giovedì 11 giugno 2015

Tutela Giuridica

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA


1) INTERDIZIONE (nomina Tutore):


Istituto attraverso il quale si dichiara l’assoluta incapacità di una persona a comprendere il significato e il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere.-

Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un tutore, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome per conto della persona dichiarata interdetta, sostituendosi completamente alla stessa. Solo per alcuni atti il tutore ha necessità di un’ulteriore specifica autorizzazione da parte del Tribunale , previo parere del Giudice Tutelare, o solo del Giudice Tutelare:

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

  • La vendita di beni, eccetto i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni e ipoteche.-
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi
  • La stipula di compromessi e transazione o l’accettazione di concordati.-

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso della persona interdetta, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, alvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto o per l’ordinaria amministrazione del patrimonio
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L'istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

Può essere interdetta una persona di maggiore età che si trova in abituale infermità di mente, tale da renderlo assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore anticipato, ossia il minore ultrasedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla potestà genitoriale.-

L’istanza per richiedere l’interdizione può essere presentata dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal curatore (se già inabilitato), dal pubblico ministero. Se l’interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione non può essere promossa anche su istanza del genitore o del pubblico ministero.-

L’istanza si presenta con ricorso, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire ha la residenza o il domicilio.-

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire.-

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili.-

Il tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Contro tale sentenza è ammessa, da parte delle persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo nominato tutore/curatore, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello entro 30 giorni dell’avvenuta notifica nei loro confronti.-


2) INABILITAZIONE (nomina Curatore):


Istituto attraverso il quale si dichiara l’incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l’ordinaria amministrazione (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto per es. alla semplice riscossione della pensione d’invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l’acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di un curatore che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici rate mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal giudice tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

  • La vendita di beni, eccetto i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni e ipoteche.-
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi
  • La stipula di compromessi e transazione o l’accettazione di concordati.-

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso della persona interdetta, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, alvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto o per l’ordinaria amministrazione del patrimonio
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L’istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

Destinatari:

  • Maggiore di età che si trova in un’abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all’interdizione.-
  • Colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone se o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.-
  • La persona sordomuta o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto un’educazione sufficiente e risulti del tutto incapace di provvedere per se stessa.-

L’istanza per richiedere l’inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore (se si sta chiedendo di passare dall’interdizione all’inabilitazione, dal pubblico ministero. Se l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’inabilitazione può essere promossa anche su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.-

L’istanza si presenta con ricorso, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio.-

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da inabilitare.-

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili.-

Il tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Contro tale sentenza è ammessa, da parte delle persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo nominato tutore/curatore, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello entro 30 giorni dell’avvenuta notifica nei loro confronti.-


3) NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:


Istituto attraverso il quale un Giudice Tutelare affianca una persona, amministratore di sostegno, a chi non sia in grado di provvedere a se stesso, in virtù di una propria condizione di disabilità.-

L’amministratore di sostegno copie tutti gli atti o le categorie di atti specificatamente individuati dal Giudice Tutelare al momento della sua nomina.-

Sono destinatari le persone con disabilità che, in virtù della loro menomazione fisica psichica, temporanea o permanente, non sono in grado, in tutto o in parte, di curare i propri interessi patrimoniali.-

L’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione non determina l’assoluta incapacità di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ma, al contrario, lascia impregiudicata per il beneficiario ogni facoltà circa gli atti verso i quali non sia accertata un’impossibilità, totale o parziale, da parte del Giudice Tutelare.-

Tra l’altro, a differenza dell’interdizione, in cui il tutore sostituisce la persona interdetta ed agisce secondo le indicazioni de codice civile predeterminate in via generale, nell’amministrazione di sostegno, l’amministratore deve sia attenersi agli specifici compiti individuati col decreto di nomina, sia in ogni momento tentare di cogliere i soli fervori del beneficiario e non scegliere, in totale sostituzione dello stesso.-

Diversamente dall’inabilitazione, l’amministrazione si applica anche solo per disabilità motorie ovvero neurologiche, pure temporanee.-

