venerdì 17 aprile 2015

NASPI ASDI DIS-COLL

Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
Titolo I - Disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego.

1)  Art. 1 - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASPI sostituisce le prestazioni di ASPI e Mini Aspi introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari della NASPI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASPI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 3 - Requisiti

1. La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

2. La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Art. 4 - Calcolo e misura

1. La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASPI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5 - Durata

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.

Art. 6 - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

1. La NASPI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASPI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7 - Condizionalità

1. L’erogazione della NASPI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.

2. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

Art. 8 - Incentivo all’autoimprenditorialità

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASPI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.

Art. 9 - Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato

1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. In caso di mantenimento della NASPI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASPI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Art. 10 - Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma

1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASPI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASPI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,

Art. 11 - Decadenza

1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASPI;
e) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.

Art. 12 - Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASPI, determinato ai sensi all’art. 4 comma 2.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13 - Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Art. 14 - Disposizione di rinvio agli istituti in vigore
Alla NASPI si applicano le norme già operanti in materia di ASPI in quanto compatibili.


2) Art. 15 - Assegno di disoccupazione (ASDI)

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASPI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8.

3. L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l’ammontare massimo complessivo della prestazione.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro.

5. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASPI percepiti;
b. l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;
e. le caratteristiche del progetto personalizzato;
f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
g. i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;
j. l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;
k. le residue modalità attuative del programma.

8. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

9. All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie

Requisiti:
Il citato decreto ha precisato che l'ASDI spetta ai lavoratori che hanno esaurito l'intera durata della Naspi, che si trovino a tale data ancora in stato di disoccupazione, a condizione che versino in condizioni economiche di bisogno attestate da un ISEE pari o inferiore a 5mila euro. Il sostegno, inoltre, viene concesso solo ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minorenni oppure ai lavoratori che hanno 55 anni e che non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
L'ASDI spetta per un massimo di 6 mesi ed pari al 75 per cento dell'ultima Naspi conseguita se non superiore all'assegno sociale (448,07 euro). Questo importo può essere incrementato in base al numero di figli a carico sino ad un massimo di 163 euro (che porterà l'assegno a toccare poco più di 611 euro al mese nell'ipotesi più vantaggiosa). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal termine della fruizione della Naspi.  (Maggiorazione:  Un figlio euro 89,70 – Due figli euro 116,60 – Tre figli euro 140,80 – Quattro o più figli euro 163,30).-

La corresponsione dell'assegno è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. I redditi derivanti da nuova occupazione subordinata o autonoma possono essere cumulati con il sostegno con gli stessi limiti previsti per la Naspi. 

3) Art. 16 - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75%  dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La DIS-COLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del presente decreto.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015.

15. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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79 commenti:

  1. Buongiorno, vorrei porre alla sua attenzione una domanda. Sono una restauratrice di opere d'arte e sto usufruendo, attualmente, della Naspi per assenza di lavoro. Ho letto il decreto "salva Italia" , ma sono in dubbio riguardo al bonus 600 euro e se posso eventualmente usufruirne o meno. Grazie in anticipo per la risposta . Buona giornata

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    1. Purtroppo NO!
      Se stai usufruendo della NASPI vuol dire che avevi un rapporto di lavoro dipendente, quindi non hai diritto al bonus di 600 euro che è riservato ai lavoratori autonomi.-

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  2. Salve Gianfranco,sono attualmente in NASPI, il giorno 01/06/2020 ho un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 17/07/2020, vorrei sapere devo comunicare all'INPS oppure no? Inoltre la NASPI verra' ridotta o sospesa? Grazie come sempre. MARIA ROSARIA

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    1. Ciao Maria Rosaria!
      La normativa prevede che quando si è in NASPI e si inizia una nuova attività lavorativa bisogna comunicare all'INPS per via telematica entro 5 giorni la data di inizio e di fine contratto.-
      L'INPS provvederà quindi a sospendere la NASPI per la durata del rapporto di lavoro per riprendere successivamente il pagamento della stessa per il periodo residuo.-

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  3. Sempre con rispetto, questo lo sappiamo, ma lei non risponde all'osservazione relativa alla trasmissione della rioccupazione,che si ribadisce deve essere effettuata entro 30 e non entro 5 gg

