FERIE
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile per il lavoratore; un periodo di riposo necessario per reintegrare le energie psico-fisiche.-Le ferie maturate e non godute non si perdono; possono essere differite nel tempo o, solo nei casi di legge, retribuite con una indennità sostitutiva.-
La legge 66/2003 stabilisce il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo indicando che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” e che il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.-
In genere le ferie si maturano nel corso dell'anno solare; un lavoratore che abbia lavorato tutto l'anno nella stessa azienda avrà diritto a tutti giorni di ferie stabiliti dal contratto nazionale applicato.-
Un lavoratore che invece abbia iniziato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno avrà diritto ad un numero di giorni in proporzione ai mesi di servizio prestati.-
Qualora a fine anno solare risultassero dei giorni di ferie maturate ma non godute, le giornate residue devono essere fruite entro i 18 mesi successivi, a meno che il lavoratore non consenta di rinviare ulteriormente tale scadenza.-
Con circolare n. 8 dell'8 marzo 2005 il Ministero del lavoro ha chiarito che al lavoratore deve essere garantito un periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore stesso.-
I contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, possono stabilire ovviamente condizioni di miglior favore per i lavoratori; infatti quasi tutti i contratti prevedono un periodo superiore rispetto alle quattro settimane.-
INFORTUNIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova infortunato, il contratto non viene prorogato, ma l'INAIL corrisponde comunque l'indennità fino al termine dell'infortunio.-MALATTIA
L'indennità di malattia è la somma che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi tre giorni sono, di regola, a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l'Inps a provvedere al pagamento.Spetta agli operai dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, agli operai e agli impiegati del terziario, ai giovani assunti con contratto di inserimento, ai lavoratori parasubordinati, e agli apprendisti.
Il lavoratore deve trasmettere agli uffici Inps di residenza il certificato redatto dal medico di famiglia ed inviare la seconda parte (l'attestato senza diagnosi) al datore di lavoro. Il certificato va inviato sia all'Inps sia al datore di lavoro entro 2 giorni dalla data di compilazione. Nel caso di ritardata trasmissione l'indennità viene decurtata di un numero di giorni pari a quelli del ritardo.
VISITE DI CONTROLLO O VISITE FISCALI
Dipendenti privati:Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici dell'Inps dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.
Dipendenti pubblici:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici degli Enti preposti dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.
L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. In caso di assenza ingiustificata, è prevista la perdita dell'indennità per un periodo di volta in volta valutato.
L'importo dell'indennità, che sia pagata dall'Inps o direttamente dal datore di lavoro, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera (per i primi 20 giorni), mentre per i giorni successivi è pari al 66,66%. In genere la retribuzione è garantita per intero dai contratti di lavoro, che impegnano i datori di lavoro a pagare la differenza.
Il pagamento può essere effettuato dall'Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) se è lavoratore dipendente oppure direttamente con accredito sul c/c bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, se si tratta di lavoratore parasubordinato, agricolo, disoccupato o sospeso, stagionale.
MALATTIA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova in malattia, il datore di lavoro non ha l'obbligo di prorogarlo; quindi alla scadenza cessa ogni tipo di indennità e tutela per il lavoratore.-MALATTIA DURANTE IL PERIODO DI PROVA
La malattia intervenuta durante il periodo di prova, ne sospende il corso fino alla guarigione, e allunga i tempi del periodo di prova stesso; il recesso in quel caso è legittimo ma è inefficace fino al termine della malattia, e del periodo di prova contrattuale, aumentato dei giorni di malattia.-Naturalmente la malattia deve essere portata immediatamente a conoscenza del datore di lavoro con certificato medico.-
In pratica, per esempio, se per un livello di un qualsiasi CCNL è previsto un periodo di prova di 2 mesi e nel periodo di prova si è avuta un'assenza per malattia di 15 giorni, il periodo di prova effettivo diventa di 2 mesi e 15 giorni.-
Questo significa che il datore di lavoro si riserva 15 giorni di tempo in più per decidere la trasformazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, e il dipendente può richiedere 15 giorni di tempo in più per dimostrare le proprie capacità e competenze.-
MALATTIA DURANTE LE FERIE
L'INPS ha dettato una normativa in materia; in generale la malattia durante le ferie le sospende, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare che il lavoratore poteva comunque fruire delle ferie.-Se ti viene la febbre, se vieni ricoverato in ospedale, ecc., è dimostrabile che, in quelle condizioni, tu non puoi continuare le vacanze, quindi le ferie debbono essere sospese.-
Se invece hai un forte mal di testa, stress, ecc. , le ferie non vengono interrotte, anzi sono utili per farti guarire.-
In ogni caso il lavoratore deve comunicare tempestivamente la sopravvenuta malattia, in modo che il datore di lavoro possa eventualmente mettere in atto i suoi controlli.-
PERMESSI RETRIBUITI (ROL)
Oltre alle ferie, in genere, i dipendenti in base al contratto collettivo di appartenenza maturano anche ogni anno un certo numero di ore lavorative, che sono appunto Permessi Retribuiti o ROL (riduzione orario di lavoro), che possono essere quindi richiesti per motivi personali e goduti in ore.-PERMESSI PER LUTTO FAMILIARE
La persona con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni.I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel corso di un anno, anche se si verifica il decesso di altri familiari, il numero massimo di giorni a disposizione è comunque di 3.
