (anniversario della liberazione)
07) Il 1° maggio (festa del lavoro)
08) Il 2 giugno (fondazione della Repubblica)
09) Il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
10) Il giorno di Ognissanti (1° novembre)
11) Il giorno dell'immacolata Concezione (8 dicembre)
12) Il giorno di Natale (25 dicembre)
13) Il giorno 26 dicembre
Il giorno di ricorrenza del S. Patrono del Comune in cui è ubicata l'unità produttiva
Quando la festività coincide con la domenica, (o il sabato se non lavorativo), i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno altresì diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione determinata, salvo diverse e più favorevoli disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione fissa.-

FESTIVITÀ SOPPRESSE

Per gli effetti della legge 5 marzo 1977 n° 54 non sono più considerati festivi, agli effetti civili le festività religiose:
1) San Giuseppe (marzo)
2) Ascensione (maggio)
3) Corpus Domini (giugno)
4) Santi Pietro e Paolo (giugno)
In sostituzione delle 4 Ex Festività i lavoratori usufruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti.
La celebrazione delle 2 Festività Nazionali del 2 Giugno (festa della Repubblica) e 4 Novembre (Festa dell'Unità Nazionale), sempre per effetto della stessa legge, hanno luogo rispettivamente la prima domenica di giugno e la prima domenica di novembre.
Il trattamento economico di dette 2 festività sarà quello previsto per le festività cadenti in domenica ( 6,67 ore o 1/26)
Con la legge del 20 novembre 2000 n° 336, a partire dal 2001 è stata ripristinata la Festa Nazionale della Repubblica del 2 giugno, pertanto detta festività si va ad aggiungere alle Festività al precedente paragrafo.



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80 commenti:

  1. Buongiorno volevo chiedere: ma se mi metto in mutua dal mercoledì al venerdì e riprendo la mutua dal lunedì dopo, fino a mercoledì, così risultando 3 giorni in una settimana e 3 giorni in un’altra ,I giorni di mutua mi verranno pagati tutti e 6 al 100%?

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    1. Vengono pagati i giorni lavorativi che ci sono tra l'inizio e la fine della malattia.-

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  2. Buongiorno dottore, se lavoro lunedì e martedì è da mercoledì a venerdì sono in mutua, e la settimana successiva faccio la stessa cosa, in busta quando mi arriva lo stipendio mi troverò il 100% del pagamento? Oppure prenderò di meno?

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  3. Per “Vengono pagati i giorni lavorativi che ci sono tra l'inizio e la fine della malattia.” Intende che i 6 giorni di mutua non me li paghino?

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    1. Mi pare strano che una persona possa andare in mutua quando vuole, poi guarisce e poi ritorna in mutua lo stesso giorno della settimana successiva per lo stesso numero di giorni della settimana precedente.-
      In questi casi, ovviamente non previsti dalla normativa, l'INPS o l'Ispettorato Del Lavoro potrebbero fare delle verifiche in merito.-

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  4. Dipende…. Se hai un nervo di un arto rotto e tre giorni dovresti stare a riposo, si può e come…. Così come nel mio caso.

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  5. E a dirlo che posso fare anzi devo fare così non sono io. Ma un dottore che ha studiato come lei.

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  6. Mi correggo: di preciso un legamento

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  7. Comunque non la sto attaccando, se è sembrato così le chiedo scusa. Ovviamente non poteva saperlo.

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    1. In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e del 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.-

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  8. Buonasera,
    lavoro come commessa in un negozio di bricolage fai da te, nell'ultima busta paga mi è stato inserito un giorno di assenza non retribuita perchè sono stata male e non ho potuto recarmi al lavoro e purtroppo la malattia dal medico sono riuscita ad averla solo il giorno dopo.
    Premetto che io il giorno stesso che sono stata male ho avvisato il mio titolare che non potevo recarmi a lavoro.
    Mi chiedo quindi se il mio datore di lavoro possa contestarmi un'assenza non restribuita nonostante la mia non sia affatto un'assenza ingiustificata in quanto avevo avvisato .