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    1. Si tratta di una questione diversa!
      Il termine dei 30 giorni si riferisce al caso in cui non si vuole interrompere la NASPI anche se si inizia un'attività lavorativa di lavoro dipendete occasionale o di lavoro autonomo, e si comunica quindi entro 30 giorni la data inizio attività e il reddito presunto annuo che ricaverà dalla stessa.-

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    2. Lasci stare Egregio Gianfranco Censori!!, le Auguro un Buon fine settimana

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    3. Ti consiglio di non immischiarti in questioni complicate e delle quali non sei perfettamente a conoscenza, ed auguro ovviamente un buon fine settimana anche a te.-

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  4. Salve dottor Censori ,mi può aiutare ? Allora io faccio domanda di disoccupazione ogni anno a termine del contratto,ma quest' anno ( sempre con lo stesso contratto come ogni anno) hanno fatto il conteggio e ho percepito molto di meno, come e cosa posso fare?

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    1. La normativa prevede che per i primi 3 mesi l'importo della NASPI è pari al 75% della media delle retribuzioni, presumo quindi che le retribuzioni dell'ultimo anno sono state inferiori a quelle degli anni precedenti.-

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  5. Salve Gianfranco,le descrivo quanto segue.lavoravo in Inghilterra ,poi causa COVID licenziato e tornato in Italia. Il 4 aprile ho chiesto la Naspi.a tuttora 18 settembre non hanno accettato la domanda. La prima volta mi hanno chiesto il modulo U1 ed io subito l'ho spedito trascorso piu' di un mese senza avere risposta ,mi chiedono U2,consultai un CAF mi dissero che non era il mio caso ,perche' non mi sono mai mosso dall'Italia. trascorso ancora del tempo mi dicono di rimandare di nuovo l'U1,COSA CHE PUNTUALMENTE HO FATTO, Infine ciliegina sulla torta mi dicono che non sono stato al centro dell'impiego entro i primi 30 giorni.Premetto che ho provato a contattare il centro per l'impiego ma causa COVID non ho mai avuto risposta.Possiedo tutte le mail inviate ,a questo punto non so cosa fare, tranne quella di andare per via legale .lei che mi consiglia. Grazie per l'attenzione attendo risposta.Nicola

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    1. Ciao Nicola!
      Indennità di disoccupazione per rimpatriati:
      E' una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.
      Ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.
      Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:
      - essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
      - aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
      La dichiarazione di immediata disponibilità poteva essere presentata anche per via telematica o via mail, quindi a questo punto purtroppo non puoi più farci nulla.-

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  6. Ciao Gianfranco, sto usufruendo della naspi, ho trovato lavoro con contratto cococo dal 23 settembre per una durata di 40 giorni, come debbo comportarmi con la naspi devo sospenderla oppure si può continuare a riceverla?

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    1. Ciao Franco!
      Devi sospendere la NASPI per il periodo di durata del contratto.-

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  7. Buongiorno Gianfranco,
    Le avevo scritto tempo fa in merito a mio padre per il pensionamento precoci quota 41, di cui ha diritto. Dall'EcoCert emesso dall'INPS, maturerà a fine novembre 2020 i requisiti per la pensione anticipata, la quale decorrerà a partire dal 1° marzo 2021.
    Ha avuto un periodo di NASPI di 7 mesi, dal novembre 2017 al giugno 2018, con importo però molto basso della NASPI. Queste 33 settimane, in base a quanto emesso dall'EcoCert, valgono solo 10 settimane. E' possibile che valgono così poco? Avevo capito tempo fa che le settimane di contribuzione figurativa NASPI, indipendentemente dall'importo della NASPI, valessero tanto quanto le settimane di calendario.
    Cordialmente,
    Laura

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    1. Ciao Laura!
      Le settimane di contribuzione figurativa della NASPI valgono quanto le settimane di calendario se provengono da un'attività lavorativa a tempo pieno, mentre se provengono da un lavoro part time anche le settimane di NASPI vengono riparametrate.-

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    2. grazie mille per il chiarimento. Laura

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  8. Ciao Gianfranco, 10 giorni fa ho interrotto la naspi (avevo ancora 200 giorni da fare)perché ho trovato un lavoro ma dopo 10 giorni ho dato le dimissioni perché non mi sono trovato bene e ti volevo chiedere se avendo dato le dimissioni posso riprendere la vecchia naspi oppure non ne ho più diritto fino ad un nuovo lavoro.