Quando si verifica il decesso, la persona interessata
è tenuta a comunicarlo
tempestivamente al proprio datore
di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del
permesso. Poi, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare al
datore la documentazione
relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da
certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
In caso di decesso di un familiare, la possibilità di concedere eventualmente tali permessi, e di farlo in forma retribuita, è pertanto a totale discrezione del datore di lavoro.
Agli effetti della legge n° 260 del 27 maggio 1949 e della legge n° 54 del 5 marzo 1977, sono considerati giorni festivi:Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
- del coniuge;
- del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno. nipote);
- di affini
entro il primo grado (genero e
suocera).
Caso di infermità
Lo stesso tipo di permesso si applica pure in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Per maggiori dettagli, si veda la pagina sui permessi e congedi per gravi motivi familiari.Lavoratori parasubordinati
Per le lavoratrici e i lavoratori di tipo "parasubordinato" (a progetto, co.co.co., partita Iva), la legge non prevede permessi retribuiti, per i casi come quelli del lutto.In caso di decesso di un familiare, la possibilità di concedere eventualmente tali permessi, e di farlo in forma retribuita, è pertanto a totale discrezione del datore di lavoro.
RICORRENZE FESTIVE
01) La
domenica
02) Il 1°
giorno dell'anno
03) Il giorno
dell'Epifania (6 gennaio)
04) Il giorno
di Pasqua
05) Il giorno
di lunedì dopo Pasqua
06) Il 25
aprile (anniversario della liberazione)
07) Il 1°
maggio (festa del lavoro)
08) Il 2
giugno (fondazione della Repubblica)
09) Il giorno
dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
10) Il giorno
di Ognissanti (1° novembre)
11) Il giorno
dell'immacolata Concezione (8 dicembre)
12) Il giorno
di Natale (25 dicembre)
13) Il giorno
26 dicembre
Il giorno di
ricorrenza del S. Patrono del Comune in cui è ubicata l'unità
produttiva
Quando la
festività coincide con la domenica, (o il sabato se non lavorativo),
i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno altresì diritto ad una
quota aggiuntiva di retribuzione determinata, salvo diverse e più
favorevoli disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione
fissa.-
Per gli effetti della legge 5 marzo 1977 n° 54 non sono più considerati festivi, agli effetti civili le festività religiose: FESTIVITÀ SOPPRESSE
1) San Giuseppe (marzo)
2) Ascensione (maggio)
3) Corpus Domini (giugno)
4) Santi Pietro e Paolo (giugno)
In sostituzione delle 4 Ex Festività i lavoratori usufruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti.
La celebrazione delle 2 Festività Nazionali del 2 Giugno (festa della Repubblica) e 4 Novembre (Festa dell'Unità Nazionale), sempre per effetto della stessa legge, hanno luogo rispettivamente la prima domenica di giugno e la prima domenica di novembre.
Il trattamento economico di dette 2 festività sarà quello previsto per le festività cadenti in domenica ( 6,67 ore o 1/26)
Con la legge del 20 novembre 2000 n° 336, a partire dal 2001 è stata ripristinata la Festa Nazionale della Repubblica del 2 giugno, pertanto detta festività si va ad aggiungere alle Festività al precedente paragrafo.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.