Il Giudice Tutelare, nel nominare l’amministratore di sostegno, determina anche gli atti per i quali lo stesso deve fornire assistenza al beneficiario o deve provvedere direttamente, in nome e per conto del beneficiario. In ogni caso, durante la gestione dell’amministrazione di sostegno si deve sempre avere la massima attenzione per la persona del beneficiario.-

In ogni caso, vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione che devono comunque essere autorizzati, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare:

  • La vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni o ipoteche
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi.-
  • La stipula di compromessi e transazioni o l’accettazione di concordati.-
  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso dell’interdetto, per L’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.-
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L’istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per esempio canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

L'amministratore di sostegno può essere nominato temporaneamente o permanentemente. In quest’ultimo caso, l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e discendenti. Durante il suo ufficio, l’amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto ogni anno al Giudice Tutelare.-

Il procedimento inizia con la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell’amministratore. Tra l'altro, quando il comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale, il ricorso va presentato presso la sezione distaccata. Tale ricorso può essere presentato solo dai soggetti legislativamente previsti nel codice civile, così come riformato dalla legge n. 6/2004.-

I soggetti legittimati sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un’interdizione o un’inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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50 commenti:

  1. Salve avvocato , complimenti x il suo bel sito. Volevo chiederle : all atto di nascita so che un bimbo dovrà avere la residenza della mamma( nel caso in cui i genitori abbiano due residenze diverse). Fino qui
    Lo
    Sapevo. Ora le chiedo : è possibile poi in seguito , ad esempio dopo alcuni mesi ... 7/8 mesi spostare la residenza del bimbo con il
    Padre ? Oppure c’è da aspettare un determinato periodo? Grazie

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    1. Ciao Rosa!
      La residenza del bimbo potete spostarla quando volete, ovviamente appena non avrà più bisogno dell'allattamento al seno, ma deve essere un cambio di residenza effettivo e non fittizio perché sono possibili dei controlli da parte dei servizi sociali del Comune.-

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  2. Gentile Avv.Censori,
    chiedo il Suo parere per il seguente quesito.
    Persona maggiorenne, invalido al 100% con pensione di invalidità ed accompagnamento; penso trattasi di pensione assistenziale.
    Persona non interdetta nè inabilitata nè con amministratore di sostegno. Non possiede alcun bene.
    A seguito di reato penale dovrà risarcire anche la parte civile.
    Queste le mie domande.
    Detta persona risponderà con il solo reddito pensionistico ed in quale misura?
    I genitori sono obbligati al risarcimento oppure risponde solo l'invalido?
    Possono essere pignorati i mobili di casa ed i vestiti ed eventualmente quali?
    Nel caso in cui non possa risarcire alcunchè cosa succede?
    Grazie per la risposta.



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    1. Ciao Rodolfo!
      - Non è pignorabile ne la pensione di invalidità civile ne l'indennità di accompagnamento.-
      - Essendo il figlio maggiorenne, i genitori non hanno alcun obbligo.-
      - Non possono essere pignorati ne i mobili di casa ne i vestiti, ma solo eventuali oggetti di valore, tipo quadri.-
      - Nel caso non possa risarcire alcunché al debitore non succede nulla, ma ovviamente non potrà più intestarsi ne beni mobili ne beni immobili e ne per esempio un'autovettura.-

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  3. Buongiorno dott.Censori. Sono Luisa. Non so se la pagina dove ho scritto sia quella giusta. Spero possa aiutarmi a risolvere questo problema.
    Qualche mese fa è deceduto il fratello, celibe, di cui sono erede con successione da farsi a breve, convivente fino alla sua morte con una compagna. Ora la signora, chiede, in considerazione di questa convivenza durata parecchi anni, di avere una specie di liquidazione rimanendo a vivere nella stessa casa dove aveva e ha tutt'ora la residenza, di proprietà del fratello deceduto, per un periodo che potrebbe essere di 5 anni a zero spese.
    Per una mia tutela, che tipo di scrittura si potrebbe fare? in forma privata, registrata come?, o preferibile presso notaio?
    E per quanto riguarda le tasse da pagare (esempio IMU) rimarrebbero a mio carico?
    Grazie ancora infinite e auguri per una serena Pasqua.