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    1. Ciao Franco!
      Se hai dato le dimissioni nel periodo di prova puoi far ripartire la NASPI altrimenti devi trovarti un altro lavoro anche con un contratto di breve durata alla scadenza del quale potrai ripresentare una nuova domanda.-

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  9. Salve Gianfranco, la espongo quanto segue :ho lavorato per due anni in Inghilterra poi causa pandemia si e' interrotto il rapporto di lavoro, fatta richiesta di NASPI ad aprile 2001 dopo varie peripezie burocratiche mi e' stata accordata a fine gennaio 2021. la naspi mi verra' concessa per un periodo di 180 giorni con euro 2800 lorde per tutto il periodo . le chiedo secondo lei questi dati sono giusti considerando che percepivo uno stipendio di circa 2000 euro al mese. Attendo risposta la ringrazio Nicola.

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  10. Salve Gianfranco sono Nicola dell'1 febbraio volevo dirle la richiesta e' aprile 2020 Grazie la saluto

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    1. Ciao Nicola!
      L’importo della prestazione è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali dell’anno di riferimento della prestazione che vengono determinate con decreti ministeriali annuali.
      L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale oppure tramite bonifico domiciliato.

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  11. Salve,mia figlia prende la naspi ha trovato un lavoro a chiamata 2, giorni alla settimana se lei accetta il lavoro perderà la disoccupazione? O gli verrà diminuito l'importo se si di quanto in base alle ore lavorate o ai giorni lavorati? Grazie infinite.

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    1. Con un contratto a chiamata bisogna comunicare mensilmente all'INPS le giornate lavorate, a prescindere dall'orario di lavoro, e l'INPS per quelle giornate non corrisponderà la NASPI.-

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  12. Buonasera dott censori e grazie in anticipo per la sua disponibilità, volevo sapete se esiste una proroga naspi. A maggio dovrò percepire gli ultimi 20 giorni.
    Le spiego la mia situazione:
    Il 3 luglio 2020 mi è scaduto il contratto a tempo determinato e quindi ho richiesto la naspi. A settembre ho richiesto la maternita e per 5 mesi me l hanno pagato. A febbraio é ripresa la naspi e a maggio mi pagheranno gli ultimi 20 giorni.
    Visto la crisi c é qualche sussidio per me?
    Grazie

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    1. Al termine della NASPI si può presentare all'INPS la domanda per il reddito di emergenza, ovviamente se ci sono i requisiti di legge.-

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  13. Buongiorno,

    sono dipendente di una azienda privata da 21 anni.

    Ho fatto richiesta di congedo straordinario per assistere familiare con handicap grave, con inizio 1 ottobre 2019 e scadenza 30 settembre 2021.

    Al termine del congedo vorrei usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita.
    al termine dell'aspettativa non retribuita vorrei, se vi sono le condizioni, accedere ala NASPI.

    Se per esempio ottengo aspettativa non retribuita dal 1 ottobre
    al 31 dicembre prossimi le 30 giornate lavorative come si calcolano?

    Grato per la cortese risposta, invio distinti saluti.

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    1. La NASPI è legata all'attività lavorativa quindi senza ripresa dell'attività lavorativa non si ha diritto alla NASPI.-

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  14. Buonasera dottore, se può presentare la domanda per naspi una persona in attesa di permesso di soggiorno protezione internazionale ?? Ha lavorato 16 mesi con contratto non ha carta d’identità e codice fiscale originale..

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    1. SI!
      Se la persona ha lavorato per 16 mesi con regolare contratto ed è in possesso delle relative buste paga ha diritto alla NASPI, e il codice fiscale è rilevabile dalle buste paga.-

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  15. Salve Gianfranco volevo solo chiederle: nel 2020 ho lavorato i primi tre mesi in Inghilterra poi tornato in Italia ho fatto richiesta NASPI che mi e'stata accettata dopo cinque mesi. Il punto e' devo fare il 730 ? Grazie per l'attenzione attendo risposta.