Salve Dottore, sono un estetista, da anni il mio titolare mi obbliga a prendere ferie solo nel periodo a cavallo di ferragosto, giustificando che sono periodi dove si lavora di più e non posso mancare a lavoro. Quando è successo per necessità di prendere qualche giorno prima di quel periodo non ha tardato a farmelo pesare spingendomi a chiedere sempre di meno anche per necessità.
RispondiEliminaA parte questo comportamento particolare suo e accondiscente mio, cosa posso fare per far valere i miei diritti, potrei sentirmi libera di prender ferie in un altro periodo?
Non vorrei licenziarmi e perdere anche il diritto ad un eventuale maternità o disoccupazione?
Grazie in anticipo
La normativa prevede che il periodo di ferie o viene concordato tra le parti o per la metà può decidere il datore di lavoro e per l'altra metà può decidere il lavoratore.-
EliminaTi consiglio eventualmente di rivolgerti a un sindacato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-
Buongiorno…scrivo perché ho un contratto a tempo determinato,con scadenza il 31gennaio, e firmato per l’indeterminato che decorrerà dal1febbraio..Oggi è iniziato il mio periodo di malattia che terminerà il4Febbraio..il contratto determinato si prolungherà oppure ci sarà comunque il cambio contrattuale??
RispondiEliminaCi sarà comunque il cambio contrattuale, a prescindere quindi dalla malattia.-
EliminaSalve Dott.Censori..il 26 dicembre 2023 sono diventato papà.
RispondiEliminaLa mia compagna non lavora, attualmente è in maternità ed a breve (marzo)gli inzierà la naspi.
Volevo sapere, se mi spetta il permesso giornaliero per allattamento. Grazie e buona serata.
Ciao Salvo!
EliminaChi ha diritto ai permessi per allattamento:
I permessi per allattamento spettano ai genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che abbiano un rapporto di lavoro in corso e un figlio nato da poco. Possono essere richiesti sia dalla madre che dal padre, ma non possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi.
Ecco come funzionano:
- La madre ha diritto ai permessi per allattamento dopo aver terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternità e fino al primo anno di vita del bambino. Se la madre non fruisce dei permessi per allattamento, il padre può richiederli al suo posto.
- Il padre ha diritto ai permessi per allattamento anche se la madre è lavoratrice autonoma, disoccupata o casalinga. Non importa se la madre percepisce o meno l’indennità di maternità.-
Ok..mille grazie Dott.Censori.
EliminaMi attivo allora subito comunicandolo in azienda. Per gli orari posso deciderli io? Per es. chiedere di fare 9-12 tutta la settimana...o mi devo attenere ai loro turni ma con orario ridotto per allattamento?
Mi conferma che oltre che comunicarlo in azienda devo fare la comunicazione tramite il portale dell'inps?
Grazie mille..
Ciao Salvo!
EliminaGli orari dei permessi per allattamento vanno possibilmente concordati con il datore di lavoro, di solito all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro, e non va fatta alcuna comunicazione all'INPS da parte del lavoratore.-
Ok grazie dott.Censori.Ne parlerò giusto domani in azienda.
EliminaSolo per precisazione, il padre dipendente che vuole avvalersi dei permessi per allattamento è obbligato a comunicarlo anche all'inps tramite il portale o contact center. E può usufruirne solamente alla fine del congedo obbligatorio di maternità della madre.
(Ho appena fatto la richiesta sul portale inps).
Un saluto e buon lavoro.
Invece le volevo chiedere, se c'è un limite annuo per poter prendere il congedo parentale. Essendo nel 2024 i primi 60gg di congedo pagati all'80% avrei intenzione di chiederne 10gg al mese da giugno a dicembre.E' fattibile o non posso sforare una certa assenza annua a lavoro? O non contano i congedi parentali come assenza lavorativa?
RispondiEliminaCiao Salvo!