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    1. Ciao Luisa!
      Per evitare ogni possibile contestazione futura è consigliabile stipulare un accordo con atto notarile dove sia indicato anche chi deve pagare le tasse sulla casa tipo IMU o TARI.-

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  4. Gentile Avv. Censori,
    chiedo il Suo aiuto per il seguente quesito.
    La seminfermità, come la totale infermità mentale, obbliga al risarcimento del danno oppure lo esclude?
    Grazie per la risposta.
    Rodolfo

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    1. Ciao Rodolfo!
      Purtroppo non riesco a capire il senso della tua domanda, quindi se non mi spieghi meglio la questione non posso esserti d'aiuto.-

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    2. Gentile Avv. Censori,
      a completamento della mia domanda, tento di aggiungere alcuni dettagli.
      Persona invalida 100% condannata in primo grado per reato penale ed anche al risarcimento ed alle spese legali e processuali.
      Maggiorenne, dispone di sola pensione invalidità con accompagnamento.
      Come può risarcire e pagare se la sua pensione non è pignorabile?
      Essendo stata riconosciuta in giudizio la semiinfermità mentale, viene esonerato dal pagamento?
      Grazie per la risposta.

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    3. Ciao Rodolfo!
      La pensione non è pignorabile quindi il credito non è al momento risarcibile, ma non sei esonerato e dovrai eventualmente provvedere se cambierà la tua situazione economica o patrimoniale.-

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  5. Grazie Gianfranco.
    Era una richiesta che ho fatto per conto di un soggetto invalido.

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  6. Gentile Avv. Censori,
    ho il seguente quesito da porre.
    A seguito di condanna penale (1°grado),l'imputato è stato condannato anche al risarcimento del danno alle parti civili.
    Per i dettagli relativi alle modalità di pagamento, l'avvocato difensore deve avere un'altra procura oppure continua a rimanere valida la prima procura di nomina a difensore?
    Le parti civili hanno detto che si riterrebbero totalmente soddisfatti se verranno pagati i risarcimenti stabiliti in sentenza, sia pure in modalità provvisionale.
    Grazie per la risposta.
    Rodolfo

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    1. Ciao Rodolfo!
      E' valida la prima procura di nomina a difensore perché l'esecuzione della sentenza rientra nel mandato a suo tempo conferitogli.-

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    2. Grazie Gianfranco per la rapida risposta.

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  7. Salve Avvocato, nel 2016 sono stato operato di protesi all'anca e nel corso dell'operazione ci sono state delle complicanze quali:sutura dell'arteria femorale e compressione del nervo femorale che mi hanno causato diverse problematiche a livello della gamba operata di tipo neuromuscolare (percezione e forza) x diversi anni, per fortuna ora dopo diverse terapie va meglio. La mia domanda è: a distanza di anni posso richiedere un risarcimento ed eventualmente a chi potrei rivolgermi per un assistenza legale gratuita visto che sono disoccupato o magari con una percentuale sul risarcimento. Grazie. Giuliano

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    1. Ciao Giuliano!
      Valutazione del danno medico subìto:
      Pensi di aver subìto un danno durante un intervento chirurgico? Ora puoi accertarlo in modo del tutto gratuito.
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  8. Buongiorno sono stata da poco nominata amministratore di sostegno anche se non ho ancora prestato giuramento,di mio fratello disabile all'80 per cento che vive con mia madre pensionata.Ho potuto così aprire un libretto postale in quanto richiederò l'aggravamento e quindi dovevo indicare un IBAN.Il giudice tutelare ha disposto un tetto massimo per il prelievo di 200 euro tenga presente che mio fratello percepisce 300 euro ma questo significa che la cifra restante la posso ritirare usando il bancomat nei negozi oppure che in totale non posso superare i 200 euro? E perché è stata presa questa decisione? Grazie