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    1. Ciao Nicola!
      SI!
      Devi fare il 730 perché devi sommare il reddito da lavoro al reddito da NASPI.-

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  16. Salve dottor Censori , un informazione sono un disoccupato stagionale, gradire sapere se c è qualche bonus in arrivo tipo quello dei 2400 decreto bis, grazie veramente non so più cosa fare

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    1. Ti consiglio di richiedere una certificazione ISE-ISEE e verificare in base al risultato della stessa se rientri in qualche bonus o rivolgendoti o ai servizi sociali del tuo Comune di residenza o a un patronato.-

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  17. BUONASERA, DOTT CENSORI E GRAZIE IN ANTICIPO DELLA SUA DISPONIBILITA'. SONO ASSUNTO DAL 2017 E CREDO CHE LA DITTA STA PER CHIUDERE.NELL'ANNO 2021 SONO STATO IN CASSA INTEGRAZIONE. VOLEVO SAPERE SE DOPO CHE MI LICENZIANO, FARO DOMANDA NASPI, SE MI CONTEGGIANO ANCHE LA CASSA INTEGRAZIONE E QUINDI AVRO DIRITTO A DUE ANNI DI DISOCCUPAZIONE? GRAZIE MILLE

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    1. La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni.
      I periodi di cassa integrazione sono considerati neutri, cioè non validi direttamente per il calcolo della NASPI, ma consentono di retrocedere la decorrenza degli ultimi 4 anni di lavoro.-
      In pratica per esempio se si è stati in cassa integrazione per un anno, per avere diritto a 2 anni di NASPI bisogna che ci siano stati almeno 4 anni di lavoro effettivo negli ultimi 5 anni.-

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  18. Salve dottor Censori, ho lavorato gli ultimi 4 anni in Australia e sembrerebbe che sia una nazione convenzionata con L Italia, mi avevano promesso un buon lavoro e sono tornato in Italia , ma sembrerebbe che L azienda non sia proprio solida e che da un momento all altro potrebbero lasciarmi a casa. Lavoro qui in Italia da un mese. Nel caso mi licenziassero, sarebbe possibile richiedere la naspi? E mi verrebbero conteggiati gli anni lavorati in Australia e quindi prenderla interamente per 2 anni?

    Grazie mille per l’aiuto

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    1. Ciao Paolo!
      Per il diritto alla NASPI sono necessarie almeno 13 settimane di lavoro negli ultimi 4 anni in Italia e può durare per la metà delle settimane lavorate.-
      Il lavoro all'estero, una volta iniziato un nuovo lavoro in Italia non conta più.-

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  19. Gentile Gianfranco, il 30 settembre si concluderà il mio contratto stagionale a tempo determinato iniziato il 20 luglio. Dopo qualche giorno inizierò un'attività come collaboratore autonomo occasionale che mi vedrà impegnato fino a fine dicembre. Ora, io il 1 di ottobre vorrei fare domanda di Naspi; le chiedo se posso farla anche se da lì a pochi giorni inizierò l'attività come collaboratore autonomo e se potrò percepire la Naspi anche se starò svolgendo il lavoro autonomo. Inoltre, le chiedo se il lavoro di collaborazione dovrò dichiararlo all'Inps e se sì entro quanto dall'inizio? Le dico anche che il reddito presunto dalla collaborazione non supererà i 4.800€ quasi sicuramente. Riesce a darmi queste risposte? Grazie per quello che fa.

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    1. Alla scadenza del contratto, quindi i primi di ottobre potrai presentare la domanda di NASPI.-
      Quando inizierai la nuova attività di collaborazione dovrai comunicarlo all'INPS tramite NASPI-COM dichiarando il reddito presunto dalla stessa fino a fine anno e l'INPOS ne terrà conto in sede di calcolo della NASPI.-

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  20. Buongiorno, io sono stato su disoccupazione fino a mese di maggio al inizio di giugno ho iniziato un lavoro con un contratto di 3 mesi o inviato naspi com comunicando inizio e fine contratto ora l'azienda dove o lavorato per questi 3 mesi mi hanno prorogato il contratto per altri 3 mesi ora io non so cosa devo fare
    devo comunicare di nuovo naspi com o alla scadenza di contratto devo fare una nuova domanda di disoccupazione? Grazie mille.

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    1. Per ora devi comunicare all'INPS la proroga del contratto e alla scadenza dovrai presentare una nuova domanda di NASPI.-

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  21. Salve,io sono stata su disoccupazione puoi ho lavorato dal mese di maggio al mese di agosto con un contratto a tempo determinato o comunicato al inps inizio contratto e fine contratto ora dalla prossima settimana devo iniziare un nuovo lavoro devo comunicare di nuovo a inps il nuovo lavoro? E per questi giorni che non o lavorato avrò la disoccupazione? Grazie mille.