EliminaPer quanto riguarda il congedo parentale puoi richiederne 10 giorni al mese senza problemi.-
Buongiorno Dott. Censori, lavoro come impiegato presso un'impresa edile, contratto industria edilizia e nel prossimo agosto 2024 (data assunzione 23/08/2004) compio una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di vent’anni, quindi secondo contratto mi spetterebbe il premio di fedeltà (quindicesima). Le chiedo, quando riceverò il pagamento del premio? Già dal prossimo 23 agosto 2024 oppure parte dal 2025? Grazie
RispondiEliminaIl premio di fedeltà va corrisposto al lavoratore nella decorrenza del 20 anni dalla data di assunzione, quindi nel tuo caso ad agosto 2024.-
EliminaGrazie mille!
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buonasera Dott.Censori, sono Salvo, le avevo scritto qualche messaggio sopra sui permessi per allattamento per i padri.
RispondiEliminaLe riscrivo per chiederLe un'altra info.
I permessi per allattamento decorrono dal 2 Aprile 2024 (ne ho fatto richiesta verso fine Marzo).
Nel cedolino del mese di Marzo mi trovo però due voci "sospette" :
-Assenze 24 ore (pagate 11€ l'ora mettiamo)
-Allattamento 13^+14^ pres. , ore 24 (pagate a 12€ l'ora mettiamo).
Prima di chiedere in azienda volevo un suo parere da persona esperta della materia.
A me sembra come se fosse una maggiorazione su 13esima e 14esima di quest'anno in funzione dell'allattamento?Bu altro non saprei spiegarmi. Come le dicevo ho fatto richiesta dell'allattamento a fine marzo , con inizio riduzione orario di lavoro di 1 al giorno a partire dal 2 aprile 2024.
Grazie e buon week end.
Salvo
In effetti non capisco!
EliminaInfatti se i permessi sono stati richiesti con decorrenza da aprile, nella busta paga di marzo non doveva risultare nulla, devi quindi richiedere spiegazioni all'azienda.-
salve le vorrei fare una domanda riguarda il congedo parentale
RispondiEliminasono un dipendente privato e sto godendo del congedo parentale per mia figlia nata nel 2017
la moglie e' casalinga quindi unico lavoratore
la mia domanda e' quanti mesi di congedo indennizzati al 30% ne ho diritto
spero che mi risponda al più presto possibile
Grazie per la sua disponibilità
RispondiEliminaIn totale si possono richiedere fino a 6 mesi di congedo parentale.-
EliminaÈ vero che questi 6 mesi diventino 7 dal momento che usufruisco di 3 mesi continuativi oppure frazionati?
RispondiEliminaGrazie
SI!
EliminaIl padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).-
Salve
RispondiEliminaLe vorrei chiedere questo
Sono dipendente privato lavoro dal lunedì al venerdì
Sono stato in malattia ed il medico mi ha dato di stare a casa sia il venerdì che sabato in malattia
Visto che non lavoro il sabato esso verrà conteggiato nei giorni di malattia?
La ringrazio anticipatamente
Dipende da quello che ha indicato il medico nel certificato, perché se ha messo come scadenza il venerdì il sabato non verrà conteggiato mentre se ha messo il sabato allora verrà conteggiato.-
EliminaBuongiorno ho lavorato 6 mesi come metalmeccanico in una azienda piccola industria dove ho avuto vari periodi di malattia , il datore di lavoro l ultimo mese mi ha pagato le ore, però nell estratto contributivo risulta il numero 2 per due settimane settimane non utili al conteggio minimo per la pensione anzianità cosa vuol dire e cosa è successo può essere che il datore di lavoro non abbia versati i contributi, nell eventualità posso integrare io un saluto e grazie.
RispondiEliminaIn effetti alcuni giorni di malattia non sono retribuiti e quindi non sono utili ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità, ma penso che tu non debba preoccuparti più d tanto in quanto la normativa potrebbe cambiare nei prossimi anni.-
EliminaBuonasera sig. Gianfranco,
RispondiEliminaho un figlio di 4 anni e non ho mai usufruito del congedo parentale. Spetterebbe anche a me i primi 2 mesi, presi nel 2024, all'80% o essendo il bambino nato prima del 2024 mi spetta solo il 30%?
Grazie
Il congedo parentale viene retribuito per i primi due mesi all'80% solo per i bambini nati nel 2024.-
EliminaOk grazie Sig.Censori. Nel frattempo avevo anche trovato la normativa nel sito inps.Grazie comunque.