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    1. Purtroppo SI!
      La tua giustificazione verbale è servita solo ad informare preventivamente il datore di lavoro, ma la decorrenza della malattia è quella stabilita nel certificato medico, quindi è con il tuo medico che devi chiarirti magari per il futuro nel caso che tu venga a trovarti nella stessa situazione.-

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  9. Buonasera,
    lavoro come Oss in una struttura sociosanitaria con contratto CCNL delle cooperative sociali ed avevo programmato e concordato con il coordinatore le mie ferie estive dal 15 al 31 luglio.
    Mi hanno chiamato per un intervento di Neurolisi in Day Ospital dopo 2 anni di lista di attesa e sono andata in malattia prima delle ferie prestabilite.
    Volevo sapere se finita la malattia posso attaccare le ferie oppure devo rientrare e non fruire delle ferie in quanto il mio datore di lavoro me le ha negate e me le fara' recuperare successivamente senza comunicarmi la data.
    Grazie

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    1. Purtroppo finita la malattia dovrai rientrare in servizio e concordare con il datore di lavoro un nuovo periodo di ferie, perché presumibilmente con la tua malattia anche se ovviamente non voluta, tu hai fatto fatto annullare le ferie a una collega ed ora tocca a te.-

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    2. Grazie dottore,
      gentilissimo!

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  10. Buongiorno Dott. Censori, sono un dipendente della ASL e da pochi giorni sono diventato papà. I 10 giorni di congedo di paternità possono essere chiesti ed usufruiti anche per noi dipendenti pubblici? Grazie

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    1. SI!
      Tra le novità più importanti della prima direttiva ricordiamo il congedo di paternità obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile (anche nel settore pubblico) dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto.-

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    2. Perfetto, grazie Dott. Censori per la conferma . Le volevo chiedere: nel conteggio dei dieci giorni viene incluso anche la domenica ?

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    3. NO!
      Nel conteggio vengono considerati solo i giorni lavorativi.-

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  11. Buon giorno dott. Censori. Sono un lavoratore precario senza contratto, senza busta paga, contributi figurativi e un sussidio di disoccupazione a fonte di 20 ore/settimana presso un comune. Ho 2 figli di 7 e 11 anni. Desideravo sapere se ho diritto a chiedere il nuovo congedo di paternità e se si, se posso chiedere determinati giorni di sospensione al mese. Nrlli specifico cosa deve fare chi beneficia di questo congedo? Grazie

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    1. Purtroppo NO!
      Si può richiedere il congedo di paternità solo con un contratto di lavoro in essere.-

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  12. Salve avvocato vorrei chiederle una cosa in merito alla malattia nel contratto metalmeccanici artigiani:
    So che se si fanno più di 7 giorni continui di malattia, il trattamento economico viene dato per intero dal primo giorno ( un po’ da parte dell inps e il restante dall ditta che si chiama indennità di malattia ). Le pongo un esempio x capire meglio: malattia da lunedì 1 agosto fino a martedì 9 agosto… il sabato e la domenica vengono conteggiati x il superamento dei fatidici 7 giorni? Premetto che noi lavoriamo dal lunedì al venerdì. Sabato e domenica no
    Grazie

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    1. Malattia CCNL metalmeccanici artigiani:
      Per gli operai: il 100% della retribuzione contrattuale dal 4° giorno (compreso) fino alla guarigione clinica (in ogni caso l’integrazione viene corrisposta per una durata massima di 150 giorni). In caso di malattia superiore a 7 giorni, l’integrazione decorrerà dal 1° giorno di malattia (invece che dal 4°);

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  13. Grazie avvocato, ma x quanto riguarda i giorni che calcolano, sono compresi i sabati e domenica?

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  14. Buona sera dottore, lavoro sotto agenzia, l’agenzia mi ha detto che dovevo stare in ferie da mercoledì a venerdì, (venerdì ultimo giorno di lavoro poi mi scade il contratto) e mi ha detto che non si lavorava. Sono passato davanti alla ditta dove lavoro per accertarmi di quello che mi avesse riferito e ho scoperto che stavano lavorando tutti. Cosa posso fare in questo caso che mi hanno imposto le ferie dicendomi che non si lavorava, quando invece si lavorava?

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    1. Presumo che che ti abbiano mandato in ferie per non pagartele come ferie non godute insieme alle altre competenze maturate e tu comunque non puoi farci nulla perché avresti potuto comunque richiederle prima.-

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  15. Va bene grazie dottore

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  16. buongiorno Avvocato, sono sotto contratto artigiani (estetista) parte time a 32 ore settimanali. abbiamo cambiato titolari ma mantenendo lo stesso contratto e livello, ora ho notato che il totale del ore di ferie è partito con l'essere 117 quando invece è sempre stato 128. È un errore dello studio paghe? La ringrazio

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    1. In effetti con un part time di 32 ore settimanali le ore annuali spettanti di ferie devono essere 128, presumo quindi che ci sia stato un errore da parte dell'ufficio paghe.-

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    2. buonasera Avvocato scusi ancora il disturbo, ma quella dello studio paghe dice che essendo in regola dal mese di ottobre non sono stati marurati 128 ore ma 117! premetto che lei i conteggi parte dal mese di settembre e che le ferie le riporta per intero già quelle spettanti e poi le scala a mano mano che si usufruiscono ma tutto ciò non credo che influisca. o sbaglio?! devono esser 128! grazie

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    3. Le ferie maturano per il primo anno partendo dalla data di assunzione fino al 31 dicembre mentre per gli anni successivi mensilmente si maturano 1/12 di quelle spettanti annualmente.-.