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    1. SI!
      Alla ripresa dell'attività lavorativa dovrai comunicare all'INPS la data di inizio e fine del nuovo contratto, e per i giorni di intervallo tra un contratto e l'altro percepirai regolarmente la relativa indennità di disoccupazione.-

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  22. Volevo ringraziarti per avermi chiarito la questione.
    Comunque la mia ragazza è ancora in Australia e farà domanda di disoccupazione da rimpatriati tra non molto.

    Quello che non si riesce a capire o calcolare è l importo della disoccupazione da rimpatrio, il sito i la rimanda ad una tabella che non riusciamo a trovare.

    Sapresti per caso indicarci come calcolare L importo ? È fissato in base ad una percentuale dello stipendio all estero oppure ha un importo uguale per tutti indipendentemente dallo stipendio estero ? E in two caso qualè L importo massimo ?
    Grazie mille ancora per L aiuto che ci da.

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    1. Il calcolo dell'importo di riferimento viene effettuato dall'INPS rapportando la media mensile dello stipendio del lavoratore agli importi indicati nelle tabelle del decreto redatto annualmente. L'importo per la Disoccupazione Rimpatriati è pari al 30% dell'importo di riferimento.-

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  23. Buongiorno avvocato, giorno 31 mi scade il contratto a tempo determinato e non mi verrà rinnovato e quindi farò la domanda per la Naspi. Nell'ultimo periodo ho lavorato 5 mesi a tempo determinato e poi ho fatto 4 mesi con ritenuta d'acconto. Volevo sapere se il conteggio dei giorni verrà fatto oltre ai 5 mesi del contratto a termine, anche sui 4 mesi di ritenuta di acconto.
    Grazie per la sua risposta

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    1. Ciao Claudio!
      Purtroppo NO!
      Il lavoro effettuato con ritenuta d'acconto non prevede il versamento di contributi all'INPS quindi non conta ne ai fini della NASPI ne ai fini pensionistici.-

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  24. Buongiorno Gianfranco,
    vorrei sapere se è prevista la possibilità di studiare lingue all'estero (in Europa) per qualche mese dopo aver presentato la richiesta di Naspi, non per cercare lavoro. Sul sito dell'INPS ho trovato solo informazioni per gestire la domanda nel caso di ricerca di lavoro all'estero, non nel caso di studio. Si possono giustificare eventuali assenze di chiamate per colloqui presentando la documentazione della scuola che si sta frequentando? Il colloquio di orientamento conviene farlo prima di partire? In questo caso sarebbe meglio comunicare al centro per l'impiego la volontà di studiare all'estero, oppure sarebbe meglio non dirlo?
    I mesi di permanenza all'estero sarebbero all'incirca 4, quindi supererebbe il termine di 68 giorni per la richiesta della Naspi, pertanto non è possibile inoltrarla al ritorno.
    Grazie.

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    1. NO!
      Dopo aver presentato la domanda di NASPI non è possibile andare all'estero ne per motivi di vacanza ne di studio perché bisogna essere disponibili ad eventuali proposte di lavoro.-
      Diverso è il discorso in caso di trasferimento all'estero per motivi di lavoro perché in tal caso l'indennità verrebbe sospesa.-

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  25. Grazie mille per il chiarimento.

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  26. Buongiorno Gianfranco,
    Avevo un contratto a tempo determinato però per cause ambientali non sono arrivato alla scadenza e ho dato le dimissioni. Adesso ho trovato un altro lavoro sempre a tempo determinato però per un solo mese, alla scadenza ho diritto alla naspi anche se ho dato le dimissioni nel precedente lavoro e ora arrivo alla scadenza con un contratto con durata di un solo mese?

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    1. SI!
      Ai fini del diritto alla NASPI conta solo l'ultimo rapporto di lavoro che deve terminare o per licenziamento o per scadenza del contratto, quindi il motivo di cessazione dei precedenti è ininfluente.-

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  27. Buongiorno dottor Censori e grazie per il suo servizio. Sono iscritta ad un corso di dottorato e, in quanto tale, al momento della cessazione della borsa avrei (in teoria) diritto alla DIS COLL. Il mio dubbio è che al contempo sono socia accomandante si S.A.S. con mia sorella (quota di partecipazione al 33%, utili al 15%). L'essere socia accomandante può entrare in conflitto con la DIS COLL? Grazie mille in anticipo.