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    1. Se il giudice tutelare ha stabilito un tetto massimo di prelievo di 200 euro mensili vuol dire che in totale non puoi superare il suddetto tetto senza una sua autorizzazione preventiva.
      Il motivo del tetto di 200 euro mensili presumo che sia per una tutela degli interessi di tuo fratello.-

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  9. Buongiorno Dott. Censori sono Tommaso51 la mia mamma 90 anni ha donato tramite il telefono di casa ad un numero per beneficenza una piccola cifra pensando fosse solo una tantum invece lo spot diceva chiaramente che sarebbe stato al mese , adesso è pentita perchè prende una piccola pensione, ora possiamo secondo lei disdire questa cosa ? e come? grazie per la risposta distinti saluti.

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    1. SI!
      Tua madre può disdire l'impegno comunicando per iscritto all'ente beneficiario della donazione la sua intenzione di sospendere i versamenti mensili.-

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  10. Salve dottore, un intervento chirurgico sbagliato a distanza di sei anni può essere oggetto di risarcimento. Grazie

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    1. Art. 2947 c.c. – Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno
      Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

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  11. Egr. Dott. Censori sono Tommaso 51, le sue risposte sono sempre chiare ed istruttive ,grazie a nome di tutti , il mio quesito è questo, in occasione del rifacimento della guaina sul tetto ho incaricato una ditta della mia zona e chiesto che tutto fosse fatto a norma di legge soprattutto per la sicurezza sul lavoro dato che parliamo di un secondo piano alto la ditta, non mi ha rassicurato tanto anche perchè non vi è il modo di agganciarsi con cinture o altri sistemi ed io sono preoccupato , il solaio è privo di ringhiere o muretto e siamo a 12 metri, la ditta risponde con molta faciloneria che non hanno problemi a farlo perchè è il loro mestiere rispondo che purtroppo gli incidenti capitano troppo spesso e quei poveretti che cadono non è che il giorno prima facessero i salumieri, malgrado questo gli incaricati pare non sentire la cosa, detto questo a parte l incubo per un eventuale infortunio da lei vorrei sapere chi sarebbe legalmente responsabile della situazione del malcapitato ? la ringrazio e la saluto cordialmente Tommaso

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    1. Ciao Tommaso!
      Ti ringrazio per i complimenti!
      Per legge incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto o di un delegato, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro.-
      Comunque il tuo compito è di cercare un'azienda seria ed affidabile, di richiedere un preventivo dettagliato dei lavori da effettuare, che ovviamente non possono essere fatti in "nero", in modo da evitare ogni responsabilità.-

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    2. chiedo scusa Dott. Censori , come datore di lavoro intende la ditta oppure la mia persona come committente ? grazie ancora

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    3. Per datore di lavoro si intende la ditta perché il lavoratore è stato assunto dall'azienda che deve provvedere a norma di legge alla tutela dei suoi dipendenti e tu non c'entri nulla.-

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  12. Gent.mo Dott. Censori, mi chiamo Giovanni, sono disabile non deambulante, ho fatto domanda al mio comune per l'istituzione di uno stallo personalizzato per il parcheggio invalidi nei pressi della mia abitazione. Sono passati 18 mesi e non ho mai avuto alcuna risposta. Secondo Lei posso appellarmi all'art. 10 bis della l. 241/90 per pretendere una risposta? La ringrazio e saluto cordialmente

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    1. Ciao Giovanni!
      La richiesta di parcheggio disabili vicino a casa è gratuita e dev’essere presentata al comando di polizia municipale con un apposito modulo (di solito disponibile sul portale del proprio Comune), allegando tutta la documentazione necessaria. Affinché la domanda sia accettata è necessario che il richiedente risieda o lavori in un’area urbana ad alta densità di traffico veicolare e carenza di stalli di sosta, e che né lui né un suo familiare convivente dispongano di un box o posto auto dal quale possano facilmente raggiungere l’abitazione o l’ufficio. L’accettazione da parte del Comune non è però automatica. L’istanza può essere infatti rigettata se, per esempio, nella stessa zona ci sono già molti parcheggi riservati ai disabili e quindi si corre il rischio di ingolfare la sosta delle altre autovetture. Come detto all’inizio, l’interesse del singolo disabile dev’essere bilanciato con l’interesse dell’intera comunità.-