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  17. Buonasera dott.,lavoro in un azienda alimentare da oltre 19 anni.Sono stata richiamata dalle ferie,da premettere che erano i miei primi 15 giorni da luglio dell’anno scorso,non sono rientrata perché mia mamma non stava bene.Possono licenziarmi per assenza ingiustificata

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    1. L'azienda può richiamarti dalle ferie se ha una motivazione valida, e tu puoi rifiutarti di rientrare in servizio se hai una motivazione altrettanto valida, quindi se puoi dimostrare che hai effettivamente assistito tua madre malata non hai di che preoccuparti altrimenti potresti avere dei problemi.-

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  18. Buongiorno avvocato,ho svolto due giorni lavorativi di prova presso un ristorante,concordandoli oralmente e tramite messaggi WhatsApp.
    Solo alla fine degli stessi,mi fanno sapere che questi giorni non verranno pagati.Posso richiedere legittimamente che invece venga corrisposta una giusta retribuzione?
    Grazie e buona giornata
    Daniele

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    1. Ciao Daniele!
      SI!
      Puoi richiedere legittimamente che i due giorni ti vengano pagati me devi aprire una vertenza nei confronti del datore di lavoro e devi dimostrare che hai effettivamente lavorato, quindi ti servono prove e testimonianze visto che hai lavorato senza contratto.-

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  19. Buon pomeriggio,
    le scrivo per delucidazioni su preavviso dimissioni.
    - CCNL commercio 3 livello
    -assunzione 15 marzo 2022
    - mi conferma 20 giorni di calendario
    -intenzione preavviso dimissioni 16 novembre con data da indicare???
    -intenzione preavviso dimissioni 1 dicembre con data da indicare??'
    -se ho qualche giorno di ferie si prolunga il preavviso?

    Mi scuso, non ho indicato il tipo di contratto
    Grazie
    Saluti

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    1. CCN L commercio:
      Preavviso Dimissioni:
      Livelli Q-1: 45 gg., 60 gg., 90 gg.;
      livelli 2-3: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
      livelli 4-5: 15 gg., 20 gg., 30 gg.;
      livelli 6-7: 10 gg., 15 gg., 15 gg..
      Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
      Ti confermo quindi che nel tuo caso devi dare 20 giorni di preavviso con decorrenza dal 1° o dal 16 del mese.-
      Se per esempio presenti le dimissioni entro il 30 novembre deve indicare come decorrenza il 21 dicembre in quanto l'ultimo giorno lavorativo sarà il 20 dicembre.-
      Per quanto riguarda il residuo ferie è a discrezione del datore di lavoro decidere se fartele fare o pagartele senza allungare il periodo di preavviso.-

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    2. La ringrazio per le delucidazioni.
      1-Nel caso delle ferie pagate, nessun problema visto che devo rispettare il termine del preavviso.
      2- Nel caso di usufruire delle ferie durante il preavviso comporterebbe una riduzione dello stesso?
      Devono essere godute nei giorni "lavorativi" da lunedì a venerdì o vale qualsiasi giorno ?
      Grazie ancora
      Saluti

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    3. Le ferie, se autorizzate dal datore di lavoro, vengono considerate come giornate lavorate e quindi rimane invariato il periodo di preavviso.-

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  20. Buonasera Avvocato sono un estetista e il titolare ha deciso di mettere delle telecamere di sicurezza alla reception avendo avuto un furto settimana scorsa. Può installarle senza nostro consenso? (Mio e della collega)
    Ho letto che devono chiedere il.nostro consenso,un accordo con i sindacati e richiesta al DLT.
    Grazie

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    1. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4331, ha ribadito che l’installazione di una telecamera sul posto di lavoro diretta verso il luogo in cui i propri dipendenti svolgono le proprie mansioni o su spazi dove essi hanno accesso anche sporadicamente deve essere preventivamente autorizzata dall’ Ispettorato dal Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo con i sindacati.-

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    2. La ringrazio molto.