EliminaPer completezza il congedo parentale all'80% spetta anche ai genitori ai quali sia nato il figlio/a nel 2023 a patto che abbiamo terminato il congedo obbligatorio nel 2024. Riporto dal sito inps :
i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese.I periodi di congedo parentale di cui al presente punto 2, sempre fino al limite di un mese, se fruiti, a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati al 60% della retribuzione anziché all’80%;
salve dott.censori
RispondiEliminanel mese di giugno ho lavorato meta' mese e dal 17/06 fino alla fine di giugno sono andato in congedo parentale
pero' ho notato quando ho preso il prospetto della paga che le ferie maturate sono di meno rispetto al solito
le vorrei chiedere questo durante il congedo cosa si matura e cosa non si matura ccnl multiservizi
molte grazie
anche l ROL E EX-FESTIVITA' MATURATI SONO DI MENO
RispondiEliminaDiversamente da quanto avvenuto fino al 12 agosto 2022, durante la fruizione del congedo parentale maturano i ratei di:
Elimina- ferie
- riposi
- tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
salve
Eliminanon ho ben capito la sua risposta quindi si maturano oppure non le cose che mi ha elencato
grazie
SI!
EliminaMaturano!
Buongiorno
RispondiEliminaSe maturano le ferie e rol ed ex festività come mai mi hanno dimezzato queste nella busta paga di giugno dove ho fatto 15 giorni di congedo
Grazie
La domanda non devi porla a me ma al tuo datore di lavoro che evidentemente interpreta la normativa in modo restrittivo.-
EliminaSalve
RispondiEliminaHo chiesto al datore di lavoro e mi ha risposto così
con la maternità facoltativa i ratei vengono abbattuti per le ore effettuate.
Se c’è qualche legge che dice che con il congedo si maturano i ratei di ferie e rol a prescindere mela mandi per favore così chiedo di verificare il tutto
Grazie mille
Ti consiglio di rivolgerti a un sindacato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-
EliminaSalve dottor censori
EliminaTi vorrei ringraziare per il lavoro svolto finora
Riguardo
Riguardo il mio quesito del congedo parentale e maturazione delle ferie ed altre cose
Sono andato in patronato e mi hanno detto in base al decreto legislativo del 2022 numero 105
È vero quello però il tutto viene rimandato alla contrattazione collettiva
Io non so che cosa prevede in questo caso il contratto del multi servizi se mi può aiutare lei
Comunque la normativa del decreto è la più aggiornata
Però io adesso non so cosa fare in questi casi mi spettano di diritto tutto quello che mi hanno decurtato dal 13/8/2022 fino adesso tutti gli arretrati delle ore tolte oppure no
Cosa posso fare, mi può aiutare?
Mille grazie
Dovresti rivolgerti non a un patronato ma ad un sindacato di categoria, e non capisco comunque perché il patronato non ti ha indirizzato a un sindacalista corrispondente.-
EliminaTi consiglio eventualmente di rivolgerti alla sede più vicina della CGIL.-
salve
Eliminavorrei ringraziare lei e per me lei è una persona molto competente secondo me la devono clonare
battuta a parte ho risolto il problema risolato come ha detto
si devono maturare sia ferie che 13° mensilità con il congedo
complementi per il lavoro svolto finora e continua cosi
Ti ringrazio per i complimenti!
EliminaAlla prossima!!!
Buongiorno dott.Censori
Eliminasono la stessa persona della domanda precedente dov avevo avuto decurtazione in busta paga sia nelle ferie che nella tredicesima e dopo aver parlato con lei mi hanno ridato in dietro gli arretrati tolti sia nel 2022 che nel 2023
adesso ho notato nel cedolino della tredicesima trattenute ore 13° per assenze e quando ho chiesto spiegazione mi hanno detto per via del congedo parentale
la mia domanda se ci sono cambiamenti nel 2024 riguarda la maturazione dei ratei durante il congedo oppure no
mi hanno parlato che l'inps paga il 30% e l'azienda deve integrare il 70% per arrivare al 100% questo discorso non l'ho capito bene
se lei ha idea di cosa volevano intendere saro' enormemente grato
cordiali saluti
In effetti il congedo parentale va retribuito al 30% quindi va detratto il 70% della retribuzione giornaliera, presumo pertanto che abbiano effettuato una specie di compensazione.-
EliminaMi scusi dott. Censori
EliminaSe il congedo non incide sulla maturazione dei ratei della tredicesima perché allora mi hanno trattenuto tanti soldi per assenze dalla tredicesima così è venuta più bassa
Vorrei semplicemente capire il congedo incide oppure no sulla maturazione dei ratei della tredicesima?