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    2. Buongiorno Dott. Censori, innanzi tutto la ringrazio per la sua celere risposta, ma forse non sono riuscito a spiegarmi bene. So che l'istanza può essere rigettata, Volevo, appunto, sapere se il responsabile del procedimento mi avrebbe dovuto comunicare il provvedimento di rigetto e darmi la possibilità di inviare le mie osservazioni, come previsto dall'art. 10 bis della l. 241/90. Cordiali saluti

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    3. Ciao Giovanni!
      Per inviare le tue osservazioni è necessario il rigetto, ma nel tuo caso è possibile che la pratica sia ancora in sospeso, ti consiglio quindi di sollecitare l'evasone della tua domanda.-

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  13. Buonasera Dott. Censori
    la domanda è stata inoltrata il 07/10/2021, praticamente un anno e mezzo. Ho sollecitato l'evasione per ben 2 volte tramite pec, senza mai ricevere risposta. Davvero non so come comportarmi, devo lasciar perdere? Saluti

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    1. Ciao Giovanni!
      Mi sembra assurdo!
      Infatti se non ti rispondono non puoi nemmeno presentare le tue osservazioni quindi possono fregarsene allegramente e non debbono rispondere a nessuno.-
      Puoi provare a contattare telefonicamente o l'assessorato competente o i servizi sociali e se non avrai alcun riscontro puoi informare la stampa locale.-

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  14. Egr. Dott.Censori sono tommaso 51 ho bisogno di un consiglio il problema è questo : anni fà abbiamo ereditato noi fratelli una palazzina da 3 appartamenti uno è spettato a me ora volendo vendere la mia proprietà, la posso dare a chiunque oppure sono vincolato a fare la proposta ai miei carissimi parenti?

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  15. Dimenticavo se devo proporre ai fratelli in quale modo va fatto? grazie sempre per i suoi consigli distinti saluti

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    1. Non hai alcun obbligo di legge nei confronti dei tuoi parenti, quindi puoi informarli delle tue intenzioni e se sono interessati all'acquisto del tuo appartamento ti faranno loro una proposta.-

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  16. Buonasera Dott.Censori, mia moglie era una educatrice senza titolo, ha ottenuto 60 CFU con una università telematica, come previsto dalla legge iori 27/12/2017, n° 205 all’art. 1 comma 597, per ottenere la qualifica di Educatore Professionale, ha avuto la qualifica, ma le hanno detto che non è equiparata alla laurea ma resta una qualificazione professionale. Quindi non può definirsi dottoressa nè laureata in scienze dell'educazione, ma la qualifica ottenuta le permette di lavorare con quel titolo, ma non ha diritto al livello superiore, può fare concorsi pubblici riservati agli educatori, ma non è laureata. Attualmente lavora con una cooperativa, come educatore senza titolo. Volevo un chiarimento. Grazie

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    Risposte
    1. Che cosa sono i 60 CFU?
      Il pensiero del Ministro Bianchi
      L’obiettivo dichiarato del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi è quello di inserire la formazione per diventare docente all’interno del tradizionale percorso di studio universitario. Quindi, non più i classici 24 CFU, bensì 60 CFU da acquisire durante il percorso di laurea.
      “É necessario – ha spiegato Bianchi – ritrovare dei percorsi non facilitati, neanche certi, ma che permettano ad un ragazzo che si iscrive all’università, di poter scegliere un percorso per fare l’insegnante. Quello che ha sempre umiliato il mestiere d’insegnante è il fatto di aver sempre pensato prima a laurearsi. Ed essersi preoccupati solo poi. Del resto ci si può iscrivere a una graduatoria, perché ce n’è sempre una. E, invece, no. É ora di invertire la rotta”.
      Ma, soprattutto, il Ministro ha voluto chiarire: “La formazione dei docenti rappresenta un elemento di grande importanza nell’ottica di una maggiore qualità della scuola. E, da parte nostra, riteniamo che i 60 CFU possano essere conseguiti anche prima della laurea magistrale. Del resto, la decisione di fare l’insegnante può essere fatta anche prima o, comunque, durante il percorso universitario”.