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  21. Buonasera Avvocato sono un estetista al 3 livello artigiani da un anno.
    Desidero sapere quanto tempo di preavviso devo dare sapendo che il tale parte dal 1* o dal 16 * giorno del mese. Grazie

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    1. Preavviso dimissioni CCNL Estetista:
      Per le estetiste i termini di preavviso delle dimissioni sono pari a 10 giorni.-

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    2. Mi scusi ma mi è venuto un dubbio 10 giorni lavorativi o 10 giorni di calendario?

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    3. Sono 10 giorni di calendario, ovviamente con decorrenza dal 1° o dal 16 del mese.-

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    4. ...Un ulteriore domanda.. dovesse rispondermi il titolare si stare a casa dal giorno dopo, il preavviso economicamente viene perso?

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    5. NO!
      Anche se non ti fa fare il preavviso deve comunque pagartelo.-

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  22. Buongiorno, volevo sapere se nel contratto artigiani con un solo dipendente è possobile applicare l'assicurazione SANARTI e WILA o bisogna avere più di uno dipendenti?grazie

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    1. Il numero dei dipendenti è ininfluente!
      A occuparsi dell’iscrizione al Fondo SanArti sono le aziende che operano nel comparto dell’artigianato e che applicano uno dei Contratti Collettivi Nazionali del settore. L’adesione dei lavoratori, invece, non richiede un’iscrizione a parte ma deriva automaticamente da quella effettuata dal datore di lavoro.
      Quest’ultimo può registrare la sua azienda sul sito ufficiale del Fondo SanArti, comunicando successivamente i nominativi dei dipendenti e versando mensilmente le quote previste.
      Ciascun titolare, socio, collaboratore o lavoratore dipendente, inoltre, può iscrivere il proprio nucleo familiare, coniuge o convivente e figli, versando la quota di contribuzione annuale. Dal 2021, il Piano sanitario è integrato gratuitamente con sette prestazioni dedicate ai figli minorenni.-

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    2. La ringrazio gentilissimo!

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  23. Buongiorno volevo sapere se il bonus di 200 euro che deve esser erogato con la busta paga di febbraio, spetta anche a noi parrucchieri ed estetisti? Grazie

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    1. All’inizio dell’anno l’Inps ha comunicato che il bonus da 200 e quello da 150 euro, introdotti dal Governo Draghi per sostenere i cittadini con un reddito inferiore ai 35 mila e ai 20 mila euro, erano stati estesi ad un maggior numero di beneficiari. Tra questi i collaboratori, i dottorandi di ricerca e gli assegnisti che non sono formalmente iscritti alla gestione separata, gli stagionali e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo. Essi, di fatto, avevano tempo fino allo scorso 31 gennaio per presentare l’apposita richiesta e beneficiare così dell’incentivo. Tuttavia, non tutti gli aventi diritto ad oggi lo avrebbero ricevuto.
      Chi ad oggi fra gli aventi diritto non ha ancora visto accreditarsi il bonus da 200 e da 150 euro è probabile che lo riceva a marzo. A tal proposito, però, non ci sarebbe una data precisa da segnare sul calendario. In questo senso sarebbero diversi i fattori che potrebbero aver inciso sul ritardo del pagamento. Ad ogni modo, ci si aspetta che l’accredito avvenga tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo.

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  24. Buongiorno Gentilissimo Dottore, vorrei alcuni chiarimenti sui giorni di malattia. Il mio contratto è a tempo indeterminato industria metalmeccanico. Il mio quesito/i : volevo sapere se i giorni di malattia eventualmente presi nell'arco della vita lavorativa vengono conteggiati ai fini della pensione anche di quella eventualmente anticipata oppure no? Non è molto chiara la cosa almeno per me... E poi infine volevo sapere ma i giorni di malattia presi negli anni è vero che vengono sommati per tre anni e allo scadere del terzo anno si resettano. E' importante per me capire questa cosa non vorrei andare oltre il massimo dei giorni per evitare il licenziamento. Io ho oltre 20 anni di lavoro alle spalle ma purtroppo negli ultimi anni ho vari impedimenti... Grazie mille Cordiali saluti

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    1. I periodi di malattia sono coperti dai c.d. contributi figurativi: si tratta di quei contributi che vengono accreditati in maniera gratuita, senza onere a carico del lavoratore al lavoratore, nei periodi in cui non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma.-.
      Il comporto prolungato è pari a:
      a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
      b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
      c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.