Grazie
Durante la maternità anticipata e quella obbligatoria, le lavoratrici mantengono il diritto a maturare e percepire la tredicesima, che invece non viene calcolata in busta paga per la maternità facoltativa.
EliminaSecondo il decreto legislativo 08/2022 quello che mi hai mandato prima
EliminaIl congedo parentale oppure maternità facoltativa non incide sui riposi e ferie e tredicesima mensilità
Cosa è cambiato da allora?
Grazie
E grazie a questo ho contattato l’azienda e mi hanno pagato quello che è stato trattenuto sulla tredicesima sia nel 2022 che nel 2023
EliminaAdesso nel 2024 ho visto trattenute sulla tredicesima per il congedo preso quest’anno come mai?
Nulla è cambiato nel 2024 rispetto agli anni precedenti, presumo quindi che anche per quest'anno vogliono "provarci"!
EliminaBuongiorno, per favore avrei bisogno di sapere come vengono retribuiti i permessi per visite mediche. C'è una legge che li regola? C'è un limite di ore annuale? Se fatti durante l'orario di lavoro è obbligatorio timbrare all'uscita e ritimbrare all'entrata di ritorno dalla visita? Inoltre, se ad esempio il mio orario di lavoro è dalle 7.30 alle 15.30, ma la visita è alle 12.30 e non rientro più al lavoro, queste ore con giustificativo medico, mi vengono comunque pagate o detratte dai permessi? Il mio CCNL è INDUSTRIA ALIMENTARE.
RispondiEliminaGrazie. Buona giornata.
Ciao Elisa!
EliminaAi dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Buongiorno, in busta come mai in busta paga i permessi per donazione sangue e i permessi per la legge 104/1992 vengono pagati solo al 90,81% ? Il mio CCNL è INDUSTRIA ALIMENTARE. Grazie. Buona giornata.
RispondiEliminaCiao Elisa!
EliminaI permessi giornalieri o frazionati e il congedo straordinario danno diritto alla retribuzione piena, a carico dell'Inps ma anticipata dal datore di lavoro che poi compensa tramite credito contributivo nel Flusso Uniemens; devi quindi chiarire con il tuo datore di lavoro sul perché non vengono pagati al 100%.-
Buongiorno, la risposta dell'ufficio che si occupa delle nostre buste paga è stata che lui inserisce solo il 90,81% perchè non pagandoci sopra l'Irpef, non viene tassato.
EliminaE' quindi corretto il suo modo di indicare la percentuale inferiore e quindi il mio pagamento in busta paga?
Grazie.
Buon pomeriggio.
Ciao Elisa!
EliminaIl discorso dell'Ufficio che si occupa delle paghe è corretto se effettivamente risulta che l'importo in busta paga non è soggetto a tassazione IRPEF.-
BUONGIORNO
RispondiEliminaLE VOLVE CHIEDERE SE I GIORNI DI MALATTIA FANNO DECURTARE LE FERIE MATURATE E LA TREDICESIMA
CORDIALI SALUTI
NO!
EliminaI giorni di malattia non fanno decurtare ne le ferie ne la tredicesima.-
Buonasera, il mese scorso durante la visita medica di controllo, non mi e' stato possibile rispondere al medico perche' non sono riuscito a raggiungere il citofono e l'INPS non mi ha accolto la giustificazione, il mio datore di lavoro mi dice che l'INPS potrebbe chiedere la restituzione dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia (aspettano la comunicazione INPS), Le chiedo se la trattenuta mi verra' fatta anche sulla parte integrata dal mio datore di lavoro (anche i primi 3 giorni?), oppure solo sulla parte di indennita' INPS (vedo dalla busta paga che sono righe diverse). La ringrazio.
RispondiEliminaCordiali saluti, Davide.
Ciao Davide!
EliminaLa trattenuta dovrebbe essere fatta solo sulla parte di indennità INPS.-
È stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, che coinvolge oltre 600mila lavoratrici e lavoratori in tutta Italia.