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    1. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.-

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  28. Egregio Avvocato, buongiorno, leggo in questi giorni che il governo Meloni vorrebbe ridurre ancora di più la durata della Naspi ma mi chiedo se questi ci stanno con la testa?!! Un tempo il sussidio per un disoccupato (prima che arrivasse terremoto Renzi) mi corregga se sbaglio era basato sugli anni e sulla regione del lavoratore in questo caso disoccupato era fino a 4 anni !!!. Adesso per tutti quindi non in base all'età e neanche in quale regione è al massimo per chi ci arriva è di due anni. Uno come me di 50 anni e oltre quando lo ritrova un lavoro se lo perde non c'e' lavoro ... è inutile ...dico un lavoro serio che ti fa campare e sfamare la famiglia....ecc.. voglio ridurla ancora di più ma come si fà. Dovete intervenire !!! Un cordiali saluto la seguo sempre

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    1. Al momento si tratta solo di articoli di stampa che formulano delle ipotesi, e non mi pare quindi il caso di preoccuparsi più di tanto.-
      Ovviamente con questa "destra" al governo tutto è possibile, ma aspettiamo di vedere quelli che saranno i loro programmi e se riusciranno a realizzarli.-

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  29. Buongiorno dott. Censori,
    nel periodo 2020/2021 ho usufruito della cig in deroga per covid (azienda con meno i 5 dipendenti) con orario variabile: l'azienda comunicava all'Inps le ore lavorate e la cassa veniva erogata per le ore non lavorate, quindi percepivo bonifico dall'azienda per le ore lavorate e il bonifico dall'Inps per le ore non lavorate. Per la cig a zero ore so che si applica il periodo neutro, ma non ho trovato notizie riguardanti la cig parziale. Le chiedo cortesemente se può darmi informazioni sul conteggio e sulla durata della Naspi, in presenza di questa situazione.
    La ringrazio molto.

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    1. La durata della NASPI viene calcolata sia sulle ore lavorate che su quelle non lavorate, quindi per tutto il periodo come se si fosse lavorate sempre, e il calcolo viene fatto sul totale della retribuzione mensile percepita.-

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  30. Buongiorno dott. Censori,
    se in corso di percezione della Naspi un'azienda assume a tempo intedeterminato, utilizzando la possibilità di richiedere all'INPS il 20% della Naspi restante, nel caso di non superamento del periodo di prova, si può riprendere la Naspi, oppure bisogna fare una nuova domanda? Nel caso di nuova domanda la durata della NASPI cosa si intende "vengono calcolate le settimane lavorate negli ultimi 4 anni tolti i periodi già utilizzati con precedenti domande", quindi viene considerato nel calcolo solo il periodo relativo all'ultimo lavoro (ad esempio ho lavorato 4 mesi, mi spettano solo 2 mesi di naspi)? Le chiedo cortesemente se può rispondermi anche alla seconda domanda indipendentemente se la prima domanda è positiva o negativa. Grazie

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    1. In caso di assunzione tempo indeterminato la pratica di NASPI viene chiusa dall'INPS, quindi se si viene licenziati per mancato superamento del periodo di prova bisogna ripresentare una nuova domanda.-
      La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni tolti i periodi già utilizzati.-

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  31. Gent.mo dotto Censori,
    La ringrazio molto per la risposta.
    Le chiedo un ulteriore chiarimento. Per "Tolti i periodi già utilizzati", si intendono quelli utilizzati nel calcolo della prima domanda, quindi 4 anni precedenti alla richiesta chiusa e vengono tolti interamente dal calcolo della nuova richiesta, di conseguenza i mesi utili per una nuova richiesta sono solo quelli dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure si intendono i mesi utilizzati dalla prima domanda, ad esempio se dei 2 anni previsti, si sono utilizzati solo 2 mesi, vengono detratti 4 mesi nel calcolo della nuova domanda? Grazie molte.

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    1. Quando presenti una nuova domanda di NASPI l'INPS va indietro di 4 anni dalla data di presentazione, calcola il periodo spettante (metà del periodo lavorato) e toglie gli eventuali giorni usufruiti riferiti allo stesso periodo.-

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    2. Gent.mo dott. Censori,
      vorrei chiederle se la risposta sopra formulata sarebbe la stessa anche nel caso di licenziamento in cui il datore di lavoro richiedesse l'agevolazione per le assunzioni a t.indet. del 20% della Naspi residua non ancora liquidata al lavoratore.
      Grazie!