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  17. Chiedo scusa ma sicuramente non le ho fornito i dettagli sufficienti a centrare il problema. Nel 2017 è stato chiarito che per svolgere il ruolo di Educatore sia nel pubblico che nel privato si doveva essere laureati in Scienze dell'Educazione o con la Magistrale in Scienze Pedagofiche. Per salvare il posto di lavoro a centinaia e centinaia di lavoratori che fino ad allora svolgevano il ruolo di educatore senza titolo, la senatrice Iori ha fatto inserire un comma nella legge finanziaria del 2017, dove si diceva che chi svolgeva da almeno tre anni questa mansione senza il titolo sufficiente, avrebbe potuto continuare a svolgerlo, anche se non otteneva una laurea, ma si iscriveva ad un corso tenuto da alcune università telematiche, dove avrebbero creato un percorso su misura facendo acquisire 60 CFU al termine del quale avrebbero ottenuto la QUALIFICA di EDUCATORE PROFESSIONALE e avrebbero potuto continuare a lavorare nel posto dove già erano. Il dubbio sollevato da alcuni, tra cui mia moglie, generato dall'ambiguità delle università che hanno tenuto questi corsi di qualifica pagati profumatamente, è che visto che la qualifica ottenuta è quella di Educatore, allora potessero anche considerarsi laureati. A mio giudizio no, perchè hanno ottenuto solo un attestato di qualifica, ma secondo molti si. Per questo le chiedevo un autorevole parere. Grazie

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    1. Sono d'accordo con te!
      Infatti si tratta solo di un attestato di qualifica e non di una laurea vera e propria.-

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  18. Egr. Dott. Censori sono vorrei sono Tommaso51, 10 anni fa abbiamo comprato un lavabo molto costoso da una nota casa di modena perfetto con ceramica bianchissima e lucidissima ora da qualche tempo noto delle micro lesioni sul fondo che stanno sempre aumentando fanno pensare a una prossima spaccatura del lavabo e se penso ai nipotini che spesso bazzicano vicino mi vengono i brividi esso è molto pesante, ho scritto alla casa costruttrice spiegando e allegato foto per chiedere un eventuale sopralluogo per gestire la cosa mi hanno risposto che i loro prodotti sono garantiti per 2 anni le pare possibile'? sono in pensiero per i piccolini mi tocca ripagare il lavabo senza avere nessuna colpa? mi serve un suo consiglio grazie e cordiali saluti

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    1. Ciao Tommaso!
      Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02. Per fruire dell'assistenza in garanzia, il Cliente dovrà conservare la fattura (o il DDT) che riceverà via e-mail in formato elettronico PDF.-
      Questo purtroppo significa che a questo punto non puoi più pretendere nulla dal venditore, ma puoi informarlo che se non ti viene incontro in qualche modo ti riserverai il diritto di fare una pubblicità negativa alla sua azienda con tutti i mezzi che avrai a disposizione.-

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  19. Gent.dott Censori, avendo fatto un preliminare (un facsimile da internet)tra privati su una compravendita di immobile si può annullare visto che il proprietario ha omesso delle informazioni che secondo me dovevano essere specificate? il preliminare è basilare non è stato registrato. Vorrei recedere per giusto motivo e riavere la caparra.

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    1. Secondo le norme, il compromesso può essere annullato, ma solo nel caso in cui si siano verificati vizi come ad esempio il dolo o il raggiro, la violenza fisica o psicologica oppure in caso di incapacità di una delle due parti stipulanti.-

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  20. Gentile Avv. Censori,
    ho il seguente quesito da porre.
    Ad un invalido al 100% con accompagnamento viene erogata la pensione e l'accompagnamento durante la detenzione in carcere?
    Grazie per la risposta.

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    1. Ciao Rodolfo!
      L'indennità di accompagnamento viene sospesa al beneficiario in caso di ricovero dello stesso a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.-

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    2. Grazie Gianfranco per la risposta.

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