RispondiEliminaL’accordo, che rinnova il contratto scaduto il 31 dicembre 2024, è stato raggiunto nelle prime ore di venerdì 13 giugno dalle principali organizzazioni datoriali e sindacali del settore: Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti.
Il nuovo contratto, valido dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028, prevede un incremento salariale complessivo di 215 euro e la modifica di alcuni istituti della parte normativa, con particolare attenzione ai temi della violenza di genere e del lavoro a tempo parziale.
“Un’intesa importante – dichiarano le Associazioni datoriali – che rappresenta un passo fondamentale per la tenuta e il rilancio del settore. Un risultato raggiunto con senso di responsabilità nei confronti delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori, e del Paese intero: parliamo infatti di servizi essenziali, centrali per l’economia e cruciali per la qualità della vita delle comunità.”
“L’accordo – proseguono le Associazioni – è un investimento significativo che punta da un lato a garantire adeguamenti salariali che tutelino il potere d’acquisto di lavoratrici e lavoratori in un contesto ancora segnato dall’inflazione e dall’altro a salvaguardare la sostenibilità economica delle imprese, oggi in difficoltà a causa dell’aggiudicazione tardiva delle gare rispetto ai bandi e fortemente penalizzate dalla mancata revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi”.
“Imprese e sindacati – concludono le Associazioni – si sono assunti la responsabilità di intervenire sul fronte salariale, riconoscendo la dignità che lavoratrici e lavoratori meritano. Ora confidiamo in una presa di coscienza da parte del Governo, affinché il settore riceva un’attenzione all’altezza del suo valore e del suo ruolo”
Salve
Eliminale volevo chiedere riguarda il rinnovo del CCNL multiservizi
dove e' stato rinnovato al livello nazionale
la mia domanda questa
un'azienda che applica il multiservizi puo' rifiutare questo rinnovo e continuare ad applicare quello scaduto??
cordiali saluti
NO!
EliminaL'azienda non può continuare ad applicare il contratto scaduto, se c'è stato un rinnovo.-
pero' il rinnovo e' stato firmato da parte delle sigle datoriali tranne una di cui fa parte l'azienda dove lavoro
Eliminain questo caso che cosa succede?
grazie
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27757, pubblicata il 3 dicembre 2020, ha affermato che il rinnovo di un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (“CCNL”) sottoscritto esclusivamente da alcune associazioni datoriali, non pregiudica l’applicazione delle clausole relative al trattamento retributivo anche alle imprese che aderiscono alle associazioni sindacali non firmatarie dello stesso.-
EliminaPurtroppo se la tua azienda non intende applicare l'accordo devi aprire una vertenza sindacale o intentare una causa al tuo datore di lavoro.-
Buonasera, dott. Censori.
RispondiEliminaAvevo richiesto dei giorni di congedo parentale all'Inps.
Purtroppo ho dovuto subire un'operazione d'urgenza proprio in quei giorni e l'ospedale ha emesso il foglio di attestazione di malattia.
Quei giorni non saranno quindi scalati e posso richiederli per un altro periodo, oppure li ho persi?
Grazie.
Cordiali saluti.
Elisa
Ciao Elisa!
EliminaSI!
Devi richiedere all'INPS l'annullamento dei giorni di congedo parentale per trasformarli in malattia e trasmettere la richiesta anche al tuo datore di lavoro.-
Buongiorno
RispondiEliminale vorrei chiedere una cosa non so se lei mi potra' rispondere
vorrei sapere in che modo viene decurtata la 14° mensilita' in base ai giorni di congedo presi
per essere piu chiaro come viene calcolata la decurtazione se prendo tot giorni di congedo
ti ringrazio anticipamente
Il rinnovato articolo 198 del CCNL terziario, distribuzione e servizi dispone che “i periodi di congedo parentale non comportano riduzione di quattordicesima mensilità”.
EliminaIL MIO CCNL MULTISERVIZI
EliminaIl calcolo della quattordicesima mensilità, durante il congedo parentale nel contratto collettivo nazionale (CCNL) Multiservizi, tiene conto dei periodi di assenza retribuita. In sostanza, il periodo di congedo parentale, se indennizzato, viene considerato come periodo lavorato ai fini del calcolo della quattordicesima.