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  25. Dottore Censori solo per capire ma sei io negli ultimi 10 anni ho fatto ad esempio 20 giorni di malattia ma negli ultimi tre anni di questi 10 anni non ho più fatto giorni di malattia. E poniamo il caso che da domani 9 marzo inizio la malattia e starò in malattia per anzianità di servizio oltre 6 anni quindi ho 548 giorni di calendario tutti? e sono effettivamente 548 giorni oppure devo fare meno 20 giorni presi tanto tempo fà ...? Solo per capire sperando di essermi spiegato bene grazie mille

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    1. I 548 giorni di calendario sono quelli consentiti in totale nella stessa azienda.-

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  26. Buongiorno Dottore, sono dipendente ATA con contratto aninsei, a gennaio ero in ferie, mi sono ammalata e ho preso malattia dal 2 al 5 compresi. Sul cedolino di gennaio trovo segnato "Malattia Inps 50% - 1GG" Perché è segnato solo 1 giorno di malattia e non 4?. La ringrazio, cordiali saluti

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    1. In effetti non capisco la motivazione, devi quindi verificare con l'Istituto cos'è effettivamente successo.-

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  27. Buongiorno Avvocato, il mio ultimo giorno di lavoro è stato il 2 marzo u.s. e sono stata messa in regola il 5 ottobre 2021. Oltre i 2 giorni di marzo, ferie e roll (il tfr è già stato versato in un fondo a parte) mi spetta altro?grazie

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  28. Salve Dottore, sono un estetista, da anni il mio titolare mi obbliga a prendere ferie solo nel periodo a cavallo di ferragosto, giustificando che sono periodi dove si lavora di più e non posso mancare a lavoro. Quando è successo per necessità di prendere qualche giorno prima di quel periodo non ha tardato a farmelo pesare spingendomi a chiedere sempre di meno anche per necessità.
    A parte questo comportamento particolare suo e accondiscente mio, cosa posso fare per far valere i miei diritti, potrei sentirmi libera di prender ferie in un altro periodo?
    Non vorrei licenziarmi e perdere anche il diritto ad un eventuale maternità o disoccupazione?
    Grazie in anticipo

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    1. La normativa prevede che il periodo di ferie o viene concordato tra le parti o per la metà può decidere il datore di lavoro e per l'altra metà può decidere il lavoratore.-
      Ti consiglio eventualmente di rivolgerti a un sindacato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-

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  29. Buongiorno…scrivo perché ho un contratto a tempo determinato,con scadenza il 31gennaio, e firmato per l’indeterminato che decorrerà dal1febbraio..Oggi è iniziato il mio periodo di malattia che terminerà il4Febbraio..il contratto determinato si prolungherà oppure ci sarà comunque il cambio contrattuale??

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    1. Ci sarà comunque il cambio contrattuale, a prescindere quindi dalla malattia.-

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    2. Grazie mille per aver risposto. Buona giornata.

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  30. Salve Dott.Censori..il 26 dicembre 2023 sono diventato papà.
    La mia compagna non lavora, attualmente è in maternità ed a breve (marzo)gli inzierà la naspi.
    Volevo sapere, se mi spetta il permesso giornaliero per allattamento. Grazie e buona serata.

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    1. Ciao Salvo!
      Chi ha diritto ai permessi per allattamento:
      I permessi per allattamento spettano ai genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che abbiano un rapporto di lavoro in corso e un figlio nato da poco. Possono essere richiesti sia dalla madre che dal padre, ma non possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi.
      Ecco come funzionano:
      - La madre ha diritto ai permessi per allattamento dopo aver terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternità e fino al primo anno di vita del bambino. Se la madre non fruisce dei permessi per allattamento, il padre può richiederli al suo posto.
      - Il padre ha diritto ai permessi per allattamento anche se la madre è lavoratrice autonoma, disoccupata o casalinga. Non importa se la madre percepisce o meno l’indennità di maternità.-

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    2. Ok..mille grazie Dott.Censori.
      Mi attivo allora subito comunicandolo in azienda. Per gli orari posso deciderli io? Per es. chiedere di fare 9-12 tutta la settimana...o mi devo attenere ai loro turni ma con orario ridotto per allattamento?
      Mi conferma che oltre che comunicarlo in azienda devo fare la comunicazione tramite il portale dell'inps?
      Grazie mille..

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    3. Ciao Salvo!
      Gli orari dei permessi per allattamento vanno possibilmente concordati con il datore di lavoro, di solito all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro, e non va fatta alcuna comunicazione all'INPS da parte del lavoratore.-

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