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  32. Gent.mo dott. Censori,
    riguardo l'ultima domanda e la sua risposta, vorrei chiederle se la risposta formulata sarebbe la stessa anche nel caso di licenziamento in cui il datore di lavoro richiedesse le agevolazioni per le assunzioni a t.indet. della Naspi residua non ancora liquidata al lavoratore.
    Grazie!

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    1. Sia In caso di licenziamento che di dimissioni il datore di lavoro riceverebbe i benefici solo per il periodo svolto dal lavoratore.-

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  33. Buongiorno dott., leggendo il mod.SR 156 che ho sottoscritto nel momento in cui ho presentato la domanda per la naspi, negli obblighi trovo mi impegno a comunicare all'INPS entro trenta giorni,la variazione dei dati relativi ai componenti e ai redditi del mio nucleo familiare.
    La mia domanda è : sono obbligato a fare questa comunicazione solo se al momento in cui si presenta la domanda si richiedono anche gli "assegni familiari"?
    Grazie!

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    1. L'INPS consiglia di comunicare un'eventuale ripresa dell'attività lavorativa (NASPI-COM) entro 5 giorni perché mentre il centro per l'Impiego ne viene subito a conoscenza l'INPS stessa lo verifica solo successivamente e quindi potrebbe pagare l'indennità anche per il periodo non dovuto e richiedere poi indietro l'importo pagato in più.-
      Per quanto riguarda gli assegni familiari la normativa è cambiata ed ora in sostituzione c'è l'assegno unico universale.-

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  34. Gentilissimo dott. Censori,
    in caso di licenziamento durante il periodo di prova in un'azienda che ha usufruito delle agevolazioni Naspi, per il lavoratore che fa di nuovo richiesta di Naspi può usufruire nuovamente delle agevolazioni Naspi in un'altra azienda, visto che si tratterebbe di una richiesta nuova, oppure ci sono dei limiti temporali?
    La ringrazio molto

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    1. In caso di licenziamento durante il periodo di prova l'azienda perde le agevolazioni che passano eventualmente alla successiva che assume il lavoratore di nuovo in NASPI.-

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  35. Egr. Dott. Censori
    ho lavorato nell'anno 2022 come bracciante agricola con un minimo di 102 giornate, ed entro il mese di febbraio 2023 ho presentato la domanda di disoccupazione agricola. Nel mese di giugno ricevo una lettera dell'INPS di reizione della domanda, perchè nello stesso anno 2022 ho avuto, ad intermittenza, anche un rapporto di lavoro dipendente non agricolo, per cui mi è stato precluso di ricevere l'assegno di disoccupazione. Le motivazioni ultime dell'Inps all'istruttoria del riesame ha dichiarato che, coloro i quali hanno più giorni lavorati nel settore non agricolo, non hanno diritto alla disoccupazione agricola. Infatti ho svolto un lavoro non agricolo per 151 giornate come da C.U. 2023. Ho cercato su internet, un messaggio e/circolare INPS che possa dare affermare tutto questo, senza alcun esito. Ma è vero?
    La ringrazio anticipatamente e buona serata.

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    1. Purtroppo SI!
      Se nel corso dell'anno prevale il lavoro non agricolo rispetto a quello agricolo si ha diritto alla NASPI e non alla disoccupazione agricola.-

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  36. Salve avvocato avrei bisogno di una informazione urgente… se si viene licenziati per motivo soggettivo, quale scarso rendimento, parecchi sbagli in ambito di mansione lavorativa ecc.. ecc… mi spetta la Naspi? Perché non capisco bene la differenza tra licenziamento per giustificato motivo Soggettivo e licenziamento per giusta causa… che differenza c’è tra i due? Si prende la Naspi in entrambi i casi ? Grazie

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  37. Grazie avvocato. Avrei un altra domamda: ipotizziamo
    Di percepire durante l
    Anno solo Naspi che non supera gli 8000 euro. Ci troviamo
    Di fronte a un reddito all interno dell’anno tax area… quindi significa che l importo Naspi non subirà trattenute IRPEF giusto ?

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    1. Dipende da quello che viene indicato all'atto della presentazione della domanda di NASPI all'INPS e cioè se vengono richieste le detrazioni da lavoro dipendente o meno.-

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