EliminaL'INPS MI PAGA IL 30 PERCENTO
EliminaPERO' NELLA MIA 14 ESIMA HO VISTO 21 ORE PER ASSENSZA SONO STATE TRATENUTE
L'interpretazione della normativa da parte dell'azienda non è corretta, potresti quindi rivolgerti eventualmente a un sindacato per la tutela dei tuoi diritti.-
EliminaBuonasera Gianfranco, avrei bisogno di un chiarimento e vado subito al dunque. Sono stato assunto da un'azienda come stagionale CCNL alimentare e dopo il primo giorno di lavoro, causa un problema di salute sorto in serata, ho dovuto mettermi in malattia e lo sarò fino a fine mese. Le vorrei chiedere questi giorni di malattia come mi saranno pagati, quanti giorni dall'azienda e quanti dall'Inps. Se per l'azienda il pagamento dei giorni di malattia suppongo sia automatico, per l'Inps invece come funziona? dovrò fare domanda?La ringrazio.
RispondiEliminaAggiungo, se le può servire, che il mio lavoro precedente è durato da luglio 2024 ad ottobre 2024.
RispondiEliminaMalattia:
EliminaIn caso di malattia, i dipendenti sono tenuti ad avvertire l’azienda tramite telefono, email o fax prima dell’inizio del normale orario di lavoro. Entro il secondo giorno di assenza devono poi provvedere all’invio del certificato medico attestante la malattia. Ma chi paga la malattia nel CCNL industria alimentare? La retribuzione viene corrisposta dall’INPS secondo questo schema:
- 60% della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni di malattia (massimo quattro volte all’anno);
- 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 45° giorno.
L’azienda deve integrare l’indennità erogata dall’INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera per un massimo di 180 giorni all’anno.
Buongiorno dott.Censori
RispondiEliminami trovo in questo momento in confusione perché secondo il decreto legislativo del 13/08 Durante la maternità facoltativa si matura ferie, e tredicesima mensilità mentre rol ed ex festività non maturano per il CCNL MULTISERVIZI
adesso lei mi dice che la decurtazione della mia quattordicesima per assenza dovuta al congedo parentale non e' corretta
vorrei sapere da lei la 14° mensilità subisce una decurtazione OPPURE no per assenza il mio contratto MULTISERVIZI
CORDIALI SALUTI
vorrei aggiungere
RispondiEliminain base al decreto leg del 13/08 del 2022 vengono maturate ferie e riposi e 13° mensilità
anche il patronato mi ha detto cosi mentre la 14°mensilità e gol e ex-festivita vengono decurtate Secondo i giorni di congedo presi anche se pagate dall'inps al 30 per cento
cosa mi dice a proposito e cosa mi consiglia di fare?
molte grazie
Ti consiglio di rivolgerti a un sindacato per farti tutelare ed assistere per il meglio.-
EliminaDOTT.Censori non ho problemi di andare dal sindacato pero' prima di andare devo essere sicuro di quello che chiedero' a loro
Eliminaadesso il decreto leg del 13/08/22 parla di maturazione delle ferie riposi e 13° mensilita' anzianita' di servizio durante la maternita' facoltativa
e non dice niente per la 14° mensilita'
adesso mi puo' aiutare lei a capire se la 14° matura durante il congedo oppure no ccnl multiservizi
ti ringrazio anticipamente
SI!
EliminaIl calcolo della quattordicesima mensilità, durante il congedo parentale nel contratto collettivo nazionale (CCNL) Multiservizi, tiene conto dei periodi di assenza retribuita. In sostanza, il periodo di congedo parentale, se indennizzato, viene considerato come periodo lavorato ai fini del calcolo della quattordicesima.
Ti ringrazio della risposta
Eliminaadesso ti riporto la risposta del sindacato testualmente
mi hanno detto il congedo viene pagato al 30 per cento e non influisce in modo negativo sulla 13° mensilita' perche una parte del pagamento del congedo da parte dell'inps va per la 13° mensilita' per questo non viene decurtata mentre questo non succede per la 14° mensilita' per questo il congedo influisce in modo negativo sulla 14° mensilita'
cosa ne pensa di questa risposta?
cordiali saluti