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giovedì 11 giugno 2015

Tutela Giuridica

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA


1) INTERDIZIONE (nomina Tutore):


Istituto attraverso il quale si dichiara l’assoluta incapacità di una persona a comprendere il significato e il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere.-

Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un tutore, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome per conto della persona dichiarata interdetta, sostituendosi completamente alla stessa. Solo per alcuni atti il tutore ha necessità di un’ulteriore specifica autorizzazione da parte del Tribunale , previo parere del Giudice Tutelare, o solo del Giudice Tutelare:

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

  • La vendita di beni, eccetto i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni e ipoteche.-
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi
  • La stipula di compromessi e transazione o l’accettazione di concordati.-

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso della persona interdetta, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, alvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto o per l’ordinaria amministrazione del patrimonio
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L'istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

Può essere interdetta una persona di maggiore età che si trova in abituale infermità di mente, tale da renderlo assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore anticipato, ossia il minore ultrasedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla potestà genitoriale.-

L’istanza per richiedere l’interdizione può essere presentata dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal curatore (se già inabilitato), dal pubblico ministero. Se l’interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione non può essere promossa anche su istanza del genitore o del pubblico ministero.-

L’istanza si presenta con ricorso, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire ha la residenza o il domicilio.-

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire.-

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili.-

Il tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Contro tale sentenza è ammessa, da parte delle persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo nominato tutore/curatore, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello entro 30 giorni dell’avvenuta notifica nei loro confronti.-


2) INABILITAZIONE (nomina Curatore):


Istituto attraverso il quale si dichiara l’incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l’ordinaria amministrazione (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto per es. alla semplice riscossione della pensione d’invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l’acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di un curatore che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici rate mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal giudice tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

  • La vendita di beni, eccetto i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni e ipoteche.-
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi
  • La stipula di compromessi e transazione o l’accettazione di concordati.-

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso della persona interdetta, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, alvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto o per l’ordinaria amministrazione del patrimonio
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L’istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

Destinatari:

  • Maggiore di età che si trova in un’abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all’interdizione.-
  • Colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone se o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.-
  • La persona sordomuta o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto un’educazione sufficiente e risulti del tutto incapace di provvedere per se stessa.-

L’istanza per richiedere l’inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore (se si sta chiedendo di passare dall’interdizione all’inabilitazione, dal pubblico ministero. Se l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’inabilitazione può essere promossa anche su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.-

L’istanza si presenta con ricorso, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio.-

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da inabilitare.-

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili.-

Il tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Contro tale sentenza è ammessa, da parte delle persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo nominato tutore/curatore, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello entro 30 giorni dell’avvenuta notifica nei loro confronti.-


3) NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:


Istituto attraverso il quale un Giudice Tutelare affianca una persona, amministratore di sostegno, a chi non sia in grado di provvedere a se stesso, in virtù di una propria condizione di disabilità.-

L’amministratore di sostegno copie tutti gli atti o le categorie di atti specificatamente individuati dal Giudice Tutelare al momento della sua nomina.-

Sono destinatari le persone con disabilità che, in virtù della loro menomazione fisica psichica, temporanea o permanente, non sono in grado, in tutto o in parte, di curare i propri interessi patrimoniali.-

L’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione non determina l’assoluta incapacità di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ma, al contrario, lascia impregiudicata per il beneficiario ogni facoltà circa gli atti verso i quali non sia accertata un’impossibilità, totale o parziale, da parte del Giudice Tutelare.-

Tra l’altro, a differenza dell’interdizione, in cui il tutore sostituisce la persona interdetta ed agisce secondo le indicazioni de codice civile predeterminate in via generale, nell’amministrazione di sostegno, l’amministratore deve sia attenersi agli specifici compiti individuati col decreto di nomina, sia in ogni momento tentare di cogliere i soli fervori del beneficiario e non scegliere, in totale sostituzione dello stesso.-

Diversamente dall’inabilitazione, l’amministrazione si applica anche solo per disabilità motorie ovvero neurologiche, pure temporanee.-

Il Giudice Tutelare, nel nominare l’amministratore di sostegno, determina anche gli atti per i quali lo stesso deve fornire assistenza al beneficiario o deve provvedere direttamente, in nome e per conto del beneficiario. In ogni caso, durante la gestione dell’amministrazione di sostegno si deve sempre avere la massima attenzione per la persona del beneficiario.-

In ogni caso, vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione che devono comunque essere autorizzati, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare:

  • La vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni o ipoteche
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi.-
  • La stipula di compromessi e transazioni o l’accettazione di concordati.-
  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso dell’interdetto, per L’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.-
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L’istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per esempio canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

L'amministratore di sostegno può essere nominato temporaneamente o permanentemente. In quest’ultimo caso, l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e discendenti. Durante il suo ufficio, l’amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto ogni anno al Giudice Tutelare.-

Il procedimento inizia con la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell’amministratore. Tra l'altro, quando il comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale, il ricorso va presentato presso la sezione distaccata. Tale ricorso può essere presentato solo dai soggetti legislativamente previsti nel codice civile, così come riformato dalla legge n. 6/2004.-

I soggetti legittimati sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un’interdizione o un’inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.


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